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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/09/2025, n. 1968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1968 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 10.09.2025, fissata a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 3957/2017 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Vincenzo La Cava;
CONTRO
- Controparte_1 Controparte_2
e , in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] Controparte_3 resistente contumace.
Oggetto: anzianità di servizio
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 8 agosto 2017 esponeva di aver lavorato alle dipendenze del Parte_2
e, segnatamente: di aver prestato servizio dall'A.S. Controparte_4
1991/92 all'A.S. 1996/97 presso la scuola paritaria;
di aver lavorato dall'A.S. 2001/02 al 2006/07 presso la scuola statale;
ancora, di essere assunta con contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica il 01.09.2007, presso la scuola “Gravitelli Paino”; di prestare attualmente servizio presso l'I.C. “Pascoli Crispi” di CP_3
Lamentava come al superamento dell'anno di prova le fosse stata riconosciuta, con decreto n. 1454 del
19.05.2014, la ricostruzione parziale della carriera con il riconoscimento di 5 anni e 4 mesi in luogo degli
11 di effettivo servizio, senza che pertanto le venissero corrisposte l'anzianità pre-ruolo né le conseguenti differenze di retribuzione, con conseguente rallentamento della carriera, il tutto in violazione dell'art. 4 dell'accordo annesso alla direttiva 1999/70/CE.
Denunziava altresì come controparte avesse applicato l'art. 485 del T.U. n. 297/1994, da ritenersi illegittimo e discriminatorio, con ciò inquadrandola, all'atto della stipula del contratto a t.i., al livello “Doc. scuola elementare 3-8 anni” e non nel corretto “Doc. scuola elementare fascia 9-14 anni”.
1 Invocava, quindi, la successiva maturazione di un ulteriore scatto, ovvero, in data 01.09.2011, quello al livello “Doc. scuola elementare fascia 15-21 anni” e che il prossimo 01.09.2017 avrebbe maturato anche quello al livello “Doc. scuola elementare fascia 21-27 anni”.
Rilevava, inoltre, la violazione e falsa applicazione della clausola 4 della direttiva 1999/70/CE in quanto la richiamata normativa nazionale determinava una disparita in sfavore dei lavoratori a tempo determinato.
Contestava la violazione e falsa applicazione della L. 62 del 2000.
Concludeva perché il Tribunale, previa disapplicazione del D.Lgs. 267/1994 e del decreto 1454 del
19.06.2014, volesse: dichiarare il proprio diritto al riconoscimento come servizio di ruolo, sia a fini economici che giuridici, dell'intero servizio di insegnamento non di ruolo svolto prima dell'assunzione a t.i.; conseguentemente, condannare il resistente a collocarla nella posizione stipendiale maturata CP_1 in seguito all'intero servizio svolto, corrispondendole le differenze retributive e gli scatti di anzianità; ancora, statuire il proprio diritto alla modifica del punteggio complessivo derivante dall'integrale riconoscimento del servizio pre-ruolo, il tutto con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2. Veniva disposta ed espletata ctu contabile.
3. L'udienza del 10.09.2025 veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ed in esito al deposito delle stesse la causa veniva decisa.
4. Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'amministrazione convenuta che sebbene regolarmente citata non si è costituita in giudizio.
5. Con riguardo alle domande attoree, in primo luogo la ricorrente richiede il riconoscimento Pt_2 del servizio pre-ruolo prestato presso gli istituti paritari, con ogni conseguente statuizione di condanna nei confronti dell'amministrazione scolastica convenuta.
Ciò posto, la domanda risulta infondata e va pertanto rigettata richiamando ex art. 118 disp. att. c.p.c. la sentenza della Corte di Cassazione del 2024 n. 13689.
“È stato, in particolare, rilevato che il legislatore, con la legge n. 62 del 2000, istitutiva delle scuole paritarie, se, da un lato, ha voluto garantire agli alunni di dette scuole un trattamento equipollente a quello della scuola statale, sia in relazione al valore del titolo di studio sia con riferimento alla qualità del servizio di istruzione, dall'altro non ha inteso equiparare il rapporto di lavoro che intercorre fra il docente e la scuola paritaria a quello instaurato con la scuola statale né ha voluto estendere alla scuola paritaria il regime in precedenza vigente per la scuola pareggiata.
