Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/06/2025, n. 4410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4410 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 04/06/2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4134/2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA Parte_1 rapp.ta e difesa, come in atti, dall'avv. Andrea Vitale con il quale è elett.te domiciliata in Napoli alla via Giacinto Gigante n. 3 B OPPONENTE
E
CP_1 in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, come in atti, dall'avv. Maria
Sofia Lizzi con la quale è elett.te dom.to c/o la sede dell'Ente in Napoli alla via Alcide
De Gasperi n. 55
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito. CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.02.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 37120230015907257000 notificatole in data 11.01.2024 con il quale 1 CP_1 le aveva chiesto il pagamento della somma complessiva di € 5.968,61 per mancati versamenti contributivi previdenziali alla Gestione Separata di cui € 2.079,00 per sanzioni ed € 420,80 per interessi in relazione all'arco temporale dal gennaio al dicembre del 2016. Chiedeva, pertanto, sulla base dell'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti contributivi, della mancata notificazione dell'avviso di pagamento in violazione dell'art. 6, comma 5, della L. n. 212 del 27 luglio 2000 (statuto del contribuente) e del difetto di motivazione in violazione degli artt. 1 e 7 della L. n. 212 del 2000, l'accertamento dell'infondatezza della pretesa azionata con il conseguente suo annullamento;
il tutto con vittoria di spese.
Ritenuta la superfluità di ogni indagine istruttoria, il Tribunale osserva che: La domanda giudiziale va rigettata alla stregua delle considerazioni che seguono.
Vanno, in via preliminare, effettuate alcune considerazioni di carattere generale.
Il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 17, comma 1, artt. 24,25,29, D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del
2010, D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. 6 aprile 2016 n. 6704): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata
(art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia nel termine perentorio di venti giorni (cinque giorni prima delle modifiche introdotte del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio
2005, n. 80) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero della cartella di pagamento nonchè alla notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1).
Tali tutele giudiziali si correlano, in senso diacronico, alle diverse fasi in cui si articola l'intero procedimento. A monte si colloca la fase amministrativa di fissazione dei presupposti dell'obbligazione contributiva che culmina con la formalizzazione della pretesa, cioè con l'iscrizione a ruolo del debito o, da ultimo solo per 1 CP_1, con l'emanazione dell'avviso di addebito che ha valore di titolo esecutivo, ai sensi del D.L.
n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010.
E' pure possibile che con unico atto sia proposta l'opposizione sia per motivi di merito della pretesa contributiva che per vizi di forma della cartella e/o avviso di addebito;
la giurisprudenza di legittimità ha consolidato il proprio orientamento (Cass. nn. 15116 e 21080 del 2015; Cass. n. 6704 del 2016) secondo cui per ciascuna opposizione vale il termine proprio (art. 29, comma 2, per l'opposizione agli atti esecutivi e, per l'opposizione di merito, D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 comma 5), non dovendo il giudizio essere necessariamente unitario, in ragione del rinvio alle forme ordinarie operato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 29, comma 2. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 c.p.c. (come modificato dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in L. 14 maggio 2005, n. 80, vigente ratione temporis), va ritenuta la tardività delle (sole) eccezioni formali, ossia di quelle attinenti alla regolarità della cartella di pagamento e della notificazione.
In questi casi, quanto ai soggetti nei cui confronti si chiede l'intervento del giudice, è ovvio che trattandosi, in sostanza, di un unico atto che introduce due diverse azioni, quella relativa al merito andrà notificata all'ente creditore (D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5) e quella relativa alla regolarità formale della cartella al concessionario della riscossione, che è il soggetto cui è affidato l'esercizio dell'azione esecutiva
(D.P.R. n. 602 del 1973, art. 10). Ciò posto, avuto riguardo al caso in esame, il tema d'indagine si incentra sulla valutazione sia di vizi di carattere formale laddove parte ricorrente lamenta l'illegittimità dell'avviso di addebito opposto per la mancata notificazione dell'avviso di pagamento in violazione dell' art. 6, comma 5, della L. n. 212 del 27 luglio 2000
(statuto del contribuente) e per difetto di motivazione in violazione degli artt. 1 e7 della L. n. 212 del 2000 - in relazione ai quali la domanda giudiziale va qualificata nei termini di opposizione ex art. 617° comma cpc, richiamato dall'art. 29 del dlgs 46/99, da proporsi nel termine perentorio di 20 gg., sia su vizi di merito della pretesa laddove parte ricorrente lamenta la prescrizione degli assunti diritti di sottostante
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credito sottesi all'avviso di addebito opposto per decorso del termine di 5 anni - in relazione ai quali il ricorso in opposizione in esame può qualificarsi come una forma di opposizione ex artt. 24 Dlgs 46/99 da proporsi nel termine perentorio di 40 gg. Tanto premesso va rilevato che la presente opposizione deve ritenersi tempestiva solo in relazione ai profili di merito della pretesa contributiva in quanto proposta entro il 40° giorno dalla avvenuta conoscenza dell'atto impugnato considerata l'avvenuta notifica dello stesso in data 11.01.2024 mentre il ricorso introduttivo del presente giudizio risulta essere stato depositato in data 20.02.2024. Al contrario, per le doglianze di carattere formale essa è da considerarsi inammissibile per tardività in quanto proposta oltre il termine perentorio di 20 gg. all'uopo previsto dal legislatore. Passando, a questo punto, alla valutazione del profilo inerente l'intervenuta prescrizione valgono le seguenti considerazioni.
