TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 25/11/2025, n. 2002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2002 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
II Sezione CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. GIANLUCA
MORABITO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 946/2024 promossa da: Contr
(P.I. ), con il patrocinio dell'avv. Rachele Ambrosio, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso la sede dell'ente in , via P. L. Nervi, Centro Pt_1
Direzionale Latina Fiori, Torre 2G Girasoli (V piano) ed ai fini della presente opposizione presso il domicilio digitale PEC usl.latina.it e/o fax Email_1
0773/6553427 e presso il suo studio in Amatrice, via Picente loc. Casaletto pal. B n.
12, come da delega in calce all'atto passivo
OPPONENTE contro
, già in persona del Controparte_2 Controparte_3 legale rapp.te p.t. , con sede in Cervino alla Via G. Cesare Controparte_4
n. 10, P.I.. , rapp.ta e difesa dall'Avv. Leonardo Cocco (C.F. P.IVA_2
) come da procura allegata al ricorso per D.I. 54/2024 ed C.F._1 elett.te dom.ta presso il suo studio in Caserta alla Via Tanucci n. 97
OPPOSTA
e nei confronti di
CP_5
TERZO CHIAMATO IN GIUDIZIO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta versate in atti e la causa è stata discussa e decisa dal sottoscritto – in applicazione straordinaria ex pagina 1 di 6 art. 3 D.L. n. 117/25 – all'esito dell'udienza di discussione ex art. 281sexies c.p.c. del 24.11.2025, svoltasi con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la proponeva Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 54/2024, R.G. n. 245/2024, emesso dal
Tribunale Civile di Latina in data 22.01.2024 e notificato in data 23.01.2024, con cui le era stato ingiunto di pagare alla , già Controparte_2 [...]
– quale cessionaria del relativo credito in precedenza vantato dalla CP_3
- la somma di €47.552,85, oltre interessi e spese del procedimento CP_5 monitorio.
In via preliminare, parte opponente sosteneva l'inammissibilità del decreto ingiuntivo per insussistenza dei presupposti ex art. 633 c.p.c., per l'assenza dei requisiti di liquidità e certezza del credito.
Nel merito, la esponeva, tra l'altro, a sostegno: che la domanda Parte_2 azionata da controparte afferiva a presunti crediti ceduti alla opposta dalla CP_5 per effetto della cessione di credito pro-soluto n. 10260, racc. n. 8100 del
[...]
25.05.2023 (All.1); che, nonostante l'avvenuta cessione, in data 21.07.2023 la cedente aveva emesso la fattura n. 39/PA per tutto ciò che la stessa CP_5 aveva maturato nel primo trimestre 2023 a fronte del SAL 8 riferito alla Determina
n. 1372/2023 avente ad oggetto “Accordo quadro per lavori di manutenzione edile e accessori di gestione – CIG 779381184B - Parte_3 CP_5
Rideterminazione imputazione anno 2023 e 2024” (All. 2); che nella stessa data era stato elaborato l'ordine 34/2023 (All. 3) per un importo pari ad CP_6
€47.552,85 oltre IVA;
che, verificata la regolarità della fatturazione e degli elementi necessari alla liquidazione della stessa, con nota prot. n. 73897 del 18.08.2023 era stato sottoscritto dal RUP il Verbale di liquidazione della fattura de qua (All. 4) autorizzandone, per l'effetto, il pagamento in favore della che, in effetti, CP_5 era avvenuto in data 28.08.2023 (All. 5) mediante il sistema Accordo Pagamenti;
che ne conseguiva che il pagamento era stato regolarmente effettuato nei confronti del fornitore con effetto liberatorio per l' opponente;
che il fornitore non Pt_4 CP_5 aveva adempiuto alla procedura di cui l DCA n. 247/2019 (All. 6) avente ad oggetto pagina 2 di 6 “Approvazione modifiche alla Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Parte_5 [...]
