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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 09/09/2025, n. 1117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1117 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 185 / 2022
TRIBUNALE DI CASSINO SEZIONE CIVILE Giudice istruttore dott.ssa Rossella Pezzella
Considerato che con decreto del 28.6.2025, comunicato il 30.6.2025, l'udienza del 9.9.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; verificata la regolarità delle comunicazioni di cancelleria;
lette le note scritte depositate dalle parti;
Il G.I. decide la causa mediante sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., allegata alla presente ordinanza.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
1 REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 185 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in deliberazione ai sensi dell'art.281- sexies c.p.c. all'udienza del 9.9.2025 e vertente tra tra
(C.F. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Luigi Di Ciaccio
-opponente -
e
(P.I. , in persona della Controparte_1 P.IVA_1 procuratrice (C.F. , rappresentata Controparte_2 P.IVA_2
e difesa, giusta procura in atti dall'avv. Giuseppe Le Fosse
- opposta-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 9.9.2025 le parti concludevano come da verbale in pari data
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 proponeva l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1167/2021, con il quale veniva ingiunto al predetto, quale fideiussore della
[...]
il pagamento di € 302.671,65, oltre interessi e spese in Parte_2
2 favore della quale procuratrice speciale della Controparte_2
cessionaria del credito in oggetto, chiedendo Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito,
“contrariis reiectis” in accoglimento della presente opposizione, per tutti i motivi in fatto ed in diritto esposti in narrativa: 1) in via preliminare e/o pregiudiziale dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Cassino ad emettere il decreto ingiuntivo opposto per essere competente il Tribunale di Frosinone e per l'effetto dichiarare nullo e/o revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto e rigettare ogni avversa domanda di pagamento;
2) ancora in via preliminare accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della in persona del l.r.p.t. e per Controparte_2 essa della nell'azionare il credito per cui è causa Controparte_1
e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto e/o comunque dichiararlo nullo e/o illegittimo;
3) in via principale e nel merito accertare e dichiarare, la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia del contratto di fideiussione datato 09/10/2014 azionato nei confronti del sig.
[...]
e per l'effetto revocare l'avverso decreto ingiuntivo e comunque Parte_1 dichiararne la nullità e/o illegittimità e rigettare ogni avversa domanda di pagamento;
4) in via principale ma subordinata rispetto alla precedente richiesta accertare e dichiarare, la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia delle clausole di cui ai n. 2 “annullamento inefficacia e revoca dei pagamenti” n. 6 “responsabilità del fideiussore” e n. 8 “invalidità dell'obbligazione garantita” contenute nel contratto di fideiussione datato
09/10/2014 azionato nei confronti del sig. e pertanto Parte_1 la nullità parziale dello stesso e per l'effetto; - dichiarare l'intervenuta decadenza da parte della in persona del l.r.p.t. - e Controparte_2 per essa della in persona del L.r.p.t., ai sensi Controparte_1 dell'art. 1957 c.c., dal diritto di escutere la fideiussione nei confronti del sig.
e pertanto;
- dichiarare la nullità e/o illegittimità del Parte_1 decreto opposto e/o revocarlo in quanto infondato in fatto ed in diritto e comunque dichiarare inammissibile e/o improcedibile e/o rigettare ogni avversa domanda di pagamento;
6) in via ulteriormente subordinata accertare e dichiarare in ogni caso l'intervenuta decadenza da parte della
3 in persona del l.r.p.t. - e per essa della Controparte_2
in persona del L.r.p.t., ai sensi dell'art. 1957 c.c., Controparte_1 dal diritto di escutere la fideiussione nei confronti del sig.
[...]
stante l'inapplicabilità nei confronti dello stesso della deroga Parte_1 di cui all'art. 6 della fideiussione in conseguenza della previsione di cui al successivo art. 14 e per l'effetto dichiarare nullo e/o revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto e comunque dichiarare inammissibile e/o improcedibile e/o rigettare ogni avversa domanda di pagamento;
7) sempre nel merito accertare e dichiarare l'intervenuta estinzione della garanzia fideiussoria ex art. 1956 c.c. e comunque l'intervenuta liberazione del debitore e per l'effetto dichiarare nullo e/o revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto e comunque dichiarare inammissibile e/o improcedibile
e/o rigettare ogni avversa domanda di pagamento;
8) in ogni caso, nel merito accertare e dichiarare l'infondatezza dell'avversa pretesa creditoria per l'effetto dichiarare la nullità e/o illegittimità del decreto opposto e/o revocarlo in quanto infondato in fatto ed in diritto e comunque rigettare ogni avversa domanda di pagamento;
sempre nel merito e nella denegata ipotesi in cui controparte dovesse provvedere alla produzione in giudizio del contratto di conto corrente e di tutti gli estratti conto relativi ai rapporti bancari in questione;
9) Accertare e dichiarare non opponibili nei confronti della e pertanto nei confronti del fideiussore, le clausole Parte_2 contrattuali, di cui al c/c di corrispondenza e contratti bancari specificamente indicati in atti, in forza del disposto di cui agli artt. 4 e 5 della L. 154/92 successivamente confluiti nell'art. 117 TUB e per l'effetto, - esclusa l'applicabilità della capitalizzazione sia trimestrale che annuale degli interessi, previo ricalcolo del rapporto di dare-avere, nascente dai rapporti di conto corrente per cui è causa, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'opponete nei confronti della opposta e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
In via gradata ed in ogni caso: 10) accertare che il tasso di interesse applicato ai conti corrente in oggetto non è stato rispettoso dei precetti di cui alla L. 108/96, eventualmente previa declaratoria di nullità delle pattuizioni tutte che hanno influito sulla determinazione, di fatto, del tasso di interesse applicato al rapporto di conto
4 corrente e dichiarare dovuti gli interessi nella misura stabilita dalla legge (ex art. 1815 2° comma c.c.) e, pertanto, previo ricalcolo nel rapporto di dare- avere e del saldo effettivo dei conti, accertare che nulla è dovuto dall'opponete nei confronti della opposta e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
11) accertare la nullità e/o illegittimità della clausola relativa alla Commissione di Massimo Scoperto e accertare la sua funzione di ulteriore corrispettivo per la concessione del credito, e, pertanto, previo ricalcolo nel rapporto di dare-avere e del saldo effettivo dei conti accertare che nulla è dovuto dall'opponete nei confronti della opposta e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
12) accertare e dichiarare la nullità
e/o illegittimità della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi e, pertanto, previo ricalcolo del rapporto di dare-avere e del saldo effettivo dei conti oggetto di giudizio accertare che nulla è dovuto dall'opponete nei confronti della opposta e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
13) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità della clausola che ha dato facoltà alla banca di variare il tasso di interesse pattuito, nel corso del rapporto e, pertanto, previo ricalcolo nel rapporto di dare-avere e del saldo effettivo dei conti oggetto di giudizio accertare che nulla è dovuto dall'opponete nei confronti della opposta e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
14) accertare e dichiarare la nullità della clausola che ha previsto la possibilità della antergazione e postergazione delle valute e, pertanto, previo ricalcolo nel rapporto di dare- avere e del saldo effettivo dei conti oggetto di giudizio accertare che nulla è dovuto dall'opponete nei confronti della opposta e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
15) sempre in via principale e nel merito rigettare ogni avversa domanda di pagamento in quanto infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento, oltre iva
c.p.a. e rimborso forfetario, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario”.
Si costituiva in giudizio la quale procuratrice speciale Controparte_2 della chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, Preliminarmente: concedere la provvisoria
5 esecutività al D.I. opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c., atteso che è prodotta tutta la documentazione a fondamento del credito ingiunto (saldo del c/c n.
10861529) e non è formulata alcuna contestazione che possa dirsi provata per iscritto e/o di pronta soluzione. All'esito si chiede l'assegnazione di termine per introdurre il tentativo di mediazione ex lege;
Nel merito: rigettare tutte le ragioni di opposizione e le relative istanze istruttorie, in quanto del tutto infondate, e confermare il D.I. opposto. Con vittoria di spese competenze e onorari del presente giudizio”.
La causa, istruita con prova documentale, è stata posta in deliberazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 9.9.2025.
2. In via preliminare, occorre dare atto che la cessionaria del credito la debitrice principale e i garanti Controparte_1 Parte_2 terzi datori di ipoteca e hanno definito Controparte_3 Parte_3 stragiudizialmente la controversia avente ad oggetto il credito per cui è causa con accordo sottoscritto in data 31.1.2025, interamente eseguito dai debitori. In virtù di ciò, l'opposta ha rilasciato all'opponente quietanza liberatoria, dichiarando di non aver più nulla a che pretendere nei suoi confronti (cfr. all. n. 4 alle note del 23.6.2025).
Tale fatto sopravvenuto giustifica la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la revoca del decreto ingiuntivo opposto (Cass. 13 settembre 2022, n. 26922; Cass. 10 aprile 2014, n. 8428; Cass. 22 maggio
2008, n. 13085; Cass. 10 aprile 2000, n. 4531; Cass. s.u. 7 luglio 1993, n.
7448).
Com'è noto, la pronuncia di cessazione della materia del contendere presuppone che siano sopravvenuti nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, conseguentemente, il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire e della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia
(cfr. Cass. n. 23289/07; Cass. n. 2567/2007, per cui “la cessazione della materia del contendere – che deve essere dichiarata dal giudice anche
d'ufficio – costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del
6 contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto”; di recente cfr. Cass. n. 30251/2023). Con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno il diritto esercitato, in modo che non residui alcuna utilità alla pronuncia di merito (Cass. n. 4034/07; Cass. n. 6909/09; Cass. n.
10553/2009, per cui “la cessazione della materia del contendere si ha per sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato
l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese”; di recente cfr. Cass. n.
30251/2023).
Nel caso di specie, l'accordo conciliativo raggiunto tra la parte opposta, la debitrice principale e i terzi datori di ipoteca ( Parte_2 CP_3
e ) giustifica la declaratoria di cessazione della
[...] Parte_3 materia del contendere. Tuttavia, data l'assenza di un'intesa tra le parti sulle spese di lite, queste devono essere liquidate in base al principio della soccombenza virtuale
3. L'opponente , in via preliminare, ha eccepito Parte_1
l'incompetenza per territorio del Tribunale adito in favore del Tribunale di
Frosinone, sul presupposto dell'applicabilità al caso di specie del foro del consumatore di cui all'art. 33, comma 2, lett. u), d.lgs. n. 206/2005 (cfr.
Cass. n. 31604/2021, secondo cui “Il convenuto che deduca l'incompetenza per territorio del giudice adito in ragione dell'esistenza di
7 un foro inderogabile (nella specie, quello del consumatore) non è tenuto ad indicare i possibili fori alternativi e la loro irrilevanza rispetto a quello su cui è fondata la sua eccezione).
L'eccezione di incompetenza territoriale è fondata e deve essere accolta per le ragioni che seguono.
Com'è noto, la qualifica di consumatore di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 206 del 2005 spetta alle sole persone fisiche, quando concludono un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata (cfr. Cass. n.
5705/2014; Cass. n. 21763/2013).
In materia di riconoscimento della qualità di consumatore in caso di fideiussione rilasciata da una persona fisica in favore di un imprenditore commerciale che agisce in qualità di professionista, la Corte di giustizia dell'Unione europea, con l'ordinanza del 19 novembre 2015, C- 74/15,
, ha affermato il principio secondo cui i contratti di garanzia per un Per_1 finanziamento a un professionista, pur nella loro natura di contratti accessori, se posti in essere da consumatori nell'interesse esclusivo del beneficiario e per scopi che esulano dall'attività professionale dei garanti, sono assoggettati al regime consumeristico e non a quello del contratto principale (nello stesso senso, cfr. Corte giust., 14 settembre 2016, C-
534/15, . Per_2
In virtù di questo principio, la Corte di cassazione ha modificato il precedente orientamento in base al quale, per determinare la qualità di consumatore, occorreva invece rapportarsi alla natura della obbligazione garantita (Cass. 29 novembre 2011, n. 25212. In senso conforme all'orientamento della CGUE, cfr. Cass. s.u. 27 febbraio 2023, n. 5868;
Cass. 24 gennaio 2020, n. 1666; Cass. 16 gennaio 2020, n. 742; Cass. 13 dicembre 2018, n. 32225).
In tale direzione, le Sezioni Unite, con l'ordinanza n. 5868 del 27.2.2023 hanno evidenziato che “nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015,
8 in causa C-74/15, , e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, Per_1
, dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona Per_3 fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio)”.
Ciò chiarito, è importante osservare che, nel caso di specie, nell'atto di citazione l'opponente ha dedotto la natura di consumatore, assumendo di aver sottoscritto la fideiussione oggetto del decreto ingiuntivo per “scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta” e che, al tempo del rilascio della fideiussione dedotta in lite, non rivestiva la qualità di amministratore né altre cariche societarie nella (cfr. atto di citazione pag. 6). Parte_2
Parte opposta, dal canto suo, ha affermato che “è Parte_1 stato chiamato a rilasciare fideiussione in virtù della partecipazione all'organo amministrativo della società” (cfr. pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta).
L'affermazione in questione è smentita inequivocabilmente dalla documentazione acquisita. Dalla visura camerale della società Parte_2 risulta che, alla data di sottoscrizione del contratto di apertura di
[...] credito n. 10/861529 e della fideiussione (9.10.2014),
[...]
non ricopriva più la carica di amministratore, essendo Parte_1 cessato dall'incarico il 31.7.2014.
Pertanto, dall'istruttoria è emerso che nella fattispecie in esame il garante ha sottoscritto la fideiussione, non nel quadro di una indimostrata attività professionale o per finalità connesse, bensì come persona fisica che agiva come consumatore, dovendosi a tal fine dare rilevanza al fatto che la fideiussione era stata rilasciata da una persona fisica e alla circostanza che nell'ambito della società garantita l'opponente non ricopriva più alcun ruolo gestorio o collaborativo.
9 In sostanza, non risulta che il garante opponente abbia garantito le obbligazioni della società per conseguire un vantaggio Parte_2 economico (da imprenditore o da professionista).
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, considerata la fondatezza dell'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall'opponente, in virtù della residenza dello stesso nel comune di Frosinone, le spese di lite, liquidate in dispositivo in conformità al d.m. n. 55/14 e successive modifiche, in virtù dello scaglione di riferimento (260.000,01 – 520.000,00 valore indeterminabile), e dell'effettiva attività processuale espletata (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale), con l'applicazione del valore minimo, stante la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate (art. 4 d.m. cit.), sono poste a carico dell'opposta, in base al principio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) revoca il decreto ingiuntivo n. 1167/2021 emesso nei confronti di
; Parte_1
3) condanna l'opposta alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in favore dell'opponente, che liquida in euro 634,00 per spese vive e in euro 6.028,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva se dovuta per legge e c.p.a., da distrarre in favore del procuratore dell'opponente, dichiaratosi antistatario.
Cassino, 9 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
10
TRIBUNALE DI CASSINO SEZIONE CIVILE Giudice istruttore dott.ssa Rossella Pezzella
Considerato che con decreto del 28.6.2025, comunicato il 30.6.2025, l'udienza del 9.9.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; verificata la regolarità delle comunicazioni di cancelleria;
lette le note scritte depositate dalle parti;
Il G.I. decide la causa mediante sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., allegata alla presente ordinanza.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
1 REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 185 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in deliberazione ai sensi dell'art.281- sexies c.p.c. all'udienza del 9.9.2025 e vertente tra tra
(C.F. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Luigi Di Ciaccio
-opponente -
e
(P.I. , in persona della Controparte_1 P.IVA_1 procuratrice (C.F. , rappresentata Controparte_2 P.IVA_2
e difesa, giusta procura in atti dall'avv. Giuseppe Le Fosse
- opposta-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 9.9.2025 le parti concludevano come da verbale in pari data
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 proponeva l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1167/2021, con il quale veniva ingiunto al predetto, quale fideiussore della
[...]
il pagamento di € 302.671,65, oltre interessi e spese in Parte_2
2 favore della quale procuratrice speciale della Controparte_2
cessionaria del credito in oggetto, chiedendo Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito,
“contrariis reiectis” in accoglimento della presente opposizione, per tutti i motivi in fatto ed in diritto esposti in narrativa: 1) in via preliminare e/o pregiudiziale dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Cassino ad emettere il decreto ingiuntivo opposto per essere competente il Tribunale di Frosinone e per l'effetto dichiarare nullo e/o revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto e rigettare ogni avversa domanda di pagamento;
2) ancora in via preliminare accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della in persona del l.r.p.t. e per Controparte_2 essa della nell'azionare il credito per cui è causa Controparte_1
e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto e/o comunque dichiararlo nullo e/o illegittimo;
3) in via principale e nel merito accertare e dichiarare, la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia del contratto di fideiussione datato 09/10/2014 azionato nei confronti del sig.
[...]
e per l'effetto revocare l'avverso decreto ingiuntivo e comunque Parte_1 dichiararne la nullità e/o illegittimità e rigettare ogni avversa domanda di pagamento;
4) in via principale ma subordinata rispetto alla precedente richiesta accertare e dichiarare, la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia delle clausole di cui ai n. 2 “annullamento inefficacia e revoca dei pagamenti” n. 6 “responsabilità del fideiussore” e n. 8 “invalidità dell'obbligazione garantita” contenute nel contratto di fideiussione datato
09/10/2014 azionato nei confronti del sig. e pertanto Parte_1 la nullità parziale dello stesso e per l'effetto; - dichiarare l'intervenuta decadenza da parte della in persona del l.r.p.t. - e Controparte_2 per essa della in persona del L.r.p.t., ai sensi Controparte_1 dell'art. 1957 c.c., dal diritto di escutere la fideiussione nei confronti del sig.
e pertanto;
- dichiarare la nullità e/o illegittimità del Parte_1 decreto opposto e/o revocarlo in quanto infondato in fatto ed in diritto e comunque dichiarare inammissibile e/o improcedibile e/o rigettare ogni avversa domanda di pagamento;
6) in via ulteriormente subordinata accertare e dichiarare in ogni caso l'intervenuta decadenza da parte della
3 in persona del l.r.p.t. - e per essa della Controparte_2
in persona del L.r.p.t., ai sensi dell'art. 1957 c.c., Controparte_1 dal diritto di escutere la fideiussione nei confronti del sig.
[...]
stante l'inapplicabilità nei confronti dello stesso della deroga Parte_1 di cui all'art. 6 della fideiussione in conseguenza della previsione di cui al successivo art. 14 e per l'effetto dichiarare nullo e/o revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto e comunque dichiarare inammissibile e/o improcedibile e/o rigettare ogni avversa domanda di pagamento;
7) sempre nel merito accertare e dichiarare l'intervenuta estinzione della garanzia fideiussoria ex art. 1956 c.c. e comunque l'intervenuta liberazione del debitore e per l'effetto dichiarare nullo e/o revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto e comunque dichiarare inammissibile e/o improcedibile
e/o rigettare ogni avversa domanda di pagamento;
8) in ogni caso, nel merito accertare e dichiarare l'infondatezza dell'avversa pretesa creditoria per l'effetto dichiarare la nullità e/o illegittimità del decreto opposto e/o revocarlo in quanto infondato in fatto ed in diritto e comunque rigettare ogni avversa domanda di pagamento;
sempre nel merito e nella denegata ipotesi in cui controparte dovesse provvedere alla produzione in giudizio del contratto di conto corrente e di tutti gli estratti conto relativi ai rapporti bancari in questione;
9) Accertare e dichiarare non opponibili nei confronti della e pertanto nei confronti del fideiussore, le clausole Parte_2 contrattuali, di cui al c/c di corrispondenza e contratti bancari specificamente indicati in atti, in forza del disposto di cui agli artt. 4 e 5 della L. 154/92 successivamente confluiti nell'art. 117 TUB e per l'effetto, - esclusa l'applicabilità della capitalizzazione sia trimestrale che annuale degli interessi, previo ricalcolo del rapporto di dare-avere, nascente dai rapporti di conto corrente per cui è causa, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'opponete nei confronti della opposta e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
In via gradata ed in ogni caso: 10) accertare che il tasso di interesse applicato ai conti corrente in oggetto non è stato rispettoso dei precetti di cui alla L. 108/96, eventualmente previa declaratoria di nullità delle pattuizioni tutte che hanno influito sulla determinazione, di fatto, del tasso di interesse applicato al rapporto di conto
4 corrente e dichiarare dovuti gli interessi nella misura stabilita dalla legge (ex art. 1815 2° comma c.c.) e, pertanto, previo ricalcolo nel rapporto di dare- avere e del saldo effettivo dei conti, accertare che nulla è dovuto dall'opponete nei confronti della opposta e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
11) accertare la nullità e/o illegittimità della clausola relativa alla Commissione di Massimo Scoperto e accertare la sua funzione di ulteriore corrispettivo per la concessione del credito, e, pertanto, previo ricalcolo nel rapporto di dare-avere e del saldo effettivo dei conti accertare che nulla è dovuto dall'opponete nei confronti della opposta e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
12) accertare e dichiarare la nullità
e/o illegittimità della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi e, pertanto, previo ricalcolo del rapporto di dare-avere e del saldo effettivo dei conti oggetto di giudizio accertare che nulla è dovuto dall'opponete nei confronti della opposta e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
13) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità della clausola che ha dato facoltà alla banca di variare il tasso di interesse pattuito, nel corso del rapporto e, pertanto, previo ricalcolo nel rapporto di dare-avere e del saldo effettivo dei conti oggetto di giudizio accertare che nulla è dovuto dall'opponete nei confronti della opposta e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
14) accertare e dichiarare la nullità della clausola che ha previsto la possibilità della antergazione e postergazione delle valute e, pertanto, previo ricalcolo nel rapporto di dare- avere e del saldo effettivo dei conti oggetto di giudizio accertare che nulla è dovuto dall'opponete nei confronti della opposta e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
15) sempre in via principale e nel merito rigettare ogni avversa domanda di pagamento in quanto infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento, oltre iva
c.p.a. e rimborso forfetario, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario”.
