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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 12/06/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione lavoro nella persona del Dott. Carlo Gabutti ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 11/06/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1639 /2024 R.G.
TRA
C.F.: nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...] Piano 1, rappresentata e difesa, dall'Avv. Maria Teresa DITTO, C.F.: nello studio della quale in C.F._2
Seminara, alla via Stradone, N° 7, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, in questa fase di giudizio, ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 248 del 2 dicembre 2005, dai funzionari dipendenti, ( – tel. Controparte_2 Controparte_3 C.F._3
0965387230), , , Controparte_4 CP_5 Controparte_6 CP_7
a ciò designati con appositi ordini di servizio del Direttore di Sede (n. 4/2008, n.
[...]
52/2010, n. 6/2011, n. 39/2012, n. 8/2013, n. 15/2013 e n. 44/2018), depositati presso la
Cancelleria dell'intestato Tribunale ed elettivamente domiciliati presso la Sede di Reggio
Calabria sita in via Domenico Romeo n. 15.
RESISTENTE
OGGETTO: Benefici art. 6 comma 2 lett. B del D.M. 01.02.1991.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato alla controparte, adiva il Parte_2
Tribunale di Palmi in funzione di giudice del Lavoro e della Previdenza esponendo:
- che in data 26.10.2023 aveva presentato istanza alla Commissione Medica per l'accertamento degli stati di invalidità civile presso l' , pratica contraddistinta con il N. CP_1
3930979505821, finalizzata al riconoscimento dell'invalidità civile;
- che la Commissione Medica per l'accertamento degli stati di invalidità civile presso il Centro
Medico Legale di Reggio Calabria in data 13.12.23 visitava la ricorrente e riconoscendola soggetto “invalido con riduzione della capacità lavorativa dal 34% al 73% (art. 2 e 13 L.
118/71 e art. 9 DL 509/88): 55%, con decorrenza dal 26.10.23”, come da verbale di accertamento medicolegale trasmesso all'interessata con lettera raccomandata A.R.;
- che la Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap presso il Centro Medico
Legale di Reggio Calabria in data 13.12.23 visitava la ricorrente riconoscendola soggetto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, legge 104/92;
- che la ricorrente con successiva visita veniva riconosciuta dalla Commissione Medica invalida con riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo in attività confacenti le proprie attitudini ed attualmente percepisce l'assegno ordinario di invalidità;
- che versando in precarie condizioni di salute, essendo il quadro clinico della stessa compromesso, come si evince dalla certificazione medica prodotta in atti, la valutazione espressa dalla Commissione Medica era errata, atteso che le infermità che affliggono la ricorrente comportano un'invalidità con riduzione della capacità lavorativa maggiore dei 2/3; dal 67% al 79% ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. B del D.M. 01.02.1991 per l'esenzione dal pagamento del ticket;
l'esistenza dei requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto all'esenzione dal pagamento dei ticket si evincono dalle patologie di cui è affetta la e Pt_1
documentate dalla certificazione medica in atti;
- che pertanto, quale persona invalida con riduzione della capacità lavorativa maggiore dei
2/3 – dal 67% al 79% ex art. 6 comma 2 lett. B del D.M. 01.02.1991, ha diritto all'esenzione del ticket.
Per tali motivi chiedeva “accertare e dichiarare che la Sig.ra a causa delle Parte_2
patologie altamente invalidanti e delle infermità fisiche tutte di cui è affetta, ha diritto ad essere riconosciuta soggetto invalido con riduzione della capacità lavorativa in misura maggiore dei 2/3 – dal 67% al 79% ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. B del D.M. 01.02.1991 sin dalla data della domanda amministrativa 26.10.2023; accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto a conseguire -con la decorrenza di legge- i benefici previsti dalla normativa vigente per coloro che hanno un'invalidità pari o superiore 2/3 – dal 67% al 79% ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. B del D.M. 01.02.1991 sin dalla data della domanda amministrativa 26.10.2023 o dalla data di insorgenza dell'invalidità che sarà accertata in corso di causa;
condanni, conseguentemente, i resistenti, in persona dei propri legali rappresentanti pro-tempore al pagamento delle spese e delle competenze del presente giudizio da distrarsi a favore del procuratore antistario, il quale dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Si costituiva in giudizio l' quale resisteva con ragioni di fatto e di diritto al ricorso CP_8 proposto concludendo per il rigetto del ricorso, spese vinte.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante decideva la causa con sentenza.
Preliminarmente, il ricorso è procedibile essendo esaurito il procedimento amministrativo.
