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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 28/05/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2718/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2718/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEGL'INNOCENTI CP_1 C.F._1
SERENA
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRI Controparte_2 C.F._2
BENEDETTA avente ad oggetto: domanda congiunta scioglimento del matrimonio con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note depositate nel rispetto dei termini assegnati col decreto a mezzo del quale veniva disposta la trattazione scritta in luogo di quella orale, allorquando, hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare liberamente a comparire in udienza, di confermare la volontà di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso per lo scioglimento del matrimonio, di non avere ripreso la convivenza e di non essersi riconciliati successivamente alla separazione e di non volersi riconciliare.
Il PM ha concluso nulla opponendo.
OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO:
- che e premettevano di aver contratto matrimonio in San CP_1 Controparte_2
Giuliano Terme (PI) in data 1° luglio 2023, con atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di San Giuliano Terme (PI), Anno 2023, Parte I, Serie, n°27 e che dalla loro unione non nascevano figli.
- che i ricorrenti hanno, ora, proposto domanda congiunta per ottenere la pronunzia di scioglimento del matrimonio, indicando compiutamente le condizioni prescritte dall'art. 4, comma 13 della legge
1.12.1970, n. 898;
- che il Pubblico ministero è intervenuto nel procedimento nulla opponendo all'accoglimento della domanda;
- che in data 29 ottobre 2024 il Tribunale di Pisa – dopo la comparizione dei coniugi davanti al
Presidente in [...]ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, con sentenza di omologa,
- che rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è, pertanto, decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge
898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015;
- che l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda;
- che il Tribunale si limita a dare atto della dichiarazione che le parti reciprocamente si fanno, dichiarandosi ciascuno economicamente autosufficiente e di non avere, pertanto, nulla a pretendere l'uno dall'altro;
- che in relazione all'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le medesime delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in San Giuliano Terme (PI) in data 1° luglio
2023, tra con atto iscritto nei registri dello stato civile del CP_1 Controparte_2
Comune di San Giuliano Terme (PI), Anno 2023, Parte I, Serie, n°27,
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato civile del Comune di San Giuliano Terme (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso a Pisa, il 27.05.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2718/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEGL'INNOCENTI CP_1 C.F._1
SERENA
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRI Controparte_2 C.F._2
BENEDETTA avente ad oggetto: domanda congiunta scioglimento del matrimonio con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note depositate nel rispetto dei termini assegnati col decreto a mezzo del quale veniva disposta la trattazione scritta in luogo di quella orale, allorquando, hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare liberamente a comparire in udienza, di confermare la volontà di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso per lo scioglimento del matrimonio, di non avere ripreso la convivenza e di non essersi riconciliati successivamente alla separazione e di non volersi riconciliare.
Il PM ha concluso nulla opponendo.
OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO:
- che e premettevano di aver contratto matrimonio in San CP_1 Controparte_2
Giuliano Terme (PI) in data 1° luglio 2023, con atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di San Giuliano Terme (PI), Anno 2023, Parte I, Serie, n°27 e che dalla loro unione non nascevano figli.
- che i ricorrenti hanno, ora, proposto domanda congiunta per ottenere la pronunzia di scioglimento del matrimonio, indicando compiutamente le condizioni prescritte dall'art. 4, comma 13 della legge
1.12.1970, n. 898;
- che il Pubblico ministero è intervenuto nel procedimento nulla opponendo all'accoglimento della domanda;
- che in data 29 ottobre 2024 il Tribunale di Pisa – dopo la comparizione dei coniugi davanti al
Presidente in [...]ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, con sentenza di omologa,
- che rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è, pertanto, decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge
898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015;
- che l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda;
- che il Tribunale si limita a dare atto della dichiarazione che le parti reciprocamente si fanno, dichiarandosi ciascuno economicamente autosufficiente e di non avere, pertanto, nulla a pretendere l'uno dall'altro;
- che in relazione all'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le medesime delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in San Giuliano Terme (PI) in data 1° luglio
2023, tra con atto iscritto nei registri dello stato civile del CP_1 Controparte_2
Comune di San Giuliano Terme (PI), Anno 2023, Parte I, Serie, n°27,
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato civile del Comune di San Giuliano Terme (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso a Pisa, il 27.05.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina