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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/10/2025, n. 4601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4601 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente dott.ssa Maria Casaregola Consigliere dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 1399/2020
TRA
(C.F. n. ) e (C.F. n. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi, in forza di procura alle liti allegata all'atto di C.F._2 appello, dagli avv.ti Ester Perifano (C.F. n. ) e Salvatore M. Antonelli C.F._3
(C.F. n. ), con i quali elettivamente domiciliano in Napoli, alla Via C.F._4
Toledo, 156, presso lo studio legale ELl'avv. Vincenzo Prisco;
APPELLANTI
E
(C.F. n.c. P. Iva n. Controparte_1
, in persona EL legale rappresentante pt, dott. , rappresentata e P.IVA_1 CP_2 difesa, in forza di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione nel giudizio di appello, dall'Avv. Giancarlo Bruno (C.F. n. ), presso il cui studio in CodiceFiscale_5
San OR EL NI (Bn), alla via G. Marconi, 8, elettivamente domicilia;
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza EL Tribunale di Benevento, Seconda Sezione Civile, n.
1 2085/2019, pubblicata in data 28.11.2019 e notificata in data 11.2.2020
Conclusioni: come da verbale di udienza EL 9.4.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. La sentenza di primo grado
Con sentenza n. 2085/2019, pubblicata in data 28.11.2019, notificata in data11.2.2020, il
Tribunale di Benevento, Seconda Sezione Civile, decidendo sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e quali garanti ELla GEF Parte_1 Parte_2
s.r.l. (dichiarata fallita prima ancora EL deposito EL ricorso monitorio), nei confronti ELla
, Controparte_3 avverso il decreto ingiuntivo n. 1160/2015 EL 9.10.2015, rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto, con compensazione integrale ELle spese di lite tra le parti.
Appare opportuno precisare che, con ricorso monitorio, la
[...]
chiedeva che fosse ingiunto Controparte_4 agli odierni appellanti, quali garanti ELla debitrice principale, fallita, GEF s.r.l., la somma di
€ 95.530.96, di cui: a) € 67.758,40, a titolo di saldo EL contratto di contratto di anticipazione su RIBA EL 12.2.2008, oltre interessi;
b) € 21.992,75, a titolo di saldo (alla data EL
3.3.2015) EL rapporto di apertura di credito su conto corrente n. 54713, acceso in data
12.2.2008, oltre interessi EL 7,566% per saldi fino a € 20.000,00 e ELl'11,066% per saldi superiori a decorrere dal 4.3.2015; c) € 7.779,81, a titolo di saldo EL mutuo chirografario ELl'11.10.2011 oltre interessi di mora EL 6,041% a decorrere dal 4.3.2015.
Il Tribunale di Benevento accoglieva il ricorso monitorio nei limiti ELla somma di €
90.000,00, avendo i garanti prestato garanzia fino a quell'importo, e, pertanto, con il menzionato decreto ingiuntivo n. 1160/2015 EL 9.10.2015, ingiungeva a e Parte_1
di pagare in favore ELla Parte_2 Controparte_3
la somma di € 90.000,00, “oltre interessi come richiesti in ricorso”.
[...]
Con la sentenza che definiva l'opposizione, poi, il Tribunale, per quanto ancora rileva:
- riteneva che la banca avesse fornito prova documentale esaustiva EL suo credito (mediante il deposito dei contratti relativi a tutti i rapporti posti a fondamento ELla pretesa monitoria;
ELle relative certificazioni ex art. 50 TUB;
degli estratti conto e dei riassunti scalari relativi ai citati rapporti;
ELla copia ELle raccomandate di revoca dei fidi e di messa in mora;
ELle garanzie rilasciate dagli opponenti in favore ELla GEF s.r.l);
2 - qualificava le garanzie prestate dagli opponenti, sulla base di una puntuale e compiuta disamina ELle clausole negoziali, come contratti autonomi di garanzia, precisando che riguardavano tutti i rapporti intrattenuti dalla debitrice principale con la banca;
- affermava che il garante autonomo può eccepire al creditore solo le nullità EL contratto base per contrarietà a norme imperative o illiceità ELla causa e, quindi, può eccepire solo l'usura e la nullità ELla clausola anatocistica, con la quale sia stata convenuta la diversa periodicità di capitalizzazione degli interessi creditori e debitori;
non può invece eccepire nullità che attengano alla illegittimità ELle condizioni economiche applicate dalla banca alla luce ELle pattuizioni dei contratti dedotti in giudizio;
- l'eccezione di nullità ELle garanzie – ammissibile anche se fatta valere solo all'udienza di discussione orale, trattandosi di questione rilevabile anche d'ufficio - era infondata perché: a) non documentata, in quanto non si rinvenivano in atti i provvedimenti amministrativi sia ELl'Autorità di Vigilanza, sia ELl'AGCM, che erano sottratti al principio iura novit curia; b) era stata sollevata in modo generico e non circostanziato, in quanto gli opponenti non avevano indicato le ragioni per le quali le intese restrittive ELla concorrenza “a monte” avrebbero inciso concretamente sulla validità dei singoli contratti “a valle”; c) in ogni caso, anche qualora si fosse riscontrato un comportamento illegittimo ed anticoncorrenziale, il rimedio sarebbe stato solo quello volto ad ottenere il risarcimento EL danno (nella specie, la domanda risarcitoria non era stata neppure proposta) e non la declaratoria di nullità ELle garanzie in esame, che, quindi, erano valide ed efficaci (e tanto in consapevole contrasto con l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza EL 12.12.2017, n. 29810, che aveva ritenuto la nullità ELle garanzie predisposte secondo lo schema ABI in materia di contratti di fideiussione);
- l'eccezione di nullità ELla clausola anatocistica, per prevedere essa una diversa periodicità di capitalizzazione degli interessi creditori e debitori, era infondata, in quanto nei contratti di conto corrente dedotti in giudizio era stata pattuita la pari capitalizzazione degli interessi debitori e creditori, in modo conforme alle previsioni di cui all'art. 120 TUB, applicabile ratione temporis, ed alla ELibera CICR EL 9.2.2000;
- l'eccezione relativa all'applicazione di interessi usurari non era stata validamente formulata, perché era stata formulata in modo generico e senza indicare in che modo ed in che misura sarebbe avvenuto il superamento EL tasso-soglia nel rapporto dedotto in giudizio;
inoltre, gli opponenti, pur avendone l'onere, non avevano neanche prodotto in atti i decreti ministeriali di
3 rilevazione trimestrale dei tassi-soglia, che, in quanto atti di natura amministrativa, sono sottratti al principio iura novit curia, e tale carenza istruttoria precludeva, in radine, ogni indagine sul punto.
Il Tribunale, sulla base dei passaggi motivazionali sopra riportati, riteneva infondata l'opposizione proposta dagli opponenti, e, quindi, la rigettava, confermando il decreto ingiuntivo opposto.
B. Giudizio d'appello.
Avverso la sentenza n. 2085/2019, pubblicata in data 28.11.2019, notificata in data 11.2.2020,
e hanno proposto tempestivo appello, con atto di Parte_1 Parte_2 citazione notificato, a mezzo pec, in data 11.3.2020 alla
[...]
, al fine di chiedere, in riforma ELla Controparte_4 sentenza di primo grado:
in via EL tutto preliminare e dirimente,
1) accertare e dichiarare la nullità dei contratti di fideiussione posti dalla a CP_4 fondamento EL ricorso monitorio;
2) per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullato e/o revocato integralmente e niuno effetto giuridico producente nei confronti dei sigg.ri il D.I. n. 1160/2015 Controparte_5 emesso dal Tribunale di Benevento;
in subordine:
3) in via istruttoria, disporre l'ammissione ELle prove ritualmente articolate nel corso EL giudizio di primo grado in sede di memorie ex art. 183 comma VI c.p.c.;
4) nel merito, accogliere le conclusioni formulate nell'atto di citazione in opposizione a D.I., come emendate in sede di memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c. ed ulteriormente reiterate all'udienza per la precisazione ELle conclusioni;
5) ordinare la restituzione di quanto eventualmente corrisposto agli opponenti per effetto ELla sentenza che oggi si impugna e/o EL D.I. n. 1160/2015 EL Tribunale di Benevento.
Con vittoria di spese e compensi professionali EL doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore EL procuratore costituito, antistatario come per legge”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la Controparte_4
, che ha resistito all'appello, di cui ha chiesto il
[...] rigetto.
All'esito ELl'espletamento di CTU contabile (disposta con ordinanza collegiale depositata in
4 data 8.4.2024, previa rimessione ELla causa sul ruolo, assunta in decisione all'udienza EL
22.11.2023), la causa è stata riservata in decisione all'udienza EL 9.4.2025, con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
C. Analisi dei motivi di appello.
C.1. Con il primo motivo d'appello, gli appellanti hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice aveva rigettato l'eccezione di nullità ELle garanzie dagli stessi rilasciate e hanno contestato la motivazione EL primo giudice, secondo cui l'eccezione di nullità era stata genericamente formulata e, in ogni caso, quand'anche fosse stata accertata la violazione ELla normativa antitrust, l'unica tutela conseguibile dai garanti sarebbe stata esclusivamente quella risarcitoria e non l'invocata nullità ELle garanzie.
In proposito, gli appellanti hanno dedotto che le garanzie da loro rilasciate prevedevano disposizioni analoghe a quelle di cui agli artt. 2, 6 e 8 ELlo schema ABI EL 2003, sanzionate dalla BA d'LI con provvedimento n. 55/2005, perché in contrasto con l'art. 2, comma 2, ELla legge 287/1990, e che, ogni qualvolta il contratto di fideiussione costituisce applicazione EL predetto schema ABI, quel patto va dichiarato nullo.
A sostegno ELle proprie ragioni, gli appellanti, oltre a richiamare il contenuto ELl'art. 2, commi 2 e 3, ELla L. 287/1990, hanno richiamato l'ordinanza n. 29810 EL 12.12.2017 e la successiva sentenza n. 13846 EL 22.5.2019, nelle quali la Corte di Cassazione ha precisato che, ai fini ELl'illecito anticoncorrenziale di cui alla L. n. 287 EL 1990, art. 2, rilevano tutti i contratti che costituiscano applicazione di intese illecite, anche se conclusi in epoca anteriore all'accertamento ELla loro illiceità da parte ELl'autorità indipendente preposta alla regolazione di quel mercato, rilevando esclusivamente che la violazione a monte sia stata consumata anteriormente alla negoziazione a valle.
Pertanto, nel caso di specie – hanno dedotto gli appellanti – ricorrevano le condizioni per l'applicazione dei richiamati principi di diritto, ossia la corrispondenza tra l'oggetto ELl'intesa riconosciuta come illecita ed il contenuto EL contratto stipulato a valle, atteso che, come documentalmente provato, la banca aveva sottoposto agli appellanti un modulo negoziale contenente disposizioni identiche a quelle contenute agli artt. 2, 6 e 8 nello schema
ABI EL 2003, già ritenute dalla BA d'LI lesive ELla normativa antitrust con provvedimento n. 55/2005. Concludevano che, dall'illecito anticoncorrenziale, incontrovertibilmente accertato dalla BA d'LI, derivava, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, la nullità ELl'intero contratto, atteso che le predette clausole
5 ritenute lesive ELla concorrenza connotavano la peculiare funzione ELla fideiussione omnibus, con la conseguenza che, in assenza ELle stesse, il contratto non sarebbe stato sottoscritto.
Il primo motivo di appello, prima ancora che infondato, è inammissibile, in quanto non si confronta con una ulteriore ed autonoma ratio decidendi posta dal primo giudice a fondamento EL rigetto ELl'eccezione di nullità ELle garanzie, consistente nel fatto che non erano stati depositati in atti i provvedimenti amministrativi sia ELl'Autorità di Vigilanza
(all'epoca da individuare nella BA d'LI, a cui, prima ELla modifica apportata dall'art. 19, comma 11, legge 262/2005, spettava l'accertamento ELle infrazioni di cui all'art. 2 legge
287/1990), sia ELl'AGCM, a cui faceva riferimento la sentenza ELla Corte di Cassazione EL
12.12.2017, n. 29810, invocata dagli stessi opponenti, odierni appellanti, con la conseguenza che il giudice non poteva valutare detti documenti, in quanto si tratta di provvedimenti amministrativi sottratti al principio iura novi curia.
Va rilevato che gli appellanti hanno depositato nel presente giudizio, in allegato all'atto di appello, il provvedimento ELla BA D'LI EL 2.5.2005, n. 55, e lo schema contrattuale
ABI EL 2003, ma la produzione documentale è inammissibile, ai sensi ELl'art. 345, comma
3, c.p.c., perché effettuata per la prima volta in appello, pur trattandosi di documenti che gli appellanti avrebbero potuto depositare nel giudizio di primo grado.
Il primo motivo di appello è anche infondato, ove si consideri che le garanzie dedotte in giudizio erano state sottoscritte dagli odierni appellanti in data 13.2.2008 e 11.3.2011, vale a dire in un periodo posteriore a quello oggetto ELl'indagine ELla BA d'LI sfociata nel menzionato provvedimento EL 2.5.2005, che ha riguardato l'arco temporale compreso tra il
2002 e il 2005. Pertanto, gli appellanti, non potendo avvalersi EL valore di prova privilegiata EL provvedimento ELla BA D'LI n. 55 EL 2.5.2005 in ordine al collegamento funzionale tra una accertata intesa anticoncorrenziale, vietata, “a monte”, e le garanzie “a valle”, proprio perché queste ultime erano state sottoscritte in epoca ben successiva agli accertamenti compiuti dalla BA D'LI (e contenuti nell'arco temporale tra il 2002 ed il 2005), avrebbero dovuto provare la persistenza, all'epoca ELla sottoscrizione ELle garanzie, di un'eventuale intesa restrittiva ELla concorrenza, di cui le garanzie da loro sottoscritte sarebbero state attuazione ed effetto, ma tale prova non è stata fornita.
E tanto in disparte ogni questione sul fatto che, come chiarito dalla Corte di Cassazione a
6 Sezioni Unite con la sentenza EL 30.12.2021, n. 41994, sopravvenuta alla proposizione ELl'appello, la nullità da cui sarebbero affette le fideiussioni sarebbe parziale e non totale
(cass. civ., 30.12.2021, n. 41994: “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) ELla l. n. 287 EL 1990 e 101 EL TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 ELla legge citata e ELl'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle ELlo schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, ELla libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà ELle parti”).
C.2. Con il secondo motivo di appello, gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva rigettato la loro eccezione di nullità ELle clausole anatocistiche.
Il primo giudice aveva motivato il rigetto ELl'eccezione affermando che in tutti i contratti di conto corrente era stata pattuita la pari capitalizzazione degli interessi debitori e creditori, in modo conforme alle previsioni di cui all'art. 120 TUB ed alla ELibera C.I.C.R. EL 9.2.2000.
Gli appellanti, di contro, hanno dedotto che i contratti di conto corrente non rispettavano a pieno le prescrizioni dettate dalla ELibera C.I.C.R. EL 9.2.2000, in quanto era omessa l'espressa indicazione EL tasso effettivo annuo (TAE) applicato per effetto ELla capitalizzazione infrannuale;
pertanto, hanno chiesto che, in riforma ELla sentenza impugnata, fosse dichiarata la nullità ELla clausola anatocistica, con conseguente necessità di rideterminare l'esatto dare/avere tra le parti, previa epurazione da qualsiasi interesse composto.
Il motivo di appello è fondato.
Come precisato dalla Corte di Cassazione, la previsione nel contratto di conto corrente, stipulato nella vigenza ELla ELibera C.I.C.R. 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione ELla capitalizzazione infrannuale ELl'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 2 ELla ELibera, e non soddisfa la condizione posta dall'art. 6 ELla medesima ELibera, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore EL tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti ELla capitalizzazione (cass. civ.,
10.2.2022, n. 4321)
Ed invero, l'art. 120, comma 2, TUB, dispone che il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio ELl'attività
7 bancaria, prevedendo in ogni caso che nei rapporti di conto corrente sia assicurata nei confronti ELla clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori.
A tal fine, vengono in rilievo gli articoli 2 e 6 ELla ELibera CICR EL 9.2.2000.
L'art. 2, comma 2, ELla ELibera CICR EL 9.2.2000 dispone che, nell'ambito di ogni singolo conto corrente, deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
L'art. 6 ELla ELibera CICR EL 9.2.2000 prescrive che “i contratti relativi alle operazioni di raccolta e risparmio e di esercizio EL credito stipulati dopo l'entrata in vigore ELla presente ELibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi ed il tasso applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene indicato il valore EL tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti ELla capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”.
Pertanto, la ELibera C.I.C.R., a cui l'art. 120, comma 2, TUB ha demandato la fissazione ELle modalità e dei criteri per la produzione di interessi sugli interessi nelle operazioni bancarie, subordina l'anatocismo nei rapporti di conto corrente non solo alla pattuizione ELla stessa periodicità ELla capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, ma anche, per il caso di capitalizzazione infrannuale, alla indicazione nel contratto EL tasso annuo calcolato per effetto ELla capitalizzazione stessa.
In tal senso, l'indicazione nel contratto di un tasso annuo effettivo ELl'interesse creditore uguale a quello nominale (e cioè di un tasso annuo ELl'interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato) rende, per un verso, priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi (perché sconfessa che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione), per altro verso, non soddisfa quanto esige l'art. 6 ELla ELibera CICR EL
9.2.2000.
Ne consegue che, ove nel contratto di conto corrente sia indicato, con riferimento agli interessi creditori, un tasso annuo nominale coincidente con il tasso annuo effettivo, o quest'ultimo tasso non sia proprio indicato, la clausola anatocistica è nulla, perché non soddisfa una ELle condizioni a cui è subordinata la validità ELla pattuizione sull'anatocismo,
e, segnatamene, la condizioni ELl'art. 6 ELla ELibera CICR EL 9.2.2000, a cui l'art. 120
TUB ha demandato di fissare le modalità ed i criteri per la produzione di interessi sugli
8 interessi nelle operazioni bancarie.
Nel presente giudizio di appello è stato chiesto al nominato CTU, dr. , di Per_1 rideterminare il saldo EL rapporto di conto corrente n. 54712, acceso in data 12.2.2008, con le annesse aperture di credito, non applicando nessuna capitalizzazione degli interessi, ove le clausole anatocistiche fossero state in contrasto con i dettami ELla ELibera CICR EL
9.2.2000, per non contenere l'espressa indicazione EL tasso annuo effettivo (TAE) oppure per contenere un tasso annuo effettivo (TAE) pari al tasso annuo nominale (TAN), ed il CTU, operando nel senso indicato, e seguendo un iter logico condivisibile ed immune da vizi, ha rideterminato il saldo EL conto corrente n. 54712, in - € 15.892,49 a debito per il correntista,
a fronte EL saldo banca di - € 21.992,75 sempre a debito per il correntista.
In conclusione, in accoglimento EL secondo motivo di appello, il saldo EL conto corrente n.
54712, che concorre a formare la somma ingiunta con il decreto ingiuntivo opposto, confermato dalla sentenza impugnata, deve essere rideterminato in - € 15.892,49 a debito per il correntista (in luogo ELla somma di - € 21.992,75 a debito per il correntista).
C.3. Con il terzo motivo di appello, gli appellanti hanno impugnato la sentenza di primo grado, nella parte in cui il Tribunale aveva rigettato l'eccezione di usura, fondando la propria decisione – tra l'altro – sulla mancata allegazione dei relativi decreti ministeriali.
Gli appellanti, di contro, hanno dedotto che i decreti ministeriali di rilevazione EL tasso soglia sono atti normativi, sebbene di rango secondario, in relazione ai quali si applica il principio
“iura novit curia”; hanno dedotto che i rapporti per cui è causa, “considerati gli interessi, inclusi anche quelli moratori, nonché gli ulteriori costi legati alle operazioni creditizie intercorse tra le parti”, superavano la soglia ELl'usura.
Il motivo di appello è all'evidenza inammissibile, in quanto il primo giudice rigettava l'eccezione di usura con due autonome rationes decidendi, idonee, ciascuna, a sorreggere la decisione di rigetto ELl'eccezione, consistenti, l'una, nella genericità ELl'eccezione, per non aver indicato gli opponenti, odierni appellanti, in che modo ed in che misura sarebbe avvenuto il superamento EL tasso-soglia nel rapporto dedotto in giudizio, mentre, secondo l'unanime giurisprudenza di merito e di legittimità, quando si contesta il superamento EL tasso soglia, la circostanza non può essere dedotta genericamente, ma è necessario un riferimento specifico al periodo in cui si sarebbero verificate le operazioni a tasso usurario;
l'altra, nella mancata produzione in atti dei decreti ministeriali di rilevazione dei tassi soglia, che, avendo natura amministrativa, sono sottratti al principio iura novit curia, ma gli appellanti hanno contestato
9 solo la seconda motivazione, e non anche la prima, in ordine alla genericità ELl'eccezione.
Peraltro, anche quando hanno reiterato l'eccezione di usura nell'atto di appello, non hanno provveduto a colmare le lacune deduttive segnalate dal primo giudice (mancata indicazione EL presunto tasso usurario;
mancata indicazione EL tasso soglia applicabile;
mancata indicazione EL periodo in cui si sarebbero verificate le operazioni usurarie), ma si sono solo limitati ad affermare il carattere omnicomprensivo EL tasso usurario (comprensivo di ogni onere, spesa e contabilizzazione relativi ai rapporti considerati), la sottoposizione anche degli interessi moratori alla normativa anti-usura e a dedurre genericamente che, tenuto conto degli interessi anche moratori, applicati e degli ulteriori costi ELle operazioni creditizie intercorse tra le parti, la soglia ELl'usura era stata superata.
In un fugace passaggio EL terzo motivo di appello gli appellanti hanno dedotto che la sentenza impugnata andava censurata nella parte in cui aveva qualificato i rapporti dedotti in giudizio come contratti autonomi di garanzia, perché, a dimostrazione EL fatto che si trattava di fideiussioni, deponeva l'espressa qualificazione operata in tal senso dalle parti in sede convenzionale ed il richiamo, nella relativa disciplina contrattuale, ELla normativa codicistica ELla fideiussione, ma la censura, ove a tale si vogliano elevare le allegazioni difensive, è EL tutto inammissibile, in quanto non confuta le plurime e compiute argomentazioni utilizzate dal primo giudice per interpretare e qualificare le garanzie rilasciate dagli appellanti come contratti autonomi di garanzia e non come mere fideiussioni.
C.4. Con il quarto ed i successivi motivi di appello, gli appellanti hanno reiterato tutte le eccezioni formulate in primo grado e non esaminate dal primo giudice e, in particolare, con il quarto motivo hanno eccepito l'insussistenza dei presupposti, di cui all'art. 633 c.p.c., per l'emissione EL decreto ingiuntivo, di cui hanno chiesto la revoca, avendo la banca opposta depositato, a prova EL credito vantato, esclusivamente due attestazioni sottoscritte dal
Direttore ELla BA: la prima inerente al rapporto di apertura di credito su c/c n. 54713 recante l'importo di euro 21.992,75; la seconda relativa al rapporto di mutuo chirografario recante l'importo di euro 7.779,81, per un totale pari ad € 29.772,56, di gran lunga inferiore alla somma richiesta.
C.5. Con il quinto motivo di appello, gli appellanti hanno reiterato l'eccezione di nullità EL contratto di mutuo, in quanto concluso per l'estinzione di pregresse esposizioni debitorie nei confronti ELla stessa banca, peraltro, illegittima, sicché le somme erogate, in concreto, non
10 erano mai entrate nella disponibilità giuridica EL mutuatario, ma erano state impiegate per ripianare pregresse esposizioni debitorie.
C.6. Con il sesto motivo di appello gli appellanti hanno reiterato l'eccezione di illegittima applicazione nel rapporto di conto corrente ELla commissione di massimo scoperto, che era, invece, nulla sia per mancanza di giustificazione causale, sia perché non validamente pattuita
(mancata pattuizione ELle modalità e periodicità di calcolo).
Infine, hanno reiterato l'eccezione di illegittimità degli ulteriori costi, competenze e remunerazioni applicate in assenza di valida pattuizione.
Il quarto, il quinto ed il sesto motivo di appello sono inammissibili, in quanto è calato il giudicato sulla qualificazione ELle garanzie prestate dagli appellanti come contratti autonomi di garanzia e sul conseguente passaggio motivazionale ELla sentenza impugnata, secondo cui i garanti autonomi possono opporre al creditore principale solo eccezioni di nullità EL contratto base per contrarietà a norme imperative o per illiceità ELla causa, e, quindi,
l'eccezione di usura ovvero di nullità ELla clausola anatocistica. Ne deriva che gli appellanti, quali garanti autonomi, non sono legittimati a formulare eccezioni in ordine al difetto di prova EL credito fatto valere dalla banca creditrice, o in ordine alla nullità EL mutuo perché destinato ad estinguere debiti pregressi nei confronti ELla stessa banca finanziatrice, o in ordine alla nullità ELla clausola di commissione di massimo scoperto o ELle altre condizioni contrattuali diverse da usura ed anatocismo.
In ogni caso, con riferimento al quarto motivo di appello, è da dire che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non ha ad oggetto l'accertamento ELla legittimità EL decreto stesso, ma l'accertamento ELla fondatezza ELla pretesa creditoria fatta valere in via monitoria, che deve essere valutata anche alla luce ELla documentazione depositata nel successivo giudizio di opposizione, la quale, nel caso di specie, era costituita, oltre che dalle certificazioni ex art. 50 TUB, dai contratti relativi ai rapporti posti a fondamento ELla pretesa creditoria, dagli estratti conto e riassunti scalari relativi ai predetti rapporti, dalle copia ELle raccomandate di revoca dei fidi e di messa in mora, dalle garanzie rilasciata dagli appellanti, ed era ritenuta idonea dal primo giudice a provare le pretese ELla banca, come espresso in un passaggio argomentativo non specificamente censurato dagli appellanti.
In relazione, poi, al quinto motivo di appello ed alla questione EL mutuo solutorio, va rilevato che la Corte di Cassazione (cass. civ., 25.7.2022, n. 23149), sulla base di principi definiti dalla medesima Corte “pacifici e risalenti” nella giurisprudenza di legittimità, ha ribadito che “il
11 cosiddetto mutuo solutorio, stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria EL mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione EL termine di pagamento EL debito preesistente oppure quale “pactum de non petendo” in ragione ELla pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente ELle somme erogate è sufficiente ad integrare la “datio rei” giuridica propria EL mutuo ed il loro impiego per l'estinzione EL debito già esistente purga il patrimonio di una posta negativa” (cfr. in termini anche cass. civ., 30.11.2021, n. 37654; cass. civ, 23.9.2021, n. 25842; cass. civ.,
18.1.2021, n. 724; cass. civ., 8.3.1999, n. 1945).
Infine, all'udienza EL 22.11.2023 gli appellanti hanno eccepito la nullità ELla clausola contenuta nelle garanzie rilasciate che deroga all'art. 1957 c.c., ma l'eccezione è inammissibile per carenza di interesse, per la dirimente ragione che non hanno tempestivamente eccepito, nel giudizio di primo grado, la decadenza dalla garanzia per la mancata osservanza EL termine di cui all'art. 1957 c.c.
C.7. In conclusione, in accoglimento EL solo secondo motivo di appello, il credito ELla banca deve essere ridotto, limitatamente al saldo di apertura di credito su contratto di conto corrente n. 54713, da € 21.992,75 a € 15.982,49, sicché la sommatoria dei tre saldi dei rapporti bancari ammonta all'importo di € 89.430,07 (€ 65.758,40, a titolo di saldo EL contratto di anticipazione RIBA + € 15.892,49, a titolo di saldo di apertura di credito su contratto di conto corrente n. 54713; + € 7.779,81, a titolo di saldo EL mutuo chirografario =
89.403,07), che è contenuto nei limiti ELla garanzia prestata dagli odierni appellanti, oltre interessi, così come richiesti nel ricorso monitorio.
Ne consegue che, in parziale accoglimento ELl'appello, deve essere accolta l'opposizione a decreto ingiuntivo, con conseguente revoca ELlo stesso, e, nel contempo, gli appellanti devono essere condannati, in solido, a pagare, in favore ELla banca appellata, la somma di €
89.430,07, oltre interessi, di cui:
a) € 65.758,40, a titolo di saldo EL contratto di anticipazione RIBA, oltre interessi, da intendere al tasso legale codicistico, in mancanza di diverse indicazioni e richieste contenute nel ricorso monitorio, dal 4.3.2015 al saldo;
b) € 15.892,49, a titolo di saldo di apertura di credito su contratto di conto corrente n. 54713, oltre interessi EL 7,566% dal 4.3.2015 al saldo;
c) € 7.779,81, a titolo di saldo EL mutuo chirografario, oltre interessi di mora al tasso EL
12 6,041% a decorrere dal 4.3.2015 al saldo.
Con riferimento agli interessi, va rilevato che nel decreto ingiuntivo, confermato dalla sentenza impugnata, era ingiunto il pagamento degli interessi “come richiesti in ricorso”, e, poiché sul punto non è stata sollevata nessuna censura da nessuna ELle parti, gli interessi restano riconosciuti così come richiesti nel ricorso monitorio, in conformità alla sentenza di primo grado.
D. Le spese processuali
Il giudice di primo grado, sebbene avesse rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo, con conferma ELlo stesso, compensava integralmente tra le parti le spese di lite, in ragione ELla peculiarità ELle questioni trattate e EL contrasto giurisprudenziale che si registrava sulle questioni relative alla validità ELle garanzie dedotte in giudizio, tutte circostanze che costituivano le “gravi ed eccezionali ragioni” che legittimavano l'integrale compensazione ELle spese tra le parti, ai sensi ELl'art. 92 c.p.c., come modificato dalla Corte di Cassazione EL 19.4.2018, n. 77.
In mancanza di appello incidentale, da parte ELla banca, sulla integrale compensazione ELle spese tra le parti disposta nella sentenza impugnata, detta compensazione deve restare ferma
(in caso contrario, ove le spese EL giudizio di primo grado dovessero seguire il principio ELla soccombenza, vi sarebbe una non consentita riforma in peius per gli appellanti, che, benchè, all'esito ELl'appello, sono stati condannati a pagare una somma di ammontare inferiore, seppure di poco, rispetto a quella ingiunta con il decreto ingiuntivo confermato dalla sentenza impugnata, sarebbero tenuti a pagare le spese di primo grado, che, invece, il primo giudice compensava integralmente tra le parti, e tanto in mancanza di appello incidentale ELla banca;
cfr. cass. civ., 5.10.2023, n. 28136).
Le spese EL giudizio di appello, che devono essere poste a carico degli appellanti, per il principio ELla soccombenza, sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base alla tabella n. 12 allegata al DM 55/2014 e succ. mod., utilizzando come scaglione di riferimento quello da € 52.001,00 a € 260.000,00 (in base al valore EL giudizio di appello, determinato dal decisum), applicando i valori medi per tutte le fasi.
Le spese ELla CTU espletata nel presente giudizio sono poste a carico degli appellanti e ELla banca appellata, in ragione ELla metà per ciascuna parte, e con vincolo di solidarietà nei confronti EL CTU, ove si consideri che le risultanze ELla CTU sono state favorevoli agli
13 appellanti, seppure in relazione al solo saldo di conto corrente, l'unico oggetto di indagine tecnica.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale da e nei confronti ELla Parte_1 Parte_2 [...]
, Controparte_6 avverso la sentenza EL Tribunale di Benevento, Seconda Sezione Civile, n. 2085/2019, pubblicata in data 28.11.2019, notificata in data 11.2.2020, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Accoglie l'appello per quanto di ragione, e, in riforma ELla sentenza impugnata,
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto e Condanna gli appellanti, in solido, a pagare alla banca appellata la somma di € 89.430,07, oltre interessi, di cui:
a) € 65.758,40, a titolo di saldo EL contratto di anticipazione RIBA, oltre interessi al tasso legale codicistico dal 4.3.2015 al saldo;
b) € 15.892,49, a titolo di saldo di apertura di credito su contratto di conto corrente n.
54713, oltre interessi EL 7,566% dal 4.3.2015 al saldo;
c) € 7.779,81, a titolo di saldo EL mutuo chirografario, oltre interessi di mora al tasso EL 6,041% dal 4.3.2015 al saldo;
2) Resta ferma la statuizione sulle spese EL giudizio di primo grado contenuta nella sentenza impugnata;
3) Condanna gli appellanti, in solido, al pagamento, in favore ELl'appellata, ELle spese EL giudizio secondo grado, che liquida in 14.317,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generale al 15%, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge;
4) Pone le spese ELla CTU espletata nel presente giudizio a carico degli appellanti e ELla banca appellata, in ragione ELla metà per ciascuna parte, e con vincolo di solidarietà verso il CTU.
Napoli, il 24.9.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente dr.ssa Rosaria Morrone dr. Giulio Cataldi
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente dott.ssa Maria Casaregola Consigliere dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 1399/2020
TRA
(C.F. n. ) e (C.F. n. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi, in forza di procura alle liti allegata all'atto di C.F._2 appello, dagli avv.ti Ester Perifano (C.F. n. ) e Salvatore M. Antonelli C.F._3
(C.F. n. ), con i quali elettivamente domiciliano in Napoli, alla Via C.F._4
Toledo, 156, presso lo studio legale ELl'avv. Vincenzo Prisco;
APPELLANTI
E
(C.F. n.c. P. Iva n. Controparte_1
, in persona EL legale rappresentante pt, dott. , rappresentata e P.IVA_1 CP_2 difesa, in forza di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione nel giudizio di appello, dall'Avv. Giancarlo Bruno (C.F. n. ), presso il cui studio in CodiceFiscale_5
San OR EL NI (Bn), alla via G. Marconi, 8, elettivamente domicilia;
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza EL Tribunale di Benevento, Seconda Sezione Civile, n.
1 2085/2019, pubblicata in data 28.11.2019 e notificata in data 11.2.2020
Conclusioni: come da verbale di udienza EL 9.4.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. La sentenza di primo grado
Con sentenza n. 2085/2019, pubblicata in data 28.11.2019, notificata in data11.2.2020, il
Tribunale di Benevento, Seconda Sezione Civile, decidendo sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e quali garanti ELla GEF Parte_1 Parte_2
s.r.l. (dichiarata fallita prima ancora EL deposito EL ricorso monitorio), nei confronti ELla
, Controparte_3 avverso il decreto ingiuntivo n. 1160/2015 EL 9.10.2015, rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto, con compensazione integrale ELle spese di lite tra le parti.
Appare opportuno precisare che, con ricorso monitorio, la
[...]
chiedeva che fosse ingiunto Controparte_4 agli odierni appellanti, quali garanti ELla debitrice principale, fallita, GEF s.r.l., la somma di
€ 95.530.96, di cui: a) € 67.758,40, a titolo di saldo EL contratto di contratto di anticipazione su RIBA EL 12.2.2008, oltre interessi;
b) € 21.992,75, a titolo di saldo (alla data EL
3.3.2015) EL rapporto di apertura di credito su conto corrente n. 54713, acceso in data
12.2.2008, oltre interessi EL 7,566% per saldi fino a € 20.000,00 e ELl'11,066% per saldi superiori a decorrere dal 4.3.2015; c) € 7.779,81, a titolo di saldo EL mutuo chirografario ELl'11.10.2011 oltre interessi di mora EL 6,041% a decorrere dal 4.3.2015.
Il Tribunale di Benevento accoglieva il ricorso monitorio nei limiti ELla somma di €
90.000,00, avendo i garanti prestato garanzia fino a quell'importo, e, pertanto, con il menzionato decreto ingiuntivo n. 1160/2015 EL 9.10.2015, ingiungeva a e Parte_1
di pagare in favore ELla Parte_2 Controparte_3
la somma di € 90.000,00, “oltre interessi come richiesti in ricorso”.
[...]
Con la sentenza che definiva l'opposizione, poi, il Tribunale, per quanto ancora rileva:
- riteneva che la banca avesse fornito prova documentale esaustiva EL suo credito (mediante il deposito dei contratti relativi a tutti i rapporti posti a fondamento ELla pretesa monitoria;
ELle relative certificazioni ex art. 50 TUB;
degli estratti conto e dei riassunti scalari relativi ai citati rapporti;
ELla copia ELle raccomandate di revoca dei fidi e di messa in mora;
ELle garanzie rilasciate dagli opponenti in favore ELla GEF s.r.l);
2 - qualificava le garanzie prestate dagli opponenti, sulla base di una puntuale e compiuta disamina ELle clausole negoziali, come contratti autonomi di garanzia, precisando che riguardavano tutti i rapporti intrattenuti dalla debitrice principale con la banca;
- affermava che il garante autonomo può eccepire al creditore solo le nullità EL contratto base per contrarietà a norme imperative o illiceità ELla causa e, quindi, può eccepire solo l'usura e la nullità ELla clausola anatocistica, con la quale sia stata convenuta la diversa periodicità di capitalizzazione degli interessi creditori e debitori;
non può invece eccepire nullità che attengano alla illegittimità ELle condizioni economiche applicate dalla banca alla luce ELle pattuizioni dei contratti dedotti in giudizio;
- l'eccezione di nullità ELle garanzie – ammissibile anche se fatta valere solo all'udienza di discussione orale, trattandosi di questione rilevabile anche d'ufficio - era infondata perché: a) non documentata, in quanto non si rinvenivano in atti i provvedimenti amministrativi sia ELl'Autorità di Vigilanza, sia ELl'AGCM, che erano sottratti al principio iura novit curia; b) era stata sollevata in modo generico e non circostanziato, in quanto gli opponenti non avevano indicato le ragioni per le quali le intese restrittive ELla concorrenza “a monte” avrebbero inciso concretamente sulla validità dei singoli contratti “a valle”; c) in ogni caso, anche qualora si fosse riscontrato un comportamento illegittimo ed anticoncorrenziale, il rimedio sarebbe stato solo quello volto ad ottenere il risarcimento EL danno (nella specie, la domanda risarcitoria non era stata neppure proposta) e non la declaratoria di nullità ELle garanzie in esame, che, quindi, erano valide ed efficaci (e tanto in consapevole contrasto con l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza EL 12.12.2017, n. 29810, che aveva ritenuto la nullità ELle garanzie predisposte secondo lo schema ABI in materia di contratti di fideiussione);
- l'eccezione di nullità ELla clausola anatocistica, per prevedere essa una diversa periodicità di capitalizzazione degli interessi creditori e debitori, era infondata, in quanto nei contratti di conto corrente dedotti in giudizio era stata pattuita la pari capitalizzazione degli interessi debitori e creditori, in modo conforme alle previsioni di cui all'art. 120 TUB, applicabile ratione temporis, ed alla ELibera CICR EL 9.2.2000;
- l'eccezione relativa all'applicazione di interessi usurari non era stata validamente formulata, perché era stata formulata in modo generico e senza indicare in che modo ed in che misura sarebbe avvenuto il superamento EL tasso-soglia nel rapporto dedotto in giudizio;
inoltre, gli opponenti, pur avendone l'onere, non avevano neanche prodotto in atti i decreti ministeriali di
3 rilevazione trimestrale dei tassi-soglia, che, in quanto atti di natura amministrativa, sono sottratti al principio iura novit curia, e tale carenza istruttoria precludeva, in radine, ogni indagine sul punto.
Il Tribunale, sulla base dei passaggi motivazionali sopra riportati, riteneva infondata l'opposizione proposta dagli opponenti, e, quindi, la rigettava, confermando il decreto ingiuntivo opposto.
B. Giudizio d'appello.
Avverso la sentenza n. 2085/2019, pubblicata in data 28.11.2019, notificata in data 11.2.2020,
e hanno proposto tempestivo appello, con atto di Parte_1 Parte_2 citazione notificato, a mezzo pec, in data 11.3.2020 alla
[...]
, al fine di chiedere, in riforma ELla Controparte_4 sentenza di primo grado:
in via EL tutto preliminare e dirimente,
1) accertare e dichiarare la nullità dei contratti di fideiussione posti dalla a CP_4 fondamento EL ricorso monitorio;
2) per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullato e/o revocato integralmente e niuno effetto giuridico producente nei confronti dei sigg.ri il D.I. n. 1160/2015 Controparte_5 emesso dal Tribunale di Benevento;
in subordine:
3) in via istruttoria, disporre l'ammissione ELle prove ritualmente articolate nel corso EL giudizio di primo grado in sede di memorie ex art. 183 comma VI c.p.c.;
4) nel merito, accogliere le conclusioni formulate nell'atto di citazione in opposizione a D.I., come emendate in sede di memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c. ed ulteriormente reiterate all'udienza per la precisazione ELle conclusioni;
5) ordinare la restituzione di quanto eventualmente corrisposto agli opponenti per effetto ELla sentenza che oggi si impugna e/o EL D.I. n. 1160/2015 EL Tribunale di Benevento.
Con vittoria di spese e compensi professionali EL doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore EL procuratore costituito, antistatario come per legge”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la Controparte_4
, che ha resistito all'appello, di cui ha chiesto il
[...] rigetto.
