Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 24/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 59/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 59/2024 promossa da:
rappresento e difeso, nel presente giudizio, dagli avv.ti CP_1 Parte_1
Alessandro Miglioli e Marta Miglioli, elettivamente domiciliato in Piacenza, Piazza Cavalli n. 68, presso lo studio dei suddetti difensori;
RICORRENTE contro
– in persona del rispettivo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Maria Maddalena Berloco e dall'avv. Oreste Manzi, elettivamente domiciliato in Piacenza, Piazza Cavalli n. 62, presso l'Ufficio Legale dell'Ente;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, da aversi qui interamente ritrascritti.
1/8
1) Con ricorso depositato in data 26.01.2024, notificato con pedissequo decreto di fissazione di udienza del 29.01.2024, ha convenuto in giudizio l' chiedendo: che fosse Parte_2 CP_2 accertata e dichiarata la sussistenza dei requisiti di legge per l'accoglimento della domanda di pensione di anzianità anticipata per gli addetti ai lavori faticosi e pesanti nella gestione lavoratori dipendenti e nel fondo FPLD a far data dal 01.06.2023; di conseguenza, che l' fosse condannato a CP_2 corrispondergli tale pensione anticipata nell'importo di € 1.851 lordi mensili o in quella diversa somma che fosse risultata dovuta, con decorrenza dal 01.06.2023 o con la diversa decorrenza che fosse risultata di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria. Rappresentava che:
- aveva lavorato alle dipendenze della dal 04.03.1985 al 31.12.2020, data Parte_3
nella quale veniva licenziato, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, inquadramento quadro cat.
D2, come operatore di esercizio CCNL Vetro industria lavorazione meccanica, come turnista 24/24 e mansione di cui al codice professionale ISTAT 7.1.3.2.2. di addetto alla produzione del vetro cavo ad alte temperature;
- dal mese di gennaio 2021 sino al mese di gennaio 2023 aveva percepito la NASPI;
- presentava domanda di pensione di anzianità anticipata per gli addetti a lavori usuranti una prima volta a fine aprile 2022 e quindi, avendo commesso un errore di compilazione, una seconda volta nel successivo mese di giugno, allegando il previsto modulo Ap 45, con l'atto di notorietà a firma del titolare della Parte_3
- nei primi giorni di febbraio 2023, a seguito di espressa richiesta dell' , forniva i certificati di CP_2
idoneità alla mansione di "fabbricatore del vetro" negli 8 anni precedenti la presentazione della domanda e ulteriori documenti di corredo;
- nel maggio 2023, presentava una domanda integrativa della prima corredata di una nuova e ulteriormente chiarificatrice dichiarazione della allegando anche una Parte_3 autocertificazione dell'attività di lavoro svolta per tutto l'arco del rapporto di lavoro e delle condizioni di svolgimento delle sue mansioni;
- con nota data 27.07.2023, l' gli comunicava il rigetto della domanda assumendo che il ricorrente CP_2
“non ha svolto per almeno un anno continuativo attività lavorativa con mansioni particolarmente usuranti”;
- presentava, di conseguenza, ricorso amministrativo al Comitato Provinciale di Piacenza ai sensi dell'art. 46 della L. 09.03.1989 n. 88;
2/8 - in data 15.11.2023, l' di Piacenza gli comunicava che: “il ricorso amministrativo del ricorrente CP_2
presentato il 14.10.2023, è stato definito amministrativamente in data Parte_4
14.11.2023 con il seguente esito: RRA per inammissibilità”.
Deduceva di godere di tutti i requisiti per accedere alla pensione di anzianità anticipata in quanto: aveva svolto per sette anni su dieci la mansione di “fabbricatore del vetro cavo”; aveva maturato 35 anni di contributi;
aveva compiuto 61 anni e 7 mesi. Precisava, invero, che aveva lavorato ininterrottamente alla Vetreria di dal 04.03.1985 al 31.12.2020 (quasi 35 anni e 9 mesi) in Parte_3 turno, con una media di 64 turni notturni all'anno, come addetto alle macchine formatrici del vetro cavo con una postazione esattamente di fronte a dette macchine, dalle quali uscivano i prodotti allo stato semi solido a una temperatura tra gli 80 e i 100 gradi. Rappresentava che le condizioni lavorative erano particolarmente usuranti in quanto: il prodotto, per eliminare gli sfridi di lavorazione, veniva bruciato con bruciatori con fiamma libera;
la postazione di lavoro era esattamente in mezzo ai forni fusori del vetro e ai bruciatori;
l'umido e il rumore (superiore a 90 decibel) dell'ambiente erano elevatissimi, così come i fumi di polveri varie e l'olio bruciato.
1.1) Costituitosi in giudizio con memoria depositata in data 28.03.2024, l' deduceva CP_2
l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto. In particolare, ammetteva che Parte_2
era in possesso del requisito dei 35 anni di contribuzione, ma sosteneva che lo stesso
[...] avrebbe dovuto provare di aver svolto mansioni di soffiatore nell'industria del vetro cavo eseguito a mano o a soffio, oppure mansioni usuranti per almeno 7 degli ultimi 10 anni di attività lavorativa o per almeno la metà di quest'ultima. Affermava che il ricorrente, da un lato, non aveva provato di aver svolto mansioni di soffiatore, né di essere stato esposto alle alte temperature;
dall'altro, non rientrava nei requisiti che consentivano l'accesso anticipato come usurante (solo 6 anni di turni notturni con numero di turni superiori a 64 e inferiori a 71 negli ultimi 10 anni) e non aveva l'età anagrafica richiesta
(63 anni e 7 mesi).
1.2) Con ordinanza del 12.04.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11.04.2024 (trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), il G.I. ammetteva le prove orali formulate da parte ricorrente, le quali venivano assunte all'udienza del 13.06.2024. All'esito, disponeva consulenza tecnica d'ufficio, nominando, quale CTU, il dott. il quale Persona_1 assumeva l'incarico, prestando giuramento di rito, all'udienza del 18.07.2024 e depositata la propria relazione in data 29.11.2024. All'udienza del 19.12.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava, per discussione, l'udienza del 23.01.2025. In tale ultima sede, decideva la causa come da sentenza contestuale, depositata nel fascicolo telematico.
3/8 2) Occorre preliminarmente richiamare la normativa relativa all'accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.
L'art. 1, comma 199, della L. n. 232/2016 dispone: “A decorrere dal 1°. maggio 2017, il requisito contributivo di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo 24 per effetto degli adeguamenti applicati con decorrenza 2013 e 2016, è ridotto a
41 anni per i lavoratori di cui all'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età e che si trovano in una delle seguenti condizioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, come ulteriormente specificate ai sensi del comma 202 del presente articolo:
[…] d) sono lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate all'allegato E annesso alla presente legge che svolgono, al momento del pensionamento, da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo ovvero sono lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67”.
Il successivo comma 202 precisa che: “Le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi da 199 a
205 del presente articolo, nel rispetto dei limiti di spesa annuali di cui al comma 203, sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avuto particolare riguardo: a) alla determinazione delle caratteristiche specifiche delle attività lavorative di cui al comma 199, lettera d);
b) alle procedure per l'accertamento delle condizioni per l'accesso al beneficio di cui ai commi da 199
a 205 e alla relativa documentazione da presentare a tali fini […] e) alla predisposizione dei criteri da seguire nello svolgimento dell'.attività di verifica ispettiva da parte del personale ispettivo del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché' degli enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria;
f) alle modalità di utilizzo da parte dell'ente previdenziale delle informazioni relative alla dimensione, all'assetto organizzativo dell'azienda e alle tipologie di lavorazioni aziendali, anche come risultanti dall'analisi dei dati amministrativi in possesso degli enti previdenziali, ivi compresi quelli assicuratori nei confronti degli infortuni sul lavoro”.
L'allegato E) all'art. 1, comma 199, lettera d), prevede le seguenti professioni: “A. Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici B. Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni C. Conciatori di pelli e di pellicce D.
4/8 Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante E. Conduttori di mezzi pesanti e camion F.
Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni G. Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza H.
Per Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido I. , addetti allo spostamento merci ed assimilati L. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia M. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti”.
Successivamente, la L. n. 205 del 27.12.2017 ha disposto (con l'art. 1, comma 163) che: “Con effetto a decorrere dal 1°. gennaio 2018, agli allegati C ed E della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte le nuove professioni incluse nell'allegato B della presente legge come specificate con il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui al comma 153 del presente articolo”.
Il suddetto Allegato B prevede le seguenti professioni: “A. Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici B. Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni C. Conciatori di pelli e di pellicce D. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante E. Conduttori di mezzi pesanti e camion F. Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni G. Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza H. Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido I. Fa., addetti allo spostamento merci e assimilati L. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia M. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti
N. Operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca O. Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative P. Lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del decreto legislativo n. 67 del 2011 Q. Ma. imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne”.
L'art. 1 del d.lgs. n. 67/2011 recita: “In deroga a quanto previsto all'articolo 1 della legge 23 agosto
2004 n. 243, come modificato dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007 n. 247, possono esercitare,
a domanda, il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipata, fermi restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni e il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati, le seguenti tipologie di lavoratori dipendenti: a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale in data 19 maggio 1999, pubblicato nella
G.U. n. 208 del 4 settembre 1999; b) lavoratori notturni, come definiti e ripartiti ai soli fini del presente decreto legislativo, nelle seguenti categorie […] c) lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all'elenco n.
5/8 1 contenuto nell'allegato 1 al presente decreto legislativo, cui si applicano i criteri per l'organizzazione del lavoro previsti dall'art. 2100 del codice civile, impegnati all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusioni degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità; d) conducenti di veicoli di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.
2. Il diritto al trattamento pensionistico anticipato è esercitabile qualora i lavoratori di cui al comma 1 abbiano svolto una o più delle attività lavorative di cui alle lettere a), b), c) e d) del medesimo comma 1, secondo le modalità ivi previste, per un periodo di tempo pari: a) ad almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa, ovvero b) ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva.
3. Ai fini del computo dei periodi di cui al comma 2 si tiene conto dei periodi di svolgimento effettivo delle attività lavorative indicate alle lettere a), b), c) e d), con esclusione di quelli totalmente coperti da contribuzione figurativa”.
L'art. 2 del citato decreto Ministeriale precisa che, nell'ambito delle attività particolarmente usuranti
“in ragione delle caratteristiche di maggiore gravità dell'usura che esse presentano anche sotto il profilo dell'incidenza della stessa sulle aspettative di vita, dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensità, delle peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attività con riferimento particolare alle componenti socioeconomiche che le connotano, le seguenti, svolte nei vari settori di attività economica: […] "lavori ad alte temperature": mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2 fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale”. Il successivo art. 3 chiarisce che: “1. Per la declaratoria delle mansioni espletate sono utilizzati gli elementi che emergono dalla busta paga, quelli in possesso degli istituti previdenziali assicuratori ovvero quelli accertati tramite attività ispettive condotte dai competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale”.
Il DPCM n. 87/2017 (rubricato “Regolamento di attuazione dell'art. 1, commi da 199 a 205, della legge 232/2016”), all'art. 5, prevede: “Con specifico riguardo alle condizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), ad esclusione dei lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, l'interessato produce, oltre ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa la sussistenza delle predette condizioni, al contratto
6/8 di lavoro o ad una busta paga, una dichiarazione del datore di lavoro, redatta su un apposito modulo predisposto dall o, nelle more della sua predisposizione, una dichiarazione sostitutiva di atto di CP_2
notorietà attestante i periodi di lavoro prestato alle sue dipendenze, il contratto collettivo applicato, le mansioni svolte”. È prevista eventuale attività istruttoria dell'Ente, anche tramite accertamenti ispettivo.
Dal dato legislativo esposto si evince che: 1) l'accertato svolgimento di attività nell'ambito del settore siderurgico di prima e seconda fusione o comunque di attività ad alte temperature, come ad esempio quelle di addetti alle fonderie con fusioni non comandate a distanza o operazioni di colata manuale, integra il requisito di cui alla lettera d) dell'art. 1, comma 199, della L. n. 232/2016 (se protratto per il tempo previsto ex lege); 2) l'accertamento del requisito è, in prima istanza, su base documentale e cioè tramite informazioni a vario titolo assunte dagli enti assicuratori, nonché provenienti dal richiedente come autocertificazioni, busta paga, contratto d'assunzione e altro;
3) è possibile lo svolgimento di istruttoria da parte dell'Ente per riscontrare la documentazione pervenuta.
Ciò posto l'istruttoria svolta in questo giudizio, e non esclusa da alcun dato normativo, ha permesso di accertare che il ricorrente, dal 04.03.1985 al 31.12.2020 (quasi 35 anni e 9 mesi), in turno, ha svolto attività di addetto alle macchine formatrici del vetro cavo con una postazione esattamente di fronte a dette macchine, dalle quali uscivano i prodotti allo stato semi solido a una temperatura tra gli 80 e i 100 gradi. A riguardo, i colleghi di lavoro di hanno riferito quanto segue. Parte_2 ha sostenuto: “Se non ricordo male, la prestazione svolto dal signor era Testimone_1 Parte_2
quella di addetto alle macchine formatrici del vetro cavo, salvo un periodo iniziale, in cui era adibito ad altra mansione […] Ho presente com'è la fabbrica e com'è la disposizione delle macchine. Ci sono delle linee di produzione, ogni linea ha una macchina, ci sono due forni, dai quali esce la lava di vetro condotta, attraverso canali, alle macchine”. ha dichiarato: “Anche il signor seguiva i turni che ho detto e lavorava Testimone_2 Parte_2
davanti alle macchine formatrici del vetro […] Dallo stampo il vetro esce ad una temperatura di oltre
250 gradi […] La maggior parte della nostra attività è il controllo del funzionamento del macchinario.
Quindi, trovandoci a stretto contatto con le macchine, siamo esposti ai fumi e alle esalazioni dei prodotti impiegati nelle lavorazioni”.
Infine, ha affermato: “E' vero che il signor era addetto alle macchine Testimone_3 Parte_2
formatrici del vetro cavo con postazione di fronte a queste macchine […] I bruciatori con fiamma libera sono come dei becchi da cui esce la fiamma che scioglie la parte tagliente dei residui di lavorazione […] La attività di noi addetti riguarda il controllo del corretto funzionamento dei macchinari, il controllo del prodotto appena uscito e di quello finito, il cambio degli stampi”.
7/8 Tutti i suddetti testi hanno, poi, confermato che, nella zona in cui era situata la postazione di lavoro del ricorrente, tra i forni fusori del vetro e i bruciatori, il caldo, l'umido e il rumore (superiore a 90 decibel) erano elevatissimi, e che tale zona era soggetta a fumi di polveri varie e olio bruciato.
Peraltro, risulta in atti che lo stesso datore di lavoro ha inviato all'Ente una dichiarazione relativa all'attività di conduttore di impianti per la produzione di vetro cavo svolta del ricorrente (doc. 4).
Ne discende il positivo riconoscimento, in capo al ricorrente, dei requisiti per accedere al beneficio preteso, ricorrendo sia il presupposto relativo all'attività svolta, che al dato temporale richiesto.
Non risulta, peraltro, che l' si sia espresso sugli altri requisiti, non oggetto di accertamento in CP_2
questo giudizio;
pertanto, la declaratoria di questo Giudice si manterrà nei limiti sopra espressi.
Per quanto riguarda il quantum dovuto dall , il nominato CTU ha calcolato che l'importo mensile CP_2 lordo è pari ad € 1.847,88, mentre quello annuo lordo è pari ad € 24.022,43.
Ebbene, tali conclusioni sono meritevoli di accoglimento in quanto, ad esse, l'Ausiliare del Giudice è pervenuto all'esito di un analitico esame della documentazione agli atti;
le stesse, peraltro, non sono nemmeno state oggetto di specifica contestazione ad opera dei difensori delle parti.
3) Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
3.1) In virtù di tale criterio, le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste in capo all' . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta e dichiara il diritto di ad ottenere il trattamento pensionistico Parte_2
anticipato spettante ai lavoratori addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 67/2011, con decorrenza dal 01.06.2023;
2. condanna l' alla liquidazione dei ratei maturati e maturandi per un importo mensile lordo pari CP_2 ad € 1.847,88 e per un importo annuo lordo pari ad € 24.022,43;
3. condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che si liquidano in € CP_2
2.800,00, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa alle rispettive aliquote di legge;
4. pone definitivamente le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico di parte resistente.
Piacenza, 24.01.2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
8/8