Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 27/11/2025, n. 1954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1954 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01954/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00482/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 482 del 2025, proposto da:
MA AN NI, NC NI, rappresentati e difesi dall'avvocato Andrea Orefice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Avella, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lodovico Visone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
A) della ordinanza n. 3 del 16/01/2025 (si confronti doc. 1 – provvedimento impugnato), notificata in pari data, con cui il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Avella ha ordinato alle ricorrenti “in quanto responsabili degli abusi” di: 1) “provvedere, a propria cura e spese, alla demolizione/rimozione delle opere abusivamente realizzate, così come descritte nel suddetto verbale di accertamento tecnico, ripristinando lo stato dei luoghi esistente prima dell’abuso nel termine di 90 (novanta) giorni decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento”; 2) “comunicare in tempo utile la data di inizio dei lavori di demolizione/rimozione”; 3) “provvedere a comunicare la data di fine lavori, la dichiarazione dell’avvenuto ripristino dei luoghi attestando la conformità dell’immobile a precedenti atti amministrativi a firma del Direttore dei Lavori nonché, a trasmettere contestualmente la certificazione di congruità a firma dello stesso Direttore dei Lavori tra il materiale demolito e quello riportato a discarica autorizzata, con relativo formulario della stessa;
B) dei verbali relativi al sopralluoghi effettuati i giorni 18/09/2024, 23/10/2024 e 05/11/2024 e 15/01/2025, menzionati nella ordinanza n. 372025 ma il cui contenuto è ignoto alle ricorrenti in quanto mai comunicati; C) tutti gli atti, presupposti, connessi e/o conseguenti, se ed in quanto lesivi degli interessi delle ricorrenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Avella;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 la dott.ssa NA MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Le ricorrenti sono proprietarie, per successione del padre, dell’immobile sito nel Comune di Avella, identificato nel NCEU al foglio 17, p.lla 60 sub 1 e 2 e p.lla 713 sub 1 e 2 ed edificato in virtù di licenza edilizia (n. 841 del 26/7/1972).
Nell’anno 2014, le ricorrenti adivano il Tribunale di Avellino depositando un ricorso ex art. 1172 c.c. al fine di ottenere un provvedimento urgente per ovviare al pericolo di allagamenti del fabbricato de quo.
Con l’ordinanza emessa il 20/08/2015, il Tribunale di Avellino ordinava al Comune di Avella di: “I. realizzare la griglia e la condotta indicate a pagina 12 e seguenti dei chiarimenti depositati dal C.T.U. telematicamente in Cancelleria in data 13.8.2015; II. effettuare manutenzione e ripristino della funzionalità delle griglie esistenti lungo Via San Francesco, nonché al termine delle rampe di immissione delle singole proprietà private prospicienti la Via San Francesco come indicato alle pagine 14 e 15 dei chiarimenti predetti; III. realizzare nuove griglie di intercettazione al termine delle rampe di immissione delle singole proprietà private prospicienti la Via San Francesco (laddove tali rampe siano sprovviste delle suddette griglie) come indicato alle pagine 14 e 15 dei chiarimenti resi dal C.T.U.”.
Stante l’inerzia del Comune, le ricorrenti agivano per l’ottemperanza dell’ordinanza de qua.
Con la sentenza n. 1224/2017, questo TAR ordinava al Comune di Avella “di provvedere alla piena esecuzione della ordinanza indicata in epigrafe, entro e non oltre novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, procedendo alla esecuzione delle opere d’urgenza ivi indicate ed al pagamento delle rivendicate spettanze, come in essa quantificate”.
Con le successive ordinanze n. 1691/2018 e n. 301/2019, questo TAR chiedeva chiarimenti al Comune di Avella in ordine ai lavori che il medesimo Ente avrebbe dovuto eseguire.
Era nominato un commissario ad acta nella persona del dott. Leda Vermiglio che avrebbe dovuto relazionare circa l’ottemperanza dei provvedimenti giudiziali, ed era nominato il CTU nella persona dell‟ing. Solimene (ovvero lo stesso CTU nominato dal Tribunale di Avellino nel giudizio civile del 2014).
