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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/12/2025, n. 7467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7467 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 7116/2018
All'udienza collegiale del giorno 10/12/2025 ore 12:40
Presidente Dott. AN NE Relatore Consigliere Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Chiamata la causa
Appellante/i
CP_1
Avv. MARIANO MAURIZIO pres.
CP_2
Avv. MARIANO MAURIZIO
CP_3
Avv. MARIANO MAURIZIO
Appellato/i
Controparte_4
Avv. VIANELLO LUCA avv. Tomasello sost.
CP_5
Avv.
CP_6 Controparte_7
Avv. VIANELLO LUCA avv.Tomasello sost.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi. trattiene la causa in decisione.
FF NI
Assistente giudiziario
La Corte
IL PRESIDENTE
DR AN NE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. AN NE - Presidente relatore dott.ssa Giulia Spadaro - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 10 dicembre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 7116 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente tra
(C.F.: , (C.F.: CP_2 C.F._1 CP_1
) e (C.F.: ) rappresentati e C.F._2 CP_3 C.F._3 difesi dall'Avv. Maurizio Mariano (C.F.: – PEC: C.F._4
) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Email_1
Roma, Via Barnaba Tortolini, 13, giusta procura in atti;
- APPELLANTI -
e
(C.F.: P.IVA , in persona del suo Controparte_4 P.IVA_1 P.IVA_2
Presidente e legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Vianello (C.F.:
– PEC: ed elettivamente domiciliata presso il C.F._5 Email_2 suo studio in Roma, Via di San Nicola de' Cesarini n. 3, giusta procura in atti;
- APPELLATA - e
(C.F. e P.IVA ) nella sua qualità di procuratrice speciale di Controparte_6 P.IVA_3 [...]
in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Vianello CP_7
(C.F.: – PEC: ed elettivamente domiciliata C.F._6 Email_2 presso il suo studio in Roma, Via di San Nicola de' Cesarini n. 3, giusta procura in atti;
- PARTE INTERVENUTA -
e
CP_5
- APPELLATO CONTUMACE -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 25.10.2018 e CP_2 CP_1 hanno proposto appello avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale CP_3 ordinario di Roma n. 18391/2018, pubblicata in data 28.09.2018, resa all'esito del giudizio di primo grado R.G. n. 42218/2016, promosso da ei confronti di Controparte_4 CP_5
[...] CP_3 CP_2 CP_1
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Con atto di citazione regolarmente notificato la onveniva in Controparte_4 giudizio unitamente ai fratelli ED , e CP_5 CP_2 CP_1 CP_3 affinché venisse accertata la sua qualità di erede della madre , per avere Persona_1 accettato tacitamente l'eredità di costei, della quale faceva parte un immobile oggetto di pignoramento;
in subordine chiedeva fissarsi il termine ex art. 481 cpc. Si costituivano i ED, i quali dichiaravano che ad onta di quanto allegato da parte attrice, mai avevano dato atto dell'accettazione dell'eredità della madre da parte del fratello , avendo solo dichiarato che CP_5 era stata trascritta la denuncia di successione e pagate le relative imposte. a seguito CP_5 della fissazione del termine ex art. 481 cpc da parte del g.i., si costituiva e dichiarava di avere già accettato l'eredità materna e che, in ogni caso, reiterava siffatta volontà”.
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “- dichiara che CP_5 ha accettato l'eredità di , nata a [...] il [...] e deceduta il Persona_1
14.4.2007; - ordina la trascrizione della sentenza al competente Conservatore dei RR II;
- compensa le spese di causa tra tutte le parti”.
§ 4. — Con l'atto di appello e hanno chiesto di CP_2 CP_1 CP_3 accogliersi le seguenti conclusioni: “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Roma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accogliere il gravame proposto dai Sigg.ri CP_1
e e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata n. CP_3 CP_2
18391/2018, emessa inter partes in data 19.9.2018 e depositata in data 28.9.2018 dal Tribunale
Ordinario di Roma, Ottava Sezione Civile, nella persona della G.U. dott.ssa Antonella Di Tullio, a definizione del giudizio RG 42218/2016, dichiarare la nullità della medesima pronuncia, per violazione degli artt. 132, secondo co., n. 3) e 112 c.p.c. e, nel merito, rigettare tutte le domande svolte dalla e, segnatamente, quella diretta all'accertamento ed al Controparte_4 riconoscimento, in capo al Sig. della accettazione tacita dell'eredità devoluta dalla CP_5
Sig.ra , in quanto infondate e non dimostrate;
accertare e dichiarare che, Persona_1 nel corso del giudizio di primo grado, e precisamente in data 14.4.2017, è intervenuta la prescrizione ai sensi dell'art. 480 cod. civ., del diritto del medesimo Sig. ad accettare l'eredità CP_5 materna e, conseguentemente, rigettare tutte le domande ed eccezioni da quest'ultimo svolte con la comparsa depositata in data 17 Luglio 2017, poiché inammissibili e infondate, dichiarando che lo stesso non ha assunto la qualità di erede della propria madre. Con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio”.