Nel merito la domanda è fondata e va accolta per le ragioni di seguito esposte.
Il CTU nominato Dott. anella relazione scritta ha accertato l'esistenza delle Persona_1 condizioni per ottenere la prestazione richiesta, egli infatti, ha adeguatamente motivato le proprie conclusioni sia sulla base dell'esame obiettivo sia della documentazione in atti ed ha evidenziato che: “La periziata ha diritto all'esenzione Ticket in quanto invalida al 69%."
La relazione della CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo, per queste ragioni non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006;
Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
La consulenza si presenta correttamente elaborata in quanto condotta con un condivisibile metodo di indagine, conseguito all'esame obiettivo della ricorrente e alla certificazione medica prodotta, nonché coerente nelle conclusioni, e può essere fatta propria dal Giudicante.
Inoltre, la consulenza tecnica espletata in sede di opposizione non è stata poi contestata dalle parti. Il ricorso va pertanto accolto con conferma delle risultanze dell'elaborato peritale in atti e con l'accertamento del requisito sanitario richiesto: diritto ad essere riconosciuta soggetto invalido con riduzione della capacità lavorativa in misura maggiore dei 2/3 – dal 67% al 79% ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. B del D.M. 01.02.1991 sin dalla data della domanda amministrativa 26.10.2023.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Le spese della CTU si pongono a carico dell' e vengono liquidate con separato decreto CP_1 recante pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in persona del Dott. Carlo Gabutti, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione, disattesa, così provvede:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto accerta il diritto della sig.ra ad essere Parte_1
riconosciuta soggetto invalido con riduzione della capacità lavorativa in misura del
67% ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. B del D.M. 01.02.1991 sin dalla data della domanda amministrativa del 26.10.2023, e per l'effetto,
- accerta il diritto della ricorrente a conseguire -con la decorrenza di legge- i benefici previsti dalla normativa vigente per coloro che hanno un'invalidità pari o superiore 2/3
– dal 67% al 79% ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. B del D.M. 01.02.1991 sin dalla data della domanda amministrativa 26.10.2023;
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 1.000,00, CP_1 oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in solido ai procuratori costituiti;
-Pone a carico dell' le spese di CTU che si liquidano con separato decreto recante CP_1
pari data.
Palmi, 11/06/2025
Il Giudice
Dott. Carlo Gabutti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione lavoro nella persona del Dott. Carlo Gabutti ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 11/06/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1639 /2024 R.G.
TRA
C.F.: nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...] Piano 1, rappresentata e difesa, dall'Avv. Maria Teresa DITTO, C.F.: nello studio della quale in C.F._2
Seminara, alla via Stradone, N° 7, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, in questa fase di giudizio, ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 248 del 2 dicembre 2005, dai funzionari dipendenti, ( – tel. Controparte_2 Controparte_3 C.F._3
0965387230), , , Controparte_4 CP_5 Controparte_6 CP_7
a ciò designati con appositi ordini di servizio del Direttore di Sede (n. 4/2008, n.
[...]
52/2010, n. 6/2011, n. 39/2012, n. 8/2013, n. 15/2013 e n. 44/2018), depositati presso la
Cancelleria dell'intestato Tribunale ed elettivamente domiciliati presso la Sede di Reggio
Calabria sita in via Domenico Romeo n. 15.
RESISTENTE
OGGETTO: Benefici art. 6 comma 2 lett. B del D.M. 01.02.1991.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato alla controparte, adiva il Parte_2
Tribunale di Palmi in funzione di giudice del Lavoro e della Previdenza esponendo:
- che in data 26.10.2023 aveva presentato istanza alla Commissione Medica per l'accertamento degli stati di invalidità civile presso l' , pratica contraddistinta con il N. CP_1
3930979505821, finalizzata al riconoscimento dell'invalidità civile;
- che la Commissione Medica per l'accertamento degli stati di invalidità civile presso il Centro
Medico Legale di Reggio Calabria in data 13.12.23 visitava la ricorrente e riconoscendola soggetto “invalido con riduzione della capacità lavorativa dal 34% al 73% (art. 2 e 13 L.