Ai sensi dell'art. 356 D.Lgs. n. 297 del 1994, infatti, condizioni necessarie per ottenere il pareggiamento erano: "a) che il numero e il tipo delle cattedre siano uguali a quelli delle corrispondenti scuole statali;
b) che le cattedre siano occupate da personale nominato, secondo norme stabilite con regolamento, in seguito ad apposito pubblico concorso, o che sia risultato vincitore, o abbia conseguito la votazione di almeno sette decimi in identico concorso generale o speciale presso scuole statali o pareggiate o in esami di abilitazione all'insegnamento corrispondente, ovvero per chiamata, dal ruolo di scuole di pari
2 grado, statali o pareggiate, ai sensi della lettera b) dell'articolo unico del regio decreto 21 marzo 1935, n. 1118; c) che al personale della scuola sia assicurato un trattamento economico iniziale pari a quello delle scuole statali corrispondenti".
Il pareggiamento, pertanto, oltre a richiedere l'assoluta identità dei corsi di studi rispetto a quelli della scuola statale, presupponeva anche modalità di reclutamento non dissimili da quelle previste per l'insegnamento negli istituti statali e, quanto al concorso pubblico, richiedeva, quale ulteriore condizione, che la procedura concorsuale fosse stata espletata nel rispetto di norme regolamentari, anch'esse oggetto della valutazione prescritta dall'art. 357 del T.U. che doveva riguardare tutte le condizioni richieste dall'art. 356.
Anche in relazione al trattamento economico doveva esserci piena sovrapponibilità con quello previsto per i docenti della scuola statale e, quindi, entrambe le condizioni citate giustificavano la rilevanza del servizio preruolo riconosciuta dal citato art. 485 D.Lgs. n. 297 del 1994.
Al contrario, per la scuola paritaria il legislatore, con la legge n. 62 del 2000 ha richiesto, per quel che qui rileva, "(...) g) personale docente fornito del titolo di abilitazione;
h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore" e, pertanto, fermo il necessario possesso del titolo abilitante, non ha posto limiti alle modalità di reclutamento né ha imposto l'assimilazione del trattamento a quello del personale del comparto scuola, perché i contratti collettivi nazionali richiamati dall'art. 1 legge n. 62 del 2000 sono quelli "di settore" e non quelli disciplinati dal D.Lgs. n. 165 del 2001.
Il superamento del previgente regime, fondato sulla distinzione fra scuola statale, scuola pareggiata e scuola legalmente riconosciuta, ha portato, sì, all'enucleazione di un'unica categoria di scuola paritaria, ma a quest'ultima non sono stati estesi tutti i requisiti in precedenza richiesti quale condizione per il pareggiamento, sicché non è condivisibile neppure la tesi della necessaria applicazione ai docenti della scuola paritaria della disciplina in precedenza dettata per l'insegnamento presso gli istituti pareggiati.
Questa tesi è smentita in radice dall'art. 1 bis d.l. n. 250 del 2005 (conv. dalla legge n. 27 del 2006) che, ai commi 6 e
7, ha espressamente indicato le disposizioni del T.U. riguardanti le scuole pareggiate e legalmente riconosciute estese alle scuole paritarie e, fra queste, non ha incluso l'art. 485, che qui viene in rilievo, pur avendo avuto ben presente le problematiche inerenti la ricostruzione della carriera, perché ha affermato la perdurante vigenza dell'art. 360, comma 6, del T.U., riguardante il passaggio alla scuola statale dei docenti a tempo indeterminato della scuola pareggiata, la cui applicazione, però, è stata circoscritta al solo "personale dirigente e docente già di ruolo nelle scuole pareggiate che sia assunto con rapporto a tempo indeterminato nelle scuole statali in applicazione delle disposizioni vigenti".