Con delibera di G.M. n. 53 del 21/07/2021, era approvato il progetto dei lavori di rifacimento della rete fognaria.
I lavori iniziavano il 24/01/2023 e terminavano il mese di marzo dello stesso anno.
Con ordinanza di demolizione n. 3 /2025, il Comune intimava la rimozione di una serie di opere edilizie.
Avverso l’ordine de quo insorgono le ricorrenti in epigrafe, mediante gravame di annullamento, ritualmente notificato e depositato, sorretto da una serie di censure di illegittimità, variamente scandite nei diversi motivi di ricorso, così di seguito sintetizzati:
A)VIOLAZIONE ARTT. 1, 7 e 10 L. N. 241/1990 –– VIOLAZIONE ARTT. 27 SS. D.P.R. N. 380/2001 - VIOLAZIONE ARTT. 97 e 111 COST. - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – TRAVISAMENTO – SVIAMENTO DI POTERE.
Secondo l’assunto attoreo, l’ordinanza demolitoria sarebbe illegittima per violazione dell’art. 7 della L. 241/1990, in quanto adottata senza la previa comunicazione di avvio del procedimento.
B) VIOLAZIONE ARTT. 27 SS. D.P.R. N. 380/2001 - VIOLAZIONE ARTT. 97 E 111 COST. - VIOLAZIONE ART. 3 L. N. 241/1990 –– VIOLAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – DIFETTO DI MOTIVAZIONE - DIFETTO DI ISTRUTTORIA – TRAVISAMENTO – SVIAMENTO DI POTERE.
La parte ricorrente lamenta che l’ordine ripristinatorio sarebbe illegittimo per violazione del dovere di motivazione ex art. 3 della legge n. 241/1990.
C) VIOLAZIONE ART. 3 L. 241/1990 – VIOLAZIONE ARTT. 42 E 97 COST. – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – CARENZA DEI PRESUPPOSTI – TRAVISAMENTO – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – ECCESSO DI POTERE.
Secondo la prospettazione attorea, il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo in quanto carente della indicazione dell’interesse pubblico sotteso al ripristino dello stato dei luoghi, stante il notevole lasso di tempo intercorso. Infatti, si rimarca che l’immobile in esame sarebbe stato edificato nei primi anni ’70 in virtù della licenza edilizia (n. 841 del 26/7/1972).
D) VIOLAZIONE ARTT. 27 SS. D.P.R. N. 380/2001 - VIOLAZIONE ARTT. 97 E 111 COST. - VIOLAZIONE ART. 3 L. N. 241/1990 – SVIAMENTO - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – DIFETTO DI MOTIVAZIONE– DIFETTO DI ISTRUTTORIA – TRAVISAMENTO – SVIAMENTO DI POTERE.
Secondo l’assunto attoreo, il provvedimento impugnato sarebbe inficiato da sviamento di potere, in ragione della singolare concomitanza con gli esiti finali della CTU disposta dal Tribunale di Avellino nell’ambito del giudizio R.G.n. 856/2024. Sarebbe evidente, a dire delle ricorrenti, il contrasto tra l’inerzia serbata nei cinquanta anni antecedenti il 16/01/2025 e la singolare solerzia che ha invece contraddistinto l’operato dell’Ente nelle 24 ore intercorse tra il sopralluogo del 15/01/2025 e l’adozione del provvedimento impugnato adottato il giorno successivo. La suddetta contraddittorietà, associata al deficit motivazionale denunciato ai precedenti motivi di gravame, integra insuperabile profilo di illegittimità del provvedimento impugnato.
E) VIOLAZIONE ARTT. 27 SS. D.P.R. N. 380/2001 – INESITENZA DEI PRESUPPOSTI – DIFETTO DI ISTRUTTORIA - VIOLAZIONE ARTT. 97 E 111 COST. - VIOLAZIONE ART. 3 L. N. 241/1990 –– VIOLAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – DIFETTO DI MOTIVAZIONE.
La parte ricorrente rimarca la sua estraneità alla commissione degli abusi edilizi e lamenta l’illegittimità del provvedimento impugnato, per inesistenza dei presupposti, dovendosi presumere la piena conformità dell’immobile alla licenza edilizia del 26/07/1972.
