Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 28 agosto 1990 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 26 luglio 2018 |
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- 1. Ape social: dovuta anche se non è stata percepita la NaspiAnnamaria Villafrate · https://ildiritto.it/ · 2 ottobre 2024
Indice dei contenuti Toggle Cosa sono i contributi volontari? I contributi volontari rappresentano un'opportunità per i lavoratori che hanno interrotto o cessato l'attività lavorativa. La finalità di questi contributi è di permettere di integrare i requisiti contributivi necessari per accedere alla pensione o, per chi è già in possesso dei requisiti, aumentare l'importo della futura rendita pensionistica. Questi contributi possono essere versati per tutte le più importanti tipologie di pensione: dirette (vecchiaia, anzianità, assegno di invalidità e inabilità); indirette (reversibilità o superstiti). Contributi volontari: chi e in quali casi vi può accedere I contributi volontari …
Leggi di più… - 2. Processo invalidità civile: l'Inps fa il puntoRedazione · https://ildiritto.it/ · 19 febbraio 2025
- 3. SOMMARIO - Finanza & Fisco n. 24 del 2020https://www.finanzaefisco.com/
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Leggi di più… - 4. Quotidiano giuridicoRedazione · https://ildiritto.it/ · 10 marzo 2025
- 5. Retribuzioni agricoltura tabelle in vigoreRedazione Fisco E Tasse · https://www.fiscoetasse.com/ · 27 novembre 2025
Giurisprudenza • +500
- 1. Corte d'Appello Catania, sentenza 10/12/2024, n. 1140Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI CATANIA SEZIONE LAVORO Composta dai magistrati: Dott.ssa Elvira Maltese Presidente Dott.ssa Viviana Urso Consigliere Dott.ssa Stefania Interdonato Giudice Ausiliario rel. Ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella controversia iscritta al n. 338/2021 R.G. promossa da Parte_1 (C.F. , in persona del legale rappresentante p. t., [...] P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Catania presso la sede legale dell' , Pt_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Manlio Galeano e Ivano Marcedone giusta procura generale alle liti in atti appellante Contro (C.F. , elettivamente Controparte_1 C.F._1 domiciliata in Siracusa, …Leggi di più...
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- 2. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XXII, sentenza 10/03/2025, n. 681Provvedimento: Sentenza n. 681/2025 Depositato il 10/03/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 22, riunita in udienza il 07/02/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale: MARINI NE AR IS, Presidente PALMA ISIDORO, Relatore VICINI GIANLUCA, Giudice in data 07/02/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sull'appello n. 2135/2023 depositato il 17/07/2023 contro Ag. Entrate Direzione Provinciale Pavia elettivamente domiciliato presso Email_1 Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 327/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PAVIA sez. 3 e …Leggi di più...
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- 3. Trib. Cosenza, sentenza 28/02/2025, n. 430Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Fedora Cavalcanti, in funzione di giudice del lavoro all'esito della scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 475/2024 R.G.L. e Prev., vertente TRA in proprio ed in qualità di titolare dell'omonima impresa Parte_1 individuale, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Bernardo Procopio, nel cui studio in Isola di Capo Rizzuto (KR), alla via Vienna n. 3, è elettivamente domiciliato; …Leggi di più...
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- 4. Trib. Palermo, sentenza 16/09/2025, n. 3723Provvedimento: TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE LAVORO VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE CON SENTENZA CONTESTUALE Il giorno 16/09/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 304/2022 RGL, promosso da Parte_1 contro IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE PRO TEMPORE CP_1 alle ore 8:50 sono presenti l'avv. PETRUSO BERNARDO DANIELE per parte ricorrente nonché l'avv. CIANCIMINO ROSARIA per la parte resistente I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio *** Successivamente, alle ore 16:00 all'esito della camera di consiglio, nessuno …Leggi di più...
- art. 24 D.Lgs 46/1999·
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- opposizione ad avviso di addebito·
- decadenza dal beneficio·
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- difetto di motivazione
- 5. Corte d'Appello Bologna, sentenza 08/05/2025, n. 217Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA Sezione controversie del lavoro La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 421/2024 RGA avverso la sentenza n. 213/2024 R.S. del Tribunale di Ravenna – Sezione Lavoro, emessa e pubblicata il 6/6/2024 nel procedimento R.G. n. 77/2024, notificata il 12/6/2024; avente ad oggetto: riliquidazione trattamento pensionistico; posta in discussione all'udienza collegiale …Leggi di più...
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- art. 47 D.P.R. 639/1970·
- art. 118 disp att c.p.c.·
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Versioni del testo
- Art. 1. (Finanziamento delle gestioni dei contributi
e delle prestazioni previdenziali degli artigiani
e degli esercenti attivita' commerciali) 1. A decorrere dal 1 luglio 1990 l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori, e' pari al 12 per cento del reddito annuo derivante dalla attivita' di impresa che da' titolo all'iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini Irpef, relativo all'anno precedente.
2. Per i soggetti iscritti alle gestioni di cui al comma 1 in qualita' di coadiuvanti ai sensi dell' articolo 2 della legge 4 luglio 1959, n. 463 , o di coadiutori, ai sensi dell' articolo 2 della legge 22 luglio 1966, n. 613 , di eta' inferiore ai ventuno anni, l'aliquota contributiva di cui al comma 1 e' ridotta al 9 per cento.
3. Il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali dovuti alle gestioni di cui al comma 1 da ciascun assicurato e' fissato nella misura del minimale annuo di retribuzione che si ottiene moltiplicando per 312 il minimale giornaliero stabilito, al 1 gennaio dell'anno cui si riferiscono i contributi, per gli operai del settore artigianato e commercio dell' articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537 , e successive modificazioni ed integrazioni.
4. In presenza di un reddito di impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, la quota di reddito eccedente tale limite viene presa in considerazione ai fini dei versamenti dei contributi previdenziali, sino a concorrenza di un importo pari a due terzi del limite stesso.
5. Ai fini del versamento di cui ai precedenti commi il titolare deve indicare la quota di reddito di pertinenza di ciascun coadiuvante o coadiutore. Il complesso delle quote dei collaboratori non puo' superare, in ogni caso, il 49 per cento del reddito d'impresa di cui al comma 1. Tale ripartizione ha effetto anche ai fini della commisurazione del reddito per il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori autonomi artigiani ed esercenti attivita' commerciali.
6. I contributi di cui al presente articolo e quelli di cui all' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538 , e successive modificazioni ed integrazioni si prescrivono con il decorso di dieci anni dalla data in cui avrebbero dovuto essere versati; la disposizione di cui al presente comma si applica anche alle prescrizioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Per i periodi di assicurazione inferiori all'anno solare i contributi sono rapportati a mese.
8. Entro il 30 giugno 1991 i l avoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali provvederanno al versamento dei contributi a conguaglio per il secondo semestre 1990 in base alla differenza tra quanto risultante dalle disposizioni di cui al presente articolo e quanto versato in base alle previgenti disposizioni.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell' art. 2 della legge n. 463/1959 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari) e' il seguente:
"Art. 2. - Sono compresi nell'obbligo assicurativo gli altri familiari coadiuvanti, intendendosi come tali i familiari dell'iscritto che lavorino abitualmente e prevalentemente nell'azienda e che non siano gia' compresi nell'obbligo assicurativo previsto dalla presente legge, in quanto contitolari dell'impresa, o in quello previsto dalle norme vigenti per l'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti, in quanto lavoratori subordinati od in quanto apprendisti coperti di assicurazione a norma della legge 19 gennaio 1955, n. 25 , e successive modificazioni.
Agli effetti del comma precedente sono considerati familiari:
1) il coniuge;
2) i figli legittimi o legittimati ed i nipoti in linea diretta;
3) gli ascendenti;
4) i fratelli e le sorelle.
Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonche' i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge. Sono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonche' le persone alle quali i titolari di impresa artigiana furono regolarmente affidati come esposti.
Il titolare dell'impresa artigiana e' tenuto anche al pagamento dei contributi dovuti per i coadiuvanti di cui ai commi precedenti, salvo il diritto di rivalsa".
- Il testo dell' art. 2 della legge n. 613/1966 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attivita' commerciali e ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi) e' il seguente:
"Art. 2. - Agli effetti della presente legge, si considerano familiari coadiutori il coniuge, i figli legittimi o legittimati ed i nipoti in linea diretta, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle, che partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualita' e prevalenza, sempreche' per tale attivita' non siano soggetti all'assicurazione generale obbligatoria in qualita' di lavoratori dipendenti o di apprendisti.
Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonche' i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge.
Sono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonche' le persone alle quali i titolari di impresa commerciale furono regolarmente affidati come esposti".
- Il testo dell' art. 1 del D.L. n. 402/1981 (contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle contribuzioni) e' il seguente:
"Art. 1 (Minimale di retribuzione ai fini contributivi).
- A decorrere dal periodo di paga in corso al 31 maggio 1981 i limiti minimi di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura giornaliera dei salari medi convenzionali, sono stabiliti, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale, nelle misure risultanti dalle tabelle A e B allegate al presente decreto.
I limiti minimi di retribuzione di cui al comma precedente sono aumentati ogni anno, a partire dal 1982, nella stessa misura percentuale delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell' art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , con arrotondamento alle 10 lire per eccesso, e sono soggetti a revisione triennale da effettuarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in riferimento ai minimi previsti dai contratti collettivi nazionale di categoria raggruppati per settori omogenei. La prima revisione triennale ha effetto dal 1 gennaio 1984.
Con la stessa decorrenza di cui al primo comma, il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori soci di societa' e di enti cooperativi, anche di fatto, e loro organismi associati soggetti alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602 , per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250 , e per i lavoratori a domicilio, e' stabilito, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale, in L. 10.000.
L'ammontare del limite minimo di retribuzione di cui al comma precedente varia nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell' art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , con arrotondamento alle 10 lire per eccesso.