Nella specie, va rammentato che la prescrizione in materia è quinquennale ex lege 335/95.
Ciò posto, come ritenuto dalla Suprema Corte, Sezione Lavoro, con sentenza n. 27950/2018 - successivamente confermata anche dalla recente ordinanza della Sez. 6 della Corte di Cassazione, n. 4329/2019 e da numerose altre che si condivide e
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richiama, il termine di prescrizione dei contributi decorre dalla data in cui il loro versamento all CP_1 doveva essere effettuato, costituendo la circostanza che a quella data non fosse stata ancora presentata la dichiarazione dei redditi un ostacolo di mero fatto all'esercizio del diritto.
La giurisprudenza ormai consolidata della S.C., in fattispecie identica alla presente - ed alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp att. c.p.c.- ha precisato quanto segue: "in tema di contributi c.d. a percentuale, il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (Cass. 29 maggio 2017, n. 13463). E', peraltro, chiaro che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e, quindi, dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia del resto con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre, appunto, dal momento "in cui i singoli contributi dovevano essere versati" (art. 55 r.d.l. 1827/1935).
Viene, quindi, in rilievo il D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18, comma 4, che ha previsto che i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
La dichiarazione dei redditi, d'altra parte, quale dichiarazione di scienza (tra le molte, Cass. 4 febbraio 2011, n. 2725) non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria, in quanto il fatto costitutivo resta, come detto, la produzione di redditi rilevante ai sensi di legge. Semmai ad essa, quale atto giuridico successivo all'esigibilità del credito, può riconoscersi effetto interruttivo della prescrizione, se ed in quanto dalla medesima consti la ricognizione dell'esistenza del debito contributivo ... Tutto ciò posto è chiaro che tra il momento di esigibilità del credito ed il successivo momento in cui intervenga la dichiarazione dei redditi o comunque l'accertamento tributario, munito di valenza anche previdenziale, quella che si determina è una difficoltà di mero fatto rispetto all'accertamento dei diritti contributivi. Non è vero, infatti, quanto affermato dalla Corte territoriale, ovverosia che il diritto dell'ente previdenziale sorgerebbe solo nel momento in cui il professionista si iscriva alla Gestione Separata, in quanto l'obbligo di iscrizione, trattandosi di previdenza obbligatoria, non dipende dall'iniziativa dell'interessato ma dal maturare dei corrispondenti fatti costitutivi;
e, quindi, anche il termine di prescrizione dei conseguenti crediti matura con il sopravvenire del termine di esigibilità di tali crediti. D'altra parte, allorquando non vi sia stata previa iscrizione e non siano ancora intervenuti atti ricognitivi (dichiarazione dei redditi contenente l'indicazione dell'obbligo contributivo) o di controllo della dichiarazione da parte degli enti tributari o previdenziali, nulla vieta che si possa, in ipotesi, avere in particolare tra il momento
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della scadenza dell'obbligo di pagamento a saldo e quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi un accertamento tributario da cui
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possano emergere, ai sensi dell'art. 1 ss. del d.lgs. n. 462 del 1997 i presupposti del diritto dell'ente previdenziale, il che conferma l'esclusione del ricorrere di un caso di impedimento giuridico" (Cass. 27950/2018; nello stesso senso, v. Cass. 20420/19,
Cass. 4329/19, Cass. 19640/2018, Cass. 4744/2018, Cass. 13463/2017).
