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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 02/12/2025, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
Appello sentenza
Tribunale di Lecce n. 1669 del 12.5.2023
Oggetto: opposizione avverso intimazioni di pagamento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Maria Grazia Corbascio Presidente dott.ssa Luisa Santo Consigliere avv. Domenico Monterisi Giudice ausiliare relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza, in grado d'appello, iscritta al n. 811/2023 del Ruolo
Generale A.C. Appelli, promossa da
, in persona del procuratore speciale, Parte_1 Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Cosimo Murri dello Diago e presso il medesimo
[...]
elettivamente domiciliata
APPELLANTE contro
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE nonché contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura CP_2
speciale in atti, dagli Avv.ti Salvatore Graiuso e Anna Paola Ciarelli, elettivamente domiciliato in
Lecce al Viale Marche n. 12 presso la sede dell'Avvocatura dell'Istituto
APPELLATO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di CP_3 procura speciale in atti, dall'Avv. Francesco Bianco, elettivamente domiciliato in Lecce presso il suo studio in Via Don Bosco n. 49
APPELLATO in persona del legale rappresentate pro tempore Controparte_4
APPELLATA CONTUMACE
All'udienza del 22.10.2025, la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
IN FATTO
Con ricorso depositato il 31.3.2022, proponeva innanzi al Tribunale di Lecce, in Controparte_1 funzione di Giudice del Lavoro, opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 059 2021
90027995 06000, notificata in data 31 gennaio 2022, limitatamente alle cartelle esattoriali n. 059
2011 00402385 61000, n. 059 2013 00013703 85000, n. 059 2014 00013155 78000, n. 059 2014
00089932 37000, n. 059 2014 00117901 13000, n. 059 2015 00226269 19000, n. 059 2016 00127173
44000, n. 059 2017 00135711 09000 e n. 059 2017 00223696 16000, nonché agli avvisi di addebito n. 359 2012 00002502 87000, n. 359 2012 00002267 03000, n. 359 2012 00021258 22000, n. 359
2013 00038394 29000, n. 359 2013 00040369 51000, n. 359 2013 00045038 70000, n. 359 2014
00034423 40000, n. 359 2014 00035306 86000, n. 359 2014 00060269 32000, n. 359 2015 00002038
02000, n. 359 2015 00018915 46000, n. 359 2015 00029945 09000, n. 359 2015 00033554 84000, n.
359 2016 00000569 04000, n. 359 2016 00015427 75000, n. 359 2016 00023437 87000, n. 359 2016
00028609 51000, n. 359 2016 00044611 57000, n. 359 2016 00057069 53000, n. 359 2016 00056247
68000, n. 359 2017 00000967 13000, n.359 2017 00003719 68000, n. 359 2017 00007182 90000, n.
359 2017 00031556 05000, n. 359 2017 00034658 38000, n. 359 2017 00039186 09000, n. 359 2018
00022659 19000, n. 359 2018 00058956 46000, n. 359 2019 00025846 27000 e n. 359 2019
00063682 12000, per un importo complessivo di Euro 176.567,35.
A sostegno dell'opposizione, il ricorrente eccepiva l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito, posti a base dell'intimazione impugnata ed oggetto di opposizione, nonché
l'intervenuta estinzione del diritto per prescrizione;
contestava, altresì, la nullità ed illegittimità dell'atto impugnato per omessa motivazione in ordine all'applicazione di sanzioni e interessi e la violazione dell'art. 4 del D.L. n. 41/2021.
Con memoria dell'11.1.2019 si costituiva in giudizio l' la quale Parte_1
contestava il contenuto del ricorso in opposizione introduttivo, chiedendone il rigetto.
In particolare, depositava documentazione attestante la regolare notifica al Ruggero delle cartelle esattoriali, poste a base dell'atto impugnato, e di successivi atti riscossivi interruttivi della invocata prescrizione.
Si costituivano, altresì, l' la e l' in persona dei rispettivi legali CP_2 Controparte_4 CP_3 rappresentanti pro tempore, i quali si opponevano alle avverse pretese. L'istituto previdenziale depositava documentazione attestante la notifica al ricorrente degli avvisi di addebito, posti a base della intimazione di pagamento opposta. Con ordinanza del 27 settembre 2022, il Giudice del Lavoro sospendeva l'esecutività della intimazione di pagamento n. 059 2021 90027995 06000, limitatamente all'avviso di addebito n. 359
2016 00056247 68000.
Con sentenza n. 1669, depositata in data 12.5.2023, il Giudice del Lavoro adito, in parziale accoglimento dell'opposizione, annullava l'intimazione di pagamento n. 059 2021 90027995 06000, limitatamente all'avviso di addebito n. 359 2016 00056247 68000, e rigettava nel resto il ricorso introduttivo, compensando le spese di giudizio.
Avverso la predetta sentenza, l' (qui di seguito anche Controparte_5 CP_6
ricorreva in appello, formulando un unico motivo di gravame.
Con il motivo - rubricato “Falsa ed erronea presupposizione di fatto e diritto - Erroneità della motivazione in merito alla prescrizione della pretesa impositiva portata dall'avviso di addebito n.
359 2016 00056247 68000” - l'ente appellante sosteneva che il primo Giudice era incorso in errore nel pronunciare la prescrizione dei crediti di cui all'avviso di addebito in questione, in quanto non aveva considerato la sospensione dei termini di riscossione disposta con la c.d. normativa Covid.
In particolare, l'appellante deduceva che non era “decorso il termine di prescrizione, in considerazione della sospensione dell'attività di riscossione e della notificazione delle cartelle e dei successivi atti riscossivi prevista nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, per effetto della normativa emanata per l'emergenza epidemiologica da Covid 19 e, in particolare, per il combinato disposto di cui agli artt. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 e 12 del D. Lgs. n. 159/2015”.
Concludeva, pertanto, per la riforma della sentenza impugnata, il rigetto integrale della domanda formulata dal con il ricorso introduttivo e la condanna dello stesso al pagamento delle spese CP_1
del doppio grado di giudizio.
, nonostante la regolare notifica dell'atto di appello, non si costituiva in questo Controparte_1
grado, per cui ne va dichiarata la contumacia.
Si costitutiva, invece, con memoria depositata il 13.1.2025, l' che deduceva la propria estraneità CP_2 alla fase di riscossione dei crediti previdenziali affidati all'agenzia di riscossione e chiedeva, pertanto, di essere esonerato dal pagamento delle spese di lite.
Con memoria del 21.1.2025, si costituiva, altresì, l' che si associava alle conclusioni CP_3 dell' CP_6
All'odierna udienza, dopo la discussione orale, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va pertanto accolto.
La decisione di primo grado ha rigettato l'opposizione del , con la sola esclusione dell'avviso CP_1
di addebito n. 359 2016 00056247 68000, in relazione al quale ha dichiarato prescritti i relativi crediti. Senonché, coglie nel segno l'appello dell' nell'evidenziare che la prescrizione non avrebbe CP_6 dovuto essere dichiarata tenuto conto dell'interruzione dei termini disposta c.d. dalla normativa
Covid.
Orbene, non è in contestazione che l'avviso di addebito n. 359 2016 00056247 68000, è stato notificato in data 28 gennaio 2017, mentre la notifica della intimazione di pagamento opposta (n. 059
2021 90027995 06000) risulta eseguita in data 31 gennaio 2022 (e cioè tre giorni dopo il decorso del termine quinquennale di prescrizione astrattamente applicabile).
Il predetto termine deve, tuttavia, ritenersi sospeso per effetto della sospensione dell'attività di riscossione e della notificazione delle cartelle e dei successivi atti riscossivi prevista nel periodo dall'8.3.2020 al 31.8.2021, disposta dalla normativa emanata per l'emergenza epidemiologica da
Covid 19 (combinato disposto di cui agli artt. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 e 12 del D. Lgs. n.
159/2015).
Più in dettaglio, l'art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 (così come successivamente modificato e da ultimo dall'art. 9, comma 1, del D.L. n. 73/2021 con decorrenza dal 26 maggio 2021, così come a sua volta modificato dall'allegato alla legge di conversione n. 106 del 23 luglio 2021), rubricato
“Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della Riscossione”, dispone:
“Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 Agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
L'articolo 12 del D. L.vo n. 159 del 24 settembre 2015, intitolato “Sospensione dei termini per eventi eccezionali”, norma generale dettata per le ipotesi di “eventi eccezionali”, quali appunto la pandemia,
e richiamato espressamente anche le entrate non tributarie dal sopra riportato art. 68, comma 1, del
D.L. n. 18/2020, così recita: “
1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso
e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. 2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
3. L' non procede alla notifica delle cartelle di pagamento Controparte_7 durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”.