Questo approdo non si pone in contrasto con la Clausola 4 dell'Accordo Quadro recepito dalla Direttiva 1999/70/CE, come, invece, argomentato dalla ricorrente, in quanto la sussistenza di elementi differenziali che rendono non irragionevole la diversità di trattamento - riconosciuti anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 180 del 2021 - esclude anche che possa essere utilmente invocato, ai fini del riconoscimento del servizio preruolo, il principio di non discriminazione e la clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
Ciò in quanto quest'ultima prevede che "per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere
3 un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive" e che "i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive", laddove, nel caso di specie, il postulato della comparabilità risulta radicalmente escluso nel momento in cui vengano in rilievo rapporti che risultino non solo svolti alle dipendenze di datori di lavoro diversi ma anche assoggettati ad una diversa disciplina quanto all'instaurazione ed alla gestione, e quindi complessivamente non comparabili (cfr. Cass., Sez. L, n. 7583 del 2022).
È utile rammentare, al riguardo, che, ai sensi della clausola 3 del citato Accordo Quadro, "il termine "lavoratore a tempo indeterminato comparabile" indica un lavoratore con un contratto o un rapporto di lavoro di durata indeterminata appartenente allo stesso stabilimento e addetto a lavoro/ occupazione identico o simile, tenuto conto delle qualifiche/competenze".
Si deve trattare, allora, di un lavoratore a tempo indeterminato assegnato alla medesima azienda o allo stesso ufficio ove presta servizio il dipendente a termine e che svolga le medesime mansioni, sicché la comparabilità va esclusa alla radice qualora le prestazioni, seppure qualitativamente sovrapponibili, vengano rese alle dipendenze di datori di lavoro diversi e nell'ambito di strutture aziendali distinte.
Si deve ancora aggiungere che, allegando l'equiparazione della scuola paritaria a quella statale, ciò che in realtà parte ricorrente rivendica è il medesimo trattamento riservato ai dipendenti a termine della scuola statale, i quali possono ottenere, una volta assunti da quest'ultima, il riconoscimento del servizio pre-ruolo.
Questa equiparazione, che il legislatore ha escluso dettando una disciplina ritenuta dalla Corte costituzionale non in contrasto con l'art. 3 Cost., non può essere invocata facendo leva sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro (Cass., Sez. L, n.
10460 del 2024) giacché è consolidato nella giurisprudenza della Corte di Giustizia l'orientamento secondo cui "poiché il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall'accordo quadro solo per quanto riguarda le differenze di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili, le eventuali differenze di trattamento tra alcune categorie di personale a tempo determinato non rientrano nell'ambito del principio di non discriminazione sancito da tale accordo quadro (sentenza del 22 gennaio 2020, , C- Persona_1
177/18, EU:C:2020:26, punto 52 e giurisprudenza ivi citata)" (Corte UE, 24 giugno 2021, C-550/19, punto 42).”
Alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità che questo decidente ritiene di condividere va rigettata la domanda di riconoscimento del servizio pre ruolo svolto presso le scuole paritarie anche con riferimento alla richiesta di riconoscimento di un maggior punteggio .
6. Con riguardo alle ulteriori domande attoree si richiama ex art. 118 disp. Att. c.p.c. precedente di questo
Tribunale che si intende condividere (sentenza 1532/2020 resa nel procedimento 4225/2017 RG).
Orbene, la Corte di Giustizia si è ripetutamente occupata dell'interpretazione della clausola 4 dell'Accordo
Quadro Europeo sul contratto a tempo determinato, la quale obbliga gli Stati membri ad assicurare al lavoratore a termine “condizioni di impiego” che non siano meno favorevoli rispetto a quelle dell'assunto a tempo indeterminato “comparabile”, chiarendo che:
4 - detta clausola esclude in generale e in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha il carattere di norma self-executing, poiché incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere invocata dal singolo nei confronti dello Stato (v. sent. 13 settembre 2007, causa c-307/05, e sent. 8 Persona_2 settembre 2011, causa C-177/10 ; Persona_3
- le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore costituiscono
“condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, e quindi possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9 luglio
2015, causa C-177/14 Regojo Dans): a tal fine non è sufficiente che la disparità di trattamento sia prevista da una norma generale e astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione tra impiego di ruolo e non di ruolo, ma occorrono elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura e alle caratteristiche delle mansioni espletate.
