TRIB
Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 08/10/2025, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi
Varrecchione, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo R.G. n. 319/2017 vertente
TRA
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: , elettivamente domiciliati in Diamante (CS), via Porto 14, C.F._2 presso lo studio dell'avv. Marina Falovo, che li rappresenta e difende in virtù di mandato steso in calce al ricorso.
RICORRENTI
E
(C.F.: ), in proprio e in qualità di erede di Parte_3 C.F._3
, nonché (C.F.: Persona_1 Parte_4
), e , quali eredi C.F._4 Parte_5 C.F._5 di , elettivamente domiciliati in Milano, via Fontana n. 18/A presso lo Persona_1 studio dell'avv. , che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti. Parte_5
RESISTENTI
OGGETTO: azione di reintegrazione nel possesso.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla domanda di reintegrazione nel possesso, avanzata dai ricorrenti. pagina 1 di 13 La domanda è fondata e va accolta.
In sede cautelare e hanno chiesto disporsi in loro Parte_1 Parte_2 favore l'immediata reintegrazione nel possesso della striscia di terreno descritta in ricorso mediante l'eliminazione della catena e della rete di schermata verde apposte dai coniugi nell'agosto del 2016; conseguentemente, hanno chiesto condannarsi Parte_6
i resistenti al risarcimento di tutti i danni derivanti dal comportamento perpetrato, integrante gli estremi dello spoglio violento e clandestino di cui all'art. 1168 c.c.
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno dedotto di possedere da oltre vent'anni, in modo pieno ed esclusivo, per essere subentrati nella medesima situazione possessoria dei loro danti causa, una striscia di terreno larga metri quattro e lunga metri venti, che si diparte dal cancello che affaccia sulla strada privata che va verso via Diaz e arriva sino al confine delineato dal cortile-giardino annesso al fabbricato di proprietà dei coniugi
; che fino all'agosto 2016 avrebbero utilizzato liberamente tale striscia di Parte_6 terreno, compresa la porzione posta all'estremità della stradella, a forma di quadrilatero, contraddistinta catastalmente con la particella 595, confinante con la proprietà e Per_1 divisa dalla medesima da due cancelli resi visibili da poco tempo, utilizzata non solo come parcheggio ma anche come deposito di materiale vario e come area di manovra per le autovetture parcheggiate nel loro garage;
che, nell'agosto 2016, in loro assenza, i coniugi avrebbero apposto sia una rete di schermata verde lungo il confine Parte_6 tra la particella 595 e il suolo comunale, sia una catena a delimitazione della particella
595 rispetto alla restante parte della striscia di terreno, che avrebbe impedito loro di effettuare le manovre in uscita dal garage, fino a quel momento liberamente eseguite.
Con ordinanza n. 437/2018 del 3.5.2018 (in atti), il Tribunale di Paola in composizione monocratica accoglieva il ricorso, condannando e a Persona_1 Parte_3 reintegrare immediatamente i ricorrenti nel possesso della stradella identificata nel mappale 595 mediante la rimozione della catena e di ogni altro ostacolo ivi apposto;
dichiarava inammissibile la domanda di risarcimento danni, in quanto proponibile solo nell'ambito del giudizio a cognizione piena.
Il provvedimento veniva poi confermato in sede di reclamo con ordinanza collegiale n.
778/2018 del 17.9.2018 (in atti).
Incardinato il presente giudizio di merito ai sensi dell'art. 703, comma 4, c.p.c.,
[...]
e – soccombenti in sede cautelare – hanno chiesto Parte_7 Parte_3 accertarsi l'assenza della situazione possessoria vantata dai coniugi Parte_8 sul mappale 343 sub 5 (già 595) e che costoro non hanno mai utilizzato i mappali 301 e
343 sub 5 come parcheggio di automezzi;
conseguentemente, hanno chiesto revocarsi i pagina 2 di 13 provvedimenti emessi in fase cautelare, con condanna dei coniugi Parte_8 alla restituzione delle somme sostenute per le spese di lite e al rimborso integrale delle spese di registrazione dei provvedimenti stessi, oltre agli interessi dagli esborsi al saldo.
A sostegno della domanda, i coniugi hanno lamentato una incongruenza tra Parte_6
l'oggetto del contendere individuato dal giudice monocratico (mappale 595) e quello individuato dal collegio (mappale 301) e hanno allegato: l'ordinanza resa nell'ambito del procedimento possessorio n. 1037/2014 con la quale il Tribunale di Paola, riconosciuto in favore dei coniugi uno stato di fatto corrispondente Parte_6 all'esercizio di una servitù di passaggio sul terreno distinto al catasto con la particella 595, aveva accolto la domanda di reintegrazione nel possesso dagli stessi avanzata, ordinando a di ripristinare lo stato dei luoghi mediante la rimozione Parte_1 della rete metallica ivi installata (provvedimento poi confermato in sede di reclamo e anche all'esito della fase di merito, culminata con la sentenza di accoglimento n. 1/2021, a sua volta confermata in sede di appello, v. allegati n. 2 e n. 3 alla comparsa di costituzione e v. sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n. 123/2025, allegata alla memoria di parte convenuta del 31.7.2015); l'ordinanza resa nell'ambito del procedimento n. 1525/2015 con la quale il Tribunale di Paola aveva accolto la domanda di manutenzione promossa ai sensi dell'art. 1170 c.c. dai coniugi , ordinando Parte_6
a di “consentire ai ricorrenti l'accesso alla via di passaggio che Parte_2 conduce dalla via Diaz all'immobile di loro proprietà” (v. allegato n. 4 alla comparsa di costituzione); la sentenza resa nell'ambito del procedimento n. 77/2015 promosso dai coniugi nei confronti di soggetti non parte del presente giudizio, con la Parte_6 quale il Tribunale di Paola aveva accertato in favore degli istanti l'avvenuto acquisto per usucapione del terreno censito al catasto del Comune di Diamante al foglio 3, particella
343 sub 5 (già 595) e al foglio 3, particella 301 (v. allegato n. 5 alla comparsa di costituzione).
decedeva nelle more del giudizio e all'udienza del 6.2.2024 Parte_7 veniva dichiarata l'interruzione del processo (v. verbale d'udienza in atti).
Il giudizio è stato poi riassunto ai sensi dell'art. 303 c.p.c. da e Parte_1 Parte_2
con ricorso dell'8.2.2024 proposto nei confronti degli eredi del resistente
[...] deceduto, che si sono costituiti con comparsa del 28.10.2024.
La domanda di reintegrazione nel possesso avanzata da e da Parte_1 Parte_2
è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
[...]
Com'è noto, il possesso – definito dall'art. 1140 c.c. come potere di fatto che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale pagina 3 di 13 – è tutelato dall'ordinamento giuridico con le azioni di reintegrazione e di manutenzione previste, rispettivamente, dagli artt. 1168 e 1170 c.c., volte a garantire, nell'interesse collettivo, la sua conservazione contro atti di spoglio e molestia e ad evitare che sia turbata la pace sociale;
e tanto a prescindere dall'esistenza di un titolo giustificativo e, cioè, dalla circostanza che alla situazione di fatto corrisponda la correlativa situazione di diritto, essendo il possesso considerato di per sé un valore meritevole di tutela (cfr. Cass. n. 8075/2003).
In particolare, per quanto concerne l'azione di reintegrazione, l'art. 1168 c.c. stabilisce che chi sia stato violentemente o occultamente spogliato del possesso possa agire, entro l'anno dal sofferto spoglio, contro l'autore dello stesso, al fine di ottenere la reintegrazione della situazione di fatto tutelata, all'uopo fornendo la prova sia del possesso effettivamente esercitato con carattere di attualità sul bene sia della condotta perpetrata dalla controparte (riguardo all'onere della prova del possesso esercitato sul bene, cfr. Cass. n. 2032/2019).
La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che per l'esperimento dell'azione di reintegrazione è sufficiente un possesso qualsiasi, anche se illegittimo o abusivo o di mala fede, purché abbia i caratteri esteriori della proprietà o di un altro diritto reale, a nulla rilevando che esso si connoti in termini equivalenti al possesso utile per l'usucapione (cfr., ex plurimis, Cass. n. 10470/1991, Cass. n. 4908/1998, Cass. n. 24026/2004).
Allo stesso modo risulta irrilevante ai fini della delibazione sulla fondatezza di un'azione di reintegrazione nel possesso l'esistenza di un valido titolo che renda legittima la situazione di fatto per la cui tutela si agisce, potendo le situazioni giuridiche intercorrenti fra le parti e gli eventuali titoli relativi al diritto essere esaminati solo ad colorandam possesionem (cfr., in proposito, Cass. n. 1087/1989, nonché, negli stessi termini, Cass. n. 12080/00, secondo la quale, infatti, la funzione sottesa all'istituto mira proprio a salvaguardare lo stato di fatto esistente e prescindere da ogni valutazione connessa alla titolarità dei diritti coinvolti e alla eventuale violazione del precetto del neminem laedere).