§ 5. — L'appellata con comparsa di risposta depositata in Controparte_4 data 22.02.2019, ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, ogni contraria istanza, eccezione e difesa reietta, rigettare l'appello proposto dai Sigg. e avverso la CP_2 CP_1 CP_3 sentenza del Tribunale di Roma n. 18391/2018 del 28.9.2018 (R.G. n. 42218/2016) in quanto totalmente infondato in virtù di tutte le ragioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compenso di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario (15%), come per legge”.
§ 6. — All'udienza del 26.02.2019 è stata dichiarata la contumacia di CP_5
§ 7. — Con comparsa di costituzione depositata in data 29.05.2020, si è costituita in giudizio nella sua qualità di procuratrice speciale di rassegnando le Controparte_6 Controparte_7 seguenti conclusioni : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, ogni contraria istanza, eccezione e difesa reietta, rigettare l'appello proposto dai Sigg. e CP_2 CP_1 CP_3 avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 18391/2018 del 28.9.2018 (R.G. n. 42218/2016) in quanto totalmente infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compenso di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario (15%), come per legge”.
§ 8. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa. § 9. — L'appello si articola in due motivi.
§ 9.1. — Con il primo motivo di appello viene dedotta la “1. - Violazione dell'art. 132 secondo co. n. 2) c.p.c. e 112 c.p.c. – omessa trascrizione, nell'epigrafe della sentenza, delle conclusioni delle parti e conseguente omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione - nullità della sentenza impugnata”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata che “Si costituivano i ED i quali dichiaravano che ad onta di quanto allegato da parte attrice, mai avevano dato atto dell'accettazione dell'eredità della madre da parte del fratello , avendo solo dichiarato che era stata trascritta la denuncia CP_5 di successione e pagate le relative imposte. a seguito della fissazione del termine ex CP_5 art. 481 c.p.c. da parte del g.i., si costituiva e dichiarava di avere già accettato l'eredità materna e che, in ogni caso, reiterava siffatta volontà. Il g.i. fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 22.5.2018, dove la causa veniva riservata in decisione”.
Deducono gli appellanti che “1.2 - Questa parte della sentenza va riformata in quanto il
Tribunale si è limitato a riportare solo quanto “dichiarato” dagli odierni appellanti nella loro comparsa di costituzione mentre, ai sensi dell'art. 132 secondo co. n. 3) c.p.c., avrebbe dovuto trascrivere le conclusioni da loro (e dalle altre parti) rassegnate all'udienza del 22.5.2018”.
Il motivo è infondato.
Invero l'eccezione di prescrizione non è stata esaminata perché, implicitamente, ritenuta inammissibile in quanto tardivamente sollevata come precisato in seguito.
§ 9.2. — Con il secondo motivo di appello viene dedotta la “2. - Violazione dell'art. 480 cod. civ. - intervenuta prescrizione del diritto ad accettare l'eredità in capo al Sig. - CP_5 erroneo ed ingiusto riconoscimento al Sig. della qualità di erede della propria CP_5 madre”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata che “La causa deve essere decisa in merito all'accettazione dell'eredità di , da parte del convenuto Persona_1 CP_5 figlio di costei. Quest'ultimo nel costituirsi in giudizio ha dichiarato di avere accettato tacitamente l'eredità materna e che comunque con la costituzione intendeva “reiterare l'accettazione dell'eredità della madre ” (vedi comparsa di costituzione). Da quanto premesso Persona_1 consegue che deve essere dichiarato che ha accettato l'eredità della madre CP_5 [...]
