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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/10/2025, n. 3632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3632 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4781/2025
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa ON GG, in esito all'udienza del 10 ottobre 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 4781/2025 R.G. e vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente a [...]
Pizzipiturro n. 12/A, Cod. Fisc. ( ), rappresentata e difesa dall'Avvocato C.F._1
Francesco Micali che la rappresenta e difende in forza di procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Vagliasindi ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo (assegno ordinario ex lege
222/1984)
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato in data 19 maggio 2025 parte ricorrente ha contestato gli esiti della ctu depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo recante n.r.g. 9086/2024 in base alla quale non era stato riconosciuto in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno ordinario.
Ha dedotto l'erroneità della ctu ed ha chiesto pertanto, previa ctu, “… accertare che lo stato patologico della sig.ra è tale da integrare i presupposti sanitari dell'asse1gno Parte_1 ordinario di invalidità ex legge 222/84, al fine del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità in favore della ricorrente nella misura di legge e con decorrenza dalla data del primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa e,o dalla data di insorgenza dello stato invalidante per riduzione permanente a meno di 1/3 della capacità lavorativa, oltre interessi legali. Per l'effetto, riconoscere la provvidenza richiesta (assegno ordinario di invalidità) con decorrenza dalla data del primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa e,o dalla data di insorgenza dello stato invalidante per riduzione permanente a meno di 1/3 della capacità lavorativa oltre interessi legali”. CP_ L' si è costituito con memoria depositata tempestivamente in data 28 maggio 2025 ed ha chiesto “… reietta ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e difesa, previa verifica della propria competenza territoriale e dell'eventuale nullità del ricorso e/o delle notifiche, e/o dell'eventuale inesistenza, non sanabile, della notifica dell'avverso ricorso, che in questa sede comunque si eccepisce formalmente, In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso ove depositato oltre i termini di cui agli artt. 445 bis, commi
4 e 6. In via preliminare e/o pregiudiziale, ove verificati i presupposti, dichiarare la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi l'art. 39 CPC, nel testo novellato dall'art. 45, 3° comma della legge n. 69/2009; In via principale, ritenere e dichiarare l'insussistenza in capo a controparte del requisito sanitario normativamente previsto ex L. 222/1984 ai fini del riconoscimento della prestazione richiesta e per l'effetto rigettare ogni domanda avversaria, in quanto infondata. In via subordinata, statuire che la verifica dell'eventuale sussistenza in capo a controparte degli altri requisiti di legge richiesti per la liquidazione della prestazione richiesta, comunque formalmente contestata dall'Istituto ricorrente, venga operata dall' in sede CP_1 amministrativa, ai sensi dell'art. 445 bis C.P.C.”,
In esito all'udienza del 10 ottobre 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito del pagina 2 di 4 deposito di note di entrambe le parti, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre dare atto della tempestività del ricorso depositato in data 19 maggio 2025 entro il termine perentorio di 30 giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis, comma 4 c.p.c. depositata in data 23 aprile 2025, anch'essa entro il termine perentorio fissato a tale scopo con provvedimento del 25 marzo 2025.
Nel merito, le domande di parte ricorrente sono infondate e devono essere rigettate.
Il ctu, nominato nella precedente fase del giudizio, sottoponendo a visita la ricorrente, in esito all'esame obiettivo e in base alla documentazione sanitaria in atti, aveva concluso che sia affetta da“Cardiopatia ipertensiva con buon esito di valvulopatia mitralica (2009) con F.E.: 55%, spondiloartrosi ed esiti di frattura al calcagno destro e polso sinistro a lieve incidenza funzionale”, ritenendo che tali patologie non la rendano invalida ex lege 222-84.
Nella presente fase del giudizio, il nuovo perito, sottoponendo a visita la ricorrente in data
24 luglio 2025, ha formulato diagnosi di “Cardiopatia ipertensiva con buon esito a distanza di valvuloplastica mitralica (2009), in soggetto affetto da cervicalgia cronica da riferita cervicoartrosi con discopatie multiple, non documentate strumentalmente. Esiti di lesione meniscale ginocchio destro (1994), di frattura dell'apofisi calcaneare destra con avulsione del tendine d'AC (2017), trattata chirurgicamente, e di frattura del polso sinistro (2024), nel complesso a lieve impegno funzionale. Sindrome depressivo-ansiosa endoreattiva attualmente non in trattamento farmacologico specifico costante, in imprenditrice agricola con conduzione diretta dell'azienda con mansioni di gestione amministrative e di organizzazione e supervisione delle attività produttive, di anni 60”.
