Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 24 febbraio 1979 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 14 luglio 1988 |
Commentari • 41
- 1. Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privatohttps://www.brocardi.it/
1. In deroga all'articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli appartenenti alle carriere diplomatica e prefettizia, e, limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato sono collocati, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sardegna, sentenza 26/05/2025, n. 98Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA ITALIANA Sent n. 98/2025 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Elena Brandolini, in funzione di Giudice Unico delle Pensioni, ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso in materia di pensioni, iscritto al n. 25910 del registro di segreteria, promosso da: · M. L. O. (c.f. Omissis), nato ad [...], e ivi residente, in Omissis, rappresentato e difeso dall'Avv. Elena Pettinau (pec: elena.avvpettinau@legalmail.it), con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, Piazza Gramsci, 18, come da procura agli atti; contro · IN …Leggi di più...
- giurisdizione Corte dei conti·
- causa di servizio·
- art. 2 L. 29/1979·
- art. 151 Codice giustizia contabile·
- compensazione spese·
- pensione di inabilità·
- pensione privilegiata·
- cumulo contributivo·
- L. 228/2012·
- gratuità cause previdenziali
Versioni del testo
- Art. 1.
Al lavoratore dipendente, pubblico o privato, che sia o sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti gestita dall'INPS o che abbiano dato luogo all'esclusione o all'esonero da detta assicurazione e' data facolta', ai fini del diritto e della misura di una unica pensione, di chiedere, in qualsiasi momento, la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa presso le sopracitate forme previdenziali mediante la iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria e la costituzione in quest'ultima delle corrispondenti posizioni assicurative.
A tal fine la gestione o le gestioni di provenienza trasferiscono alla gestione dell'assicurazione generale obbligatoria predetta l'ammontare dei contributi di loro pertinenza, maggiorati dell'interesse composto annuo del 4,50 per cento. Ai fini del calcolo dei contributi e dei relativi interessi, si applicano i criteri di cui all'articolo 5, quarto, quinto e sesto comma, della presente legge.
Qualora il trasferimento debba avvenire a carico dell'ordinamento statale, ivi compreso quello delle aziende autonome, i contributi di pertinenza del datore di lavoro sono calcolati con riferimento alle aliquote vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
Coloro che possono far valere periodi di assicurazione nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall'INPS e chiedono di avvalersi della facolta' di cui al primo comma, sono tenuti al versamento di una somma pari al cinquanta per cento della differenza tra l'ammontare dei contributi trasferiti e l'importo della riserva matematica calcolata in base ai criteri e alle tabelle di cui all' articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 .
La facolta' di cui al primo comma puo' essere esercitata dai lavoratori autonomi di cui al comma precedente che possano far valere, all'atto della domanda, un periodo di contribuzione di almeno cinque anni immediatamente antecedente nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti oppure in due o piu' gestioni previdenziali diverse dalla predetta assicurazione generale obbligatoria. - Art. 2.
In alternativa all'esercizio della facolta' di cui all'articolo 1, primo comma, il lavoratore che possa far valere periodi di iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero in forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria predetta o che abbiano dato luogo all'esclusione o all'esonero da detta assicurazione, ovvero nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall'INPS, puo' chiedere in qualsiasi momento, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, la ricongiunzione presso la gestione in cui risulti iscritto all'atto della domanda, ovvero presso una gestione nella quale possa far valere almeno otto anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attivita' lavorativa, di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa dei quali sia titolare. Per i lavoratori autonomi restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, quarto comma.
La gestione o le gestioni interessate trasferiscono a quella in cui opera la ricongiunzione l'ammontare dei contributi di loro pertinenza maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento. ((1))
La gestione assicurativa presso la quale si effettua la ricongiunzione delle posizioni assicurative pone a carico del richiedente il cinquanta per cento della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, determinata in base ai criteri e alle tabelle di cui all' articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 , necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente.
Il pagamento della somma di cui al comma precedente, puo' essere effettuato, su domanda, in un numero di rate mensili non superiore alla meta' delle mensilita' corrispondenti ai periodi ricongiunti, con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al 4,50 per cento.
Il debito residuo al momento della decorrenza della pensione potra' essere recuperato ratealmente sulla pensione stessa, fino al raggiungimento del numero di rate indicato nel comma precedente. E' comunque fatto salvo il trattamento previsto per la pensione minima erogata dall'INPS.
Sono fatte salve le condizioni di rateazione piu' favorevoli previste nelle singole gestioni previdenziali.
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale con sentenza del 22 giugno-7 luglio 1988 n. 764 (in s.s. relativa alla G.U. 13/07/1988 n. 28) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 (Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali), nella parte in cui non prevede il calcolo della riserva matematica ai fini della determinazione del contributo per la ricongiunzione dei periodi assicurativi sia effettuato anche per i dipendenti pubblici di sesso femminile secondo le tabelle predisposte, in applicazione dell'art. 13, ultimo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338 , per i dipendenti di sesso maschile. - Art. 3.
Gli oneri residui eventualmente derivanti dall'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, primo e terzo comma, e all'articolo 2, terzo comma, restano a carico della gestione presso la quale opera la ricongiunzione.