I richiamati principi sono stati tutti ribaditi dalla Corte di Lussemburgo nella motivazione della recente sentenza del 20 giugno 2019 in causa C- 72/18, Ustariz Aróstegui, secondo cui «la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che riserva il beneficio di un'integrazione salariale agli insegnanti assunti nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in quanto funzionari di ruolo, con esclusione, in particolare, degli insegnanti assunti a tempo determinato come impiegati amministrativi a contratto, se il compimento di un determinato periodo di servizio costituisce l'unica condizione per la concessione di tale integrazione salariale».
Dalla disamina dei certificati di servizio depositati dalla merge che le mansioni contrattualmente Pt_2 attribuitegli sono state uguali a quelle del corrispondente personale assunto a tempo indeterminato, e anche le modalità di selezione, in quanto basate su graduatorie, così come obblighi e responsabilità sono identici.
Pertanto, non sussiste alcuna “ragione oggettiva”, concretatasi in peculiari elementi, circostanze o modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, che valga a distinguere l'attività lavorativa prestata dall'istante rispetto a quella svolta dai colleghi di ruolo (v. sul punto già sent. Corte di Giustizia sent. 22 dicembre 2010, cause riunite C-444/09 e C-456/09, ). Persona_4
Va, quindi, esclusa la conformità al diritto eurounitario delle clausole dei contratti collettivi del comparto scuola succedutesi nel tempo, in forza delle quali “al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento iniziale previsto per il corrispondente personale di ruolo” senza alcun riconoscimento dell'anzianità di servizio che, al contrario, le parti collettive hanno valutato e valorizzato per il personale a tempo indeterminato prevedendo un sistema di progressione stipendiale secondo fasce di anzianità (v. da ultimo in esatti termini Cass. n. 22558/2016; conf. da Cass. n. 20918/2019, n. 30573/2019).
5 In tal senso anche la Suprema Corte che, nella sentenza del 28/11/2019 n. 31149, ha statuito che “In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto
“ab origine” a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato”.
La ha, dunque, diritto al pieno riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità Pt_2 maturata e quindi alla medesima progressione economica dei docenti di ruolo per i servizi svolti dall'A.S.
2001/02 all'A.S. 2006/07 presso le scuole statali.
A tal uopo, il nominato CTU, con calcoli esenti da vizi logico-matematici e che, pertanto, meritano piena condivisione da questo decidente, ha quantificato in € 1.721,76 al lordo gli importi spettanti alla Pt_2
a titolo di differenze retributive per il periodo dal 01.09.2008 al 31.08.2007, considerando quindi gli scatti stipendiali nelle more maturati e non riconosciuti alla ricorrente.
Il resistente, pertanto, deve essere condannato a corrispondere alla ricorrente l'importo lordo CP_1 di € 1.721,76.
Tale somma va maggiorata degli interessi legali, ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. 724/94 - in forza del quale per i crediti di lavoro dei dipendenti pubblici non compete la rivalutazione monetaria.
7. Le spese di lite seguono la parziale soccombenza e si liquidano, in ragione di metà, ex D.M. n. 55/2014
e s.m.i. come in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, compensando la rimanente quota. Di esse va concessa la chiesta distrazione in favore dell'avv. Vincenzo La Cava.
Le spese della ctu, separatamente liquidate, si pongono a carico del convenuto. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando così provvede:
- dichiara il diritto di al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità Parte_2 maturata per i periodi di servizio svolti presso le scuole statali come indicati in ricorso e condanna il resistente a collocare la ricorrente nella corretta posizione stipendiale;
CP_1
- condanna il resistente a corrispondere alla ricorrente le differenze tra il trattamento stipendiale CP_1 effettivamente percepito e quello dovuto in base al sistema delle fasce di anzianità previsto dai contratti
6 collettivi succedutisi nel tempo per il suddetto periodo, che quantifica in € 1.721,76 lordi, oltre interessi legali;
- rigetta per il resto il ricorso;
- condanna altresì il resistente alla rifusione di metà delle spese di lite in favore della ricorrente, CP_1 che liquida -già ridotte- in € 2694,50 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali ed € 59,25 per Contributo Unificato e che distrae, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dell'avv.