118/71 e art. 9 DL 509/88): 55%, con decorrenza dal 26.10.23”, come da verbale di accertamento medicolegale trasmesso all'interessata con lettera raccomandata A.R.;
- che la Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap presso il Centro Medico
Legale di Reggio Calabria in data 13.12.23 visitava la ricorrente riconoscendola soggetto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, legge 104/92;
- che la ricorrente con successiva visita veniva riconosciuta dalla Commissione Medica invalida con riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo in attività confacenti le proprie attitudini ed attualmente percepisce l'assegno ordinario di invalidità;
- che versando in precarie condizioni di salute, essendo il quadro clinico della stessa compromesso, come si evince dalla certificazione medica prodotta in atti, la valutazione espressa dalla Commissione Medica era errata, atteso che le infermità che affliggono la ricorrente comportano un'invalidità con riduzione della capacità lavorativa maggiore dei 2/3; dal 67% al 79% ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. B del D.M. 01.02.1991 per l'esenzione dal pagamento del ticket;
l'esistenza dei requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto all'esenzione dal pagamento dei ticket si evincono dalle patologie di cui è affetta la e Pt_1
documentate dalla certificazione medica in atti;
- che pertanto, quale persona invalida con riduzione della capacità lavorativa maggiore dei
2/3 – dal 67% al 79% ex art. 6 comma 2 lett. B del D.M. 01.02.1991, ha diritto all'esenzione del ticket.
Per tali motivi chiedeva “accertare e dichiarare che la Sig.ra a causa delle Parte_2
patologie altamente invalidanti e delle infermità fisiche tutte di cui è affetta, ha diritto ad essere riconosciuta soggetto invalido con riduzione della capacità lavorativa in misura maggiore dei 2/3 – dal 67% al 79% ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. B del D.M. 01.02.1991 sin dalla data della domanda amministrativa 26.10.2023; accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto a conseguire -con la decorrenza di legge- i benefici previsti dalla normativa vigente per coloro che hanno un'invalidità pari o superiore 2/3 – dal 67% al 79% ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. B del D.M. 01.02.1991 sin dalla data della domanda amministrativa 26.10.2023 o dalla data di insorgenza dell'invalidità che sarà accertata in corso di causa;
condanni, conseguentemente, i resistenti, in persona dei propri legali rappresentanti pro-tempore al pagamento delle spese e delle competenze del presente giudizio da distrarsi a favore del procuratore antistario, il quale dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Si costituiva in giudizio l' quale resisteva con ragioni di fatto e di diritto al ricorso CP_8 proposto concludendo per il rigetto del ricorso, spese vinte.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante decideva la causa con sentenza.
Preliminarmente, il ricorso è procedibile essendo esaurito il procedimento amministrativo.
Nel merito la domanda è fondata e va accolta per le ragioni di seguito esposte.
Il CTU nominato Dott. anella relazione scritta ha accertato l'esistenza delle Persona_1 condizioni per ottenere la prestazione richiesta, egli infatti, ha adeguatamente motivato le proprie conclusioni sia sulla base dell'esame obiettivo sia della documentazione in atti ed ha evidenziato che: “La periziata ha diritto all'esenzione Ticket in quanto invalida al 69%."
La relazione della CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo, per queste ragioni non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006;
Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
La consulenza si presenta correttamente elaborata in quanto condotta con un condivisibile metodo di indagine, conseguito all'esame obiettivo della ricorrente e alla certificazione medica prodotta, nonché coerente nelle conclusioni, e può essere fatta propria dal Giudicante.
Inoltre, la consulenza tecnica espletata in sede di opposizione non è stata poi contestata dalle parti. Il ricorso va pertanto accolto con conferma delle risultanze dell'elaborato peritale in atti e con l'accertamento del requisito sanitario richiesto: diritto ad essere riconosciuta soggetto invalido con riduzione della capacità lavorativa in misura maggiore dei 2/3 – dal 67% al 79% ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. B del D.M. 01.02.1991 sin dalla data della domanda amministrativa 26.10.2023.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Le spese della CTU si pongono a carico dell' e vengono liquidate con separato decreto CP_1 recante pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in persona del Dott. Carlo Gabutti, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione, disattesa, così provvede:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto accerta il diritto della sig.ra ad essere Parte_1
riconosciuta soggetto invalido con riduzione della capacità lavorativa in misura del
67% ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. B del D.M. 01.02.1991 sin dalla data della domanda amministrativa del 26.10.2023, e per l'effetto,
- accerta il diritto della ricorrente a conseguire -con la decorrenza di legge- i benefici previsti dalla normativa vigente per coloro che hanno un'invalidità pari o superiore 2/3
– dal 67% al 79% ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. B del D.M. 01.02.1991 sin dalla data della domanda amministrativa 26.10.2023;
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 1.000,00, CP_1 oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in solido ai procuratori costituiti;
-Pone a carico dell' le spese di CTU che si liquidano con separato decreto recante CP_1
pari data.
Palmi, 11/06/2025
Il Giudice
Dott. Carlo Gabutti