, , IRCCS Pubblici, dell' Parte_6 Parte_7 CP_7
e della - ex DCA n. U00032 del 30 gennaio
[...] Controparte_8
2017”, nella parte in cui stabilisce che “Gli atti di cessione e i mandati all'incasso devono, altresì, essere trasmessi in formato digitale, mediante l'inserimento degli stessi, nel termine di cui al precedente punto 7.1, nel Sistema Pagamenti, collegando, nel caso di Fornitori/Prestatori di beni e servizi e/o Strutture, ciascuna Fattura al relativo atto di cessione o mandato all'incasso”. Contr
La opponente rassegnava, all'esito, le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta: - in via preliminare, ai sensi dell'art. 269 cpc, autorizzare la chiamata in causa della CP_5
in persona del legale rappresentante pt. con sede legale in via Carlo Maria Rosini,
[...]
n. 10 LI (NA), disponendo un differimento della prima udienza al fine di consentire la chiamata in causa del terzo;
- sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o la nullità del decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi esposti;
- in via principale e nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento della sollevata eccezione, accogliere la presente opposizione e, per
l'effetto revocare e/o annullare il Decreto Ingiuntivo n. 54/2024, R.G. n. 245/2024, emesso dal Tribunale Civile di Latina in data 22.01.2024, siccome errato, ingiusto ed illegittimo in quanto alcuna somma è dovuta dall' opponente anche a titolo di Pt_4 interessi;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di non accoglimento della spiegata opposizione ovvero nella non creduta ipotesi di ritenuta efficacia della cessione, condannare la a restituire l'importo ricevuto ed erroneamente CP_5 corrisposto. Con ogni consequenziale pronuncia di revoca anche in relazione agli importi liquidati nel Decreto Ingiuntivo opposto a titolo di spese relative alla procedura di ingiunzione. In ogni caso, con vittoria di spese, anche generali, diritti ed oneri processuali”.
La già Controparte_2 Controparte_3 costituitasi in giudizio, contestava integralmente la proposta opposizione, concludendo come segue: “…Perché l'onorevole Tribunale adito voglia rigettare
l'opposizione spiegata nei confronti di perché infondata ed Controparte_2
pagina 3 di 6 inammissibile per i motivi esplicitati premessa, con vittoria di spese e compensi del procedimento di opposizione con attribuzione al procuratore;
Preliminarmente perché
l'onorevole Tribunale voglia concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto non essendo l'opposizione fondata né su prova scritta né di pronta soluzione ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 648 c.p.c.; Riservata ogni ulteriore attività processuale nei successivi termini di cui al presente giudizio di opposizione”.
Era autorizzata la chiamata in causa della che non si costituiva CP_5 ed era, pertanto, dichiarata contumace all'udienza del 14.01.2025.
La causa, di natura documentale, veniva discussa e decisa ex art. 281sexies
c.p.c. dal sottoscritto – in applicazione straordinaria ai sensi dell'art. 3 D.L. n.
117/25 – all'udienza del 24.11.2025, svoltasi con modalità cartolare ex art. 127ter
c.p.c..
L'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere respinta.
Va premesso in linea generale che in tema di onere della prova dell'adempimento delle obbligazioni ex artt. 1218 ss. c.c., alla luce dell'orientamento ormai pacifico della Corte di Cassazione (v. Cass. civ., SS.UU., n. 13533/01; Sez. L.,
n. 2387/04; Sez. III, n. 20073/04; Sez. II, n. 9351/07;) il creditore che agisca per l'adempimento è tenuto esclusivamente a fornire la prova del titolo e della esigibilità della prestazione richiesta, potendo limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento.
Graverà, viceversa, sul debitore – in applicazione di principi di persistenza del diritto di credito e di vicinanza dell'onere della prova – l'onere di provare il fatto estintivo dell'obbligazione, costituito dall'adempimento.
I suddetti principi vanno, peraltro, coordinati con il particolare atteggiarsi dell'onere della prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale l'opposto, in quanto attore in senso sostanziale, è tenuto a fornire la prova della pretesa creditoria azionata in sede monitoria.
Ciò posto, nella specie la società opponente non ha contestato la sussistenza del titolo, costituito dal contratto di cessione dei crediti in essere tra il fornitore e la , già CP_5 Controparte_2 Controparte_3 notificato al debitore ceduto il 25.05.2023, secondo quanto dalla stesa Parte_2 documentato (v. all. 1 al fascicolo di parte).
pagina 4 di 6 Contr La non ha contestato neppure la pregressa spettanza, in capo ad CP_5
del credito oggetto di cessione, limitandosi ad eccepire l'estinzione dello stesso,
[...] per avere pagato parte del corrispettivo alla società cedente.
Trattasi, peraltro, di eccezione non opponibile al creditore cessionario, atteso che i dedotti pagamenti sono stati tutti pacificamente effettuati in data (18.08.2023
– v. all. 4) successiva alla notifica al debitore dell'atto di cessione risultando, come tali, non liberatori per il ceduto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1264, I co., c.c..
L'opposizione risulta, pertanto, infondata e come tale dovrà essere respinta.
La domanda restitutoria proposta dalla nei confronti della Parte_2 cedente è fondata e deve essere accolta. CP_5
Parte opponente ha provato, invero, di avere corrisposto al fornitore la somma oggetto della presente ingiunzione in data 18.08.2023 e, quindi, successivamente alla notifica della intervenuta cessione del credito in favore della
[...]
ragion per cui, in difetto di qualsivoglia giustificazione causale alla CP_3 citata attribuzione patrimoniale, la – che, oltre tutto, non si è neppure CP_5 costituita in giudizio al fine di fornire una diversa ricostruzione della vicenda o comunque di chiarire la propria posizione - deve essere condannata alla restituzione delle somme ricevute, in applicazione della disciplina in tema di indebito ex artt.
2033 ss. c.c..
Le spese di lite – ivi comprese quelle relative alla chiamata del terzo - seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di istruttoria orale e di note conclusive.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• respinge l'opposizione proposta dalla avverso il decreto Parte_2 ingiuntivo del Tribunale di Latina n. 54/2024, R.G. n. 245/2024, emesso in data 22.01.2024 e notificato in data 23.01.2024;
• condanna la a restituire alla parte opponente la somma di CP_5
€47.552,85, oltre agli interessi legali con decorrenza dalla data della presente decisione e sino al saldo;
pagina 5 di 6 • condanna la a rifondere alla le Parte_2 Controparte_2 spese di lite relative ai suoi rapporti processuali con l'opposta, che liquida in complessivi €4.358,00 a titolo di compensi professionali, oltre alle spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/14 ed oltre ad IVA e CPA come per legge;
• condanna la a rifondere alla le spese relative alla CP_5 Parte_2 chiamata del terzo, che liquida in complessivi €4.903,00, di cui €4.358,00 a titolo di compensi professionali ed €545,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/14 ed oltre ad IVA e CPA come per legge
Latina, 24.11.2025
Il Giudice dott. GIANLUCA MORABITO
.
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
II Sezione CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. GIANLUCA
MORABITO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 946/2024 promossa da: Contr
(P.I. ), con il patrocinio dell'avv. Rachele Ambrosio, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso la sede dell'ente in , via P. L. Nervi, Centro Pt_1
Direzionale Latina Fiori, Torre 2G Girasoli (V piano) ed ai fini della presente opposizione presso il domicilio digitale PEC usl.latina.it e/o fax Email_1
0773/6553427 e presso il suo studio in Amatrice, via Picente loc. Casaletto pal. B n.
12, come da delega in calce all'atto passivo
OPPONENTE contro
, già in persona del Controparte_2 Controparte_3 legale rapp.te p.t. , con sede in Cervino alla Via G. Cesare Controparte_4
n. 10, P.I.. , rapp.ta e difesa dall'Avv. Leonardo Cocco (C.F. P.IVA_2
) come da procura allegata al ricorso per D.I. 54/2024 ed C.F._1 elett.te dom.ta presso il suo studio in Caserta alla Via Tanucci n. 97
OPPOSTA
e nei confronti di
CP_5
TERZO CHIAMATO IN GIUDIZIO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta versate in atti e la causa è stata discussa e decisa dal sottoscritto – in applicazione straordinaria ex pagina 1 di 6 art. 3 D.L. n. 117/25 – all'esito dell'udienza di discussione ex art. 281sexies c.p.c. del 24.11.2025, svoltasi con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la proponeva Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 54/2024, R.G. n. 245/2024, emesso dal
Tribunale Civile di Latina in data 22.01.2024 e notificato in data 23.01.2024, con cui le era stato ingiunto di pagare alla , già Controparte_2 [...]
– quale cessionaria del relativo credito in precedenza vantato dalla CP_3
- la somma di €47.552,85, oltre interessi e spese del procedimento CP_5 monitorio.
In via preliminare, parte opponente sosteneva l'inammissibilità del decreto ingiuntivo per insussistenza dei presupposti ex art. 633 c.p.c., per l'assenza dei requisiti di liquidità e certezza del credito.
Nel merito, la esponeva, tra l'altro, a sostegno: che la domanda Parte_2 azionata da controparte afferiva a presunti crediti ceduti alla opposta dalla CP_5 per effetto della cessione di credito pro-soluto n. 10260, racc. n. 8100 del
[...]
25.05.2023 (All.1); che, nonostante l'avvenuta cessione, in data 21.07.2023 la cedente aveva emesso la fattura n. 39/PA per tutto ciò che la stessa CP_5 aveva maturato nel primo trimestre 2023 a fronte del SAL 8 riferito alla Determina
n. 1372/2023 avente ad oggetto “Accordo quadro per lavori di manutenzione edile e accessori di gestione – CIG 779381184B - Parte_3 CP_5
Rideterminazione imputazione anno 2023 e 2024” (All. 2); che nella stessa data era stato elaborato l'ordine 34/2023 (All. 3) per un importo pari ad CP_6
€47.552,85 oltre IVA;
che, verificata la regolarità della fatturazione e degli elementi necessari alla liquidazione della stessa, con nota prot. n. 73897 del 18.08.2023 era stato sottoscritto dal RUP il Verbale di liquidazione della fattura de qua (All. 4) autorizzandone, per l'effetto, il pagamento in favore della che, in effetti, CP_5 era avvenuto in data 28.08.2023 (All. 5) mediante il sistema Accordo Pagamenti;
che ne conseguiva che il pagamento era stato regolarmente effettuato nei confronti del fornitore con effetto liberatorio per l' opponente;
che il fornitore non Pt_4 CP_5 aveva adempiuto alla procedura di cui l DCA n. 247/2019 (All. 6) avente ad oggetto pagina 2 di 6 “Approvazione modifiche alla Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Parte_5 [...]
, , IRCCS Pubblici, dell' Parte_6 Parte_7 CP_7
e della - ex DCA n. U00032 del 30 gennaio
[...] Controparte_8
2017”, nella parte in cui stabilisce che “Gli atti di cessione e i mandati all'incasso devono, altresì, essere trasmessi in formato digitale, mediante l'inserimento degli stessi, nel termine di cui al precedente punto 7.1, nel Sistema Pagamenti, collegando, nel caso di Fornitori/Prestatori di beni e servizi e/o Strutture, ciascuna Fattura al relativo atto di cessione o mandato all'incasso”. Contr
La opponente rassegnava, all'esito, le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta: - in via preliminare, ai sensi dell'art. 269 cpc, autorizzare la chiamata in causa della CP_5
in persona del legale rappresentante pt. con sede legale in via Carlo Maria Rosini,
[...]
n. 10 LI (NA), disponendo un differimento della prima udienza al fine di consentire la chiamata in causa del terzo;
- sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o la nullità del decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi esposti;
- in via principale e nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento della sollevata eccezione, accogliere la presente opposizione e, per
l'effetto revocare e/o annullare il Decreto Ingiuntivo n. 54/2024, R.G. n. 245/2024, emesso dal Tribunale Civile di Latina in data 22.01.2024, siccome errato, ingiusto ed illegittimo in quanto alcuna somma è dovuta dall' opponente anche a titolo di Pt_4 interessi;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di non accoglimento della spiegata opposizione ovvero nella non creduta ipotesi di ritenuta efficacia della cessione, condannare la a restituire l'importo ricevuto ed erroneamente CP_5 corrisposto. Con ogni consequenziale pronuncia di revoca anche in relazione agli importi liquidati nel Decreto Ingiuntivo opposto a titolo di spese relative alla procedura di ingiunzione. In ogni caso, con vittoria di spese, anche generali, diritti ed oneri processuali”.
La già Controparte_2 Controparte_3 costituitasi in giudizio, contestava integralmente la proposta opposizione, concludendo come segue: “…Perché l'onorevole Tribunale adito voglia rigettare
l'opposizione spiegata nei confronti di perché infondata ed Controparte_2
pagina 3 di 6 inammissibile per i motivi esplicitati premessa, con vittoria di spese e compensi del procedimento di opposizione con attribuzione al procuratore;
Preliminarmente perché
l'onorevole Tribunale voglia concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto non essendo l'opposizione fondata né su prova scritta né di pronta soluzione ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 648 c.p.c.; Riservata ogni ulteriore attività processuale nei successivi termini di cui al presente giudizio di opposizione”.
Era autorizzata la chiamata in causa della che non si costituiva CP_5 ed era, pertanto, dichiarata contumace all'udienza del 14.01.2025.
La causa, di natura documentale, veniva discussa e decisa ex art. 281sexies
c.p.c. dal sottoscritto – in applicazione straordinaria ai sensi dell'art. 3 D.L. n.
117/25 – all'udienza del 24.11.2025, svoltasi con modalità cartolare ex art. 127ter
c.p.c..
L'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere respinta.
Va premesso in linea generale che in tema di onere della prova dell'adempimento delle obbligazioni ex artt. 1218 ss. c.c., alla luce dell'orientamento ormai pacifico della Corte di Cassazione (v. Cass. civ., SS.UU., n. 13533/01; Sez. L.,
n. 2387/04; Sez. III, n. 20073/04; Sez. II, n. 9351/07;) il creditore che agisca per l'adempimento è tenuto esclusivamente a fornire la prova del titolo e della esigibilità della prestazione richiesta, potendo limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento.
Graverà, viceversa, sul debitore – in applicazione di principi di persistenza del diritto di credito e di vicinanza dell'onere della prova – l'onere di provare il fatto estintivo dell'obbligazione, costituito dall'adempimento.
I suddetti principi vanno, peraltro, coordinati con il particolare atteggiarsi dell'onere della prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale l'opposto, in quanto attore in senso sostanziale, è tenuto a fornire la prova della pretesa creditoria azionata in sede monitoria.
Ciò posto, nella specie la società opponente non ha contestato la sussistenza del titolo, costituito dal contratto di cessione dei crediti in essere tra il fornitore e la , già CP_5 Controparte_2 Controparte_3 notificato al debitore ceduto il 25.05.2023, secondo quanto dalla stesa Parte_2 documentato (v. all. 1 al fascicolo di parte).
pagina 4 di 6 Contr La non ha contestato neppure la pregressa spettanza, in capo ad CP_5
del credito oggetto di cessione, limitandosi ad eccepire l'estinzione dello stesso,
[...] per avere pagato parte del corrispettivo alla società cedente.
Trattasi, peraltro, di eccezione non opponibile al creditore cessionario, atteso che i dedotti pagamenti sono stati tutti pacificamente effettuati in data (18.08.2023
– v. all. 4) successiva alla notifica al debitore dell'atto di cessione risultando, come tali, non liberatori per il ceduto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1264, I co., c.c..
L'opposizione risulta, pertanto, infondata e come tale dovrà essere respinta.
La domanda restitutoria proposta dalla nei confronti della Parte_2 cedente è fondata e deve essere accolta. CP_5
Parte opponente ha provato, invero, di avere corrisposto al fornitore la somma oggetto della presente ingiunzione in data 18.08.2023 e, quindi, successivamente alla notifica della intervenuta cessione del credito in favore della
[...]
ragion per cui, in difetto di qualsivoglia giustificazione causale alla CP_3 citata attribuzione patrimoniale, la – che, oltre tutto, non si è neppure CP_5 costituita in giudizio al fine di fornire una diversa ricostruzione della vicenda o comunque di chiarire la propria posizione - deve essere condannata alla restituzione delle somme ricevute, in applicazione della disciplina in tema di indebito ex artt.
2033 ss. c.c..
Le spese di lite – ivi comprese quelle relative alla chiamata del terzo - seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di istruttoria orale e di note conclusive.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• respinge l'opposizione proposta dalla avverso il decreto Parte_2 ingiuntivo del Tribunale di Latina n. 54/2024, R.G. n. 245/2024, emesso in data 22.01.2024 e notificato in data 23.01.2024;
• condanna la a restituire alla parte opponente la somma di CP_5
€47.552,85, oltre agli interessi legali con decorrenza dalla data della presente decisione e sino al saldo;
pagina 5 di 6 • condanna la a rifondere alla le Parte_2 Controparte_2 spese di lite relative ai suoi rapporti processuali con l'opposta, che liquida in complessivi €4.358,00 a titolo di compensi professionali, oltre alle spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/14 ed oltre ad IVA e CPA come per legge;
• condanna la a rifondere alla le spese relative alla CP_5 Parte_2 chiamata del terzo, che liquida in complessivi €4.903,00, di cui €4.358,00 a titolo di compensi professionali ed €545,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/14 ed oltre ad IVA e CPA come per legge
Latina, 24.11.2025
Il Giudice dott. GIANLUCA MORABITO
.
pagina 6 di 6