Il presente articolo non si applica ai contributi dovuti per gli addetti ai servizi domestici e familiari ed ai contributi dovuti per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione generale obbligatoria.
Con effetto dal 1 gennaio 1981 le tabelle A, B e C allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 , sono sostituite dalle tabelle C, D ed E allegate al presente decreto".
- Il testo dell' art. 1 del D.P.R. n. 538/1980 (adeguamento dei contributi sociali di malattia dovuti dagli artigiani, dagli esercenti delle attivita' commerciali, dai coltivatori diretti e dai liberi professionisti) e' il seguente:
"Art. 1. - A decorrere dal 1 gennaio 1980, i contributi sociali di malattia nonche' quelli previsti dall' art. 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264 , convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386 , dovuti dagli artigiani, dagli esercenti attivita' commerciali e dai coltivatori diretti, sono determinati nella misura fissa annua di L. 100.000 per ciascun titolare e familiare coadiutore di impresa artigiana e commerciale e di L. 65.000 per ciascun componente attivo del nucleo familiare dei coltivatori diretti, iscritti, rispettivamente negli elenchi di cui alle leggi 4 luglio 1959, n. 463, 22 luglio 1966, n. 613 e 26 ottobre 1957, n. 1047 .
E' dovuto altresi' dagli artigiani e dagli esercenti attivita' commerciali, un contributo aggiuntivo aziendale pari all'1,50 per cento del reddito d'impresa imponibile ai fini dell'Irpef relativo all'anno precedente a quello cui il contributo si riferisce, entro il limite del massimale di 20 milioni di lire.
A decorrere dal 1 gennaio 1980 il contributo sociale di malattia dovuto dai liberi professionisti, di cui all' articolo 3, primo comma, lettera b), del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 , e' determinato nella misura capitaria annua di L. 125.000 ed e' maggiorato di una quota pari al 2 per cento del reddito derivante dall'attivita' professionale, assoggettato ai fini dell'Irpef, entro il limite massimale di lire 25 milioni". - Art. 2. (Versamento dei contributi) 1. Il titolare dell'impresa artigiana o commerciale e' tenuto al pagamento dei contributi di cui all'areticolo 1 per se' e per i coadiutori, salvo diritto di risalva.
2. I contributi previdenziali calcolati ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 e quelli di cui alla legge 4 giugno 1973, n. 311 , sono versati in quattro rate uguali, a scadenza trimestrale, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre solare al quale si riferiscono. I conguagli tra i contributi dovuti e quelli di cui al predetto comma 3 sono versati in due rate di uguale importo, alle scadenze del 20 luglio e del 20 ottobre di ciascun anno.
3. Il contributo di risanamento dovuto dagli iscritti alle gestioni di cui all'articolo 1, ai sensi del primo comma dell'articolo 21 della legge 3 giugno 1975, n. 160 , e successive modificazioni ed integrazioni, resta acquisito alle gestioni predette sin dalla sua istituzione.
Note all' art. 2:
- La legge n. 311/1973 reca: "Estensione del servizio di riscossione dei contributi associativi tramite gli enti previdenziali".
- Il testo del primo comma dell'art. 21 della legge n. 160/1975 (norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento della dinamica salariale) e' il seguente:
"Art. 21 (Finanziamento delle gestioni speciali degli artigiani e dei commercianti). - Il contributo per l'adeguamento delle pensioni dovuto dagli artigiani ai sensi dell' articolo 4 della legge 4 luglio 1959, n. 463 , e dagli esercenti attivita' commerciali ai sensi dell' articolo 10 della legge 22 luglio 1966, n. 613 , e' stabilito, con decorrenza dal 1 gennaio 1975, nella misura di lire 6.000 di cui lire 1.000 destinate al risanamento delle rispettive gestioni speciali". - Art. 3. (Prosecuzione volontaria) 1. A decorrere dal 1 luglio 1990 gli artigiani e gli esercenti attivita' commerciali sono insereiti, ai fini dei versamenti volontari, nella tabella A allegata alla presente legge. La classe di reddito da attribuire a ciascun lavoratore e' quella il cui reddito medio e' pari o immediatamente inferiore alla media dei redditi presi in considerazione, ai sensi dell'articolo 1, negli ultimi tre anni di lavoro. Per i periodi di contribuzione volontaria anteriori al 1 luglio 1990 si tiene conto dei redditi di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 5.
2. L'importo del contributo corrispondente a ciascuna classe di reddito e' pari al risultato che si ottiene applicando al reddito medio imponibile di cui al comma 1 le aliquote previste all'articolo 1. I redditi di cui alla citata tabella A sono rivalutati annualmente, e con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, con riferimento al valore aggiornato del livello minimo imponibile di cui al comma 3 dell'articolo 1, e al valore aggiornato del limite massimo di retribuzione annua pensionabile, cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti. Le sei classi di reddito intermedie tra i suddetti valori sono costruite con conseguenti adeguamenti di pari ampiezza.