Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 27 agosto 1966 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 31 dicembre 1998 |
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Giurisprudenza • +500
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- opposizione a ordinanza-ingiunzione·
- sanzione amministrativa·
- art. 1, comma 913 e ss. legge 205/2017·
- lavoro subordinato·
- collaborazione coordinata e continuativa·
- collaborazione familiare·
- art. 2697 c.c.·
- art. 36 Cost.·
- onere della prova·
- art. 1 D. L.vo 81/15
Versioni del testo
- Titolo I : Dei soggetti
- Art. 1.
L'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e' estesa agli esercenti piccole imprese commerciali iscritti negli elenchi degli aventi diritto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie istituita con legge 27 novembre 1960, n. 1397 , agli ausiliari del commercio ed agli altri lavoratori autonomi iscritti nei predetti elenchi, nonche' ai loro familiari coadiutori, indicati nell'articolo seguente.
L'obbligo di iscrizione all'assicurazione sussiste anche se gli interessati abbiano esercitato il diritto di opzione previsto dall' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184 .
Per quanto non diversamente disposto dagli articoli seguenti, l'assicurazione di cui alla presente legge e' regolata dalle norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , e successive modificazioni ed integrazioni. - Art. 2.
Agli effetti della presente legge, si considerano familiari coadiutori il coniuge, i figli legittimi o legittimati ed i nipoti in linea diretta, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle, che partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualita' e prevalenza, sempreche' per tale attivita' non siano soggetti all'assicurazione generale obbligatoria in qualita' di lavoratori dipendenti o di apprendisti. ((15)) Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonche' i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge.
Sono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna nonche' le persone alle quali i titolari di impresa commerciale furono regolarmente affidati come esposti.
---------------- AGGIORNAMENTO (15) La Corte Costituzionale con sentenza 27 aprile-5 maggio 1994 n. 170( in G.U. 1a s.s. 11.05.1994 n. 20) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell' art. 2, primo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attivita' commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui non considera familiari egli effetti della stessa legge gli affini entro il secondo grado."