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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 29/05/2025, n. 1517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1517 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.80/2022 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
RI I. ST, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 9/5/2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito - promossa da:
nata a [...], il [...] e Parte_1 residente a [...], rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'Avvocato Francesco Foresio
Ricorrente
O Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso CP_2 dagli Avvocati Angela RI Marsico e Salvatore Graziuso
Resistente
Oggetto: Riliquidazione della pensione con rivalutazione dei contributi agricoli diretti antecedenti al 1984
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 4/1/2022, la ricorrente di cui in epigrafe -premesso di essere titolare di pensione cat. VR n. 30021404 con decorrenza dal mese di
Maggio 2002 e, premesso, altresì di aver espletato attività di lavoro autonomo come coltivatrice diretta dal 1958 al 1964 e di aver chiesto la liquidazione della pensione di vecchiaia nella Gestione lavoratori autonomi sulla base delle CP_2 contribuzioni versate- deduce che l' previdenziale ha proceduto alla CP_3 liquidazione delle prestazioni pensionistiche senza tuttavia rivalutare i contributi agricoli versati per i periodi lavorativi anteriori all'1/1/1984, sull'erroneo presupposto che le disposizioni normative in materia di rivalutazione dei contributi per il lavoro agricolo versati anteriormente alla predetta data siano applicabili solo alle pensioni liquidate nella gestione lavoratori dipendenti e non anche in quella speciale dei lavoratori autonomi e rappresenta di aver invano proposto in data 20/4/2021 ricorso amministrativo chiedendo la riliquidazione della prestazione.
Parte ricorrente sostiene che la pensione andava calcolata procedendo alla somma delle quote di pensione, imputabili alle singole gestioni, ognuna delle quali calcolate secondo i criteri vigenti in ciascuna di esse, con la conseguenza che, nella fattispecie, i contributi versati nella gestione lavoratori agricoli autonomi prima dell'1/1/1984 sarebbero dovuti essere rivalutati per il coefficiente 3,86, ai sensi dell'art.7, comma 12, D.L. 463/1983, convertito in
Legge 638/83 e, richiamandosi alla sentenza n.1336/2007 della Corte di
Cassazione, sostiene in particolare che: “”””””””””””””””””””””””””””
“Invero, considerando quanto premesso in narrativa e solo esclusivamente per i periodi non pieni da coltivatori diretti sino al 31/12/1983, l'anno di contribuzione, applicando i previsti codici di rivalutazione devono essere considerati pieni e quindi le settimane utili da considerare in detta gestione sono in realtà
364…”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””.
Tanto premesso ed esposto, la ricorrente chiede: “”””””””””””””””””””””””””””””””””””
1) dichiarare il diritto dell'istante al ricalcalo della contribuzione della quota coltivatori diretti così come meglio precisato in narrativa con applicazione del coefficiente di rivalutazione di 3,86 previsto dall'art.7 co.12 L.638/83, in relazione ai contributi agricoli versati ed accreditati dal 01.01.1958 al
31.12.1964. C 2) per l'effetto condannare l' , in persona del legale rapp.te . alla CP_2 riliquidazione della pensione ed al pagamento della pensione ricalcolata alla decorrenza per un importo mensile di € 642,81, oltre interessi legali e/o rivalutazione di legge, e/o quel maggiore o minore importo che dovesse emergere all'esito del giudizio;
3) Con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario;
4) In via istruttoria ammettersi CTU al fine di determinare le differenze dovute.
“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
L si è costituito in giudizio con memoria nella quale eccepisce, in via CP_2 preliminare, l'esistenza di un precedente giudicato su identica domanda, per aver la ricorrente chiesto la rivalutazione della retribuzione pensionabile con ricorso già deciso con sentenza definitiva, nonché decadenza ex art.47, secondo comma, DPR 639/70 e prescrizione ex art. 38, primo comma, D.L. n. 98/2011, convertito in Legge n.111/2011 e contesta, nel merito, la fondatezza della pretesa attorea, chiedendone la reiezione e deducendo la correttezza del proprio operato.