Dunque, l'azione di reintegra, avendo funzione eminentemente recuperatoria, presuppone non solo una situazione di possesso (o di detenzione qualificata) in capo al soggetto agente, ma anche che quest'ultimo sia stato privato, in tutto o in parte, di tale possesso, in modo violento o clandestino, da parte del soggetto evocato in giudizio, il quale, in particolare, deve aver agito con il c.d. animus spoliandi, ossia con la consapevolezza di sostituirsi nella detenzione o nel godimento di un bene contro la pagina 4 di 13 volontà, manifestata o presunta, dello spogliato (v. Cass. n. 14797/2017). In particolare, per come ha avuto modo di chiarire la giurisprudenza di legittimità, integra un atto di spoglio qualsiasi condotta con cui è impedito o, comunque, compromesso l'esercizio delle facoltà inerenti al potere di fatto esercitato sulla res oggetto del contendere (in ordine alla sussistenza di un atto di spoglio anche a fronte di una privazione soltanto parziale del possesso, cfr. Cass. n. 1494/2013).
Dunque, sul piano oggettivo, lo spoglio ricorre in ipotesi di privazione, totale o parziale, dell'altrui possesso mediante alterazione dello stato di fatto in cui si trova il possessore, eseguita conto la volontà di quest'ultimo, sussistendo la presunzione di volontà contraria del possessore ove manca la prova di una manifestazione univoca di consenso (v. Cass.
n. 12416/2014, nonché, in senso conforme, Cass. n. 22174/2012); mentre, sul piano soggettivo, si caratterizza per l'esistenza di una relazione di fatto con la cosa oggetto del possesso (corpus) accompagnata da un peculiare atteggiamento, che deve essere chiaramente percepibile all'esterno, tenuto nei confronti e contro il legittimo proprietario, caratterizzato dall'intenzione di riservare a sé la cosa, escludendo il possesso degli altri (animus rem sibi habendi). Il possessore esercita un potere immediato sulla cosa e si comporta come se di essa fosse proprietario o titolare di altro diritto reale.
Il possesso tutelabile, ancorché illegittimo, non può essere frutto di atti di tolleranza da parte del legittimo proprietario e/o possessore (art. 1144 c.c.).
Così delineata la disciplina applicabile al caso in esame, occorre anzitutto individuare la porzione di terreno relativamente alla quale si chiede la reintegra nel possesso, stante la specifica contestazione mossa dalla parte resistente che lamenta una divergenza tra la porzione di terreno individuata dal giudice monocratico nell'ordinanza conclusiva della fase cautelare (mappale 595) e quella invece individuata dal collegio in sede di reclamo (mappale 301).
Ebbene, partendo dalla lettura del ricorso si evince che ciò che gli istanti lamentano è lo spoglio del possesso esercitato sulla porzione di terreno a forma di quadrilatero, posta all'estremità della striscia di terreno larga quattro metri e lunga venti metri, confinante con la proprietà e divisa dalla stessa da due cancelli, individuata al catasto con la Per_1 particella 595 e utilizzata liberamente fino all'agosto 2016 per il parcheggio delle autovetture, per il deposito di materiale vario e come area di manovra per le vetture parcheggiate all'interno del loro garage.
Orbene, alla luce delle planimetrie allegate in atti e del riconoscimento dei luoghi di causa operato dai testi escussi in sede istruttoria, è possibile identificare chiaramente tale pagina 5 di 13 porzione di terreno nell'area a forma di quadrilatero distinta al catasto con la particella
595 (v. planimetria allegato n. 2 al ricorso e v. verbale d'udienza del 12.4.2022).
A ben vedere, anche il collegio in sede di reclamo aveva individuato nella porzione identificata con tale particella il bene immobile oggetto del ricorso per reintegrazione nel possesso (v. p. 2 dell'ordinanza collegiale ove si legge “venendo quindi al denunciato spoglio della “porzione della striscia di terreno, posta all'estremità della stradella, confinante con ala proprietà ” […]); invero, il collegio ha individuato nel Per_1 mappale 301 la striscia di terreno ove insiste il passaggio carrabile ma nel corpo della motivazione è al mappale 595 cui fa riferimento ai fini della delibazione sulla fondatezza del reclamo (v. p. 3 dell'ordinanza), sicché alcuna divergenza si riscontra tra i due provvedimenti resi in sede cautelare in ordine alla individuazione dell'oggetto del contendere.
Dunque, individuato l'oggetto del ricorso per reintegrazione nel possesso nel mappale 595, occorre ora rilevare che dagli elementi probatori raccolti in fase istruttoria risulta sussistere, in favore dei ricorrenti, una situazione possessoria tutelabile ai sensi dell'art. 1168 c.c. su tale porzione di terreno.
Invero, il teste , figlio del fratello del ricorrente, escusso all'udienza del Testimone_1
12.4.2022 (v. verbale d'udienza), ha dichiarato: “I miei zii hanno iniziato ad utilizzare la striscia di terreno in questione dal 1999”; “La stradina in questione è stata prima utilizzata dalla sig. , poi dai coniugi e poi dai coniugi Persona_2 Parte_9
; “Dal 1999 l'accesso alla striscia in questione è stato reso agevole Parte_8 per l'opera di manutenzione del sig. che ha continuato sino ad oggi a curarne Pt_1 la pulizia e la chiusura, ad utilizzarla per il parcheggio di auto sue e di parenti e amici
o come deposito di materiale vario, senza che altri ne abbiano contestato l'utilizzo esclusivo”; “La striscia di terreno di cui è causa si affaccia sulla proprietà privata dei
, tramite un cancello in ferro di cui ha sempre curato l'apertura e la sua Pt_10 chiusura e la moglie, attraverso una chiave che chiude un lucchetto apposto Pt_1 alla catena posizionata dallo stesso nel 1999 in sostituzione di una precedente Pt_1 catena e del preesistente lucchetto per difendere la striscia di terreno da estranei. Le foto allegato 6 che mi si mostrano rappresentano il cancello di mio zio tramite cui può entrare e uscire e andare al garage. Detto cancello si affaccia sulla stradina ”; Pt_10
“Dall'87 in poi mi sono recato nei luoghi 3 volte l'anno, tranne il periodo tra il 2010 e il 1015”.
Di analogo tenore risultano le dichiarazioni rese dal teste escusso Testimone_2 all'udienza del 16.5.2023 (v. verbale d'udienza): “Confermo che la striscia di terreno,
pagina 6 di 13 della larghezza di 4 metri circa e lunga 20 metri, che si diparte dalla strada privata di via Diaz ed arriva fino al confine con la proprietà dei signori , è di Parte_6 proprietà dei sig.ri e i quali hanno utilizzato, a mia conoscenza dal Pt_1 Parte_2
1994, anno dal quale frequento Cirella, per tutta la sua estensione, come risulta dalla planimetria allegata con il n. 2) al fascicolo dei signori ”; Parte_8
“Confermo che solo dal 1999 l'accesso a detta striscia è stato reso ampiamente agevole per l'esclusivo interessamento e l'esclusiva manutenzione da parte del che, Pt_1 perpetuando una situazione di fatto precedente, ha continuato sinora a curarne la pulizia e la chiusura, utilizzandola spesso anche per il parcheggio delle sue auto e di quelle di parenti o amici o come deposito di materiale vario, e che altri hanno contestato detto utilizzo esclusivo. Dopo il 1999 è sempre rimasto pulito”; “Confermo che la striscia di terreno per cui è causa affaccia sulla strada privata di via Diaz tramite un cancello in ferro, di cui ha sempre curato la chiusura e l'apertura il signor Pt_1
(o sua moglie e i familiari stretti) attraverso la chiave che chiude un lucchetto apposto alla catena, posizionata dal medesimo nel 1999, in sostituzione della Pt_1 preesistente catena e del preesistente lucchetto, per difendere la striscia di terreno da estranei, come risultante dai rilievi fotografici allegati che mi si mostrano e che riconosco (All. n.6). Quando i sig.ri e hanno comprato la striscia di Pt_1 Parte_2 terreno in causa hanno sostituito la vecchia catena con il lucchetto con i nuovi. Io so che le chiavi del lucchetto ce le hanno i sig.ri ”; “Confermo che detta Parte_8 piccola porzione è stata sinora utilizzata dai signori non solo per il Parte_8 parcheggio delle macchine ed il posizionamento di materiale vario ma, altresì, come area di manovra per le autovetture parcheggiate all'interno del loro garage, che affaccia sulla stradella. Il tutto fino all'apposizione della catena da parte dei sigg.