Si costituiva in giudizio la quale procuratrice speciale Controparte_2 della chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, Preliminarmente: concedere la provvisoria
5 esecutività al D.I. opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c., atteso che è prodotta tutta la documentazione a fondamento del credito ingiunto (saldo del c/c n.
10861529) e non è formulata alcuna contestazione che possa dirsi provata per iscritto e/o di pronta soluzione. All'esito si chiede l'assegnazione di termine per introdurre il tentativo di mediazione ex lege;
Nel merito: rigettare tutte le ragioni di opposizione e le relative istanze istruttorie, in quanto del tutto infondate, e confermare il D.I. opposto. Con vittoria di spese competenze e onorari del presente giudizio”.
La causa, istruita con prova documentale, è stata posta in deliberazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 9.9.2025.
2. In via preliminare, occorre dare atto che la cessionaria del credito la debitrice principale e i garanti Controparte_1 Parte_2 terzi datori di ipoteca e hanno definito Controparte_3 Parte_3 stragiudizialmente la controversia avente ad oggetto il credito per cui è causa con accordo sottoscritto in data 31.1.2025, interamente eseguito dai debitori. In virtù di ciò, l'opposta ha rilasciato all'opponente quietanza liberatoria, dichiarando di non aver più nulla a che pretendere nei suoi confronti (cfr. all. n. 4 alle note del 23.6.2025).
Tale fatto sopravvenuto giustifica la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la revoca del decreto ingiuntivo opposto (Cass. 13 settembre 2022, n. 26922; Cass. 10 aprile 2014, n. 8428; Cass. 22 maggio
2008, n. 13085; Cass. 10 aprile 2000, n. 4531; Cass. s.u. 7 luglio 1993, n.
7448).
Com'è noto, la pronuncia di cessazione della materia del contendere presuppone che siano sopravvenuti nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, conseguentemente, il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire e della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia
(cfr. Cass. n. 23289/07; Cass. n. 2567/2007, per cui “la cessazione della materia del contendere – che deve essere dichiarata dal giudice anche
d'ufficio – costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del
6 contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto”; di recente cfr. Cass. n. 30251/2023). Con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno il diritto esercitato, in modo che non residui alcuna utilità alla pronuncia di merito (Cass. n. 4034/07; Cass. n. 6909/09; Cass. n.
10553/2009, per cui “la cessazione della materia del contendere si ha per sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato
l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese”; di recente cfr. Cass. n.
30251/2023).
Nel caso di specie, l'accordo conciliativo raggiunto tra la parte opposta, la debitrice principale e i terzi datori di ipoteca ( Parte_2 CP_3
e ) giustifica la declaratoria di cessazione della
[...] Parte_3 materia del contendere. Tuttavia, data l'assenza di un'intesa tra le parti sulle spese di lite, queste devono essere liquidate in base al principio della soccombenza virtuale
3. L'opponente , in via preliminare, ha eccepito Parte_1
l'incompetenza per territorio del Tribunale adito in favore del Tribunale di
Frosinone, sul presupposto dell'applicabilità al caso di specie del foro del consumatore di cui all'art. 33, comma 2, lett. u), d.lgs. n. 206/2005 (cfr.
Cass. n. 31604/2021, secondo cui “Il convenuto che deduca l'incompetenza per territorio del giudice adito in ragione dell'esistenza di
7 un foro inderogabile (nella specie, quello del consumatore) non è tenuto ad indicare i possibili fori alternativi e la loro irrilevanza rispetto a quello su cui è fondata la sua eccezione).
L'eccezione di incompetenza territoriale è fondata e deve essere accolta per le ragioni che seguono.
Com'è noto, la qualifica di consumatore di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 206 del 2005 spetta alle sole persone fisiche, quando concludono un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata (cfr. Cass. n.
5705/2014; Cass. n. 21763/2013).
In materia di riconoscimento della qualità di consumatore in caso di fideiussione rilasciata da una persona fisica in favore di un imprenditore commerciale che agisce in qualità di professionista, la Corte di giustizia dell'Unione europea, con l'ordinanza del 19 novembre 2015, C- 74/15,
, ha affermato il principio secondo cui i contratti di garanzia per un Per_1 finanziamento a un professionista, pur nella loro natura di contratti accessori, se posti in essere da consumatori nell'interesse esclusivo del beneficiario e per scopi che esulano dall'attività professionale dei garanti, sono assoggettati al regime consumeristico e non a quello del contratto principale (nello stesso senso, cfr. Corte giust., 14 settembre 2016, C-
534/15, . Per_2
In virtù di questo principio, la Corte di cassazione ha modificato il precedente orientamento in base al quale, per determinare la qualità di consumatore, occorreva invece rapportarsi alla natura della obbligazione garantita (Cass. 29 novembre 2011, n. 25212. In senso conforme all'orientamento della CGUE, cfr. Cass. s.u. 27 febbraio 2023, n. 5868;
Cass. 24 gennaio 2020, n. 1666; Cass. 16 gennaio 2020, n. 742; Cass. 13 dicembre 2018, n. 32225).
In tale direzione, le Sezioni Unite, con l'ordinanza n. 5868 del 27.2.2023 hanno evidenziato che “nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015,
8 in causa C-74/15, , e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, Per_1
, dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona Per_3 fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio)”.
Ciò chiarito, è importante osservare che, nel caso di specie, nell'atto di citazione l'opponente ha dedotto la natura di consumatore, assumendo di aver sottoscritto la fideiussione oggetto del decreto ingiuntivo per “scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta” e che, al tempo del rilascio della fideiussione dedotta in lite, non rivestiva la qualità di amministratore né altre cariche societarie nella (cfr. atto di citazione pag. 6). Parte_2
Parte opposta, dal canto suo, ha affermato che “è Parte_1 stato chiamato a rilasciare fideiussione in virtù della partecipazione all'organo amministrativo della società” (cfr. pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta).
L'affermazione in questione è smentita inequivocabilmente dalla documentazione acquisita. Dalla visura camerale della società Parte_2 risulta che, alla data di sottoscrizione del contratto di apertura di
[...] credito n. 10/861529 e della fideiussione (9.10.2014),
[...]
non ricopriva più la carica di amministratore, essendo Parte_1 cessato dall'incarico il 31.7.2014.
Pertanto, dall'istruttoria è emerso che nella fattispecie in esame il garante ha sottoscritto la fideiussione, non nel quadro di una indimostrata attività professionale o per finalità connesse, bensì come persona fisica che agiva come consumatore, dovendosi a tal fine dare rilevanza al fatto che la fideiussione era stata rilasciata da una persona fisica e alla circostanza che nell'ambito della società garantita l'opponente non ricopriva più alcun ruolo gestorio o collaborativo.
9 In sostanza, non risulta che il garante opponente abbia garantito le obbligazioni della società per conseguire un vantaggio Parte_2 economico (da imprenditore o da professionista).
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, considerata la fondatezza dell'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall'opponente, in virtù della residenza dello stesso nel comune di Frosinone, le spese di lite, liquidate in dispositivo in conformità al d.m. n. 55/14 e successive modifiche, in virtù dello scaglione di riferimento (260.000,01 – 520.000,00 valore indeterminabile), e dell'effettiva attività processuale espletata (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale), con l'applicazione del valore minimo, stante la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate (art. 4 d.m. cit.), sono poste a carico dell'opposta, in base al principio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) revoca il decreto ingiuntivo n. 1167/2021 emesso nei confronti di
; Parte_1
3) condanna l'opposta alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in favore dell'opponente, che liquida in euro 634,00 per spese vive e in euro 6.028,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva se dovuta per legge e c.p.a., da distrarre in favore del procuratore dell'opponente, dichiaratosi antistatario.
Cassino, 9 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
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