Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 06/02/2026, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00335/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01219/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1219 del 2025, proposto dalla sig.ra ES NT, rappresentata e difesa dagli avv.ti Aldo ES e Ciro Santonicola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
al giudicato discendente dalla sentenza del Tribunale di Verona, sezione lavoro, n. 597/2023, pubblicata il 13.11.2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 del cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 il dott. NC AV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Tribunale di Verona, sezione lavoro, con la sentenza n. 597/2023, pubblicata il 13.11.2023, ha:
-dichiarato il diritto della sig.ra ES NT ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022;
-condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad erogare alla parte ricorrente la prestazione oggetto di causa, previa emissione della carta docente ed accredito nella carta docente della somma indicata, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione;
-condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in complessivi € 258,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
2. La predetta sentenza:
-non è stata oggetto di impugnazioni;
-è stata notificata in forma esecutiva il 24 maggio 2024 presso gli indirizzi di posta elettronica certificata del Ministero dell’Istruzione e del Merito (dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it; uffgabinetto@postacert.istruzione.it; drve@postacert.istruzione.it; uspvr@postacert.istruzione.it).
3. La sig.ra ES NT ha quindi proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio di ottemperanza chiedendo a questo T.A.R. di:
-accogliere il ricorso per ottemperanza;
-ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito, nonché all’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, l’ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Verona, sezione lavoro, n. 597/2023;
-nominare sin d’ora, per il caso di mancata esecuzione della predetta sentenza, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva;
-condannare il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese della presente procedura, oltre accessori di legge, ed oltre alla restituzione del contributo unificato versato, somme tutte da distrarsi in favore degli avv.ti Aldo ES e Ciro Santonicola dichiaratisi antistatari.
4. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
5. All’esito della camera di consiglio del 29 gennaio 2026 il Tribunale ha assunto la causa in decisione.
6. Il ricorso è ammissibile quanto ai presupposti dell’intrapresa azione di ottemperanza, avuto riguardo:
-all’accertamento del passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda, attestato dalla certificazione a tale scopo rilasciata dal competente ufficio del Tribunale di Verona il 27 maggio 2025;
-all’avvenuta notifica, presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 24.5.2025, della sentenza ottemperanda, e al decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. 31 dicembre 1996 n. 669, convertito nella L. 28 febbraio 1997 n. 30.
7. Nessun dubbio, poi, sussiste sull’appartenenza del provvedimento ottemperando, una sentenza del Giudice ordinario passata in giudicato, nel novero dei titoli le cui statuizioni rimaste ineseguite possano trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1°, lett. c), del cod. proc. amm.. Infatti quest’ultima azione è prevista proprio “al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato” .
8. Il ricorso è altresì fondato, atteso che l’Amministrazione intimata non ha ad oggi fornito elementi tesi a dimostrare l’adempimento di quanto impostole dal giudicato.
Va, dunque, ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare attuazione alla sentenza in epigrafe e, in particolare, di provvedere a costituire in favore della sig.ra ES NT, ai sensi degli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016, una carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all’art. 1, co. 121°, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta carta della somma pari a € 500 annui (cinquecento/00) per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione.
L’adempimento dovrà avere luogo nel termine ultimativo di 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente sentenza.
9. In conformità alle richieste della ricorrente occorre, inoltre, nominare sin da ora, per il caso di inottemperanza ministeriale perdurante oltre il termine appena assegnato, un commissario ad acta, che viene individuato ratione muneris nella persona del Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) presso il Ministero della Istruzione e del Merito (MIM), con facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi ad altro dirigente dello stesso Ufficio: questi dovrà attivarsi, dietro apposita istanza di parte ricorrente, in caso di vana scadenza del termine sopra indicato, e a sua volta provvedere direttamente nell’ulteriore termine di 60 giorni.
10. Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo con distrazione in favore dei procuratori della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione, e per l’effetto:
1) ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, di dare attuazione alla sentenza del Tribunale di Verona, sezione lavoro, n. 597/2023, pubblicata il 13 novembre 2023, provvedendo a costituire in favore della sig.ra ES NT, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016, una carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado istituita dall’art. 1, comma 121°, della L. 13 luglio 2015 n. 107, con accredito/assegnazione sulla detta carta della somma pari ad € 500 annui (cinquecento/00) per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione;
2) nomina quale commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) presso il Ministero della Istruzione e del Merito (MIM), o il dirigente dallo stesso delegato, per l’espletamento della funzione di cui in motivazione ove il Ministero, alla scadenza del termine qui prescritto per l’adempimento, non abbia provveduto all’adempimento;
3) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese della presente lite, che liquida in € 800,00, oltre a i.v.a., c.p.a., rimborso spese generali nella misura di legge e contributo unificato effettivamente versato, spese tutte distratte in favore degli avv.ti Aldo ES e Ciro Santonicola, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Ida RA, Presidente
Massimo Zampicinini, Primo Referendario
NC AV, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NC AV | Ida RA |
IL SEGRETARIO