Ordinanza collegiale 19 aprile 2021
Decreto decisorio 23 agosto 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, ordinanza collegiale 19/04/2021, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/04/2021
N. 01138/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1138 del 2017, proposto da
VA ES, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Attilio De Martin, Alessandro Tagliaro, domiciliato presso la Tar Veneto Segreteria in Venezia, Cannaregio 2277/2278;
contro
Comune di Campodarsego, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Calegari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Padova, via San Marco n. 11/C;
nei confronti
NN SQ, Ministero per i Beni, Le Attività Culturali ed il Turismo, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della Nota del Funzionario Responsabile del Settore Edilizia Privata ed Urbanistica del Comune di Campodarsego del 15 luglio 2017, Prot. n. 0011250, nonché della Nota sempre a firma del Funzionario Responsabile del Settore Edilizia Privata e Urbanistica Comune di Campodarsego del 27 luglio 2017, Prot. n. 0011785;
nonché, di qualsivoglia ulteriore atto o provvedimento ai precedenti connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Campodarsego;
Visto l'art. 79, co. 2, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2021 il dott. Marco Rinaldi;
Considerato che con atto depositato in data 27.1.2021 gli avvocati della ricorrente hanno comunicato la morte della propria assistita e chiesto dichiararsi l’interruzione del giudizio;
Considerato che la morte della parte, dichiarata dal suo difensore, produce l’interruzione del processo, precludendo ogni ulteriore attività processuale, con conseguente nullità degli atti successivamente compiuti e della sentenza eventualmente pronunciata (arg. ex T.A.R. Lazio, Roma, sez. II bis, ord. 3 novembre 2020, n. 11313; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, ord. 20 luglio 2020, n. 1370; T.A.R. Marche, sez. I, ord. 20 luglio 2020, n. 462);
Considerato che il provvedimento di interruzione ha natura e funzione meramente dichiarativa, e non integrativa della fattispecie interruttiva (cfr. T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, sez. I, ord. 22 ottobre 2020, n. 368; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III quater, ord. 16 luglio 2020, n. 8129);
Che, pertanto, non resta al Collegio che dare atto dell'interruzione del processo, ai sensi degli artt. 79, co. 2, cod. proc. amm. e 299 e ss. c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), dà atto dell'interruzione del processo ai sensi degli artt. 79, comma 2, cod. proc. amm. e 299 e ss. cod. proc. civ..
La presente ordinanza è depositata presso la segreteria che ne darà comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2021, tenutasi da remoto mediante videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Rinaldi | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO