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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 17/12/2025, n. 2162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2162 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al R.G. N. 2916/2020 vertente
TRA
P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Roma, in via Filippo Marchetti n.2, presso lo studio dell'avv. Pietro Nicotera, che la rappresenta e difende come da procura allegata all'atto di citazione;
- Opponente –
E
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Latina, Via di Pontinia n.8, presso lo studio dell'avv. Leonardo Ruggeri, che la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di risposta;
- Opposta -
Conclusioni delle parti:
Per l'opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accogliere la domanda e per l'effetto:
• In via principale: il Tribunale, preso atto che il presunto credito vantato dalla società odierna opposta deve ritenersi prescritto a causa del decorso del tempo superiore ad anni
pagina 1 di 7 cinque così come previsto dall'art. 2934 c.c.. pertanto, stante l'illegittimità della pretesa azionata dalla a mezzo del procedimento monitorio R.G. Controparte_1
985/2020 che nulla è dovuto alla società convenuta opposta con conseguente annullamento e revoca del decreto ingiuntivo emesso;
• Nel merito : rilevare l'assoluta carenza probatoria in ordine alle forniture oggetto della presente vicenda per le motivazioni espresse in premessa con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
• In ogni caso: spese e compensi professionali di avvocato interamente rifusi”;
Per l'opposto: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'avversa opposizione e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto n°352/2020; in via principale rigettare l'avversa opposizione siccome infondata e non provata e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto n°352/2020; in via subordinata condannare la alla corresponsione in favore della Parte_1 Controparte_1
dell'importo ritenuto di diritto all'esito dell'istruttoria e per l'effetto confermare in parte qua il decreto ingiuntivo opposto n°352/2020; in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali ex D.M. 55/14”.
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso monitorio del 19.02.2020, chiedeva emettersi un Controparte_1 decreto ingiuntivo nei confronti di per l'importo complessivo di € Parte_1
737.207,69, oltre interessi ex artt. 4 e 5 d.lgs. n. 231/2002, a titolo di compenso per la fornitura di prodotti lattiero-caseari, il tutto come da fatture allegate.
Emesso il decreto ingiuntivo n. 352/2020 ed effettuata la notifica alla parte ingiunta, veniva proposta rituale opposizione da parte di la quale, in particolare, Parte_1
contestava di aver sottoscritto un contratto di fornitura di merci con la controparte,
pagina 2 di 7 eccepiva l'inidoneità delle fatture quale prova scritta del credito e sollevava eccezione di prescrizione.
Chiedeva quindi di revocare il decreto ingiuntivo, con rigetto di ogni avversa pretesa.
Costituendosi in giudizio, concludeva per il rigetto Controparte_1 dell'opposizione e comunque per la condanna della controparte al pagamento dell'importo accertato in corso di causa;
rappresentava, infatti, che le fatture allegate al ricorso recavano la sottoscrizione sia del vettore, che del destinatario, e doveva farsi applicazione dell'ordinario termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c. vertendosi in materia di compravendita.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed esaurita l'istruttoria con escussione testimoniale, la causa subiva rinvio all'udienza del 16.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., oltre che per la precisazione delle conclusioni, anche per discussione;
lette le note scritte depositate dalla sola parte opposta, all'esito della camera di consiglio, viene quindi pronunciata la presente sentenza contestuale.
2. Tanto esposto, va premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio a cognizione piena, in cui il giudice è tenuto non tanto (e non solo) a sindacare la legittimità del decreto ingiuntivo (i.e. l'originaria sussistenza dei presupposti per emetterlo), bensì ad accertare la fondatezza della pretesa creditoria dedotta in giudizio: acquisita la prova del credito, l'opposizione va quindi respinta indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori sulla cui base l'ingiunzione è stata pronunciata, rimanendo ininfluenti eventuali vizi del procedimento monitorio (cfr. Cass., sez. III, 12 gennaio 2006, n. 419; nello stesso senso v., da ultimo, Cass., sez. VI, 28 maggio 2019, n.14486).
Alla luce di ciò, il Tribunale deve limitarsi a verificare se la pretesa vantata da
[...] sia sufficientemente provata sulla base della documentazione versata in Controparte_1
atti in fase monitoria e di quella (ulteriore) acquisita nel giudizio di merito.
Deve, inoltre, ulteriormente precisarsi che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento
pagina 3 di 7 del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass., sez. un., 30 ottobre
2001, n. 13533; nonché da ultimo, ex multis, Cass., sez. II, 21 maggio 2019, n. 13685).
In materia contrattuale e nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo, grava pertanto a carico dell'opposta l'onere di dimostrare il titolo negoziale o legale posto a fondamento della pretesa monitoria, mentre l'opponente è tenuto a dimostrare l'adempimento.
Ciò premesso, si osserva che ha depositato in allegato alla Controparte_1
comparsa di costituzione e risposta le fatture n. 2682/2011, n. 2721/2011, n. 2746/2011, n.
2842/2011, n. 2896/2011, n. 2957/2011, n. 2993/2011, n. 3069/2011, n. 3097/2011, n.
3193/2011, n. 3264/2011, n. 3302/2011, n. 3379/2011, n. 3416/2011, n. 3439/2011, n.
3537/2011, n. 3598/2011, n. 3642/2011, n. 3727/2011, n. 3751/2011, n. 3855/2011, n.
3857/2011, n. 3935/2011, n. 3972/2011, n. 4040/2011, n. 4085/2011, n. 4109/2011, n.
4210/2011, n. 4261/2011, n. 4323/2011, n. 4407/2011, n. 4444/2011, n. 4470/2011, n.
4571/2011, n. 4612/2011, n. 4683/2011, n. 4746/2011, n. 4795/2011, n. 4819/2011, n.
4919/2011, n. 5014/2011, n. 5035/2011, n. 5080/2011, n. 5148/2011, n. 5178/2011, n.
5194/2011, n. 5279/2011, n. 5355/2011, n. 5398/2011, n. 5479/2011, n. 5521/2011, n.
5546/2011, n. 5622/2011, n. 5670/2011, n. 5720/2011, n. 5790/2011, per un importo complessivo di € 737.207,69 (cfr. all. 1 al fascicolo di parte opposta).
Trattasi inoltre di prova documentale sufficiente a dimostrare l'esistenza del contratto, dal momento che le singole fatture recano la sottoscrizione non disconosciuta del destinatario, in aggiunta a quella del vettore, ed è pertanto dimostrata la consegna della merce.
Non ignora dunque questo giudice che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità,
“la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando
pagina 4 di 7 tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio” (cfr. Cass., sez. III, 29 dicembre 2024, n. 34831).
Si osserva, tuttavia, che “la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili” (cfr. Cass., sez. II, 8 febbraio 2024, n. 3581; Cass., sez. II, 21 ottobre 2019, n. 26801; Cass., sez. II, 19 luglio
2011, n. 15832).
Nel caso di specie, le fatture recano tutte la sottoscrizione non disconosciuta del destinatario della merce e sono pertanto idonee a dimostrarne l'effettiva consegna.
La circostanza trova, inoltre, conferma nell'istruttoria orale svolta nel corso del giudizio dal momento che il teste , responsabile del magazzino spedizioni di parte Testimone_1 opposta, sentito all'udienza del 18.01.2022, ha riconosciuto le fatture versate in atti e il teste amministratore della all'epoca dei fatti, ha Testimone_2 Parte_2 confermato che la merce di cui alle citate fatture è stata consegnata alla Parte_1
La circostanza è stata inoltre confermata dal teste che, sentito Testimone_3
all'udienza del 13.10.2022, ha dichiarato quanto segue: “Confermo quanto richiestomi la maggior parte delle firme apposte sulle fatture accompagnatorie sono mie in qualità di vettore”.
Deve pertanto ritenersi ampiamente provato il titolo negoziale posto a fondamento della domanda d'ingiunzione, senza che l'opponente – gravata dal relativo onere probatorio – abbia dimostrato il fatto estintivo dell'obbligazione rappresentato dall'esatto pagamento.
Va detto peraltro che la stessa contestazione di parte opponente è generica e contraddittoria;
non ha infatti espressamente negato di avere ricevuto dalla controparte la fornitura di prodotti lattiero-caseari, ma ha unicamente contestato di aver “sottoscritto” un contratto di fornitura e ha contestato, in punto di diritto, l'efficacia probatoria delle fatture commerciali. Trattasi, tuttavia, di argomentazioni difensive che non colgono nel segno, atteso che la compravendita di beni mobili (prodotti lattiero-caseari) non necessita della pagina 5 di 7 forma scritta ad substantiam o ad probationem e le fatture possono comunque fondare la decisione del giudice, in mancanza – come nel caso di specie – di una specifica e circostanziata contestazione sull'an e sul quantum debeatur.
Va infine respinta l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente.
Viene infatti in rilievo l'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946
c.c., dal momento che si verte in materia di crediti derivanti da un ordinario contratto di fornitura di beni mobili e non si tratta di importi da pagarsi periodicamente ad anno o a termini più brevi, tali da giustificare l'applicazione dell'art. 2948 c.c.
Infatti, “la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo, in quanto la natura periodica del credito abbia carattere originario e non derivato” (cfr. Cass., sez.
III, 29 dicembre 2024, n. 34831), sicché essa non trova applicazione nel caso di fornitura di merci, per quanto scaglionata o ripetuta nel tempo, dipendendo l'obbligazione di pagamento del corrispettivo esclusivamente dal fatto della consegna e non anche dal decorso del tempo.
Se ne ricava che l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere integralmente respinta.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al DM n. 55/2014, così come modificato dal DM n.
147/2022, per tutte le fasi del processo (ad eccezione della fase istruttoria e della fase decisionale, da liquidare entrambe ai minimi in ragione della particolare esiguità dell'istruttoria svolta e del modulo decisorio scelto ex art. 281-sexies c.p.c.), tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
• Rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta nei Parte_1
confronti di Controparte_1
pagina 6 di 7 • Condanna alla refusione delle spese processuali, in favore di Parte_1
che liquida in € 18.420,00 per compensi professionali, Controparte_1 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Latina, 17 dicembre 2025
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al R.G. N. 2916/2020 vertente
TRA
P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Roma, in via Filippo Marchetti n.2, presso lo studio dell'avv. Pietro Nicotera, che la rappresenta e difende come da procura allegata all'atto di citazione;
- Opponente –
E
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Latina, Via di Pontinia n.8, presso lo studio dell'avv. Leonardo Ruggeri, che la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di risposta;
- Opposta -
Conclusioni delle parti:
Per l'opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accogliere la domanda e per l'effetto:
• In via principale: il Tribunale, preso atto che il presunto credito vantato dalla società odierna opposta deve ritenersi prescritto a causa del decorso del tempo superiore ad anni
pagina 1 di 7 cinque così come previsto dall'art. 2934 c.c.. pertanto, stante l'illegittimità della pretesa azionata dalla a mezzo del procedimento monitorio R.G. Controparte_1
985/2020 che nulla è dovuto alla società convenuta opposta con conseguente annullamento e revoca del decreto ingiuntivo emesso;
• Nel merito : rilevare l'assoluta carenza probatoria in ordine alle forniture oggetto della presente vicenda per le motivazioni espresse in premessa con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
• In ogni caso: spese e compensi professionali di avvocato interamente rifusi”;
Per l'opposto: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'avversa opposizione e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto n°352/2020; in via principale rigettare l'avversa opposizione siccome infondata e non provata e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto n°352/2020; in via subordinata condannare la alla corresponsione in favore della Parte_1 Controparte_1
dell'importo ritenuto di diritto all'esito dell'istruttoria e per l'effetto confermare in parte qua il decreto ingiuntivo opposto n°352/2020; in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali ex D.M. 55/14”.
