TRIB
Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 07/06/2025, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3794/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Termini Imerese in persona del Giudice Dott. Rosario ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 3794 2018
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. n.q. di eredi di Parte_4 C.F._4 Persona_1
(C.F. ), con l'Avv. Iuppa Michele;
C.F._5
ATTORI
CONTRO
, (C.F. ), con l'Avv. Agostara Domenico Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 2 aprile 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio il Persona_1
, in persona del Sindaco pro tempore, al fine di accertare l'avvenuto Controparte_1
acquisto per usucapione della proprietà dell'area di 87 mq della “strada vicinale Spinito”
(oggi via dei Mulini).
1 A fondamento della domanda l'attrice ha dedotto che: i) con atto di donazione del 3 gennaio 1963 ai rogiti del Notaio (Rep. 5945) ha acquistato la Persona_2
proprietà del fondo distinto al catasto del Comune di al foglio 5, p.lla 488; ii) negli CP_1
anni '60 ha realizzato una sopraelevazione sul fondo per la quale, in data 28 giugno 1965, ha ottenuto il nulla osta del Comune di e, in data 13 settembre 1968, l'abitabilità; CP_1
iii) il corpo scala ed una parte della corte pertinenziale sono stati edificati occupando una superficie ampia 87 mq della “strada vicinale Spinito” (oggi via dei Mulini); iv) ha esercitato il possesso dell'area occupata per oltre 50 anni.
Ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 1158 c.c. l'attrice ha chiesto al tribunale di dichiarare l'intervenuta usucapione della superficie ampia 87 mq della “strada vicinale
Spinito”.
Costituendosi in giudizio a mezzo di comparsa tardivamente depositata il CP_1
ha chiesto il rigetto della domanda, evidenziando l'impossibilità di usucapire
[...]
l'area, che risulta inclusa nell'elenco delle vie e degli spazi comunali di cui alla legge
126/58 ed è, quindi, parte del demanio pubblico.
Dichiarata l'interruzione per morte dell'attrice con ordinanza a verbale del 25 novembre
2021, il processo è proseguito su iniziativa degli eredi, i quali, con atto scritto e depositato in data 1 aprile 2025, hanno dichiarato di rinunciare all'azione.
All'udienza del 2 aprile 2025 il procuratore degli attori ha ribadito la rinuncia all'azione da parte dei propri assistiti e la causa, su concorde richiesta delle parti, che hanno concluso chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite, è stata posta in decisione senza i termini dell'art. 190 cpc.
Tanto premesso, è evidente che la rinuncia all'azione e le concordi richieste delle parti hanno determinato il venir meno di qualsiasi ragione di contrasto.
Il procedimento va, quindi, chiuso con la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Poiché le parti hanno transatto anche sulle spese di lite, di cui hanno chiesto la compensazione, non vi è alcuna necessità di procedere ad una regolamentazione secondo il criterio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Pag. 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
DICHIARA cessata la materia del contendere sulla domanda di usucapione della superficie di 87 mq della “strada vicinale Spinito”;
COMPESA integralmente le spese di lite.
07/06/2025
Il Giudice
Rosario La Fata
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Termini Imerese in persona del Giudice Dott. Rosario ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 3794 2018
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. n.q. di eredi di Parte_4 C.F._4 Persona_1
(C.F. ), con l'Avv. Iuppa Michele;
C.F._5
ATTORI
CONTRO
, (C.F. ), con l'Avv. Agostara Domenico Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 2 aprile 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio il Persona_1
, in persona del Sindaco pro tempore, al fine di accertare l'avvenuto Controparte_1
acquisto per usucapione della proprietà dell'area di 87 mq della “strada vicinale Spinito”
(oggi via dei Mulini).
1 A fondamento della domanda l'attrice ha dedotto che: i) con atto di donazione del 3 gennaio 1963 ai rogiti del Notaio (Rep. 5945) ha acquistato la Persona_2
proprietà del fondo distinto al catasto del Comune di al foglio 5, p.lla 488; ii) negli CP_1
anni '60 ha realizzato una sopraelevazione sul fondo per la quale, in data 28 giugno 1965, ha ottenuto il nulla osta del Comune di e, in data 13 settembre 1968, l'abitabilità; CP_1
iii) il corpo scala ed una parte della corte pertinenziale sono stati edificati occupando una superficie ampia 87 mq della “strada vicinale Spinito” (oggi via dei Mulini); iv) ha esercitato il possesso dell'area occupata per oltre 50 anni.
Ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 1158 c.c. l'attrice ha chiesto al tribunale di dichiarare l'intervenuta usucapione della superficie ampia 87 mq della “strada vicinale
Spinito”.
Costituendosi in giudizio a mezzo di comparsa tardivamente depositata il CP_1
ha chiesto il rigetto della domanda, evidenziando l'impossibilità di usucapire
[...]
l'area, che risulta inclusa nell'elenco delle vie e degli spazi comunali di cui alla legge
126/58 ed è, quindi, parte del demanio pubblico.
Dichiarata l'interruzione per morte dell'attrice con ordinanza a verbale del 25 novembre
2021, il processo è proseguito su iniziativa degli eredi, i quali, con atto scritto e depositato in data 1 aprile 2025, hanno dichiarato di rinunciare all'azione.
All'udienza del 2 aprile 2025 il procuratore degli attori ha ribadito la rinuncia all'azione da parte dei propri assistiti e la causa, su concorde richiesta delle parti, che hanno concluso chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite, è stata posta in decisione senza i termini dell'art. 190 cpc.
Tanto premesso, è evidente che la rinuncia all'azione e le concordi richieste delle parti hanno determinato il venir meno di qualsiasi ragione di contrasto.
Il procedimento va, quindi, chiuso con la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Poiché le parti hanno transatto anche sulle spese di lite, di cui hanno chiesto la compensazione, non vi è alcuna necessità di procedere ad una regolamentazione secondo il criterio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Pag. 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
DICHIARA cessata la materia del contendere sulla domanda di usucapione della superficie di 87 mq della “strada vicinale Spinito”;
COMPESA integralmente le spese di lite.
07/06/2025
Il Giudice
Rosario La Fata
Pag. 3 di 3