Orbene, osserva il giudicante, che in materia di contributi dovuti dai professionisti iscritti alla gestione lavoratori autonomi ( art. 2, comma 26, L 335/95) il versamento degli acconti e dei saldi devono essere effettuati nei termini previsti per i versamenti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La decorrenza della prescrizione decorre, pertanto, dalla scadenza del termine per il pagamento della contribuzione.
In mancanza di diversa disposizione, per principio generale, la decorrenza della prescrizione dei crediti inizia da quando il diritto può essere fatto valere (art 2935 c.c.)
e, dunque, da quando deve essere corrisposto il pagamento (v Cass Sez. L, Sentenza n. 21821 del 2011) mentre non dipende dall'epoca di conoscenza del creditore o dall'atto amministrativo di ricognizione né dalla dichiarazione dei redditi (più di recente Cass. sez. lav. sent. n. 27950 del 2018).
Applicati detti principi all'odierna fattispecie, per l'anno 2016 il versamento del saldo - che è il termine più avanzato da cui si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione, non considerando gli acconti - era fissato per il 20/07/2017.
Individuata nella data del 20.07.2017 la decorrenza del termine di prescrizione per il pagamento dei contributi di cui si discute, bisogna, a questo punto, tenere conto, altresì, della sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali durante l'emergenza sanitaria da Covid 19 così come evidenziata dall CP_1 In proposito valgono le seguenti considerazioni.
L'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria", dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto
1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo". L'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha, poi, introdotto una ulteriore sospensione del corso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni. In base a tali disposizioni, dovendo, ad esempio, stabilire se un credito di cui ad avviso di addebito notificato nel 2015 sia prescritto o meno al momento di notificazione di intimazione di pagamento da parte dell'Agenzia delle Entrate nel mese di ottobre 2021, dovrebbe tenersi conto di tali 311 giorni di sospensione (gg. 129 + 182). Tanto premesso, tenuto conto che il dies a quo relativo alla prescrizione quinquennale della contribuzione di cui si discute è identificabile nel giorno 20/07/2017 (per il 2016)
e dell'operatività, nella specie, dei 311 giorni di sospensione suindicata, la prescrizione quinquennale non può considerarsi effettivamente maturata in quanto dalla documentazione allegata alla memoria di costituzione dell CP_1 si evince l'avvenuta regolare notifica, in data 05.12.2022 e, pertanto, in data antecedente alla notifica dell'avviso di addebito di cui è causa - di un ulteriore avviso bonario – sempre relativo all'annualità 2016 - del 18.11.2022 a mezzo raccomandata n. 66479436041-5 per la quale risulta prodotto in atti copia del corrispondente avviso di ricevimento dal quale emerge l'avvenuta consegna della stessa nelle mani del “ricevente" con la conseguente sua sottoscrizione. In proposito valgono le seguenti considerazioni.
Il procedimento notificatorio risulta effettuato mediante il servizio postale e soggiace alle regole previste dal DM del 9 aprile 2001 e successive modifiche (rubricato " Approvazione delle condizioni generali del servizio postale"), che disciplina, tra le altre, la spedizione delle raccomandate per posta ordinaria. La Corte Suprema, con orientamento sempre più reiterato (cfr Cassazione sentenza 10 aprile 2015, n. 7217, pronunce nn. 12083, 10232, 7184, 3254, tutte del 2016 e da ultimo Cass. 19/1/2017 n.1304), ha chiarito che, in tutti i casi di notificazione postale eseguita direttamente dall'ufficio, non si applicano le regole procedurali della legge 890/1982, che riguarderebbero le sole notifiche a mezzo posta eseguite tramite l'ufficiale giudiziario o altro ufficiale notificatore, ma occorre fare riferimento alla disciplina delle raccomandate ordinarie. Da tale impostazione, la stessa Corte fa discendere la conseguenza che, in tutti i casi di notifica postale diretta di un atto tributario (con ragionamento estensibile anche alla notifica dell'avviso di addebito e all'atto di accertamento):
•non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento, in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico;
•l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 cc, superabile solo se lo stesso dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione;
•la notifica, anche laddove eseguita mediante consegna a persona diversa dal diretto interessato, ma comunque abilitata alla ricezione per conto di questi, si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario.
