Articolo 7 della Legge 7 febbraio 1979, n. 29
Articolo 6Articolo 8
Versione
24 febbraio 1979
Art. 7.
Le norme per la determinazione del diritto e della misura della pensione unica derivante dalla ricongiunzione dei periodi assicurativi sono quelle in vigore nella gestione presso la quale si accentra la posizione assicurativa.
Per i periodi di assicurazione nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi che siano oggetto di ricongiunzione in uno dei regimi di previdenza per i lavoratori dipendenti, ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile si prendono in considerazione le retribuzioni corrispondenti alla classe di contribuzione per cui sono stati effettuati i versamenti.
Entrata in vigore il 24 febbraio 1979
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