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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/03/2025, n. 1854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1854 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
Prima sezione civile
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente dott. Biagio Roberto Cimini Consigliere
dott. Elena Gelato Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella iscritta al n. r.g. 3096/2020 e promossa da
.F. ), in persona del legale rappresentante pro ARte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Aldo Sacchi, Maurizio Galbiati, Lorenzo Danese e
Raffaele Pendibene giusta delega in atti ricorrente
contro
- (C.F. , Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli Avv. ti Maria Letizia Ermetes, Gianfranco Randisi e Maria Gioconda
De Gaetano Polverosi per procura in atti resistente
Oggetto: ricorso ex art. 195 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
CONCLUSIONI
1 Per la ricorrente: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, previe le opportune statuizioni e disattesa ogni contraria istanza, - accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'applicazione della sanzione irrogata con la Delibera 21307 del 18 marzo 2020 nei confronti di per l'effetto, in accoglimento del presente ricorso, annullare i provvedimenti opposti, come ARte_1
richiamati in epigrafe, nonché disporre la non debenza totale o, in via subordinata, parziale delle somme oggetto della sanzione pecuniaria applicata, con i conseguenti obblighi di restituzione della medesima;
- in via istruttoria, occorrendo, disporre consulenza tecnica d'ufficio sulla scorta del quesito indicato al precedente par. 9 del presente ricorso. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”;
Per la resistente: “Si conclude perché piaccia a codesta Ecc.ma Corte di Appello: - respingere la richiesta istruttoria di controparte perché inammissibile e irrilevante;
- nel merito, respingere il ricorso in quanto inammissibile e, comunque, infondato. Con ogni più ampia riserva di deduzioni difensive, allegazioni ed istanze, anche istruttorie. Col favore delle spese, diritti e onorari di procedura ”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorso in opposizione
La società (di seguito, ha impugnato la delibera Consob n. 21307 ARte_1 ARte_1
del 18 marzo 2020, notificata in data 30 marzo 2020, con la quale era stata applicata in suo danno una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad euro 200.000,00 in relazione all'attività svolta dalla società di revisione sul bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2015 della società CP_2
Con il suddetto provvedimento sanzionatorio erano state in sintesi censurate le seguenti attività svolte da ARte_1
(i) le procedure di verifica svolte dal revisore con riferimento alle assunzioni alla base del piano strategico di riferito agli esercizi sociali dal 2016 al 2019 approvato dal Consiglio di CP_2
Amministrazione della società in data 27 ottobre 2015 del gruppo (prima contestazione); CP_2
(ii) le valutazioni svolte dal revisore in relazione ai giorni di utilizzo e alle tariffe (c.d. “rate”) dei mezzi di perforazione utilizzati ai fini dell'impairment test (seconda contestazione);
2 AR (iii) le verifiche condotte da con riguardo ad alcune component estere di e a talune navi CP_2
(vessels) (terza contestazione).
L'opponente ha lamentato, in via preliminare, una serie di errori e incongruenze afferenti al procedimento sanzionatorio condotto dalla , a suo avviso tali da renderne necessario CP_1
l'annullamento.
§1. In primo luogo ha censurato il mancato rispetto del termine previsto dall'art. 195 ARte_1
TUF per la contestazione dell'illecito all'interessato.
1.1.A tal fine ha sostenuto che gli uffici della avessero ingiustificatamente protratto la CP_1
fase delle indagini, e in particolare quella di raccolta e valutazione degli elementi istruttori, così AR giungendo a contestare l'addebito a ben oltre il termine di 180 giorni posto dalla richiamata disposizione di legge, addirittura protraendo l'attività istruttoria per circa 18 mesi, dal 19 ottobre
2017 al 16 aprile 2019.
In proposito l'opponente ha evidenziato:
-che le questioni da analizzare erano già state oggetto di ampio esame nel corso della precedente ispezione presso durata ben un anno (dal 7 novembre 2016 al 23 ottobre 2017) e CP_2
conclusasi con l'emissione della delibera n. 20324 del 2 marzo 2018, di accertamento della non conformità del bilancio 2016 di ai principi che ne disciplinavano la redazione;
CP_2
- che, contrariamente a quanto addotto dalla , la precedente ispezione aveva avuto ad CP_1
oggetto questioni analoghe a quelle oggetto del provvedimento qui opposto, nonostante la prima delibera avesse riguardato il bilancio 2016 mentre le contestazioni al revisore avevano ad oggetto il bilancio al 31 dicembre 2015, ciò in ragione del fatto erano state proprio le “carenze identificate sul bilancio 2015” ad avere “comportato la non corretta applicazione del principio di competenza” nel bilancio successivo relativo all'esercizio 2016;
- che, in dettaglio, le censure connesse all'applicazione di principi di revisione erano analoghe, essendo afferenti alle criticità asseritamente caratterizzanti il piano utilizzato per l'effettuazione del test di impairment e le tematiche concernenti le svalutazioni di asset come i mezzi 3 e CP_3
8, gli impianti di perforazione in Venezuela e ST e le basi in Indonesia, già Per_1
3 evidenziate all'atto dell'accertamento svolto presso , accertamenti che erano stati CP_2
ampiamente utilizzati dalla Divisione Corporate Governance (di seguito, DC) per sostenere l'accusa nei confronti del revisore, il che dimostrava la piena sovrapponibilità degli elementi di fatto posti a base della delibera nei confronti di e di quella oggetto di impugnazione;
CP_2
- che definitiva conferma dell'assunto era contenuta nella “Nota Tecnica” della DC, con la quale era stato espressamente ammesso che l'istruttoria nei confronti del revisore aveva
“innegabilmente tratto spunto dalla delibera n. 20324 del 2 marzo 2018”, seppure essendosi svolta “su una sola parte dei profili di criticità addebitati all'Emittente e rappresentati nella delibera di non conformità”;
AR
- che dunque, se l'istruttoria nei confronti di aveva avuto a oggetto l'approfondimento di una “sola parte” dei profili critici già individuati all'interno di un complesso più ampio di censure rivolte a , tutte le aree critiche contenute nelle contestazioni erano già state affrontate da CP_2
nel contesto dell'istruttoria avviata nei confronti della società revisionata, talché, anche CP_1
AR in virtù della piena collaborazione offerta da nel fornire le informazioni richieste da , CP_1
la DC era certamente nelle condizioni di procedere all'istruzione del procedimento in tempi assai più rapidi rispetto a quanto concretamente avvenuto.
1.2. Sotto altro profilo, sempre in via preliminare, ha lamentato l'illegittimità del ARte_1 procedimento sanzionatorio a fronte della violazione delle disposizioni del regolamento sanzionatorio adottato con Delibera 19 dicembre 2013 n. 18750 ed in particolare dell'art. CP_1
6 del regolamento, in forza del quale “l'Ufficio ricevute le deduzioni e i ARte_2 documenti dei destinatari della lettera di contestazione degli addebiti o scaduto il termine per la loro presentazione, procede all'esame degli atti del procedimento sanzionatorio” e, “all'esito dell'esame degli atti del procedimento e a conclusione della fase istruttoria, …predispone una relazione finale nella quale formula proposte motivate in merito alla sussistenza della violazione contestata e alla specifica determinazione del tipo e dell'entità della sanzione ovvero in merito all'archiviazione, e la trasmette alla . CP_1
Ad avviso dell'opponente, infatti, la DC, la quale aveva formulato le contestazioni, aveva quantomeno “ispirato” l'Ufficio Sanzioni Amministrative (di seguito, USA) nella predisposizione della relazione istruttoria per la Commissione: l'USA, invece di richiedere una
4 relazione tecnica per vagliare la fondatezza degli addebiti prima di trasmettere la sua proposta alla Commissione (come avrebbe dovuto trattandosi di tematiche specialistiche di natura tecnico- contabile e di revisione), aveva espresso una serie di considerazioni che “tradivano l'effettiva ispirazione e provenienza delle posizioni ivi espresse” dalla stessa DC, in spregio alla necessaria terzietà dell'ufficio.
L'opponente ha del resto evidenziato come lo stesso USA avesse ammesso di avere dato corso solamente ad “approfondimenti mirati, concentrati su profili e documenti specifici, costituenti soltanto parte del compendioso materiale informativo del fascicolo”, con conseguente riconoscimento dell'incompletezza delle verifiche a tale ufficio demandate.
Anche a seguito della richiesta della di produrre una relazione integrativa, l'USA aveva CP_1
poi completamente rimesso alla DC il commento dei profili di merito delle contestazioni, rispetto ai quali quest'ultima non poteva evidentemente che ribadire le medesime posizioni dalla stessa già espresse.
Il costante appiattimento dell'USA sulle posizioni rappresentate dalla DC nella lettera di contestazione era dunque incontestabile, motivo per cui, ad avviso dell'opponente, era stato violato l'art. 6 del Regolamento Sanzionatorio, con conseguente necessità di annullamento dell'impugnata delibera.
§2.Nel merito, con riguardo alla prima contestazione, l'opponente ha addotto l'infondatezza delle presunte carenze riscontrate dalla in relazione alle procedure di verifica svolte dal CP_1 revisore con riferimento alle assunzioni alla base del Piano 2016-2019 del gruppo , e ciò CP_2
con riguardo a ciascuna delle distinte censure sul punto formulate dalla CP_1
2.1.Con riguardo alla censura con la quale la aveva stigmatizzato l'asserita mancata CP_1 identificazione, in violazione del Principio ISA Italia 540, di un rischio specifico in merito alla capacità previsionale della Direzione di , ha dato atto di avere compiutamente CP_2 ARte_1
valutato e individuato, nella corretta sede della pianificazione dell'incarico ed in piena coerenza con i Principi di Revisione ISA Italia e la metodologia EY GAM che a essi si ispira, i rischi connessi alle previsioni economiche e finanziarie predisposte dal management di . CP_2
5 Il tentativo della DC di ricercare elementi tipici della pianificazione in una carta di lavoro come il memorandum D7, viceversa riepilogativo delle attività di revisione sulle assunzioni del piano strategico, era dunque ad avviso dell'opponente tecnicamente erroneo ed incomprensibile, alla luce dei principi di revisione applicabili.
Né era condivisibile l'assunto che la conclusione relativa alla “'incapacità dell'emittente di produrre previsioni economiche e finanziarie attendibili” fosse desumibile dalla presentazione da parte di CP_2
di “4 piani strategici triennali negli ultimi 4 anni”, posto che aveva natura fisiologica, e assolutamente non anomala, l'approvazione di piani con cadenza annuale da parte del Consiglio di
Amministrazione di . CP_2
A tal fine la ricorrente ha evidenziato come si trattasse di una società leader a livello mondiale nelle attività di ingegneria, di perforazione e di realizzazione di grandi progetti nei settori dell'energia e delle infrastrutture, presente in oltre 70 paesi con circa 35.000 dipendenti, con competenze uniche e assets di elevatissimo contenuto tecnologico, società gestita da una struttura manageriale di grande competenza e riconosciuta nei mercati di riferimento, che negli ultimi 10 anni aveva fatturato cumulativamente circa cento miliardi di Euro, motivo per cui non si poteva dubitare della capacità del management di realizzare previsioni affidabili.
Ciò posto, ha comunque rilevato:
-che il piano previsionale era un documento di indirizzo strategico della società la cui frequenza di predisposizione doveva almeno consentire la rappresentazione periodica degli effetti economici, patrimoniali e finanziari della operatività aziendale nonché l'effettuazione del test di impairment previsto, con cadenza almeno annuale, dal Principio Contabile Internazionale IAS 36;
-che il test di impairment, consistente nell'attività volta a verificare se gli asset di una società abbiano subìto o meno una perdita di valore, mediante raffronto tra il valore recuperabile (recoverable amount) ed il valore di carico in bilancio delle attività aziendali, era svolto da determinando CP_2
il recoverable amount attraverso la stima del cd. “value in use” (come definito dagli stessi principi contabili internazionali), ossia attualizzando i flussi finanziari operativi (i.e. i flussi disponibili
6 prima del rimborso dei debiti finanziari e della remunerazione degli azionisti) sulla base del metodo dell'Unlevered UN Cash LO o UD ;
-che la determinazione del valore recuperabile da parte di si era basata sui dati previsionali CP_2
di più recente approvazione e dunque, nelle circostanze, su quelli contenuti nel Piano 2016-2019;
- che il test di impairment, al fine di rispettare le previsioni dello IAS 36, doveva essere condotto su base almeno annuale in considerazione del fatto che, nel bilancio consolidato di , erano CP_2
iscritte attività immateriali a vita utile indefinita (il cd. “avviamento”);
- che dunque, alla luce di tali considerazioni, anche la predisposizione del piano strategico da parte di non poteva che avere cadenza annuale. CP_2
L'opponente ha del resto evidenziato come si trattasse di una prassi consolidata e codificata (in quanto recepita anche nel corpo procedurale di ove, a presidio del corretto CP_2
funzionamento del sistema di controllo interno, era prevista una specifica forma di controllo denominata CELC avente sempre cadenza annuale), costantemente seguita da Pt_3 CP_2
(oltre che da società operanti in settori analoghi e con cicli industriali di durata similare) e perfettamente nota a , che nulla aveva mai contestato all'emittente al riguardo. CP_1
Sempre con riguardo alla censurata assenza di una valutazione critica da parte del revisore in relazione alla capacità dell'organo amministrativo di di effettuare previsioni economico- CP_2
finanziarie attendibili, ha addotto di aver effettuato nel memorandum incluso nella carta ARte_1
di lavoro D.7 le suddette valutazioni, mediante l'identificazione e la comprensione degli scostamenti tra i valori storici inclusi nei piani strategici degli esercizi precedenti e i corrispondenti dati consuntivi.
Premettendo come secondo i principi di revisione di cui ai paragrafi A39 e A40 del Principio di
Revisione ISA Italia 540 la procedura non fosse volta a esprimere un giudizio prognostico sui dati previsionali della società revisionata, ma a valutare la ragionevolezza del processo di stima seguito dalla Società revisionata, ha rilevato come il risultato del test di impairment al 31 ARte_1 dicembre 2014 avesse dato conto di una significativa eccedenza del valore recuperabile rispetto
7 al valore di iscrizione delle attività materiali e immateriali, evidenziando così margini di tenuta imponenti.
In tale tranquillizzante contesto, il revisore aveva constatato che la differenza tra i ricavi preventivati dell'esercizio 2013 e quelli consuntivati (12.433 milioni di euro rispetto ai 13.411 milioni di euro previsti a budget) era imputabile alle difficoltà commerciali su tre commesse in
Algeria, Canada e Messico e ai problemi tecnici su alcuni mezzi navali allora in fase di costruzione e dunque a complicazioni tecniche sopravvenute che non avevano nulla a che vedere, come erroneamente ritenuto dalla , con la presupposta originaria “incapacità dell'emittente di CP_1
produrre previsioni economiche e finanziarie attendibili”.
Con riferimento all'esercizio 2014, i risultati relativi ai ricavi consuntivati (euro 12.888 milioni) erano poi risultati anche maggiori rispetto al budget (euro 12.533 milioni) per euro 355 milioni, mentre quelli dell'esercizio 2015, inferiori di euro 633 milioni rispetto alle previsioni, erano dovuti, come chiarito nelle stesse note illustrative al bilancio, a: (i) svalutazioni connesse con il cambiamento della strategia commerciale impostata – già nella semestrale al 30 giugno 2015 – dal nuovo CEO, nominato il 30 aprile 2015; (ii) alla cancellazione del progetto South Stream, comunicata nel mese di luglio 2015, all'epoca in corso di completamento;
(iii) alla cancellazione del progetto Husky Oil nel marzo 2015.
Anche con riferimento all'esercizio 2015 erano comunque rimaste eccedenze (pur ridotte rispetto all'esercizio 2014) del valore recuperabile delle attività materiali e immateriali rispetto al relativo valore di carico in bilancio, con conseguente assenza di criticità nell'effettuazione del test di impairment.
L'opponente ha poi lamentato l'erroneità delle considerazioni della in ordine alla CP_1 presunta natura “non straordinaria” degli eventi indicati dal revisore a supporto degli scostamenti tra dati previsionali e dati consuntivi.
A tal fine ha evidenziato come il par. A 39 dell'ISA Italia 540 sulla revisione delle stime contabili prevedesse espressamente che “il risultato di una stima contabile (potesse essere) spesso diverso dalla stima contabile rilevata nel bilancio del periodo amministrativo precedente”; la stessa disposizione indicava quindi
8 come fisiologici gli scostamenti tra stime e consuntivi, senza alcun richiamo al concetto di straordinarietà.
Tanto premesso, ha evidenziato come le motivazioni indicate dal revisore nella propria ARte_1
analisi retrospettiva circa gli scostamenti tra dati consuntivi e dati stimati degli esercizi precedenti fossero tutte riferibili a fattori esterni e sopravvenuti, non prevedibili ex ante, quali appunto la cancellazione di commesse ovvero il mancato riconoscimento di varianti d'opera o ancora mutamenti di strategia connessi a cambiamenti manageriali: eventi, dunque, che in alcun modo potevano indicare l'asserita incapacità previsionale della direzione di erroneamente CP_2
dedotta dall'Autorità.
Né a tal fine poteva essere valorizzato il riferimento agli “eventi di natura straordinaria” contenuto del memorandum “C.
4.15 Saipem 3Q Memo Specialisti Impairment Test”, datato 13 novembre 2015 e redatto dagli specialisti di EY Corporate Finance, posto che le situazioni “straordinarie” e “non prevedibili” erano state in quella sede elencate in termini meramente esemplificativi, ma non potevano rappresentare gli unici limiti alla capacità predittiva della Direzione.
2.2. Sempre in relazione alla prima contestazione l'opponente ha poi respinto le censure formulate dalla con riguardo alle verifiche svolte sulla ragionevolezza delle principali CP_1 assunzioni alla base del Piano 2016-2019, con riferimento alle BU E&C Offshore e E&C Onshore.
Sul punto ha rilevato come l'incarico di revisione legale sui bilanci di comportasse la CP_2
considerazione del piano strategico e delle stime in esso contenute limitatamente ed esclusivamente al fine di verificare i valori di iscrizione nel bilancio d'esercizio e consolidato degli asset del assoggettabili a impairment test, con l'esclusivo obiettivo di valutare la CP_4
ragionevolezza delle stime e quindi del processo ad esse sottostante seguito dalla società revisionata.
Tanto premesso, l'opponente ha dato atto delle verifiche svolte in relazione alle modalità operative adottate da per la predisposizione del Piano 2016-2019, in esito alle quali era CP_2 stato verificato che l'iter di pianificazione si era svolto secondo una prassi strutturata e consolidata.
9 Come documentato all'interno della carta di lavoro D7, la stima della voce “ricavi” del Piano
2016-2019 includeva, da un lato, una componente cd. awarded, costituita da progetti acquisiti, per i quali lo sviluppo nel Piano 2016-2019 rifletteva la tempistica del progetto e la marginalità stimata dello stesso, e dall'altro una componente “target”, che comprendeva progetti non ancora in portafoglio, a loro volta distinguibili in progetti cd. “speculativi” (caratterizzati da elevata probabilità di acquisizione, generalmente superiore all'80%) e gli “adjustment on target” (progetti con una probabilità di acquisizione inferiore rispetto ai progetti speculativi, in genere tra il 15%
e il 50%).
L'opponente ha poi dato conto delle analisi svolte sui ricavi delle BU E&C Offshore e E&C
Onshore, riferiti alle commesse già in portafoglio (awarded), che scontavano un effetto dovuto all'anticipazione del periodo di approvazione del piano strategico (che in connessione con l'operazione di aumento di capitale deliberata in data 2 dicembre 2015 era stata anticipata al mese di ottobre 2015, con una differenza di circa 3 mesi rispetto alla prassi degli esercizi precedenti), verifiche che si erano concluse con la valutazione di ragionevolezza delle assunzioni adottate dalla direzione nonché la loro coerenza con lo scenario economico e con il business in cui operava
. CP_2
Con riguardo invece alle procedure svolte sulla componente cosiddetta “target” delle BU E&C
Offshore e E&C Onshore, l'opponente ha dato atto di aver identificato le singole commesse di tale componente, riscontrando una coerenza della stima sia all'interno del portafoglio totale del
Gruppo, sia con il livello di spesa previsto dalle compagnie petrolifere.
In esito alle analisi comparative svolte dal revisore, in linea con quanto previsto dal principio
ISA Italia 540, si era appreso che dalla copertura dei ricavi garantita dal portafoglio ordini acquisito non emergevano andamenti incoerenti con le evidenze storicamente riscontrate.
Ha poi evidenziato come fosse del tutto formalistica la censura, formulata da , relativa CP_1
all'asserita assenza di supporto documentale delle procedure di revisione, posto che la AR documentazione utilizzata era stata indicata da ed era irrilevante il fatto che fosse stata archiviata tra le carte relative alle attività svolte sull'aumento di capitale.
10 In relazione alle analisi svolte dal revisore sulle stime dei ricavi nelle BU Drilling Offshore e Drilling
Onshore EY s.p.a. ha evidenziato come le differenze riscontrate tra differenze tra ricavi previsionali e ricavi effettivi (actual) fossero nel complesso non significative, in termini percentuali, anche se misurate su un arco temporale quadriennale (nel quale tra l'altro il prezzo del petrolio aveva subito un significativo decremento), il che era del resto stato riconosciuto dalla stessa . CP_1
Con riguardo alle censure formulate in relazione al progetto “Fit for the Future”, con le quali la aveva addotto l'omessa valutazione circa la prevista riduzione o addirittura la chiusura CP_1
delle basi (yard) di ED (Canada), (Iraq), (Indonesia) e (Brasile), Per_2 Per_3 Per_4
ha rilevato:
i)che la base di ED faceva parte delle basi operative usate dal gruppo per lo sviluppo in
Canada di progetti di estrazione e lavorazione delle sabbie bituminose;
che il Piano 2016 – 2019 considerava probabile l'acquisizione in Canada del progetto NC ER EL (del valore complessivo di Euro 900 milioni), incluso tra i progetti target poiché disponeva già di una CP_2
AR lettera di impegno del committente;
che aveva ottenuto copia di detta lettera d'impegno, al fine di valutare la probabilità di acquisizione del relativo progetto;
che essendo il principale progetto incluso nel Piano 2016 – 2019 relativo a una pipeline, che non richiedeva montaggio nella base, la direzione di aveva confermato al 31 dicembre 2015 la svalutazione rilevata CP_2
in sede di Semestrale al 30 giugno 2015, che già recepiva le ridotte aspettative di utilizzo della base;
ii)che la base di era stata costruita per lo sviluppo dei progetti di ingegneria e costruzione Per_2 in Iraq;
che la Direzione di , in sede di redazione del Piano 2016 – 2019, riteneva probabile CP_2
l'acquisizione del progetto GL Gas ES facilities (valore complessivo di circa Per_5
Euro 700 milioni, con un margine atteso di circa il 15%), incluso tra i progetti target proprio grazie alla base in Iraq, che era considerata come elemento differenziale per l'acquisizione di tale AR progetto;
che aveva quindi verificato lo sviluppo dei ricavi di piano relativi ai contratti in portafoglio ed esaminato i contratti della componente “target”, concludendo per la
11 ragionevolezza della valutazione della direzione di secondo cui la presenza della base CP_2
operativa avrebbe potuto attribuire a un vantaggio nell'acquisizione del progetto;
CP_2
iii) che la base di in Indonesia era stata utilizzata nel corso del 2015 come supporto alle Per_3 attività della CGU E&C Offshore, soprattutto nella realizzazione del progetto CP_5
(costruzione di due navi), ed era dunque stata pienamente operativa;
che nel 2016 la base era stata poi utilizzata anche per i progetti Jankrik FRU, completato in corso d'anno, e per il progetto
Tangguh;
iv) che la base in Brasile era stata invece costruita per il supporto dei progetti di Per_6 perforazione e costruzione mare brasiliani, operativi fino al 2015; che per l'effetto le prospettive di utilizzo della base erano incentrate soprattutto sul completamento dei progetti in portafoglio, che dovevano essere rimpiazzati da altri progetti in pipeline, tra cui il progetto e il progetto Per_7
che tuttavia, nel corso della predisposizione della Semestrale al 30 giugno 2015, la Per_8 direzione di , tenuto conto che i sopra citati progetti non erano stati acquisiti, aveva CP_2 ritenuto di procedere alla svalutazione di alcuni equipaggiamenti tecnici della base di in Per_6 quanto ritenuti non più pienamente utilizzabili.
§3. Con riguardo alla seconda contestazione, la ricorrente ha addotto l'infondatezza delle presunte carenze riscontrate dalla nelle valutazioni del revisore in relazione ai giorni di CP_1 utilizzo e alle tariffe dei mezzi di perforazione utilizzati ai fini dell'impairment test.
3.1. In relazione alla tariffe giornaliere ipotizzate da nel Piano 2016-2019 con CP_6 riferimento alla BU Drilling Offshore, EY, dopo aver ribadito come il par. 6 del principio ISA Italia
540 imponesse solo di verificare la ragionevolezza delle stime contabili e l'adeguatezza dell'informativa sul bilancio, considerate nel loro complesso, ha rilevato di avere adeguatamente svolto le suddette verifiche, posto che la media aritmetica “tra la rata di impairment fino alla durata del contratto e la rata media utilizzata nell'impairment per il periodo non coperto da contratto” (la cui applicazione era stata censurata dalla ) aveva consentito al revisore di tenere in CP_1 considerazione gli scenari evolutivi attesi e al contempo di calibrare correttamente gli effetti dei
12 dati dei contratti in vigore, di durata non sovrapponibile al periodo di riferimento e stipulati in situazioni di mercato significativamente diverse.
3.2. Gli scostamenti delle tariffe di noleggio ipotizzate nel Piano 2016-2019 rispetto a quelle contrattualizzare, su cui si fondava l'ulteriore addebito formulato in suo danno, erano poi in realtà inferiori alle percentuali indicate nell'impugnato provvedimento, stante l'utilizzo di erronei parametri di riferimento, refusi presenti negli atti o errori di calcolo, di modo che era da escludere che si trattasse di differenze “estremamente significative”.
Con riferimento alla BU Drilling Offshore era peraltro emersa un'eccedenza di valore recuperabile rispetto al valore di libro pari complessivamente a ben 1,6 miliardi di euro ed in relazione alle singole navi rispetto alle quali non si riscontrava tale eccedenza (vale a dire i mezzi 5, CP_3
8 e 9) il revisore aveva proceduto a richiedere evidenze aggiuntive alla CP_3 CP_3
Direzione di con riferimento agli scostamenti del Piano 2016-2019 rispetto alle previsioni CP_2 degli analisti, nell'esercizio dello scetticismo professionale cui il revisore era tenuto.
A fronte di tale richiesta, il responsabile delle BU Drilling ed il Chief Operating Officer di CP_2 avevano fornito uno specifico memorandum, denominato “Offshore Drilling scenario and expectations”, in esito al quale il revisore aveva ritenuto ragionevoli le stime effettuate dalla direzione di CP_2 in virtù delle motivazioni fornite circa la rapidità di recupero delle rate di noleggio dei propri mezzi nelle fasi caratterizzate da una crescita del prezzo del petrolio, oltre che circa la possibilità di ottenere rate più elevate in relazione all'utilizzo di tali mezzi in zone artiche.
3.3. Con riguardo poi alle valutazioni e le procedure di revisione sulle assunzioni del Piano 2016- AR 2019 riferite al settore Drilling Onshore, ha evidenziato come la carta di lavoro D.
7.5. menzionata nel provvedimento sanzionatorio rappresentasse solamente uno dei documenti elaborati nel corso dell'attività di revisione per riepilogare le verifiche svolte sul punto, posto che le attività di verifica della ragionevolezza delle assunzioni della direzione alla base della stima dei AR ricavi previsti dal Piano 2016-2019 erano state svolte da a fine 2015 ai fini dell'aumento di capitale ed erano poi state utilizzate anche per la verifica del test di impairment al 31 dicembre
2015, previ gli opportuni aggiornamenti (carta di lavoro “D.9.2).
13 La verifica della presenza di indicatori di impairment all'interno del BU Drilling Onshore e del valore recuperabile della stessa BU era stata svolta mediante determinazione della percentuale di utilizzo dei rigs durante gli anni di piano e, dall'altro lato, tramite l'utilizzo di rate prospettiche coerenti con le assunzioni del piano, elementi di cui era stata accertata la ragionevolezza e coerenza con le assunzioni di piano.
Le asserite incongruenze tra i dati rilevabili dai singoli contratti di noleggio acquisiti e allegati alle carte di lavoro e la “tabella riepilogativa delle verifiche svolte dal revisore, come rappresentata nel citato documento “D.8 15 Confronto rate giornalieri con nuovo piano” (foglio “drilling onshore”)” erano CP_2
inesistenti, posto che tale tabella, per mero refuso di cui il revisore aveva dato atto in sede di contestazione, non rappresentava la sintesi delle attività svolte, quanto piuttosto il riepilogo dei contratti selezionati indicati alla colonna “Ref. Contratto”, al fine di verificare l'esistenza dei contratti selezionati.
Contrariamente a quanto affermato dalla era poi presente la documentazione CP_1
contrattuale necessaria alla verifica delle rate dei mezzi operativi in ST (doc.
5.G, 5.H e
5.I, archiviati nel canvas relativo all'aumento di capitale); analogamente, erano state eseguite le opportune verifiche relative alla operatività di in Venezuela sin dall'attività svolta sul CP_2 bilancio 2014 e sulla Semestrale al 30 giugno 2015.
§4. La reclamante ha infine negato il fondamento anche della terza contestazione, riferibile alle analisi svolte in ordine alle component estere e a talune navi.
4.1.Quanto ai mezzi di perforazione ubicati in Venezuela ha evidenziato l'irrilevanza della mancata segnalazione di ipotetici impairment indicators da parte del revisore della component venezuelana, dal momento che la società di revisione aveva comunque già deciso di svolgere
l'impairment test sulle singole CGU in ragione del riscontrato impairment indicator relativo alla capitalizzazione di mercato in rapporto al patrimonio netto e considerato altresì che il processo di impariment test era svolto a livello centrale dalla società revisionata, di modo che la risposta fornita dal revisore locale non era evidentemente idonea a rappresentare un'ipotetica criticità per AR
.
14 La società di revisione aveva poi scrupolosamente approfondito le cause che avevano condotto alla situazione di non operatività di parte significativa dei rigs posizionati in Venezuela, scelta che non era dovuta all'intenzione di abbandonare tale Stato, ma rappresentava una strategia commerciale per indurre la controparte a provvedere al pagamento del debito pregresso maturato in relazione ai contratti (ancora in vigore) aventi ad oggetto l'utilizzo di detti rigs;
l'operazione di cessione a EN (altra società di Stato venezuelana per la produzione e commercializzazione di prodotti petrolchimici) della partecipazione indirettamente detenuta da pari al 20% della società venezuelana con CP_2 Controparte_7
l'incasso del relativo corrispettivo pari a 69 milioni di euro, costituiva ulteriore elemento atto a confortare il revisore circa le prospettive di prosecuzione dei rapporti contrattuali con la controparte venezuelana, con conseguente conferma della ragionevolezza degli ipotizzati flussi di cassa prospettici previsti dal Piano 2016-2019.
Le svalutazioni dei mezzi siti in Venezuela erano poi derivate dalla predisposizione del nuovo
Piano Strategico 2017-2020 di , approvato nell'ottobre 2016, che aveva tenuto conto CP_2
dell'evoluzione del mercato di riferimento nell'estate 2016 (e, con particolare riguardo al
Venezuela, della crisi politico-economica nel paese aggravatasi nel corso del 2016), dal che discendeva l'impossibilità di alcuna censura dell'operato del revisore, che si sarebbe venuta a fondare su un'inammissibile operazione logica a posteriori e contraria al principio di competenza.
4.2. In relazione alla mancata svalutazione di alcuni accessori predisposti per il mezzo 5946 AR operativo in ST presso il giacimento di Kashagan per conto del cliente , CP_8
ha evidenziato come ne fosse stato originariamente previsto il temporaneo spostamento in
Medio Oriente ed successivo rientro in Kashagan negli anni 2019 e 2020; le successive svalutazioni delle componenti non utilizzabili dei rigs 5946 e 5947 decise da in occasione CP_2
del Resoconto al 30 settembre 2016 non avevano poi rilevanza in relazione alla contestazione, trovando origine nel mutamento dello scenario di mercato intervenuto nel corso della seconda parte dell'esercizio 2016.
4.3.La reclamante ha poi contestato le censure della relative all'attività di verifica svolta CP_1
sulle prospettive di ricavi derivanti dall'utilizzo della piattaforma Scarabeo 3 individuate dal
15 management di nel Piano 2016-2019, ricondotte all'omessa formulazione di valutazioni CP_2
in relazione all'incoerenza emersa tra l'assenza di prospettive commerciali rappresentata dal revisore della component portoghese e la previsione di ricavi per euro 46 milioni per il 2016, derivanti dall'utilizzo per 350 giorni della piattaforma Scarabeo 3.
In proposito ha addotto come il mezzo Scarabeo 3 fosse da tempo oggetto di specifica attenzione da parte dei revisori locali, in quanto già oggetto di precedenti svalutazioni effettuate a livello centrale e quindi condivise tra il team centrale e quello locale;
ciò posto, ha evidenziato come il valore del mezzo Scarabeo 3 fosse stato azzerato, in quanto ritenuto non recuperabile, ai fini del
Bilancio al 31 dicembre 2015, motivo per cui non sussistevano i presupposti per poter svolgere il test di impairment con riferimento all'asset in questione, talché nessuna specifica verifica doveva essere compiuta dal revisore.
4.4.In relazione ai rapporti con il revisore della component indonesiana e le verifiche sulla recuperabilità del valore della base di in Indonesia alla luce delle criticità relative alla Per_3
sua potenziale chiusura, la ricorrente ha ribadito come il processo di impairment test fosse svolto da a livello centrale (peraltro in relazione alla CGU E&C Offshore nel suo complesso e CP_2
non la singola base di ), di modo che il revisore non era tenuto a compiere accertamenti Per_3 presso la sede locale;
anche in questo caso, poi, la parziale svalutazione della base di Per_3
AR effettuata da risaliva al settembre 2016 e dunque ad epoca successiva alle relazioni di CP_2
sul Bilancio al 31 dicembre 2015 di . CP_2
AR 4.5. Infine, con riguardo alle considerazioni svolte da in relazione alla correttezza del valore di iscrizione della nave Castoro 8, la ricorrente ha evidenziato come la minuta dello Steering AR Committee del 15 dicembre 2015 non fosse mai stata messa a disposizione di e comunque non contenesse criticità relative alla suddetta nave.
Sotto altro profilo, ha rilevato di avere verificato che nel 2015 la nave era stata utilizzata per una serie di progetti in Arabia Saudita per conto del cliente per ben 245 giorni e che Persona_9 quindi le attività di verifica svolte dal revisore avevano confermato che il mezzo era operativo nel 2015 in coerenza con le assunzioni del Piano 2016-2019; a conferma dell'assunto ha evidenziato come il mezzo Castoro 8 avesse già un periodo coperto da contratto nel successivo
16 esercizio 2017, tanto che era stato previsto un investimento in aggiornamenti pari a 6 milioni di euro, il che consentiva di escludere, alla data di predisposizione del Piano 2016-2019, che CP_2
avesse ipotizzato di dare corso alla dismissione della nave, ciò che era stato deciso solo nella seconda parte del 2016 in sede di redazione del nuovo Piano 2017-2020.
§5. Tanto premesso quanto alle singole censure formulate dalla , ha contestato CP_1 ARte_1
il fondamento del giudizio della relativo al preteso mancato esercizio dello CP_1
“scetticismo” professionale previsto dai Principi di Revisione internazionali e nazionali, il cui esercizio doveva essere valutato con riguardo alla complessiva attività svolta dal revisore sul bilancio e non invece con riguardo a singole carte di lavoro.
In ogni caso l'opponente ha evidenziato come la fattispecie di violazione sanzionabile dovesse essere previamente delineata e circostanziata a livello normativo nei suoi tratti essenziali, dal che doveva trarsi il corollario che il mancato esercizio dello scetticismo professionale non poteva configurarsi in assenza di specifiche violazioni dei principi di revisione;
diversamente opinando il vaglio sull'operato della società di revisione si sarebbe risolto nella censura di un mero
“atteggiamento mentale”, con conseguente palese violazione del principio di legalità.
§6. La reclamante ha infine eccepito il difetto di prova della ritenuta gravità delle violazioni imputate al revisore (non essendo stato contestato il risultato finale dell'attività di revisione, né provata la significatività dei comportamenti contestati e la loro idoneità a ledere gli interessi degli azionisti o del mercato in generale) e comunque l'infondatezza delle deduzioni svolte in CP_2 proposito dalla . CP_1
Date queste premesse ha eccepito ultroneità della sanzione in concreto applicata, pari ad euro
200.000,00, considerata anche l'assenza di precedenti specifici e l'impossibilità di riferirsi alla
“personalità dell'autore”, trattandosi di un soggetto giuridico.
Alla luce delle considerazioni che precedono ha richiesto, previo espletamento di c.t.u. ARte_1
in ragione dell'elevato tecnicismo della vicenda, l'annullamento della sanzione irrogata in suo danno o in subordine la riduzione del suo ammontare.
Le difese svolte dall'opposta
§1.La si è costituita nel presente giudizio contestando il fondamento dell'opposizione e, CP_1
17 in primo luogo, delle eccezioni preliminari formulate dalla controparte.
1.1.Con riguardo all'eccezione di tardività della contestazione, la ha preliminarmente CP_1
richiamato gli insegnamenti giurisprudenziale in materia, in forza dei quali doveva ritenersi pacifico: che la pura constatazione dei fatti nella loro materialità non potesse farsi coincidere con l'“accertamento” della violazione, soprattutto con riguardo ad ambiti, quale quello dell'intermediazione finanziaria, che richiedono valutazioni complesse, non effettuabili nell'immediatezza della percezione dei fatti suscettibili di trattamento sanzionatorio;
che la valutazione dell'opportunità dell'esercizio dei poteri di indagine restava rimessa all'autorità competente, mentre il giudice, nel controllo di congruità della durata della fase ispettiva, senza entrare nel merito dell'opportunità degli atti di indagine, doveva limitarsi a rilevare l'eventuale configurabilità di una ingiustificata e protratta inerzia;
che la valutazione della superfluità degli atti di indagine doveva effettuata con un giudizio ex ante, restando irrilevante che indagini potenzialmente fruttuose in via prognostica si fossero rivelate a posteriori inutili.
Tanto premesso in termini generali, la ha rilevato, già sotto un profilo logico, la palese CP_1 eterogeneità tra gli accertamenti condotti nei confronti di una società e del suo bilancio e l'istruttoria svolta in merito ai lavori di revisione effettuati dal soggetto incaricato dell'audit del bilancio della società medesima: sul punto ha evidenziato come un'eventuale irregolarità riscontrata nel bilancio di un'emittente non fosse suscettibile di tradursi automaticamente in una violazione di principi di revisione, la cui eventuale commissione doveva, invece, essere accertata sulla base delle carte di lavoro del revisore, che ne documentano l'effettivo svolgimento.
In questo contesto, rivestendo gli aspetti afferenti alla correttezza contabile del bilancio un rilievo fondamentale ai fini dello scrutinio dell'operato di un revisore, era del tutto legittima la scelta adottata dall'Autorità –peraltro, insindacabile in quanto espressione di discrezionalità amministrativa insita nell'esercizio dell'attività di vigilanza – di avviare le indagini sul revisore solo a seguito della chiusura dell'istruttoria sul bilancio oggetto del lavoro di quest'ultimo, opzione che del resto era l'unica coerente rispetto ai principi di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.
18 Sulla base di tali considerazioni la ha rilevato come il quadro afferente ai bilanci di CP_1
si fosse stabilizzato soltanto a seguito dell'adozione, in data 2 marzo 2018, della delibera CP_2
n. 20324 (con la quale era stata accertata la non conformità del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 ai Principi Contabili Internazionali) e come, solo a partire da tale data, fosse stata avviata l'istruttoria nei confronti del revisore.
Del resto, ad avviso dell'opposta, non era sostenibile l'assunto che gli accertamenti condotti sotto il profilo contabile nei confronti dell'emittente potessero ritenersi nella sostanza coincidenti con l'istruttoria posta in essere in merito al lavoro svolto dal revisore, così da potersi fare retroagire ai primi il calcolo del termine di cui all'art. 195 TUF.
In proposito ha evidenziato come la richiesta di chiarimenti rivolta dalla Divisione Informazione
Emittenti (“DIE”) al revisore il 19 ottobre 2017, nell'ambito del procedimento pendente contro
, fosse funzionale ad acquisire informazioni utili ai fini dell'istruttoria sui bilanci e come CP_2
la relazione inviata dalla società di revisione il successivo 30 ottobre, alla quale non erano allegate AR carte di lavoro, contenesse una sintetica ricognizione del lavoro che la asseriva di aver svolto sui bilanci, senza quel grado di dettaglio indispensabile – insieme all'esame delle carte di lavoro
– per poter addebitare alcunché ad un revisore.
La ha poi dato conto delle successive scansioni temporali dell'istruttoria svolta nei CP_1
confronti della società di revisione e segnatamente del fatto:
-che tra il 6 e 7 marzo 2018 la DIE aveva inviato alla DC la delibera assunta nei confronti di e la memoria che il revisore aveva prodotto il 30 ottobre 2017 su richiesta della DIE CP_2 nell'ambito del procedimento pendente contro la società revisionata;
- che in data 28 marzo 2018 – dunque a soli 26 giorni dall'adozione da parte della CP_1 della delibera ex art. 154 ter e a 22 giorni dal momento in cui (6 marzo 2018) quest'ultima le era stata trasmessa – la DC aveva inviato una prima richiesta di informazioni alla società di revisione (avente ad oggetto il Combined Risk Assessment relativamente alle aree di bilancio
«Rimanenze», «Immobili, impianti e macchinari», «Attività immateriali – avviamento» e «Ammortamenti e svalutazioni»; le carte di lavoro relative alla determinazione della materialità ed all'allocazione della
19 stessa ai revisori secondari;
le Group Audit Instructions inviate ai revisori secondari;
la documentazione delle verifiche svolte sull'impairment test relativo alle suddette aree di bilancio ed i relativi esiti;
l'Audit Strategy Memorandum (ASM), il Summary Review Memorandum (SRM), l'Inter- office opinion nonché ogni altra comunicazione intercorsa con i revisori secondari delle entità operanti in Venezuela, Indonesia, Kazakhistan, Brasile e Canada, oltre che il sommario delle differenze di revisione;
le lettere di attestazione e la documentazione relativa all'Engagement
Quality Review («EQR»);
- che il revisore aveva fornito i propri riscontri alla predetta richiesta con nota del 19 aprile 2018; AR
- che in data 18 giugno 2018, la DC aveva richiesto a di integrare la documentazione precedentemente inviata mediante la trasmissione delle carte di lavoro che non risultavano allegate alle predette note, nonché l'inoltro di alcuni memo, richiamati nelle carte di lavoro ma non presenti nella documentazione inviata;
che inoltre, in quella stessa data, era stato richiesto al revisore l'invio di:
- tutte le comunicazioni scambiate tramite e-mail tra il dott. (come detto, partner Persona_10 responsabile dell'incarico di revisione dei bilanci al 31 dicembre 2015 di ), il dott. CP_2 [...]
, audit partner, ed il dott. manager responsabile dell'incarico di Per_11 CP_2 Persona_12
revisione, ed i revisori secondari delle entità operanti nei Paesi citati in precedenza, relative al periodo compreso tra il 2 novembre 2015 (data di invio delle Group Audit Instructions) ed il 6 aprile
2016 (data di emissione delle relazioni di revisione sui lavori in oggetto);
- ulteriore documentazione, quale il dettaglio degli «idle or in transit vessels», la policy relativa al bilancio consolidato di , il dettaglio, suddiviso per progetto, della voce di bilancio «Tangible CP_2
Assets» della società «Saipem do Brasil Servicos»;
- che il revisore aveva fornito i propri riscontri alla predetta richiesta con note del 25 giugno
2018 e del 9 luglio 2018;
-che nel corso del mese di luglio 2018 era stato chiesto per le vie brevi al revisore di integrare la documentazione fino a quel momento trasmessa mediante l'invio della documentazione che era risultata non leggibile o non inclusa nei precedenti invii, richieste che erano state riscontrate dalla
20 società di revisione con note del 13, 18 e 26 luglio 2018;
- che a seguito dell'analisi degli ulteriori elementi raccolti, con nota del 2 ottobre 2018 il partner responsabile dell'incarico di revisione dei bilanci al 31 dicembre 2015 di era stato CP_2
convocato in audizione presso gli uffici della , audizione poi svoltasi il 25 ottobre 2018 CP_1
e nel corso della quale erano state rivolte al revisore molteplici domande, in esito ad alcune delle quali il revisore si era riservato di effettuare verifiche nelle carte di lavoro ed allegare le suddette carte;
AR
- che in data 8 novembre 2018 aveva trasmesso alla la relativa nota di chiarimenti e CP_1 la documentazione suppletiva richiestale nel corso dell'audizione medesima.
Alla luce di tali emergenze la ha addotto come il termine di 180 giorni per la CP_1
formulazione delle contestazioni fosse stato pienamente rispettato, dal momento che dall'ultima acquisizione documentale (8 novembre 2018) all'invio della nota di contestazioni (16 aprile 2019) erano trascorsi soltanto 159 giorni, e ciò senza tener conto dello spatium deliberandi che la giurisprudenza pacificamente accorda all'Amministrazione per valutare la documentazione acquisita.
1.2.Con riguardo all'ulteriore eccezione preliminare formulata dall'opponente, relativa alla pretesa violazione delle regole che governano il procedimento sanzionatorio, l'opposta ha addotto l'inammissibilità della relativa censura, in difetto di prova della lesione subita per effetto dell'allegata mancanza di terzietà nello svolgimento del procedimento amministrativo.
In proposito ha evidenziato come non fosse stata allegata alcuna concreta menomazione del proprio diritto di difesa in conseguenza della pretesa violazione del principio del contraddittorio e come in ogni caso ogni eventuale prerogativa difensiva lesa in fase procedimentale fosse recuperabile in sede giudiziale.
In ogni caso la ha addotto l'infondatezza delle relative censure, posto che il regolamento CP_1 sanzionatorio della non era affatto informato ad un principio di “trilateralità” bensì alla CP_1 separazione tra funzioni istruttorie e decisorie, spettanti le prime agli Uffici (DC e USA, nel
21 caso di specie) e le seconde alla principio che era stato nella fattispecie rispettato, CP_1
in contrario non rilevando il fatto che la avesse deciso di chiedere all'USA la CP_1
predisposizione di una Relazione Integrativa, “con l'assistenza tecnica degli Uffici che hanno avviato le contestazioni”, posto che la disciplina regolamentare non contemplava alcun divieto di ricorrere nuovamente al contributo tecnico della Divisione che aveva formulato le contestazioni una volta che l'USA avesse presentato la propria proposta alla CP_1
Il fatto poi che l'organo decidente avesse fatto propria la motivazione della proposta formulata dall'organo istruttore era del tutto legittimo.
In via di chiusura, sul punto, la ha evidenziato come costituisse principio granitico nella CP_1
giurisprudenza di legittimità quello per cui nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa gli eventuali vizi di motivazione concernenti le difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non fossero tali da comportare la nullità del provvedimento impugnato, considerato che il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto amministrativo in sé considerato, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice in ordine alle deduzioni svolte dall'incolpato in sede amministrativa ed eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte dall'autorità procedente.
§2.Nel merito, la ha contestato il fondamento delle avverse deduzioni. CP_1
2.1. Quanto al primo rilievo formulato dall'opponente in relazione alla prima contestazione ha rilevato come l'incapacità generale dell'emittente di compiere previsioni economiche e finanziarie attendibili fosse resa evidente dal fatto che aveva presentato ben quattro piani strategici CP_2 pluriennali negli ultimi quattro anni antecedenti alla revisione.
AR Tale evenienza, contrariamente a quanto sostenuto da , non poteva essere imputata al verificarsi di fattori di natura straordinaria, ma era invece riconducibile ad eventi tipici dell'attività esercitata dalla società ed anche ascrivibile a fattori aziendali previsionali interni, motivo per cui era fondato il primo addebito mosso in danno della società di revisione, consistente nel non avere appunto adeguatamente valutato la suddetta incapacità come un fattore di rischio del quale tener conto nelle proprie analisi e che avrebbe dovuto indurre la società di revisione a svolgere
22 approfondimenti sul fatto che le stime stesse dei flussi di cassa fossero adeguatamente AR supportate, cosa che invece non era avvenuta (posto che era stato evidenziato da un rischio di revisione “alto” solo su poste quali le immobilizzazioni materiali e l'avviamento e non già sulla generale incapacità del management di produrre previsioni attendibili sui flussi di cassa).
Quanto poi alla ritenuta natura “fisiologica” e “assolutamente non anomala” dell'approvazione dei
Piani Strategici da parte di con cadenza annuale, ricondotta alla natura di azienda leader a CP_2
livello mondiale della società nel settore di riferimento, la ha rilevato come analoga CP_1
conclusione non potesse essere predicata in relazione alla qualità ed affidabilità dell'informativa finanziaria messa a disposizione dei propri stakeholders, dovendo a tal fine essere richiamati i due profit warning effettuati dal management nel 2013 e i due procedimenti avviati dalla ai sensi CP_1
art.154 ter del TUF, che avevano comportato la rideterminazione dei saldi di bilancio del 2012 e del 2016.
Ha poi evidenziato come il fatto che l'impairment test dovesse essere effettuato con cadenza annuale e che i dati previsionali di una società avessero l'orizzonte temporale di un anno, non fossero idonei a rendere di per sé necessaria un'analoga durata del piano strategico, per sua natura volto a coprire un orizzonte temporale più lungo;
analogamente, il fatto che il sistema di controllo interno della società (cd. controllo “CELC RA-A-11”) prevedesse che il responsabile del controllo interno fosse tenuto a “verificare che il piano strategico ed il budget siano rivisti e discussi ogni anno durante un incontro con il management”, e che tale prassi non fosse mai stata censurata dalla
, non era tale da confortare l'avversa prospettazione, risolvendosi nella mera CP_1
constatazione dell'ovvia circostanza che gli obiettivi definiti nel Piano Strategico e le previsioni ivi formulate fossero oggetto di monitoraggio periodico da parte del CdA, per verificarne l'effettivo conseguimento.
AR Né alle difese svolte da giovava ad avviso dell'opposta la considerazione che la medesima prassi di approvazione annuale del Piano Strategico riscontrata in fosse adottata anche CP_2 da società operanti in settori analoghi e con cicli industriali di durata similar, non potendo essere effettuati confronti tra comportamenti tenuti da diverse realtà aziendali, inidonei a tener conto
23 delle relative specificità.
Le considerazioni effettuate dalla società di revisione nel memorandum D.7 non erano poi sufficienti a supportare la conclusione prospettata dal revisore, posto che l'affermazione ivi AR contenuta con la quale adduceva di aver «svolto procedure di analisi degli scostamenti tra i valori storici inclusi nei piani strategici degli esercizi precedenti ed i corrispondenti dati consuntivi al fine di definire la capacità del management di di elaborare previsioni attendibili ed al fine di identificare i principali CP_2
elementi di variabilità rispetto alle assunzioni di piano” non era reale, posto che il revisore si era attestato supinamente su quanto affermato dalla a proposito delle circostanze che avevano CP_2
determinato i suddetti rilevanti scostamenti senza svolgere alcuna autonoma riflessione in proposito, soprattutto con riguardo alla dirimente valutazione circa la natura ordinaria o straordinaria degli accadimenti aziendali che avevano condotto agli scostamenti registrati a consuntivo.
La circostanza che l'analisi degli scostamenti effettuata dalla ricorrente ai fini della valutazione della recuperabilità dei cespiti e dell'avviamento avesse evidenziato con riferimento agli anni
2014 e 2015 “margini di tenuta davvero imponenti” era poi irrilevante, al fine di attestare la
“ragionevolezza delle stime di e l'assenza di criticità nell'effettuazione del test di impairment”, posto CP_2
che la capienza degli avviamenti del bilancio 2014 non poteva comportare l'automatica “tenuta” di questi ultimi nel 2015, in un contesto del prezzo del petrolio totalmente differente (in senso negativo); parimenti, i margini di tenuta relativi agli avviamenti delle Business Units di nel CP_2
2015 non potevano far venire meno la necessità che i cespiti generatori di flussi di cassa indipendenti (le c.d. Cash Generating Units) iscritti nel bilancio di dovessero essere oggetto CP_2 di valutazione autonoma (come previsto dal Principio Contabile IAS 36) e quindi svalutati in tutte le ipotesi in cui gli stessi non erano in grado di produrre flussi di cassa sufficienti a mantenerne il valore contabile in bilancio.
AR 2.2. In relazione all'ulteriore censura formulata da in relazione sempre alla prima contestazione, con la quale era stata sostenuta l'infondatezza degli addebiti mossi al revisore in ordine alla ragionevolezza delle principali assunzioni alla base del Piano 2016-2019, ha CP_1
24 ribadito la configurabilità della contestata violazione del par. 9 del Principio di Revisione ISA
Italia n. 540 e del par. 15 del principio di revisione ISA Italia n. 200.
A tal fine ha in primo luogo evidenziato come l'opponente non fosse stata in grado di comprovare – attraverso il riferimento a specifiche carte di lavoro - le verifiche che sosteneva di aver effettuato neppure con riferimento ai progetti target specificamente individuati dall'emittente
- il cui importo complessivo era pari a circa 8,2 miliardi di euro ed al 48% dei ricavi complessivi previsti nell'arco temporale del Piano-, essendosi sul punto limitata ad effettuare un incontro con il responsabile della Business Unit, il quale aveva “fornito una breve sintesi delle motivazioni che hanno portato a ritenere ipotizzabile l'acquisizione di tali progetti.”. CP_2
Né erano state svolte analisi retrospettive al fine di verificare quale percentuale dei progetti target individuati nei precedenti Piani Strategici avesse poi avuto un seguito positivo, trasformandosi in progetti conseguiti in portafoglio (awarded).
La componente cd. “adjustment on target”, del valore complessivo di 7,426 mld di euro e che rappresentava ben il 43% dei ricavi che aveva ipotizzato di conseguire negli anni CP_2
considerati dal Piano, era composta da ricavi o da rettifiche di ricavi determinati da esponenti apicali della direzione aziendale prescindendo dal riferimento al possibile conseguimento di specifici progetti operativi, di modo che era evidente che vi fosse un alto rischio di revisione con riferimento alla ragionevolezza della relativa stima, caratterizzata da una rilevante “componente soggettiva”.
AR Ciò posto, la ha ribadito come su tale punto si fosse limitata a riportare nelle carte CP_1 di lavoro le valutazioni svolte dal management, senza svolgere alcun approfondimento sull'appostazione in questione, così denotando una palese mancanza di scetticismo professionale;
la ricorrente non era infatti stata in grado di comprovare – attraverso il riferimento a specifiche carte di lavoro - le verifiche che sosteneva di aver effettuato in proposito, di modo AR che le conclusioni tratte da circa la ragionevolezza delle stime elaborate dalla direzione aziendale erano prive di qualunque supporto.
2.3.Con riguardo alle considerazioni svolte dall'opponente sui ricavi delle BU E&C Offshore e
25 Onshore, la ha rimarcato la genericità delle avverse affermazioni relative alla “analisi di CP_1
coerenza con lo scenario macroeconomico” e la mancanza di elementi idonei a suffragare quanto sostenuto in merito alla capacità di spesa delle compagnie petrolifere, considerato anche che l'attività di (consistente nella costruzione o messa a disposizione di attrezzature per le CP_2
aziende direttamente impegnate nell'estrazione, lavorazione e rivendita del petrolio) era solo indirettamente influenzata dal prezzo del petrolio.
In tale contesto il revisore avrebbe dovuto acquisire elementi documentali idonei a supportare, sotto un profilo prettamente numerico, le stime della direzione aziendale in relazione alle singole commesse che ipotizzava di poter acquisire nell'arco temporale previsto dal Piano, ciò CP_2
che non era avvenuto, non soccorrendo allo scopo né le pagine del documento D7 (consistenti nel semplice elenco dei progetti “con ricavi a vita intera superiori a Euro 100 milioni” e dalla mera riproduzione delle “motivazioni per le quali il management di ritiene probabile l'aggiudicazione”), CP_2
né il confronto con i dati dei Piani Strategici precedenti.
L'assunto che nell'anno 2017 con riferimento alla BU E&C Onshore la componente target si fosse trasformata in progetti awarded pari al 76% dei ricavi stimati per tale anno era poi tecnicamente erronea.
Sotto altro profilo, il fatto che le carte di lavoro in ipotesi idonee a supportare l'attività svolta dal revisore non fossero state archiviate nell'ambito di quelle afferenti al lavoro di revisione sul bilancio 2015 di , bensì altrove, era poi irrilevante, non essendo state in alcun modo CP_2 richiamate nell'ambito dell'audit sul bilancio medesimo.
2.4. In relazione a quanto addebitato a proposito delle verifiche svolte sulle stime dei ricavi afferenti alle BU Drilling Offshore e Drilling Onshore la ha chiarito di aver inteso CP_1
stigmatizzare la circostanza che i dati consuntivati dall'emittente fossero sempre risultati peggiori rispetto a quelli previsti nei quattro diversi Piani approvati dalla società, peraltro per importi che crescevano notevolmente in senso negativo man mano che ci si allontanava dal primo anno di previsione.
2.5. In relazione all'omessa esecuzione di procedure di revisione appropriate a supporto delle
26 conclusioni circa il piano Fit for the Future la ha precisato di aver inteso censurare il CP_1
mancato svolgimento di procedure afferenti agli effetti economici e patrimoniali delle azioni programmate dalla direzione aziendale nel piano FFF.
A tal fine ha rilevato come la prevista riduzione, quando non chiusura, delle attività di alcune basi ( in Iraq, ED in Canada, in Indonesia, in Brasile) e le Per_2 Per_3 Per_4
circostanze che emergevano dalla minuta del quinto Steering Committee del 15 dicembre 2015 circa i mezzi 2 e 8 (appartenenti alla BU E&C Offshore) e gli impianti di trivellazione Per_1 Per_1
(“rigs”) siti in Venezuela, avrebbero dovuto indurre la ricorrente a verificarne gli impatti contabili sul bilancio dell'emittente sotto il profilo delle necessarie svalutazioni da operare dei relativi cespiti al 31 dicembre 2015.
§3. L'opposta ha poi contestato il fondamento delle censure svolte ex adverso con riguardo alla seconda contestazione
3.1. In relazione a quelle afferenti alla congruità dei giorni di utilizzo e delle tariffe di noleggio dei mezzi di trivellazione facenti capo alla BU Drilling Offshore, la ha rilevato come la CP_1
società di revisione avesse omesso di effettuare il confronto tra le tariffe medie di noleggio fino alla durata del contratto relativo ai vari mezzi e la tariffa ipotizzata per l'ultimo anno di piano
(non coperto da alcun contratto e base di partenza per lo sviluppo del piano di impairment delle navi stesse), con il risultato che la stessa non aveva riscontrato l'esistenza di significative differenze né formulato alcuna considerazione critica sulla sostenibilità degli importi delle tariffe conseguibili ipotizzati dalla società (ed, in ultima istanza, dei ricavi).
3.2.A fronte delle sensibili differenze, tutte in senso meno prudenziale, riscontrate sulle tariffe di noleggio ipotizzate dall'emittente a proposito delle unità Scarabeo 5, 8 e 9 rispetto a quanto AR previsto dall'analista di mercato IHS per il segmento Floaters, la aveva ottenuto dalla società un memo, denominato “Offshore drilling scenario and expectations” (Nota Drilling), predisposto “al fine di supportare le previsioni formulate dai responsabili delle Business Unit di rate superiori rispetto a quelle previste da IHS”.
Rispetto a tale Nota, il revisore aveva omesso di svolgere alcuna valutazione critica, nonostante
27 le incoerenze che emergevano dalla sua analisi, considerato il pregresso andamento delle tariffe di noleggio, così contravvenendo al dovere di scetticismo professionale.
Analoga censura era riferibile all'esame del valore attribuito mezzo navale 12000 (con CP_2
riguardo al quale non era ravvisabile alcun errore materiale e per la cui stima era stato utilizzato il corrispettivo riconosciuto alla società a seguito della richiesta di sospensione delle attività del mezzo da parte del contraente Total -cd. “termination fee”- solo perché si trattava dell'unico parametro di riferimento disponibile): considerato infatti che il periodo di impairment era coperto interamente da rates meramente ipotizzate dalla direzione aziendale, in quanto non contemplate in alcun contratto vigente, anche in questo caso la società di revisione avrebbe dovuto operare con il necessario scetticismo professionale.
AR Né, a tal fine, era di per sé sufficiente il fatto che avesse ritenuto necessario richiedere alla direzione di evidenze circa la ragionevolezza delle stime formulate per le navi CP_2 CP_3
5, 8 e 9 (che erano in senso decisamente meno prudenziale rispetto a quanto ipotizzato dall'analista specializzato IHS), posto che le tariffe prospettiche ipotizzate dalla società erano decisamente superiori alla migliore delle tariffe (95th percentile) rappresentata da IHS nei propri report, ciò che avrebbe richiesto, da parte del revisore, un particolare scrupolo nell'effettuare le proprie procedure al fine di poter ritenere ragionevoli i valori che la società aveva previsto di poter conseguire in futuro.
Il fatto poi che “il dato prospettico, sia di IHS sia di , con il trascorrere del tempo e la raccolta delle CP_2 osservazioni, tende(sse) ad allinearsi al dato realizzato (actual)”, era un'affermazione non contenuta nelle carte di lavoro e, di conseguenza, non poteva costituire elemento a supporto della conclusione AR di ragionevolezza delle stime alla quale la era pervenuta.
3.3.Con riguardo agli addebiti relativi alla omessa verifica della congruità delle tariffe di noleggio degli impianti di trivellazione facenti capo alla BU Drilling Onshore, ricondotti al fatto che il revisore non aveva formulato alcuna valutazione in relazione alle modalità di determinazione dei tassi di utilizzo dei mezzi nei nell'arco del business plan 2016-2019 (ed in particolare in relazione alla situazione degli impianti siti in Venezuela, dei quali era stimato l'utilizzo in percentuale del
28 76% nonostante 21 impianti su 28 fossero fermi alla data del 15 dicembre 2015) nonché all'omessa valutazione dell'incidenza dei ricavi contrattualizzati rispetto a quelli complessivi della
BU, l'opposta ha contestato il fondamento degli avversi motivi di impugnazione.
Nelle carte di lavoro ed in primis nella carta D8 richiamata dall'opponente: erano presenti numerose incongruenze rispetto ai documenti ivi richiamati, posto che le tariffe ipotizzate nel piano strategico erano difformi rispetto a quelle desumibili dai contratti allegati dal revisore nelle carte di lavoro a supporto della verifica di ragionevolezza delle stesse;
non erano presenti verifiche relative alla congruità delle tariffe giornaliere della BU Drilling Onshore ipotizzate nel
Piano Strategico 2016-2019 ed utilizzate ai fini del test di impairment sul bilancio 2015, neppure mediante rinvio agli accertamenti svolti nell'ambito del diverso incarico di revisione svolto ai fini dell'aumento di capitale dell'emittente (le cui carte di lavoro non documentavano peraltro l'esecuzione di tali accertamenti, con riguardo alle rate giornaliere per i 4 impianti di trivellazione operanti in Kazakhstan/Kashagan); l'asserito svolgimento della “verifica della coerenza dei “rate per hour” utilizzati nel piano con l'andamento del prezzo del petrolio previsto” non emergeva in alcun modo dall'analisi della documentazione dell'attività posta in essere della società di revisione.
Il fatto poi che la BU in questione avesse eccedenze di valore recuperabile rispetto al valore contabile iscritto in bilancio costituiva evenienza irrilevante a fronte del diverso addebito formulato a carico del revisore, ovvero quello di non aver svolto alcuna procedura di revisione in ordine all'attendibilità delle ipotesi formulate dal management relative ai giorni ed alle tariffe di utilizzo degli impianti di trivellazione siti in Venezuela ed ai costi di noleggio giornalieri relativi ai quattro impianti operanti in Kazakhstan/Kashagan, il cui effettivo svolgimento non era stato in alcun modo documentato.
§4. L'opposta ha poi contestato il fondamento delle censure svolte dalla controparte in relazione AR alla terza contestazione, con la quale era stata ascritta a la violazione del Principio di
Revisione ISA Italia n. 540, parr. 13,15 e 17; n. 600 parr. 42 e 44 e n. 200 par. 15 con riferimento alle procedure di revisione svolte sulle component estere di e alcuni vessels. CP_2
4.1.La ha sul punto ribadito che, pur a fronte dell'assenza della segnalazione di indicatori CP_1
29 di perdita da parte del revisore secondario della controllata venezuelana, il quale aveva impropriamente attribuito la valutazione dell'esistenza di tali indicatori alla responsabilità del AR primary team del revisore, non avesse formulato alcuna richiesta di chiarimenti ed approfondimenti al revisore secondario e non avesse pianificato procedure aggiuntive volte ad accertare l'effettivo valore dei 28 impianti di trivellazione siti in Venezuela, alla luce non soltanto dello stato di non operatività a fine esercizio di ben 21 su 28 impianti, ma anche delle future prospettive di utilizzo degli stessi (oltre che in ordine alla fattibilità ed ai costi dello spostamento, previsto dalla direzione aziendale nel PS 2016-2019, degli impianti di trivellazione dal Venezuela al Medio Oriente e in relazione all'esistenza di contratti che supportassero la volontà e l'economicità di tali spostamenti).
Contrariamente a quanto addotto dal dr. in sede di audizione, infatti, il revisore della Per_10
controllata venezuelana non aveva segnalato l'assenza di indicatori di perdita (evidentemente presenti, posto che ben 21 rigs su 28 erano fermi per i noti problemi politici ed economici che il
Venezuela stava affrontando in quel periodo), ma aveva rimandato la valutazione dell'esistenza di tali indicatori alla responsabilità del team di revisione centrale.
In tale contesto, la mera attestazione proveniente dal responsabile della BU Drilling Onshore di
, che costituiva una fonte interna alla società, avrebbe dovuto essere rigorosamente CP_2
vagliata, considerata anche la previsione, nell'ambito del piano strategico 2016-2019, di un progressivo riposizionamento delle strutture di perforazione verso paesi maggiormente stabili, sia sotto il profilo politico che economico.
AR Sul punto erano poi fondati gli addebiti mossi a carico di per non aver formulato alcuna considerazione in relazione alla fattibilità ed ai costi dello spostamento degli impianti dal
Venezuela al Medio Oriente e di non aver rivolto al revisore locale richieste di chiarimenti circa l'esistenza di contratti che supportassero la fattibilità e l'economicità di tali spostamenti, non soccorrendo in contrario le difese svolte dall'opponente.
AR Contrariamente a quanto addotto da , infatti, spostamento dei mezzi non era un'ipotesi soltanto eventuale, ma era stata appunto prevista nel piano strategico, stante gli ingenti crediti
30 pregressi che vantava nei confronti della società di Stato PDVSA, che avevano indotto CP_2
la società a pianificare lo spostamento degli impianti in Medio Oriente.
La ha poi ribadito il fondamento delle censure afferenti alla piattaforma di perforazione CP_1
AR sita in ST, ricondotte al fatto che aveva omesso di dare corso a procedure aggiuntive
– previa richiesta di chiarimenti al revisore locale - volte ad accertare la necessità di apportare eventuali svalutazioni agli accessori specifici previsti per la sede invernale della piattaforma, della quale la direzione di aveva previsto lo spostamento da un'area del ST CP_2
denominata Kashagan (caratterizzata da un clima con basse temperature invernali) al Kuwait.
I rilievi dell'opponente sul punto erano del tutto generici, mentre la loro fondatezza era stata poi comprovata dal fatto che nel 2016 aveva operato la svalutazione dei suddetti accessori, CP_2
in quanto non utilizzabili su altri progetti (e non in ragione di pretesi mutamento dello scenario di mercato).
AR 4.2.Con riguardo alla piattaforma di trivellazione Scarabeo 3, in relazione alla quale era stata censurata per non aver formalizzato alcuna valutazione circa l'incoerenza tra l'assenza di prospettive commerciali del mezzo rappresentata dal revisore della controllata portoghese
Saipem Portugal Comercio Maritimo e la previsione di ricavi per 46 milioni di euro per il 2016, derivante dall'utilizzo per 350 giorni della piattaforma medesima, l'opposta ha addotto l'infondatezza delle avverse doglianze.
Sul punto parte opposta ha chiarito di aver inteso addebitare al revisore la mancanza di valutazioni circa l'assenza di prospettive commerciali, segnalata dal revisore della component portoghese, a fronte della quale la direzione di aveva comunque ipotizzato il CP_2
conseguimento di 46 milioni di ricavi per il 2016; date queste premesse, le affermazioni dell'opponente secondo cui non vi sarebbe stato motivo di effettuare verifiche perché il bene era stato interamente svalutato in bilancio, e dunque non sarebbe stato comunque sottoponibile al test di impairment, dovevano ritenersi del tutto inconferenti.
AR La giustificazione fornita a posteriori da , secondo cui la nave Scarabeo 3 avrebbe generato ricavi per 46 mln. di euro “acquisendo un progetto, originariamente attribuito allo 4, rottamato nel CP_3
31 corso dell'esercizio”, oltre a non essere idonea a far venir meno l'evidente incoerenza con le informazioni che il revisore della controllata portoghese aveva fornito al revisore della capogruppo secondo le quali era inattiva, era indimostrata, non risultando di essa CP_9
alcuna evidenza nelle carte di lavoro.
AR 4.3.Con riguardo alla base di in Indonesia, in relazione alla quale era stata Per_3
sanzionata per non aver pianificato una visita in filiale o un incontro con il team di revisori locali
(pur alla luce delle criticità relative alla sua potenziale chiusura e delle informazioni tra loro contraddittorie che aveva ottenuto dal revisore della controllata indonesiana) e per non aver valutato l'opportunità di procedere all'impairment test della sola base prima ed indipendentemente dal fatto che venisse svolto quello della intera unità generatrice di flussi di cassa di appartenenza, la ha addotto l'infondatezza delle avverse censure. CP_1
In primo luogo ha evidenziato come, pur nella consapevolezza del fatto che l'impairment test di venisse svolto presso la sede centrale della società e che la verifica di esso fosse effettuata CP_2
AR dal revisore della capogruppo, fosse nondimeno fondato l'addebito contestato a , cui si era imputato l'insufficiente livello di scetticismo professionale adoperato nello svolgimento dei lavori di revisione, considerato che il revisore indonesiano espressamente aveva sollevato dubbi sulla recuperabilità del valore della base il 28 dicembre 2015 (considerata la presenza di impairment indicators costituiti dalle perdite degli ultimi anni, unitamente al calo costante del prezzo del petrolio), rispetto ai quali, come desumibile dalle dichiarazioni rese dal dr. in sede di Per_10
audizione, non erano stati svolti ulteriori approfondimenti.
Né era corretto l'avverso assunto che l'impairment test non potesse essere effettuato “sulla singola base” sul presupposto che “gli assets oggetto di valutazione autonoma potessero essere solo quelli in grado di generare flussi di cassa indipendenti”, considerato che la stessa direzione aziendale di aveva CP_2 individuato nella base stessa (nella sua interezza) un'unità generatrice di flussi di cassa.
Il fatto poi che il revisore secondario indonesiano, dopo aver rappresentato criticità circa la valutazione degli impianti di costruzione della base di – avesse sorprendentemente Per_3 concluso per l'assenza di indicatori di perdita era irrilevante, trattandosi di affermazione priva di
32 AR motivazione e rispetto alla quale non aveva formulato alcuna richiesta di chiarimenti al revisore della controllata Controparte_10
4.4.Con riguardo alle censure relative alla nave posatubi Castoro 8, in relazione alla quale era AR stato addebitato a di non aver svolto analisi e considerazioni critiche a fronte della decisione di di non ridurne il valore, benché la ricorrente fosse in possesso di numerosi elementi CP_2
di criticità relativi alla eventuale necessità di dover sottoporre quest'ultima ad impairment,
l'opposta ha addotto l'inconferenza del dato evidenziato ex adverso relativo all'operatività del mezzo nell'anno 2015 ed ha evidenziato come nell'esercizio 2017 il periodo già coperto fosse di soli tre mesi.
Il fatto poi che il revisore della controllante portoghese avesse rilasciato un giudizio positivo sul bilancio della Saipem Portugal Comercio Maritimo nel quale era iscritta la nave Castoro 8 era ad avviso di del tutto irrilevante, considerato che lo stesso aveva sollevato dubbi circa la CP_1
mancata svalutazione della nave.
§5.Con riguardo alle doglianze formulate in relazione alla censura relativa il mancato esercizio dello scetticismo professionale da parte del revisore, l'opposta ha rimarcato la violazione del par.
15 Principio di Revisione ISA Italia n. 200, configurabile per avere la controparte avallato acriticamente la rappresentazione contabile di nel bilancio 2015 con riferimento a una CP_2
serie dettagliata di ipotesi in cui le evidenze raccolte dal revisore erano palesemente incoerenti con altri elementi in suo possesso e che avrebbero potuto condurlo, se avesse effettuato i dovuti approfondimenti, a conclusioni diverse rispetto a quelle alle quali era invece pervenuto.
Era poi del tutto fisiologico che al mancato esercizio dello scetticismo professionale si accompagnasse il mancato rispetto di specifici Principi di Revisione (ciò che si era verificato nel AR caso di specie, avendo commesso plurime violazioni dei suddetti principi), ma il dato non escludeva che l'approccio acritico tenuto dal revisore (in una molteplicità di occasioni nel corso dell'attività di verifica svolta su bilancio ) fosse suscettibile di assumere rilevanza CP_2
autonoma sotto il profilo sanzionatorio, proprio in ragione delle prescrizioni recate dal Principio
n. 200, senza tradursi in alcuna violazione del principio di legalità e di quelli di tassatività e
33 determinatezza della fattispecie incriminatrice.
§6.La resistente ha infine contestato il fondamento delle avverse censure relative alla ritenuta gravità della violazione ed all'ammontare della sanzione, evidenziando come si fossero verificate plurime e gravi violazioni dei principi di revisione contabile, con riguardo al bilancio di una tra le più importanti società quotate italiane, il che rendeva del tutto corretta la valutazione effettuata e la conseguente commisurazione della sanzione pecuniaria.
La ha dunque concluso per il rigetto dell'opposizione e la conferma della sanzione CP_1
irrogata in danno della controparte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le eccezioni preliminari formulate da non sono ad avviso di questa Corte suscettibili ARte_1 di accoglimento.
§1. La prima eccezione formulata dall'opponente, con la quale come sinora evidenziato si assume la tardività della contestazione perché in tesi effettuata in violazione del termine di cui all'art. 195
TUF, si fonda su due eterogenee argomentazioni, con le quali viene prospettato:
i) la necessità di retrodatazione del dies a quo del computo del termine suddetto alla fase delle indagini svolte nell'ambito dell'istruttoria pendente a carico di ed in dettaglio, secondo CP_2 quanto desumibile dal ricorso introduttivo del giudizio, alla data del 30 ottobre 2017, in cui la società di revisione aveva inviato una propria nota di replica alle richieste di informazioni formulate dalla Divisione che stava indagando nei confronti della società revisionata;
ii) il superamento del termine di cui in premessa anche volendo riferirsi al periodo successivo all'emissione del provvedimento sanzionatorio nei confronti di , dovendo essere il dies a CP_2
quo del termine di 180 giorni essere fissato, se si è ben compreso, alla stessa data del 2 marzo
2018 (di emissione del provvedimento nei confronti di ) o al massimo a quella del 19 CP_2 aprile 2018, in cui sarebbe stata trasmessa la documentazione sulla quale esclusivamente si fonderebbe la contestazione formulata nei confronti di il successivo 16 aprile 2019. ARte_1
Iniziando dal primo aspetto, è ad avviso di questa Corte da escludere la possibilità di riferirsi alla
34 pendenza del procedimento nei confronti di al fine del calcolo del termine di cui all'art. CP_2
195 TUF.
Seppure sia incontrovertibile, in punto di fatto, che il procedimento sanzionatorio nei confronti AR di abbia tratto origine e sia conseguito all'attività ispettiva avviata dalla nei confronti CP_1
di , in esito alla quale, in data 2 marzo 2018, la ha emesso la delibera n. CP_2 CP_1
20324/2018 con la quale ha accertato la “non conformità del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016 di alle norme che ne disciplinano la predisposizione”, nondimeno non si ritiene CP_2
censurabile la condotta della con la quale si è ritenuto di attendere l'esito del primo CP_1
procedimento prima di dare corso all'istruttoria relativa alla condotta della società di revisione.
Al di là del fatto che tale opzione appare esercizio di discrezionalità amministrativa, non censurabile in tale sede, una simile scelta risponde a principi di economicità ed efficienza dell'agire amministrativo.
Appare invero evidente l'opportunità di attendere l'esito dell'istruttoria condotta sui bilanci della società revisionata e la conclusione del relativo procedimento prima di procedere alla valutazione della correttezza dell'attività svolta dalla società di revisione: ciò in ragione del fatto che la previa valutazione della regolarità contabile dei vari aspetti del bilancio oggetto di indagine e dunque la compiuta individuazione delle irregolarità ravvisabili con riguardo al suddetto bilancio, costituiva, come inferito dalla stessa eccipiente, la base di partenza per la successiva valutazione della regolarità dell'attività posta in essere dalla società di revisione, di modo che era rispondente a principi di economicità attendere il completamento del primo accertamento prima di dare corso al secondo.
Tale rilievo sarebbe sufficiente ad elidere il fondamento della prima argomentazione svolta dall'opponente.
Per quanto necessario, pur volendo in via di mera ipotesi riferirsi alle emergenze acquisite nel corso dell'istruttoria svolta sui bilanci di , sarebbe comunque da escludere il fondamento CP_2 dell'eccezione proposta dall'opponente.
35 In primo luogo in ragione del fatto che, come correttamente osservato dalla , i profili di CP_1
criticità ascrivibili al revisore che non erano automaticamente corrispondenti agli aspetti non corretti dei bilanci di , ma potevano essere integrati da violazioni specificamente afferenti CP_2
alla condotta di come ad esempio non avere improntato l'attività di revisione allo ARte_1
scetticismo professionale, non avere adeguatamente valutato la ragionevolezza delle stime elaborate dalla direzione aziendale o il mancato rispetto dei principi di revisione con riguardo al controllo dell'impairment test.
La non piena sovrapponibilità tra le condotte oggetto di scrutinio da parte dell'Autorità e dunque degli ambiti delle valutazioni da essa esperibili agli effetti dei rispettivi accertamenti, l'uno appunto afferente alla correttezza dei bilanci della società oggetto di ispezione e l'altro a quella della condotta del revisore, non consente ad avviso di questa Corte di ritenere che l'accertamento del primo, peraltro come detto ancora in itinere sino al marzo 2018, fosse di per sé tale da implicare l'accertamento dell'altro, così da potersi in tesi far retroagire al primo accertamento il termine entro il quale procedere alla contestazione del secondo.
In secondo luogo in ragione del fatto che gli elementi acquisiti il 30 ottobre 2017, che secondo la tesi di sarebbero stati di per sé soli idonei a consentire la contestazione delle ARte_1
violazioni poi ascritte alla società di revisione, non erano allo scopo sufficienti.
A ciò osta la dirimente considerazione che il documento in quella data trasmesso dalla società di revisione era costituito da una mera relazione illustrativa priva di allegati, ovvero delle carte di AR appoggio relative all'attività di revisione svolta da , richiesta ed inviata ad un ufficio diverso da quello deputato alla vigilanza sulla condotta dei revisori legali, nell'ambito di un procedimento verso terzi soggetti.
Del resto, che la mancata trasmissione delle carte di lavoro del revisore impedisse qualsivoglia valutazione circa la correttezza dell'attività dallo stesso svolta, trattandosi di uno “strumento AR indispensabile” a tal fine, è ammesso dalla stessa , che lamenta come non le possano essere imputate le conseguenze della mancata formulazione di una simile richiesta da parte dell'Autorità.
36 La suddetta considerazione, peraltro, non è dirimente posto che, al di là del fatto che nulla impediva la spontanea trasmissione delle suddette carte in allegato alla memoria illustrativa inviata dall'odierna opponente il 30.10.2017, per le ragioni sopra evidenziate non è dato inferire che la fosse sin da quel momento tenuta a dare corso agli accertamenti relativi alla CP_1
condotta del revisore, essendo appunto ancora pendente l'istruttoria nei confronti della società revisionata.
Infine, la circostanza che solo “una parte” delle rilevate irregolarità del bilancio di fossero CP_2
state poi tradotte in contestazioni in danno della società di revisione, non costituisce evenienza idonea a confutare la conclusione sin qui prospettata, in ordine all'autonomia dell'istruttoria svolta nei confronti del revisore rispetto a quella condotta a carico dell'emittente, postulando la prima la disamina delle carte di lavoro comprovanti le verifiche svolte dalla società di revisione.
Si viene dunque al secondo profilo in forza del quale l'opponente ha eccepito la tardività della contestazione.
in sede di replica alla memoria costitutiva dell'opposta, ha addotto come anche ARte_1
volendo seguire l'avversa impostazione in ordine alla necessità di attendere il completamento del procedimento nei confronti di per dare inizio a quello a carico del revisore, fosse decorso CP_2 un termine di oltre un anno (dal 2 marzo 2018 al 16 aprile 2019), termine ampiamente superiore a quello di legge per la formulazione delle contestazioni pur volendo considerare il massimo spatium deliberandi riconosciuto dalla giurisprudenza per la formalizzazione delle contestazioni.
Anche tale censura non è ad avviso di questa Corte recepibile.
Al fine del vaglio del motivo di impugnazione in esame occorre dare conto delle scansioni in cui si è articolato il procedimento, che sono tra le parti sostanzialmente incontroverse e comunque risultano comprovate per tabulas.
A seguito della formalizzazione delle contestazioni a carico della società revisionata (il 2.3.2018)
e della trasmissione all'ufficio competente della delibera assunta nei confronti di e della CP_2 memoria prodotta il 30.10.2017 da (in data 6/7.3.2018), la DC di ha inviato ARte_1 CP_1 all'odierna opponente, in data 28.3.2018, una prima comunicazione con la quale richiedeva la
37 produzione della seguente documentazione: 1) il Combined Risk Assessment relativo alle aree di bilancio: Rimanenze, Immobili, impianti e macchinari, Attività immateriali - avviamento,
Ammortamenti e svalutazioni;
2) le carte di lavoro relative alla determinazione della materialità
e all'allocazione della stessa ai revisori secondari;
3) le Group Audit Instructions inviate ai revisori secondari;
4) la documentazione delle verifiche svolte, anche attraverso l'utilizzo di specialisti, sull'impairment test relativo alle suddette aree di bilancio e i relativi esiti;
5) l'Audit Strategy
Memorandum (“ASM”), il Summary Review Memorandum (“SRM”), l'Inter-office opinion nonché ogni altra comunicazione intercorsa con i revisori secondari delle entità operanti in Venezuela,
Indonesia, Kazakhstan, Brasile e Canada;
6) il sommario delle differenze di revisione;
7) le lettere di attestazione;
8) la documentazione relativa all'Engagement Quality Review (si rimanda al doc. 5 di parte ricorrente). AR In data 19 aprile 2018 ha prodotto la gran parte della documentazione richiesta, corredata da una memoria esplicativa (cfr. doc. 6 di parte ricorrente).
AR Il successivo 18 giugno 2018 la DC ha richiesto a di “integrare” la documentazione precedentemente inviata, rilevando la mancata trasmissione: dell'ASM relativo a
[...]
dei documenti allegati agli SRM contenenti il dettaglio delle conclusioni dei revisori CP_10
secondari delle entità operanti in Canada, Indonesia, Sud America e Portogallo;
dei documenti richiamati in alcuni dei memorandum tramessi in esito alla prima richiesta inoltrata dalla Consub
e non presenti nella documentazione inviata (si rimanda al doc. 7 di parte ricorrente).
Nella stessa data è stato poi richiesto al revisore l'invio di:
- tutte le comunicazioni scambiate tramite e-mail tra il dr. (partner responsabile Persona_10 dell'incarico di revisione dei bilanci al 31 dicembre 2015 di ), il dr. CP_2 Persona_11
audit partner) e il dr. (manager responsabile dell'incarico di revisione) ed i CP_2 Persona_12 revisori secondari delle entità operanti nei paesi sopra indicati, relative al periodo compreso tra il 2 novembre 2015 (data di invio delle Group Audit Instructions) ed il 6 aprile 2016 (data di emissione delle relazioni di revisione sui lavori in oggetto);
- ulteriore documentazione, quale il dettaglio degli «idle or in transit vessels», la policy relativa al
38 bilancio consolidato di , il dettaglio, suddiviso per progetto, della voce di bilancio «Tangible CP_2
Assets» della società «Saipem do Brasil Servicos» (il dato è pacifico e comunque risulta comprovato dalle missive con cui l'odierna ricorrente ha dato corso alle produzioni documentali richieste, come sopra indicate). ha dato riscontro alle richieste con note del 25 giugno 2018 e del 9 luglio 2018 (si ARte_1
rimanda ai doc. 8 e 9 di parte ricorrente).
Ebbene, in relazione a tale seconda richiesta di produzione documentale, giova evidenziare come l'Audit Strategy Memorandum (“ASM”) ed il Summary Review Memorandum (“SRM”), corredati di ogni comunicazione intercorsa con i revisori secondari delle entità operanti in Venezuela, Indonesia,
Kazakhstan, Brasile e Canada, fossero stati già richiesti con la prima istanza di produzione documentale risalente al marzo 2018; analogamente, la produzione delle carte di appoggio richiamate nei Memorandum costituiva oggetto della richiesta originaria o era comunque dovuta per effetto della loro menzione nei memorandum suddetti.
Il dato consente sin da ora di escludere il fondamento delle difese svolte dall'opponente, con le quali viene stigmatizzata la condotta della , asseritamente insita nell'illegittima prassi di CP_1
acquisizione della documentazione in “via progressiva”, mediante plurime richieste parziali e non in unica soluzione.
Come detto, infatti, la nota di chiarimenti ed integrazioni documentali del giugno 2018 è, quantomeno in parte, consistita nella richiesta di produzione di documenti mancanti.
Per quanto necessario, peraltro, si ritiene di escludere in astratto il fondamento di un simile rilievo, posto che non è censurabile, a fortiori alla luce della eccezionale complessità ed ampiezza degli accertamenti in oggetto, la condotta della DC che, a fronte del quadro istruttorio come via via delineatosi, ha ritenuto di dare corso agli ulteriori approfondimenti, richiedendo le relative produzioni documentali man mano che ne emergeva la necessità.
In questo quadro, ad esempio, si inserisce la richiesta di invio di tutte le comunicazioni intercorse a mezzo e-mail tra i principali referenti centrali della revisione dei bilanci ed i revisori CP_2 secondari delle sedi locali, i cui rapporti hanno poi costituito la base di molte delle contestazioni mosse in danno di ARte_1
39 Proseguendo la disamina degli accadimenti relativi alla fase istruttoria, dalla documentazione in atti emerge che, a seguito ad una richiesta di integrazione formulata dalla per le vie brevi, CP_1
AR
abbia fornito ulteriori riscontri e documenti con note del 13 luglio 2018, del 18 luglio 2018
e 26 luglio 2018 (si rimanda ai doc. da 10 a 12 di parte opponente).
Anche in questo caso si è trattato in parte di integrazioni relative a documentazione già richiesta nel giugno, quale quella costituita dalle mail scambiate con teams di revisione secondari, che la AR stessa riconosceva di non avere in precedenza inviato “per un mero errore materiale” oppure in quanto rilevata solo “attraverso un'ulteriore estrazione”, nonché a documentazione nuovamente trasmessa in quanto già prodotta in formato non leggibile (si rimanda ancora ai doc. da 10 a 12 sopra richiamati).
Alla luce delle circostanze di cui si è sinora dato conto, l'istruttoria si è dipanata tra marzo e la fine di luglio (lasso di tempo peraltro obiettivamente contenuto, considerata la complessità degli accertamenti in questione) senza alcuna ingiustificata dilazione o artificiosa protrazione di tempi ed in assenza di prolungati intervalli di inattività, posto che come detto per un verso le richieste della (peraltro dipanatesi in tempi stringenti) erano riferibili a documentazione mancante CP_1
e per altro erano riferibili ai necessari approfondimenti, conseguiti alle produzioni documentali via via offerte.
Contrariamente a quanto addotto da poi, le circostanze di cui si è sopra data evidenza ARte_1
consentono di escludere l'assunto che la contestazione mossa dalla trovasse integrale CP_1 fondamento nella memoria depositata il 19 aprile 2018 e nella documentazione ad essa allegata.
Tanto premesso, quand'anche si volesse prescindere dall'audizione del responsabile dell'incarico di revisione svoltasi nell'ottobre 2018, ipotizzando che l'istruttoria fosse conclusa a fine luglio
2018, il termine di 180 giorni sarebbe venuto a scadere a fine gennaio 2019 (il 26.1.2019).
Ebbene, l'ulteriore termine di circa due mesi e mezzo (80 giorni) intercorso tra quella data e la AR notifica della contestazione a , intervenuta il 16 aprile 2019, sarebbe di per sé congruo, considerato il necessario spatium deliberandi rimesso all'Amministrazione.
Come noto, “in tema di sanzioni amministrative per la violazione delle norme disciplinanti l'attività di intermediazione finanziaria, il termine di decadenza di centottanta giorni per la contestazione al trasgressore
40 decorre non già dalla "constatazione del fatto", cioè dalla data di acquisizione della notizia dell'illecito, nella sua materialità, ma dal momento dell'"accertamento del fatto", ossia dal giorno in cui l'autorità ha completato
l'attività istruttoria finalizzata a verificare la sussistenza dell'infrazione”; nell'attività di regolazione e supervisione delle attività private vi sono infatti ambiti, come appunto quello dell'intermediazione finanziaria, che richiedono valutazioni complesse, non effettuabili nell'immediatezza della percezione dei fatti suscettibili di trattamento sanzionatorio (in questi termini, Cass., 15.10.2024, n. 26766; per applicazioni del principio con riguardo all'attività della
Consob, cfr., tra le molte, Cass., ord., 11.9.2024, n. 24401; Cass., 30.3.2023, n. 9022.)
Nella fattispecie l'oggetto dell'istruttoria era di particolare complessità, trattandosi di valutare l'attività di revisione svolta sul bilancio di una società multinazionale, leader a livello mondiale nel settore in cui operava, e che implicava la disamina di una mole di documentazione riferibile all'attività di verifica sul bilancio 2015 (e delle assunzioni di cui al piano strategico per il triennio
2016-2019 utilizzato dalla direzione di per il test di impairment) svolta dal team di revisione CP_2
centrale con riguardo alle molteplici BU tramite le quali la società operava, in diversi Paesi del mondo;
le attività di verifica dell'operato del revisore implicavano anche la disamina dei rapporti del team centrale con i revisori delle unità locali, le valutazioni dei cui asset (mezzi di perforazione ubicati in diversi continenti, navi) o meglio la valutazione di ragionevolezza dei valori ad essi attribuiti nel business plan 2016-2019, erano oggetto delle specifiche contestazioni poi formulate dall'autorità di controllo in danno della società di revisione (per l'apprezzamento della complessità della vicenda si rimanda al provvedimento di contestazione degli illeciti, prodotto quale doc. 15 del fascicolo di parte ricorrente).
Date queste premesse, il termine intercorso tra l'ipotetica chiusura dell'istruttoria (nella prospettazione della ricorrente) e quello in cui la constatazione dei fatti nella loro materialità si è poi tradotta nell'accertamento degli illeciti contestati, come detto pari a due mesi e mezzo, appare del tutto ragionevole.
Per quanto necessario, è ad avviso di questa Corte legittima, e non affatto meramente dilatoria, la richiesta di audizione del responsabile dell'incarico di revisione dei bilanci formulata CP_2
con nota del 2 ottobre 2018 e poi svoltasi il 25 ottobre 2018 (v. doc. da a 13 di parte ricorrente),
41 con conseguente spostamento del termine di conclusione dell'istruttoria a quella data.
Preliminarmente, sull'argomento, appare utile premettere che, come riconosciuto dalla giurisprudenza della Suprema Corte, la valutazione dell'opportunità dell'esercizio dei poteri di indagine resta rimessa all'autorità competente e non è sindacabile, nell'an, se non nei casi di palese superfluità del relativo atto di indagine (in argomento, Cass., 8.8.2005, n. 16642; Cass., 4.4.2018,
n. 8326, Cass., ord., 26.7.2024, n. 20977); sotto altro profilo, l'utilità di un atto di indagine va valutata ex ante e non in relazione al concreto esito che lo stesso abbia poi avuto (cfr., tra le altre,
Cass., 8.8.2019, n. 21171).
Tanto premesso in termini generali, non appare contestabile che l'audizione del dr. Per_10
richiesta dalla a chiusura degli accertamenti in un tempo ragionevole rispetto al CP_1
completamento delle acquisizioni documentali (circa due mesi dopo), si palesasse rilevante ai fini di acquisire ulteriori elementi di prova o comunque ottenere chiarezza circa quelli già acquisiti, come del resto comprovato dal fatto che lo stesso dr. nel corso dell'audizione, si è Per_10
riservato di meglio esaminare le carte di lavoro e produrre ulteriore documentazione, ciò che è infine avvenuto in data 8.11.2018 (si rimanda ai doc. 13 e 14 di parte ricorrente).
Tale atto di indagine, in astratto come detto non censurabile, si è poi rivelato anche in concreto produttivo, avendo consentito di acquisire ulteriori elementi di prova che sono stati espressamente utilizzati all'atto della contestazione degli illeciti.
In dettaglio, che gli elementi acquisiti in esito all'audizione del responsabile del team centrale di revisione ed alla produzione della documentazione integrativa dallo stesso offerta nel novembre
2018 siano risultati utili ai fini della formalizzazione della contestazione, è comprovato dai richiami ad essi contenuti nel verbale del 16 aprile 2019 e segnatamente: dal richiamo alle dichiarazioni rese in relazione alle censure afferenti agli “adjustment on target” relativi alla BU E&C
Offshore (v. pp. 8 e 9); dalla menzione (e confutazione) dei chiarimenti resi dal revisore nelle note integrative del novembre 2018 con riguardo all'addebito relativo alla mancata formalizzazione, nelle carte di lavoro di al 31.12.2015, delle verifiche che il revisore ha CP_2 rappresentato di aver svolto nel documento “D7” con riguardo alle piattaforme di perforazione site in Venezuela (v. p. 22); dal richiamo a quanto da ultimo riferito dal dr. in relazione Per_10
42 allo svolgimento dell'impairment test in sede centrale ed alle modalità di comunicazione intrattenute con i revisori locali, con riguardo all'esistenza di eventuali indicatori di impairment (v.
p. 27); dalla menzione di quanto riferito dal dr. mediante le note depositate in data 8 Per_10
novembre 2018, in relazione alle motivazioni che avrebbero consentito di prevedere l'utilizzo del mezzo nei termini di cui al piano strategico, per la prima volta in quella sede CP_9
ricondotte al suo previsto impiego in sostituzione del mezzo (v. p. 31); alle CP_11
dichiarazioni rese con riguardo alle ragioni della mancata pianificazione di visite presso la sede indonesiana ovvero di un confronto con i referenti locali (v. p. 33; si rimanda al doc. 15 di parte ricorrente).
In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, la prima eccezione preliminare formulata dall'opponente deve essere disattesa.
§2. Analogamente è a dirsi quanto alla seconda eccezione preliminare articolata da ARte_1
L'opponente ha come detto lamentato la violazione della disposizione di cui all'art. 6 del
Regolamento sanzionatorio , che in applicazione dell'art. 195, secondo comma, TUF, CP_1
prevede la separazione tra la fase istruttoria e quella decisoria, rimesse ad uffici diversi, così da assicurare la terzietà e l'imparzialità dell'organo decidente e, quindi, la parità delle parti nel procedimento.
Nel caso di specie, di contro, l'USA si sarebbe appiattito sulle valutazioni svolte dalla DC, senza autonomamente vagliare il materiale istruttorio fornito dalla suddetta divisione, le cui conclusioni sarebbero state pedissequamente richiamate nella proposta sanzionatoria sottoposta infine alla CP_1
A fronte della ritenuta violazione del principio di “trilateralità” nello svolgimento del procedimento sanzionatorio presso la la delibera dovrebbe essere annullata. CP_1
La conclusione non è condivisibile.
In primo luogo non è ad avviso di questa Corte configurabile la lamentata violazione delle regole del procedimento sanzionatorio, con riguardo alla lamentata mancata separazione tra la fase istruttoria e quella decisoria, che riconduce all'assenza di autonomia dell' ARte_1 CP_12
[... rispetto all'attività svolta dalla Divisione Corporate Governance.
Premesso che l'attività decisoria è rimessa alla Commissione e non all'USA, che si limita a formulare una proposta motivata da sottoporre poi al vaglio della prima, il solo fatto che l' CP_12
avesse richiamato le conclusioni formulate dalla DC nell'ambito della proposta rimessa
[...]
alla valutazione della Commissione non consente di ritenere che tale Ufficio non avesse “formulato un'autonoma valutazione sul punto, manifestando soltanto che tale autonoma valutazione si era risolta in una condivisione delle motivazioni della proposta del primo” (in questi termini, Cass., 10 marzo 2016, n. 4725; nel senso che addirittura il decreto che commina la sanzione possa essere motivato per relationem mediante il rinvio all'atto dell'Ufficio sanzioni che contiene la proposta, senza che in tal caso debba esserne ribadita la motivazione, cfr., da ultimo, Cass., ord., 16.4.2024, n. 10212).
Del resto, pare dirimente rilevare come non sia stata nemmeno allegata, da parte dell'eccipiente quale conseguenza avrebbe avuto la denunciata carenza di “trilateralità” tra gli Uffici ARte_1
a vario titolo coinvolti in sede di procedimento sanzionatorio, non avendo l'opponente indicato una concreta menomazione delle proprie garanzie difensive in fase procedimentale.
Il rilievo, di natura meramente formalistica, è dunque inidoneo a determinare alcuna invalidità del provvedimento opposto.
Per quanto necessario, si rileva comunque come alcuna lesione del contraddittorio in sede procedimentale possa dirsi nella fattispecie sussistente.
Premesso che il contraddittorio procedimentale non è equiparabile a quello che caratterizza la fase giudiziale (in argomento, Cass., 21.3.2019, n. 8046, Cass., 31.7.2020, n. 16517), “la garanzia del contradittorio endo-procedimentale fissata nell'articolo 195 T.U.F. (e, va aggiunto, nell'articolo 187 septies
T.U.F.) - ancorché non postuli né la necessità della trasmissione all'interessato delle conclusioni dell'Ufficio
Sanzioni Amministrative, né la personale audizione dell'interessato innanzi alla Commissione - tuttavia richiede, per potersi ritenere soddisfatta, che «prima dell'adozione della sanzione, sia effettuata la contestazione dell'addebito
e siano valutate le eventuali controdeduzioni dell'interessato» (così Cass. 8046/2019)” (in questi termini,
Cass., 11.2.2022, n. 4521, in motivazione).
44 Il descritto “nucleo irriducibile di garanzie del contraddittorio endo-procedimentale, rappresentato dalla contestazione dell'addebito e dalla valutazione delle controdeduzioni dell'interessato” (parafrasando ancora la citata pronuncia della S.C.) è stato pacificamente rispettato nel caso di specie.
A seguito della costante interlocuzione tra la società di revisione e la DC già in fase istruttoria, culminata come detto nell'audizione del partner responsabile della revisione del bilancio , CP_2
il contraddittorio procedimentale si è poi pienamente dispiegato nella fase successiva alla formulazione della proposta da parte dell'USA, nella quale ha potuto produrre varie Pt_1
memorie difensive e nel cui ambito sono stati personalmente sentiti il dr. ed il legale Per_10
rappresentante della società di revisione (si rimanda ai doc. da 16 a 22 di parte ricorrente).
In ogni caso, in via di chiusura, quand'anche in via di mera ipotesi fosse fondata la censura di parte opponente relativa alla mancanza di terzietà dell'ufficio USA rispetto alla DC, verificato il pieno rispetto delle garanzie minime del contraddittorio procedimentale, non si potrebbe comunque addivenire all'auspicato annullamento del provvedimento sanzionatorio.
Costituisce invero principio tralatizio quello secondo cui “il giudizio di opposizione non ha ad oggetto
l'atto amministrativo in sé considerato, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà –
e dovrà – valutare le deduzioni difensive proposte dall'interessato in sede amministrativa, ed eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte, qualora esse siano espressamente riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto” (in questi termini, Cass., ss.uu., 28 gennaio 2010, n. 1786 e successive conformi, tra le quali, Cass.,
12.2.2020, n. 3457; Cass., 21.5.2018, n. 12503).
Per l'effetto, “il rispetto del diritto di difesa dell'incolpato va apprezzato in relazione all'intero procedimento, articolato nella fase amministrativa partecipata, finalizzata alla formazione della volontà sanzionatoria, e nel successivo giudizio di opposizione che si svolge dinanzi un giudice terzo, dotato di giurisdizione piena sul rapporto.
Ne consegue che le eventuali irregolarità relative allo svolgimento della fase amministrativa assurgono rilievo soltanto qualora esse abbiano di fatto comportato una compressione del diritto di difesa e di contra -dicere dell'incolpato; quando tuttavia costui abbia potuto partecipare alla fase amministrativa e promuovere opposizione avverso il provvedimento sanzionatorio, esercitando appieno le sue prerogative difensive, la rilevanza” di eventuali
45 vizi “va esclusa, posto che la natura bifasica del procedimento lo rende ab origine conforme alle prescrizioni di cui all'art. 6 della Convenzione E.D.U., proprio in funzione della possibilità di impugnare il provvedimento amministrativo davanti ad un giudice indipendente e imparziale presso il quale è assicurato il pieno dispiegamento del contraddittorio tra le parti sull'intero rapporto interessato dal provvedimento sanzionatorio (cfr., da ultimo,
Cass.22 marzo 2019, n. 8237)” (in questi termini la citata Cass., n. 3457/2020).
Alla luce delle considerazioni che precedono, le eccezioni preliminari formulate da ARte_1
devono essere disattese.
La causa deve essere rimessa in istruttoria, come da separato provvedimento in pari data, per l'espletamento di una c.t.u.