Vincenzo La Cava;
- pone a carico del convenuto le spese della ctu, separatamente liquidate. CP_1
Messina, 11 settembre 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
7
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 10.09.2025, fissata a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 3957/2017 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Vincenzo La Cava;
CONTRO
- Controparte_1 Controparte_2
e , in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] Controparte_3 resistente contumace.
Oggetto: anzianità di servizio
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 8 agosto 2017 esponeva di aver lavorato alle dipendenze del Parte_2
e, segnatamente: di aver prestato servizio dall'A.S. Controparte_4
1991/92 all'A.S. 1996/97 presso la scuola paritaria;
di aver lavorato dall'A.S. 2001/02 al 2006/07 presso la scuola statale;
ancora, di essere assunta con contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica il 01.09.2007, presso la scuola “Gravitelli Paino”; di prestare attualmente servizio presso l'I.C. “Pascoli Crispi” di CP_3
Lamentava come al superamento dell'anno di prova le fosse stata riconosciuta, con decreto n. 1454 del
19.05.2014, la ricostruzione parziale della carriera con il riconoscimento di 5 anni e 4 mesi in luogo degli
11 di effettivo servizio, senza che pertanto le venissero corrisposte l'anzianità pre-ruolo né le conseguenti differenze di retribuzione, con conseguente rallentamento della carriera, il tutto in violazione dell'art. 4 dell'accordo annesso alla direttiva 1999/70/CE.
Denunziava altresì come controparte avesse applicato l'art. 485 del T.U. n. 297/1994, da ritenersi illegittimo e discriminatorio, con ciò inquadrandola, all'atto della stipula del contratto a t.i., al livello “Doc. scuola elementare 3-8 anni” e non nel corretto “Doc. scuola elementare fascia 9-14 anni”.
1 Invocava, quindi, la successiva maturazione di un ulteriore scatto, ovvero, in data 01.09.2011, quello al livello “Doc. scuola elementare fascia 15-21 anni” e che il prossimo 01.09.2017 avrebbe maturato anche quello al livello “Doc. scuola elementare fascia 21-27 anni”.
Rilevava, inoltre, la violazione e falsa applicazione della clausola 4 della direttiva 1999/70/CE in quanto la richiamata normativa nazionale determinava una disparita in sfavore dei lavoratori a tempo determinato.
Contestava la violazione e falsa applicazione della L. 62 del 2000.
Concludeva perché il Tribunale, previa disapplicazione del D.Lgs. 267/1994 e del decreto 1454 del
19.06.2014, volesse: dichiarare il proprio diritto al riconoscimento come servizio di ruolo, sia a fini economici che giuridici, dell'intero servizio di insegnamento non di ruolo svolto prima dell'assunzione a t.i.; conseguentemente, condannare il resistente a collocarla nella posizione stipendiale maturata CP_1 in seguito all'intero servizio svolto, corrispondendole le differenze retributive e gli scatti di anzianità; ancora, statuire il proprio diritto alla modifica del punteggio complessivo derivante dall'integrale riconoscimento del servizio pre-ruolo, il tutto con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2. Veniva disposta ed espletata ctu contabile.
3. L'udienza del 10.09.2025 veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ed in esito al deposito delle stesse la causa veniva decisa.
4. Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'amministrazione convenuta che sebbene regolarmente citata non si è costituita in giudizio.
5. Con riguardo alle domande attoree, in primo luogo la ricorrente richiede il riconoscimento Pt_2 del servizio pre-ruolo prestato presso gli istituti paritari, con ogni conseguente statuizione di condanna nei confronti dell'amministrazione scolastica convenuta.
Ciò posto, la domanda risulta infondata e va pertanto rigettata richiamando ex art. 118 disp. att. c.p.c. la sentenza della Corte di Cassazione del 2024 n. 13689.
“È stato, in particolare, rilevato che il legislatore, con la legge n. 62 del 2000, istitutiva delle scuole paritarie, se, da un lato, ha voluto garantire agli alunni di dette scuole un trattamento equipollente a quello della scuola statale, sia in relazione al valore del titolo di studio sia con riferimento alla qualità del servizio di istruzione, dall'altro non ha inteso equiparare il rapporto di lavoro che intercorre fra il docente e la scuola paritaria a quello instaurato con la scuola statale né ha voluto estendere alla scuola paritaria il regime in precedenza vigente per la scuola pareggiata.