F) VIOLAZIONE ARTT. 1, 7 e 10 L. N. 241/1990 –– VIOLAZIONE ARTT. 27 SS. D.P.R. N. 380/2001 - VIOLAZIONE ARTT. 97 e 111 COST. - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – TRAVISAMENTO – SVIAMENTO DI POTERE.
La parte ricorrente lamenta che trattasi di opere che non abbiano comportato incrementi volumetrici, prive di incidenza urbanistica, per le quali non è comminabile la sanzione ripristinatoria, essendo i suddetti abusi assoggettati esclusivamente al regime sanzionatorio 13 di cui all’art. 37 del dpr n. 380/2001.
Resiste in giudizio il Comune intimato, depositando documentazione e memoria difensiva, nella quale, controdeducendo alle avverse prospettazioni di parte ricorrente, conclude per il rigetto del gravame.
Nell’udienza pubblica del 26 novembre 2025, la causa è introitata per la decisione.
Il ricorso è rigettato.
Non colgono nel segno, in quanto infondate, tutte le censure di illegittimità, variamente profilate nei diversi motivi di ricorso, le quali, in ragione della loro affinità contenutistica, sono congiuntamente scrutinate.
Vanno anzitutto disattese tutte le censure di illegittimità formali e procedimentali, inerenti il difetto motivazione e l’omessa comunicazione di avvio procedimentale.
E’, sul punto, d’obbligo una premessa ricostruttiva.
La giurisprudenza è, infatti, chiara nello scandire la natura giuridica dell’ordinanza demolitoria.
Si ritiene, in linea di principio, che, nel sistema delineato dalla normativa urbanistica, l'esercizio del potere repressivo di un abuso edilizio costituisca un atto dovuto privo di discrezionalità e autonomo rispetto ad altri poteri repressivi rimessi ad altre autorità.
In quanto atto dovuto e rigorosamente vincolato, essa rimane affrancata dalla ponderazione discrezionale del confliggente interesse al mantenimento in loco della res, dove l'interesse pubblico risiede in re ipsa nella riparazione (tramite ripristino dello stato dei luoghi) dell'illecito edilizio e, stante il carattere permanente di quest'ultimo, non viene meno per il mero decorso del tempo, insuscettibile di ingenerare affidamenti nel soggetto trasgressore.
L'ordinanza di demolizione può ritenersi dotata di un'adeguata e sufficiente motivazione se contiene la descrizione delle opere abusive (morfologica, costruttiva, dimensionale, oltre che ubicativa, mediante puntuale indicazione degli estremi di localizzazione geografica) e l'individuazione delle violazioni accertate (Consiglio di Stato, sez. VII, 17/07/2025, n.6301).
Ai fini dell'adozione di un'ordinanza di demolizione di un immobile abusivo non è necessaria una esplicita motivazione in merito alla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale al ripristino della legalità violata (T.A.R. Napoli, sez. VIII, 04/03/2024, n.1463).
Vale, altresì soggiungere, poi che l'ordinanza di demolizione, quale atto dovuto a contenuto rigorosamente vincolato, non necessita di una preventiva comunicazione di avvio del procedimento, non ravvisandosi spazi per utili apporti partecipativi da parte del destinatario, atteso che la partecipazione del privato al procedimento ex art. 7, l. n. 241/1990 comunque non potrebbe determinare alcun esito diverso, con conseguente applicazione del disposto di cui all'art. 21-octies, comma 2, primo alinea, della medesima legge (T.A.R. Roma, sez. II, 10/12/2024, n.22347).
In merito al lamentato profilo di estraneità alla realizzazione degli abusi edilizi, è d’obbligo una premessa ricostruttiva.
Com'è noto, le sanzioni urbanistiche ed edilizie hanno una natura reale in quanto attengono alla cosa, non assumendo, invece, alcun rilievo l’elemento soggettivo-personalistico.