La pronuncia sulle spese di giudizio va riservata alla pronuncia definitiva.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, non definitivamente pronunciando sul giudizio rubricato al n. 3096/2020 R.G., così provvede:
- rigetta le eccezioni preliminari formulate dall'opponente;
- dispone come da separata ordinanza in pari data per la prosecuzione del giudizio;
- riserva alla pronuncia definitiva la statuizione sulle spese di lite.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Elena Gelato Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
46
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
Prima sezione civile
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente dott. Biagio Roberto Cimini Consigliere
dott. Elena Gelato Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella iscritta al n. r.g. 3096/2020 e promossa da
.F. ), in persona del legale rappresentante pro ARte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Aldo Sacchi, Maurizio Galbiati, Lorenzo Danese e
Raffaele Pendibene giusta delega in atti ricorrente
contro
- (C.F. , Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli Avv. ti Maria Letizia Ermetes, Gianfranco Randisi e Maria Gioconda
De Gaetano Polverosi per procura in atti resistente
Oggetto: ricorso ex art. 195 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
CONCLUSIONI
1 Per la ricorrente: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, previe le opportune statuizioni e disattesa ogni contraria istanza, - accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'applicazione della sanzione irrogata con la Delibera 21307 del 18 marzo 2020 nei confronti di per l'effetto, in accoglimento del presente ricorso, annullare i provvedimenti opposti, come ARte_1
richiamati in epigrafe, nonché disporre la non debenza totale o, in via subordinata, parziale delle somme oggetto della sanzione pecuniaria applicata, con i conseguenti obblighi di restituzione della medesima;
- in via istruttoria, occorrendo, disporre consulenza tecnica d'ufficio sulla scorta del quesito indicato al precedente par. 9 del presente ricorso. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”;
Per la resistente: “Si conclude perché piaccia a codesta Ecc.ma Corte di Appello: - respingere la richiesta istruttoria di controparte perché inammissibile e irrilevante;
- nel merito, respingere il ricorso in quanto inammissibile e, comunque, infondato. Con ogni più ampia riserva di deduzioni difensive, allegazioni ed istanze, anche istruttorie. Col favore delle spese, diritti e onorari di procedura ”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorso in opposizione
La società (di seguito, ha impugnato la delibera Consob n. 21307 ARte_1 ARte_1
del 18 marzo 2020, notificata in data 30 marzo 2020, con la quale era stata applicata in suo danno una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad euro 200.000,00 in relazione all'attività svolta dalla società di revisione sul bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2015 della società CP_2
Con il suddetto provvedimento sanzionatorio erano state in sintesi censurate le seguenti attività svolte da ARte_1
(i) le procedure di verifica svolte dal revisore con riferimento alle assunzioni alla base del piano strategico di riferito agli esercizi sociali dal 2016 al 2019 approvato dal Consiglio di CP_2
Amministrazione della società in data 27 ottobre 2015 del gruppo (prima contestazione); CP_2
(ii) le valutazioni svolte dal revisore in relazione ai giorni di utilizzo e alle tariffe (c.d. “rate”) dei mezzi di perforazione utilizzati ai fini dell'impairment test (seconda contestazione);
2 AR (iii) le verifiche condotte da con riguardo ad alcune component estere di e a talune navi CP_2
(vessels) (terza contestazione).
L'opponente ha lamentato, in via preliminare, una serie di errori e incongruenze afferenti al procedimento sanzionatorio condotto dalla , a suo avviso tali da renderne necessario CP_1
l'annullamento.
§1. In primo luogo ha censurato il mancato rispetto del termine previsto dall'art. 195 ARte_1
TUF per la contestazione dell'illecito all'interessato.
1.1.A tal fine ha sostenuto che gli uffici della avessero ingiustificatamente protratto la CP_1
fase delle indagini, e in particolare quella di raccolta e valutazione degli elementi istruttori, così AR giungendo a contestare l'addebito a ben oltre il termine di 180 giorni posto dalla richiamata disposizione di legge, addirittura protraendo l'attività istruttoria per circa 18 mesi, dal 19 ottobre
2017 al 16 aprile 2019.
In proposito l'opponente ha evidenziato:
-che le questioni da analizzare erano già state oggetto di ampio esame nel corso della precedente ispezione presso durata ben un anno (dal 7 novembre 2016 al 23 ottobre 2017) e CP_2
conclusasi con l'emissione della delibera n. 20324 del 2 marzo 2018, di accertamento della non conformità del bilancio 2016 di ai principi che ne disciplinavano la redazione;
CP_2
- che, contrariamente a quanto addotto dalla , la precedente ispezione aveva avuto ad CP_1
oggetto questioni analoghe a quelle oggetto del provvedimento qui opposto, nonostante la prima delibera avesse riguardato il bilancio 2016 mentre le contestazioni al revisore avevano ad oggetto il bilancio al 31 dicembre 2015, ciò in ragione del fatto erano state proprio le “carenze identificate sul bilancio 2015” ad avere “comportato la non corretta applicazione del principio di competenza” nel bilancio successivo relativo all'esercizio 2016;
- che, in dettaglio, le censure connesse all'applicazione di principi di revisione erano analoghe, essendo afferenti alle criticità asseritamente caratterizzanti il piano utilizzato per l'effettuazione del test di impairment e le tematiche concernenti le svalutazioni di asset come i mezzi 3 e CP_3
8, gli impianti di perforazione in Venezuela e ST e le basi in Indonesia, già Per_1
3 evidenziate all'atto dell'accertamento svolto presso , accertamenti che erano stati CP_2
ampiamente utilizzati dalla Divisione Corporate Governance (di seguito, DC) per sostenere l'accusa nei confronti del revisore, il che dimostrava la piena sovrapponibilità degli elementi di fatto posti a base della delibera nei confronti di e di quella oggetto di impugnazione;
CP_2
- che definitiva conferma dell'assunto era contenuta nella “Nota Tecnica” della DC, con la quale era stato espressamente ammesso che l'istruttoria nei confronti del revisore aveva
“innegabilmente tratto spunto dalla delibera n. 20324 del 2 marzo 2018”, seppure essendosi svolta “su una sola parte dei profili di criticità addebitati all'Emittente e rappresentati nella delibera di non conformità”;
AR
- che dunque, se l'istruttoria nei confronti di aveva avuto a oggetto l'approfondimento di una “sola parte” dei profili critici già individuati all'interno di un complesso più ampio di censure rivolte a , tutte le aree critiche contenute nelle contestazioni erano già state affrontate da CP_2
nel contesto dell'istruttoria avviata nei confronti della società revisionata, talché, anche CP_1
AR in virtù della piena collaborazione offerta da nel fornire le informazioni richieste da , CP_1
la DC era certamente nelle condizioni di procedere all'istruzione del procedimento in tempi assai più rapidi rispetto a quanto concretamente avvenuto.
1.2. Sotto altro profilo, sempre in via preliminare, ha lamentato l'illegittimità del ARte_1 procedimento sanzionatorio a fronte della violazione delle disposizioni del regolamento sanzionatorio adottato con Delibera 19 dicembre 2013 n. 18750 ed in particolare dell'art. CP_1
6 del regolamento, in forza del quale “l'Ufficio ricevute le deduzioni e i ARte_2 documenti dei destinatari della lettera di contestazione degli addebiti o scaduto il termine per la loro presentazione, procede all'esame degli atti del procedimento sanzionatorio” e, “all'esito dell'esame degli atti del procedimento e a conclusione della fase istruttoria, …predispone una relazione finale nella quale formula proposte motivate in merito alla sussistenza della violazione contestata e alla specifica determinazione del tipo e dell'entità della sanzione ovvero in merito all'archiviazione, e la trasmette alla . CP_1
Ad avviso dell'opponente, infatti, la DC, la quale aveva formulato le contestazioni, aveva quantomeno “ispirato” l'Ufficio Sanzioni Amministrative (di seguito, USA) nella predisposizione della relazione istruttoria per la Commissione: l'USA, invece di richiedere una
4 relazione tecnica per vagliare la fondatezza degli addebiti prima di trasmettere la sua proposta alla Commissione (come avrebbe dovuto trattandosi di tematiche specialistiche di natura tecnico- contabile e di revisione), aveva espresso una serie di considerazioni che “tradivano l'effettiva ispirazione e provenienza delle posizioni ivi espresse” dalla stessa DC, in spregio alla necessaria terzietà dell'ufficio.
L'opponente ha del resto evidenziato come lo stesso USA avesse ammesso di avere dato corso solamente ad “approfondimenti mirati, concentrati su profili e documenti specifici, costituenti soltanto parte del compendioso materiale informativo del fascicolo”, con conseguente riconoscimento dell'incompletezza delle verifiche a tale ufficio demandate.
Anche a seguito della richiesta della di produrre una relazione integrativa, l'USA aveva CP_1
poi completamente rimesso alla DC il commento dei profili di merito delle contestazioni, rispetto ai quali quest'ultima non poteva evidentemente che ribadire le medesime posizioni dalla stessa già espresse.
Il costante appiattimento dell'USA sulle posizioni rappresentate dalla DC nella lettera di contestazione era dunque incontestabile, motivo per cui, ad avviso dell'opponente, era stato violato l'art. 6 del Regolamento Sanzionatorio, con conseguente necessità di annullamento dell'impugnata delibera.
§2.Nel merito, con riguardo alla prima contestazione, l'opponente ha addotto l'infondatezza delle presunte carenze riscontrate dalla in relazione alle procedure di verifica svolte dal CP_1 revisore con riferimento alle assunzioni alla base del Piano 2016-2019 del gruppo , e ciò CP_2
con riguardo a ciascuna delle distinte censure sul punto formulate dalla CP_1
2.1.Con riguardo alla censura con la quale la aveva stigmatizzato l'asserita mancata CP_1 identificazione, in violazione del Principio ISA Italia 540, di un rischio specifico in merito alla capacità previsionale della Direzione di , ha dato atto di avere compiutamente CP_2 ARte_1
valutato e individuato, nella corretta sede della pianificazione dell'incarico ed in piena coerenza con i Principi di Revisione ISA Italia e la metodologia EY GAM che a essi si ispira, i rischi connessi alle previsioni economiche e finanziarie predisposte dal management di . CP_2
5 Il tentativo della DC di ricercare elementi tipici della pianificazione in una carta di lavoro come il memorandum D7, viceversa riepilogativo delle attività di revisione sulle assunzioni del piano strategico, era dunque ad avviso dell'opponente tecnicamente erroneo ed incomprensibile, alla luce dei principi di revisione applicabili.
Né era condivisibile l'assunto che la conclusione relativa alla “'incapacità dell'emittente di produrre previsioni economiche e finanziarie attendibili” fosse desumibile dalla presentazione da parte di CP_2
di “4 piani strategici triennali negli ultimi 4 anni”, posto che aveva natura fisiologica, e assolutamente non anomala, l'approvazione di piani con cadenza annuale da parte del Consiglio di
Amministrazione di . CP_2
A tal fine la ricorrente ha evidenziato come si trattasse di una società leader a livello mondiale nelle attività di ingegneria, di perforazione e di realizzazione di grandi progetti nei settori dell'energia e delle infrastrutture, presente in oltre 70 paesi con circa 35.000 dipendenti, con competenze uniche e assets di elevatissimo contenuto tecnologico, società gestita da una struttura manageriale di grande competenza e riconosciuta nei mercati di riferimento, che negli ultimi 10 anni aveva fatturato cumulativamente circa cento miliardi di Euro, motivo per cui non si poteva dubitare della capacità del management di realizzare previsioni affidabili.
Ciò posto, ha comunque rilevato:
-che il piano previsionale era un documento di indirizzo strategico della società la cui frequenza di predisposizione doveva almeno consentire la rappresentazione periodica degli effetti economici, patrimoniali e finanziari della operatività aziendale nonché l'effettuazione del test di impairment previsto, con cadenza almeno annuale, dal Principio Contabile Internazionale IAS 36;
-che il test di impairment, consistente nell'attività volta a verificare se gli asset di una società abbiano subìto o meno una perdita di valore, mediante raffronto tra il valore recuperabile (recoverable amount) ed il valore di carico in bilancio delle attività aziendali, era svolto da determinando CP_2
il recoverable amount attraverso la stima del cd. “value in use” (come definito dagli stessi principi contabili internazionali), ossia attualizzando i flussi finanziari operativi (i.e. i flussi disponibili
6 prima del rimborso dei debiti finanziari e della remunerazione degli azionisti) sulla base del metodo dell'Unlevered UN Cash LO o UD ;
-che la determinazione del valore recuperabile da parte di si era basata sui dati previsionali CP_2
di più recente approvazione e dunque, nelle circostanze, su quelli contenuti nel Piano 2016-2019;
- che il test di impairment, al fine di rispettare le previsioni dello IAS 36, doveva essere condotto su base almeno annuale in considerazione del fatto che, nel bilancio consolidato di , erano CP_2
iscritte attività immateriali a vita utile indefinita (il cd. “avviamento”);
- che dunque, alla luce di tali considerazioni, anche la predisposizione del piano strategico da parte di non poteva che avere cadenza annuale. CP_2
L'opponente ha del resto evidenziato come si trattasse di una prassi consolidata e codificata (in quanto recepita anche nel corpo procedurale di ove, a presidio del corretto CP_2
funzionamento del sistema di controllo interno, era prevista una specifica forma di controllo denominata CELC avente sempre cadenza annuale), costantemente seguita da Pt_3 CP_2
(oltre che da società operanti in settori analoghi e con cicli industriali di durata similare) e perfettamente nota a , che nulla aveva mai contestato all'emittente al riguardo. CP_1
Sempre con riguardo alla censurata assenza di una valutazione critica da parte del revisore in relazione alla capacità dell'organo amministrativo di di effettuare previsioni economico- CP_2
finanziarie attendibili, ha addotto di aver effettuato nel memorandum incluso nella carta ARte_1
di lavoro D.7 le suddette valutazioni, mediante l'identificazione e la comprensione degli scostamenti tra i valori storici inclusi nei piani strategici degli esercizi precedenti e i corrispondenti dati consuntivi.
Premettendo come secondo i principi di revisione di cui ai paragrafi A39 e A40 del Principio di
Revisione ISA Italia 540 la procedura non fosse volta a esprimere un giudizio prognostico sui dati previsionali della società revisionata, ma a valutare la ragionevolezza del processo di stima seguito dalla Società revisionata, ha rilevato come il risultato del test di impairment al 31 ARte_1 dicembre 2014 avesse dato conto di una significativa eccedenza del valore recuperabile rispetto
7 al valore di iscrizione delle attività materiali e immateriali, evidenziando così margini di tenuta imponenti.
In tale tranquillizzante contesto, il revisore aveva constatato che la differenza tra i ricavi preventivati dell'esercizio 2013 e quelli consuntivati (12.433 milioni di euro rispetto ai 13.411 milioni di euro previsti a budget) era imputabile alle difficoltà commerciali su tre commesse in
Algeria, Canada e Messico e ai problemi tecnici su alcuni mezzi navali allora in fase di costruzione e dunque a complicazioni tecniche sopravvenute che non avevano nulla a che vedere, come erroneamente ritenuto dalla , con la presupposta originaria “incapacità dell'emittente di CP_1
produrre previsioni economiche e finanziarie attendibili”.
Con riferimento all'esercizio 2014, i risultati relativi ai ricavi consuntivati (euro 12.888 milioni) erano poi risultati anche maggiori rispetto al budget (euro 12.533 milioni) per euro 355 milioni, mentre quelli dell'esercizio 2015, inferiori di euro 633 milioni rispetto alle previsioni, erano dovuti, come chiarito nelle stesse note illustrative al bilancio, a: (i) svalutazioni connesse con il cambiamento della strategia commerciale impostata – già nella semestrale al 30 giugno 2015 – dal nuovo CEO, nominato il 30 aprile 2015; (ii) alla cancellazione del progetto South Stream, comunicata nel mese di luglio 2015, all'epoca in corso di completamento;
(iii) alla cancellazione del progetto Husky Oil nel marzo 2015.
Anche con riferimento all'esercizio 2015 erano comunque rimaste eccedenze (pur ridotte rispetto all'esercizio 2014) del valore recuperabile delle attività materiali e immateriali rispetto al relativo valore di carico in bilancio, con conseguente assenza di criticità nell'effettuazione del test di impairment.
L'opponente ha poi lamentato l'erroneità delle considerazioni della in ordine alla CP_1 presunta natura “non straordinaria” degli eventi indicati dal revisore a supporto degli scostamenti tra dati previsionali e dati consuntivi.
A tal fine ha evidenziato come il par. A 39 dell'ISA Italia 540 sulla revisione delle stime contabili prevedesse espressamente che “il risultato di una stima contabile (potesse essere) spesso diverso dalla stima contabile rilevata nel bilancio del periodo amministrativo precedente”; la stessa disposizione indicava quindi
8 come fisiologici gli scostamenti tra stime e consuntivi, senza alcun richiamo al concetto di straordinarietà.
Tanto premesso, ha evidenziato come le motivazioni indicate dal revisore nella propria ARte_1
analisi retrospettiva circa gli scostamenti tra dati consuntivi e dati stimati degli esercizi precedenti fossero tutte riferibili a fattori esterni e sopravvenuti, non prevedibili ex ante, quali appunto la cancellazione di commesse ovvero il mancato riconoscimento di varianti d'opera o ancora mutamenti di strategia connessi a cambiamenti manageriali: eventi, dunque, che in alcun modo potevano indicare l'asserita incapacità previsionale della direzione di erroneamente CP_2
dedotta dall'Autorità.
Né a tal fine poteva essere valorizzato il riferimento agli “eventi di natura straordinaria” contenuto del memorandum “C.
4.15 Saipem 3Q Memo Specialisti Impairment Test”, datato 13 novembre 2015 e redatto dagli specialisti di EY Corporate Finance, posto che le situazioni “straordinarie” e “non prevedibili” erano state in quella sede elencate in termini meramente esemplificativi, ma non potevano rappresentare gli unici limiti alla capacità predittiva della Direzione.
2.2. Sempre in relazione alla prima contestazione l'opponente ha poi respinto le censure formulate dalla con riguardo alle verifiche svolte sulla ragionevolezza delle principali CP_1 assunzioni alla base del Piano 2016-2019, con riferimento alle BU E&C Offshore e E&C Onshore.
Sul punto ha rilevato come l'incarico di revisione legale sui bilanci di comportasse la CP_2
considerazione del piano strategico e delle stime in esso contenute limitatamente ed esclusivamente al fine di verificare i valori di iscrizione nel bilancio d'esercizio e consolidato degli asset del assoggettabili a impairment test, con l'esclusivo obiettivo di valutare la CP_4
ragionevolezza delle stime e quindi del processo ad esse sottostante seguito dalla società revisionata.
Tanto premesso, l'opponente ha dato atto delle verifiche svolte in relazione alle modalità operative adottate da per la predisposizione del Piano 2016-2019, in esito alle quali era CP_2 stato verificato che l'iter di pianificazione si era svolto secondo una prassi strutturata e consolidata.
9 Come documentato all'interno della carta di lavoro D7, la stima della voce “ricavi” del Piano
2016-2019 includeva, da un lato, una componente cd. awarded, costituita da progetti acquisiti, per i quali lo sviluppo nel Piano 2016-2019 rifletteva la tempistica del progetto e la marginalità stimata dello stesso, e dall'altro una componente “target”, che comprendeva progetti non ancora in portafoglio, a loro volta distinguibili in progetti cd. “speculativi” (caratterizzati da elevata probabilità di acquisizione, generalmente superiore all'80%) e gli “adjustment on target” (progetti con una probabilità di acquisizione inferiore rispetto ai progetti speculativi, in genere tra il 15%
e il 50%).
L'opponente ha poi dato conto delle analisi svolte sui ricavi delle BU E&C Offshore e E&C
Onshore, riferiti alle commesse già in portafoglio (awarded), che scontavano un effetto dovuto all'anticipazione del periodo di approvazione del piano strategico (che in connessione con l'operazione di aumento di capitale deliberata in data 2 dicembre 2015 era stata anticipata al mese di ottobre 2015, con una differenza di circa 3 mesi rispetto alla prassi degli esercizi precedenti), verifiche che si erano concluse con la valutazione di ragionevolezza delle assunzioni adottate dalla direzione nonché la loro coerenza con lo scenario economico e con il business in cui operava
. CP_2
Con riguardo invece alle procedure svolte sulla componente cosiddetta “target” delle BU E&C
Offshore e E&C Onshore, l'opponente ha dato atto di aver identificato le singole commesse di tale componente, riscontrando una coerenza della stima sia all'interno del portafoglio totale del
Gruppo, sia con il livello di spesa previsto dalle compagnie petrolifere.
In esito alle analisi comparative svolte dal revisore, in linea con quanto previsto dal principio
ISA Italia 540, si era appreso che dalla copertura dei ricavi garantita dal portafoglio ordini acquisito non emergevano andamenti incoerenti con le evidenze storicamente riscontrate.
Ha poi evidenziato come fosse del tutto formalistica la censura, formulata da , relativa CP_1
all'asserita assenza di supporto documentale delle procedure di revisione, posto che la AR documentazione utilizzata era stata indicata da ed era irrilevante il fatto che fosse stata archiviata tra le carte relative alle attività svolte sull'aumento di capitale.
10 In relazione alle analisi svolte dal revisore sulle stime dei ricavi nelle BU Drilling Offshore e Drilling
Onshore EY s.p.a. ha evidenziato come le differenze riscontrate tra differenze tra ricavi previsionali e ricavi effettivi (actual) fossero nel complesso non significative, in termini percentuali, anche se misurate su un arco temporale quadriennale (nel quale tra l'altro il prezzo del petrolio aveva subito un significativo decremento), il che era del resto stato riconosciuto dalla stessa . CP_1
Con riguardo alle censure formulate in relazione al progetto “Fit for the Future”, con le quali la aveva addotto l'omessa valutazione circa la prevista riduzione o addirittura la chiusura CP_1
delle basi (yard) di ED (Canada), (Iraq), (Indonesia) e (Brasile), Per_2 Per_3 Per_4
ha rilevato:
i)che la base di ED faceva parte delle basi operative usate dal gruppo per lo sviluppo in
Canada di progetti di estrazione e lavorazione delle sabbie bituminose;
che il Piano 2016 – 2019 considerava probabile l'acquisizione in Canada del progetto NC ER EL (del valore complessivo di Euro 900 milioni), incluso tra i progetti target poiché disponeva già di una CP_2
AR lettera di impegno del committente;
che aveva ottenuto copia di detta lettera d'impegno, al fine di valutare la probabilità di acquisizione del relativo progetto;
che essendo il principale progetto incluso nel Piano 2016 – 2019 relativo a una pipeline, che non richiedeva montaggio nella base, la direzione di aveva confermato al 31 dicembre 2015 la svalutazione rilevata CP_2
in sede di Semestrale al 30 giugno 2015, che già recepiva le ridotte aspettative di utilizzo della base;
ii)che la base di era stata costruita per lo sviluppo dei progetti di ingegneria e costruzione Per_2 in Iraq;
che la Direzione di , in sede di redazione del Piano 2016 – 2019, riteneva probabile CP_2
l'acquisizione del progetto GL Gas ES facilities (valore complessivo di circa Per_5
Euro 700 milioni, con un margine atteso di circa il 15%), incluso tra i progetti target proprio grazie alla base in Iraq, che era considerata come elemento differenziale per l'acquisizione di tale AR progetto;
che aveva quindi verificato lo sviluppo dei ricavi di piano relativi ai contratti in portafoglio ed esaminato i contratti della componente “target”, concludendo per la
11 ragionevolezza della valutazione della direzione di secondo cui la presenza della base CP_2
operativa avrebbe potuto attribuire a un vantaggio nell'acquisizione del progetto;
CP_2
iii) che la base di in Indonesia era stata utilizzata nel corso del 2015 come supporto alle Per_3 attività della CGU E&C Offshore, soprattutto nella realizzazione del progetto CP_5
(costruzione di due navi), ed era dunque stata pienamente operativa;
che nel 2016 la base era stata poi utilizzata anche per i progetti Jankrik FRU, completato in corso d'anno, e per il progetto
Tangguh;
iv) che la base in Brasile era stata invece costruita per il supporto dei progetti di Per_6 perforazione e costruzione mare brasiliani, operativi fino al 2015; che per l'effetto le prospettive di utilizzo della base erano incentrate soprattutto sul completamento dei progetti in portafoglio, che dovevano essere rimpiazzati da altri progetti in pipeline, tra cui il progetto e il progetto Per_7
che tuttavia, nel corso della predisposizione della Semestrale al 30 giugno 2015, la Per_8 direzione di , tenuto conto che i sopra citati progetti non erano stati acquisiti, aveva CP_2 ritenuto di procedere alla svalutazione di alcuni equipaggiamenti tecnici della base di in Per_6 quanto ritenuti non più pienamente utilizzabili.
§3. Con riguardo alla seconda contestazione, la ricorrente ha addotto l'infondatezza delle presunte carenze riscontrate dalla nelle valutazioni del revisore in relazione ai giorni di CP_1 utilizzo e alle tariffe dei mezzi di perforazione utilizzati ai fini dell'impairment test.
3.1. In relazione alla tariffe giornaliere ipotizzate da nel Piano 2016-2019 con CP_6 riferimento alla BU Drilling Offshore, EY, dopo aver ribadito come il par. 6 del principio ISA Italia
540 imponesse solo di verificare la ragionevolezza delle stime contabili e l'adeguatezza dell'informativa sul bilancio, considerate nel loro complesso, ha rilevato di avere adeguatamente svolto le suddette verifiche, posto che la media aritmetica “tra la rata di impairment fino alla durata del contratto e la rata media utilizzata nell'impairment per il periodo non coperto da contratto” (la cui applicazione era stata censurata dalla ) aveva consentito al revisore di tenere in CP_1 considerazione gli scenari evolutivi attesi e al contempo di calibrare correttamente gli effetti dei
12 dati dei contratti in vigore, di durata non sovrapponibile al periodo di riferimento e stipulati in situazioni di mercato significativamente diverse.
3.2. Gli scostamenti delle tariffe di noleggio ipotizzate nel Piano 2016-2019 rispetto a quelle contrattualizzare, su cui si fondava l'ulteriore addebito formulato in suo danno, erano poi in realtà inferiori alle percentuali indicate nell'impugnato provvedimento, stante l'utilizzo di erronei parametri di riferimento, refusi presenti negli atti o errori di calcolo, di modo che era da escludere che si trattasse di differenze “estremamente significative”.