2 Tali essendo gli avversi assunti, il ricorso è infondato e va respinto per i motivi di seguito esposti.
In primo luogo va respinta l'eccezione di giudicato sollevata da . CP_2
Infatti, nella memoria dell'Istituto si legge, a foglio 6, che: “”””””””””””””””””””””””””
3. La ricorrente con precedente ricorso ha richiesto la rivalutazione delle giornate agricole ante 1984 ai sensi dell'art. 7 della legge 11 novembre 1983 n. 638. 4. Con sentenza n. 5178/2008 è stato dichiarato il diritto della ricorrente alla riliquidazione della pensione per la rivalutazione dei contributi agricoli per il periodo anteriore al 01/01/1984. 5. Con ricostituzione del 25/05/2009 l'ufficio ha provveduto alla riliquidazione della pensione con il pagamento dei ratei arretrati paria a E.15.533,85.
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
Tuttavia, si deve osservare che l' non ha allegato alla propria memoria la CP_2 sentenza n.5178/2008, ma ha allegato unicamente il Modello Te08 del
25/5/2009 nel quale si legge: “La informo che la pensione numero 30021404 categoria VR a Lei intestata è stata ricalcolata a decorrere dal 1 maggio 2002. Il ricalcolo è dovuto a: - variazione dei dati di calcolo alla decorrenza originaria della pensione.” e si afferma che dal ricalcolo è derivato un credito di € 15.575,21 in favore della pensionata.
Dalla documentazione prodotta da non è dunque dato evincere che il CP_2 ricalcolo del 2009 sia stato effettuato in esecuzione di una sentenza.
Va altresì respinta la eccezione di decadenza avanzata da . CP_2
Infatti, si deve ritenere la domanda ammissibile nei limiti della decadenza dall'azione giudiziaria ex art. 47 del D.P.R. 639/70 come modificato dall'art. 38 del D.L. n.98/11 per decorso del termine triennale per l'instaurazione del giudizio. Secondo tale norma il predetto termine triennale si applica anche alle prestazioni riconosciute solo in parte e decorre dal riconoscimento parziale della prestazione. Ne deriva che, sebbene il diritto a pensione sia indisponibile e quindi non soggetto a prescrizione o decadenza, la decadenza comporta l'estinzione solo dei maggiori ratei pensionistici antecedenti il triennio decorrente a ritroso dalla data di deposito del ricorso.
Ne consegue che nel caso di specie, la domanda è ammissibile solo per i maggiori ratei pensionistici maturati a decorrere dal 4/1/2019, triennio antecedente il deposito del ricorso.
Nel merito, si ritiene di dover doversi condividere e richiamare, ai sensi dell'art.118 disp. Att. c.p.c., quanto già espresso in altre pronunce di questa
Sezione (cfr. sentenza n.3292/2020 emessa in data 18/1/2021 dalla Pres.
3 Mainolfi nel procedimento n.7319/2018 e sentenza n.223/2020 emessa in data
23/1/2020 dal Dott. nel procedimento n.6686/2018). Persona_1
L'art. 16 della legge n.233 del 2/8/1990 stabilisce che per i lavoratori che maturano il diritto a pensione con il cumulo dei contributi versati nella gestione lavoratori autonomi e nella gestione A.G.O. per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti l'importo della pensione è determinato dalla somma delle quote di pensione calcolate sulla base dei periodi di iscrizione alle singole gestioni assicurative (quella speciale dei lavoratori autonomi e quella
A.G.O. lavoratori dipendenti). Pertanto, essendo prevista la regola del cumulo delle posizioni contributive, deve procedersi alla somma delle quote di pensione imputabili alle singole gestioni, ognuna delle quali calcolate secondo i criteri vigenti presso ciascuna di esse, sia per la determinazione del reddito pensionabile che per il coefficiente di rendimento (v. Cass. n°10323/2003 e n°15990/2003).
