Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 15/03/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2857/2015 R.G.A.C.
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2857/2015 R.G.A.C.,
TRA
rapp.to e difeso, giusta procura a margine del ricorso introduttivo, Parte_1 dall'Avv. Anna Maria MELILLO, nel cui studio è elett.te dom.to;
RICORRENTE
E
nonché gli eredi od aventi CP_1 CP_2 Controparte_3 causa di Persona_1 Controparte_4 CP_5
Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
Controparte_10 CP_11 CP_12 CP_13
, ,
[...] CP_14 Controparte_15 Controparte_16 CP_17
[...] CP_18 CP_19 Controparte_20 CP_21
,
[...] Controparte_22 Controparte_23 CP_24
CONVENUTI contumaci avente ad oggetto: Diritti reali – possesso – trascrizioni
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. ricorreva, secondo le forme del procedimento sommario di Parte_1 cognizione, innanzi al Tribunale di Potenza, affinché fosse accertato che egli aveva usucapito un compendio di fondi agricoli, in Venosa, alla Località Mancosa del Reale.
Individuava le controparti negli intestatari catastali e procedeva, previa autorizzazione,
a notificazione mediante pubblici proclami: in realtà, come egli medesimo deduceva nel
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giudizio, di molti di essi constava, o doveva ritenersi certa (in ragione dell'epoca della nascita),
l'avvenuta morte, sicché la domanda veniva rivolta contro gli eredi o aventi causa.
2. Nessuno dei convenuti si costituiva: all'udienza del 30 Settembre 2016, l'avvenuta esecuzione degli adempimenti della notificazione veniva sottoposta all'allora Giudice
Istruttore, il quale, tuttavia, ometteva di dichiarare la contumacia, pur disponendo il mutamento del rito da sommario di cognizione in ordinario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda dev'essere accolta.
I testimoni escussi hanno dichiarato vere le circostanze di fatto che dimostrano come,
per oltre un ventennio, abbia ininterrottamente occupato ed utilizzato Parte_1
i fondi de quibus agitur.
Tali terreni confinano con altra proprietà dello , e, oltre vent'anni prima Parte_1 dell'introduzione del presente giudizio, attraverso le opere di recinzione della proprietà, eseguite dal ricorrente, sono stati integrati all'interno della delimitazione del compendio dei beni dello stesso ricorrente.
Tale recinzione esiste almeno dagli anni Ottanta, ossia da quando lo Parte_1 piantava alberi da frutto ed ulivi, per contrastare il pericolo di smottamento del terreno, ed impedire, nel contempo, ai terzi di raccogliere i frutti.
Esiste, tuttavia, contemporaneamente, una delimitazione naturale, giacché tali fondi sono interclusi tra altra proprietà del ricorrente, il ruscello ed il vallone, tanto che essi possono raggiungersi soltanto passando per la preesistente proprietà dello . Parte_1
I terreni in questione sono visibili dal centro abitato, e sono contermini all'abitazione del ricorrente.
I testi escussi sono stati figlio di Testimone_1 Parte_1
fratello di , estraneo alla Testimone_2 Parte_1 Tes_3 famiglia;
coniuge del ricorrente. Testimone_4
I testimoni sono apparsi coerenti tra loro, ed hanno reso dichiarazioni puntuali e particolareggiate.
Il rapporto familiare di taluni di loro con il ricorrente non sembra inficiarne l'attendibilità: e, anzi, può aver consentito loro di constatare ed apprendere direttamente diverse circostanze particolari.
2. Il ricorrente chiede ordinarsi la trascrizione della sentenza, e la voltura catastale: tali disposizioni, ove pure occorrenti, ben possono essere emesse: ai sensi, secondo le condizioni e nei limiti della disciplina della materia.
3. Le spese di lite possono essere dichiarate irripetibili, avendo il ricorrente chiesto la relativa condanna solo «in caso di resistenza».
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 2857/2015 R.G.A.C., promossa da contro Parte_1 CP_1 CP_2 CP_3
2 N. 2857/2015 R.G.A.C.
, nonché gli eredi od aventi causa di CP_3 Persona_1 [...]
, CP_4 CP_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
[...] Controparte_9 Controparte_10 CP_11
, CP_12 CP_13 CP_14 Controparte_15
Controparte_16 CP_17 CP_18 CP_19
Controparte_20 CP_21 Controparte_22 CP_23
ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così
[...] CP_24 decide:
1. dichiara contumaci i convenuti;
2. dichiara che nato a [...], il [...], ha acquisito, per Parte_1 usucapione, la piena proprietà dei terreni situati in Venosa (PZ), alla Località Mancosa del
Reale, censiti, nel catasto terreni, al foglio 48, particelle 191, 192, 384 e 386, classe frutteto, nonché foglio 48 particella 239, classe seminativo e foglio 48 particella 155 classe pascolo, ed altresì i fondi contraddistinti al foglio 33 particella 24 classe vigneto uliveto, al foglio 32 particella 319 classe vigneto uliveto, foglio 35 particella 67 classe seminativo arborato e particella 39 classe vigneto uliveto;
3. ordina la trascrizione della sentenza e la voltura catastale, ai sensi, secondo le condizioni e nei limiti della disciplina della materia;
4. dichiara irripetibili le spese di lite.
Potenza, 15 Marzo 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
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