”; “Dal 1999 in poi, dopo la pulizia della strada e la praticabilità della Parte_6 stessa, i e hanno iniziato a parcheggiare le rispettive macchine, tra Pt_1 Parte_2 cui anche quella che mi viene mostrata allegata n. 56 alla memoria di parte attrice. Non ricordo con precisione la data da quando hanno iniziato a parcheggiare le macchine”.
In senso conforme, il teste escusso all'udienza del 12.5.2015 (v. Testimone_3 verbale d'udienza) ha dichiarato: “Premetto di conoscere i luoghi di causa perché frequento la casa dagli anni '90. Confermo che la striscia di Parte_8 terreno, della larghezza di 4 metri circa e lunga 20 metri, che si diparte dalla strada privata di via Diaz ed arriva fino al confine con la proprietà dei signori , è Parte_6 stata da oltre quaranta anni utilizzata, per tutta la sua estensione, come area di pertinenza rispetto all'attuale proprietà del e di sua moglie, e che riconosco Pt_1 nella planimetria allegata n. 2) al fascicolo del procedimento sommario dei signori
pagina 7 di 13 contrassegnata dal colore rosso”; “Confermo che solo dal 1999 Parte_8
l'accesso a detta striscia è stato reso agevole per l'esclusivo interessamento e l'esclusiva manutenzione da parte del che è lui che si occupa della Pt_1 manutenzione della striscia di terreno, anche con il mio aiuto, e della chiusura, utilizzandola spesso anche per il parcheggio delle sue auto e di quelle di parenti o amici
o come deposito di materiale vario. Anche io parcheggio la macchina lì. Io lì ci ho visto solo passare e parcheggiare auto dei e dei loro familiari e amici. Sulla Pt_1 contestazione nulla posso dire”; “Confermo che la striscia di terreno per cui è causa affaccia sulla strada privata di via Diaz tramite un cancello in ferro la cui chiusura e l'apertura è stata sempre curata dal signor (o sua moglie) attraverso la chiave Pt_1 che chiude un lucchetto apposto alla catena, posizionata dal medesimo nel Pt_1
1999, in sostituzione della preesistente catena e del preesistente lucchetto, per difendere la striscia di terreno da estranei, come riconosco nelle foto all. n.6 alla memoria nl 2 di parte ricorrente, ad eccezione dei cancelli di colore verde che non è casa dei ; Pt_1
“Confermo che sino all'apposizione della catena, avvenuta tra il 5 e il 15 agosto 2016, che riconosco nelle foto allegate al fascicolo del procedimento sommario, la striscia di terreno per cui è causa è rimasta, comunque, nella sua interezza, nella piena disponibilità degli odierni ricorrenti, i quali hanno continuato a servirsene anche per quella parte costituita da una piccola porzione di terreno a forma di quadrilatero, posta all'estremità della stradella. Fino al 5 agosto non c'era la catena. Posso dire che il 15 agosto il nipote di ha mandato una foto della catena ad Parte_1 Per_3
e quest'ultimo me l'ha mostrato al telefonino perché noi ci trovavamo a Pt_1
Tortona”; “Confermo che detta piccola porzione è stata sinora utilizzata dai signori non solo per il parcheggio delle macchine ed il posizionamento di Parte_8 materiale vario ma, altresì, come area di manovra per le autovetture parcheggiate all'interno del loro garage, che affaccia sulla stradella”; “Confermo che nel mese di agosto 2016, in assenza dei signori e , è stata Parte_1 Parte_2 apposta da non so chi una rete di schermata verde sulla parte sinistra del garage che affaccia sul comune, unitamente alla catena di delimitazione che riconosco nelle foto nn.18-21-22 allegate al fascicolo della parte ricorrente nel procedimento sommario”;
“Se parliamo sempre della stradina privata per cui è causa non è vero che è stata sempre sgombra visto che per anni ci sono stati i lavori e quindi materiali di risulta, c'è stata anche una betoniera per due anni”.
Ebbene, dalle dichiarazioni rese dai testi di parte ricorrente – della cui attendibilità non v'è ragione di dubitare – è emerso un utilizzo della striscia di terreno per cui è causa (compresa la particella 595) da parte dei coniugi corrispondente Parte_8
pagina 8 di 13 all'esercizio del diritto di proprietà, in quanto estrinsecatosi in condotte consistenti nella cura e nella manutenzione del bene e dirette ad escludere i terzi dal relativo godimento (ne è dimostrazione la sostituzione, operata dai ricorrenti al momento dell'acquisto della striscia del terreno, della catena e del lucchetto preesistenti, già apposti dai loro danti causa a delimitazione del terreno dalla strada privata di via Diaz, di cui i ricorrenti stessi hanno curato l'apertura e la chiusura dal 1999 in poi, avendo la disponibilità delle relative chiavi). Con particolare riferimento alla porzione di terreno identificata al catasto con la particella 595, essa è stata utilizzata dai ricorrenti, fino all'apposizione della catena, per parcheggiare le auto, posizionare materiale vario ed effettuare manovre per le autovetture parcheggiate all'interno del loro garage.
Non vale a smentire l'utilizzo del terreno da parte dei ricorrenti la dichiarazione resa da
, teste di parte resistente escusso all'udienza del 12.5.2025 (v. verbale Tes_4
d'udienza), il quale ha dichiarato: “Confermo che i coniugi all'acquisto hanno Per_1 ricevuto per ogni unità le chiavi di accesso dei cancelli sia verso via Veneto che verso via Diaz nonché del cancello in comune con e con Persona_4 Controparte_1
(dante causa dei , che dà accesso alla via privata Diaz. Sono a conoscenza di Pt_1 questo perché mia madre e sua sorella si incontravano nel periodo estivo”; “Io Pt_3 ho avuto le chiavi limitatamente al periodo estivo in cui c'ero. Gli zii arrivavano prima di me e andavano via dopo e non so dire se le chiavi che hanno ricevuto al momento dell'acquisto dell'immobile siano state modificate nel corso del tempo”; “Confermo che
i coniugi ad oggi hanno utilizzato e fatto utilizzare da familiari e collaboratori, Per_1 consegnando anche le chiavi di acceso, nonché da fornitori e da visitatori, sia l'ingresso dal condominio Pontescuro che quello dalla via privata di via Diaz per accedere alla loro villetta”; “Che io ricordi l'area di disimpegno fra i due cancelli verso via Diaz e
l'area di transito verso la predetta via privata Diaz sono state sempre sgombre e libere da autovetture, da macchinari e da materiali ingombranti. Non ricordo dell'estate del
2014 e del 2015, ma sicuramente l'accesso pedonale c'era”; “Nulla so perché io andavo via già ad agosto”; “Se ho ben capito la domanda, saranno passati anche i coniugi da quella striscia di terreno per poter accedere alla via Diaz”; “Escludo che Pt_1 pedonalmente non sia arrivato fino ai cancelli della villetta perché non aveva Pt_1 senso arrivare fin lì, ma non escludo che facendo manovra con la macchina sia entrato nel pezzetto di terra utilizzato per il passaggio che vedo nella planimetria”; “Io posso riferire solo per il periodo in cui io ho frequentato i luoghi di causa e limitatamente al periodo estivo”; “Per come vedo dalle foto allegate n. 1 e n. 2 alla memoria n. 2 di parte ricorrente, la striscia di terreno era interessata dai lavori ma il passaggio pedonale c'era. Normalmente il passaggio era libero. A inizio estate c'era l'erba alta cresciuta
pagina 9 di 13 durante l'inverno che veniva tagliata a inizio estate”; “Durante il periodo estivo usufruivo sia del passaggio pedonale sia del passaggio carrabile, soprattutto nel periodo di era più facile arrivare con le macchine. Nel periodo invernale Per_5 non posso dire”; “Parliamo di una stradina di 4 metri di larghezza quindi suppongo che potesse essere utilizzata come area di manovra per le autovetture”.
Come può evincersi dal contenuto della deposizione, il teste di parte resistente, nell'affermare che i coniugi hanno utilizzato e fatto utilizzare a terzi (tra cui allo Per_1 stesso deponente, limitatamente al periodo estivo) l'ingresso dalla via privata di via Diaz per accedere alla loro villetta, mettendo a disposizione dei fruitori le chiavi di accesso del cancello, non ha qualificato tale utilizzo come esclusivo, negando un contestuale utilizzo del terreno anche da parte dei ricorrenti (“Se ho ben capito la domanda, saranno passati anche i coniugi da quella striscia di terreno per poter accedere alla via Pt_1
Diaz”; “Escludo che pedonalmente non sia arrivato fino ai cancelli della Pt_1 villetta perché non aveva senso arrivare fin lì, ma non escludo che facendo manovra con la macchina sia entrato nel pezzetto di terra utilizzato per il passaggio che vedo nella planimetria”; “Parliamo di una stradina di 4 metri di larghezza quindi suppongo che potesse essere utilizzata come area di manovra per le autovetture”).