, deceduta il 14.4.2007 e, dato atto che questi si è costituito in giudizio al fine di Persona_1 dichiararlo, ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite”.
Deducono gli appellanti che “2.2 - Questa parte della decisione impugnata deve essere senz'altro riformata poiché il Tribunale, nel raggiungere il proprio convincimento, non ha tenuto conto di quanto ritualmente eccepito dagli altri convenuti circa la tardività, rispetto al termine di cui all'art. 480 cod. civ., della accettazione espressa dal Sig. e sull'assoluto difetto di CP_5 prova dei “comportamenti concludenti” che lo stesso chiamato all'eredità assumeva di aver tenuto in pendenza del termine prescrizionale”.
L'appellata ha eccepito la tardività di tale eccezione in quanto “Come può facilmente desumersi dalla semplice lettura dei verbali di causa, in seguito alla concessione dei termini di cui all'art. 183
VI co. c.p.c., veniva fissata l'udienza del 15.5.2017, durante la quale la Controparte_4 reiterava la richiesta già formulata nell'atto introduttivo, di fissazione di un termine al Sig. CP_5
ai sensi degli artt. 481 c.c. e 749 c.p.c.”.
[...]
Gli odierni appellanti, pur presenti alla predetta udienza, nulla eccepivano in merito a una presunta prescrizione del diritto di accettare l'eredità da parte del Sig. nella prima CP_5 difesa utile successiva all'asserito spirare del termine decennale dagli stessi indicato (14.4.2017)”.
L'eccezione di prescrizione deve considerarsi tardiva.
Invero, all'udienza del 15.05.2017 (quando era già maturata la prescrizione) il difensore degli odierni appellanti si limitava a chiedere il rinvio per la precisazione delle conclusioni senza nulla eccepire in ordine alla prescrizione nonostante l'avvocato di controparte avesse chiesto che venisse
“fissato un termine entro il quale il Sig. dichiari di accettare l'eredità, ai sensi degli CP_5 articoli 481 e 749 cpc”.
È evidente che tale richiesta avrebbe potuto essere paralizzata se fosse stata eccepita la prescrizione.
Infatti, il Tribunale, in mancanza di un'eccezione di prescrizione, a scioglimento della riserva, fissava “per la comparizione della e di l'udienza del 17.7.2017 Controparte_4 CP_5 ore 10.15, con termine per il ricorrente del 30.6.2017 per la notifica del ricorso e del presente decreto a . CP_5
Solo dopo la dichiarazione di quest'ultimo, all'udienza del 17.07.2021, veniva eccepita la prescrizione.
È evidente che l'eccezione di prescrizione deve essere tempestivamente proposta quando è maturata non potendo la parte riservare la sua proposizione in considerazione delle scelte delle altre parti.
L'eccezione di prescrizione deve pertanto essere considerata tardiva.
Tale eccezione, ove non fosse inammissibile in quanto tardiva, sarebbe comunque infondata.
Invero ha subito le azioni esecutive (precetto e successivo pignoramento CP_5 immobiliare) proposte nei suoi confronti in qualità di erede senza mai opporsi.
“L'accettazione tacita di eredità, ex art. 476 cod. civ., ben può essere desunta dalla partecipazione del chiamato all'eredità, sia pure in contumacia, a due giudizi di merito concernenti beni del "de cuius" (nella specie aventi ad oggetto il recesso dalla compravendita di immobili), e ciò anche se lo stesso chiamato nella fase d'appello e informalmente - mediante uno scritto - abbia dichiarato il disinteresse alla lite, trattandosi di comportamento inconciliabile con la tardiva rinuncia, condizionata dall'esito della lite” (Cass. Sez. 3, 08/06/2007, n. 13384, Rv. 597884 - 01).
Dunque, la condotta processuale tenuta da ha costituito accettazione tacita CP_5 dell'eredità.
§ 10. — In conclusione, l' appello deve essere respinto e, per l'effetto, deve confermarsi la sentenza impugnata.
§ 11. — La mancata statuizione esplicita sull'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti consente la compensazione delle spese di lite.
§ 12. — Poiché l'appello è stato respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e CP_2 CP_1 nei confronti di e avverso CP_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6 la sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Roma n. 18391/2018, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. spese di lite compensate;
3. dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di e di un ulteriore importo a titolo di CP_2 CP_1 CP_3 contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il 10 dicembre 2025.
Il Presidente estensore
AN NE
Sezione VI civile
R.G. 7116/2018
All'udienza collegiale del giorno 10/12/2025 ore 12:40
Presidente Dott. AN NE Relatore Consigliere Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Chiamata la causa
Appellante/i
CP_1
Avv. MARIANO MAURIZIO pres.
CP_2
Avv. MARIANO MAURIZIO
CP_3
Avv. MARIANO MAURIZIO
Appellato/i
Controparte_4
Avv. VIANELLO LUCA avv. Tomasello sost.
CP_5
Avv.
CP_6 Controparte_7
Avv. VIANELLO LUCA avv.Tomasello sost.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi. trattiene la causa in decisione.
FF NI
Assistente giudiziario
La Corte
IL PRESIDENTE
DR AN NE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. AN NE - Presidente relatore dott.ssa Giulia Spadaro - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 10 dicembre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 7116 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente tra
(C.F.: , (C.F.: CP_2 C.F._1 CP_1
) e (C.F.: ) rappresentati e C.F._2 CP_3 C.F._3 difesi dall'Avv. Maurizio Mariano (C.F.: – PEC: C.F._4
) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Email_1
Roma, Via Barnaba Tortolini, 13, giusta procura in atti;
- APPELLANTI -
e
(C.F.: P.IVA , in persona del suo Controparte_4 P.IVA_1 P.IVA_2
Presidente e legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Vianello (C.F.:
– PEC: ed elettivamente domiciliata presso il C.F._5 Email_2 suo studio in Roma, Via di San Nicola de' Cesarini n. 3, giusta procura in atti;
- APPELLATA - e
(C.F. e P.IVA ) nella sua qualità di procuratrice speciale di Controparte_6 P.IVA_3 [...]
in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Vianello CP_7
(C.F.: – PEC: ed elettivamente domiciliata C.F._6 Email_2 presso il suo studio in Roma, Via di San Nicola de' Cesarini n. 3, giusta procura in atti;
- PARTE INTERVENUTA -
e
CP_5
- APPELLATO CONTUMACE -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 25.10.2018 e CP_2 CP_1 hanno proposto appello avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale CP_3 ordinario di Roma n. 18391/2018, pubblicata in data 28.09.2018, resa all'esito del giudizio di primo grado R.G. n. 42218/2016, promosso da ei confronti di Controparte_4 CP_5
[...] CP_3 CP_2 CP_1
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Con atto di citazione regolarmente notificato la onveniva in Controparte_4 giudizio unitamente ai fratelli ED , e CP_5 CP_2 CP_1 CP_3 affinché venisse accertata la sua qualità di erede della madre , per avere Persona_1 accettato tacitamente l'eredità di costei, della quale faceva parte un immobile oggetto di pignoramento;
in subordine chiedeva fissarsi il termine ex art. 481 cpc. Si costituivano i ED, i quali dichiaravano che ad onta di quanto allegato da parte attrice, mai avevano dato atto dell'accettazione dell'eredità della madre da parte del fratello , avendo solo dichiarato che CP_5 era stata trascritta la denuncia di successione e pagate le relative imposte. a seguito CP_5 della fissazione del termine ex art. 481 cpc da parte del g.i., si costituiva e dichiarava di avere già accettato l'eredità materna e che, in ogni caso, reiterava siffatta volontà”.
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “- dichiara che CP_5 ha accettato l'eredità di , nata a [...] il [...] e deceduta il Persona_1
14.4.2007; - ordina la trascrizione della sentenza al competente Conservatore dei RR II;
- compensa le spese di causa tra tutte le parti”.
§ 4. — Con l'atto di appello e hanno chiesto di CP_2 CP_1 CP_3 accogliersi le seguenti conclusioni: “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Roma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accogliere il gravame proposto dai Sigg.ri CP_1
e e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata n. CP_3 CP_2
18391/2018, emessa inter partes in data 19.9.2018 e depositata in data 28.9.2018 dal Tribunale
Ordinario di Roma, Ottava Sezione Civile, nella persona della G.U. dott.ssa Antonella Di Tullio, a definizione del giudizio RG 42218/2016, dichiarare la nullità della medesima pronuncia, per violazione degli artt. 132, secondo co., n. 3) e 112 c.p.c. e, nel merito, rigettare tutte le domande svolte dalla e, segnatamente, quella diretta all'accertamento ed al Controparte_4 riconoscimento, in capo al Sig. della accettazione tacita dell'eredità devoluta dalla CP_5
Sig.ra , in quanto infondate e non dimostrate;
accertare e dichiarare che, Persona_1 nel corso del giudizio di primo grado, e precisamente in data 14.4.2017, è intervenuta la prescrizione ai sensi dell'art. 480 cod. civ., del diritto del medesimo Sig. ad accettare l'eredità CP_5 materna e, conseguentemente, rigettare tutte le domande ed eccezioni da quest'ultimo svolte con la comparsa depositata in data 17 Luglio 2017, poiché inammissibili e infondate, dichiarando che lo stesso non ha assunto la qualità di erede della propria madre. Con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio”.
§ 5. — L'appellata con comparsa di risposta depositata in Controparte_4 data 22.02.2019, ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, ogni contraria istanza, eccezione e difesa reietta, rigettare l'appello proposto dai Sigg. e avverso la CP_2 CP_1 CP_3 sentenza del Tribunale di Roma n. 18391/2018 del 28.9.2018 (R.G. n. 42218/2016) in quanto totalmente infondato in virtù di tutte le ragioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compenso di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario (15%), come per legge”.
§ 6. — All'udienza del 26.02.2019 è stata dichiarata la contumacia di CP_5
§ 7. — Con comparsa di costituzione depositata in data 29.05.2020, si è costituita in giudizio nella sua qualità di procuratrice speciale di rassegnando le Controparte_6 Controparte_7 seguenti conclusioni : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, ogni contraria istanza, eccezione e difesa reietta, rigettare l'appello proposto dai Sigg. e CP_2 CP_1 CP_3 avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 18391/2018 del 28.9.2018 (R.G. n. 42218/2016) in quanto totalmente infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compenso di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario (15%), come per legge”.
§ 8. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa. § 9. — L'appello si articola in due motivi.
§ 9.1. — Con il primo motivo di appello viene dedotta la “1. - Violazione dell'art. 132 secondo co. n. 2) c.p.c. e 112 c.p.c. – omessa trascrizione, nell'epigrafe della sentenza, delle conclusioni delle parti e conseguente omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione - nullità della sentenza impugnata”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata che “Si costituivano i ED i quali dichiaravano che ad onta di quanto allegato da parte attrice, mai avevano dato atto dell'accettazione dell'eredità della madre da parte del fratello , avendo solo dichiarato che era stata trascritta la denuncia CP_5 di successione e pagate le relative imposte. a seguito della fissazione del termine ex CP_5 art. 481 c.p.c. da parte del g.i., si costituiva e dichiarava di avere già accettato l'eredità materna e che, in ogni caso, reiterava siffatta volontà. Il g.i. fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 22.5.2018, dove la causa veniva riservata in decisione”.
Deducono gli appellanti che “1.2 - Questa parte della sentenza va riformata in quanto il
Tribunale si è limitato a riportare solo quanto “dichiarato” dagli odierni appellanti nella loro comparsa di costituzione mentre, ai sensi dell'art. 132 secondo co. n. 3) c.p.c., avrebbe dovuto trascrivere le conclusioni da loro (e dalle altre parti) rassegnate all'udienza del 22.5.2018”.
Il motivo è infondato.
Invero l'eccezione di prescrizione non è stata esaminata perché, implicitamente, ritenuta inammissibile in quanto tardivamente sollevata come precisato in seguito.
§ 9.2. — Con il secondo motivo di appello viene dedotta la “2. - Violazione dell'art. 480 cod. civ. - intervenuta prescrizione del diritto ad accettare l'eredità in capo al Sig. - CP_5 erroneo ed ingiusto riconoscimento al Sig. della qualità di erede della propria CP_5 madre”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata che “La causa deve essere decisa in merito all'accettazione dell'eredità di , da parte del convenuto Persona_1 CP_5 figlio di costei. Quest'ultimo nel costituirsi in giudizio ha dichiarato di avere accettato tacitamente l'eredità materna e che comunque con la costituzione intendeva “reiterare l'accettazione dell'eredità della madre ” (vedi comparsa di costituzione). Da quanto premesso Persona_1 consegue che deve essere dichiarato che ha accettato l'eredità della madre CP_5 [...]
