Art. 3.
E' autorizzata la vendita dei beni immobili disponibili di pertinenza del Patrimonio dello Stato situati all'estero quando la loro conservazione al detto Patrimonio risulti non conveniente o non rispondente agli scopi per i quali gli immobili stessi vennero costruiti o acquistati. Essi verranno indicati con decreto da emanarsi dal Ministro per gli affari esteri di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro.
La vendita puo' essere effettuata a trattativa privata o mediante licitazione privata quando il valore degli immobili, ragguagliato in valuta italiana, non superi rispettivamente lire 5.000.000 e lire 15.000.000; in tutti gli altri casi la vendita sara' effettuata mediante il sistema dei pubblici incanti.
E' autorizzata la vendita dei beni immobili disponibili di pertinenza del Patrimonio dello Stato situati all'estero quando la loro conservazione al detto Patrimonio risulti non conveniente o non rispondente agli scopi per i quali gli immobili stessi vennero costruiti o acquistati. Essi verranno indicati con decreto da emanarsi dal Ministro per gli affari esteri di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro.
La vendita puo' essere effettuata a trattativa privata o mediante licitazione privata quando il valore degli immobili, ragguagliato in valuta italiana, non superi rispettivamente lire 5.000.000 e lire 15.000.000; in tutti gli altri casi la vendita sara' effettuata mediante il sistema dei pubblici incanti.