CA
Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 17/02/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. n.118/2020 R.G.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Maria Filippa Leone Consigliere ausiliario all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 12 febbraio 2025, nella causa avente ad oggetto
“cancellazione/reiscrizione elenchi anagrafici O,T.D.”, ha emesso, a seguito di dispositivo, la seguente
Sentenza nella controversia di previdenza ed assistenza sociale fra
rappr. e dif. da avv. Fabrizio Marti Appellante Parte_1
contro
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Andriulli, Certomà e Battiato CP_1
Appellato
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 19 marzo 2020 impugnava la Parte_1 sentenza resa in data 24 settembre 2019 con cui il Giudice del Lavoro di Taranto rigettava la domanda attorea ad ottenere la reiscrizione negli elenchi anagrafici degli O.T.D. dei Comune di residenza in Pt_2 relazione a 102 giornate lavorative per ciascun anno 2010, 2011, 2012 alle dipendenze dell'azienda ED e cancellate d'ufficio dall' . CP_1 Si è costituito l' appellato. CP_2 La causa, all'udienza del 12 febbraio 2025, è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
---§§ooo§§--- A giudizio della Corte l'appello è infondato.
I testi escussi in primo grado addotti dalla ricorrente, in numero di due ( , ) Testimone_1 Testimone_2 hanno tutti confermato l'assunto della , affermando di aver lavorato unitamente all'odierna Parte_1 appellante alle dipendenze della per un centinaio di giornate negli anni 2010 e alla CP_3 coltura di ortaggi vari ivi elencati, sotto le direttive di “persone che sui terreni ci davano le direttive circa i lavori da svolgere”, senza nessun'altra specificazione e che pagavano le giornate lavorative in ragione di € 40,00/47,00 circa. Entrambi i testi hanno dichiarato che, anch'essi cancellati d'ufficio dall' dagli elenchi OTD, hanno CP_1 promosso vertenza contro l' . CP_1
Ebbene, tale condizione non consente di ritenere i testi neutri e disinteressati, ma al contrario portatori di interesse alla soluzione positiva delle controversie da loro avviate. La prova testimoniale non può pertanto, a giudizio di questa Corte, considerarsi attendibile.
1 Va aggiunto che innanzi agli ispettori il legale rappresentante della ED ebbe a dichiarare che la
ED non aveva mai commercializzato prodotti ortofrutticoli e non aveva mai assunto dipendenti.
Dalla disamina poi del verbale ispettivo (integralmente confermato dagli ispettori CP_1 Persona_1
e ) risulta che non è stato reperito materiale utile a confermare lo
[...] Persona_2 svolgimento di attività d'impresa.
Se parte appellante contesta particolarmente che la ED è stata costituita (visura CCIAA di Milano-Brianza- Lodi) il 23.12.2008, e che le dichiarazioni dell'amministratore , il quale è stato Tes_3 nominato a partire dal 3.10.2013, non possono avere rilevanza quanto al rapporto di lavoro con la appellante, che riguarda gli anni 2010/2012, in quanto su quegli anni non è in condizioni di conoscere e riferire.
A giudizio di questa Corte tale motivo di appello è infondato, ove si leggano compiutamente le dichiarazioni rese dal in data 28.9.2017, il quale riferisce: “Sono stato rappresentante legale Tes_3 Co della irca tre anni fa, credo fino al 2014. La l'ho costituita io, ma è durata circa un CP_3 mese, solo nell'anno 2014……l'oggetto sociale era il commercio di ortofrutta ma non si è mai realizzato…l'azienda non aveva terreni e non ha mai assunto nessuno”.
Ebbene, ritiene questa Corte che le dichiarazioni del , lungi dall'essere inattendibili, confortano Tes_3 proprio il dato che, costituita la srl che durò per circa un mese nel 2014, ovviamente ogni rapporto di lavoro degli anni precedenti era impossibile.
Tutti i dati sopra esposti ed esaminati confortano, a giudizio della Corte, la infondatezza dell'appello, che va rigettato.
Nulla va disposto in materia di spese, attesa la dichiarazione a fini reddituali, contenuta nella procura al difensore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 76 e 77 D.P.R. 115/2002 e ss. modd. e art. 152 Disp. Att.
c.p.c.
p.q.m.
Rigetta l'appello. Nulla per le spese.
