Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 12/06/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 12/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2645 / 2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Sonia Vita, con la quale è elettivamente domiciliata in Locri (RC) via Roma n. 47
ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dagli avv.ti Angela Maria Laganà e Dario Adornato, con i quali è elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via D. Romeo n. 15
resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna
udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/09/2024, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto:
- che, in data 27/04/2022, ha presentato domanda all' al fine di CP_1
ottenere il riconoscimento del proprio status di soggetto invalido civile, con diritto a percepire la pensione di inabilità di cui all'art. 12 della Legge n.
118/71;
- che non è mai stata convocata per essere sottoposta alla visita medico legale, per cui, essendo decorso il termine di 120 giorni previsto, ha proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo all'esito del quale il C.T.U. le ha attribuito una percentuale di invalidità pari al 68%;
- che, nonostante abbia formulato delle osservazioni avverso l'elaborato peritale, il consulente tecnico d'ufficio ha integralmente disatteso le doglianze sollevate, confermando le proprie conclusioni, sia con riferimento alla percentuale di invalidità riconosciuta che con riferimento alla diagnosi medico legale formulata;
- che la relazione peritale definitiva redatta dal CTU, così come la bozza precedentemente depositata, devono ritenersi incomplete, poiché prive di alcuni elementi essenziali espressamente previsti dal D.M. 5 febbraio 1992, in ragione della mancata considerazione di alcune patologie e dell'errata classificazione di altre;
- che si è sottoposta ad ulteriori visite specialistiche, dalle quali è risultato un aggravamento del quadro patologico;
- che risulta affetta da un complesso quadro patologico, con compromissioni a carico di diversi organi e apparati, le cui lesioni, di natura irreversibile, sono certamente invalidanti;
- che la cardiopatia ipertensiva è stata oggetto di una valutazione restrittiva rispetto a quanto rilevato dallo specialista cardiologo ospedaliero, 3
che l'ha classificata in “II classe NYHA”, corrispondente a un range di invalidità del 41-50% + 5%;
- che la concomitante presenza di patologie cardiologiche e pneumologiche, di per sé gravemente invalidanti, sia in relazione all'attività di bracciante agricolo che indipendentemente da essa, determina un quadro clinico complesso;
- che la patologia osteoarticolare, di natura polidistrettuale e concorrente avrebbe giustificato una valutazione complessiva pari al 55% + 5%;
- che, al contrario, la diagnosi formulata dal CTU, qualificando il quadro come semplice “spondilosi” con una quantificazione del 12%, risulta eccessivamente restrittiva e non rispondente alla complessità del quadro clinico accertato;
- che la grave malattia psichica, qualificata come “depressione maggiore ricorrente”, avrebbe dovuto essere valutata nella misura pari al 71-80%.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “Nel merito, accertare e dichiarare nei confronti dell' Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
che la sig.ra ha diritto a conseguire la pensione di inabilità Parte_1
(invalido civile al 100%) ex art. 12 della legge 118/71 fin dalla domanda amministrativa (27.04.2022), o comunque dalla data che sarà accertata a seguito della CTU medico legale e ritenuta di giustizia;
2) per l'effetto, dichiarare il diritto dell'istante a percepire da parte dell' la pensione CP_1
di inabilità (invalido civile al 100%) ex art. 12 della legge 118/71 sin dalla data di deposito della domanda amministrativa (27.04.2022), o comunque dalla data che sarà accertata a seguito della CTU medico legale e ritenuta di giustizia;
3) condannare altresì parte convenuta al pagamento in favore del difensore costituito ex art. 93 c.p.c., dei compensi non riscossi e delle spese di lite del presente giudizio e di quello di istruzione preventiva, che dichiara di avere anticipato.” 4
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l , CP_1
richiamando le conclusioni rassegnate dal CTU e concludendo per il rigetto del ricorso.
Con provvedimento del 24/01/2025, questo giudicante ha disposto che il
C.T.U. che ha svolto le operazioni peritali nel giudizio di accertamento tecnico preventivo rendesse chiarimenti, mediante il deposito di una relazione integrativa.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Osserva il giudicante che oggetto del presente giudizio è l'accertamento del requisito sanitario legittimante il conseguimento della pensione di inabilità civile, di cui all'art. 12 della legge n. 118/1971.
Infatti, la legge n. 118/71 prevede, in favore dei mutilati ed invalidi che si trovino in condizioni economiche particolarmente disagiate, l'erogazione di una pensione, ove l'inabilità lavorativa sia totale (art. 12).