, deceduta il 14.4.2007 e, dato atto che questi si è costituito in giudizio al fine di Persona_1 dichiararlo, ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite”.
Deducono gli appellanti che “2.2 - Questa parte della decisione impugnata deve essere senz'altro riformata poiché il Tribunale, nel raggiungere il proprio convincimento, non ha tenuto conto di quanto ritualmente eccepito dagli altri convenuti circa la tardività, rispetto al termine di cui all'art. 480 cod. civ., della accettazione espressa dal Sig. e sull'assoluto difetto di CP_5 prova dei “comportamenti concludenti” che lo stesso chiamato all'eredità assumeva di aver tenuto in pendenza del termine prescrizionale”.
L'appellata ha eccepito la tardività di tale eccezione in quanto “Come può facilmente desumersi dalla semplice lettura dei verbali di causa, in seguito alla concessione dei termini di cui all'art. 183
VI co. c.p.c., veniva fissata l'udienza del 15.5.2017, durante la quale la Controparte_4 reiterava la richiesta già formulata nell'atto introduttivo, di fissazione di un termine al Sig. CP_5
ai sensi degli artt. 481 c.c. e 749 c.p.c.”.
[...]
Gli odierni appellanti, pur presenti alla predetta udienza, nulla eccepivano in merito a una presunta prescrizione del diritto di accettare l'eredità da parte del Sig. nella prima CP_5 difesa utile successiva all'asserito spirare del termine decennale dagli stessi indicato (14.4.2017)”.
L'eccezione di prescrizione deve considerarsi tardiva.
Invero, all'udienza del 15.05.2017 (quando era già maturata la prescrizione) il difensore degli odierni appellanti si limitava a chiedere il rinvio per la precisazione delle conclusioni senza nulla eccepire in ordine alla prescrizione nonostante l'avvocato di controparte avesse chiesto che venisse
“fissato un termine entro il quale il Sig. dichiari di accettare l'eredità, ai sensi degli CP_5 articoli 481 e 749 cpc”.
È evidente che tale richiesta avrebbe potuto essere paralizzata se fosse stata eccepita la prescrizione.
Infatti, il Tribunale, in mancanza di un'eccezione di prescrizione, a scioglimento della riserva, fissava “per la comparizione della e di l'udienza del 17.7.2017 Controparte_4 CP_5 ore 10.15, con termine per il ricorrente del 30.6.2017 per la notifica del ricorso e del presente decreto a . CP_5
Solo dopo la dichiarazione di quest'ultimo, all'udienza del 17.07.2021, veniva eccepita la prescrizione.
È evidente che l'eccezione di prescrizione deve essere tempestivamente proposta quando è maturata non potendo la parte riservare la sua proposizione in considerazione delle scelte delle altre parti.
L'eccezione di prescrizione deve pertanto essere considerata tardiva.
Tale eccezione, ove non fosse inammissibile in quanto tardiva, sarebbe comunque infondata.
Invero ha subito le azioni esecutive (precetto e successivo pignoramento CP_5 immobiliare) proposte nei suoi confronti in qualità di erede senza mai opporsi.
“L'accettazione tacita di eredità, ex art. 476 cod. civ., ben può essere desunta dalla partecipazione del chiamato all'eredità, sia pure in contumacia, a due giudizi di merito concernenti beni del "de cuius" (nella specie aventi ad oggetto il recesso dalla compravendita di immobili), e ciò anche se lo stesso chiamato nella fase d'appello e informalmente - mediante uno scritto - abbia dichiarato il disinteresse alla lite, trattandosi di comportamento inconciliabile con la tardiva rinuncia, condizionata dall'esito della lite” (Cass. Sez. 3, 08/06/2007, n. 13384, Rv. 597884 - 01).
Dunque, la condotta processuale tenuta da ha costituito accettazione tacita CP_5 dell'eredità.
§ 10. — In conclusione, l' appello deve essere respinto e, per l'effetto, deve confermarsi la sentenza impugnata.
§ 11. — La mancata statuizione esplicita sull'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti consente la compensazione delle spese di lite.
§ 12. — Poiché l'appello è stato respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e CP_2 CP_1 nei confronti di e avverso CP_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6 la sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Roma n. 18391/2018, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. spese di lite compensate;
3. dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di e di un ulteriore importo a titolo di CP_2 CP_1 CP_3 contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il 10 dicembre 2025.
Il Presidente estensore
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