All'esito ELl'espletamento di CTU contabile (disposta con ordinanza collegiale depositata in
4 data 8.4.2024, previa rimessione ELla causa sul ruolo, assunta in decisione all'udienza EL
22.11.2023), la causa è stata riservata in decisione all'udienza EL 9.4.2025, con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
C. Analisi dei motivi di appello.
C.1. Con il primo motivo d'appello, gli appellanti hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice aveva rigettato l'eccezione di nullità ELle garanzie dagli stessi rilasciate e hanno contestato la motivazione EL primo giudice, secondo cui l'eccezione di nullità era stata genericamente formulata e, in ogni caso, quand'anche fosse stata accertata la violazione ELla normativa antitrust, l'unica tutela conseguibile dai garanti sarebbe stata esclusivamente quella risarcitoria e non l'invocata nullità ELle garanzie.
In proposito, gli appellanti hanno dedotto che le garanzie da loro rilasciate prevedevano disposizioni analoghe a quelle di cui agli artt. 2, 6 e 8 ELlo schema ABI EL 2003, sanzionate dalla BA d'LI con provvedimento n. 55/2005, perché in contrasto con l'art. 2, comma 2, ELla legge 287/1990, e che, ogni qualvolta il contratto di fideiussione costituisce applicazione EL predetto schema ABI, quel patto va dichiarato nullo.
A sostegno ELle proprie ragioni, gli appellanti, oltre a richiamare il contenuto ELl'art. 2, commi 2 e 3, ELla L. 287/1990, hanno richiamato l'ordinanza n. 29810 EL 12.12.2017 e la successiva sentenza n. 13846 EL 22.5.2019, nelle quali la Corte di Cassazione ha precisato che, ai fini ELl'illecito anticoncorrenziale di cui alla L. n. 287 EL 1990, art. 2, rilevano tutti i contratti che costituiscano applicazione di intese illecite, anche se conclusi in epoca anteriore all'accertamento ELla loro illiceità da parte ELl'autorità indipendente preposta alla regolazione di quel mercato, rilevando esclusivamente che la violazione a monte sia stata consumata anteriormente alla negoziazione a valle.
Pertanto, nel caso di specie – hanno dedotto gli appellanti – ricorrevano le condizioni per l'applicazione dei richiamati principi di diritto, ossia la corrispondenza tra l'oggetto ELl'intesa riconosciuta come illecita ed il contenuto EL contratto stipulato a valle, atteso che, come documentalmente provato, la banca aveva sottoposto agli appellanti un modulo negoziale contenente disposizioni identiche a quelle contenute agli artt. 2, 6 e 8 nello schema
ABI EL 2003, già ritenute dalla BA d'LI lesive ELla normativa antitrust con provvedimento n. 55/2005. Concludevano che, dall'illecito anticoncorrenziale, incontrovertibilmente accertato dalla BA d'LI, derivava, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, la nullità ELl'intero contratto, atteso che le predette clausole
5 ritenute lesive ELla concorrenza connotavano la peculiare funzione ELla fideiussione omnibus, con la conseguenza che, in assenza ELle stesse, il contratto non sarebbe stato sottoscritto.
Il primo motivo di appello, prima ancora che infondato, è inammissibile, in quanto non si confronta con una ulteriore ed autonoma ratio decidendi posta dal primo giudice a fondamento EL rigetto ELl'eccezione di nullità ELle garanzie, consistente nel fatto che non erano stati depositati in atti i provvedimenti amministrativi sia ELl'Autorità di Vigilanza
(all'epoca da individuare nella BA d'LI, a cui, prima ELla modifica apportata dall'art. 19, comma 11, legge 262/2005, spettava l'accertamento ELle infrazioni di cui all'art. 2 legge
287/1990), sia ELl'AGCM, a cui faceva riferimento la sentenza ELla Corte di Cassazione EL
12.12.2017, n. 29810, invocata dagli stessi opponenti, odierni appellanti, con la conseguenza che il giudice non poteva valutare detti documenti, in quanto si tratta di provvedimenti amministrativi sottratti al principio iura novi curia.
Va rilevato che gli appellanti hanno depositato nel presente giudizio, in allegato all'atto di appello, il provvedimento ELla BA D'LI EL 2.5.2005, n. 55, e lo schema contrattuale
ABI EL 2003, ma la produzione documentale è inammissibile, ai sensi ELl'art. 345, comma
3, c.p.c., perché effettuata per la prima volta in appello, pur trattandosi di documenti che gli appellanti avrebbero potuto depositare nel giudizio di primo grado.
Il primo motivo di appello è anche infondato, ove si consideri che le garanzie dedotte in giudizio erano state sottoscritte dagli odierni appellanti in data 13.2.2008 e 11.3.2011, vale a dire in un periodo posteriore a quello oggetto ELl'indagine ELla BA d'LI sfociata nel menzionato provvedimento EL 2.5.2005, che ha riguardato l'arco temporale compreso tra il
2002 e il 2005. Pertanto, gli appellanti, non potendo avvalersi EL valore di prova privilegiata EL provvedimento ELla BA D'LI n. 55 EL 2.5.2005 in ordine al collegamento funzionale tra una accertata intesa anticoncorrenziale, vietata, “a monte”, e le garanzie “a valle”, proprio perché queste ultime erano state sottoscritte in epoca ben successiva agli accertamenti compiuti dalla BA D'LI (e contenuti nell'arco temporale tra il 2002 ed il 2005), avrebbero dovuto provare la persistenza, all'epoca ELla sottoscrizione ELle garanzie, di un'eventuale intesa restrittiva ELla concorrenza, di cui le garanzie da loro sottoscritte sarebbero state attuazione ed effetto, ma tale prova non è stata fornita.
E tanto in disparte ogni questione sul fatto che, come chiarito dalla Corte di Cassazione a
6 Sezioni Unite con la sentenza EL 30.12.2021, n. 41994, sopravvenuta alla proposizione ELl'appello, la nullità da cui sarebbero affette le fideiussioni sarebbe parziale e non totale
(cass. civ., 30.12.2021, n. 41994: “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) ELla l. n. 287 EL 1990 e 101 EL TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 ELla legge citata e ELl'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle ELlo schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, ELla libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà ELle parti”).
C.2. Con il secondo motivo di appello, gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva rigettato la loro eccezione di nullità ELle clausole anatocistiche.
Il primo giudice aveva motivato il rigetto ELl'eccezione affermando che in tutti i contratti di conto corrente era stata pattuita la pari capitalizzazione degli interessi debitori e creditori, in modo conforme alle previsioni di cui all'art. 120 TUB ed alla ELibera C.I.C.R. EL 9.2.2000.
Gli appellanti, di contro, hanno dedotto che i contratti di conto corrente non rispettavano a pieno le prescrizioni dettate dalla ELibera C.I.C.R. EL 9.2.2000, in quanto era omessa l'espressa indicazione EL tasso effettivo annuo (TAE) applicato per effetto ELla capitalizzazione infrannuale;
pertanto, hanno chiesto che, in riforma ELla sentenza impugnata, fosse dichiarata la nullità ELla clausola anatocistica, con conseguente necessità di rideterminare l'esatto dare/avere tra le parti, previa epurazione da qualsiasi interesse composto.
Il motivo di appello è fondato.
Come precisato dalla Corte di Cassazione, la previsione nel contratto di conto corrente, stipulato nella vigenza ELla ELibera C.I.C.R. 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione ELla capitalizzazione infrannuale ELl'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 2 ELla ELibera, e non soddisfa la condizione posta dall'art. 6 ELla medesima ELibera, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore EL tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti ELla capitalizzazione (cass. civ.,
10.2.2022, n. 4321)
Ed invero, l'art. 120, comma 2, TUB, dispone che il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio ELl'attività
7 bancaria, prevedendo in ogni caso che nei rapporti di conto corrente sia assicurata nei confronti ELla clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori.
A tal fine, vengono in rilievo gli articoli 2 e 6 ELla ELibera CICR EL 9.2.2000.
L'art. 2, comma 2, ELla ELibera CICR EL 9.2.2000 dispone che, nell'ambito di ogni singolo conto corrente, deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
L'art. 6 ELla ELibera CICR EL 9.2.2000 prescrive che “i contratti relativi alle operazioni di raccolta e risparmio e di esercizio EL credito stipulati dopo l'entrata in vigore ELla presente ELibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi ed il tasso applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene indicato il valore EL tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti ELla capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”.