Con riferimento alla BU Drilling Offshore era peraltro emersa un'eccedenza di valore recuperabile rispetto al valore di libro pari complessivamente a ben 1,6 miliardi di euro ed in relazione alle singole navi rispetto alle quali non si riscontrava tale eccedenza (vale a dire i mezzi 5, CP_3
8 e 9) il revisore aveva proceduto a richiedere evidenze aggiuntive alla CP_3 CP_3
Direzione di con riferimento agli scostamenti del Piano 2016-2019 rispetto alle previsioni CP_2 degli analisti, nell'esercizio dello scetticismo professionale cui il revisore era tenuto.
A fronte di tale richiesta, il responsabile delle BU Drilling ed il Chief Operating Officer di CP_2 avevano fornito uno specifico memorandum, denominato “Offshore Drilling scenario and expectations”, in esito al quale il revisore aveva ritenuto ragionevoli le stime effettuate dalla direzione di CP_2 in virtù delle motivazioni fornite circa la rapidità di recupero delle rate di noleggio dei propri mezzi nelle fasi caratterizzate da una crescita del prezzo del petrolio, oltre che circa la possibilità di ottenere rate più elevate in relazione all'utilizzo di tali mezzi in zone artiche.
3.3. Con riguardo poi alle valutazioni e le procedure di revisione sulle assunzioni del Piano 2016- AR 2019 riferite al settore Drilling Onshore, ha evidenziato come la carta di lavoro D.
7.5. menzionata nel provvedimento sanzionatorio rappresentasse solamente uno dei documenti elaborati nel corso dell'attività di revisione per riepilogare le verifiche svolte sul punto, posto che le attività di verifica della ragionevolezza delle assunzioni della direzione alla base della stima dei AR ricavi previsti dal Piano 2016-2019 erano state svolte da a fine 2015 ai fini dell'aumento di capitale ed erano poi state utilizzate anche per la verifica del test di impairment al 31 dicembre
2015, previ gli opportuni aggiornamenti (carta di lavoro “D.9.2).
13 La verifica della presenza di indicatori di impairment all'interno del BU Drilling Onshore e del valore recuperabile della stessa BU era stata svolta mediante determinazione della percentuale di utilizzo dei rigs durante gli anni di piano e, dall'altro lato, tramite l'utilizzo di rate prospettiche coerenti con le assunzioni del piano, elementi di cui era stata accertata la ragionevolezza e coerenza con le assunzioni di piano.
Le asserite incongruenze tra i dati rilevabili dai singoli contratti di noleggio acquisiti e allegati alle carte di lavoro e la “tabella riepilogativa delle verifiche svolte dal revisore, come rappresentata nel citato documento “D.8 15 Confronto rate giornalieri con nuovo piano” (foglio “drilling onshore”)” erano CP_2
inesistenti, posto che tale tabella, per mero refuso di cui il revisore aveva dato atto in sede di contestazione, non rappresentava la sintesi delle attività svolte, quanto piuttosto il riepilogo dei contratti selezionati indicati alla colonna “Ref. Contratto”, al fine di verificare l'esistenza dei contratti selezionati.
Contrariamente a quanto affermato dalla era poi presente la documentazione CP_1
contrattuale necessaria alla verifica delle rate dei mezzi operativi in ST (doc.
5.G, 5.H e
5.I, archiviati nel canvas relativo all'aumento di capitale); analogamente, erano state eseguite le opportune verifiche relative alla operatività di in Venezuela sin dall'attività svolta sul CP_2 bilancio 2014 e sulla Semestrale al 30 giugno 2015.
§4. La reclamante ha infine negato il fondamento anche della terza contestazione, riferibile alle analisi svolte in ordine alle component estere e a talune navi.
4.1.Quanto ai mezzi di perforazione ubicati in Venezuela ha evidenziato l'irrilevanza della mancata segnalazione di ipotetici impairment indicators da parte del revisore della component venezuelana, dal momento che la società di revisione aveva comunque già deciso di svolgere
l'impairment test sulle singole CGU in ragione del riscontrato impairment indicator relativo alla capitalizzazione di mercato in rapporto al patrimonio netto e considerato altresì che il processo di impariment test era svolto a livello centrale dalla società revisionata, di modo che la risposta fornita dal revisore locale non era evidentemente idonea a rappresentare un'ipotetica criticità per AR
.
14 La società di revisione aveva poi scrupolosamente approfondito le cause che avevano condotto alla situazione di non operatività di parte significativa dei rigs posizionati in Venezuela, scelta che non era dovuta all'intenzione di abbandonare tale Stato, ma rappresentava una strategia commerciale per indurre la controparte a provvedere al pagamento del debito pregresso maturato in relazione ai contratti (ancora in vigore) aventi ad oggetto l'utilizzo di detti rigs;
l'operazione di cessione a EN (altra società di Stato venezuelana per la produzione e commercializzazione di prodotti petrolchimici) della partecipazione indirettamente detenuta da pari al 20% della società venezuelana con CP_2 Controparte_7
l'incasso del relativo corrispettivo pari a 69 milioni di euro, costituiva ulteriore elemento atto a confortare il revisore circa le prospettive di prosecuzione dei rapporti contrattuali con la controparte venezuelana, con conseguente conferma della ragionevolezza degli ipotizzati flussi di cassa prospettici previsti dal Piano 2016-2019.
Le svalutazioni dei mezzi siti in Venezuela erano poi derivate dalla predisposizione del nuovo
Piano Strategico 2017-2020 di , approvato nell'ottobre 2016, che aveva tenuto conto CP_2
dell'evoluzione del mercato di riferimento nell'estate 2016 (e, con particolare riguardo al
Venezuela, della crisi politico-economica nel paese aggravatasi nel corso del 2016), dal che discendeva l'impossibilità di alcuna censura dell'operato del revisore, che si sarebbe venuta a fondare su un'inammissibile operazione logica a posteriori e contraria al principio di competenza.
4.2. In relazione alla mancata svalutazione di alcuni accessori predisposti per il mezzo 5946 AR operativo in ST presso il giacimento di Kashagan per conto del cliente , CP_8
ha evidenziato come ne fosse stato originariamente previsto il temporaneo spostamento in
Medio Oriente ed successivo rientro in Kashagan negli anni 2019 e 2020; le successive svalutazioni delle componenti non utilizzabili dei rigs 5946 e 5947 decise da in occasione CP_2
del Resoconto al 30 settembre 2016 non avevano poi rilevanza in relazione alla contestazione, trovando origine nel mutamento dello scenario di mercato intervenuto nel corso della seconda parte dell'esercizio 2016.
4.3.La reclamante ha poi contestato le censure della relative all'attività di verifica svolta CP_1
sulle prospettive di ricavi derivanti dall'utilizzo della piattaforma Scarabeo 3 individuate dal
15 management di nel Piano 2016-2019, ricondotte all'omessa formulazione di valutazioni CP_2
in relazione all'incoerenza emersa tra l'assenza di prospettive commerciali rappresentata dal revisore della component portoghese e la previsione di ricavi per euro 46 milioni per il 2016, derivanti dall'utilizzo per 350 giorni della piattaforma Scarabeo 3.
In proposito ha addotto come il mezzo Scarabeo 3 fosse da tempo oggetto di specifica attenzione da parte dei revisori locali, in quanto già oggetto di precedenti svalutazioni effettuate a livello centrale e quindi condivise tra il team centrale e quello locale;
ciò posto, ha evidenziato come il valore del mezzo Scarabeo 3 fosse stato azzerato, in quanto ritenuto non recuperabile, ai fini del
Bilancio al 31 dicembre 2015, motivo per cui non sussistevano i presupposti per poter svolgere il test di impairment con riferimento all'asset in questione, talché nessuna specifica verifica doveva essere compiuta dal revisore.
4.4.In relazione ai rapporti con il revisore della component indonesiana e le verifiche sulla recuperabilità del valore della base di in Indonesia alla luce delle criticità relative alla Per_3
sua potenziale chiusura, la ricorrente ha ribadito come il processo di impairment test fosse svolto da a livello centrale (peraltro in relazione alla CGU E&C Offshore nel suo complesso e CP_2
non la singola base di ), di modo che il revisore non era tenuto a compiere accertamenti Per_3 presso la sede locale;
anche in questo caso, poi, la parziale svalutazione della base di Per_3
AR effettuata da risaliva al settembre 2016 e dunque ad epoca successiva alle relazioni di CP_2
sul Bilancio al 31 dicembre 2015 di . CP_2
AR 4.5. Infine, con riguardo alle considerazioni svolte da in relazione alla correttezza del valore di iscrizione della nave Castoro 8, la ricorrente ha evidenziato come la minuta dello Steering AR Committee del 15 dicembre 2015 non fosse mai stata messa a disposizione di e comunque non contenesse criticità relative alla suddetta nave.
Sotto altro profilo, ha rilevato di avere verificato che nel 2015 la nave era stata utilizzata per una serie di progetti in Arabia Saudita per conto del cliente per ben 245 giorni e che Persona_9 quindi le attività di verifica svolte dal revisore avevano confermato che il mezzo era operativo nel 2015 in coerenza con le assunzioni del Piano 2016-2019; a conferma dell'assunto ha evidenziato come il mezzo Castoro 8 avesse già un periodo coperto da contratto nel successivo
16 esercizio 2017, tanto che era stato previsto un investimento in aggiornamenti pari a 6 milioni di euro, il che consentiva di escludere, alla data di predisposizione del Piano 2016-2019, che CP_2
avesse ipotizzato di dare corso alla dismissione della nave, ciò che era stato deciso solo nella seconda parte del 2016 in sede di redazione del nuovo Piano 2017-2020.
§5. Tanto premesso quanto alle singole censure formulate dalla , ha contestato CP_1 ARte_1
il fondamento del giudizio della relativo al preteso mancato esercizio dello CP_1
“scetticismo” professionale previsto dai Principi di Revisione internazionali e nazionali, il cui esercizio doveva essere valutato con riguardo alla complessiva attività svolta dal revisore sul bilancio e non invece con riguardo a singole carte di lavoro.
In ogni caso l'opponente ha evidenziato come la fattispecie di violazione sanzionabile dovesse essere previamente delineata e circostanziata a livello normativo nei suoi tratti essenziali, dal che doveva trarsi il corollario che il mancato esercizio dello scetticismo professionale non poteva configurarsi in assenza di specifiche violazioni dei principi di revisione;
diversamente opinando il vaglio sull'operato della società di revisione si sarebbe risolto nella censura di un mero
“atteggiamento mentale”, con conseguente palese violazione del principio di legalità.
§6. La reclamante ha infine eccepito il difetto di prova della ritenuta gravità delle violazioni imputate al revisore (non essendo stato contestato il risultato finale dell'attività di revisione, né provata la significatività dei comportamenti contestati e la loro idoneità a ledere gli interessi degli azionisti o del mercato in generale) e comunque l'infondatezza delle deduzioni svolte in CP_2 proposito dalla . CP_1
Date queste premesse ha eccepito ultroneità della sanzione in concreto applicata, pari ad euro
200.000,00, considerata anche l'assenza di precedenti specifici e l'impossibilità di riferirsi alla
“personalità dell'autore”, trattandosi di un soggetto giuridico.
Alla luce delle considerazioni che precedono ha richiesto, previo espletamento di c.t.u. ARte_1
in ragione dell'elevato tecnicismo della vicenda, l'annullamento della sanzione irrogata in suo danno o in subordine la riduzione del suo ammontare.
Le difese svolte dall'opposta
§1.La si è costituita nel presente giudizio contestando il fondamento dell'opposizione e, CP_1
17 in primo luogo, delle eccezioni preliminari formulate dalla controparte.
1.1.Con riguardo all'eccezione di tardività della contestazione, la ha preliminarmente CP_1
richiamato gli insegnamenti giurisprudenziale in materia, in forza dei quali doveva ritenersi pacifico: che la pura constatazione dei fatti nella loro materialità non potesse farsi coincidere con l'“accertamento” della violazione, soprattutto con riguardo ad ambiti, quale quello dell'intermediazione finanziaria, che richiedono valutazioni complesse, non effettuabili nell'immediatezza della percezione dei fatti suscettibili di trattamento sanzionatorio;
che la valutazione dell'opportunità dell'esercizio dei poteri di indagine restava rimessa all'autorità competente, mentre il giudice, nel controllo di congruità della durata della fase ispettiva, senza entrare nel merito dell'opportunità degli atti di indagine, doveva limitarsi a rilevare l'eventuale configurabilità di una ingiustificata e protratta inerzia;
che la valutazione della superfluità degli atti di indagine doveva effettuata con un giudizio ex ante, restando irrilevante che indagini potenzialmente fruttuose in via prognostica si fossero rivelate a posteriori inutili.
Tanto premesso in termini generali, la ha rilevato, già sotto un profilo logico, la palese CP_1 eterogeneità tra gli accertamenti condotti nei confronti di una società e del suo bilancio e l'istruttoria svolta in merito ai lavori di revisione effettuati dal soggetto incaricato dell'audit del bilancio della società medesima: sul punto ha evidenziato come un'eventuale irregolarità riscontrata nel bilancio di un'emittente non fosse suscettibile di tradursi automaticamente in una violazione di principi di revisione, la cui eventuale commissione doveva, invece, essere accertata sulla base delle carte di lavoro del revisore, che ne documentano l'effettivo svolgimento.
In questo contesto, rivestendo gli aspetti afferenti alla correttezza contabile del bilancio un rilievo fondamentale ai fini dello scrutinio dell'operato di un revisore, era del tutto legittima la scelta adottata dall'Autorità –peraltro, insindacabile in quanto espressione di discrezionalità amministrativa insita nell'esercizio dell'attività di vigilanza – di avviare le indagini sul revisore solo a seguito della chiusura dell'istruttoria sul bilancio oggetto del lavoro di quest'ultimo, opzione che del resto era l'unica coerente rispetto ai principi di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.
18 Sulla base di tali considerazioni la ha rilevato come il quadro afferente ai bilanci di CP_1
si fosse stabilizzato soltanto a seguito dell'adozione, in data 2 marzo 2018, della delibera CP_2
n. 20324 (con la quale era stata accertata la non conformità del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 ai Principi Contabili Internazionali) e come, solo a partire da tale data, fosse stata avviata l'istruttoria nei confronti del revisore.
Del resto, ad avviso dell'opposta, non era sostenibile l'assunto che gli accertamenti condotti sotto il profilo contabile nei confronti dell'emittente potessero ritenersi nella sostanza coincidenti con l'istruttoria posta in essere in merito al lavoro svolto dal revisore, così da potersi fare retroagire ai primi il calcolo del termine di cui all'art. 195 TUF.
In proposito ha evidenziato come la richiesta di chiarimenti rivolta dalla Divisione Informazione
Emittenti (“DIE”) al revisore il 19 ottobre 2017, nell'ambito del procedimento pendente contro
, fosse funzionale ad acquisire informazioni utili ai fini dell'istruttoria sui bilanci e come CP_2
la relazione inviata dalla società di revisione il successivo 30 ottobre, alla quale non erano allegate AR carte di lavoro, contenesse una sintetica ricognizione del lavoro che la asseriva di aver svolto sui bilanci, senza quel grado di dettaglio indispensabile – insieme all'esame delle carte di lavoro
– per poter addebitare alcunché ad un revisore.
La ha poi dato conto delle successive scansioni temporali dell'istruttoria svolta nei CP_1
confronti della società di revisione e segnatamente del fatto:
-che tra il 6 e 7 marzo 2018 la DIE aveva inviato alla DC la delibera assunta nei confronti di e la memoria che il revisore aveva prodotto il 30 ottobre 2017 su richiesta della DIE CP_2 nell'ambito del procedimento pendente contro la società revisionata;
- che in data 28 marzo 2018 – dunque a soli 26 giorni dall'adozione da parte della CP_1 della delibera ex art. 154 ter e a 22 giorni dal momento in cui (6 marzo 2018) quest'ultima le era stata trasmessa – la DC aveva inviato una prima richiesta di informazioni alla società di revisione (avente ad oggetto il Combined Risk Assessment relativamente alle aree di bilancio
«Rimanenze», «Immobili, impianti e macchinari», «Attività immateriali – avviamento» e «Ammortamenti e svalutazioni»; le carte di lavoro relative alla determinazione della materialità ed all'allocazione della
19 stessa ai revisori secondari;
le Group Audit Instructions inviate ai revisori secondari;
la documentazione delle verifiche svolte sull'impairment test relativo alle suddette aree di bilancio ed i relativi esiti;
l'Audit Strategy Memorandum (ASM), il Summary Review Memorandum (SRM), l'Inter- office opinion nonché ogni altra comunicazione intercorsa con i revisori secondari delle entità operanti in Venezuela, Indonesia, Kazakhistan, Brasile e Canada, oltre che il sommario delle differenze di revisione;
le lettere di attestazione e la documentazione relativa all'Engagement
Quality Review («EQR»);
- che il revisore aveva fornito i propri riscontri alla predetta richiesta con nota del 19 aprile 2018; AR
- che in data 18 giugno 2018, la DC aveva richiesto a di integrare la documentazione precedentemente inviata mediante la trasmissione delle carte di lavoro che non risultavano allegate alle predette note, nonché l'inoltro di alcuni memo, richiamati nelle carte di lavoro ma non presenti nella documentazione inviata;
che inoltre, in quella stessa data, era stato richiesto al revisore l'invio di:
- tutte le comunicazioni scambiate tramite e-mail tra il dott. (come detto, partner Persona_10 responsabile dell'incarico di revisione dei bilanci al 31 dicembre 2015 di ), il dott. CP_2 [...]
, audit partner, ed il dott. manager responsabile dell'incarico di Per_11 CP_2 Persona_12
revisione, ed i revisori secondari delle entità operanti nei Paesi citati in precedenza, relative al periodo compreso tra il 2 novembre 2015 (data di invio delle Group Audit Instructions) ed il 6 aprile
2016 (data di emissione delle relazioni di revisione sui lavori in oggetto);
- ulteriore documentazione, quale il dettaglio degli «idle or in transit vessels», la policy relativa al bilancio consolidato di , il dettaglio, suddiviso per progetto, della voce di bilancio «Tangible CP_2
Assets» della società «Saipem do Brasil Servicos»;
- che il revisore aveva fornito i propri riscontri alla predetta richiesta con note del 25 giugno
2018 e del 9 luglio 2018;
-che nel corso del mese di luglio 2018 era stato chiesto per le vie brevi al revisore di integrare la documentazione fino a quel momento trasmessa mediante l'invio della documentazione che era risultata non leggibile o non inclusa nei precedenti invii, richieste che erano state riscontrate dalla
20 società di revisione con note del 13, 18 e 26 luglio 2018;
- che a seguito dell'analisi degli ulteriori elementi raccolti, con nota del 2 ottobre 2018 il partner responsabile dell'incarico di revisione dei bilanci al 31 dicembre 2015 di era stato CP_2
convocato in audizione presso gli uffici della , audizione poi svoltasi il 25 ottobre 2018 CP_1
e nel corso della quale erano state rivolte al revisore molteplici domande, in esito ad alcune delle quali il revisore si era riservato di effettuare verifiche nelle carte di lavoro ed allegare le suddette carte;
AR
- che in data 8 novembre 2018 aveva trasmesso alla la relativa nota di chiarimenti e CP_1 la documentazione suppletiva richiestale nel corso dell'audizione medesima.
Alla luce di tali emergenze la ha addotto come il termine di 180 giorni per la CP_1
formulazione delle contestazioni fosse stato pienamente rispettato, dal momento che dall'ultima acquisizione documentale (8 novembre 2018) all'invio della nota di contestazioni (16 aprile 2019) erano trascorsi soltanto 159 giorni, e ciò senza tener conto dello spatium deliberandi che la giurisprudenza pacificamente accorda all'Amministrazione per valutare la documentazione acquisita.
1.2.Con riguardo all'ulteriore eccezione preliminare formulata dall'opponente, relativa alla pretesa violazione delle regole che governano il procedimento sanzionatorio, l'opposta ha addotto l'inammissibilità della relativa censura, in difetto di prova della lesione subita per effetto dell'allegata mancanza di terzietà nello svolgimento del procedimento amministrativo.
In proposito ha evidenziato come non fosse stata allegata alcuna concreta menomazione del proprio diritto di difesa in conseguenza della pretesa violazione del principio del contraddittorio e come in ogni caso ogni eventuale prerogativa difensiva lesa in fase procedimentale fosse recuperabile in sede giudiziale.
In ogni caso la ha addotto l'infondatezza delle relative censure, posto che il regolamento CP_1 sanzionatorio della non era affatto informato ad un principio di “trilateralità” bensì alla CP_1 separazione tra funzioni istruttorie e decisorie, spettanti le prime agli Uffici (DC e USA, nel
21 caso di specie) e le seconde alla principio che era stato nella fattispecie rispettato, CP_1
in contrario non rilevando il fatto che la avesse deciso di chiedere all'USA la CP_1
predisposizione di una Relazione Integrativa, “con l'assistenza tecnica degli Uffici che hanno avviato le contestazioni”, posto che la disciplina regolamentare non contemplava alcun divieto di ricorrere nuovamente al contributo tecnico della Divisione che aveva formulato le contestazioni una volta che l'USA avesse presentato la propria proposta alla CP_1
Il fatto poi che l'organo decidente avesse fatto propria la motivazione della proposta formulata dall'organo istruttore era del tutto legittimo.
In via di chiusura, sul punto, la ha evidenziato come costituisse principio granitico nella CP_1
giurisprudenza di legittimità quello per cui nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa gli eventuali vizi di motivazione concernenti le difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non fossero tali da comportare la nullità del provvedimento impugnato, considerato che il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto amministrativo in sé considerato, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice in ordine alle deduzioni svolte dall'incolpato in sede amministrativa ed eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte dall'autorità procedente.
§2.Nel merito, la ha contestato il fondamento delle avverse deduzioni. CP_1
2.1. Quanto al primo rilievo formulato dall'opponente in relazione alla prima contestazione ha rilevato come l'incapacità generale dell'emittente di compiere previsioni economiche e finanziarie attendibili fosse resa evidente dal fatto che aveva presentato ben quattro piani strategici CP_2 pluriennali negli ultimi quattro anni antecedenti alla revisione.
AR Tale evenienza, contrariamente a quanto sostenuto da , non poteva essere imputata al verificarsi di fattori di natura straordinaria, ma era invece riconducibile ad eventi tipici dell'attività esercitata dalla società ed anche ascrivibile a fattori aziendali previsionali interni, motivo per cui era fondato il primo addebito mosso in danno della società di revisione, consistente nel non avere appunto adeguatamente valutato la suddetta incapacità come un fattore di rischio del quale tener conto nelle proprie analisi e che avrebbe dovuto indurre la società di revisione a svolgere
22 approfondimenti sul fatto che le stime stesse dei flussi di cassa fossero adeguatamente AR supportate, cosa che invece non era avvenuta (posto che era stato evidenziato da un rischio di revisione “alto” solo su poste quali le immobilizzazioni materiali e l'avviamento e non già sulla generale incapacità del management di produrre previsioni attendibili sui flussi di cassa).
Quanto poi alla ritenuta natura “fisiologica” e “assolutamente non anomala” dell'approvazione dei
Piani Strategici da parte di con cadenza annuale, ricondotta alla natura di azienda leader a CP_2
livello mondiale della società nel settore di riferimento, la ha rilevato come analoga CP_1
conclusione non potesse essere predicata in relazione alla qualità ed affidabilità dell'informativa finanziaria messa a disposizione dei propri stakeholders, dovendo a tal fine essere richiamati i due profit warning effettuati dal management nel 2013 e i due procedimenti avviati dalla ai sensi CP_1
art.154 ter del TUF, che avevano comportato la rideterminazione dei saldi di bilancio del 2012 e del 2016.
Ha poi evidenziato come il fatto che l'impairment test dovesse essere effettuato con cadenza annuale e che i dati previsionali di una società avessero l'orizzonte temporale di un anno, non fossero idonei a rendere di per sé necessaria un'analoga durata del piano strategico, per sua natura volto a coprire un orizzonte temporale più lungo;
analogamente, il fatto che il sistema di controllo interno della società (cd. controllo “CELC RA-A-11”) prevedesse che il responsabile del controllo interno fosse tenuto a “verificare che il piano strategico ed il budget siano rivisti e discussi ogni anno durante un incontro con il management”, e che tale prassi non fosse mai stata censurata dalla
, non era tale da confortare l'avversa prospettazione, risolvendosi nella mera CP_1
constatazione dell'ovvia circostanza che gli obiettivi definiti nel Piano Strategico e le previsioni ivi formulate fossero oggetto di monitoraggio periodico da parte del CdA, per verificarne l'effettivo conseguimento.
AR Né alle difese svolte da giovava ad avviso dell'opposta la considerazione che la medesima prassi di approvazione annuale del Piano Strategico riscontrata in fosse adottata anche CP_2 da società operanti in settori analoghi e con cicli industriali di durata similar, non potendo essere effettuati confronti tra comportamenti tenuti da diverse realtà aziendali, inidonei a tener conto
23 delle relative specificità.
Le considerazioni effettuate dalla società di revisione nel memorandum D.7 non erano poi sufficienti a supportare la conclusione prospettata dal revisore, posto che l'affermazione ivi AR contenuta con la quale adduceva di aver «svolto procedure di analisi degli scostamenti tra i valori storici inclusi nei piani strategici degli esercizi precedenti ed i corrispondenti dati consuntivi al fine di definire la capacità del management di di elaborare previsioni attendibili ed al fine di identificare i principali CP_2
elementi di variabilità rispetto alle assunzioni di piano” non era reale, posto che il revisore si era attestato supinamente su quanto affermato dalla a proposito delle circostanze che avevano CP_2
determinato i suddetti rilevanti scostamenti senza svolgere alcuna autonoma riflessione in proposito, soprattutto con riguardo alla dirimente valutazione circa la natura ordinaria o straordinaria degli accadimenti aziendali che avevano condotto agli scostamenti registrati a consuntivo.
