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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 12/02/2026, n. 1000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1000 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1000/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
SERRANO' MARIA VITTORIA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6359/2025 depositato il 21/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420259007392263000 BOLLO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420259007392263000 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420259007392263000 BOLLO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420259007392263000 BOLLO 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420259007392263000 BOLLO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 472/2026 depositato il
11/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa come in atti, impugna l'intimazione di pagamento n. 094 20259007392263000 notificata in data 10.09.2025 e relativa alle cartelle nn:
a. 094201600013052191000 per il mancato pagamento della tassa automobilistica, anno 2011/2012 per l'importo di Euro 447,34;
b. 03420180005587691000 per mancato pagamento delle tasse automobilistica anno 2013 e per Euro
629,65;
c. 03420220007028921000 per mancato pagamento della tassa automobilistica anno 2017 e per Euro
824,97.
A sostegno del ricorso, notificato all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, la ricorrente eccepisce l'intervenuto giudicato con riferimento alle cartelle sub a) e b) e l'intervenuta prescrizione della cartella c).
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione che insiste per il rigetto del ricorso stante la bontà del proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto. La parte ricorrente impugna una intimazione di pagamento emessa per tassa automobilistica cui sono sottese tre cartelle. Con riferimento alle cartelle sub a) e b) si evidenzia l'intervenuta pronuncia della Corte di Reggio Calabria, Sezione 9, che con sentenza n. 4845/2023 ha accolto il ricorso . Quanto alla cartella sub c), dalla documentazione in atti risulta che parte ricorrente ha presentato istanza di definizione agevolata (c.d. rottamazione quater) con conseguente estinzione del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di primo grado di Reggio Calabria, Sezione Sesta, accoglie il ricorso e condanna la parte soccombente alle spese di lite pari a Euro 463,00, oltre accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore antistatario Reggio Calabria, 10.02. 2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
SERRANO' MARIA VITTORIA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6359/2025 depositato il 21/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420259007392263000 BOLLO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420259007392263000 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420259007392263000 BOLLO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420259007392263000 BOLLO 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420259007392263000 BOLLO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 472/2026 depositato il
11/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa come in atti, impugna l'intimazione di pagamento n. 094 20259007392263000 notificata in data 10.09.2025 e relativa alle cartelle nn:
a. 094201600013052191000 per il mancato pagamento della tassa automobilistica, anno 2011/2012 per l'importo di Euro 447,34;
b. 03420180005587691000 per mancato pagamento delle tasse automobilistica anno 2013 e per Euro
629,65;
c. 03420220007028921000 per mancato pagamento della tassa automobilistica anno 2017 e per Euro
824,97.
A sostegno del ricorso, notificato all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, la ricorrente eccepisce l'intervenuto giudicato con riferimento alle cartelle sub a) e b) e l'intervenuta prescrizione della cartella c).
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione che insiste per il rigetto del ricorso stante la bontà del proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto. La parte ricorrente impugna una intimazione di pagamento emessa per tassa automobilistica cui sono sottese tre cartelle. Con riferimento alle cartelle sub a) e b) si evidenzia l'intervenuta pronuncia della Corte di Reggio Calabria, Sezione 9, che con sentenza n. 4845/2023 ha accolto il ricorso . Quanto alla cartella sub c), dalla documentazione in atti risulta che parte ricorrente ha presentato istanza di definizione agevolata (c.d. rottamazione quater) con conseguente estinzione del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di primo grado di Reggio Calabria, Sezione Sesta, accoglie il ricorso e condanna la parte soccombente alle spese di lite pari a Euro 463,00, oltre accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore antistatario Reggio Calabria, 10.02. 2026