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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 27/11/2025, n. 881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 881 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
RG N. 230 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Elisa Dai Checchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 230 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024, promossa da
, con l'Avv. LISI GIOVANNI Parte_1
ATTORE contro
, con l'Avv. MONTI ENRICO Controparte_1
CONVENUTO
***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
proponeva appello avverso la sentenza n. 497/2023 con la quale il Parte_1
Giudice di Pace di Rimini aveva dichiarato prescritto ex art. 2947,2° comma c.c. il credito risarcitorio da essa azionato nei confronti della e rispettivamente Controparte_2 Controparte_3 assicuratrice e proprietario del mezzo coinvolto nel sinistro stradale del 21.06.2012, cui era seguito l'intervento di pulizia e ripristino della sede stradale eseguito da essa appellante.
A fondamento dell'appello deduceva la non corretta valutazione da parte del giudice di prime cure della copiosa documentazione allegata in atti che dimostrerebbe l'interruzione della prescrizione biennale, oltre all'omessa valutazione ai sensi dell'art. 2944 c.c. dell'interruzione della prescrizione per effetto del riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può esser fatto valere, adducendo come le trattative intavolate con la compagnia assicurativa al fine di transigere la controversia avessero sortito un effetto interruttivo della prescrizione. Inoltre, evidenziava l'erronea qualificazione del titolo negoziale azionato e l'erronea disapplicazione dell'atto amministrativo e, pertanto, insisteva per l'accoglimento delle
1 domande già formulate in primo grado ovvero: accertare e dichiarare la responsabilità della sig.ra
[...]
quale conducente del veicolo tg. CH005HF, di proprietà del sig. , nella CP_4 Controparte_3 causazione del sinistro per cui è giudizio;
Condannare la in persona del legale Controparte_5 rappresentante p.t. e il sig. , in solido tra loro, al pagamento in favore di Controparte_3 Parte_1
oggi - nella sua qualità di concessionario e cessionario – della somma di
[...] Parte_1 euro 800,00 + IVA, oltre agli interessi di mora ex DL 231/2002 e svalutazione monetaria, con decorrenza dalla data del sinistro e sino al soddisfo…”.
Si costituiva contestando in toto le avverse doglianze ed insistendo Controparte_1 preliminarmente per la nullità della procura alle liti non estesa anche al giudizio di appello, nel merito poi, insisteva per la declaratoria della prescrizione ex art. 2947,2° comma c.c.. Inoltre, contestava la carenza di legittimazione attiva dell'appellante che non aveva titolo per agire in via risarcitoria.
Il Giudice, rilevato che il soggetto indicato come convenuto era deceduto già al momento della notifica della citazione in primo grado, ritenuta la questione suscettibile di definire il giudizio, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 12.9.2025 quando la causa veniva trattenuta per la decisione.
La sentenza deve essere riformata con rimessione della causa al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354 c.p.c
Dalla disamina della copiosa documentazione in atti emerge incontrovertibilmente che il sig.
[...]
, proprietario dell'autovettura responsabile del sinistro occorso il 21.6.2012 è morto il 23.11.2013, CP_3 numerosi anni prima della notifica dell'atto di citazione innanzi all'Ufficio del Giudice di pace di Rimini. Tra l'altro, esaminando l'atto di citazione del fascicolo d'ufficio del primo grado si rileva come venga allegata la ricevuta di mancata consegna che riporta testualmente “x per irreperibilità del destinatario (DECEDUTO)” in data 30.04.2021.
Ne deriva che già il giudizio di primo grado si è svolto senza che venisse convenuto il soggetto indicato come responsabile del sinistro, litisconsorte necessario nel giudizio per l'accertamento dei danni dallo stesso derivati.
Il malgoverno del contraddittorio nel giudizio di primo grado impone la declaratoria di nullità della sentenza e, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., la rimessione della causa al primo giudice.
La peculiarità della questione giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: visto l'art. 354 c.p.c.
1. Dichiara la nullità di tutti gli atti processuali della causa iscritta al n. 1301/2021 e della sentenza impugnata n. 497/23 emessa dal Giudice di Pace di Rimini depositata in data 23.06.2023 e, per l'effetto,
2. Rimette le parti innanzi al Giudice di Pace di Rimini;
3. Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Rimini, 27/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Elisa Dai Checchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 230 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024, promossa da
, con l'Avv. LISI GIOVANNI Parte_1
ATTORE contro
, con l'Avv. MONTI ENRICO Controparte_1
CONVENUTO
***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
proponeva appello avverso la sentenza n. 497/2023 con la quale il Parte_1
Giudice di Pace di Rimini aveva dichiarato prescritto ex art. 2947,2° comma c.c. il credito risarcitorio da essa azionato nei confronti della e rispettivamente Controparte_2 Controparte_3 assicuratrice e proprietario del mezzo coinvolto nel sinistro stradale del 21.06.2012, cui era seguito l'intervento di pulizia e ripristino della sede stradale eseguito da essa appellante.
A fondamento dell'appello deduceva la non corretta valutazione da parte del giudice di prime cure della copiosa documentazione allegata in atti che dimostrerebbe l'interruzione della prescrizione biennale, oltre all'omessa valutazione ai sensi dell'art. 2944 c.c. dell'interruzione della prescrizione per effetto del riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può esser fatto valere, adducendo come le trattative intavolate con la compagnia assicurativa al fine di transigere la controversia avessero sortito un effetto interruttivo della prescrizione. Inoltre, evidenziava l'erronea qualificazione del titolo negoziale azionato e l'erronea disapplicazione dell'atto amministrativo e, pertanto, insisteva per l'accoglimento delle
1 domande già formulate in primo grado ovvero: accertare e dichiarare la responsabilità della sig.ra
[...]
quale conducente del veicolo tg. CH005HF, di proprietà del sig. , nella CP_4 Controparte_3 causazione del sinistro per cui è giudizio;
Condannare la in persona del legale Controparte_5 rappresentante p.t. e il sig. , in solido tra loro, al pagamento in favore di Controparte_3 Parte_1
oggi - nella sua qualità di concessionario e cessionario – della somma di
[...] Parte_1 euro 800,00 + IVA, oltre agli interessi di mora ex DL 231/2002 e svalutazione monetaria, con decorrenza dalla data del sinistro e sino al soddisfo…”.
Si costituiva contestando in toto le avverse doglianze ed insistendo Controparte_1 preliminarmente per la nullità della procura alle liti non estesa anche al giudizio di appello, nel merito poi, insisteva per la declaratoria della prescrizione ex art. 2947,2° comma c.c.. Inoltre, contestava la carenza di legittimazione attiva dell'appellante che non aveva titolo per agire in via risarcitoria.
Il Giudice, rilevato che il soggetto indicato come convenuto era deceduto già al momento della notifica della citazione in primo grado, ritenuta la questione suscettibile di definire il giudizio, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 12.9.2025 quando la causa veniva trattenuta per la decisione.
La sentenza deve essere riformata con rimessione della causa al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354 c.p.c
Dalla disamina della copiosa documentazione in atti emerge incontrovertibilmente che il sig.
[...]
, proprietario dell'autovettura responsabile del sinistro occorso il 21.6.2012 è morto il 23.11.2013, CP_3 numerosi anni prima della notifica dell'atto di citazione innanzi all'Ufficio del Giudice di pace di Rimini. Tra l'altro, esaminando l'atto di citazione del fascicolo d'ufficio del primo grado si rileva come venga allegata la ricevuta di mancata consegna che riporta testualmente “x per irreperibilità del destinatario (DECEDUTO)” in data 30.04.2021.
Ne deriva che già il giudizio di primo grado si è svolto senza che venisse convenuto il soggetto indicato come responsabile del sinistro, litisconsorte necessario nel giudizio per l'accertamento dei danni dallo stesso derivati.
Il malgoverno del contraddittorio nel giudizio di primo grado impone la declaratoria di nullità della sentenza e, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., la rimessione della causa al primo giudice.
La peculiarità della questione giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: visto l'art. 354 c.p.c.
1. Dichiara la nullità di tutti gli atti processuali della causa iscritta al n. 1301/2021 e della sentenza impugnata n. 497/23 emessa dal Giudice di Pace di Rimini depositata in data 23.06.2023 e, per l'effetto,
2. Rimette le parti innanzi al Giudice di Pace di Rimini;
3. Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Rimini, 27/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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