Né le dichiarazioni rese dal teste medesimo sono di per sé sole idonee a dimostrare che i ricorrenti non hanno mai utilizzato la striscia di terreno per cui è causa (compresa la particella 595) come parcheggio di automezzi: innanzitutto, in ragione del tempo limitato che il testimone ha affermato di trascorrere sui luoghi di causa (solo nel periodo estivo e fino al mese di agosto); in secondo luogo, perché di tenore contrario risultano le deposizioni dei testi di parte ricorrente, secondo cui invece il parcheggio delle autovetture da parte dei ricorrenti avveniva sia nella porzione di terreno posta all'estremità della stradella sia lunga la striscia di terra, a seguito delle attività di pulizia e manutenzione ivi praticate.
E la documentazione probatoria allegata in atti sembra avallare tali ultime affermazioni: invero, in talune rappresentazioni fotografiche allegate al fascicolo di parte ricorrente è raffigurata un'autovettura di colore blu parcheggiata a ridosso del cancello lungo la striscia di terreno per cui è causa, nonché una betoniera, che il teste ha Testimone_3 riferito esserci stata per due anni in occasione dei lavori edilizi ivi svolti.
Dunque, tenuto conto del compendio istruttorio in atti, la domanda di reintegrazione nel possesso proposta da e da è suscettibile di Parte_1 Parte_2 accoglimento, essendo stata fornita adeguata evidenza sia della sussistenza, in loro favore, di una situazione possessoria sulla porzione di terreno per cui è causa, tutelabile pagina 10 di 13 ai sensi dell'art. 1168 c.c., sia dell'avvenuto spoglio violento e clandestino di tale possesso avvenuto ad opera dei coniugi . Parte_6
Invero, la condotta illegittima loro addebitata non è stata negata dai resistenti, i quali hanno improntato la propria tesi difensiva sulla inesistenza della situazione possessoria vantata dai ricorrenti rimarcando, per contro, l'esistenza in loro favore di una situazione di fatto corrispondente all'esercizio di una servitù di passaggio pedonale e carrabile sui mappali 595 e 301.
Possono, pertanto, ritenersi integrati gli elementi costitutivi dello spoglio violento e clandestino di cui all'art. 1168 c.c. in quanto l'apposizione della catena, sul piano oggettivo, ha privato i ricorrenti del possesso del quoziente di terreno in precedenza liberamente utilizzato, precludendo loro la possibilità di continuare ad effettuare le manovre per la fuoriuscita delle autovetture dal loro garage;
mentre, sul piano soggettivo, rappresenta la manifestazione della volontà dei resistenti di sostituirsi alla parte spogliata, esercitando loro stessi in via esclusiva un possesso di passaggio pedonale e carrabile sul medesimo bene che asseriscono sia stato riconosciuto in loro favore dal Tribunale di Paola con l'ordinanza resa nell'ambito del procedimento possessorio n. 1037/2014 (in atti).
A ben vedere, né tale provvedimento né gli altri provvedimenti emessi nell'ambito degli ulteriori procedimenti giudiziali celebrati tra le parti in causa (allegati agli atti di questo giudizio) hanno riconosciuto in favore di una sola parte il possesso esclusivo del terreno oggetto di vertenza, disconoscendone il possesso in capo all'altra.
In particolare, è appena il caso di rilevare che avverso la sentenza con la quale il
Tribunale di Paola aveva accertato l'avvenuto acquisto per usucapione del terreno censito al catasto del Comune di Diamante al foglio 3, particella 343 sub 5 (già 595) e al foglio 3, particella 301, in favore dei coniugi (provvedimento reso Parte_6 nell'ambito del procedimento n. 77/2015 promosso nei confronti di soggetti che non sono parte del presente giudizio, v. allegato n. 5 alla comparsa di costituzione), i coniugi hanno proposto opposizione di terzo ex art. 404, comma 1, c.p.c. (v. Parte_8 allegato agli scritti difensivi di parte attrice dell'11.9.2017). L'opposizione è stata parzialmente accolta dal Tribunale di Paola il quale, con sentenza n. 476/2025, in riforma del provvedimento opposto, ha rigettato la domanda di usucapione proposta dai coniugi e ha anche rigettato la domanda di usucapione formulata in via Parte_6 riconvenzionale dai coniugi sui medesimi quozienti di terreno, sul Parte_8 presupposto per cui il reso istruttorio aveva impedito “di ritenere sufficientemente dimostrato il possesso esclusivo e ad usucapionem non solo da parte degli opponenti,
pagina 11 di 13 ma anche da parte degli opposti costituiti sulle particelle oggetto di causa” (v. p. 27, r.
11-13, sentenza del Tribunale di Paola n. 476/2025 del 10.5.2025, resa nell'ambito del procedimento iscritto a R.G. n. 1387/2016, allegata agli scritti difensivi di parte attrice del 4.8.2025).
Sul punto vale la pena evidenziare che l'esistenza di una situazione possessoria su di un bene in favore in un soggetto di per sé non esclude che sul medesimo bene e allo stesso tempo possa esistere un'altra situazione possessoria in capo a un diverso soggetto.
Invero, per pacifica giurisprudenza di legittimità “è possibile la coesistenza simultanea sulla medesima cosa di una pluralità di situazioni possessorie, di diverso contenuto, in capo a diversi soggetti, che si concretizzino, per ognuno di essi, in attività corrispondenti all'esercizio di differenti diritti reali, sicché l'accertamento dell'esistenza di un possesso conforme all'esercizio di una servitù di passaggio, non esclude che altri esercitino, sul medesimo bene, un possesso corrispondente alla estrinsecazione dei poteri propri del proprietario di un bene, ancorché gravato di servitù” (v., da ultimo,
Cass. n. 1584/2015).
In definitiva, per tutti i motivi esposti, va confermata l'ordinanza n. 437/2018 del
3.5.2018 resa da questo Tribunale in sede cautelare e, per l'effetto, condanna
[...]
, e a reintegrare immediatamente Pt_3 Parte_4 Parte_5
e nel possesso della porzione di terreno identificata Parte_1 Parte_2 con la particella 595, mediante la rimozione della catena e di ogni altro ostacolo ivi apposto.
2. Sulla domanda di risarcimento danni avanzata dalla parte ricorrente. La domanda è infondata e va disattesa.
La parte ricorrente non ha allegato alcun elemento probatorio diretto a dimostrare i danni asseritamente patiti a causa dall'apposizione sui luoghi di causa della catena e della rete di schermata verde ad opera dei resistenti.
Per come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, invero, “lo spogliato del possesso, che agisca per conseguire il risarcimento dei danni, è soggetto al normale onere della prova in tema di responsabilità per fatto illecito. Pertanto, qualora non abbia provato il pregiudizio sofferto, non può emettersi, in suo favore, condanna al risarcimento con liquidazione equitativa dei danni” (Cass. n. 31642/2021).
La carenza probatoria sul punto giustifica, dunque, il rigetto della domanda di risarcimento danni pure avanzata dalla parte ricorrente in sede di merito.
pagina 12 di 13
3. Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché va disposta la condanna della parte resistente alla loro rifusione in favore della parte ricorrente nella misura di 3/4, con compensazione della residua parte per soccombenza reciproca, tenuto conto del rigetto della domanda risarcitoria. Tali spese sono liquidate, come in dispositivo, secondo i valori medi di riferimento del vigente decreto ministeriale del 13 agosto 2022 n. 147, ridotti del 50%, dei giudizi ordinari, scaglione fino ad euro 26.000,00 (trattandosi di procedimento di valore indeterminabile), tenuto conto dell'attività difensiva prestata, della natura e del valore della controversia, nonché della complessità delle questioni, di fatto e di diritto, trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, conferma l'ordinanza del Tribunale di Paola n. 437/2018 del 3.5.2018, e condanna , Parte_3 Parte_4
e alla immediata reintegra di e
[...] Parte_5 Parte_1
nel possesso della stradella identificata nel mappale n. Parte_2
595, mediante la rimozione della catena e di ogni altro ostacolo ivi presente;
- rigetta la domanda di risarcimento danni formulata da e Parte_1
; Parte_2
- condanna , e alla Parte_3 Parte_4 Parte_5 rifusione, in favore di e , nella misura di Parte_1 Parte_2
3/4, delle spese di lite, che si liquidano nella complessiva somma (pari a 3/4) di € 2.538,50, di cui € 2.538,50 per onorari, oltre il rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Cap ed Iva, come per legge, disponendo la compensazione della residua parte, pari a 1/4.
Così deciso in Paola, 08.10.2025
Il Giudice dott. Luigi Varrecchione
pagina 13 di 13
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi
Varrecchione, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo R.G. n. 319/2017 vertente
TRA
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: , elettivamente domiciliati in Diamante (CS), via Porto 14, C.F._2 presso lo studio dell'avv. Marina Falovo, che li rappresenta e difende in virtù di mandato steso in calce al ricorso.
RICORRENTI
E
(C.F.: ), in proprio e in qualità di erede di Parte_3 C.F._3
, nonché (C.F.: Persona_1 Parte_4
), e , quali eredi C.F._4 Parte_5 C.F._5 di , elettivamente domiciliati in Milano, via Fontana n. 18/A presso lo Persona_1 studio dell'avv. , che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti. Parte_5
RESISTENTI
OGGETTO: azione di reintegrazione nel possesso.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla domanda di reintegrazione nel possesso, avanzata dai ricorrenti. pagina 1 di 13 La domanda è fondata e va accolta.
In sede cautelare e hanno chiesto disporsi in loro Parte_1 Parte_2 favore l'immediata reintegrazione nel possesso della striscia di terreno descritta in ricorso mediante l'eliminazione della catena e della rete di schermata verde apposte dai coniugi nell'agosto del 2016; conseguentemente, hanno chiesto condannarsi Parte_6
i resistenti al risarcimento di tutti i danni derivanti dal comportamento perpetrato, integrante gli estremi dello spoglio violento e clandestino di cui all'art. 1168 c.c.
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno dedotto di possedere da oltre vent'anni, in modo pieno ed esclusivo, per essere subentrati nella medesima situazione possessoria dei loro danti causa, una striscia di terreno larga metri quattro e lunga metri venti, che si diparte dal cancello che affaccia sulla strada privata che va verso via Diaz e arriva sino al confine delineato dal cortile-giardino annesso al fabbricato di proprietà dei coniugi
; che fino all'agosto 2016 avrebbero utilizzato liberamente tale striscia di Parte_6 terreno, compresa la porzione posta all'estremità della stradella, a forma di quadrilatero, contraddistinta catastalmente con la particella 595, confinante con la proprietà e Per_1 divisa dalla medesima da due cancelli resi visibili da poco tempo, utilizzata non solo come parcheggio ma anche come deposito di materiale vario e come area di manovra per le autovetture parcheggiate nel loro garage;
che, nell'agosto 2016, in loro assenza, i coniugi avrebbero apposto sia una rete di schermata verde lungo il confine Parte_6 tra la particella 595 e il suolo comunale, sia una catena a delimitazione della particella
595 rispetto alla restante parte della striscia di terreno, che avrebbe impedito loro di effettuare le manovre in uscita dal garage, fino a quel momento liberamente eseguite.
Con ordinanza n. 437/2018 del 3.5.2018 (in atti), il Tribunale di Paola in composizione monocratica accoglieva il ricorso, condannando e a Persona_1 Parte_3 reintegrare immediatamente i ricorrenti nel possesso della stradella identificata nel mappale 595 mediante la rimozione della catena e di ogni altro ostacolo ivi apposto;
dichiarava inammissibile la domanda di risarcimento danni, in quanto proponibile solo nell'ambito del giudizio a cognizione piena.
Il provvedimento veniva poi confermato in sede di reclamo con ordinanza collegiale n.
778/2018 del 17.9.2018 (in atti).
Incardinato il presente giudizio di merito ai sensi dell'art. 703, comma 4, c.p.c.,
[...]
e – soccombenti in sede cautelare – hanno chiesto Parte_7 Parte_3 accertarsi l'assenza della situazione possessoria vantata dai coniugi Parte_8 sul mappale 343 sub 5 (già 595) e che costoro non hanno mai utilizzato i mappali 301 e
343 sub 5 come parcheggio di automezzi;
conseguentemente, hanno chiesto revocarsi i pagina 2 di 13 provvedimenti emessi in fase cautelare, con condanna dei coniugi Parte_8 alla restituzione delle somme sostenute per le spese di lite e al rimborso integrale delle spese di registrazione dei provvedimenti stessi, oltre agli interessi dagli esborsi al saldo.
A sostegno della domanda, i coniugi hanno lamentato una incongruenza tra Parte_6
l'oggetto del contendere individuato dal giudice monocratico (mappale 595) e quello individuato dal collegio (mappale 301) e hanno allegato: l'ordinanza resa nell'ambito del procedimento possessorio n. 1037/2014 con la quale il Tribunale di Paola, riconosciuto in favore dei coniugi uno stato di fatto corrispondente Parte_6 all'esercizio di una servitù di passaggio sul terreno distinto al catasto con la particella 595, aveva accolto la domanda di reintegrazione nel possesso dagli stessi avanzata, ordinando a di ripristinare lo stato dei luoghi mediante la rimozione Parte_1 della rete metallica ivi installata (provvedimento poi confermato in sede di reclamo e anche all'esito della fase di merito, culminata con la sentenza di accoglimento n. 1/2021, a sua volta confermata in sede di appello, v. allegati n. 2 e n. 3 alla comparsa di costituzione e v. sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n. 123/2025, allegata alla memoria di parte convenuta del 31.7.2015); l'ordinanza resa nell'ambito del procedimento n. 1525/2015 con la quale il Tribunale di Paola aveva accolto la domanda di manutenzione promossa ai sensi dell'art. 1170 c.c. dai coniugi , ordinando Parte_6
a di “consentire ai ricorrenti l'accesso alla via di passaggio che Parte_2 conduce dalla via Diaz all'immobile di loro proprietà” (v. allegato n. 4 alla comparsa di costituzione); la sentenza resa nell'ambito del procedimento n. 77/2015 promosso dai coniugi nei confronti di soggetti non parte del presente giudizio, con la Parte_6 quale il Tribunale di Paola aveva accertato in favore degli istanti l'avvenuto acquisto per usucapione del terreno censito al catasto del Comune di Diamante al foglio 3, particella
343 sub 5 (già 595) e al foglio 3, particella 301 (v. allegato n. 5 alla comparsa di costituzione).
decedeva nelle more del giudizio e all'udienza del 6.2.2024 Parte_7 veniva dichiarata l'interruzione del processo (v. verbale d'udienza in atti).
Il giudizio è stato poi riassunto ai sensi dell'art. 303 c.p.c. da e Parte_1 Parte_2
con ricorso dell'8.2.2024 proposto nei confronti degli eredi del resistente
[...] deceduto, che si sono costituiti con comparsa del 28.10.2024.
La domanda di reintegrazione nel possesso avanzata da e da Parte_1 Parte_2
è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
[...]
Com'è noto, il possesso – definito dall'art. 1140 c.c. come potere di fatto che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale pagina 3 di 13 – è tutelato dall'ordinamento giuridico con le azioni di reintegrazione e di manutenzione previste, rispettivamente, dagli artt. 1168 e 1170 c.c., volte a garantire, nell'interesse collettivo, la sua conservazione contro atti di spoglio e molestia e ad evitare che sia turbata la pace sociale;
e tanto a prescindere dall'esistenza di un titolo giustificativo e, cioè, dalla circostanza che alla situazione di fatto corrisponda la correlativa situazione di diritto, essendo il possesso considerato di per sé un valore meritevole di tutela (cfr. Cass. n. 8075/2003).
In particolare, per quanto concerne l'azione di reintegrazione, l'art. 1168 c.c. stabilisce che chi sia stato violentemente o occultamente spogliato del possesso possa agire, entro l'anno dal sofferto spoglio, contro l'autore dello stesso, al fine di ottenere la reintegrazione della situazione di fatto tutelata, all'uopo fornendo la prova sia del possesso effettivamente esercitato con carattere di attualità sul bene sia della condotta perpetrata dalla controparte (riguardo all'onere della prova del possesso esercitato sul bene, cfr. Cass. n. 2032/2019).
La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che per l'esperimento dell'azione di reintegrazione è sufficiente un possesso qualsiasi, anche se illegittimo o abusivo o di mala fede, purché abbia i caratteri esteriori della proprietà o di un altro diritto reale, a nulla rilevando che esso si connoti in termini equivalenti al possesso utile per l'usucapione (cfr., ex plurimis, Cass. n. 10470/1991, Cass. n. 4908/1998, Cass. n. 24026/2004).
Allo stesso modo risulta irrilevante ai fini della delibazione sulla fondatezza di un'azione di reintegrazione nel possesso l'esistenza di un valido titolo che renda legittima la situazione di fatto per la cui tutela si agisce, potendo le situazioni giuridiche intercorrenti fra le parti e gli eventuali titoli relativi al diritto essere esaminati solo ad colorandam possesionem (cfr., in proposito, Cass. n. 1087/1989, nonché, negli stessi termini, Cass. n. 12080/00, secondo la quale, infatti, la funzione sottesa all'istituto mira proprio a salvaguardare lo stato di fatto esistente e prescindere da ogni valutazione connessa alla titolarità dei diritti coinvolti e alla eventuale violazione del precetto del neminem laedere).