Ai sensi dell'art. 356 D.Lgs. n. 297 del 1994, infatti, condizioni necessarie per ottenere il pareggiamento erano: "a) che il numero e il tipo delle cattedre siano uguali a quelli delle corrispondenti scuole statali;
b) che le cattedre siano occupate da personale nominato, secondo norme stabilite con regolamento, in seguito ad apposito pubblico concorso, o che sia risultato vincitore, o abbia conseguito la votazione di almeno sette decimi in identico concorso generale o speciale presso scuole statali o pareggiate o in esami di abilitazione all'insegnamento corrispondente, ovvero per chiamata, dal ruolo di scuole di pari
2 grado, statali o pareggiate, ai sensi della lettera b) dell'articolo unico del regio decreto 21 marzo 1935, n. 1118; c) che al personale della scuola sia assicurato un trattamento economico iniziale pari a quello delle scuole statali corrispondenti".
Il pareggiamento, pertanto, oltre a richiedere l'assoluta identità dei corsi di studi rispetto a quelli della scuola statale, presupponeva anche modalità di reclutamento non dissimili da quelle previste per l'insegnamento negli istituti statali e, quanto al concorso pubblico, richiedeva, quale ulteriore condizione, che la procedura concorsuale fosse stata espletata nel rispetto di norme regolamentari, anch'esse oggetto della valutazione prescritta dall'art. 357 del T.U. che doveva riguardare tutte le condizioni richieste dall'art. 356.
Anche in relazione al trattamento economico doveva esserci piena sovrapponibilità con quello previsto per i docenti della scuola statale e, quindi, entrambe le condizioni citate giustificavano la rilevanza del servizio preruolo riconosciuta dal citato art. 485 D.Lgs. n. 297 del 1994.
Al contrario, per la scuola paritaria il legislatore, con la legge n. 62 del 2000 ha richiesto, per quel che qui rileva, "(...) g) personale docente fornito del titolo di abilitazione;
h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore" e, pertanto, fermo il necessario possesso del titolo abilitante, non ha posto limiti alle modalità di reclutamento né ha imposto l'assimilazione del trattamento a quello del personale del comparto scuola, perché i contratti collettivi nazionali richiamati dall'art. 1 legge n. 62 del 2000 sono quelli "di settore" e non quelli disciplinati dal D.Lgs. n. 165 del 2001.
Il superamento del previgente regime, fondato sulla distinzione fra scuola statale, scuola pareggiata e scuola legalmente riconosciuta, ha portato, sì, all'enucleazione di un'unica categoria di scuola paritaria, ma a quest'ultima non sono stati estesi tutti i requisiti in precedenza richiesti quale condizione per il pareggiamento, sicché non è condivisibile neppure la tesi della necessaria applicazione ai docenti della scuola paritaria della disciplina in precedenza dettata per l'insegnamento presso gli istituti pareggiati.
Questa tesi è smentita in radice dall'art. 1 bis d.l. n. 250 del 2005 (conv. dalla legge n. 27 del 2006) che, ai commi 6 e
7, ha espressamente indicato le disposizioni del T.U. riguardanti le scuole pareggiate e legalmente riconosciute estese alle scuole paritarie e, fra queste, non ha incluso l'art. 485, che qui viene in rilievo, pur avendo avuto ben presente le problematiche inerenti la ricostruzione della carriera, perché ha affermato la perdurante vigenza dell'art. 360, comma 6, del T.U., riguardante il passaggio alla scuola statale dei docenti a tempo indeterminato della scuola pareggiata, la cui applicazione, però, è stata circoscritta al solo "personale dirigente e docente già di ruolo nelle scuole pareggiate che sia assunto con rapporto a tempo indeterminato nelle scuole statali in applicazione delle disposizioni vigenti".
Questo approdo non si pone in contrasto con la Clausola 4 dell'Accordo Quadro recepito dalla Direttiva 1999/70/CE, come, invece, argomentato dalla ricorrente, in quanto la sussistenza di elementi differenziali che rendono non irragionevole la diversità di trattamento - riconosciuti anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 180 del 2021 - esclude anche che possa essere utilmente invocato, ai fini del riconoscimento del servizio preruolo, il principio di non discriminazione e la clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
Ciò in quanto quest'ultima prevede che "per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere
3 un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive" e che "i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive", laddove, nel caso di specie, il postulato della comparabilità risulta radicalmente escluso nel momento in cui vengano in rilievo rapporti che risultino non solo svolti alle dipendenze di datori di lavoro diversi ma anche assoggettati ad una diversa disciplina quanto all'instaurazione ed alla gestione, e quindi complessivamente non comparabili (cfr. Cass., Sez. L, n. 7583 del 2022).
È utile rammentare, al riguardo, che, ai sensi della clausola 3 del citato Accordo Quadro, "il termine "lavoratore a tempo indeterminato comparabile" indica un lavoratore con un contratto o un rapporto di lavoro di durata indeterminata appartenente allo stesso stabilimento e addetto a lavoro/ occupazione identico o simile, tenuto conto delle qualifiche/competenze".
Si deve trattare, allora, di un lavoratore a tempo indeterminato assegnato alla medesima azienda o allo stesso ufficio ove presta servizio il dipendente a termine e che svolga le medesime mansioni, sicché la comparabilità va esclusa alla radice qualora le prestazioni, seppure qualitativamente sovrapponibili, vengano rese alle dipendenze di datori di lavoro diversi e nell'ambito di strutture aziendali distinte.
Si deve ancora aggiungere che, allegando l'equiparazione della scuola paritaria a quella statale, ciò che in realtà parte ricorrente rivendica è il medesimo trattamento riservato ai dipendenti a termine della scuola statale, i quali possono ottenere, una volta assunti da quest'ultima, il riconoscimento del servizio pre-ruolo.
Questa equiparazione, che il legislatore ha escluso dettando una disciplina ritenuta dalla Corte costituzionale non in contrasto con l'art. 3 Cost., non può essere invocata facendo leva sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro (Cass., Sez. L, n.
10460 del 2024) giacché è consolidato nella giurisprudenza della Corte di Giustizia l'orientamento secondo cui "poiché il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall'accordo quadro solo per quanto riguarda le differenze di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili, le eventuali differenze di trattamento tra alcune categorie di personale a tempo determinato non rientrano nell'ambito del principio di non discriminazione sancito da tale accordo quadro (sentenza del 22 gennaio 2020, , C- Persona_1
177/18, EU:C:2020:26, punto 52 e giurisprudenza ivi citata)" (Corte UE, 24 giugno 2021, C-550/19, punto 42).”
Alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità che questo decidente ritiene di condividere va rigettata la domanda di riconoscimento del servizio pre ruolo svolto presso le scuole paritarie anche con riferimento alla richiesta di riconoscimento di un maggior punteggio .
6. Con riguardo alle ulteriori domande attoree si richiama ex art. 118 disp. Att. c.p.c. precedente di questo
Tribunale che si intende condividere (sentenza 1532/2020 resa nel procedimento 4225/2017 RG).
Orbene, la Corte di Giustizia si è ripetutamente occupata dell'interpretazione della clausola 4 dell'Accordo
Quadro Europeo sul contratto a tempo determinato, la quale obbliga gli Stati membri ad assicurare al lavoratore a termine “condizioni di impiego” che non siano meno favorevoli rispetto a quelle dell'assunto a tempo indeterminato “comparabile”, chiarendo che:
4 - detta clausola esclude in generale e in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha il carattere di norma self-executing, poiché incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere invocata dal singolo nei confronti dello Stato (v. sent. 13 settembre 2007, causa c-307/05, e sent. 8 Persona_2 settembre 2011, causa C-177/10 ; Persona_3
- le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore costituiscono
“condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, e quindi possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9 luglio
2015, causa C-177/14 Regojo Dans): a tal fine non è sufficiente che la disparità di trattamento sia prevista da una norma generale e astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione tra impiego di ruolo e non di ruolo, ma occorrono elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura e alle caratteristiche delle mansioni espletate.
I richiamati principi sono stati tutti ribaditi dalla Corte di Lussemburgo nella motivazione della recente sentenza del 20 giugno 2019 in causa C- 72/18, Ustariz Aróstegui, secondo cui «la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che riserva il beneficio di un'integrazione salariale agli insegnanti assunti nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in quanto funzionari di ruolo, con esclusione, in particolare, degli insegnanti assunti a tempo determinato come impiegati amministrativi a contratto, se il compimento di un determinato periodo di servizio costituisce l'unica condizione per la concessione di tale integrazione salariale».
Dalla disamina dei certificati di servizio depositati dalla merge che le mansioni contrattualmente Pt_2 attribuitegli sono state uguali a quelle del corrispondente personale assunto a tempo indeterminato, e anche le modalità di selezione, in quanto basate su graduatorie, così come obblighi e responsabilità sono identici.
Pertanto, non sussiste alcuna “ragione oggettiva”, concretatasi in peculiari elementi, circostanze o modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, che valga a distinguere l'attività lavorativa prestata dall'istante rispetto a quella svolta dai colleghi di ruolo (v. sul punto già sent. Corte di Giustizia sent. 22 dicembre 2010, cause riunite C-444/09 e C-456/09, ). Persona_4
Va, quindi, esclusa la conformità al diritto eurounitario delle clausole dei contratti collettivi del comparto scuola succedutesi nel tempo, in forza delle quali “al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento iniziale previsto per il corrispondente personale di ruolo” senza alcun riconoscimento dell'anzianità di servizio che, al contrario, le parti collettive hanno valutato e valorizzato per il personale a tempo indeterminato prevedendo un sistema di progressione stipendiale secondo fasce di anzianità (v. da ultimo in esatti termini Cass. n. 22558/2016; conf. da Cass. n. 20918/2019, n. 30573/2019).
5 In tal senso anche la Suprema Corte che, nella sentenza del 28/11/2019 n. 31149, ha statuito che “In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto
“ab origine” a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato”.
La ha, dunque, diritto al pieno riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità Pt_2 maturata e quindi alla medesima progressione economica dei docenti di ruolo per i servizi svolti dall'A.S.
2001/02 all'A.S. 2006/07 presso le scuole statali.
A tal uopo, il nominato CTU, con calcoli esenti da vizi logico-matematici e che, pertanto, meritano piena condivisione da questo decidente, ha quantificato in € 1.721,76 al lordo gli importi spettanti alla Pt_2
a titolo di differenze retributive per il periodo dal 01.09.2008 al 31.08.2007, considerando quindi gli scatti stipendiali nelle more maturati e non riconosciuti alla ricorrente.
Il resistente, pertanto, deve essere condannato a corrispondere alla ricorrente l'importo lordo CP_1 di € 1.721,76.
Tale somma va maggiorata degli interessi legali, ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. 724/94 - in forza del quale per i crediti di lavoro dei dipendenti pubblici non compete la rivalutazione monetaria.
7. Le spese di lite seguono la parziale soccombenza e si liquidano, in ragione di metà, ex D.M. n. 55/2014
e s.m.i. come in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, compensando la rimanente quota. Di esse va concessa la chiesta distrazione in favore dell'avv. Vincenzo La Cava.
Le spese della ctu, separatamente liquidate, si pongono a carico del convenuto. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando così provvede:
- dichiara il diritto di al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità Parte_2 maturata per i periodi di servizio svolti presso le scuole statali come indicati in ricorso e condanna il resistente a collocare la ricorrente nella corretta posizione stipendiale;
CP_1
- condanna il resistente a corrispondere alla ricorrente le differenze tra il trattamento stipendiale CP_1 effettivamente percepito e quello dovuto in base al sistema delle fasce di anzianità previsto dai contratti
6 collettivi succedutisi nel tempo per il suddetto periodo, che quantifica in € 1.721,76 lordi, oltre interessi legali;
- rigetta per il resto il ricorso;
- condanna altresì il resistente alla rifusione di metà delle spese di lite in favore della ricorrente, CP_1 che liquida -già ridotte- in € 2694,50 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali ed € 59,25 per Contributo Unificato e che distrae, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dell'avv.
Vincenzo La Cava;
- pone a carico del convenuto le spese della ctu, separatamente liquidate. CP_1
Messina, 11 settembre 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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