Sentenza 30 novembre 2023
Ordinanza collegiale 12 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 30/11/2023, n. 1326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1326 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/11/2023
N. 01326/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00231/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 231 del 2023, proposto da
CE AC, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Giuseppe Garibaldi 43;
contro
Comune di San Vito dei Normanni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Musa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Brodway di del Prete FE & C. S.n.c., EL Elefante, ME Ancora, EL Del Prete, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di San Vito dei Normanni sull'istanza diffida presentata dal ricorrente con nota 11 gennaio 2023, finalizzata alla adozione della ordinanza di demolizione, atto dovuto e conseguenziale rispetto al provvedimento di rigetto dell'istanza ex art. 36 D.P.R. 380/2001 nonché a disporre “la cessazione dell'attività di ristorazione nell'immobile abusivo perché privo del certificato di agibilità”;
con conseguente declaratoria dell'obbligo del Comune intimato a provvedere con ogni urgenza a concludere e adottare un provvedimento espresso per il controllo e repressivo-sanzionatorio ai sensi dell'art. 27 e dell'art. 31 del DPR 380/01;
nonché per la nomina di un Commissario ad acta per l'ipotesi di perdurante inerzia e/o (denegata) inottemperanza del Comune obbligato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Vito dei Normanni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2023 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. È impugnato il silenzio serbato dal Comune di San Vito dei Normanni sull'istanza-diffida presentata dal ricorrente con nota 11 gennaio 2023.
A sostegno del ricorso, il ricorrente ha articolato i seguenti motivi di gravame: violazione degli artt. 2 e 3 l. n. 241/90; eccesso di potere sotto vari profili.
Costituitosi in giudizio, il Comune di San Vito dei Normanni ha chiesto il rigetto del ricorso.
Nella camera di consiglio del 22.11.2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Il ricorso è fondato.
Rileva anzitutto il Collegio che l’odierno ricorso risulta notificato in data 8.3.2023, e pertanto entro l’anno dall’ultima istanza del ricorrente (11.1.2023), sicché il ricorso deve senz’altro ritenersi tempestivo.
3. Tanto premesso, rileva altresì il Collegio che, nella fattispecie in esame, si versa nell’ambito di istanza volta all’ottenimento di provvedimento repressivo nei confronti di terzi, rispetto al quale il ricorrente è titolare di una posizione giuridica qualificata, essendo proprietario dell’edificio confinante con quello asseritamente abusivo.
Pertanto, deve ritenersi sussistente l’obbligo di provvedere da parte del Comune, ai sensi dell’art. 2 l. n. 241/90. Invero, tale previsione normativa prevede che: “ … Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ”.
In tal modo, il legislatore ha inteso generalizzare l’obbligo di provvedere con atto espresso, anche nelle ipotesi in cui vi siano, ictu oculi , impedimenti tali da impedire l’accoglimento dell’istanza. Ciò al fine di garantire la certezza dei tempi nell’esercizio dell’azione amministrativa, e prevenire danni correlati all’inerzia della p.a. Il tutto sul presupposto che l’esistenza di un termine per provvedere costituisce ora, per ricevute acquisizioni giurisprudenziali, autonomo bene della vita, sul quale il privato deve poter fare ragionevole affidamento al fine di autodeterminarsi e orientare la propria attività economica.
In tal senso l’amministrazione a tutt’oggi non si è determinata, sicché deve ritenersi acclarato il suo silenzio rifiuto sull’istanza in esame.
4. Da ultimo, non è rilevante la pendenza del giudizio innanzi a questo TAR avverso l’ordinanza di demolizione emessa dall’Amministrazione (atto presupposto rispetto alla richiesta di adozione di ordine di interdizione dell’attività commerciale svolta all’interno dell’immobile asseritamente abusivo), atteso che tale situazione non esime comunque l’Amministrazione – ai sensi del cennato art. 2 l. n. 241/90 – dall’adozione di un formale provvedimento espresso sull’istanza-diffida del ricorrente.
5. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è fondato.
Ne consegue l’ordine al Comune di San Vito dei Normanni di pronunciarsi sull’istanza-diffida presentata dal ricorrente in data 11.1.2023, entro gg. 30 dalla notificazione/comunicazione della presente sentenza.
In difetto, si provvederà alla nomina di commissario ad acta .
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima - definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e ordina per l’effetto al Comune di San Vito dei Normanni di pronunciarsi sull’istanza-diffida presentata dal ricorrente in data 11.1.2023, entro gg. 30 dalla notificazione/comunicazione della presente sentenza.
In difetto, si provvederà alla nomina di commissario ad acta .
Condanna il Comune di San Vito dei Normanni al rimborso delle spese di lite sostenute dal ricorrente, che si liquidano in € 1.000 per onorario, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2023, con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Daniela Rossi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO