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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 21/01/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. 2582/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott. Carlo Azzolini Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 2582/2024 V.G. promosso da
(c.f. Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
rappresentati, difesi e domiciliati come da mandato in atti e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia,
In punto: scioglimento del matrimonio
Il Giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate il 05/08/2024 in sostituzione dell'udienza del 21/11/2024, che di seguito si riproducono: “
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 3 giugno 2022, nel Comune di Chioggia, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Chioggia al n. 24, anno 2022, parte 1, ordinando all'Ufficiale dello Stato
Civile le dovute trascrizioni;
2. stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri ed altresì si dichiarano economicamente indipendenti e dichiarano di nulla pretendere uno dall'altro;
3. stabilire che la casa familiare sita a Chioggia (Ve), Borgo San Giovanni, 1357, sc. A, sia assegnata alla sig.ra Pt_1
– di sua esclusiva proprietà – nella quale vi abiterà con le figlie;
4. stabilire l'affido esclusivo delle figlie minori e a favore della madre, ; questo perché il padre Per_1 Per_2 Parte_1
starà all'estero – in Germania – e la madre ha necessità di poter decidere anche autonomamente a favore delle proprie figlie, soprattutto riguardo la loro salute e la scuola;
5. stabilire che il sig. potrà sentire telefonicamente le figlie ogni giorno alle ore 19:00; Pt_2
6. stabilire che il sig. potrà vedere e tenere con sé le due figlie a seguito di accordo con la madre e con i servizi sociali Pt_2
competenti del Comune di Chioggia, affinché il padre possa vederle in spazio protetto;
7. stabilire che il sig. corrisponda direttamente alla moglie, , l'assegno di mantenimento per le due figlie Pt_2 Parte_1
minori, e per la cifra pari ad € 250,00 mensili per ciascuna figlia oltre al 50% delle spese straordinarie Per_1 Per_2
secondo il Protocollo di intesa per la trattazione dei giudizi in materia di famiglia e delle persone del Tribunale di Venezia di data 20 settembre 2019, che qui si intende integralmente riportato e trascritto entro il 25 di ogni mese.
8. spese legali compensate.”
Per il PM intervenuto: “Esprime parere favorevole”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti esponevano che, dopo aver in data 03/06/2022 contratto matrimonio in Chioggia, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale. Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente – sulla base dei presupposti di legge – domanda diretta alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
E di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nelle note di trattazione scritta depositate il 05/08/2024 in sostituzione dell'udienza del 21/11/2024 e fissata per la comparizione avanti al Giudice delegato e personalmente all'udienza del 19/12/2024 fissata dal Giudice delegato per interloquire con le parti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 n. 2, lett b), della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
La domanda può essere accolta anche per quanto concerne il previsto l'affido esclusivo delle figlie minori e a favore della madre, Per_1 Per_2 Parte_1
Infatti, all'udienza del 19/12/2024, le parti hanno chiarito che esso è richiesto non solo perché il padre svolge lavoro stagionale in Germania e nel restante tempo è imbarcato, ma anche per una situazione di dipendenza dello stesso da sostanze stupefacenti per la quale è in carico al SERD dell' n. 3; quanto Pt_3
agli incontri padre – figlie, le parti hanno riferito che il Servizio Sociale del Comune di Chioggia, pure in assenza di un incarico formale, aveva già iniziato degli incontri protetti tra padre e figlie, per cui è tutelata non solo la loro frequentazione con il padre, ma anche che essa si svolga nel loro interesse in condizioni di sicurezza.
P.Q.M.
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 03/06/2022 tra e Parte_1
, matrimonio iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di CP_1
Chioggia, al n. 24, parte I, dell'anno 2022;
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da intendersi qui integralmente riprodotte;
- nulla in punto di spese.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 14/01/2025
Il Presidente estensore
Dott. Alessandro Cabianca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. 2582/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott. Carlo Azzolini Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 2582/2024 V.G. promosso da
(c.f. Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
rappresentati, difesi e domiciliati come da mandato in atti e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia,
In punto: scioglimento del matrimonio
Il Giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate il 05/08/2024 in sostituzione dell'udienza del 21/11/2024, che di seguito si riproducono: “
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 3 giugno 2022, nel Comune di Chioggia, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Chioggia al n. 24, anno 2022, parte 1, ordinando all'Ufficiale dello Stato
Civile le dovute trascrizioni;
2. stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri ed altresì si dichiarano economicamente indipendenti e dichiarano di nulla pretendere uno dall'altro;
3. stabilire che la casa familiare sita a Chioggia (Ve), Borgo San Giovanni, 1357, sc. A, sia assegnata alla sig.ra Pt_1
– di sua esclusiva proprietà – nella quale vi abiterà con le figlie;
4. stabilire l'affido esclusivo delle figlie minori e a favore della madre, ; questo perché il padre Per_1 Per_2 Parte_1
starà all'estero – in Germania – e la madre ha necessità di poter decidere anche autonomamente a favore delle proprie figlie, soprattutto riguardo la loro salute e la scuola;
5. stabilire che il sig. potrà sentire telefonicamente le figlie ogni giorno alle ore 19:00; Pt_2
6. stabilire che il sig. potrà vedere e tenere con sé le due figlie a seguito di accordo con la madre e con i servizi sociali Pt_2
competenti del Comune di Chioggia, affinché il padre possa vederle in spazio protetto;
7. stabilire che il sig. corrisponda direttamente alla moglie, , l'assegno di mantenimento per le due figlie Pt_2 Parte_1
minori, e per la cifra pari ad € 250,00 mensili per ciascuna figlia oltre al 50% delle spese straordinarie Per_1 Per_2
secondo il Protocollo di intesa per la trattazione dei giudizi in materia di famiglia e delle persone del Tribunale di Venezia di data 20 settembre 2019, che qui si intende integralmente riportato e trascritto entro il 25 di ogni mese.
8. spese legali compensate.”
Per il PM intervenuto: “Esprime parere favorevole”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti esponevano che, dopo aver in data 03/06/2022 contratto matrimonio in Chioggia, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale. Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente – sulla base dei presupposti di legge – domanda diretta alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
E di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nelle note di trattazione scritta depositate il 05/08/2024 in sostituzione dell'udienza del 21/11/2024 e fissata per la comparizione avanti al Giudice delegato e personalmente all'udienza del 19/12/2024 fissata dal Giudice delegato per interloquire con le parti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 n. 2, lett b), della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
La domanda può essere accolta anche per quanto concerne il previsto l'affido esclusivo delle figlie minori e a favore della madre, Per_1 Per_2 Parte_1
Infatti, all'udienza del 19/12/2024, le parti hanno chiarito che esso è richiesto non solo perché il padre svolge lavoro stagionale in Germania e nel restante tempo è imbarcato, ma anche per una situazione di dipendenza dello stesso da sostanze stupefacenti per la quale è in carico al SERD dell' n. 3; quanto Pt_3
agli incontri padre – figlie, le parti hanno riferito che il Servizio Sociale del Comune di Chioggia, pure in assenza di un incarico formale, aveva già iniziato degli incontri protetti tra padre e figlie, per cui è tutelata non solo la loro frequentazione con il padre, ma anche che essa si svolga nel loro interesse in condizioni di sicurezza.
P.Q.M.
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 03/06/2022 tra e Parte_1
, matrimonio iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di CP_1
Chioggia, al n. 24, parte I, dell'anno 2022;
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da intendersi qui integralmente riprodotte;
- nulla in punto di spese.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 14/01/2025
Il Presidente estensore
Dott. Alessandro Cabianca