Dunque, l'azione di reintegra, avendo funzione eminentemente recuperatoria, presuppone non solo una situazione di possesso (o di detenzione qualificata) in capo al soggetto agente, ma anche che quest'ultimo sia stato privato, in tutto o in parte, di tale possesso, in modo violento o clandestino, da parte del soggetto evocato in giudizio, il quale, in particolare, deve aver agito con il c.d. animus spoliandi, ossia con la consapevolezza di sostituirsi nella detenzione o nel godimento di un bene contro la pagina 4 di 13 volontà, manifestata o presunta, dello spogliato (v. Cass. n. 14797/2017). In particolare, per come ha avuto modo di chiarire la giurisprudenza di legittimità, integra un atto di spoglio qualsiasi condotta con cui è impedito o, comunque, compromesso l'esercizio delle facoltà inerenti al potere di fatto esercitato sulla res oggetto del contendere (in ordine alla sussistenza di un atto di spoglio anche a fronte di una privazione soltanto parziale del possesso, cfr. Cass. n. 1494/2013).
Dunque, sul piano oggettivo, lo spoglio ricorre in ipotesi di privazione, totale o parziale, dell'altrui possesso mediante alterazione dello stato di fatto in cui si trova il possessore, eseguita conto la volontà di quest'ultimo, sussistendo la presunzione di volontà contraria del possessore ove manca la prova di una manifestazione univoca di consenso (v. Cass.
n. 12416/2014, nonché, in senso conforme, Cass. n. 22174/2012); mentre, sul piano soggettivo, si caratterizza per l'esistenza di una relazione di fatto con la cosa oggetto del possesso (corpus) accompagnata da un peculiare atteggiamento, che deve essere chiaramente percepibile all'esterno, tenuto nei confronti e contro il legittimo proprietario, caratterizzato dall'intenzione di riservare a sé la cosa, escludendo il possesso degli altri (animus rem sibi habendi). Il possessore esercita un potere immediato sulla cosa e si comporta come se di essa fosse proprietario o titolare di altro diritto reale.
Il possesso tutelabile, ancorché illegittimo, non può essere frutto di atti di tolleranza da parte del legittimo proprietario e/o possessore (art. 1144 c.c.).
Così delineata la disciplina applicabile al caso in esame, occorre anzitutto individuare la porzione di terreno relativamente alla quale si chiede la reintegra nel possesso, stante la specifica contestazione mossa dalla parte resistente che lamenta una divergenza tra la porzione di terreno individuata dal giudice monocratico nell'ordinanza conclusiva della fase cautelare (mappale 595) e quella invece individuata dal collegio in sede di reclamo (mappale 301).
Ebbene, partendo dalla lettura del ricorso si evince che ciò che gli istanti lamentano è lo spoglio del possesso esercitato sulla porzione di terreno a forma di quadrilatero, posta all'estremità della striscia di terreno larga quattro metri e lunga venti metri, confinante con la proprietà e divisa dalla stessa da due cancelli, individuata al catasto con la Per_1 particella 595 e utilizzata liberamente fino all'agosto 2016 per il parcheggio delle autovetture, per il deposito di materiale vario e come area di manovra per le vetture parcheggiate all'interno del loro garage.
Orbene, alla luce delle planimetrie allegate in atti e del riconoscimento dei luoghi di causa operato dai testi escussi in sede istruttoria, è possibile identificare chiaramente tale pagina 5 di 13 porzione di terreno nell'area a forma di quadrilatero distinta al catasto con la particella
595 (v. planimetria allegato n. 2 al ricorso e v. verbale d'udienza del 12.4.2022).
A ben vedere, anche il collegio in sede di reclamo aveva individuato nella porzione identificata con tale particella il bene immobile oggetto del ricorso per reintegrazione nel possesso (v. p. 2 dell'ordinanza collegiale ove si legge “venendo quindi al denunciato spoglio della “porzione della striscia di terreno, posta all'estremità della stradella, confinante con ala proprietà ” […]); invero, il collegio ha individuato nel Per_1 mappale 301 la striscia di terreno ove insiste il passaggio carrabile ma nel corpo della motivazione è al mappale 595 cui fa riferimento ai fini della delibazione sulla fondatezza del reclamo (v. p. 3 dell'ordinanza), sicché alcuna divergenza si riscontra tra i due provvedimenti resi in sede cautelare in ordine alla individuazione dell'oggetto del contendere.
Dunque, individuato l'oggetto del ricorso per reintegrazione nel possesso nel mappale 595, occorre ora rilevare che dagli elementi probatori raccolti in fase istruttoria risulta sussistere, in favore dei ricorrenti, una situazione possessoria tutelabile ai sensi dell'art. 1168 c.c. su tale porzione di terreno.
Invero, il teste , figlio del fratello del ricorrente, escusso all'udienza del Testimone_1
12.4.2022 (v. verbale d'udienza), ha dichiarato: “I miei zii hanno iniziato ad utilizzare la striscia di terreno in questione dal 1999”; “La stradina in questione è stata prima utilizzata dalla sig. , poi dai coniugi e poi dai coniugi Persona_2 Parte_9
; “Dal 1999 l'accesso alla striscia in questione è stato reso agevole Parte_8 per l'opera di manutenzione del sig. che ha continuato sino ad oggi a curarne Pt_1 la pulizia e la chiusura, ad utilizzarla per il parcheggio di auto sue e di parenti e amici
o come deposito di materiale vario, senza che altri ne abbiano contestato l'utilizzo esclusivo”; “La striscia di terreno di cui è causa si affaccia sulla proprietà privata dei
, tramite un cancello in ferro di cui ha sempre curato l'apertura e la sua Pt_10 chiusura e la moglie, attraverso una chiave che chiude un lucchetto apposto Pt_1 alla catena posizionata dallo stesso nel 1999 in sostituzione di una precedente Pt_1 catena e del preesistente lucchetto per difendere la striscia di terreno da estranei. Le foto allegato 6 che mi si mostrano rappresentano il cancello di mio zio tramite cui può entrare e uscire e andare al garage. Detto cancello si affaccia sulla stradina ”; Pt_10
“Dall'87 in poi mi sono recato nei luoghi 3 volte l'anno, tranne il periodo tra il 2010 e il 1015”.
Di analogo tenore risultano le dichiarazioni rese dal teste escusso Testimone_2 all'udienza del 16.5.2023 (v. verbale d'udienza): “Confermo che la striscia di terreno,
pagina 6 di 13 della larghezza di 4 metri circa e lunga 20 metri, che si diparte dalla strada privata di via Diaz ed arriva fino al confine con la proprietà dei signori , è di Parte_6 proprietà dei sig.ri e i quali hanno utilizzato, a mia conoscenza dal Pt_1 Parte_2
1994, anno dal quale frequento Cirella, per tutta la sua estensione, come risulta dalla planimetria allegata con il n. 2) al fascicolo dei signori ”; Parte_8
“Confermo che solo dal 1999 l'accesso a detta striscia è stato reso ampiamente agevole per l'esclusivo interessamento e l'esclusiva manutenzione da parte del che, Pt_1 perpetuando una situazione di fatto precedente, ha continuato sinora a curarne la pulizia e la chiusura, utilizzandola spesso anche per il parcheggio delle sue auto e di quelle di parenti o amici o come deposito di materiale vario, e che altri hanno contestato detto utilizzo esclusivo. Dopo il 1999 è sempre rimasto pulito”; “Confermo che la striscia di terreno per cui è causa affaccia sulla strada privata di via Diaz tramite un cancello in ferro, di cui ha sempre curato la chiusura e l'apertura il signor Pt_1
(o sua moglie e i familiari stretti) attraverso la chiave che chiude un lucchetto apposto alla catena, posizionata dal medesimo nel 1999, in sostituzione della Pt_1 preesistente catena e del preesistente lucchetto, per difendere la striscia di terreno da estranei, come risultante dai rilievi fotografici allegati che mi si mostrano e che riconosco (All. n.6). Quando i sig.ri e hanno comprato la striscia di Pt_1 Parte_2 terreno in causa hanno sostituito la vecchia catena con il lucchetto con i nuovi. Io so che le chiavi del lucchetto ce le hanno i sig.ri ”; “Confermo che detta Parte_8 piccola porzione è stata sinora utilizzata dai signori non solo per il Parte_8 parcheggio delle macchine ed il posizionamento di materiale vario ma, altresì, come area di manovra per le autovetture parcheggiate all'interno del loro garage, che affaccia sulla stradella. Il tutto fino all'apposizione della catena da parte dei sigg.
”; “Dal 1999 in poi, dopo la pulizia della strada e la praticabilità della Parte_6 stessa, i e hanno iniziato a parcheggiare le rispettive macchine, tra Pt_1 Parte_2 cui anche quella che mi viene mostrata allegata n. 56 alla memoria di parte attrice. Non ricordo con precisione la data da quando hanno iniziato a parcheggiare le macchine”.
In senso conforme, il teste escusso all'udienza del 12.5.2015 (v. Testimone_3 verbale d'udienza) ha dichiarato: “Premetto di conoscere i luoghi di causa perché frequento la casa dagli anni '90. Confermo che la striscia di Parte_8 terreno, della larghezza di 4 metri circa e lunga 20 metri, che si diparte dalla strada privata di via Diaz ed arriva fino al confine con la proprietà dei signori , è Parte_6 stata da oltre quaranta anni utilizzata, per tutta la sua estensione, come area di pertinenza rispetto all'attuale proprietà del e di sua moglie, e che riconosco Pt_1 nella planimetria allegata n. 2) al fascicolo del procedimento sommario dei signori
pagina 7 di 13 contrassegnata dal colore rosso”; “Confermo che solo dal 1999 Parte_8
l'accesso a detta striscia è stato reso agevole per l'esclusivo interessamento e l'esclusiva manutenzione da parte del che è lui che si occupa della Pt_1 manutenzione della striscia di terreno, anche con il mio aiuto, e della chiusura, utilizzandola spesso anche per il parcheggio delle sue auto e di quelle di parenti o amici
o come deposito di materiale vario. Anche io parcheggio la macchina lì. Io lì ci ho visto solo passare e parcheggiare auto dei e dei loro familiari e amici. Sulla Pt_1 contestazione nulla posso dire”; “Confermo che la striscia di terreno per cui è causa affaccia sulla strada privata di via Diaz tramite un cancello in ferro la cui chiusura e l'apertura è stata sempre curata dal signor (o sua moglie) attraverso la chiave Pt_1 che chiude un lucchetto apposto alla catena, posizionata dal medesimo nel Pt_1
1999, in sostituzione della preesistente catena e del preesistente lucchetto, per difendere la striscia di terreno da estranei, come riconosco nelle foto all. n.6 alla memoria nl 2 di parte ricorrente, ad eccezione dei cancelli di colore verde che non è casa dei ; Pt_1
“Confermo che sino all'apposizione della catena, avvenuta tra il 5 e il 15 agosto 2016, che riconosco nelle foto allegate al fascicolo del procedimento sommario, la striscia di terreno per cui è causa è rimasta, comunque, nella sua interezza, nella piena disponibilità degli odierni ricorrenti, i quali hanno continuato a servirsene anche per quella parte costituita da una piccola porzione di terreno a forma di quadrilatero, posta all'estremità della stradella. Fino al 5 agosto non c'era la catena. Posso dire che il 15 agosto il nipote di ha mandato una foto della catena ad Parte_1 Per_3
e quest'ultimo me l'ha mostrato al telefonino perché noi ci trovavamo a Pt_1
Tortona”; “Confermo che detta piccola porzione è stata sinora utilizzata dai signori non solo per il parcheggio delle macchine ed il posizionamento di Parte_8 materiale vario ma, altresì, come area di manovra per le autovetture parcheggiate all'interno del loro garage, che affaccia sulla stradella”; “Confermo che nel mese di agosto 2016, in assenza dei signori e , è stata Parte_1 Parte_2 apposta da non so chi una rete di schermata verde sulla parte sinistra del garage che affaccia sul comune, unitamente alla catena di delimitazione che riconosco nelle foto nn.18-21-22 allegate al fascicolo della parte ricorrente nel procedimento sommario”;
“Se parliamo sempre della stradina privata per cui è causa non è vero che è stata sempre sgombra visto che per anni ci sono stati i lavori e quindi materiali di risulta, c'è stata anche una betoniera per due anni”.
Ebbene, dalle dichiarazioni rese dai testi di parte ricorrente – della cui attendibilità non v'è ragione di dubitare – è emerso un utilizzo della striscia di terreno per cui è causa (compresa la particella 595) da parte dei coniugi corrispondente Parte_8
pagina 8 di 13 all'esercizio del diritto di proprietà, in quanto estrinsecatosi in condotte consistenti nella cura e nella manutenzione del bene e dirette ad escludere i terzi dal relativo godimento (ne è dimostrazione la sostituzione, operata dai ricorrenti al momento dell'acquisto della striscia del terreno, della catena e del lucchetto preesistenti, già apposti dai loro danti causa a delimitazione del terreno dalla strada privata di via Diaz, di cui i ricorrenti stessi hanno curato l'apertura e la chiusura dal 1999 in poi, avendo la disponibilità delle relative chiavi). Con particolare riferimento alla porzione di terreno identificata al catasto con la particella 595, essa è stata utilizzata dai ricorrenti, fino all'apposizione della catena, per parcheggiare le auto, posizionare materiale vario ed effettuare manovre per le autovetture parcheggiate all'interno del loro garage.
Non vale a smentire l'utilizzo del terreno da parte dei ricorrenti la dichiarazione resa da
, teste di parte resistente escusso all'udienza del 12.5.2025 (v. verbale Tes_4
d'udienza), il quale ha dichiarato: “Confermo che i coniugi all'acquisto hanno Per_1 ricevuto per ogni unità le chiavi di accesso dei cancelli sia verso via Veneto che verso via Diaz nonché del cancello in comune con e con Persona_4 Controparte_1
(dante causa dei , che dà accesso alla via privata Diaz. Sono a conoscenza di Pt_1 questo perché mia madre e sua sorella si incontravano nel periodo estivo”; “Io Pt_3 ho avuto le chiavi limitatamente al periodo estivo in cui c'ero. Gli zii arrivavano prima di me e andavano via dopo e non so dire se le chiavi che hanno ricevuto al momento dell'acquisto dell'immobile siano state modificate nel corso del tempo”; “Confermo che
i coniugi ad oggi hanno utilizzato e fatto utilizzare da familiari e collaboratori, Per_1 consegnando anche le chiavi di acceso, nonché da fornitori e da visitatori, sia l'ingresso dal condominio Pontescuro che quello dalla via privata di via Diaz per accedere alla loro villetta”; “Che io ricordi l'area di disimpegno fra i due cancelli verso via Diaz e
l'area di transito verso la predetta via privata Diaz sono state sempre sgombre e libere da autovetture, da macchinari e da materiali ingombranti. Non ricordo dell'estate del
2014 e del 2015, ma sicuramente l'accesso pedonale c'era”; “Nulla so perché io andavo via già ad agosto”; “Se ho ben capito la domanda, saranno passati anche i coniugi da quella striscia di terreno per poter accedere alla via Diaz”; “Escludo che Pt_1 pedonalmente non sia arrivato fino ai cancelli della villetta perché non aveva Pt_1 senso arrivare fin lì, ma non escludo che facendo manovra con la macchina sia entrato nel pezzetto di terra utilizzato per il passaggio che vedo nella planimetria”; “Io posso riferire solo per il periodo in cui io ho frequentato i luoghi di causa e limitatamente al periodo estivo”; “Per come vedo dalle foto allegate n. 1 e n. 2 alla memoria n. 2 di parte ricorrente, la striscia di terreno era interessata dai lavori ma il passaggio pedonale c'era. Normalmente il passaggio era libero. A inizio estate c'era l'erba alta cresciuta
pagina 9 di 13 durante l'inverno che veniva tagliata a inizio estate”; “Durante il periodo estivo usufruivo sia del passaggio pedonale sia del passaggio carrabile, soprattutto nel periodo di era più facile arrivare con le macchine. Nel periodo invernale Per_5 non posso dire”; “Parliamo di una stradina di 4 metri di larghezza quindi suppongo che potesse essere utilizzata come area di manovra per le autovetture”.
Come può evincersi dal contenuto della deposizione, il teste di parte resistente, nell'affermare che i coniugi hanno utilizzato e fatto utilizzare a terzi (tra cui allo Per_1 stesso deponente, limitatamente al periodo estivo) l'ingresso dalla via privata di via Diaz per accedere alla loro villetta, mettendo a disposizione dei fruitori le chiavi di accesso del cancello, non ha qualificato tale utilizzo come esclusivo, negando un contestuale utilizzo del terreno anche da parte dei ricorrenti (“Se ho ben capito la domanda, saranno passati anche i coniugi da quella striscia di terreno per poter accedere alla via Pt_1
Diaz”; “Escludo che pedonalmente non sia arrivato fino ai cancelli della Pt_1 villetta perché non aveva senso arrivare fin lì, ma non escludo che facendo manovra con la macchina sia entrato nel pezzetto di terra utilizzato per il passaggio che vedo nella planimetria”; “Parliamo di una stradina di 4 metri di larghezza quindi suppongo che potesse essere utilizzata come area di manovra per le autovetture”).
Né le dichiarazioni rese dal teste medesimo sono di per sé sole idonee a dimostrare che i ricorrenti non hanno mai utilizzato la striscia di terreno per cui è causa (compresa la particella 595) come parcheggio di automezzi: innanzitutto, in ragione del tempo limitato che il testimone ha affermato di trascorrere sui luoghi di causa (solo nel periodo estivo e fino al mese di agosto); in secondo luogo, perché di tenore contrario risultano le deposizioni dei testi di parte ricorrente, secondo cui invece il parcheggio delle autovetture da parte dei ricorrenti avveniva sia nella porzione di terreno posta all'estremità della stradella sia lunga la striscia di terra, a seguito delle attività di pulizia e manutenzione ivi praticate.
E la documentazione probatoria allegata in atti sembra avallare tali ultime affermazioni: invero, in talune rappresentazioni fotografiche allegate al fascicolo di parte ricorrente è raffigurata un'autovettura di colore blu parcheggiata a ridosso del cancello lungo la striscia di terreno per cui è causa, nonché una betoniera, che il teste ha Testimone_3 riferito esserci stata per due anni in occasione dei lavori edilizi ivi svolti.
Dunque, tenuto conto del compendio istruttorio in atti, la domanda di reintegrazione nel possesso proposta da e da è suscettibile di Parte_1 Parte_2 accoglimento, essendo stata fornita adeguata evidenza sia della sussistenza, in loro favore, di una situazione possessoria sulla porzione di terreno per cui è causa, tutelabile pagina 10 di 13 ai sensi dell'art. 1168 c.c., sia dell'avvenuto spoglio violento e clandestino di tale possesso avvenuto ad opera dei coniugi . Parte_6
Invero, la condotta illegittima loro addebitata non è stata negata dai resistenti, i quali hanno improntato la propria tesi difensiva sulla inesistenza della situazione possessoria vantata dai ricorrenti rimarcando, per contro, l'esistenza in loro favore di una situazione di fatto corrispondente all'esercizio di una servitù di passaggio pedonale e carrabile sui mappali 595 e 301.
Possono, pertanto, ritenersi integrati gli elementi costitutivi dello spoglio violento e clandestino di cui all'art. 1168 c.c. in quanto l'apposizione della catena, sul piano oggettivo, ha privato i ricorrenti del possesso del quoziente di terreno in precedenza liberamente utilizzato, precludendo loro la possibilità di continuare ad effettuare le manovre per la fuoriuscita delle autovetture dal loro garage;
mentre, sul piano soggettivo, rappresenta la manifestazione della volontà dei resistenti di sostituirsi alla parte spogliata, esercitando loro stessi in via esclusiva un possesso di passaggio pedonale e carrabile sul medesimo bene che asseriscono sia stato riconosciuto in loro favore dal Tribunale di Paola con l'ordinanza resa nell'ambito del procedimento possessorio n. 1037/2014 (in atti).
A ben vedere, né tale provvedimento né gli altri provvedimenti emessi nell'ambito degli ulteriori procedimenti giudiziali celebrati tra le parti in causa (allegati agli atti di questo giudizio) hanno riconosciuto in favore di una sola parte il possesso esclusivo del terreno oggetto di vertenza, disconoscendone il possesso in capo all'altra.
In particolare, è appena il caso di rilevare che avverso la sentenza con la quale il
Tribunale di Paola aveva accertato l'avvenuto acquisto per usucapione del terreno censito al catasto del Comune di Diamante al foglio 3, particella 343 sub 5 (già 595) e al foglio 3, particella 301, in favore dei coniugi (provvedimento reso Parte_6 nell'ambito del procedimento n. 77/2015 promosso nei confronti di soggetti che non sono parte del presente giudizio, v. allegato n. 5 alla comparsa di costituzione), i coniugi hanno proposto opposizione di terzo ex art. 404, comma 1, c.p.c. (v. Parte_8 allegato agli scritti difensivi di parte attrice dell'11.9.2017). L'opposizione è stata parzialmente accolta dal Tribunale di Paola il quale, con sentenza n. 476/2025, in riforma del provvedimento opposto, ha rigettato la domanda di usucapione proposta dai coniugi e ha anche rigettato la domanda di usucapione formulata in via Parte_6 riconvenzionale dai coniugi sui medesimi quozienti di terreno, sul Parte_8 presupposto per cui il reso istruttorio aveva impedito “di ritenere sufficientemente dimostrato il possesso esclusivo e ad usucapionem non solo da parte degli opponenti,
pagina 11 di 13 ma anche da parte degli opposti costituiti sulle particelle oggetto di causa” (v. p. 27, r.
11-13, sentenza del Tribunale di Paola n. 476/2025 del 10.5.2025, resa nell'ambito del procedimento iscritto a R.G. n. 1387/2016, allegata agli scritti difensivi di parte attrice del 4.8.2025).
Sul punto vale la pena evidenziare che l'esistenza di una situazione possessoria su di un bene in favore in un soggetto di per sé non esclude che sul medesimo bene e allo stesso tempo possa esistere un'altra situazione possessoria in capo a un diverso soggetto.
Invero, per pacifica giurisprudenza di legittimità “è possibile la coesistenza simultanea sulla medesima cosa di una pluralità di situazioni possessorie, di diverso contenuto, in capo a diversi soggetti, che si concretizzino, per ognuno di essi, in attività corrispondenti all'esercizio di differenti diritti reali, sicché l'accertamento dell'esistenza di un possesso conforme all'esercizio di una servitù di passaggio, non esclude che altri esercitino, sul medesimo bene, un possesso corrispondente alla estrinsecazione dei poteri propri del proprietario di un bene, ancorché gravato di servitù” (v., da ultimo,
Cass. n. 1584/2015).
In definitiva, per tutti i motivi esposti, va confermata l'ordinanza n. 437/2018 del
3.5.2018 resa da questo Tribunale in sede cautelare e, per l'effetto, condanna
[...]
, e a reintegrare immediatamente Pt_3 Parte_4 Parte_5
e nel possesso della porzione di terreno identificata Parte_1 Parte_2 con la particella 595, mediante la rimozione della catena e di ogni altro ostacolo ivi apposto.
2. Sulla domanda di risarcimento danni avanzata dalla parte ricorrente. La domanda è infondata e va disattesa.
La parte ricorrente non ha allegato alcun elemento probatorio diretto a dimostrare i danni asseritamente patiti a causa dall'apposizione sui luoghi di causa della catena e della rete di schermata verde ad opera dei resistenti.
Per come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, invero, “lo spogliato del possesso, che agisca per conseguire il risarcimento dei danni, è soggetto al normale onere della prova in tema di responsabilità per fatto illecito. Pertanto, qualora non abbia provato il pregiudizio sofferto, non può emettersi, in suo favore, condanna al risarcimento con liquidazione equitativa dei danni” (Cass. n. 31642/2021).
La carenza probatoria sul punto giustifica, dunque, il rigetto della domanda di risarcimento danni pure avanzata dalla parte ricorrente in sede di merito.
pagina 12 di 13
3. Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché va disposta la condanna della parte resistente alla loro rifusione in favore della parte ricorrente nella misura di 3/4, con compensazione della residua parte per soccombenza reciproca, tenuto conto del rigetto della domanda risarcitoria. Tali spese sono liquidate, come in dispositivo, secondo i valori medi di riferimento del vigente decreto ministeriale del 13 agosto 2022 n. 147, ridotti del 50%, dei giudizi ordinari, scaglione fino ad euro 26.000,00 (trattandosi di procedimento di valore indeterminabile), tenuto conto dell'attività difensiva prestata, della natura e del valore della controversia, nonché della complessità delle questioni, di fatto e di diritto, trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, conferma l'ordinanza del Tribunale di Paola n. 437/2018 del 3.5.2018, e condanna , Parte_3 Parte_4
e alla immediata reintegra di e
[...] Parte_5 Parte_1
nel possesso della stradella identificata nel mappale n. Parte_2
595, mediante la rimozione della catena e di ogni altro ostacolo ivi presente;
- rigetta la domanda di risarcimento danni formulata da e Parte_1
; Parte_2
- condanna , e alla Parte_3 Parte_4 Parte_5 rifusione, in favore di e , nella misura di Parte_1 Parte_2
3/4, delle spese di lite, che si liquidano nella complessiva somma (pari a 3/4) di € 2.538,50, di cui € 2.538,50 per onorari, oltre il rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Cap ed Iva, come per legge, disponendo la compensazione della residua parte, pari a 1/4.
Così deciso in Paola, 08.10.2025
Il Giudice dott. Luigi Varrecchione
pagina 13 di 13