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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 07/03/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. Salvatore La Valle, all'esito dell'udienza del 07 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. nella causa civile iscritta al n.2477/2020 R.G. promossa da
T R A
(C.F.: , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Locri, alla via Nino Bixio n. 4, presso lo studio dell'avv.to Vincenzo MAIO che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo, pec:
; Email_1
RICORRENTE
E
(C.F.: , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, elettivamente domiciliata in , via S. Anna II Tronco;
Controparte_1
CONVENUTO - CONTUMACE
OGGETTO: pubblico impiego privatizzato - spettanze retributive – pagamento somme attività libero-professionale intramoenia
ESPOSIZIONE DEI FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22 ottobre 2020, premesso di essere Parte_1
Dirigente medico presso il reparto di pediatria dell' di Locri, ha esposto che CP_2
negli anni 2018 e 2019 ha svolto attività libero professionale intramuraria (ALPI), giusta autorizzazione del 13.2.2018, regolamentata con delibera n. 427 del 16.6.2015 adottata dal
Commissario Straordinario dell che le prestazioni sanitarie sono Controparte_1
Pag. 1 a 9 state erogate dal 14.2.2018 al 31.8.2018 presso lo studio medico Gastrostudio in Siderno, dal
01.09.2018 al 11.09.2018 presso il proprio studio sito in Locri e dal 12.09.2018 al 14.11.2019 presso altro studio medico pediatrico sito in Roccella Jonica;
che le prestazioni sono state dalla stessa rendicontate trattenendo il 50% dei ricavi derivanti dall'erogazione delle Contr prestazioni specialistiche e mediante versamento dell'ulteriore 50% all' che per l'anno
2018 ha incassato € 6.510,00 e versato all'azienda € 3.225,00 mentre per l'anno 2019 €
3.020,00 e ha versato all'azienda € 1.510,00; che l'azienda non ha provveduto, ai sensi dell'art. 10 del regolamento per l'esercizio della libera professione intramoenia ALPI, alla rendicontazione di quanto incassato;
che ai sensi dell'art. 10 del predetto Regolamento
l'azienda avrebbe dovuto trattenere sul totale da ella versato la sola percentuale del 5% a titolo di fondo di perequazione, restituendo per l'effetto il 45% di quanto incassato;
che ha svolto Contr l'attività sanitaria presso il proprio studio medico sito in locali diversi da quelli dell' e senza l'ausilio di personale dipendente dall'azienda; che l'importo che l'azienda avrebbe dovuto rendicontare e restituire ammonta ad € 4.526,75, ovvero: anno 2018 € 3.092,25
(3.255,00 versati x 5% = € 162.75; € 3255.00 – 162.75 = € 3.092,25); anno 2019 € 1.434.50
(€ 1.510.00 versati x 5% = € 75.50; € 1.510.00 – € 75.50 = €1.434,50); che mediante missiva protocollata in data 22.10.2020 ha sollecitato la liquidazione delle spettanze maturate. Ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni:” Voglia il Tribunale adito, accogliere la domanda e condannare l' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 4.526.75, o di quella maggiore o minore che sarà giudizialmente accertata nel corso del giudizio. Oltre interessi
e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ogni credito al saldo. In via subordinata si chiede che l'importo di cui al ricorso (€4.526.75) venga riconosciuto al ricorrente a titolo di indebito arricchimento, avendo l'Amministrazione ricevuto dall'attività lavorativa della dott.ssa , nella qualità, un vantaggio economico, con Parte_1 depauperamento del ricorrente. Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art 15 L.P. che dichiara di anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio con notifica perfezionatasi in data 15.01.2021, non si è costituita l'Azienda sanitaria convenuta di cui ne va pertanto dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante la prova per testi.
Pag. 2 a 9 La domanda è fondata nei limiti di seguito esposti.
La parte ricorrente agisce al fine di ottenere l'integrale pagamento dei compensi a lei spettanti per l'attività libero professionale intramoenia svolta negli anni 2018 e 2019.
Preliminarmente occorre soffermarsi sulla contumacia dell' resistente, la CP_3
quale, sebbene regolarmente convenuta in giudizio, non si è costituita.
È vero che la mancata costituzione di una parte in giudizio non equivale ad ammissione dell'esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda, non escludendosi il potere-dovere del giudice di accertare se da parte dell'attore, sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa (Cass. 12.07.2006 n.
15777); ciò nondimeno, tale condotta processuale costituisce elemento liberamente apprezzabile dallo stesso giudice ai fini della decisione (Cass. 20.02.2006 n. 3601; Cass.
21251 del 14.10.2010).
Ciò posto, appare opportuno sintetizzare i caratteri essenziali dell'attività libero professionale intramuraria. In tal senso, tale attività del personale dirigente medico è disciplinata dal Regolamento aziendale n. 427 del 16 giugno 2015 adottato con delibera del
Commissario Straordinario dell'azienda . Il regolamento definisce all'art. 1 quella in Parte_2 esame come “attività che il personale della dirigenza medica e dirigenza sanitaria esercita individualmente o in equipe fuori dell'orario di lavoro e delle attività previste dall'impegno di servizio, in regime ambulatoriale…e su libera scelta dell'assistito…”. Il successivo art. 4 prescrive che l'attività libero professionale intramuraria si svolga compatibilmente alle finalità istituzionali dell'azienda. Per quanto di maggiore interesse, è opportuno chiarire che il regolamento aziendale consente lo svolgimento dell'attività intramuraria anche in un luogo diverso dalla struttura aziendale, e dispone inoltre quale modello organizzativo la gestione centralizzata dell'attività libero professionale. A tal fine, l'art. 4 ha infatti istituito un unico ufficio denominato “ALPI”, cui devolvere le competenze in materia di libera professione. É altresì previsto dalla disciplina pattizia che il servizio di prenotazione delle prestazioni, da effettuare in regime libero professionale, è affidato al CUP aziendale, che l'organizza anche al fine di permettere il controllo dei volumi delle prestazioni istituzionali e di quelle libero professionali. In tal senso, è l'articolo 5 a riconoscere che l'attività libero professionale è
Pag. 3 a 9 caratterizzata dalla scelta diretta, da parte dell'utente, del singolo professionista, il quale è dunque chiamato a rendere una prestazione ambulatoriale.
Chiarito quanto sopra in ordine alle linee generali per l'esercizio dell'attività intramoenia, va esaminato quanto previsto in relazione al pagamento di tali prestazioni, con annesso esame delle percentuali spettanti al singolo dirigente ed all'azienda. Pare opportuno evidenziare che, in ordine alle modalità di pagamento, l'articolo quattro prevede che i professionisti che operano secondo tale regime sono tenuti ad incassare gli onorari spettanti emettendo regolare fattura, con l'obbligo di versare entro la fine di ogni mese la somma spettante all'azienda.
Quanto ancora ai criteri generali per la determinazione delle tariffe e l'attribuzione dei proventi, va altresì rilevata la specifica previsione del regolamento in esame che prevede che le tariffe delle prestazioni sono approvate dal direttore generale e riportate nel tariffario aziendale, d'intesa con il dirigente che coordina l'ALPI. Ne deriva pertanto una generale definizione, anche a fini di omogeneità, dell'attività extramoenia che può essere esercitata dal dirigente medico. Il regolamento disciplina inoltre analiticamente le singole quote di riparto, ed infatti all'art. 10 si specifica che la tariffa deve coprire i costi relativi a più voci, ed ovvero: remunerazione del professionista;
remunerazione del personale di supporto diretto;
remunerazione del personale di supporto indiretto;
ammortamento e manutenzione delle attrezzature;
costi diretti ed indiretti aziendali;
accantonamento della quota come fondo perequativo contrattuale destinato ai dirigenti secondo quanto previsto dall'articolo 57 comma due lettera i del CCNL dirigenza 8 giugno 2000.
La parte ricorrente ha allegato di aver eseguito attività intramoenia negli anni 2018 e
2019 su specifica autorizzazione, ha allegato di aver svolto la propria attività nel proprio studio privato senza l'ausilio di personale dipendente dell' e di aver versato Parte_3
Cont all' il 50% degli importi incassati per le prestazioni sanitarie rese e di non aver visto corrisposto ancora quanto a lei dovuto.
In tal senso la documentazione in atti ha provato quanto sostenuto in ricorso (cfr.
Cont allegati copia versamenti eseguiti dalla ricorrente in favore dell' autorizzazioni . CP_3
Inoltre, il costrutto attoreo deve dirsi ulteriormente provato all'esito della prova testimoniale assunta all'udienza del 07 giugno 2023. In tale sede è stato infatti escusso il teste
Pag. 4 a 9 che ha così deposto: “(…) Conosco la ricorrente solo di nome, lei è dipendente Tes_1
dell' e volendo ella svolgere attività intramuraria abbiamo avuto uno Parte_3
scambio di corrispondenza. So che è una pediatra, ma non la conosco di persona. ADR Io sono il referente del servizio libera professione intramuraria dal 2012 a tutt'ora. ADR So che la dott.ssa è una pediatra. ADR Da quel che so la dott.ssa ha svolto attività Parte_1
intramuraria negli anni 2018 e 2019 ADR Io mi occupo anche dell'aspetto contabile, posso Cont dire che la ricorrente ha incassato per il 2018 il lordo 7.330,00 euro ed ha versato all'
3.665,00, per il 2019 ha incassato 4.740,00 ed ha versato 2.370,00. ADR Da quel che so io
Cont l' avrebbe dovuto trattenere un 20 o 25% sull'incasso lordo, ed avrebbe dovuto restituire il 70 o 75% dell'incasso, applicate le trattenute. A titolo di trattenute le voci sono le seguenti: un 5% per fondo aziendale, un 5% per un fondo di perequazione per i dirigenti che non possono effettuare attività intramuraria, peraltro mai distribuita, poi il cd. fondo per il supporto diretto e poi fondo indiretto che è per quelli che organizzano l'attività intramuraria, che poi sono io, e sono l'unico a gestire questo servizio. ADR Specifico che c'è polemica sulla tassa Irap. Segnalo che per alcuna giurisprudenza essa è a carico dell'azienda, per altra a Cont carico del medico. ADR l' , da quel che so io, non liquida i dovuti proventi per i titoli di cui si parla dal 2011, ha liquidato solo 2013 e 2014”.
Tali dichiarazioni confermano dunque per l'intero quanto allegato dalla parte ricorrente. Né del resto può sfuggire l'attendibilità del teste escusso, il quale svolge il ruolo Contr di referente per quanto riguarda la libera professione e l'attività intramuraria sin dal
2012. Questi si presenta dunque come persona assolutamente qualificata in ordine alla conoscenza delle procedure di versamento, storno ed accreditamento di quanto dovuto al professionista che opera nel regime intramurario, essendo invero istituzionalmente depositario di tali competenze ex art. 4 del Regolamento aziendale.
Trattandosi di obbligazione di natura contrattuale, deve dunque dirsi che la parte ricorrente ha assolto al proprio onere della prova avendo provato la fonte ed il titolo contrattuale invocato ed avendo allegato, e provato, l'inadempimento della parte datoriale.
Va a tal fine ricordato che in tema di riparto dell'onere probatorio nella responsabilità contrattuale, l'art. 1218 c.c. prevede che il creditore che vuol far valere la responsabilità contrattuale del convenuto ed ottenere l'adempimento dell'obbligazione assunta nei suoi
Pag. 5 a 9 confronti deve provare i fatti costitutivi della sua pretesa, e dunque l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio;
l'adempimento della propria obbligazione;
il danno subìto; la riconducibilità del danno all'inadempimento. Al contrario, spetta al debitore di fornire la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento. In tal senso, la contumacia dell'azienda resistente impedisce la prova del pagamento di quanto dovuto e di conseguenza resta inevasa la prova dell'adempimento.
La ricorrente, pertanto, a fronte di un incasso derivante dall'attività in esame pari per l'anno 2018 ad € 6.510,00 e per l'anno 2019 ad € 3.020,00, ha provato di aver trattenuto il Contr 50% e di aver versato la restante parte all' rispettivamente € 3.255,00 e € 1.510,00, per un totale complessivo di €4.765,00.
All'esito dell'espletamento della prova testimoniale, giacché il responsabile ALPI escusso ha riferito che: “(…)posso dire che la ricorrente ha incassato per il 2018 il lordo Cont 7.330,00 euro ed ha versato all' 3.665,00, per il 2019 ha incassato 4.740,00 ed ha versato
2.370,00”, parte ricorrente ha modificato i termini della domanda, ovvero le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo, e con note di trattazione scritta depositate per l'udienza del
27.10.2023 ha chiesto la restituzione della somma di € 6.025,00 in luogo di quella originariamente chiesta di € 4.526,75. Gli importi chiesti corrispondono al 95% della tariffa Contr introitata all Ritiene infatti la ricorrente che l'azienda possa trattenere dal 50% versato la sola quota del 5 % a titolo di fondo di perequazione spettando invece al professionista il
45% del versato, atteso che ha svolto attività lavorativa presso il proprio studio medico in luogo esterno ai locali dell' e senza l'ausilio di personale medico ad essa CP_3
riconducibile.
Ebbene, priva di supporto probatorio è la domanda per come emendata dalla parte con note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 27.10.2023, poiché la stessa non è sorretta da alcun riscontro di tipo documentale, quali copie di ulteriori versamenti o nuovi conteggi. Inoltre, nonostante la ricorrente all'esito dell'escussione dell'unico teste ammesso abbia chiesto un termine per l'elaborazione e la produzione di conteggi aggiornati, nulla ha fornito al giudicante, con la logica conseguenza che non può considerarsi sufficiente il solo
Pag. 6 a 9 dato emerso dalla prova testimoniale, che rimane disancorato da ulteriori elementi documentali dotati di idoneo valore probatorio, constando agli atti solo le copie degli avvenuti versamenti per gli importi rivendicati con l'atto introduttivo del giudizio.