La circostanza che l'analisi degli scostamenti effettuata dalla ricorrente ai fini della valutazione della recuperabilità dei cespiti e dell'avviamento avesse evidenziato con riferimento agli anni
2014 e 2015 “margini di tenuta davvero imponenti” era poi irrilevante, al fine di attestare la
“ragionevolezza delle stime di e l'assenza di criticità nell'effettuazione del test di impairment”, posto CP_2
che la capienza degli avviamenti del bilancio 2014 non poteva comportare l'automatica “tenuta” di questi ultimi nel 2015, in un contesto del prezzo del petrolio totalmente differente (in senso negativo); parimenti, i margini di tenuta relativi agli avviamenti delle Business Units di nel CP_2
2015 non potevano far venire meno la necessità che i cespiti generatori di flussi di cassa indipendenti (le c.d. Cash Generating Units) iscritti nel bilancio di dovessero essere oggetto CP_2 di valutazione autonoma (come previsto dal Principio Contabile IAS 36) e quindi svalutati in tutte le ipotesi in cui gli stessi non erano in grado di produrre flussi di cassa sufficienti a mantenerne il valore contabile in bilancio.
AR 2.2. In relazione all'ulteriore censura formulata da in relazione sempre alla prima contestazione, con la quale era stata sostenuta l'infondatezza degli addebiti mossi al revisore in ordine alla ragionevolezza delle principali assunzioni alla base del Piano 2016-2019, ha CP_1
24 ribadito la configurabilità della contestata violazione del par. 9 del Principio di Revisione ISA
Italia n. 540 e del par. 15 del principio di revisione ISA Italia n. 200.
A tal fine ha in primo luogo evidenziato come l'opponente non fosse stata in grado di comprovare – attraverso il riferimento a specifiche carte di lavoro - le verifiche che sosteneva di aver effettuato neppure con riferimento ai progetti target specificamente individuati dall'emittente
- il cui importo complessivo era pari a circa 8,2 miliardi di euro ed al 48% dei ricavi complessivi previsti nell'arco temporale del Piano-, essendosi sul punto limitata ad effettuare un incontro con il responsabile della Business Unit, il quale aveva “fornito una breve sintesi delle motivazioni che hanno portato a ritenere ipotizzabile l'acquisizione di tali progetti.”. CP_2
Né erano state svolte analisi retrospettive al fine di verificare quale percentuale dei progetti target individuati nei precedenti Piani Strategici avesse poi avuto un seguito positivo, trasformandosi in progetti conseguiti in portafoglio (awarded).
La componente cd. “adjustment on target”, del valore complessivo di 7,426 mld di euro e che rappresentava ben il 43% dei ricavi che aveva ipotizzato di conseguire negli anni CP_2
considerati dal Piano, era composta da ricavi o da rettifiche di ricavi determinati da esponenti apicali della direzione aziendale prescindendo dal riferimento al possibile conseguimento di specifici progetti operativi, di modo che era evidente che vi fosse un alto rischio di revisione con riferimento alla ragionevolezza della relativa stima, caratterizzata da una rilevante “componente soggettiva”.
AR Ciò posto, la ha ribadito come su tale punto si fosse limitata a riportare nelle carte CP_1 di lavoro le valutazioni svolte dal management, senza svolgere alcun approfondimento sull'appostazione in questione, così denotando una palese mancanza di scetticismo professionale;
la ricorrente non era infatti stata in grado di comprovare – attraverso il riferimento a specifiche carte di lavoro - le verifiche che sosteneva di aver effettuato in proposito, di modo AR che le conclusioni tratte da circa la ragionevolezza delle stime elaborate dalla direzione aziendale erano prive di qualunque supporto.
2.3.Con riguardo alle considerazioni svolte dall'opponente sui ricavi delle BU E&C Offshore e
25 Onshore, la ha rimarcato la genericità delle avverse affermazioni relative alla “analisi di CP_1
coerenza con lo scenario macroeconomico” e la mancanza di elementi idonei a suffragare quanto sostenuto in merito alla capacità di spesa delle compagnie petrolifere, considerato anche che l'attività di (consistente nella costruzione o messa a disposizione di attrezzature per le CP_2
aziende direttamente impegnate nell'estrazione, lavorazione e rivendita del petrolio) era solo indirettamente influenzata dal prezzo del petrolio.
In tale contesto il revisore avrebbe dovuto acquisire elementi documentali idonei a supportare, sotto un profilo prettamente numerico, le stime della direzione aziendale in relazione alle singole commesse che ipotizzava di poter acquisire nell'arco temporale previsto dal Piano, ciò CP_2
che non era avvenuto, non soccorrendo allo scopo né le pagine del documento D7 (consistenti nel semplice elenco dei progetti “con ricavi a vita intera superiori a Euro 100 milioni” e dalla mera riproduzione delle “motivazioni per le quali il management di ritiene probabile l'aggiudicazione”), CP_2
né il confronto con i dati dei Piani Strategici precedenti.
L'assunto che nell'anno 2017 con riferimento alla BU E&C Onshore la componente target si fosse trasformata in progetti awarded pari al 76% dei ricavi stimati per tale anno era poi tecnicamente erronea.
Sotto altro profilo, il fatto che le carte di lavoro in ipotesi idonee a supportare l'attività svolta dal revisore non fossero state archiviate nell'ambito di quelle afferenti al lavoro di revisione sul bilancio 2015 di , bensì altrove, era poi irrilevante, non essendo state in alcun modo CP_2 richiamate nell'ambito dell'audit sul bilancio medesimo.
2.4. In relazione a quanto addebitato a proposito delle verifiche svolte sulle stime dei ricavi afferenti alle BU Drilling Offshore e Drilling Onshore la ha chiarito di aver inteso CP_1
stigmatizzare la circostanza che i dati consuntivati dall'emittente fossero sempre risultati peggiori rispetto a quelli previsti nei quattro diversi Piani approvati dalla società, peraltro per importi che crescevano notevolmente in senso negativo man mano che ci si allontanava dal primo anno di previsione.
2.5. In relazione all'omessa esecuzione di procedure di revisione appropriate a supporto delle
26 conclusioni circa il piano Fit for the Future la ha precisato di aver inteso censurare il CP_1
mancato svolgimento di procedure afferenti agli effetti economici e patrimoniali delle azioni programmate dalla direzione aziendale nel piano FFF.
A tal fine ha rilevato come la prevista riduzione, quando non chiusura, delle attività di alcune basi ( in Iraq, ED in Canada, in Indonesia, in Brasile) e le Per_2 Per_3 Per_4
circostanze che emergevano dalla minuta del quinto Steering Committee del 15 dicembre 2015 circa i mezzi 2 e 8 (appartenenti alla BU E&C Offshore) e gli impianti di trivellazione Per_1 Per_1
(“rigs”) siti in Venezuela, avrebbero dovuto indurre la ricorrente a verificarne gli impatti contabili sul bilancio dell'emittente sotto il profilo delle necessarie svalutazioni da operare dei relativi cespiti al 31 dicembre 2015.
§3. L'opposta ha poi contestato il fondamento delle censure svolte ex adverso con riguardo alla seconda contestazione
3.1. In relazione a quelle afferenti alla congruità dei giorni di utilizzo e delle tariffe di noleggio dei mezzi di trivellazione facenti capo alla BU Drilling Offshore, la ha rilevato come la CP_1
società di revisione avesse omesso di effettuare il confronto tra le tariffe medie di noleggio fino alla durata del contratto relativo ai vari mezzi e la tariffa ipotizzata per l'ultimo anno di piano
(non coperto da alcun contratto e base di partenza per lo sviluppo del piano di impairment delle navi stesse), con il risultato che la stessa non aveva riscontrato l'esistenza di significative differenze né formulato alcuna considerazione critica sulla sostenibilità degli importi delle tariffe conseguibili ipotizzati dalla società (ed, in ultima istanza, dei ricavi).
3.2.A fronte delle sensibili differenze, tutte in senso meno prudenziale, riscontrate sulle tariffe di noleggio ipotizzate dall'emittente a proposito delle unità Scarabeo 5, 8 e 9 rispetto a quanto AR previsto dall'analista di mercato IHS per il segmento Floaters, la aveva ottenuto dalla società un memo, denominato “Offshore drilling scenario and expectations” (Nota Drilling), predisposto “al fine di supportare le previsioni formulate dai responsabili delle Business Unit di rate superiori rispetto a quelle previste da IHS”.
Rispetto a tale Nota, il revisore aveva omesso di svolgere alcuna valutazione critica, nonostante
27 le incoerenze che emergevano dalla sua analisi, considerato il pregresso andamento delle tariffe di noleggio, così contravvenendo al dovere di scetticismo professionale.
Analoga censura era riferibile all'esame del valore attribuito mezzo navale 12000 (con CP_2
riguardo al quale non era ravvisabile alcun errore materiale e per la cui stima era stato utilizzato il corrispettivo riconosciuto alla società a seguito della richiesta di sospensione delle attività del mezzo da parte del contraente Total -cd. “termination fee”- solo perché si trattava dell'unico parametro di riferimento disponibile): considerato infatti che il periodo di impairment era coperto interamente da rates meramente ipotizzate dalla direzione aziendale, in quanto non contemplate in alcun contratto vigente, anche in questo caso la società di revisione avrebbe dovuto operare con il necessario scetticismo professionale.
AR Né, a tal fine, era di per sé sufficiente il fatto che avesse ritenuto necessario richiedere alla direzione di evidenze circa la ragionevolezza delle stime formulate per le navi CP_2 CP_3
5, 8 e 9 (che erano in senso decisamente meno prudenziale rispetto a quanto ipotizzato dall'analista specializzato IHS), posto che le tariffe prospettiche ipotizzate dalla società erano decisamente superiori alla migliore delle tariffe (95th percentile) rappresentata da IHS nei propri report, ciò che avrebbe richiesto, da parte del revisore, un particolare scrupolo nell'effettuare le proprie procedure al fine di poter ritenere ragionevoli i valori che la società aveva previsto di poter conseguire in futuro.
Il fatto poi che “il dato prospettico, sia di IHS sia di , con il trascorrere del tempo e la raccolta delle CP_2 osservazioni, tende(sse) ad allinearsi al dato realizzato (actual)”, era un'affermazione non contenuta nelle carte di lavoro e, di conseguenza, non poteva costituire elemento a supporto della conclusione AR di ragionevolezza delle stime alla quale la era pervenuta.
3.3.Con riguardo agli addebiti relativi alla omessa verifica della congruità delle tariffe di noleggio degli impianti di trivellazione facenti capo alla BU Drilling Onshore, ricondotti al fatto che il revisore non aveva formulato alcuna valutazione in relazione alle modalità di determinazione dei tassi di utilizzo dei mezzi nei nell'arco del business plan 2016-2019 (ed in particolare in relazione alla situazione degli impianti siti in Venezuela, dei quali era stimato l'utilizzo in percentuale del
28 76% nonostante 21 impianti su 28 fossero fermi alla data del 15 dicembre 2015) nonché all'omessa valutazione dell'incidenza dei ricavi contrattualizzati rispetto a quelli complessivi della
BU, l'opposta ha contestato il fondamento degli avversi motivi di impugnazione.
Nelle carte di lavoro ed in primis nella carta D8 richiamata dall'opponente: erano presenti numerose incongruenze rispetto ai documenti ivi richiamati, posto che le tariffe ipotizzate nel piano strategico erano difformi rispetto a quelle desumibili dai contratti allegati dal revisore nelle carte di lavoro a supporto della verifica di ragionevolezza delle stesse;
non erano presenti verifiche relative alla congruità delle tariffe giornaliere della BU Drilling Onshore ipotizzate nel
Piano Strategico 2016-2019 ed utilizzate ai fini del test di impairment sul bilancio 2015, neppure mediante rinvio agli accertamenti svolti nell'ambito del diverso incarico di revisione svolto ai fini dell'aumento di capitale dell'emittente (le cui carte di lavoro non documentavano peraltro l'esecuzione di tali accertamenti, con riguardo alle rate giornaliere per i 4 impianti di trivellazione operanti in Kazakhstan/Kashagan); l'asserito svolgimento della “verifica della coerenza dei “rate per hour” utilizzati nel piano con l'andamento del prezzo del petrolio previsto” non emergeva in alcun modo dall'analisi della documentazione dell'attività posta in essere della società di revisione.
Il fatto poi che la BU in questione avesse eccedenze di valore recuperabile rispetto al valore contabile iscritto in bilancio costituiva evenienza irrilevante a fronte del diverso addebito formulato a carico del revisore, ovvero quello di non aver svolto alcuna procedura di revisione in ordine all'attendibilità delle ipotesi formulate dal management relative ai giorni ed alle tariffe di utilizzo degli impianti di trivellazione siti in Venezuela ed ai costi di noleggio giornalieri relativi ai quattro impianti operanti in Kazakhstan/Kashagan, il cui effettivo svolgimento non era stato in alcun modo documentato.
§4. L'opposta ha poi contestato il fondamento delle censure svolte dalla controparte in relazione AR alla terza contestazione, con la quale era stata ascritta a la violazione del Principio di
Revisione ISA Italia n. 540, parr. 13,15 e 17; n. 600 parr. 42 e 44 e n. 200 par. 15 con riferimento alle procedure di revisione svolte sulle component estere di e alcuni vessels. CP_2
4.1.La ha sul punto ribadito che, pur a fronte dell'assenza della segnalazione di indicatori CP_1
29 di perdita da parte del revisore secondario della controllata venezuelana, il quale aveva impropriamente attribuito la valutazione dell'esistenza di tali indicatori alla responsabilità del AR primary team del revisore, non avesse formulato alcuna richiesta di chiarimenti ed approfondimenti al revisore secondario e non avesse pianificato procedure aggiuntive volte ad accertare l'effettivo valore dei 28 impianti di trivellazione siti in Venezuela, alla luce non soltanto dello stato di non operatività a fine esercizio di ben 21 su 28 impianti, ma anche delle future prospettive di utilizzo degli stessi (oltre che in ordine alla fattibilità ed ai costi dello spostamento, previsto dalla direzione aziendale nel PS 2016-2019, degli impianti di trivellazione dal Venezuela al Medio Oriente e in relazione all'esistenza di contratti che supportassero la volontà e l'economicità di tali spostamenti).
Contrariamente a quanto addotto dal dr. in sede di audizione, infatti, il revisore della Per_10
controllata venezuelana non aveva segnalato l'assenza di indicatori di perdita (evidentemente presenti, posto che ben 21 rigs su 28 erano fermi per i noti problemi politici ed economici che il
Venezuela stava affrontando in quel periodo), ma aveva rimandato la valutazione dell'esistenza di tali indicatori alla responsabilità del team di revisione centrale.
In tale contesto, la mera attestazione proveniente dal responsabile della BU Drilling Onshore di
, che costituiva una fonte interna alla società, avrebbe dovuto essere rigorosamente CP_2
vagliata, considerata anche la previsione, nell'ambito del piano strategico 2016-2019, di un progressivo riposizionamento delle strutture di perforazione verso paesi maggiormente stabili, sia sotto il profilo politico che economico.
AR Sul punto erano poi fondati gli addebiti mossi a carico di per non aver formulato alcuna considerazione in relazione alla fattibilità ed ai costi dello spostamento degli impianti dal
Venezuela al Medio Oriente e di non aver rivolto al revisore locale richieste di chiarimenti circa l'esistenza di contratti che supportassero la fattibilità e l'economicità di tali spostamenti, non soccorrendo in contrario le difese svolte dall'opponente.
AR Contrariamente a quanto addotto da , infatti, spostamento dei mezzi non era un'ipotesi soltanto eventuale, ma era stata appunto prevista nel piano strategico, stante gli ingenti crediti
30 pregressi che vantava nei confronti della società di Stato PDVSA, che avevano indotto CP_2
la società a pianificare lo spostamento degli impianti in Medio Oriente.
La ha poi ribadito il fondamento delle censure afferenti alla piattaforma di perforazione CP_1
AR sita in ST, ricondotte al fatto che aveva omesso di dare corso a procedure aggiuntive
– previa richiesta di chiarimenti al revisore locale - volte ad accertare la necessità di apportare eventuali svalutazioni agli accessori specifici previsti per la sede invernale della piattaforma, della quale la direzione di aveva previsto lo spostamento da un'area del ST CP_2
denominata Kashagan (caratterizzata da un clima con basse temperature invernali) al Kuwait.
I rilievi dell'opponente sul punto erano del tutto generici, mentre la loro fondatezza era stata poi comprovata dal fatto che nel 2016 aveva operato la svalutazione dei suddetti accessori, CP_2
in quanto non utilizzabili su altri progetti (e non in ragione di pretesi mutamento dello scenario di mercato).
AR 4.2.Con riguardo alla piattaforma di trivellazione Scarabeo 3, in relazione alla quale era stata censurata per non aver formalizzato alcuna valutazione circa l'incoerenza tra l'assenza di prospettive commerciali del mezzo rappresentata dal revisore della controllata portoghese
Saipem Portugal Comercio Maritimo e la previsione di ricavi per 46 milioni di euro per il 2016, derivante dall'utilizzo per 350 giorni della piattaforma medesima, l'opposta ha addotto l'infondatezza delle avverse doglianze.
Sul punto parte opposta ha chiarito di aver inteso addebitare al revisore la mancanza di valutazioni circa l'assenza di prospettive commerciali, segnalata dal revisore della component portoghese, a fronte della quale la direzione di aveva comunque ipotizzato il CP_2
conseguimento di 46 milioni di ricavi per il 2016; date queste premesse, le affermazioni dell'opponente secondo cui non vi sarebbe stato motivo di effettuare verifiche perché il bene era stato interamente svalutato in bilancio, e dunque non sarebbe stato comunque sottoponibile al test di impairment, dovevano ritenersi del tutto inconferenti.
AR La giustificazione fornita a posteriori da , secondo cui la nave Scarabeo 3 avrebbe generato ricavi per 46 mln. di euro “acquisendo un progetto, originariamente attribuito allo 4, rottamato nel CP_3
31 corso dell'esercizio”, oltre a non essere idonea a far venir meno l'evidente incoerenza con le informazioni che il revisore della controllata portoghese aveva fornito al revisore della capogruppo secondo le quali era inattiva, era indimostrata, non risultando di essa CP_9
alcuna evidenza nelle carte di lavoro.
AR 4.3.Con riguardo alla base di in Indonesia, in relazione alla quale era stata Per_3
sanzionata per non aver pianificato una visita in filiale o un incontro con il team di revisori locali
(pur alla luce delle criticità relative alla sua potenziale chiusura e delle informazioni tra loro contraddittorie che aveva ottenuto dal revisore della controllata indonesiana) e per non aver valutato l'opportunità di procedere all'impairment test della sola base prima ed indipendentemente dal fatto che venisse svolto quello della intera unità generatrice di flussi di cassa di appartenenza, la ha addotto l'infondatezza delle avverse censure. CP_1
In primo luogo ha evidenziato come, pur nella consapevolezza del fatto che l'impairment test di venisse svolto presso la sede centrale della società e che la verifica di esso fosse effettuata CP_2
AR dal revisore della capogruppo, fosse nondimeno fondato l'addebito contestato a , cui si era imputato l'insufficiente livello di scetticismo professionale adoperato nello svolgimento dei lavori di revisione, considerato che il revisore indonesiano espressamente aveva sollevato dubbi sulla recuperabilità del valore della base il 28 dicembre 2015 (considerata la presenza di impairment indicators costituiti dalle perdite degli ultimi anni, unitamente al calo costante del prezzo del petrolio), rispetto ai quali, come desumibile dalle dichiarazioni rese dal dr. in sede di Per_10
audizione, non erano stati svolti ulteriori approfondimenti.
Né era corretto l'avverso assunto che l'impairment test non potesse essere effettuato “sulla singola base” sul presupposto che “gli assets oggetto di valutazione autonoma potessero essere solo quelli in grado di generare flussi di cassa indipendenti”, considerato che la stessa direzione aziendale di aveva CP_2 individuato nella base stessa (nella sua interezza) un'unità generatrice di flussi di cassa.
Il fatto poi che il revisore secondario indonesiano, dopo aver rappresentato criticità circa la valutazione degli impianti di costruzione della base di – avesse sorprendentemente Per_3 concluso per l'assenza di indicatori di perdita era irrilevante, trattandosi di affermazione priva di
32 AR motivazione e rispetto alla quale non aveva formulato alcuna richiesta di chiarimenti al revisore della controllata Controparte_10
4.4.Con riguardo alle censure relative alla nave posatubi Castoro 8, in relazione alla quale era AR stato addebitato a di non aver svolto analisi e considerazioni critiche a fronte della decisione di di non ridurne il valore, benché la ricorrente fosse in possesso di numerosi elementi CP_2
di criticità relativi alla eventuale necessità di dover sottoporre quest'ultima ad impairment,
l'opposta ha addotto l'inconferenza del dato evidenziato ex adverso relativo all'operatività del mezzo nell'anno 2015 ed ha evidenziato come nell'esercizio 2017 il periodo già coperto fosse di soli tre mesi.
Il fatto poi che il revisore della controllante portoghese avesse rilasciato un giudizio positivo sul bilancio della Saipem Portugal Comercio Maritimo nel quale era iscritta la nave Castoro 8 era ad avviso di del tutto irrilevante, considerato che lo stesso aveva sollevato dubbi circa la CP_1
mancata svalutazione della nave.
§5.Con riguardo alle doglianze formulate in relazione alla censura relativa il mancato esercizio dello scetticismo professionale da parte del revisore, l'opposta ha rimarcato la violazione del par.
15 Principio di Revisione ISA Italia n. 200, configurabile per avere la controparte avallato acriticamente la rappresentazione contabile di nel bilancio 2015 con riferimento a una CP_2
serie dettagliata di ipotesi in cui le evidenze raccolte dal revisore erano palesemente incoerenti con altri elementi in suo possesso e che avrebbero potuto condurlo, se avesse effettuato i dovuti approfondimenti, a conclusioni diverse rispetto a quelle alle quali era invece pervenuto.
Era poi del tutto fisiologico che al mancato esercizio dello scetticismo professionale si accompagnasse il mancato rispetto di specifici Principi di Revisione (ciò che si era verificato nel AR caso di specie, avendo commesso plurime violazioni dei suddetti principi), ma il dato non escludeva che l'approccio acritico tenuto dal revisore (in una molteplicità di occasioni nel corso dell'attività di verifica svolta su bilancio ) fosse suscettibile di assumere rilevanza CP_2
autonoma sotto il profilo sanzionatorio, proprio in ragione delle prescrizioni recate dal Principio
n. 200, senza tradursi in alcuna violazione del principio di legalità e di quelli di tassatività e
33 determinatezza della fattispecie incriminatrice.
§6.La resistente ha infine contestato il fondamento delle avverse censure relative alla ritenuta gravità della violazione ed all'ammontare della sanzione, evidenziando come si fossero verificate plurime e gravi violazioni dei principi di revisione contabile, con riguardo al bilancio di una tra le più importanti società quotate italiane, il che rendeva del tutto corretta la valutazione effettuata e la conseguente commisurazione della sanzione pecuniaria.
La ha dunque concluso per il rigetto dell'opposizione e la conferma della sanzione CP_1
irrogata in danno della controparte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le eccezioni preliminari formulate da non sono ad avviso di questa Corte suscettibili ARte_1 di accoglimento.
§1. La prima eccezione formulata dall'opponente, con la quale come sinora evidenziato si assume la tardività della contestazione perché in tesi effettuata in violazione del termine di cui all'art. 195
TUF, si fonda su due eterogenee argomentazioni, con le quali viene prospettato:
i) la necessità di retrodatazione del dies a quo del computo del termine suddetto alla fase delle indagini svolte nell'ambito dell'istruttoria pendente a carico di ed in dettaglio, secondo CP_2 quanto desumibile dal ricorso introduttivo del giudizio, alla data del 30 ottobre 2017, in cui la società di revisione aveva inviato una propria nota di replica alle richieste di informazioni formulate dalla Divisione che stava indagando nei confronti della società revisionata;
ii) il superamento del termine di cui in premessa anche volendo riferirsi al periodo successivo all'emissione del provvedimento sanzionatorio nei confronti di , dovendo essere il dies a CP_2
quo del termine di 180 giorni essere fissato, se si è ben compreso, alla stessa data del 2 marzo
2018 (di emissione del provvedimento nei confronti di ) o al massimo a quella del 19 CP_2 aprile 2018, in cui sarebbe stata trasmessa la documentazione sulla quale esclusivamente si fonderebbe la contestazione formulata nei confronti di il successivo 16 aprile 2019. ARte_1
Iniziando dal primo aspetto, è ad avviso di questa Corte da escludere la possibilità di riferirsi alla
34 pendenza del procedimento nei confronti di al fine del calcolo del termine di cui all'art. CP_2
195 TUF.
Seppure sia incontrovertibile, in punto di fatto, che il procedimento sanzionatorio nei confronti AR di abbia tratto origine e sia conseguito all'attività ispettiva avviata dalla nei confronti CP_1
di , in esito alla quale, in data 2 marzo 2018, la ha emesso la delibera n. CP_2 CP_1
20324/2018 con la quale ha accertato la “non conformità del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016 di alle norme che ne disciplinano la predisposizione”, nondimeno non si ritiene CP_2
censurabile la condotta della con la quale si è ritenuto di attendere l'esito del primo CP_1
procedimento prima di dare corso all'istruttoria relativa alla condotta della società di revisione.
Al di là del fatto che tale opzione appare esercizio di discrezionalità amministrativa, non censurabile in tale sede, una simile scelta risponde a principi di economicità ed efficienza dell'agire amministrativo.