Pertanto, la ELibera C.I.C.R., a cui l'art. 120, comma 2, TUB ha demandato la fissazione ELle modalità e dei criteri per la produzione di interessi sugli interessi nelle operazioni bancarie, subordina l'anatocismo nei rapporti di conto corrente non solo alla pattuizione ELla stessa periodicità ELla capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, ma anche, per il caso di capitalizzazione infrannuale, alla indicazione nel contratto EL tasso annuo calcolato per effetto ELla capitalizzazione stessa.
In tal senso, l'indicazione nel contratto di un tasso annuo effettivo ELl'interesse creditore uguale a quello nominale (e cioè di un tasso annuo ELl'interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato) rende, per un verso, priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi (perché sconfessa che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione), per altro verso, non soddisfa quanto esige l'art. 6 ELla ELibera CICR EL
9.2.2000.
Ne consegue che, ove nel contratto di conto corrente sia indicato, con riferimento agli interessi creditori, un tasso annuo nominale coincidente con il tasso annuo effettivo, o quest'ultimo tasso non sia proprio indicato, la clausola anatocistica è nulla, perché non soddisfa una ELle condizioni a cui è subordinata la validità ELla pattuizione sull'anatocismo,
e, segnatamene, la condizioni ELl'art. 6 ELla ELibera CICR EL 9.2.2000, a cui l'art. 120
TUB ha demandato di fissare le modalità ed i criteri per la produzione di interessi sugli
8 interessi nelle operazioni bancarie.
Nel presente giudizio di appello è stato chiesto al nominato CTU, dr. , di Per_1 rideterminare il saldo EL rapporto di conto corrente n. 54712, acceso in data 12.2.2008, con le annesse aperture di credito, non applicando nessuna capitalizzazione degli interessi, ove le clausole anatocistiche fossero state in contrasto con i dettami ELla ELibera CICR EL
9.2.2000, per non contenere l'espressa indicazione EL tasso annuo effettivo (TAE) oppure per contenere un tasso annuo effettivo (TAE) pari al tasso annuo nominale (TAN), ed il CTU, operando nel senso indicato, e seguendo un iter logico condivisibile ed immune da vizi, ha rideterminato il saldo EL conto corrente n. 54712, in - € 15.892,49 a debito per il correntista,
a fronte EL saldo banca di - € 21.992,75 sempre a debito per il correntista.
In conclusione, in accoglimento EL secondo motivo di appello, il saldo EL conto corrente n.
54712, che concorre a formare la somma ingiunta con il decreto ingiuntivo opposto, confermato dalla sentenza impugnata, deve essere rideterminato in - € 15.892,49 a debito per il correntista (in luogo ELla somma di - € 21.992,75 a debito per il correntista).
C.3. Con il terzo motivo di appello, gli appellanti hanno impugnato la sentenza di primo grado, nella parte in cui il Tribunale aveva rigettato l'eccezione di usura, fondando la propria decisione – tra l'altro – sulla mancata allegazione dei relativi decreti ministeriali.
Gli appellanti, di contro, hanno dedotto che i decreti ministeriali di rilevazione EL tasso soglia sono atti normativi, sebbene di rango secondario, in relazione ai quali si applica il principio
“iura novit curia”; hanno dedotto che i rapporti per cui è causa, “considerati gli interessi, inclusi anche quelli moratori, nonché gli ulteriori costi legati alle operazioni creditizie intercorse tra le parti”, superavano la soglia ELl'usura.
Il motivo di appello è all'evidenza inammissibile, in quanto il primo giudice rigettava l'eccezione di usura con due autonome rationes decidendi, idonee, ciascuna, a sorreggere la decisione di rigetto ELl'eccezione, consistenti, l'una, nella genericità ELl'eccezione, per non aver indicato gli opponenti, odierni appellanti, in che modo ed in che misura sarebbe avvenuto il superamento EL tasso-soglia nel rapporto dedotto in giudizio, mentre, secondo l'unanime giurisprudenza di merito e di legittimità, quando si contesta il superamento EL tasso soglia, la circostanza non può essere dedotta genericamente, ma è necessario un riferimento specifico al periodo in cui si sarebbero verificate le operazioni a tasso usurario;
l'altra, nella mancata produzione in atti dei decreti ministeriali di rilevazione dei tassi soglia, che, avendo natura amministrativa, sono sottratti al principio iura novit curia, ma gli appellanti hanno contestato
9 solo la seconda motivazione, e non anche la prima, in ordine alla genericità ELl'eccezione.
Peraltro, anche quando hanno reiterato l'eccezione di usura nell'atto di appello, non hanno provveduto a colmare le lacune deduttive segnalate dal primo giudice (mancata indicazione EL presunto tasso usurario;
mancata indicazione EL tasso soglia applicabile;
mancata indicazione EL periodo in cui si sarebbero verificate le operazioni usurarie), ma si sono solo limitati ad affermare il carattere omnicomprensivo EL tasso usurario (comprensivo di ogni onere, spesa e contabilizzazione relativi ai rapporti considerati), la sottoposizione anche degli interessi moratori alla normativa anti-usura e a dedurre genericamente che, tenuto conto degli interessi anche moratori, applicati e degli ulteriori costi ELle operazioni creditizie intercorse tra le parti, la soglia ELl'usura era stata superata.
In un fugace passaggio EL terzo motivo di appello gli appellanti hanno dedotto che la sentenza impugnata andava censurata nella parte in cui aveva qualificato i rapporti dedotti in giudizio come contratti autonomi di garanzia, perché, a dimostrazione EL fatto che si trattava di fideiussioni, deponeva l'espressa qualificazione operata in tal senso dalle parti in sede convenzionale ed il richiamo, nella relativa disciplina contrattuale, ELla normativa codicistica ELla fideiussione, ma la censura, ove a tale si vogliano elevare le allegazioni difensive, è EL tutto inammissibile, in quanto non confuta le plurime e compiute argomentazioni utilizzate dal primo giudice per interpretare e qualificare le garanzie rilasciate dagli appellanti come contratti autonomi di garanzia e non come mere fideiussioni.
C.4. Con il quarto ed i successivi motivi di appello, gli appellanti hanno reiterato tutte le eccezioni formulate in primo grado e non esaminate dal primo giudice e, in particolare, con il quarto motivo hanno eccepito l'insussistenza dei presupposti, di cui all'art. 633 c.p.c., per l'emissione EL decreto ingiuntivo, di cui hanno chiesto la revoca, avendo la banca opposta depositato, a prova EL credito vantato, esclusivamente due attestazioni sottoscritte dal
Direttore ELla BA: la prima inerente al rapporto di apertura di credito su c/c n. 54713 recante l'importo di euro 21.992,75; la seconda relativa al rapporto di mutuo chirografario recante l'importo di euro 7.779,81, per un totale pari ad € 29.772,56, di gran lunga inferiore alla somma richiesta.
C.5. Con il quinto motivo di appello, gli appellanti hanno reiterato l'eccezione di nullità EL contratto di mutuo, in quanto concluso per l'estinzione di pregresse esposizioni debitorie nei confronti ELla stessa banca, peraltro, illegittima, sicché le somme erogate, in concreto, non
10 erano mai entrate nella disponibilità giuridica EL mutuatario, ma erano state impiegate per ripianare pregresse esposizioni debitorie.
C.6. Con il sesto motivo di appello gli appellanti hanno reiterato l'eccezione di illegittima applicazione nel rapporto di conto corrente ELla commissione di massimo scoperto, che era, invece, nulla sia per mancanza di giustificazione causale, sia perché non validamente pattuita
(mancata pattuizione ELle modalità e periodicità di calcolo).
Infine, hanno reiterato l'eccezione di illegittimità degli ulteriori costi, competenze e remunerazioni applicate in assenza di valida pattuizione.
Il quarto, il quinto ed il sesto motivo di appello sono inammissibili, in quanto è calato il giudicato sulla qualificazione ELle garanzie prestate dagli appellanti come contratti autonomi di garanzia e sul conseguente passaggio motivazionale ELla sentenza impugnata, secondo cui i garanti autonomi possono opporre al creditore principale solo eccezioni di nullità EL contratto base per contrarietà a norme imperative o per illiceità ELla causa, e, quindi,
l'eccezione di usura ovvero di nullità ELla clausola anatocistica. Ne deriva che gli appellanti, quali garanti autonomi, non sono legittimati a formulare eccezioni in ordine al difetto di prova EL credito fatto valere dalla banca creditrice, o in ordine alla nullità EL mutuo perché destinato ad estinguere debiti pregressi nei confronti ELla stessa banca finanziatrice, o in ordine alla nullità ELla clausola di commissione di massimo scoperto o ELle altre condizioni contrattuali diverse da usura ed anatocismo.