Ciò premesso, appare opportuno precisare che le risultanze di causa hanno escluso la Contr debenza all' delle percentuali a titolo di supporto diretto, come peraltro previsto dal
Regolamento aziendale.
Tuttavia, deve considerarsi dovuto, oltre al 5% devoluto al fondo di perequazione,
l'ulteriore 5% a titolo di supporto indiretto.
Quanto al primo titolo di trattenuta spettante all'azienda datrice, occorre dar conto che diversamente da quanto previsto per la quota da riconoscere al personale di supporto diretto, nulla è definito nel Regolamento a tal fine. Inoltre, va considerato che la mancata attuazione dell'istituzione del fondo non determina l'inefficacia della clausola istitutiva, quanto, invero, una eventuale ipotesi di responsabilità contrattuale eventualmente gravante sulla azienda sanitaria. Ancora, va rilevato che l'istituzione di tale fondo e della relativa percentuale è avvenuta in esecuzione di quanto disposto dal CCNL della dirigenza del 8.6.2000 che all'art. 57, comma 2 lett. i) per il quale “un'ulteriore quota della tariffa - da concordare in azienda ai sensi dell'art. 4, comma 2 lettera G) comunque non inferiore al 5% della massa di tutti i proventi dell'attività libero professionale, al netto delle quote a favore delle aziende, è accantonata quale fondo aziendale da destinare alla perequazione per le discipline mediche e veterinarie – individuate in sede di contrattazione integrativa - che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria. Dalla ripartizione di tale fondo non può derivare per i destinatari un beneficio economico superiore a quello medio percepito dai dirigenti che espletano l'attività libero professionale, secondo criteri stabiliti in sede aziendale”.
Per quanto attiene al supporto indiretto, del resto, l'art. 10 del Regolamento aziendale, rubricato “criteri generali per la determinazione delle tariffe ed attribuzione dei proventi – criteri di riparto”, alla lettera B) dei criteri di riparto, individua, quale spesa di gestione da devolvere all' il 5% per il personale di supporto indiretto, escludendo espressamente CP_3
la devoluzione dell'ulteriore quota pari al 10% del versato per i casi in cui il Dirigente non si avvale dell'ausilio del personale dell' come nel caso di specie. CP_3
Pag. 7 a 9 La superiore disciplina contrattuale, del resto, non ammette deroghe né interpretazioni estensive, indicando a fortiori che la mancata distribuzione dei fondi di perequazione non determina l'inefficacia della relativa previsione istitutiva.
Il ricorso, pertanto, è accolto nei limiti indicati.
Va dunque condannata l' al Controparte_4
pagamento in favore di a titolo di spettanze per l'attività intramoenia Parte_1
svolta negli anni 2018 e 2019, al lordo delle ritenute erariali, oltre interessi e rivalutazioni dal dovuto al soddisfo.
Per l'effetto, dagli importi indicati come versati all'azienda dalla parte ricorrente, va detratta, oltre a quanto già epurato per il fondo di perequazione, l'ulteriore percentuale del
5%, ed ovvero: €162,75 per l'anno 2018 e €75,50 per l'anno 2019, per un totale spettante pari ad €4.288,50, al lordo delle ritenute erariali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, visto il DM 55/2014 così come aggiornato dal DM 147/2022, tenuto conto della natura della materia lavoristica trattata e dello scaglione di riferimento, visti i parametri minimi, considerata la limitata attività difensiva svolta in ragione della contumacia dell'azienda convenuta, esse sono liquidate in complessivi
€1.511,10, di cui € 1.314,00 a titolo di compensi ed €197,10 per spese, oltre IVA e CPA come per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1.- dichiara la contumacia dell' , in persona del Controparte_4
legale rappresentante pro tempore;
2.- accoglie la domanda e per l'effetto accerta e dichiara il diritto di
[...]
alla percezione dei compensi spettanti per l'attività intramoenia svolta per Parte_1 gli anni 2018 e 2019, con conseguente condanna dell' , in persona Controparte_1
del l.r.p.t., al pagamento di €4.288,50, al lordo delle ritenute erariali, oltre interessi e rivalutazioni dal dovuto al soddisfo;
Pag. 8 a 9 3.- condanna l' , in persona del l.r.p.t. alla refusione delle Controparte_1
spese di lite che si liquidano in complessivi €1.511,10, di cui € 1.314,00 a titolo di compensi ed €197,10 per spese, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Locri, 07.03.2025
Il Giudice
Salvatore La Valle
Pag. 9 a 9