Appare invero evidente l'opportunità di attendere l'esito dell'istruttoria condotta sui bilanci della società revisionata e la conclusione del relativo procedimento prima di procedere alla valutazione della correttezza dell'attività svolta dalla società di revisione: ciò in ragione del fatto che la previa valutazione della regolarità contabile dei vari aspetti del bilancio oggetto di indagine e dunque la compiuta individuazione delle irregolarità ravvisabili con riguardo al suddetto bilancio, costituiva, come inferito dalla stessa eccipiente, la base di partenza per la successiva valutazione della regolarità dell'attività posta in essere dalla società di revisione, di modo che era rispondente a principi di economicità attendere il completamento del primo accertamento prima di dare corso al secondo.
Tale rilievo sarebbe sufficiente ad elidere il fondamento della prima argomentazione svolta dall'opponente.
Per quanto necessario, pur volendo in via di mera ipotesi riferirsi alle emergenze acquisite nel corso dell'istruttoria svolta sui bilanci di , sarebbe comunque da escludere il fondamento CP_2 dell'eccezione proposta dall'opponente.
35 In primo luogo in ragione del fatto che, come correttamente osservato dalla , i profili di CP_1
criticità ascrivibili al revisore che non erano automaticamente corrispondenti agli aspetti non corretti dei bilanci di , ma potevano essere integrati da violazioni specificamente afferenti CP_2
alla condotta di come ad esempio non avere improntato l'attività di revisione allo ARte_1
scetticismo professionale, non avere adeguatamente valutato la ragionevolezza delle stime elaborate dalla direzione aziendale o il mancato rispetto dei principi di revisione con riguardo al controllo dell'impairment test.
La non piena sovrapponibilità tra le condotte oggetto di scrutinio da parte dell'Autorità e dunque degli ambiti delle valutazioni da essa esperibili agli effetti dei rispettivi accertamenti, l'uno appunto afferente alla correttezza dei bilanci della società oggetto di ispezione e l'altro a quella della condotta del revisore, non consente ad avviso di questa Corte di ritenere che l'accertamento del primo, peraltro come detto ancora in itinere sino al marzo 2018, fosse di per sé tale da implicare l'accertamento dell'altro, così da potersi in tesi far retroagire al primo accertamento il termine entro il quale procedere alla contestazione del secondo.
In secondo luogo in ragione del fatto che gli elementi acquisiti il 30 ottobre 2017, che secondo la tesi di sarebbero stati di per sé soli idonei a consentire la contestazione delle ARte_1
violazioni poi ascritte alla società di revisione, non erano allo scopo sufficienti.
A ciò osta la dirimente considerazione che il documento in quella data trasmesso dalla società di revisione era costituito da una mera relazione illustrativa priva di allegati, ovvero delle carte di AR appoggio relative all'attività di revisione svolta da , richiesta ed inviata ad un ufficio diverso da quello deputato alla vigilanza sulla condotta dei revisori legali, nell'ambito di un procedimento verso terzi soggetti.
Del resto, che la mancata trasmissione delle carte di lavoro del revisore impedisse qualsivoglia valutazione circa la correttezza dell'attività dallo stesso svolta, trattandosi di uno “strumento AR indispensabile” a tal fine, è ammesso dalla stessa , che lamenta come non le possano essere imputate le conseguenze della mancata formulazione di una simile richiesta da parte dell'Autorità.
36 La suddetta considerazione, peraltro, non è dirimente posto che, al di là del fatto che nulla impediva la spontanea trasmissione delle suddette carte in allegato alla memoria illustrativa inviata dall'odierna opponente il 30.10.2017, per le ragioni sopra evidenziate non è dato inferire che la fosse sin da quel momento tenuta a dare corso agli accertamenti relativi alla CP_1
condotta del revisore, essendo appunto ancora pendente l'istruttoria nei confronti della società revisionata.
Infine, la circostanza che solo “una parte” delle rilevate irregolarità del bilancio di fossero CP_2
state poi tradotte in contestazioni in danno della società di revisione, non costituisce evenienza idonea a confutare la conclusione sin qui prospettata, in ordine all'autonomia dell'istruttoria svolta nei confronti del revisore rispetto a quella condotta a carico dell'emittente, postulando la prima la disamina delle carte di lavoro comprovanti le verifiche svolte dalla società di revisione.
Si viene dunque al secondo profilo in forza del quale l'opponente ha eccepito la tardività della contestazione.
in sede di replica alla memoria costitutiva dell'opposta, ha addotto come anche ARte_1
volendo seguire l'avversa impostazione in ordine alla necessità di attendere il completamento del procedimento nei confronti di per dare inizio a quello a carico del revisore, fosse decorso CP_2 un termine di oltre un anno (dal 2 marzo 2018 al 16 aprile 2019), termine ampiamente superiore a quello di legge per la formulazione delle contestazioni pur volendo considerare il massimo spatium deliberandi riconosciuto dalla giurisprudenza per la formalizzazione delle contestazioni.
Anche tale censura non è ad avviso di questa Corte recepibile.
Al fine del vaglio del motivo di impugnazione in esame occorre dare conto delle scansioni in cui si è articolato il procedimento, che sono tra le parti sostanzialmente incontroverse e comunque risultano comprovate per tabulas.
A seguito della formalizzazione delle contestazioni a carico della società revisionata (il 2.3.2018)
e della trasmissione all'ufficio competente della delibera assunta nei confronti di e della CP_2 memoria prodotta il 30.10.2017 da (in data 6/7.3.2018), la DC di ha inviato ARte_1 CP_1 all'odierna opponente, in data 28.3.2018, una prima comunicazione con la quale richiedeva la
37 produzione della seguente documentazione: 1) il Combined Risk Assessment relativo alle aree di bilancio: Rimanenze, Immobili, impianti e macchinari, Attività immateriali - avviamento,
Ammortamenti e svalutazioni;
2) le carte di lavoro relative alla determinazione della materialità
e all'allocazione della stessa ai revisori secondari;
3) le Group Audit Instructions inviate ai revisori secondari;
4) la documentazione delle verifiche svolte, anche attraverso l'utilizzo di specialisti, sull'impairment test relativo alle suddette aree di bilancio e i relativi esiti;
5) l'Audit Strategy
Memorandum (“ASM”), il Summary Review Memorandum (“SRM”), l'Inter-office opinion nonché ogni altra comunicazione intercorsa con i revisori secondari delle entità operanti in Venezuela,
Indonesia, Kazakhstan, Brasile e Canada;
6) il sommario delle differenze di revisione;
7) le lettere di attestazione;
8) la documentazione relativa all'Engagement Quality Review (si rimanda al doc. 5 di parte ricorrente). AR In data 19 aprile 2018 ha prodotto la gran parte della documentazione richiesta, corredata da una memoria esplicativa (cfr. doc. 6 di parte ricorrente).
AR Il successivo 18 giugno 2018 la DC ha richiesto a di “integrare” la documentazione precedentemente inviata, rilevando la mancata trasmissione: dell'ASM relativo a
[...]
dei documenti allegati agli SRM contenenti il dettaglio delle conclusioni dei revisori CP_10
secondari delle entità operanti in Canada, Indonesia, Sud America e Portogallo;
dei documenti richiamati in alcuni dei memorandum tramessi in esito alla prima richiesta inoltrata dalla Consub
e non presenti nella documentazione inviata (si rimanda al doc. 7 di parte ricorrente).
Nella stessa data è stato poi richiesto al revisore l'invio di:
- tutte le comunicazioni scambiate tramite e-mail tra il dr. (partner responsabile Persona_10 dell'incarico di revisione dei bilanci al 31 dicembre 2015 di ), il dr. CP_2 Persona_11
audit partner) e il dr. (manager responsabile dell'incarico di revisione) ed i CP_2 Persona_12 revisori secondari delle entità operanti nei paesi sopra indicati, relative al periodo compreso tra il 2 novembre 2015 (data di invio delle Group Audit Instructions) ed il 6 aprile 2016 (data di emissione delle relazioni di revisione sui lavori in oggetto);
- ulteriore documentazione, quale il dettaglio degli «idle or in transit vessels», la policy relativa al
38 bilancio consolidato di , il dettaglio, suddiviso per progetto, della voce di bilancio «Tangible CP_2
Assets» della società «Saipem do Brasil Servicos» (il dato è pacifico e comunque risulta comprovato dalle missive con cui l'odierna ricorrente ha dato corso alle produzioni documentali richieste, come sopra indicate). ha dato riscontro alle richieste con note del 25 giugno 2018 e del 9 luglio 2018 (si ARte_1
rimanda ai doc. 8 e 9 di parte ricorrente).
Ebbene, in relazione a tale seconda richiesta di produzione documentale, giova evidenziare come l'Audit Strategy Memorandum (“ASM”) ed il Summary Review Memorandum (“SRM”), corredati di ogni comunicazione intercorsa con i revisori secondari delle entità operanti in Venezuela, Indonesia,
Kazakhstan, Brasile e Canada, fossero stati già richiesti con la prima istanza di produzione documentale risalente al marzo 2018; analogamente, la produzione delle carte di appoggio richiamate nei Memorandum costituiva oggetto della richiesta originaria o era comunque dovuta per effetto della loro menzione nei memorandum suddetti.
Il dato consente sin da ora di escludere il fondamento delle difese svolte dall'opponente, con le quali viene stigmatizzata la condotta della , asseritamente insita nell'illegittima prassi di CP_1
acquisizione della documentazione in “via progressiva”, mediante plurime richieste parziali e non in unica soluzione.
Come detto, infatti, la nota di chiarimenti ed integrazioni documentali del giugno 2018 è, quantomeno in parte, consistita nella richiesta di produzione di documenti mancanti.
Per quanto necessario, peraltro, si ritiene di escludere in astratto il fondamento di un simile rilievo, posto che non è censurabile, a fortiori alla luce della eccezionale complessità ed ampiezza degli accertamenti in oggetto, la condotta della DC che, a fronte del quadro istruttorio come via via delineatosi, ha ritenuto di dare corso agli ulteriori approfondimenti, richiedendo le relative produzioni documentali man mano che ne emergeva la necessità.
In questo quadro, ad esempio, si inserisce la richiesta di invio di tutte le comunicazioni intercorse a mezzo e-mail tra i principali referenti centrali della revisione dei bilanci ed i revisori CP_2 secondari delle sedi locali, i cui rapporti hanno poi costituito la base di molte delle contestazioni mosse in danno di ARte_1
39 Proseguendo la disamina degli accadimenti relativi alla fase istruttoria, dalla documentazione in atti emerge che, a seguito ad una richiesta di integrazione formulata dalla per le vie brevi, CP_1
AR
abbia fornito ulteriori riscontri e documenti con note del 13 luglio 2018, del 18 luglio 2018
e 26 luglio 2018 (si rimanda ai doc. da 10 a 12 di parte opponente).
Anche in questo caso si è trattato in parte di integrazioni relative a documentazione già richiesta nel giugno, quale quella costituita dalle mail scambiate con teams di revisione secondari, che la AR stessa riconosceva di non avere in precedenza inviato “per un mero errore materiale” oppure in quanto rilevata solo “attraverso un'ulteriore estrazione”, nonché a documentazione nuovamente trasmessa in quanto già prodotta in formato non leggibile (si rimanda ancora ai doc. da 10 a 12 sopra richiamati).
Alla luce delle circostanze di cui si è sinora dato conto, l'istruttoria si è dipanata tra marzo e la fine di luglio (lasso di tempo peraltro obiettivamente contenuto, considerata la complessità degli accertamenti in questione) senza alcuna ingiustificata dilazione o artificiosa protrazione di tempi ed in assenza di prolungati intervalli di inattività, posto che come detto per un verso le richieste della (peraltro dipanatesi in tempi stringenti) erano riferibili a documentazione mancante CP_1
e per altro erano riferibili ai necessari approfondimenti, conseguiti alle produzioni documentali via via offerte.
Contrariamente a quanto addotto da poi, le circostanze di cui si è sopra data evidenza ARte_1
consentono di escludere l'assunto che la contestazione mossa dalla trovasse integrale CP_1 fondamento nella memoria depositata il 19 aprile 2018 e nella documentazione ad essa allegata.
Tanto premesso, quand'anche si volesse prescindere dall'audizione del responsabile dell'incarico di revisione svoltasi nell'ottobre 2018, ipotizzando che l'istruttoria fosse conclusa a fine luglio
2018, il termine di 180 giorni sarebbe venuto a scadere a fine gennaio 2019 (il 26.1.2019).
Ebbene, l'ulteriore termine di circa due mesi e mezzo (80 giorni) intercorso tra quella data e la AR notifica della contestazione a , intervenuta il 16 aprile 2019, sarebbe di per sé congruo, considerato il necessario spatium deliberandi rimesso all'Amministrazione.
Come noto, “in tema di sanzioni amministrative per la violazione delle norme disciplinanti l'attività di intermediazione finanziaria, il termine di decadenza di centottanta giorni per la contestazione al trasgressore
40 decorre non già dalla "constatazione del fatto", cioè dalla data di acquisizione della notizia dell'illecito, nella sua materialità, ma dal momento dell'"accertamento del fatto", ossia dal giorno in cui l'autorità ha completato
l'attività istruttoria finalizzata a verificare la sussistenza dell'infrazione”; nell'attività di regolazione e supervisione delle attività private vi sono infatti ambiti, come appunto quello dell'intermediazione finanziaria, che richiedono valutazioni complesse, non effettuabili nell'immediatezza della percezione dei fatti suscettibili di trattamento sanzionatorio (in questi termini, Cass., 15.10.2024, n. 26766; per applicazioni del principio con riguardo all'attività della
Consob, cfr., tra le molte, Cass., ord., 11.9.2024, n. 24401; Cass., 30.3.2023, n. 9022.)
Nella fattispecie l'oggetto dell'istruttoria era di particolare complessità, trattandosi di valutare l'attività di revisione svolta sul bilancio di una società multinazionale, leader a livello mondiale nel settore in cui operava, e che implicava la disamina di una mole di documentazione riferibile all'attività di verifica sul bilancio 2015 (e delle assunzioni di cui al piano strategico per il triennio
2016-2019 utilizzato dalla direzione di per il test di impairment) svolta dal team di revisione CP_2
centrale con riguardo alle molteplici BU tramite le quali la società operava, in diversi Paesi del mondo;
le attività di verifica dell'operato del revisore implicavano anche la disamina dei rapporti del team centrale con i revisori delle unità locali, le valutazioni dei cui asset (mezzi di perforazione ubicati in diversi continenti, navi) o meglio la valutazione di ragionevolezza dei valori ad essi attribuiti nel business plan 2016-2019, erano oggetto delle specifiche contestazioni poi formulate dall'autorità di controllo in danno della società di revisione (per l'apprezzamento della complessità della vicenda si rimanda al provvedimento di contestazione degli illeciti, prodotto quale doc. 15 del fascicolo di parte ricorrente).
Date queste premesse, il termine intercorso tra l'ipotetica chiusura dell'istruttoria (nella prospettazione della ricorrente) e quello in cui la constatazione dei fatti nella loro materialità si è poi tradotta nell'accertamento degli illeciti contestati, come detto pari a due mesi e mezzo, appare del tutto ragionevole.
Per quanto necessario, è ad avviso di questa Corte legittima, e non affatto meramente dilatoria, la richiesta di audizione del responsabile dell'incarico di revisione dei bilanci formulata CP_2
con nota del 2 ottobre 2018 e poi svoltasi il 25 ottobre 2018 (v. doc. da a 13 di parte ricorrente),
41 con conseguente spostamento del termine di conclusione dell'istruttoria a quella data.
Preliminarmente, sull'argomento, appare utile premettere che, come riconosciuto dalla giurisprudenza della Suprema Corte, la valutazione dell'opportunità dell'esercizio dei poteri di indagine resta rimessa all'autorità competente e non è sindacabile, nell'an, se non nei casi di palese superfluità del relativo atto di indagine (in argomento, Cass., 8.8.2005, n. 16642; Cass., 4.4.2018,
n. 8326, Cass., ord., 26.7.2024, n. 20977); sotto altro profilo, l'utilità di un atto di indagine va valutata ex ante e non in relazione al concreto esito che lo stesso abbia poi avuto (cfr., tra le altre,
Cass., 8.8.2019, n. 21171).
Tanto premesso in termini generali, non appare contestabile che l'audizione del dr. Per_10
richiesta dalla a chiusura degli accertamenti in un tempo ragionevole rispetto al CP_1
completamento delle acquisizioni documentali (circa due mesi dopo), si palesasse rilevante ai fini di acquisire ulteriori elementi di prova o comunque ottenere chiarezza circa quelli già acquisiti, come del resto comprovato dal fatto che lo stesso dr. nel corso dell'audizione, si è Per_10
riservato di meglio esaminare le carte di lavoro e produrre ulteriore documentazione, ciò che è infine avvenuto in data 8.11.2018 (si rimanda ai doc. 13 e 14 di parte ricorrente).
Tale atto di indagine, in astratto come detto non censurabile, si è poi rivelato anche in concreto produttivo, avendo consentito di acquisire ulteriori elementi di prova che sono stati espressamente utilizzati all'atto della contestazione degli illeciti.
In dettaglio, che gli elementi acquisiti in esito all'audizione del responsabile del team centrale di revisione ed alla produzione della documentazione integrativa dallo stesso offerta nel novembre
2018 siano risultati utili ai fini della formalizzazione della contestazione, è comprovato dai richiami ad essi contenuti nel verbale del 16 aprile 2019 e segnatamente: dal richiamo alle dichiarazioni rese in relazione alle censure afferenti agli “adjustment on target” relativi alla BU E&C
Offshore (v. pp. 8 e 9); dalla menzione (e confutazione) dei chiarimenti resi dal revisore nelle note integrative del novembre 2018 con riguardo all'addebito relativo alla mancata formalizzazione, nelle carte di lavoro di al 31.12.2015, delle verifiche che il revisore ha CP_2 rappresentato di aver svolto nel documento “D7” con riguardo alle piattaforme di perforazione site in Venezuela (v. p. 22); dal richiamo a quanto da ultimo riferito dal dr. in relazione Per_10
42 allo svolgimento dell'impairment test in sede centrale ed alle modalità di comunicazione intrattenute con i revisori locali, con riguardo all'esistenza di eventuali indicatori di impairment (v.
p. 27); dalla menzione di quanto riferito dal dr. mediante le note depositate in data 8 Per_10
novembre 2018, in relazione alle motivazioni che avrebbero consentito di prevedere l'utilizzo del mezzo nei termini di cui al piano strategico, per la prima volta in quella sede CP_9
ricondotte al suo previsto impiego in sostituzione del mezzo (v. p. 31); alle CP_11
dichiarazioni rese con riguardo alle ragioni della mancata pianificazione di visite presso la sede indonesiana ovvero di un confronto con i referenti locali (v. p. 33; si rimanda al doc. 15 di parte ricorrente).
In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, la prima eccezione preliminare formulata dall'opponente deve essere disattesa.
§2. Analogamente è a dirsi quanto alla seconda eccezione preliminare articolata da ARte_1
L'opponente ha come detto lamentato la violazione della disposizione di cui all'art. 6 del
Regolamento sanzionatorio , che in applicazione dell'art. 195, secondo comma, TUF, CP_1
prevede la separazione tra la fase istruttoria e quella decisoria, rimesse ad uffici diversi, così da assicurare la terzietà e l'imparzialità dell'organo decidente e, quindi, la parità delle parti nel procedimento.
Nel caso di specie, di contro, l'USA si sarebbe appiattito sulle valutazioni svolte dalla DC, senza autonomamente vagliare il materiale istruttorio fornito dalla suddetta divisione, le cui conclusioni sarebbero state pedissequamente richiamate nella proposta sanzionatoria sottoposta infine alla CP_1
A fronte della ritenuta violazione del principio di “trilateralità” nello svolgimento del procedimento sanzionatorio presso la la delibera dovrebbe essere annullata. CP_1
La conclusione non è condivisibile.
In primo luogo non è ad avviso di questa Corte configurabile la lamentata violazione delle regole del procedimento sanzionatorio, con riguardo alla lamentata mancata separazione tra la fase istruttoria e quella decisoria, che riconduce all'assenza di autonomia dell' ARte_1 CP_12
[... rispetto all'attività svolta dalla Divisione Corporate Governance.
Premesso che l'attività decisoria è rimessa alla Commissione e non all'USA, che si limita a formulare una proposta motivata da sottoporre poi al vaglio della prima, il solo fatto che l' CP_12
avesse richiamato le conclusioni formulate dalla DC nell'ambito della proposta rimessa
[...]
alla valutazione della Commissione non consente di ritenere che tale Ufficio non avesse “formulato un'autonoma valutazione sul punto, manifestando soltanto che tale autonoma valutazione si era risolta in una condivisione delle motivazioni della proposta del primo” (in questi termini, Cass., 10 marzo 2016, n. 4725; nel senso che addirittura il decreto che commina la sanzione possa essere motivato per relationem mediante il rinvio all'atto dell'Ufficio sanzioni che contiene la proposta, senza che in tal caso debba esserne ribadita la motivazione, cfr., da ultimo, Cass., ord., 16.4.2024, n. 10212).
Del resto, pare dirimente rilevare come non sia stata nemmeno allegata, da parte dell'eccipiente quale conseguenza avrebbe avuto la denunciata carenza di “trilateralità” tra gli Uffici ARte_1
a vario titolo coinvolti in sede di procedimento sanzionatorio, non avendo l'opponente indicato una concreta menomazione delle proprie garanzie difensive in fase procedimentale.
Il rilievo, di natura meramente formalistica, è dunque inidoneo a determinare alcuna invalidità del provvedimento opposto.
Per quanto necessario, si rileva comunque come alcuna lesione del contraddittorio in sede procedimentale possa dirsi nella fattispecie sussistente.
Premesso che il contraddittorio procedimentale non è equiparabile a quello che caratterizza la fase giudiziale (in argomento, Cass., 21.3.2019, n. 8046, Cass., 31.7.2020, n. 16517), “la garanzia del contradittorio endo-procedimentale fissata nell'articolo 195 T.U.F. (e, va aggiunto, nell'articolo 187 septies
T.U.F.) - ancorché non postuli né la necessità della trasmissione all'interessato delle conclusioni dell'Ufficio
Sanzioni Amministrative, né la personale audizione dell'interessato innanzi alla Commissione - tuttavia richiede, per potersi ritenere soddisfatta, che «prima dell'adozione della sanzione, sia effettuata la contestazione dell'addebito
e siano valutate le eventuali controdeduzioni dell'interessato» (così Cass. 8046/2019)” (in questi termini,
Cass., 11.2.2022, n. 4521, in motivazione).
44 Il descritto “nucleo irriducibile di garanzie del contraddittorio endo-procedimentale, rappresentato dalla contestazione dell'addebito e dalla valutazione delle controdeduzioni dell'interessato” (parafrasando ancora la citata pronuncia della S.C.) è stato pacificamente rispettato nel caso di specie.
A seguito della costante interlocuzione tra la società di revisione e la DC già in fase istruttoria, culminata come detto nell'audizione del partner responsabile della revisione del bilancio , CP_2
il contraddittorio procedimentale si è poi pienamente dispiegato nella fase successiva alla formulazione della proposta da parte dell'USA, nella quale ha potuto produrre varie Pt_1
memorie difensive e nel cui ambito sono stati personalmente sentiti il dr. ed il legale Per_10
rappresentante della società di revisione (si rimanda ai doc. da 16 a 22 di parte ricorrente).
In ogni caso, in via di chiusura, quand'anche in via di mera ipotesi fosse fondata la censura di parte opponente relativa alla mancanza di terzietà dell'ufficio USA rispetto alla DC, verificato il pieno rispetto delle garanzie minime del contraddittorio procedimentale, non si potrebbe comunque addivenire all'auspicato annullamento del provvedimento sanzionatorio.
Costituisce invero principio tralatizio quello secondo cui “il giudizio di opposizione non ha ad oggetto
l'atto amministrativo in sé considerato, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà –
e dovrà – valutare le deduzioni difensive proposte dall'interessato in sede amministrativa, ed eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte, qualora esse siano espressamente riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto” (in questi termini, Cass., ss.uu., 28 gennaio 2010, n. 1786 e successive conformi, tra le quali, Cass.,
12.2.2020, n. 3457; Cass., 21.5.2018, n. 12503).
Per l'effetto, “il rispetto del diritto di difesa dell'incolpato va apprezzato in relazione all'intero procedimento, articolato nella fase amministrativa partecipata, finalizzata alla formazione della volontà sanzionatoria, e nel successivo giudizio di opposizione che si svolge dinanzi un giudice terzo, dotato di giurisdizione piena sul rapporto.
Ne consegue che le eventuali irregolarità relative allo svolgimento della fase amministrativa assurgono rilievo soltanto qualora esse abbiano di fatto comportato una compressione del diritto di difesa e di contra -dicere dell'incolpato; quando tuttavia costui abbia potuto partecipare alla fase amministrativa e promuovere opposizione avverso il provvedimento sanzionatorio, esercitando appieno le sue prerogative difensive, la rilevanza” di eventuali
45 vizi “va esclusa, posto che la natura bifasica del procedimento lo rende ab origine conforme alle prescrizioni di cui all'art. 6 della Convenzione E.D.U., proprio in funzione della possibilità di impugnare il provvedimento amministrativo davanti ad un giudice indipendente e imparziale presso il quale è assicurato il pieno dispiegamento del contraddittorio tra le parti sull'intero rapporto interessato dal provvedimento sanzionatorio (cfr., da ultimo,
Cass.22 marzo 2019, n. 8237)” (in questi termini la citata Cass., n. 3457/2020).
Alla luce delle considerazioni che precedono, le eccezioni preliminari formulate da ARte_1
devono essere disattese.
La causa deve essere rimessa in istruttoria, come da separato provvedimento in pari data, per l'espletamento di una c.t.u.
La pronuncia sulle spese di giudizio va riservata alla pronuncia definitiva.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, non definitivamente pronunciando sul giudizio rubricato al n. 3096/2020 R.G., così provvede:
- rigetta le eccezioni preliminari formulate dall'opponente;
- dispone come da separata ordinanza in pari data per la prosecuzione del giudizio;
- riserva alla pronuncia definitiva la statuizione sulle spese di lite.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Elena Gelato Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
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