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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 30/10/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 185/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ER IO Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. TR EN Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 185/2025 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. GRISTINA SALVATORE FABIO TIZIANO, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] il [...], non Controparte_1 C.F._2 rappresentato né difeso
Resistente contumace
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio
Conclusioni delle parti: la ricorrente insiste in ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.2.2025 , premetteva di aver contratto Parte_1 matrimonio con – parte resistente – a Gela in data 29.3.2019, trascritto nei Controparte_1
1 registri dello Stato Civile del Comune di Gela con atto di matrimonio n. 14 Parte I – Serie A- anno
2019, unione dalla quale non sono nati figli.
Esponeva che con sentenza n. 234/2024, pubblicata in data 18.4.2024, il Tribunale di Gela ha omologato le seguenti condizioni della separazione personale dei coniugi, per come divisate dalle parti nell'accordo di trasformazione del giudizio contenzioso in consensuale: “
1.I coniugi sono autorizzati a vivere separati e sceglieranno la propria residenza nel luogo che riterranno più opportuno;
2. non avrà alcun obbligo con riguardo al mantenimento della sig.ra Controparte_1
3. I coniugi manifestano reciproco consenso al rilascio del passaporto e della Parte_1 carta di identità valida per l'espatrio” (Cfr. all. n. 3 al ricorso).
Allegava che dal momento della separazione non si è più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Concludeva, quindi, chiedendo al Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto con il resistente e di confermare le condizioni di separazione omologate dal Tribunale di
Gela, con vittoria di spese e compensi.
, seppur regolarmente reso edotto della pendenza del giudizio, non compariva Controparte_1 alla prima udienza né si costituiva in giudizio.
Infine, all'udienza di comparizione celebratasi in data 8.7.2025, la ricorrente dichiarava di non volersi riconciliare e – tenuto conto dell'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione stante la contumacia del resistente – concludeva insistendo in ricorso.
La causa veniva, dunque, rimessa al collegio, ai sensi dell'art. 473 bis.22, co. 4 c.p.c., essendo matura per la decisione avendo la parte articolato mezzi istruttori assolutamente superflui alla luce del tenore delle domande spiegate.
***
Ciò premesso in fatto, è opportuno rammentare che, ai sensi dell'art. 3, n. 2 lett b, lo scioglimento del matrimonio civile può essere domandato quando “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale (…).
Per quanto di interesse nel caso di specie, in ipotesi di separazione trasformata in consensuale, questa deve essersi protratta per almeno sei mesi “dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Ebbene, la domanda volta ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti – l'unica effettivamente proposta, alla luce delle condizioni della separazione personale –
2 deve essere accolta essendo trascorsi più di sei mesi dalla data fissata per la comparizione dei coniugi in sede di separazione giudiziale, convertita in consensuale (celebrata in data 11.3.2024), definita con sentenza n. 234/2024, pronunciata dal Tribunale di Gela in data 18.4.2024 (Cfr. all. n. 3 al ricorso introduttivo) e ciò senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
Le spese di lite – considerata la natura della causa, il suo complessivo esito e la contumacia del resistente – devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Gela in data 29.3.2019 da
, nata a [...] il [...], e , nato a [...] il [...], Parte_1 Controparte_1 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gela con atto di matrimonio n. 14 Parte I
– Serie A- anno 2019;
2) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000
n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
3) DICHIARA irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso a Gela, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 23/10/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
TR EN ER IO
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ER IO Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. TR EN Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 185/2025 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. GRISTINA SALVATORE FABIO TIZIANO, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] il [...], non Controparte_1 C.F._2 rappresentato né difeso
Resistente contumace
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio
Conclusioni delle parti: la ricorrente insiste in ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.2.2025 , premetteva di aver contratto Parte_1 matrimonio con – parte resistente – a Gela in data 29.3.2019, trascritto nei Controparte_1
1 registri dello Stato Civile del Comune di Gela con atto di matrimonio n. 14 Parte I – Serie A- anno
2019, unione dalla quale non sono nati figli.
Esponeva che con sentenza n. 234/2024, pubblicata in data 18.4.2024, il Tribunale di Gela ha omologato le seguenti condizioni della separazione personale dei coniugi, per come divisate dalle parti nell'accordo di trasformazione del giudizio contenzioso in consensuale: “
1.I coniugi sono autorizzati a vivere separati e sceglieranno la propria residenza nel luogo che riterranno più opportuno;
2. non avrà alcun obbligo con riguardo al mantenimento della sig.ra Controparte_1
3. I coniugi manifestano reciproco consenso al rilascio del passaporto e della Parte_1 carta di identità valida per l'espatrio” (Cfr. all. n. 3 al ricorso).
Allegava che dal momento della separazione non si è più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Concludeva, quindi, chiedendo al Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto con il resistente e di confermare le condizioni di separazione omologate dal Tribunale di
Gela, con vittoria di spese e compensi.
, seppur regolarmente reso edotto della pendenza del giudizio, non compariva Controparte_1 alla prima udienza né si costituiva in giudizio.
Infine, all'udienza di comparizione celebratasi in data 8.7.2025, la ricorrente dichiarava di non volersi riconciliare e – tenuto conto dell'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione stante la contumacia del resistente – concludeva insistendo in ricorso.
La causa veniva, dunque, rimessa al collegio, ai sensi dell'art. 473 bis.22, co. 4 c.p.c., essendo matura per la decisione avendo la parte articolato mezzi istruttori assolutamente superflui alla luce del tenore delle domande spiegate.
***
Ciò premesso in fatto, è opportuno rammentare che, ai sensi dell'art. 3, n. 2 lett b, lo scioglimento del matrimonio civile può essere domandato quando “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale (…).
Per quanto di interesse nel caso di specie, in ipotesi di separazione trasformata in consensuale, questa deve essersi protratta per almeno sei mesi “dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Ebbene, la domanda volta ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti – l'unica effettivamente proposta, alla luce delle condizioni della separazione personale –
2 deve essere accolta essendo trascorsi più di sei mesi dalla data fissata per la comparizione dei coniugi in sede di separazione giudiziale, convertita in consensuale (celebrata in data 11.3.2024), definita con sentenza n. 234/2024, pronunciata dal Tribunale di Gela in data 18.4.2024 (Cfr. all. n. 3 al ricorso introduttivo) e ciò senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
Le spese di lite – considerata la natura della causa, il suo complessivo esito e la contumacia del resistente – devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Gela in data 29.3.2019 da
, nata a [...] il [...], e , nato a [...] il [...], Parte_1 Controparte_1 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gela con atto di matrimonio n. 14 Parte I
– Serie A- anno 2019;
2) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000
n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
3) DICHIARA irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso a Gela, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 23/10/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
TR EN ER IO
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