Invero, l’ordinanza di demolizione è rivolta a sanzionare una situazione di fatto oggettivamente antigiuridica e può essere destinata a chiunque si trovi ad essere proprietario dell'immobile al momento dell'emanazione del provvedimento, pur se estraneo all'illecito, per cui, pur restando ferma la possibilità di dimostrare l'estraneità rispetto all'abuso contestato, ovvero di rivalersi nei riguardi del dante causa, le misure repressive per l'attività edilizia abusiva sono legittimamente irrogate nei confronti degli attuali proprietari degli immobili diversi dal soggetto che ha realizzato l'abuso stesso, salva la loro facoltà di agire nei confronti dei rispettivi danti causa (T.A.R. Ancona, sez. I, 04/11/2020, n. 637).
In altri termini, l'individuazione del destinatario dell’ordine ripristinatorio comporta l'accertamento di chi sia obbligato propter rem a demolire e prescinde da qualsiasi valutazione sulla imputabilità e sullo stato soggettivo (dolo, colpa) del titolare del bene.
Diverso discorso vale per l'acquisizione gratuita, quale conseguenza dell'inottemperanza all'ordine di demolizione e della relativa omissione, che ha, di contro, natura afflittiva e carattere personale (così come la correlata sanzione pecuniaria).
In ragione delle predette considerazioni giuridiche, il motivo è infondato.
Vanno, del pari, rigettate le censure, inerenti la sostanziale consistenza abusiva delle opere in contestazione.
I manufatti, dei quali è intimata l’ingiunzione demolitoria, sono così descritti: chiusura di un vano di circa 11 ml x 1,5 ml al piano terra, recuperato dal portico autorizzato con licenza edilizia n 841 del 27/07/1972 ed adibito a residenza; chiusura di un vano di circa 7,0ml x 1.4ml al primo piano, recuperato dal portico autorizzato con licenza edilizia n 841 del 27/07/1972 ed adibito a residenza; cambio di destinazione del locale garage a residenza; ricavo di un bagno al piano terra, compreso di servizi igienici, ricavato dallo spazio compreso tra la cassa scala, con altezza di 1.65ml; variazioni prospettiche del fabbricato per la facciata insistente su via S. Francesco; Al fg. 17 pat.lla 713 si evince la presenza di un volume adibito a locale deposito con una struttura verticale in blocchi cementizi e sovrastante solaio in laterocemento nella retrostante area del fabbricato delle dimensioni di circa 4,00ml x 5,00ml altezza 2,20ml”.
Ed invero, allo stato degli atti di causa, il provvedimento gravato si appalesa al Collegio in tutta la sua legittimità, attesa la rigorosa osservanza del dettato normativo ex art. 31 DPR 380/2001.
Nel caso di specie, si ravvisano gli estremi della nuova costruzione.
Com’è noto, per “nuova costruzione” si intende qualsiasi intervento che consista in una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, attuata attraverso opere di rimodellamento della morfologia del terreno, ovvero costruzioni lato sensu intese, che, indipendentemente dai materiali utilizzati e dal grado di amovibilità, presentino un simultaneo carattere di stabilità fisica e di permanenza temporale, dovendosi con ciò intendere qualunque manufatto che sia fisicamente ancorato al suolo. Il tratto distintivo e qualificante viene, dunque, assunto nell’irreversibilità spazio-temporale dell’intervento. La configurabilità di una pertinenza urbanistico-edilizia richiede, invece, non solo la sussistenza di un rapporto funzionale costituto dal nesso strumentale dell'opera accessoria a quella principale, ma anche un elemento strutturale ovvero una dimensione ridotta e modesta del manufatto rispetto alla cosa in cui esso inerisce; l’esiguità deve essere un elemento ineliminabile, atteso che l’opera non deve creare un carico urbanistico (TAR Napoli, Sez. II, 04.02.2020, n. 535; Cons. Stato, Sez. II, 22 luglio 2019, n. 5130; TAR Roma, Sez. II, 11 luglio 2019, n. 9223; Cons. Stato, Sez.V, 51280 10/11/2017).
I tratti qualificanti della nuova costruzione, proprio in ragione della creazione di nuovo volume e nuova superficie, come tale, impattante sull’assetto urbanistico circostante, si riscontrano nelle opere in contestazione.
E tanto basta al Collegio.
La peculiarità della fattispecie consente di compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
NA MA, Primo Referendario, Estensore
Roberto Ferrari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA MA | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO