Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 24 febbraio 1979 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 14 luglio 1988 |
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 14381 del 08https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. lav., 08/07/2020, (ud. 03/03/2020, dep. 08/07/2020), n.14381 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MANNA Antonio – Presidente – Dott. D'ANTONIO Enrica – Consigliere – Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere – Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere – Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 20131-2015 proposto da: – I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati …
Leggi di più… - 2. Legge stabilità 2013 - Pag. 3Studio Cataldi · https://www.studiocataldi.it/ · 1 gennaio 2025
216. La Societa' Expo 2015 e' autorizzata ad utilizzare le economie di gara nell'ambito del programma delle opere di cui la Societa' e' soggetto attuatore, in relazione a particolari esigenze che dovessero presentarsi prioritariamente nella realizzazione delle opere nonche' per lo svolgimento delle attivita' strettamente necessarie per la gestione dell'Evento, previa attestazione, da parte della societa', della conclusione del piano delle opere, al fine di accelerare i tempi di esecuzione, fermo restando il tetto complessivo di spesa di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008. 217. E' istituito, entro sei mesi dall'entrata in vigore della …
Leggi di più… - 3. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
- 4. Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privatohttps://www.brocardi.it/
1. In deroga all'articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli appartenenti alle carriere diplomatica e prefettizia, e, limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato sono collocati, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche …
Leggi di più… - 5. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Patti, sentenza 28/02/2025, n. 386Provvedimento: TRIBUNALE DI PATTI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , all'udienza del 28/02/2025 , ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella controversia iscritta al n. 664 /2018 R.G., promossa da: , nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1 , elettivamente domiciliato in VIA SABOTINO 5 90144 C.F._1 PALERMO presso lo studio dell'Avv. D'ALESSANDRO DOMENICO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, - ricorrente - contro CF Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA TOMMASO CAPRA IS 301 MESSINA presso lo studio dell'Avv. FOTI MICHELA che lo rappresenta e difende …Leggi di più...
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- 2. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sardegna, sentenza 26/05/2025, n. 98Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA ITALIANA Sent n. 98/2025 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Elena Brandolini, in funzione di Giudice Unico delle Pensioni, ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso in materia di pensioni, iscritto al n. 25910 del registro di segreteria, promosso da: · M. L. O. (c.f. Omissis), nato ad [...], e ivi residente, in Omissis, rappresentato e difeso dall'Avv. Elena Pettinau (pec: elena.avvpettinau@legalmail.it), con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, Piazza Gramsci, 18, come da procura agli atti; contro · IN …Leggi di più...
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- 3. Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 10/07/2025, n. 263Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA Sezione Lavoro e Previdenza N. R.G. 523/2024 La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. Fabrizio Riga Presidente dr. Anna Maria Tracanna Consigliere relatore dr. Massimo De Cesare Consigliere all'esito dell'udienza del 10 luglio 2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA con contestuale motivazione nella causa in grado di appello TRA , assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 GAMBINO ARMANDO APPELLANTE E assistito e difeso dall'Avv. GRANDE GIUSEPPE CP_1 APPELLATO avente ad oggetto : appello avverso la sentenza n. 228/2024 in data 27 giugno 2024 del …Leggi di più...
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- 5. Corte d'Appello Catania, sentenza 22/04/2025, n. 308Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA SEZIONE LAVORO Composta dai magistrati: Dott.ssa Graziella Parisi Presidente Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere relatore Ha emesso la seguente SENTENZA Nel procedimento iscritto al n. 496/2022 R.G. promosso DA Parte_1 ( , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Manlio Galeano, Maria Rosaria Battiato e Ugo Nucciarone; Appellante CONTRO ), Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Polonio; Appellato OGGETTO: appello – ricongiunzione contributi previdenziali – Fondo Volo …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1.
Al lavoratore dipendente, pubblico o privato, che sia o sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti gestita dall'INPS o che abbiano dato luogo all'esclusione o all'esonero da detta assicurazione e' data facolta', ai fini del diritto e della misura di una unica pensione, di chiedere, in qualsiasi momento, la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa presso le sopracitate forme previdenziali mediante la iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria e la costituzione in quest'ultima delle corrispondenti posizioni assicurative.
A tal fine la gestione o le gestioni di provenienza trasferiscono alla gestione dell'assicurazione generale obbligatoria predetta l'ammontare dei contributi di loro pertinenza, maggiorati dell'interesse composto annuo del 4,50 per cento. Ai fini del calcolo dei contributi e dei relativi interessi, si applicano i criteri di cui all'articolo 5, quarto, quinto e sesto comma, della presente legge.
Qualora il trasferimento debba avvenire a carico dell'ordinamento statale, ivi compreso quello delle aziende autonome, i contributi di pertinenza del datore di lavoro sono calcolati con riferimento alle aliquote vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
Coloro che possono far valere periodi di assicurazione nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall'INPS e chiedono di avvalersi della facolta' di cui al primo comma, sono tenuti al versamento di una somma pari al cinquanta per cento della differenza tra l'ammontare dei contributi trasferiti e l'importo della riserva matematica calcolata in base ai criteri e alle tabelle di cui all' articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 .
La facolta' di cui al primo comma puo' essere esercitata dai lavoratori autonomi di cui al comma precedente che possano far valere, all'atto della domanda, un periodo di contribuzione di almeno cinque anni immediatamente antecedente nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti oppure in due o piu' gestioni previdenziali diverse dalla predetta assicurazione generale obbligatoria. - Art. 2.
In alternativa all'esercizio della facolta' di cui all'articolo 1, primo comma, il lavoratore che possa far valere periodi di iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero in forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria predetta o che abbiano dato luogo all'esclusione o all'esonero da detta assicurazione, ovvero nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall'INPS, puo' chiedere in qualsiasi momento, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, la ricongiunzione presso la gestione in cui risulti iscritto all'atto della domanda, ovvero presso una gestione nella quale possa far valere almeno otto anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attivita' lavorativa, di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa dei quali sia titolare. Per i lavoratori autonomi restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, quarto comma.
La gestione o le gestioni interessate trasferiscono a quella in cui opera la ricongiunzione l'ammontare dei contributi di loro pertinenza maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento. ((1))
La gestione assicurativa presso la quale si effettua la ricongiunzione delle posizioni assicurative pone a carico del richiedente il cinquanta per cento della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, determinata in base ai criteri e alle tabelle di cui all' articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 , necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente.
Il pagamento della somma di cui al comma precedente, puo' essere effettuato, su domanda, in un numero di rate mensili non superiore alla meta' delle mensilita' corrispondenti ai periodi ricongiunti, con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al 4,50 per cento.
Il debito residuo al momento della decorrenza della pensione potra' essere recuperato ratealmente sulla pensione stessa, fino al raggiungimento del numero di rate indicato nel comma precedente. E' comunque fatto salvo il trattamento previsto per la pensione minima erogata dall'INPS.
Sono fatte salve le condizioni di rateazione piu' favorevoli previste nelle singole gestioni previdenziali.
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale con sentenza del 22 giugno-7 luglio 1988 n. 764 (in s.s. relativa alla G.U. 13/07/1988 n. 28) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 (Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali), nella parte in cui non prevede il calcolo della riserva matematica ai fini della determinazione del contributo per la ricongiunzione dei periodi assicurativi sia effettuato anche per i dipendenti pubblici di sesso femminile secondo le tabelle predisposte, in applicazione dell'art. 13, ultimo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338 , per i dipendenti di sesso maschile. - Art. 3.
Gli oneri residui eventualmente derivanti dall'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, primo e terzo comma, e all'articolo 2, terzo comma, restano a carico della gestione presso la quale opera la ricongiunzione.