Da tale impostazione, la stessa Corte fa discendere la conseguenza che, in tutti i casi di notifica postale diretta non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento, in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico. La Cass. n.1091 del 17 gennaio 2013 ha confermato la validità della notifica diretta mediante invio al destinatario di raccomandata con ricevuta di ritorno. Non sussiste alcun obbligo ulteriore in quanto l'unico adempimento richiesto è quello di far firmare l'avviso di ricevimento e il registro di consegna della raccomandata al soggetto legittimato a riceverla. La Suprema Corte sottolinea anche che, qualora nell'avviso non siano indicate le generalità del consegnatario o la firma di quest'ultimo risulti illeggibile, la notifica della cartella esattoriale deve ritenersi correttamente perfezionata. D'altra parte, nessuna norma impone l'indicazione dei dati anagrafici in tale avviso e, peraltro, l'accertamento della relazione tra il soggetto cui l'atto è destinato e chi lo riceve è attestata dall'agente postale. Il documento principe resta la “relata” compilata dall'agente postale al momento del recapito. L'unico adempimento è la sottoscrizione della ricevuta di ritorno e del registro di consegna (cfr. Cass sentenza n. 5898 del 24.03.2015).
Non viene, quindi, in rilievo la notifica di un atto giudiziario, né viene in rilievo l'invio di un atto sottoposto al regime di notifica degli atti giudiziari.
Tale precisazione è dirimente per escludere che l'agente postale sia un pubblico ufficiale e per escludere, conseguentemente, la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento. Il regolamento postale, a tal fine, stabilisce quanto segue: l'agente postale è un incaricato di pubblico servizio (cfr. art. 32 "Tutti gli invii di posta raccomandata sono consegnati al destinatario o ad altra persona individuata come di seguito specificato, dietro firma per ricevuta. Se il destinatario è impossibilitato a firmare, l'attestazione dell'avvenuta consegna è fornita dall'operatore postale, quale incaricato di pubblico servizio"; art. 33 "Il destinatario di un invio a firma con avviso di ricevimento deve sottoscrivere anche l'avviso. Se la sottoscrizione è rifiutata, la prova della consegna è fornita dall'operatore postale, quale incaricato di pubblico servizio"). - al fine di ritenere il plico recapitato, l'agente postale deve recarsi nel luogo indicato e consegnare la posta al destinatario o al familiare e, in caso di impresa, al legale rappresentante o persona incaricata a riceverla (art. 38 “Gli invii di posta sono recapitati alla persona fisica o giuridica destinataria, di regola nel luogo corrispondente all'indirizzo indicato. Il tentativo di consegna viene effettuato per non più di due volte"; Art. 39 Nuclei familiari “Sono abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi ed i collaboratori familiari dello stesso e, se vi è servizio di portierato, il portiere”; Art. 40 Imprese “Gli invii postali diretti a imprese, o comunque indirizzati presso imprese, sono consegnati, all'indirizzo indicato, al titolare delle stesse o al personale incaricato. L'impresa può indicare i nomi delle persone incaricate, inviando all'ufficio postale di distribuzione una comunicazione scritta del legale rappresentante"). - l'agente postale non è onerato del rispetto di ulteriori formalità ed il plico si considera regolarmente recapitato quando è giunto all'indirizzo ed è stato consegnato al destinatario o altri soggetti indicati delle norme (art. 44). Ne consegue che, sebbene il plico si presuma pervenuto al destinatario, l'attività dell'agente postale non è assistita da pubblica fede e, pertanto, non si è formata piena prova, superabile solo con querela di falso, che l'agente postale si sia recato sul posto e che la firma apposta sia di parte ricorrente. L'avviso di ricevimento è elemento costitutivo della presunzione di conoscenza che è superabile con gli ordinari rimedi e non necessita di querela di falso.
Diversamente, quando l'agente postale effettua una notifica di atti giudiziari o amministrativi agisce quale pubblico ufficiale (in quanto delegato dall'ufficiale giudiziario) e la sua attività è coperta da pubblica fede. Per tale ragione egli è tenuto all'osservanza di rigide formalità anche in punto di individuazione del destinatario dell'atto. Pertanto, solo in questo caso, l'attestazione di aver consegnato un plico al soggetto che viene ivi indicato fa fede fino a querela di falso. L'art. 7 della legge 890/1982 prevede, a tal fine, rigide formalità: "L'avviso di ricevimento e di documenti attestanti la consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell'indicazione di convivente anche se temporaneo".
