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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/11/2025, n. 16584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16584 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai magistrati:
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. RGAC 52330/2024, vertente t r a
- ( , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Calcagni, giusta procura in atti;
-ricorrente-
c o n t r o
- ( ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Clino Pompei, giusta procura in atti;
-resistente-
n o n c h è con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUIONI: all'udienza del 12.11.2025 le parti precisavano le loro conclusioni come da note scritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto di omologazione n. cronol. 17042/2019 del 03/07/2019 RG n.
42561/2016, questo Tribunale pronunciava la separazione personale delle parti, accogliendo le condizioni dalle stesse stabilite.
Decorsi i termini di legge, con ricorso ritualmente depositato e notificato, parte ricorrente chiedeva fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la signora in data 19.06.1988 in Roma (trascritto nei registri CP_1 degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1988, atto n. 00631 p. 2 s.
A05), l'assegnazione della casa familiare (sita in Roma, Via Gaio Melisso n. 45 sc.
B Int. 35) nonché un contributo materno per il mantenimento del figlio maggiorenne (33 anni) di € 400 mensili, oltre il 50% delle spese Per_1 straordinarie.
1 Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva la signora la quale, CP_1 aderendo alla domanda di divorzio, contestava tutto quanto dedotto con riguardo all'assegnazione della casa familiare e al contributo per il mantenimento del figlio ultratrentenne, in quanto infondato in fatto ed in diritto. Per_1
Nelle more del procedimento, con il deposito delle note scritte per l'udienza del
11.11.2025, parte ricorrente, in parziale modifica delle conclusioni rassegnate, al fine di addivenire ad una soluzione condivisa della controversia, manifestava la propria volontà di rinunciare a tutte le domande accessorie formulate nel ricorso introduttivo, circoscrivendo la propria richiesta alla sola declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la resistente.
All'udienza fissata il Giudice Delegato, dato atto dell'espressa rinuncia alle domande accessorie formulata da parte ricorrente, riservava la causa al Collegio per la pronuncia del solo status divorzile.
Status divorzile
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, in quanto, dalle dichiarazioni e dalla documentazione prodotta, in assenza di contestazioni formulate da parte resistente, la quale si è limitata a rilevare la già avvenuta separazione delle parti, è emerso che i coniugi vivono ininterrottamente separati giusto decreto di omologazione n. cronol. 17042/2019 del 03/07/2019 del
Tribunale di Roma, con il quale era stata dichiarata la separazione personale delle parti, e che da tale epoca non vi è stata ripresa della convivenza coniugale.
Accertato quindi il verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970, così come modificato dalla legge 55/2015, il Collegio deve ritenere definitivamente cessata ogni comunione morale e materiale tra i coniugi e non più ricostituibile il consorzio familiare e conseguentemente dovuta la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e ordinarsi all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese di giudizio
Le spese di lite avuto riguardo alla natura della causa devono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado iscritta al n.
RGAC 52330/2024, con l'intervento del Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
19.06.1988 in Roma, tra ( , nato a Parte_1 C.F._1
Roma il 16.07.1962, e ( ), nata a Controparte_1 C.F._2
Roma il 05.07.1962;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma di procedere alle annotazioni come per legge (anno 1988, atto n. 00631 p. 2 s. A05);
- spese compensate.
2 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13.11.2025
Il giudice estensore Il Presidente dr.ssa Filomena Albano dr.ssa Marta Ienzi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai magistrati:
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. RGAC 52330/2024, vertente t r a
- ( , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Calcagni, giusta procura in atti;
-ricorrente-
c o n t r o
- ( ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Clino Pompei, giusta procura in atti;
-resistente-
n o n c h è con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUIONI: all'udienza del 12.11.2025 le parti precisavano le loro conclusioni come da note scritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto di omologazione n. cronol. 17042/2019 del 03/07/2019 RG n.
42561/2016, questo Tribunale pronunciava la separazione personale delle parti, accogliendo le condizioni dalle stesse stabilite.
Decorsi i termini di legge, con ricorso ritualmente depositato e notificato, parte ricorrente chiedeva fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la signora in data 19.06.1988 in Roma (trascritto nei registri CP_1 degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1988, atto n. 00631 p. 2 s.
A05), l'assegnazione della casa familiare (sita in Roma, Via Gaio Melisso n. 45 sc.
B Int. 35) nonché un contributo materno per il mantenimento del figlio maggiorenne (33 anni) di € 400 mensili, oltre il 50% delle spese Per_1 straordinarie.
1 Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva la signora la quale, CP_1 aderendo alla domanda di divorzio, contestava tutto quanto dedotto con riguardo all'assegnazione della casa familiare e al contributo per il mantenimento del figlio ultratrentenne, in quanto infondato in fatto ed in diritto. Per_1
Nelle more del procedimento, con il deposito delle note scritte per l'udienza del
11.11.2025, parte ricorrente, in parziale modifica delle conclusioni rassegnate, al fine di addivenire ad una soluzione condivisa della controversia, manifestava la propria volontà di rinunciare a tutte le domande accessorie formulate nel ricorso introduttivo, circoscrivendo la propria richiesta alla sola declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la resistente.
All'udienza fissata il Giudice Delegato, dato atto dell'espressa rinuncia alle domande accessorie formulata da parte ricorrente, riservava la causa al Collegio per la pronuncia del solo status divorzile.
Status divorzile
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, in quanto, dalle dichiarazioni e dalla documentazione prodotta, in assenza di contestazioni formulate da parte resistente, la quale si è limitata a rilevare la già avvenuta separazione delle parti, è emerso che i coniugi vivono ininterrottamente separati giusto decreto di omologazione n. cronol. 17042/2019 del 03/07/2019 del
Tribunale di Roma, con il quale era stata dichiarata la separazione personale delle parti, e che da tale epoca non vi è stata ripresa della convivenza coniugale.
Accertato quindi il verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970, così come modificato dalla legge 55/2015, il Collegio deve ritenere definitivamente cessata ogni comunione morale e materiale tra i coniugi e non più ricostituibile il consorzio familiare e conseguentemente dovuta la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e ordinarsi all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese di giudizio
Le spese di lite avuto riguardo alla natura della causa devono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado iscritta al n.
RGAC 52330/2024, con l'intervento del Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
19.06.1988 in Roma, tra ( , nato a Parte_1 C.F._1
Roma il 16.07.1962, e ( ), nata a Controparte_1 C.F._2
Roma il 05.07.1962;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma di procedere alle annotazioni come per legge (anno 1988, atto n. 00631 p. 2 s. A05);
- spese compensate.
2 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13.11.2025
Il giudice estensore Il Presidente dr.ssa Filomena Albano dr.ssa Marta Ienzi
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