Articolo 6 della Legge 26 ottobre 1957, n. 1047
Articolo 5Articolo 7
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26 novembre 1957
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Versione
1 gennaio 1965
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Versione
28 marzo 1989
Art. 6.
E' istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale una Gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri.
La Gestione ha lo scopo di provvedere al trattamento di previdenza previsto dalla presente legge sia per la parte relativa alle pensioni base dell'assicurazione obbligatoria che all'adeguamento delle pensioni stesse ed alla corresponsione dei trattamenti minimi e costituisce una gestione autonoma in seno all'Istituto. (1) ((6)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 9 gennaio 1963, n. 9 ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che "A favore della Gestione speciale per l'assicurazione invalidita' e vecchiaia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni di cui all' articolo 6 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 , e' concesso un contributo straordinario di lire 7 miliardi a carico dello Stato." --------------- AGGIORNAMENTO (6) La L. 9 marzo 1989, n. 88 ha disposto (con l'art. 28, comma 1) che "A decorrere dal I gennaio 1989 la gestione speciale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri di cui all' articolo 6 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 , e successive modificazioni ed integrazioni, assume la denominazione di "Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni"."
Entrata in vigore il 28 marzo 1989
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