Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/05/2025, n. 1725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1725 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
n. 7665/2018 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZ. III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico, dott.ssa Arlen Picano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7665/2018 promossa da:
(P.IVA ), in persona del suo legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Cozzolino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli, alla Piazza Calenda n. 15;
-Attrice-
Nei confronti di
rappresentato e difeso dall'avv. Ferdinando Struffolino ed elettivamente domiciliato CP_2
presso il suo studio in Maddaloni (CE), alla Via R. Viviani, 3^ Trav, n. 25;
-Convenuto-
OGGETTO: azione di surroga ex art. 1916 c.c.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta udienza cartolare 25.02.2025
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Con atto di citazione, regolarmente notificato in rinnovazione, la ha convenuto Parte_1 in giudizio il Sig. per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “dichiarare l'esclusiva CP_2 responsabilità del sig. all'epoca dei fatti di causa titolare della Carrozzeria Papa CP_2
SE ditta individuale, per i danni cagionati al veicolo Peugeot 107 tg. DB046PF di proprietà della sig.ra per le causali di cui in premessa;
- dichiarare sussistente il diritto Controparte_3 dell' ad agire in via di rivalsa ex art. 1916 c.c. nei confronti del sig. Parte_1 [...] all'epoca dei fatti di causa titolare della Carrozzeria Papa SE ditta individuale, per le CP_2
somme le somme versate al proprio assicurato, a titolo di indennizzo per il danno subito alla sua vettura in conseguenza del descritto incendio, pari ad €. 8.400,00; - per l'effetto, condannare il sig. all'epoca dei fatti di causa titolare della Carrozzeria Papa SE ditta individuale CP_2
al pagamento in favore della , della somma di euro 8.400,00 oltre interessi e CP_1 rivalutazione dal dì dell'evento sino al soddisfo;
- con vittoria di spese del presente grado di giudizio”.
Si costituiva parte convenuta, la quale, in via preliminare, eccepiva la nullità dell'atto di citazione in rinnovazione ex art. 164 c.p.c. per inosservanza dei termini a comparire, l'improcedibilità e/o improponibilità dell'azione promossa dall'attrice, dovuta al mancato invito alla stipula di una convenzione assistita di cui alla Legge n. 162/2014, oltre che l'intervenuta prescrizione dell'azione esercitata dalla società attrice ex art. 2952, comma 2, c.c. o in subordine ex art. 2947, comma 1, c.c. Nel merito, contestava la fondatezza della domanda, deducendo l'assenza di prova della causa dell'incendio e quindi della propria responsabilità.
La causa, istruita documentalmente, all'udienza del 25/02/2025, celebrata in modalità cartolare, viste le note di trattazione scritta, veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
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Così sinteticamente compendiato l'iter processuale, si osserva quanto segue.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di nullità della citazione in rinnovazione per pretesa inosservanza dei termini a comparire, in quanto sanata dal provvedimento del giudicante del 2.11.2021, con cui, proprio in considerazione del mancato rispetto del suddetto termine, è stata fissata nuova udienza.
Va, altresì, rigettata l'eccezione di improcedibilità dell'azione per mancato invito alla stipula di una convenzione assistita, in quanto, al fascicolo cartaceo di parte attrice risulta allegato il Verbale di mediazione del 14.09.2017, redatto innanzi all'Organismo di Conciliazione SPLA di Napoli, procedimento che si concludeva con verbale negativo n° 1267/2017, stante l'assenza del sig. CP_2
pagina 2 di 5 In merito a tale verbale, va innanzitutto chiarito che l'esperimento del tentativo di CP_2 mediazione, in luogo del procedimento di negoziazione assistita, ancorché in un'ipotesi non assoggettata a mediazione obbligatoria eх art. 5, D.lgs. n. 28/2010, risponde comunque alla ratio della normativa in tema di negoziazione assistita, in quanto tende ad assicurare l'espletamento di un tentativo di definizione stragiudiziale della controversia, avente una funzione deflattiva;
tra l'altro, la mediazione, comportando la presenza di un terzo imparziale quale il mediatore, offre maggiori garanzie rispetto alla negoziazione, per cui deve ritenersi assolta la condizione di procedibilità.
Con riguardo alla contestazione della validità della procedura, invece, per mancanza di prova del ricevimento dell'invito da parte del che non avrebbe ricevuto la convocazione, si osserva che, nel CP_2
verbale allegato, il mediatore dà atto della regolarità della ricezione, da parte del della CP_2
convocazione, che sarebbe stata trasmessa a mezzo a/r, come dallo stesso accertato con visione della ricevuta di consegna allegata al verbale. Ciò premesso, anche se la ricevuta de qua non risulta prodotta in giudizio, tuttavia deve ritenersi esistente, in quanto il verbale di mediazione è un atto pubblico, per cui fa piena prova fino a querela di falso: il mediatore assurge la funzione di pubblico ufficiale verbalizzante per i fatti accaduti innanzi a sé e la verifica della documentazione ai suoi atti.