Orbene, nel ricorso introduttivo al presente giudizio, non si rinviene alcuna concreta censura, limitandosi parte ricorrente a dedurre genericamente che la perizia è carente di alcuni elementi essenziali richiesti dal D.M. 5 febbraio del 1992 sia con riferimento all'errata valutazione di alcune patologie che con riferimento all'erronea classificazione delle altre e che alcune patologie, accertate con visite specialistiche, sono state valutate in maniera restrittiva e a contestare alcuni dei codici attribuiti.
A fronte delle generiche censure avanzate da parte ricorrente, questo giudicante ritiene che la consulenza tecnica espletata in prime cure sia esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione clinica acquisita e redatta secondo corrette valutazioni tecniche. 5
In particolare, il CTU ha esaminato in maniera esaustiva tutte le patologie da cui la ricorrente è affetta, dandone contezza, alla luce della documentazione medica allegata in atti e soprattutto dell'esame obiettivo.
Le conclusioni formulate dal C.T.U. si fondano su un approfondito esame obiettivo, nel corso del quale è stata effettuata un'attenta disamina delle patologie diagnosticate (Meniscosi degenerativa ginocchio dx e sn;
anchilosi di ginocchio rettilinea;
Nevrosi ansiosa;
Spondilosi; Bronchite asmatiforme cronica) sulla cui base il C.T.U. ha concluso che la sig.ra è Parte_1
invalida nella misura del 68%, con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Tuttavia, dalla documentazione medica successiva, depositata nel corso del presente giudizio, è emerso un aggravamento del quadro patologico della ricorrente, per cui, con provvedimento del 24/01/2025, questo giudicante ha disposto che il C.T.U. che ha svolto le operazioni peritali nel giudizio di accertamento tecnico preventivo rendesse chiarimenti, con particolare riferimento alla documentazione medica successiva depositata nel corso del presente giudizio.
Il C.T.U., dopo aver attentamente esaminato la predetta documentazione, ha ribadito che la ricorrente è affetta da Meniscosi degenerativa ginocchio dx e sn, Nevrosi ansiosa, Spondilosi, Bronchite asmatiforme cronica, e, alla luce della documentazione medica successiva allegata, anche da “Colecistite litiasica” , sicché raggiunge, per effetto di un aggravamento, una riduzione della capacità lavorativa nella misura del 75% e non è, dunque, impossibilitata a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Questo giudicante ritiene di fare proprie le conclusioni del C.T.U., perché sorrette da congrue valutazioni medico legali e coerenti con la documentazione in atti e con la normativa di riferimento.
In merito, appare inconferente la censura sollevata dal difensore della ricorrente nel corso dell'udienza di discussione, secondo cui il C.T.U. avrebbe impropriamente richiamato, nelle proprie conclusioni, l'inabilità lavorativa in 6
quanto oggetto di domanda è la pensione di cui all'art. 12 della legge n.
118/1971.
Infatti, l'art. 12 della legge n. 118/1971, nel disciplinare la pensione di invalidità civile, fa riferimento proprio alla totale inabilità lavorativa.
Alla luce di quanto argomentato, deve ritenersi le critiche della parte ricorrente siano il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, non suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni del c.t.u.., che questo giudicante condivide.
Invero, le affermazioni contenute nel ricorso proposto ai sensi del VI comma dell'art. 445 bis c.p.c. devono essere considerate mere deduzioni di parte, che, pur essendo sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione rivendicata, tuttavia, non sono sufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
In particolare, tali affermazioni non danno luogo ad una difformità palese delle conclusioni del C.T.U. rispetto alle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivalgono alla segnalazione dell'omissione di accertamenti imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Pertanto, come ampiamente argomentato, la generica censura costituisce un mero dissenso diagnostico e non si traduce in una critica all'operato del
CTU, che imponga una rinnovazione dell'accertamento peritale.
Infatti, in caso contrario, nelle controversie in materia di benefici assistenziali e previdenziali, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sulla base del mero presupposto della richiesta della parte soccombente. 7
In definitiva, non essendo emersa, dai motivi di opposizione contenuti nell'atto introduttivo del presente giudizio, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Nulla si dispone sulle spese di lite, essendo stata versata in atti valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c.
Restano, pertanto, a carico dell le spese della C.T.U. espletata CP_1
nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore della dott.ssa . Persona_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. 2645/2024, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Nulla sulle spese di lite, ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c.;
- Pone definitivamente a carico dell le spese della C.T.U. CP_1
espletata nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore della dott.ssa
[...]
Persona_1
Locri, 12/06/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci