Art. 17. (Misure di semplificazione delle procedure
relative ai piccoli appalti pubblici) 1. Al fine di fronteggiare la straordinaria situazione di crisi economica in atto e per incentivare l'accesso alle commesse pubbliche da parte delle piccole e medie imprese, a decorrere dal 1° luglio 2009 sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 36, comma 5, terzo periodo, nonche' all'articolo 37, comma 7, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , e successive modificazioni.
Note all'art. 17:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 36 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ( Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) , e successive modificazioni:
«5. I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi e' fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l' art. 353 del codice penale . E' vietata la partecipazione a piu' di un consorzio stabile. Qualora le stazioni appaltanti si avvalgano della facolta' di cui all'art. 122, comma 9, e all'art. 124, comma 8, e' vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l' art. 353 del codice penale .».
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 37 del gia' citato decreto legislativo n. 163 del 2006 :
«7. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in piu' di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera b), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi e' fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l' art. 353 del codice penale . Per i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera b), qualora le stazioni appaltanti si avvalgano della facolta' di cui all'art. 122, comma 9, e all'art. 124, comma 8, e' vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio e dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l' art. 353 del codice penale .».
relative ai piccoli appalti pubblici) 1. Al fine di fronteggiare la straordinaria situazione di crisi economica in atto e per incentivare l'accesso alle commesse pubbliche da parte delle piccole e medie imprese, a decorrere dal 1° luglio 2009 sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 36, comma 5, terzo periodo, nonche' all'articolo 37, comma 7, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , e successive modificazioni.
Note all'art. 17:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 36 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ( Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) , e successive modificazioni:
«5. I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi e' fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l' art. 353 del codice penale . E' vietata la partecipazione a piu' di un consorzio stabile. Qualora le stazioni appaltanti si avvalgano della facolta' di cui all'art. 122, comma 9, e all'art. 124, comma 8, e' vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l' art. 353 del codice penale .».
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 37 del gia' citato decreto legislativo n. 163 del 2006 :
«7. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in piu' di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera b), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi e' fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l' art. 353 del codice penale . Per i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera b), qualora le stazioni appaltanti si avvalgano della facolta' di cui all'art. 122, comma 9, e all'art. 124, comma 8, e' vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio e dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l' art. 353 del codice penale .».