Ha osservato “Alla luce dei riscontri clinico-anamnestici, dell'esame obiettivo effettuato in sede di visita e dell'analisi della documentazione sanitaria agli atti, si conferma quanto già emerso in sede di accertamento tecnico preventivo, con giudizio medico-legale non favorevole al riconoscimento del beneficio di cui all'art. 1 della Legge 222/1984. La ricorrente presenta un quadro patologico articolato ma sostanzialmente stabilizzato, che, pur determinando alcune limitazioni funzionali e una sintomatologia a tratti invalidante, non configura una riduzione permanente della capacità lavorativa a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle sue attitudini, così come previsto dalla normativa per l'attribuzione dell'assegno ordinario di invalidità. In particolare, la cardiopatia ipertensiva risulta in buon compenso funzionale a pagina 3 di 4 distanza dall'intervento di plastica mitralica;
la cervicalgia cronica e gli esiti traumatici ortopedici determinano una compromissione di grado lieve-moderato; i disturbi ansioso- depressivi non appaiono tali da determinare una condizione invalidante severa, né risultano oggetto di trattamento farmacologico continuativo. In conclusione, permane una capacità operativa e funzionale che consente l'esercizio di mansioni compatibili con le competenze,
l'esperienza e le attitudini della ricorrente, non configurando una riduzione permanente della capacità lavorativa a meno di un terzo, requisito necessario per l'assegno ordinario di invalidità”.
Tali conclusioni, nemmeno contestate dalle parti, possono essere condivise perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate e sono poste alla base della presente sentenza anche tenendo conto della doppia valutazione conforme dei periti nominati nel corso del giudizio, corrispondente a quella già effettuata nella competente sede amministrativa.
Il ricorso pertanto deve essere rigettato.
Va disposto l'esonero della parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c. .
Gli esborsi relativi alle c.t.u. effettuate in sede di a.t.p. e nella presente fase del giudizio, già liquidati con separati decreti emessi in corso di causa, sono definitivamente posti a carico dell'istituto resistente.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato in data 19 maggio 2025 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c. CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alle consulenze tecniche, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Catania, 10 ottobre 2025 Il Giudice del Lavoro
ON GG
pagina 4 di 4
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa ON GG, in esito all'udienza del 10 ottobre 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 4781/2025 R.G. e vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente a [...]
Pizzipiturro n. 12/A, Cod. Fisc. ( ), rappresentata e difesa dall'Avvocato C.F._1
Francesco Micali che la rappresenta e difende in forza di procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Vagliasindi ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo (assegno ordinario ex lege
222/1984)
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato in data 19 maggio 2025 parte ricorrente ha contestato gli esiti della ctu depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo recante n.r.g. 9086/2024 in base alla quale non era stato riconosciuto in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno ordinario.
Ha dedotto l'erroneità della ctu ed ha chiesto pertanto, previa ctu, “… accertare che lo stato patologico della sig.ra è tale da integrare i presupposti sanitari dell'asse1gno Parte_1 ordinario di invalidità ex legge 222/84, al fine del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità in favore della ricorrente nella misura di legge e con decorrenza dalla data del primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa e,o dalla data di insorgenza dello stato invalidante per riduzione permanente a meno di 1/3 della capacità lavorativa, oltre interessi legali. Per l'effetto, riconoscere la provvidenza richiesta (assegno ordinario di invalidità) con decorrenza dalla data del primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa e,o dalla data di insorgenza dello stato invalidante per riduzione permanente a meno di 1/3 della capacità lavorativa oltre interessi legali”. CP_ L' si è costituito con memoria depositata tempestivamente in data 28 maggio 2025 ed ha chiesto “… reietta ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e difesa, previa verifica della propria competenza territoriale e dell'eventuale nullità del ricorso e/o delle notifiche, e/o dell'eventuale inesistenza, non sanabile, della notifica dell'avverso ricorso, che in questa sede comunque si eccepisce formalmente, In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso ove depositato oltre i termini di cui agli artt. 445 bis, commi
4 e 6. In via preliminare e/o pregiudiziale, ove verificati i presupposti, dichiarare la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi l'art. 39 CPC, nel testo novellato dall'art. 45, 3° comma della legge n. 69/2009; In via principale, ritenere e dichiarare l'insussistenza in capo a controparte del requisito sanitario normativamente previsto ex L. 222/1984 ai fini del riconoscimento della prestazione richiesta e per l'effetto rigettare ogni domanda avversaria, in quanto infondata. In via subordinata, statuire che la verifica dell'eventuale sussistenza in capo a controparte degli altri requisiti di legge richiesti per la liquidazione della prestazione richiesta, comunque formalmente contestata dall'Istituto ricorrente, venga operata dall' in sede CP_1 amministrativa, ai sensi dell'art. 445 bis C.P.C.”,
In esito all'udienza del 10 ottobre 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito del pagina 2 di 4 deposito di note di entrambe le parti, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre dare atto della tempestività del ricorso depositato in data 19 maggio 2025 entro il termine perentorio di 30 giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis, comma 4 c.p.c. depositata in data 23 aprile 2025, anch'essa entro il termine perentorio fissato a tale scopo con provvedimento del 25 marzo 2025.