Ne consegue che il termine quinquennale a disposizione di per Parte_1 notificare l'intimazione di pagamento interruttiva della invocata prescrizione è rimasto sospeso “ex lege” dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 e, di conseguenza, la notifica della intimazione di pagamento n. 059 2021 90027995 06000, eseguita in data 31 gennaio 2022, ha tempestivamente interrotto il termine prescrizionale.
Ne consegue che l'appello deve essere accolto, con la riforma in parte qua della sentenza impugnata e il conseguente rigetto delle domande formulate nel ricorso introduttivo da . Controparte_1
Le spese del doppio grado, liquidate in dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al DM n. 55/2014
e succ. modd. seguono la soccombenza, per cui vanno poste a carico dell'appellato Controparte_1
e a favore di e . CP_6 CP_2
Nulla va riconosciuto a titolo di spese all' in quanto l'avviso di addebito oggetto di giudizio CP_3
atteneva unicamente a contributi previdenziali.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, Sezione Lavoro
-Visto l'art. 437 c.p.c.,
-definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 7.11.2023 da
[...]
, nei confronti di , , e Parte_1 Controparte_1 CP_3 CP_2 [...]
avverso la sentenza del 12.5.2023 n. 1669 del Tribunale di Lecce, così provvede: CP_4
ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, rigetta integralmente la domanda proposta con il ricorso introduttivo;
condanna parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado in favore dell'appellante e dell' , che liquida ex D.M. n. 55/2014 e succ. modd, in € 886,00, per il primo CP_2 grado, e in € 962,00 per il secondo grado, per ciascuno, oltre accessori e rimborso spese forfetarie del
15% come per legge. Riserva il deposito della motivazione entro gg. 60.
Così deciso in Lecce il 22.10.2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente avv. Domenico Monterisi dott.ssa Maria Grazia Corbascio
Tribunale di Lecce n. 1669 del 12.5.2023
Oggetto: opposizione avverso intimazioni di pagamento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Maria Grazia Corbascio Presidente dott.ssa Luisa Santo Consigliere avv. Domenico Monterisi Giudice ausiliare relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza, in grado d'appello, iscritta al n. 811/2023 del Ruolo
Generale A.C. Appelli, promossa da
, in persona del procuratore speciale, Parte_1 Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Cosimo Murri dello Diago e presso il medesimo
[...]
elettivamente domiciliata
APPELLANTE contro
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE nonché contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura CP_2
speciale in atti, dagli Avv.ti Salvatore Graiuso e Anna Paola Ciarelli, elettivamente domiciliato in
Lecce al Viale Marche n. 12 presso la sede dell'Avvocatura dell'Istituto
APPELLATO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di CP_3 procura speciale in atti, dall'Avv. Francesco Bianco, elettivamente domiciliato in Lecce presso il suo studio in Via Don Bosco n. 49
APPELLATO in persona del legale rappresentate pro tempore Controparte_4
APPELLATA CONTUMACE
All'udienza del 22.10.2025, la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
IN FATTO
Con ricorso depositato il 31.3.2022, proponeva innanzi al Tribunale di Lecce, in Controparte_1 funzione di Giudice del Lavoro, opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 059 2021
90027995 06000, notificata in data 31 gennaio 2022, limitatamente alle cartelle esattoriali n. 059
2011 00402385 61000, n. 059 2013 00013703 85000, n. 059 2014 00013155 78000, n. 059 2014
00089932 37000, n. 059 2014 00117901 13000, n. 059 2015 00226269 19000, n. 059 2016 00127173
44000, n. 059 2017 00135711 09000 e n. 059 2017 00223696 16000, nonché agli avvisi di addebito n. 359 2012 00002502 87000, n. 359 2012 00002267 03000, n. 359 2012 00021258 22000, n. 359
2013 00038394 29000, n. 359 2013 00040369 51000, n. 359 2013 00045038 70000, n. 359 2014
00034423 40000, n. 359 2014 00035306 86000, n. 359 2014 00060269 32000, n. 359 2015 00002038
02000, n. 359 2015 00018915 46000, n. 359 2015 00029945 09000, n. 359 2015 00033554 84000, n.
359 2016 00000569 04000, n. 359 2016 00015427 75000, n. 359 2016 00023437 87000, n. 359 2016
00028609 51000, n. 359 2016 00044611 57000, n. 359 2016 00057069 53000, n. 359 2016 00056247
68000, n. 359 2017 00000967 13000, n.359 2017 00003719 68000, n. 359 2017 00007182 90000, n.
359 2017 00031556 05000, n. 359 2017 00034658 38000, n. 359 2017 00039186 09000, n. 359 2018
00022659 19000, n. 359 2018 00058956 46000, n. 359 2019 00025846 27000 e n. 359 2019
00063682 12000, per un importo complessivo di Euro 176.567,35.
A sostegno dell'opposizione, il ricorrente eccepiva l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito, posti a base dell'intimazione impugnata ed oggetto di opposizione, nonché
l'intervenuta estinzione del diritto per prescrizione;
contestava, altresì, la nullità ed illegittimità dell'atto impugnato per omessa motivazione in ordine all'applicazione di sanzioni e interessi e la violazione dell'art. 4 del D.L. n. 41/2021.
Con memoria dell'11.1.2019 si costituiva in giudizio l' la quale Parte_1
contestava il contenuto del ricorso in opposizione introduttivo, chiedendone il rigetto.
In particolare, depositava documentazione attestante la regolare notifica al Ruggero delle cartelle esattoriali, poste a base dell'atto impugnato, e di successivi atti riscossivi interruttivi della invocata prescrizione.
Si costituivano, altresì, l' la e l' in persona dei rispettivi legali CP_2 Controparte_4 CP_3 rappresentanti pro tempore, i quali si opponevano alle avverse pretese. L'istituto previdenziale depositava documentazione attestante la notifica al ricorrente degli avvisi di addebito, posti a base della intimazione di pagamento opposta. Con ordinanza del 27 settembre 2022, il Giudice del Lavoro sospendeva l'esecutività della intimazione di pagamento n. 059 2021 90027995 06000, limitatamente all'avviso di addebito n. 359
2016 00056247 68000.
Con sentenza n. 1669, depositata in data 12.5.2023, il Giudice del Lavoro adito, in parziale accoglimento dell'opposizione, annullava l'intimazione di pagamento n. 059 2021 90027995 06000, limitatamente all'avviso di addebito n. 359 2016 00056247 68000, e rigettava nel resto il ricorso introduttivo, compensando le spese di giudizio.
Avverso la predetta sentenza, l' (qui di seguito anche Controparte_5 CP_6
ricorreva in appello, formulando un unico motivo di gravame.
Con il motivo - rubricato “Falsa ed erronea presupposizione di fatto e diritto - Erroneità della motivazione in merito alla prescrizione della pretesa impositiva portata dall'avviso di addebito n.
359 2016 00056247 68000” - l'ente appellante sosteneva che il primo Giudice era incorso in errore nel pronunciare la prescrizione dei crediti di cui all'avviso di addebito in questione, in quanto non aveva considerato la sospensione dei termini di riscossione disposta con la c.d. normativa Covid.
In particolare, l'appellante deduceva che non era “decorso il termine di prescrizione, in considerazione della sospensione dell'attività di riscossione e della notificazione delle cartelle e dei successivi atti riscossivi prevista nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, per effetto della normativa emanata per l'emergenza epidemiologica da Covid 19 e, in particolare, per il combinato disposto di cui agli artt. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 e 12 del D. Lgs. n. 159/2015”.
Concludeva, pertanto, per la riforma della sentenza impugnata, il rigetto integrale della domanda formulata dal con il ricorso introduttivo e la condanna dello stesso al pagamento delle spese CP_1
del doppio grado di giudizio.
, nonostante la regolare notifica dell'atto di appello, non si costituiva in questo Controparte_1
grado, per cui ne va dichiarata la contumacia.
Si costitutiva, invece, con memoria depositata il 13.1.2025, l' che deduceva la propria estraneità CP_2 alla fase di riscossione dei crediti previdenziali affidati all'agenzia di riscossione e chiedeva, pertanto, di essere esonerato dal pagamento delle spese di lite.