Solo in questo caso l'organo notificatore redige un documento pubblico che può considerarsi fide facente e, quindi, atto pubblico agli effetti degli artt. 2699 ss. c.c. e ciò in quanto la legge attribuisce al soggetto abilitato alla notificazione una specifica funzione certificativa e con ciò stesso la capacità di essere fonte di produzione di pubbliche certezze.
L'agente postale che opera non quale delegato dell'ufficiale giudiziario ma secondo le regole ordinarie del regolamento postale non è tenuto all'osservanza di rigide formalità proprio perché quanto da lui attestato non fa piena prova fino a querela di falso. Ulteriore conferma della sua qualifica si rinviene nel d.lgs 22 luglio 1999, n. 261, laddove all'art. 18 si evidenzia quanto segue: “Le persone addette ai servizi postali, da chiunque gestiti, sono considerate incaricate di pubblico servizio in conformità all'articolo 358 del codice penale. Le persone addette ai servizi di notificazione a mezzo posta sono considerate pubblici ufficiali a tutti gli effetti".
Orbene, tanto chiarito, l'agente postale, quale incaricato di pubblico servizio, non è tenuto a redigere una relata di notifica o una annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui il plico è stato consegnato: nessuna norma lo impone.
L'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. (La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia).
L'indicata prova (i.e. impossibilità di conoscenza) può essere fornita in ogni modo e nel rispetto delle preclusioni processuali, nell'ambito del giudizio di merito, e non passa per la proposizione della querela di falso.
-Dall'apposizione di una firma sull'avviso di ricevimento in difetto di altri adempimenti dovuti in capo all'agente postale - si può semplicemente presumere che il plico sia stato consegnato all'indirizzo indicato al legale rappresentante o altra persona incaricata.
Tale presunzione, non assistita da pubblica fede, è superabile fornendo prova contraria. Le predette conclusioni sono avallate da una recente pronuncia della Corte di Cassazione che, pur relativa ad un caso concreto differente, è del tutto conferente al principio da applicare al caso di specie.
La pronuncia, infatti, attiene ad una ipotesi di notifica interamente equiparabile all'invio di una raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento alla quale è applicabile il regolamento postale e non anche la normativa sulla notifica degli atti giudiziari.
Il principio dettato è il seguente: “Nel caso di specie, essendo la notifica della cartella eseguita con le modalità semplificate dell'art. 26 cit., e quindi secondo la disciplina concernente il servizio postale ordinario, essa deve considerarsi ritualmente effettuata essendo stato il plico consegnato all'indirizzo di residenza del destinatario, sicché è irrilevante la circostanza, sostenuta dal contribuente, di non aver sottoscritto l'avviso di ricevimento della raccomandata con cui gli è stata notificata la cartella di pagamento. Analogamente, non rileva la presentazione della querela di falso finalizzata a contestare l'autografia della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata, in quanto, ai fini della validità della notifica, è sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale, non essendo necessario che da esso risulti anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario (Cass., Sez. 5, n. 19795 del 2017) e gravando sul ricorrente l'onere di fornire la prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione".
Tanto premesso in termini generali, nel caso di specie, considerata l'avvenuta sottoscrizione, da parte del “ricevente", dell'avviso di ricevimento della raccomandata n. 66479436041-5 tra l'altro inviata a Napoli, via Santa Croce Girolamo n. 42 e, quindi, presso l'indirizzo di residenza così come dichiarato nell'intestazione dell'atto introduttivo del presente giudizio - la notifica dell'avviso bonario del 18.11.2022 deve considerarsi validamente effettuata in data 05.12.2022.
Ne consegue che, considerata l'intervenuta notifica, in data 11.01.2024, dell'avviso di addebito di cui è causa la prescrizione così come eccepita non può considerarsi maturata.
Alla stregua di tutto quanto sovra esposto la domanda giudiziale va, pertanto, rigettata. La delicatezza e la complessità delle questioni affrontate giustificano la compensazione, nella misura della metà, delle spese di lite.
La restante parte segue la regola della soccombenza ed è liquidata come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 20.02.2024 nei confronti dell CP_1,in persona del Parte_1 legale rapp.te p.t., così provvede: rigetta la domanda giudiziale;
condanna parte ricorrente al pagamento, nella misura della metà, delle spese processuali che liquida - per l'intero -in € 2.697,00 per compenso professionale con attribuzione oltre oneri accessori come per legge;
compensa le spese processuali per la restante parte.
Così deciso in Napoli in data 04/06/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Matilde Dell'Erario