In ogni caso, con riferimento al quarto motivo di appello, è da dire che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non ha ad oggetto l'accertamento ELla legittimità EL decreto stesso, ma l'accertamento ELla fondatezza ELla pretesa creditoria fatta valere in via monitoria, che deve essere valutata anche alla luce ELla documentazione depositata nel successivo giudizio di opposizione, la quale, nel caso di specie, era costituita, oltre che dalle certificazioni ex art. 50 TUB, dai contratti relativi ai rapporti posti a fondamento ELla pretesa creditoria, dagli estratti conto e riassunti scalari relativi ai predetti rapporti, dalle copia ELle raccomandate di revoca dei fidi e di messa in mora, dalle garanzie rilasciata dagli appellanti, ed era ritenuta idonea dal primo giudice a provare le pretese ELla banca, come espresso in un passaggio argomentativo non specificamente censurato dagli appellanti.
In relazione, poi, al quinto motivo di appello ed alla questione EL mutuo solutorio, va rilevato che la Corte di Cassazione (cass. civ., 25.7.2022, n. 23149), sulla base di principi definiti dalla medesima Corte “pacifici e risalenti” nella giurisprudenza di legittimità, ha ribadito che “il
11 cosiddetto mutuo solutorio, stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria EL mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione EL termine di pagamento EL debito preesistente oppure quale “pactum de non petendo” in ragione ELla pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente ELle somme erogate è sufficiente ad integrare la “datio rei” giuridica propria EL mutuo ed il loro impiego per l'estinzione EL debito già esistente purga il patrimonio di una posta negativa” (cfr. in termini anche cass. civ., 30.11.2021, n. 37654; cass. civ, 23.9.2021, n. 25842; cass. civ.,
18.1.2021, n. 724; cass. civ., 8.3.1999, n. 1945).
Infine, all'udienza EL 22.11.2023 gli appellanti hanno eccepito la nullità ELla clausola contenuta nelle garanzie rilasciate che deroga all'art. 1957 c.c., ma l'eccezione è inammissibile per carenza di interesse, per la dirimente ragione che non hanno tempestivamente eccepito, nel giudizio di primo grado, la decadenza dalla garanzia per la mancata osservanza EL termine di cui all'art. 1957 c.c.
C.7. In conclusione, in accoglimento EL solo secondo motivo di appello, il credito ELla banca deve essere ridotto, limitatamente al saldo di apertura di credito su contratto di conto corrente n. 54713, da € 21.992,75 a € 15.982,49, sicché la sommatoria dei tre saldi dei rapporti bancari ammonta all'importo di € 89.430,07 (€ 65.758,40, a titolo di saldo EL contratto di anticipazione RIBA + € 15.892,49, a titolo di saldo di apertura di credito su contratto di conto corrente n. 54713; + € 7.779,81, a titolo di saldo EL mutuo chirografario =
89.403,07), che è contenuto nei limiti ELla garanzia prestata dagli odierni appellanti, oltre interessi, così come richiesti nel ricorso monitorio.
Ne consegue che, in parziale accoglimento ELl'appello, deve essere accolta l'opposizione a decreto ingiuntivo, con conseguente revoca ELlo stesso, e, nel contempo, gli appellanti devono essere condannati, in solido, a pagare, in favore ELla banca appellata, la somma di €
89.430,07, oltre interessi, di cui:
a) € 65.758,40, a titolo di saldo EL contratto di anticipazione RIBA, oltre interessi, da intendere al tasso legale codicistico, in mancanza di diverse indicazioni e richieste contenute nel ricorso monitorio, dal 4.3.2015 al saldo;
b) € 15.892,49, a titolo di saldo di apertura di credito su contratto di conto corrente n. 54713, oltre interessi EL 7,566% dal 4.3.2015 al saldo;
c) € 7.779,81, a titolo di saldo EL mutuo chirografario, oltre interessi di mora al tasso EL
12 6,041% a decorrere dal 4.3.2015 al saldo.
Con riferimento agli interessi, va rilevato che nel decreto ingiuntivo, confermato dalla sentenza impugnata, era ingiunto il pagamento degli interessi “come richiesti in ricorso”, e, poiché sul punto non è stata sollevata nessuna censura da nessuna ELle parti, gli interessi restano riconosciuti così come richiesti nel ricorso monitorio, in conformità alla sentenza di primo grado.
D. Le spese processuali
Il giudice di primo grado, sebbene avesse rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo, con conferma ELlo stesso, compensava integralmente tra le parti le spese di lite, in ragione ELla peculiarità ELle questioni trattate e EL contrasto giurisprudenziale che si registrava sulle questioni relative alla validità ELle garanzie dedotte in giudizio, tutte circostanze che costituivano le “gravi ed eccezionali ragioni” che legittimavano l'integrale compensazione ELle spese tra le parti, ai sensi ELl'art. 92 c.p.c., come modificato dalla Corte di Cassazione EL 19.4.2018, n. 77.
In mancanza di appello incidentale, da parte ELla banca, sulla integrale compensazione ELle spese tra le parti disposta nella sentenza impugnata, detta compensazione deve restare ferma
(in caso contrario, ove le spese EL giudizio di primo grado dovessero seguire il principio ELla soccombenza, vi sarebbe una non consentita riforma in peius per gli appellanti, che, benchè, all'esito ELl'appello, sono stati condannati a pagare una somma di ammontare inferiore, seppure di poco, rispetto a quella ingiunta con il decreto ingiuntivo confermato dalla sentenza impugnata, sarebbero tenuti a pagare le spese di primo grado, che, invece, il primo giudice compensava integralmente tra le parti, e tanto in mancanza di appello incidentale ELla banca;
cfr. cass. civ., 5.10.2023, n. 28136).
Le spese EL giudizio di appello, che devono essere poste a carico degli appellanti, per il principio ELla soccombenza, sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base alla tabella n. 12 allegata al DM 55/2014 e succ. mod., utilizzando come scaglione di riferimento quello da € 52.001,00 a € 260.000,00 (in base al valore EL giudizio di appello, determinato dal decisum), applicando i valori medi per tutte le fasi.
Le spese ELla CTU espletata nel presente giudizio sono poste a carico degli appellanti e ELla banca appellata, in ragione ELla metà per ciascuna parte, e con vincolo di solidarietà nei confronti EL CTU, ove si consideri che le risultanze ELla CTU sono state favorevoli agli
13 appellanti, seppure in relazione al solo saldo di conto corrente, l'unico oggetto di indagine tecnica.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale da e nei confronti ELla Parte_1 Parte_2 [...]
, Controparte_6 avverso la sentenza EL Tribunale di Benevento, Seconda Sezione Civile, n. 2085/2019, pubblicata in data 28.11.2019, notificata in data 11.2.2020, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Accoglie l'appello per quanto di ragione, e, in riforma ELla sentenza impugnata,
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto e Condanna gli appellanti, in solido, a pagare alla banca appellata la somma di € 89.430,07, oltre interessi, di cui:
a) € 65.758,40, a titolo di saldo EL contratto di anticipazione RIBA, oltre interessi al tasso legale codicistico dal 4.3.2015 al saldo;
b) € 15.892,49, a titolo di saldo di apertura di credito su contratto di conto corrente n.
54713, oltre interessi EL 7,566% dal 4.3.2015 al saldo;
c) € 7.779,81, a titolo di saldo EL mutuo chirografario, oltre interessi di mora al tasso EL 6,041% dal 4.3.2015 al saldo;
2) Resta ferma la statuizione sulle spese EL giudizio di primo grado contenuta nella sentenza impugnata;
3) Condanna gli appellanti, in solido, al pagamento, in favore ELl'appellata, ELle spese EL giudizio secondo grado, che liquida in 14.317,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generale al 15%, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge;
4) Pone le spese ELla CTU espletata nel presente giudizio a carico degli appellanti e ELla banca appellata, in ragione ELla metà per ciascuna parte, e con vincolo di solidarietà verso il CTU.
Napoli, il 24.9.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente dr.ssa Rosaria Morrone dr. Giulio Cataldi
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