Con memoria del 21.1.2025, si costituiva, altresì, l' che si associava alle conclusioni CP_3 dell' CP_6
All'odierna udienza, dopo la discussione orale, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va pertanto accolto.
La decisione di primo grado ha rigettato l'opposizione del , con la sola esclusione dell'avviso CP_1
di addebito n. 359 2016 00056247 68000, in relazione al quale ha dichiarato prescritti i relativi crediti. Senonché, coglie nel segno l'appello dell' nell'evidenziare che la prescrizione non avrebbe CP_6 dovuto essere dichiarata tenuto conto dell'interruzione dei termini disposta c.d. dalla normativa
Covid.
Orbene, non è in contestazione che l'avviso di addebito n. 359 2016 00056247 68000, è stato notificato in data 28 gennaio 2017, mentre la notifica della intimazione di pagamento opposta (n. 059
2021 90027995 06000) risulta eseguita in data 31 gennaio 2022 (e cioè tre giorni dopo il decorso del termine quinquennale di prescrizione astrattamente applicabile).
Il predetto termine deve, tuttavia, ritenersi sospeso per effetto della sospensione dell'attività di riscossione e della notificazione delle cartelle e dei successivi atti riscossivi prevista nel periodo dall'8.3.2020 al 31.8.2021, disposta dalla normativa emanata per l'emergenza epidemiologica da
Covid 19 (combinato disposto di cui agli artt. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 e 12 del D. Lgs. n.
159/2015).
Più in dettaglio, l'art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 (così come successivamente modificato e da ultimo dall'art. 9, comma 1, del D.L. n. 73/2021 con decorrenza dal 26 maggio 2021, così come a sua volta modificato dall'allegato alla legge di conversione n. 106 del 23 luglio 2021), rubricato
“Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della Riscossione”, dispone:
“Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 Agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
L'articolo 12 del D. L.vo n. 159 del 24 settembre 2015, intitolato “Sospensione dei termini per eventi eccezionali”, norma generale dettata per le ipotesi di “eventi eccezionali”, quali appunto la pandemia,
e richiamato espressamente anche le entrate non tributarie dal sopra riportato art. 68, comma 1, del
D.L. n. 18/2020, così recita: “
1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso
e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. 2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
3. L' non procede alla notifica delle cartelle di pagamento Controparte_7 durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”.
Ne consegue che il termine quinquennale a disposizione di per Parte_1 notificare l'intimazione di pagamento interruttiva della invocata prescrizione è rimasto sospeso “ex lege” dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 e, di conseguenza, la notifica della intimazione di pagamento n. 059 2021 90027995 06000, eseguita in data 31 gennaio 2022, ha tempestivamente interrotto il termine prescrizionale.
Ne consegue che l'appello deve essere accolto, con la riforma in parte qua della sentenza impugnata e il conseguente rigetto delle domande formulate nel ricorso introduttivo da . Controparte_1
Le spese del doppio grado, liquidate in dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al DM n. 55/2014
e succ. modd. seguono la soccombenza, per cui vanno poste a carico dell'appellato Controparte_1
e a favore di e . CP_6 CP_2
Nulla va riconosciuto a titolo di spese all' in quanto l'avviso di addebito oggetto di giudizio CP_3
atteneva unicamente a contributi previdenziali.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, Sezione Lavoro
-Visto l'art. 437 c.p.c.,
-definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 7.11.2023 da
[...]
, nei confronti di , , e Parte_1 Controparte_1 CP_3 CP_2 [...]
avverso la sentenza del 12.5.2023 n. 1669 del Tribunale di Lecce, così provvede: CP_4
ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, rigetta integralmente la domanda proposta con il ricorso introduttivo;
condanna parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado in favore dell'appellante e dell' , che liquida ex D.M. n. 55/2014 e succ. modd, in € 886,00, per il primo CP_2 grado, e in € 962,00 per il secondo grado, per ciascuno, oltre accessori e rimborso spese forfetarie del
15% come per legge. Riserva il deposito della motivazione entro gg. 60.
Così deciso in Lecce il 22.10.2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente avv. Domenico Monterisi dott.ssa Maria Grazia Corbascio