Si ritiene invece meritevole di accoglimento, per quanto si osserva, l'eccezione di prescrizione, sollevata sempre dalla parte convenuta.
Innanzitutto, appare opportuno ricordare che la surrogazione ha la funzione di permettere l'attuazione del principio indennitario: quando vi è un terzo responsabile del danno, l'assicurato che riceve il risarcimento dell'assicuratore non può richiederlo anche al terzo perché altrimenti verrebbe a lucrare;
d'altro canto il terzo non può essere liberato dalla sua responsabilità, perché il contratto di assicurazione, res inter alios acta, non può a lui giovare. Quindi, nei limiti del risarcimento effettuato, i diritti dell'assicurato verso il terzo passano all'assicuratore e poiché la surroga viene ad attuare il principio indennitario, ne consegue che essa ha luogo in tutte le assicurazioni contro i danni. Va anche precisato che il diritto verso il terzo responsabile ha carattere derivativo, per cui l'assicuratore assume nei confronti del terzo la stessa posizione dell'assicurato, sia rispetto ai vantaggi di carattere sostanziale e processuale (ad es. onere della prova, presunzione di colpa), sia rispetto alle eccezioni a lui opponibili.
Pertanto, avendo la surroga carattere derivativo, la Suprema Corte ha chiarito che <all'azione di surrogazione dell'assicuratore nei confronti del terzo responsabile ai sensi dell'art. 1916 cod. civ. si applica il medesimo termine di prescrizione proprio del diritto dell'assicurato, termine decorrente dal giorno in cui si è verificato il fatto e non dal giorno dell'avvenuto pagamento>> (Cass
Sez. 3, Sent. n. 15243 del 29/10/2002).
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Considerato che
, nel caso in esame, il diritto che l'assicurato avrebbe potuto azionare nei confronti del terzo, è rappresentato dal diritto al risarcimento dei danni ex art. 2051 c.c., il cui Parte_2
termine di prescrizione è quinquennale, deve ritenersi soggetto al medesimo termine anche il diritto di surroga. Gli Ermellini hanno anche precisato che <La surrogazione dell'assicuratore prevista dall'art.
1916 cod. civ. integra una successione a titolo particolare nel credito risarcitorio fino alla concorrenza dell'ammontare dell'indennizzo, la quale si verifica nel momento in cui l'assicuratore fornisce notizia al terzo responsabile del pagamento effettuato all'assicurato, esprimendo la volontà di avvalersi della citata norma, ed implica l'opponibilità all'assicuratore delle eccezioni invocabili contro
l'assicurato alla suddetta data, per effetto del subingresso dell'uno nella stessa posizione dell'altro.
Pertanto, con riferimento alla prescrizione, deve ritenersi che l'inerzia del danneggiato, protrattasi fino alla scadenza del termine prescrizionale, possa essere fatta valere dal terzo responsabile, nei confronti dell'assicuratore in surrogazione, quale causa estintiva del diritto, solo se tale scadenza sia anteriore all'esercizio della surrogazione, mentre, in caso contrario, essendosi la titolarità del credito trasferita in capo all'assicuratore prima della maturazione della prescrizione, e valendo la menzionata comunicazione, altresì, quale atto interruttivo, l'estinzione per prescrizione del credito trasferito può discendere esclusivamente da successiva inattività dell'assicuratore medesimo>> (Cass.
Sez. 3, Sent. n. 11457 del 17/05/2007).
Sulla base dell'orientamento giurisprudenziale citato, considerato che il fatto risalirebbe al 26.06.2006
e l'assicurazione risulta aver comunicato al terzo di volersi avvalere della surroga solamente con a/r dell'08.03.2016, è evidente come, al momento dell'inoltro della comunicazione, l'azione era già prescritta.
L'accoglimento dell'eccezione de qua risulta assorbente rispetto alle ulteriori questioni.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al d.m. 55/2014, in considerazione del valore della causa (scaglione fino ad €
26.000,00) e dell'attività effettivamente espletata (con riduzione al minimo della fase istruttoria, data la natura documentale e della fase conclusionale, in quanto, non essendo stata espletata attività istruttoria, non è stato necessario ulteriore approfondimento).
P.Q.M.
Il Tribunale di S. M. Capua Vetere, Sezione III Civile, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, sulla causa iscritta al n. 7665/2018 R.G., così provvede:
- Dichiara l'azione prescritta;
pagina 4 di 5 - condanna la in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore del sig. Parte_1 delle spese di lite, che liquida in € 3386,00 per compensi, oltre il 15% di rimborso CP_2
forfettario, iva e cpa come per legge, con distrazione
S.M.C.V., 23/05/2025
Il Giudice
dott.ssa Arlen Picano
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