Legge 7 febbraio 1979, n. 29

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  • 1Quando va una donna in pensione
    Paolo Florio · https://www.laleggepertutti.it/ · 9 settembre 2024

  • 2Corte costituzionale
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 4 novembre 2024 (r.o. n. 225 del 2024), la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge 26 luglio 1965, n. 965 (Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali e agli insegnanti, modifiche agli ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro) e dell'art. 43, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), in …

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  • 3Notizie Giuridiche
    Avvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/

  • 4Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato
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  • 5Corte costituzionale
    https://www.eius.it/articoli/
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Giurisprudenza+500

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  • 1Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Emilia Romagna, sentenza 20/09/2024, n. 72
    Provvedimento: LA CORTE DEI CONTI SENT. NR. 72/2024/C Giudizio n. 46220 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Marco CATALANO, ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al nr. 46220 del registro di Segreteria. TRA - OMISSIS - , nato a - OMISSIS - ed ivi residente in - OMISSIS -, rappresentato ed assistito nel presente procedimento dall'avv. Claudio Moscati (CF. MSC CLD 64 HO4A944Z) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Bologna via Savenella n. 2, presso cui potranno essere inviate le comunicazioni (fax n. …
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    • annullamento provvedimento amministrativo·
    • soppressione ente pubblico·
    • art. 6 legge 29/1979·
    • trasferimento personale·
    • spese giudiziali·
    • ricongiunzione contributiva·
    • natura pubblicistica rapporto di lavoro·
    • gratuità ricongiunzione·
    • restituzione somme versate

  • 2Trib. Potenza, sentenza 06/03/2025, n. 216
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile – Giudice del Lavoro Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De Bonis, all'udienza del 06 marzo 2025, ha depositato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1444/2023 R.G. e vertente fra , nato a [...] in data [...] (C.F.: Parte_1 ), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Santangelo ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Potenza, alla via N. Sole n. 73, giusta mandato in atti; RICORRENTE e in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Vito Dinoia, giusta …
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    • prescrizione contributiva·
    • art. 3 d.lgs. n. 80/1992·
    • prova del rapporto di lavoro·
    • omessa contribuzione·
    • principio di automatismo delle prestazioni previdenziali·
    • azione di regresso INPS·
    • accredito contributivo·
    • diritto del lavoratore·
    • fallimento datore di lavoro·
    • prova delle retribuzioni

  • 3Corte d'Appello Catania, sentenza 22/04/2025, n. 308
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA SEZIONE LAVORO Composta dai magistrati: Dott.ssa Graziella Parisi Presidente Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere relatore Ha emesso la seguente SENTENZA Nel procedimento iscritto al n. 496/2022 R.G. promosso DA Parte_1 ( , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Manlio Galeano, Maria Rosaria Battiato e Ugo Nucciarone; Appellante CONTRO ), Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Polonio; Appellato OGGETTO: appello – ricongiunzione contributi previdenziali – Fondo Volo …
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    • legge n. 322/1958·
    • ricongiunzione contributi previdenziali·
    • costituzione posizione assicurativa·
    • compensazione spese processuali·
    • art. 346 c.p.c.·
    • giurisprudenza Corte di Cassazione·
    • interessi su contribuzione·
    • art. 127 ter c.p.c.·
    • legge n. 29/1979

  • 4Trib. Civitavecchia, sentenza 15/10/2025, n. 428
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE LAVORO Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice dott.ssa IS RT ha pronunciato e pubblicato la seguente S E N T E N Z A ex art. 429, 1° comma, c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 281 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente T R A rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra POLONIO ed elettivamente Parte_1 domiciliato in Roma, via Sistina, n. 42, presso lo studio dell'avv. Michele VENTURIELLO RICORRENTE E , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Flavia INCLETOLLI, giusta procura generale alle liti, ed …
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    • costituzione posizione assicurativa·
    • giurisprudenza Corte di Cassazione·
    • art. 125 D.P.R. n. 1092/1973·
    • art. 124 D.P.R. n. 1092/1973·
    • ricongiunzione previdenziale·
    • art. 2, comma 2, l. n. 29/1979·
    • compensazione spese di lite·
    • interessi su contributi

  • 5Trib. Palermo, sentenza 31/10/2024, n. 4388
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. ______________________ TRIBUNALE DI PALERMO Il Giudice del Lavoro, dott. Giuseppe Tango nella causa civile iscritta al n. Per ___________________ 11631/2021 R.G.L., promossa D A , rappresentata e difesa dall'avv. MAURO Parte_1 Il Cancelliere PIAZZA ed elettivamente domiciliata in Palermo, via Giuseppe Alessi, n. 25. - ricorrente - C O N T R O , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Palermo, via A. De Gasperi, n. 81. - resistente – …
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    • collocamento a riposo d'ufficio·
    • pensione di vecchiaia·
    • totalizzazione contributiva·
    • art. 2 d.lgs. n. 503/1992·
    • ricongiunzione onerosa·
    • giudicato cautelare·
    • compensazione spese di lite·
    • trattenimento in servizio·
    • requisito contributivo
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Versioni del testo

  • Art. 1.
    Al lavoratore dipendente, pubblico o privato, che sia o sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti gestita dall'INPS o che abbiano dato luogo all'esclusione o all'esonero da detta assicurazione e' data facolta', ai fini del diritto e della misura di una unica pensione, di chiedere, in qualsiasi momento, la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa presso le sopracitate forme previdenziali mediante la iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria e la costituzione in quest'ultima delle corrispondenti posizioni assicurative.
    A tal fine la gestione o le gestioni di provenienza trasferiscono alla gestione dell'assicurazione generale obbligatoria predetta l'ammontare dei contributi di loro pertinenza, maggiorati dell'interesse composto annuo del 4,50 per cento. Ai fini del calcolo dei contributi e dei relativi interessi, si applicano i criteri di cui all'articolo 5, quarto, quinto e sesto comma, della presente legge.
    Qualora il trasferimento debba avvenire a carico dell'ordinamento statale, ivi compreso quello delle aziende autonome, i contributi di pertinenza del datore di lavoro sono calcolati con riferimento alle aliquote vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
    Coloro che possono far valere periodi di assicurazione nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall'INPS e chiedono di avvalersi della facolta' di cui al primo comma, sono tenuti al versamento di una somma pari al cinquanta per cento della differenza tra l'ammontare dei contributi trasferiti e l'importo della riserva matematica calcolata in base ai criteri e alle tabelle di cui all' articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 .
    La facolta' di cui al primo comma puo' essere esercitata dai lavoratori autonomi di cui al comma precedente che possano far valere, all'atto della domanda, un periodo di contribuzione di almeno cinque anni immediatamente antecedente nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti oppure in due o piu' gestioni previdenziali diverse dalla predetta assicurazione generale obbligatoria.
  • Art. 2.

    In alternativa all'esercizio della facolta' di cui all'articolo 1, primo comma, il lavoratore che possa far valere periodi di iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero in forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria predetta o che abbiano dato luogo all'esclusione o all'esonero da detta assicurazione, ovvero nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall'INPS, puo' chiedere in qualsiasi momento, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, la ricongiunzione presso la gestione in cui risulti iscritto all'atto della domanda, ovvero presso una gestione nella quale possa far valere almeno otto anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attivita' lavorativa, di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa dei quali sia titolare. Per i lavoratori autonomi restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, quarto comma.
    La gestione o le gestioni interessate trasferiscono a quella in cui opera la ricongiunzione l'ammontare dei contributi di loro pertinenza maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento. ((1))
    La gestione assicurativa presso la quale si effettua la ricongiunzione delle posizioni assicurative pone a carico del richiedente il cinquanta per cento della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, determinata in base ai criteri e alle tabelle di cui all' articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 , necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente.
    Il pagamento della somma di cui al comma precedente, puo' essere effettuato, su domanda, in un numero di rate mensili non superiore alla meta' delle mensilita' corrispondenti ai periodi ricongiunti, con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al 4,50 per cento.
    Il debito residuo al momento della decorrenza della pensione potra' essere recuperato ratealmente sulla pensione stessa, fino al raggiungimento del numero di rate indicato nel comma precedente. E' comunque fatto salvo il trattamento previsto per la pensione minima erogata dall'INPS.
    Sono fatte salve le condizioni di rateazione piu' favorevoli previste nelle singole gestioni previdenziali.
    --------------- AGGIORNAMENTO (1)
    La Corte Costituzionale con sentenza del 22 giugno-7 luglio 1988 n. 764 (in s.s. relativa alla G.U. 13/07/1988 n. 28) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 (Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali), nella parte in cui non prevede il calcolo della riserva matematica ai fini della determinazione del contributo per la ricongiunzione dei periodi assicurativi sia effettuato anche per i dipendenti pubblici di sesso femminile secondo le tabelle predisposte, in applicazione dell'art. 13, ultimo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338 , per i dipendenti di sesso maschile.
  • Art. 3.

    Gli oneri residui eventualmente derivanti dall'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, primo e terzo comma, e all'articolo 2, terzo comma, restano a carico della gestione presso la quale opera la ricongiunzione.