Nel merito, le domande di parte ricorrente sono infondate e devono essere rigettate.
Il ctu, nominato nella precedente fase del giudizio, sottoponendo a visita la ricorrente, in esito all'esame obiettivo e in base alla documentazione sanitaria in atti, aveva concluso che sia affetta da“Cardiopatia ipertensiva con buon esito di valvulopatia mitralica (2009) con F.E.: 55%, spondiloartrosi ed esiti di frattura al calcagno destro e polso sinistro a lieve incidenza funzionale”, ritenendo che tali patologie non la rendano invalida ex lege 222-84.
Nella presente fase del giudizio, il nuovo perito, sottoponendo a visita la ricorrente in data
24 luglio 2025, ha formulato diagnosi di “Cardiopatia ipertensiva con buon esito a distanza di valvuloplastica mitralica (2009), in soggetto affetto da cervicalgia cronica da riferita cervicoartrosi con discopatie multiple, non documentate strumentalmente. Esiti di lesione meniscale ginocchio destro (1994), di frattura dell'apofisi calcaneare destra con avulsione del tendine d'AC (2017), trattata chirurgicamente, e di frattura del polso sinistro (2024), nel complesso a lieve impegno funzionale. Sindrome depressivo-ansiosa endoreattiva attualmente non in trattamento farmacologico specifico costante, in imprenditrice agricola con conduzione diretta dell'azienda con mansioni di gestione amministrative e di organizzazione e supervisione delle attività produttive, di anni 60”.
Ha osservato “Alla luce dei riscontri clinico-anamnestici, dell'esame obiettivo effettuato in sede di visita e dell'analisi della documentazione sanitaria agli atti, si conferma quanto già emerso in sede di accertamento tecnico preventivo, con giudizio medico-legale non favorevole al riconoscimento del beneficio di cui all'art. 1 della Legge 222/1984. La ricorrente presenta un quadro patologico articolato ma sostanzialmente stabilizzato, che, pur determinando alcune limitazioni funzionali e una sintomatologia a tratti invalidante, non configura una riduzione permanente della capacità lavorativa a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle sue attitudini, così come previsto dalla normativa per l'attribuzione dell'assegno ordinario di invalidità. In particolare, la cardiopatia ipertensiva risulta in buon compenso funzionale a pagina 3 di 4 distanza dall'intervento di plastica mitralica;
la cervicalgia cronica e gli esiti traumatici ortopedici determinano una compromissione di grado lieve-moderato; i disturbi ansioso- depressivi non appaiono tali da determinare una condizione invalidante severa, né risultano oggetto di trattamento farmacologico continuativo. In conclusione, permane una capacità operativa e funzionale che consente l'esercizio di mansioni compatibili con le competenze,
l'esperienza e le attitudini della ricorrente, non configurando una riduzione permanente della capacità lavorativa a meno di un terzo, requisito necessario per l'assegno ordinario di invalidità”.
Tali conclusioni, nemmeno contestate dalle parti, possono essere condivise perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate e sono poste alla base della presente sentenza anche tenendo conto della doppia valutazione conforme dei periti nominati nel corso del giudizio, corrispondente a quella già effettuata nella competente sede amministrativa.
Il ricorso pertanto deve essere rigettato.
Va disposto l'esonero della parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c. .
Gli esborsi relativi alle c.t.u. effettuate in sede di a.t.p. e nella presente fase del giudizio, già liquidati con separati decreti emessi in corso di causa, sono definitivamente posti a carico dell'istituto resistente.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato in data 19 maggio 2025 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c. CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alle consulenze tecniche, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Catania, 10 ottobre 2025 Il Giudice del Lavoro
ON GG
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