In senso conforme, del resto, si è già pronunciata la giurisprudenza di legittimità nella sentenza n°1336/2007, nella quale si legge “In tema di pensione di anzianità per i lavoratori agricoli, la maggiorazione di contributi da lavoro dipendente, prevista dall'art. 7, comma 12 della legge n. 638 del 1983 - secondo cui i contributi versati per il lavoro agricolo, per periodi anteriori al primo gennaio 1984 in numero inferiore a 270 giornate per anno, sono rivalutati per alcuni coefficienti - si applica anche ove la pensione venga liquidata nella gestione dei lavoratori autonomi coltivatori diretti, sia perché, diversamente, il lavoratore non avrebbe neppure con il cumulo, il numero dei contributi necessari per il trattamento pensionistico, sia perché la lettera della norma non consente di ritenere applicabile detta maggiorazione solo in caso di liquidazione della pensione nella gestione dei lavoratori dipendenti, sia, infine, perché
l'adozione, nel citato comma 12, della dizione "per lavoro agricolo" a cagione della sua genericità sembra far riferimento a tutte le tipologie di lavoro agricolo, subordinato ed autonomo, facenti capo, rispettivamente, all'AGO, e alla gestione coltivatori diretti”. Le deduzioni dell' contenute nell'atto di appello non CP_2 valgono a scalfire la valutazione compiuta dalla Suprema Corte, alla quale questo Collegio ritiene di aderire. Sul punto osserva ancora la Corte di
Cassazione nella predetta sentenza che “la dizione della norma non consente di ritenere che detta maggiorazione si applichi, come sostiene l' solo in caso CP_2 di liquidazione della pensione nella gestione dei lavoratori dipendenti, anzi depone in senso contrario, giacché, quando si è inteso applicare detta delimitazione, lo si è enunciato espressamente, come risulta nel comma 9 dello stesso art. 7; inoltre la dizione usata dal comma 12 in tema di maggiorazione,
4 ossia "per il lavoro agricolo" a cagione della sua genericità, sembra fare riferimento a tutte le tipologie di lavoro agricolo e quindi sia al lavoro subordinato che fa capo all'AGO, sia al lavoro autonomo che fa capo alla gestione coltivatori diretti”.
Si deve a questo punto osservare che nella motivazione della sentenza n.1336/2007 si legge, invero, che:
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
Il ricorrente censura la sentenza per violazione e falsa applicazione della L. n.
1047 del 1957, artt. 1 e 6, della L. n. 9 del 1963, art.6, del D.L. n. 30 del 1974, art. 2 ter, convertito in L. n. 114 del 1974, della L. n. 638 del 1983, art. 7, commi 9 e 12, della Legge sulla Ricongiunzione n. 29 del 1979, art. 7, della L. n.
233 del 1990, art. 16, per avere i Giudici d'appello escluso la rivalutazione dei contributi versati come lavoratore dipendente facendo applicazione dell'istituto della ricongiunzione, in cui la gestione accentratrice è quella dei lavoratori autonomi ed in cui non vige la regola della rivalutazione, mentre, sostiene il ricorrente, non si doveva applicare la normativa sulla ricongiunzione, ma quella relativa al cumulo dei periodi assi curativi, in base al quale i contributi delle due diverse specie non si trasferiscono, ma restano accreditate alle rispettive gestioni, le quali poi erogano due quote di pensione in proporzione ai contributi rispettivamente accreditati.
Il ricorso merita accoglimento.
1. Quando la legge ricollega il diritto alla prestazione condizionandola al possesso di una certa anzianità contributiva e qualora l'interessato abbia versato contributi di natura diversa occorre accertare - per ritenere integrato il requisito di legge - se i due tipi di contribuzione siano cumulabili tra loro. Altrimenti, se questi non sono passibili di cumulo, il loro possesso in via separata e disgiunta non giova per il conseguimento della prestazione. È ovvio che il cumulo non si può operare tra contributi versati a enti previdenziali diversi, per es. alla gestione dei lavoratori dipendenti ed alla gestione Enpals o Inpdap, ovvero tra i CP_2 contributi AGO ed i contributi versati ad un ente di previdenza privatizzato ai sensi della L.30 giugno 1994, n.509 (Casse di previdenza per professionisti ecc.); in questi casi l'unica facoltà data all'interessato per ottenere il cumulo è costituita dalla ricongiunzione di cui alla L. 7 febbraio 1979, n. 29, che in genere è a carattere oneroso. (vedi Cass.
n. 16302 del 19 novembre 2002 in tema di "appartenenza" ad un dato trattamento previdenziale, nell'ambito di un sistema tuttora informato alla pluralità di regimi assicurativi).
5 2. Per quanto riguarda invece i contributi versati integralmente all' ma a gestioni diverse di detto Istituto, per es. alla gestione dei CP_2 lavoratori dipendenti ed alla gestione dei lavoratori autonomi CP_2
(artigiani, commercianti, coltivatori diretti), occorre rilevare che non esiste nell'ordinamento previdenziale il diritto a cumulare, nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, i contributi versati nelle gestioni speciali degli artigiani, e commercianti ovvero dei coltivatori diretti, per conseguire la pensione nella gestione lavoratori dipendenti.
Invece è possibile l'inverso, ossia è possibile cumulare i contributi versati nell'assicurazione per i lavoratori dipendenti con quelli versati nelle gestioni dei lavoratori autonomi allorquando la pensione da erogare appartiene a quest'ultima gestione. Il diverso meccanismo, è dovuto al diverso "peso" economico dei due tipi di contribuzione, che emerge da disposizioni risalenti nel tempo ed è confermato da quelle più recenti, che disciplinano le fattispecie di compresenza di contributi appartenenti a gestioni diverse. Si tratta in primo luogo della L. 4 luglio 1959, n. 463, art. 9, sulla estensione dell'assicurazione obbligatoria IVS agli artigiani, perché il cumulo dei due tipi di contributi, previsto dalla prima parte della disposizione, vale solo ai fini della maturazione della pensione nella gestione speciale, disponendosi invece che per il conseguimento della pensione nella gestione dei lavoratori dipendenti, valgono esclusivamente i contributi versati nella medesima gestione generale. Dello stesso segno è la disciplina di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, che ha esteso l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciale. In tema di lavoro agricolo la L. 9 gennaio
1963, n. 9, art. 6, dispone che presso la gestione speciale dei coltivatori diretti si cumulino i contributi versati come dipendente, precisando al secondo comma che vi è però diritto ad ottenere la pensione come lavoratore dipendente quando tutti i requisiti di legge risultino maturati nell'assicurazione stessa.
Non è quindi necessario, per accentrare tutti i contributi versati presso l'AGO nella gestione coltivatori diretti, ricorrere all'istituto della ricongiunzione, perché vi è già il cumulo per legge di questi nella gestione degli autonomi,1 hanno dunque errato i Giudici d'appello nell'applicate l'istituto della ricongiunzione.
3. Conseguiva dal sistema di cui alla citata L. n. 9 del 1963, che, a seguito di detto cumulo obbligatorio, anche i contributi da lavoro dipendente, insufficienti per il diritto a pensione autonoma, venivano assoggettati alla stessa disciplina vigente nelle
6 gestioni dei coltivatori diretti, dando luogo ad un'unica pensione erogata da quest'ultima gestione, con il calcolo contributivo allora colà vigente
(mentre nella gestione lavoratori dipendenti valeva già il più favorevole sistema retributivo). Il miglioramento si è avuto con la L. n. 233 del 1990,
a norma della quale i contributi versati nella gestione lavoratori dipendenti si cumulano, come prima, a quelli esistenti presso la gestione coltivatori diretti, ma poi la pensione si articola in due quote che tengono conto dei rispettivi sistemi del calcolo pensionistico delle due gestioni.
La L. 2 agosto 1990, n. 233, art. 16, che ha riformato i trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi dispone infatti che "Per i lavoratori che liquidano la pensione in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con il cumulo dei contributi versati nelle medesime gestioni o nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, l'importo della pensione è determinato dalla somma, a) della quota di pensione calcolata ai sensi degli artt. 5 e 8 sulla base dei periodi di iscrizione alle rispettive gestioni;
b) della quota di pensione calcolata, con le norme dell'assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei periodi di iscrizione alla medesima dei lavoratori dipendenti". Pertanto anche quest'ultima legge ammette il cumulo dei contributi versati nella gestione dei lavoratori autonomi e quelli versati nella gestione generale dei lavoratori dipendenti, ma confermando, com'era prima che il cumulo vale solo nel caso in cui la pensione venga erogata dalla gestione degli autonomi e non già nel caso in cui questa competa alla gestione generale dei lavoratori dipendenti. Il vantaggio dell'art. 16 della citata Legge del 1990, sta nel fatto che la quota di pensione facente capo all'AGO, restando distinta dalla quota di pertinenza della gestione coltivatori diretti, viene calcolata secondo il più favorevole sistema retributivo tipico (fino all'entrata in vigore della L.8 agosto 1995,
n.335) della gestione lavoratori dipendenti.4. Ciò premesso in via generale e sistematica, si fratta nella specie di decidere se la maggiorazione dei contributi da lavoro dipendente, prevista dalla L.n.638 del 1983, art.7, comma 12, "per cui i contributi versati per il lavoro agricolo per periodi anteriori al primo gennaio 1984 in numero inferiore a 270 giornate per anno sono rivalutati per alcuni coefficienti si applichi solo quando la pensione viene liquidata dalla gestione lavoratori dipendenti, oppure anche quando la pensione venga liquidata nella gestione dei lavoratori autonomi coltivatori diretti, giacché, ove la maggiorazione non spettasse, e quindi non potesse
7 essere applicata, il lavoratore non avrebbe, neppure con il cumulo, il numero di contributi necessario per il trattamento pensionistico. Invero la dizione della norma non consente di ritenere che detta maggiorazione si applichi, come sostiene l' solo in caso di liquidazione della CP_2 pensione nella gestione dei lavoratori dipendenti, anzi depone in senso contrario, giacché, quando si è inteso applicare detta delimitazione, lo si è enunciato espressamente, come risulta nel comma 9 dello stesso art. 7; inoltre la dizione usata dal comma 12 in tema di maggiorazione, ossia "per il lavoro agricolo" a cagione della sua genericità, sembra fare riferimento a tutte le tipologie di lavoro agricolo e quindi sia al lavoro subordinato che fa capo all'AGO, sia al lavoro autonomo che fa capo alla gestione coltivatori diretti.
Il ricorso deve pertanto essere accolto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro Giudice, che si designa nella Corte d'Appello di Lecce, la quale deciderà anche per le spese del presente processo.
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Alla luce della pronuncia testè richiamata, si deve dunque ritenere che nel caso in cui risulti l'accredito di contributi nella gestione dei lavoratori agricoli per il periodo precedente l'anno 1984 , va applicata la rivalutazione della contribuzione versata per l'attività di lavoro agricolo dipendente espletata in epoca antecedente all'1/1/1984 ai sensi dell'art. 7, comma 12°, della legge n.683/83, anche se la pensione è liquidata nella Gestione Lavoratori
Autonomi in Agricoltura.
Nel caso in esame la ricorrente chiede, invece, il “ricalcolo della contribuzione della quota coltivatori diretti” e cioè la rivalutazione dei contributi versati dal 1958 al 1964 quale coltivatrice diretta (vedasi estratto contributivo allegato al ricorso).
Ma la rivalutazione ex art.7, comma 12, Legge 638/83 è applicabile soltanto ai contributi da lavoro dipendente, anche nel caso in cui la pensione sia liquidata nella Gestione dei Lavoratori Autonomi e non è applicabile ai contributi da lavoro autonomo.
Il ricorso deve pertanto essere respinto.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. -per come modificato dall' art. dall'art. 42, comma 11, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 24 novembre 2003, n. 326-, ricorrendo in capo all'istante le condizioni reddituali ivi previste e non sussistendo temerarietà della lite, le spese di giudizio vanno considerate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di Giudice del Lavoro,
8 rigetta il ricorso.
Spese irripetibili.
Lecce, li 9 – 29 Maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa RI I. ST
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