Taranto, 12 febbraio 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
2
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Maria Filippa Leone Consigliere ausiliario all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 12 febbraio 2025, nella causa avente ad oggetto
“cancellazione/reiscrizione elenchi anagrafici O,T.D.”, ha emesso, a seguito di dispositivo, la seguente
Sentenza nella controversia di previdenza ed assistenza sociale fra
rappr. e dif. da avv. Fabrizio Marti Appellante Parte_1
contro
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Andriulli, Certomà e Battiato CP_1
Appellato
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 19 marzo 2020 impugnava la Parte_1 sentenza resa in data 24 settembre 2019 con cui il Giudice del Lavoro di Taranto rigettava la domanda attorea ad ottenere la reiscrizione negli elenchi anagrafici degli O.T.D. dei Comune di residenza in Pt_2 relazione a 102 giornate lavorative per ciascun anno 2010, 2011, 2012 alle dipendenze dell'azienda ED e cancellate d'ufficio dall' . CP_1 Si è costituito l' appellato. CP_2 La causa, all'udienza del 12 febbraio 2025, è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
---§§ooo§§--- A giudizio della Corte l'appello è infondato.
I testi escussi in primo grado addotti dalla ricorrente, in numero di due ( , ) Testimone_1 Testimone_2 hanno tutti confermato l'assunto della , affermando di aver lavorato unitamente all'odierna Parte_1 appellante alle dipendenze della per un centinaio di giornate negli anni 2010 e alla CP_3 coltura di ortaggi vari ivi elencati, sotto le direttive di “persone che sui terreni ci davano le direttive circa i lavori da svolgere”, senza nessun'altra specificazione e che pagavano le giornate lavorative in ragione di € 40,00/47,00 circa. Entrambi i testi hanno dichiarato che, anch'essi cancellati d'ufficio dall' dagli elenchi OTD, hanno CP_1 promosso vertenza contro l' . CP_1
Ebbene, tale condizione non consente di ritenere i testi neutri e disinteressati, ma al contrario portatori di interesse alla soluzione positiva delle controversie da loro avviate. La prova testimoniale non può pertanto, a giudizio di questa Corte, considerarsi attendibile.
1 Va aggiunto che innanzi agli ispettori il legale rappresentante della ED ebbe a dichiarare che la
ED non aveva mai commercializzato prodotti ortofrutticoli e non aveva mai assunto dipendenti.
Dalla disamina poi del verbale ispettivo (integralmente confermato dagli ispettori CP_1 Persona_1
e ) risulta che non è stato reperito materiale utile a confermare lo
[...] Persona_2 svolgimento di attività d'impresa.
Se parte appellante contesta particolarmente che la ED è stata costituita (visura CCIAA di Milano-Brianza- Lodi) il 23.12.2008, e che le dichiarazioni dell'amministratore , il quale è stato Tes_3 nominato a partire dal 3.10.2013, non possono avere rilevanza quanto al rapporto di lavoro con la appellante, che riguarda gli anni 2010/2012, in quanto su quegli anni non è in condizioni di conoscere e riferire.
A giudizio di questa Corte tale motivo di appello è infondato, ove si leggano compiutamente le dichiarazioni rese dal in data 28.9.2017, il quale riferisce: “Sono stato rappresentante legale Tes_3 Co della irca tre anni fa, credo fino al 2014. La l'ho costituita io, ma è durata circa un CP_3 mese, solo nell'anno 2014……l'oggetto sociale era il commercio di ortofrutta ma non si è mai realizzato…l'azienda non aveva terreni e non ha mai assunto nessuno”.
Ebbene, ritiene questa Corte che le dichiarazioni del , lungi dall'essere inattendibili, confortano Tes_3 proprio il dato che, costituita la srl che durò per circa un mese nel 2014, ovviamente ogni rapporto di lavoro degli anni precedenti era impossibile.
Tutti i dati sopra esposti ed esaminati confortano, a giudizio della Corte, la infondatezza dell'appello, che va rigettato.
Nulla va disposto in materia di spese, attesa la dichiarazione a fini reddituali, contenuta nella procura al difensore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 76 e 77 D.P.R. 115/2002 e ss. modd. e art. 152 Disp. Att.
c.p.c.
p.q.m.
Rigetta l'appello. Nulla per le spese.
Taranto, 12 febbraio 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
2