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso monitorio del 19.02.2020, chiedeva emettersi un Controparte_1 decreto ingiuntivo nei confronti di per l'importo complessivo di € Parte_1
737.207,69, oltre interessi ex artt. 4 e 5 d.lgs. n. 231/2002, a titolo di compenso per la fornitura di prodotti lattiero-caseari, il tutto come da fatture allegate.
Emesso il decreto ingiuntivo n. 352/2020 ed effettuata la notifica alla parte ingiunta, veniva proposta rituale opposizione da parte di la quale, in particolare, Parte_1
contestava di aver sottoscritto un contratto di fornitura di merci con la controparte,
pagina 2 di 7 eccepiva l'inidoneità delle fatture quale prova scritta del credito e sollevava eccezione di prescrizione.
Chiedeva quindi di revocare il decreto ingiuntivo, con rigetto di ogni avversa pretesa.
Costituendosi in giudizio, concludeva per il rigetto Controparte_1 dell'opposizione e comunque per la condanna della controparte al pagamento dell'importo accertato in corso di causa;
rappresentava, infatti, che le fatture allegate al ricorso recavano la sottoscrizione sia del vettore, che del destinatario, e doveva farsi applicazione dell'ordinario termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c. vertendosi in materia di compravendita.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed esaurita l'istruttoria con escussione testimoniale, la causa subiva rinvio all'udienza del 16.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., oltre che per la precisazione delle conclusioni, anche per discussione;
lette le note scritte depositate dalla sola parte opposta, all'esito della camera di consiglio, viene quindi pronunciata la presente sentenza contestuale.
2. Tanto esposto, va premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio a cognizione piena, in cui il giudice è tenuto non tanto (e non solo) a sindacare la legittimità del decreto ingiuntivo (i.e. l'originaria sussistenza dei presupposti per emetterlo), bensì ad accertare la fondatezza della pretesa creditoria dedotta in giudizio: acquisita la prova del credito, l'opposizione va quindi respinta indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori sulla cui base l'ingiunzione è stata pronunciata, rimanendo ininfluenti eventuali vizi del procedimento monitorio (cfr. Cass., sez. III, 12 gennaio 2006, n. 419; nello stesso senso v., da ultimo, Cass., sez. VI, 28 maggio 2019, n.14486).
Alla luce di ciò, il Tribunale deve limitarsi a verificare se la pretesa vantata da
[...] sia sufficientemente provata sulla base della documentazione versata in Controparte_1
atti in fase monitoria e di quella (ulteriore) acquisita nel giudizio di merito.
Deve, inoltre, ulteriormente precisarsi che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento
pagina 3 di 7 del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass., sez. un., 30 ottobre
2001, n. 13533; nonché da ultimo, ex multis, Cass., sez. II, 21 maggio 2019, n. 13685).
In materia contrattuale e nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo, grava pertanto a carico dell'opposta l'onere di dimostrare il titolo negoziale o legale posto a fondamento della pretesa monitoria, mentre l'opponente è tenuto a dimostrare l'adempimento.
Ciò premesso, si osserva che ha depositato in allegato alla Controparte_1
comparsa di costituzione e risposta le fatture n. 2682/2011, n. 2721/2011, n. 2746/2011, n.
2842/2011, n. 2896/2011, n. 2957/2011, n. 2993/2011, n. 3069/2011, n. 3097/2011, n.
3193/2011, n. 3264/2011, n. 3302/2011, n. 3379/2011, n. 3416/2011, n. 3439/2011, n.
3537/2011, n. 3598/2011, n. 3642/2011, n. 3727/2011, n. 3751/2011, n. 3855/2011, n.
3857/2011, n. 3935/2011, n. 3972/2011, n. 4040/2011, n. 4085/2011, n. 4109/2011, n.
4210/2011, n. 4261/2011, n. 4323/2011, n. 4407/2011, n. 4444/2011, n. 4470/2011, n.
4571/2011, n. 4612/2011, n. 4683/2011, n. 4746/2011, n. 4795/2011, n. 4819/2011, n.
4919/2011, n. 5014/2011, n. 5035/2011, n. 5080/2011, n. 5148/2011, n. 5178/2011, n.
5194/2011, n. 5279/2011, n. 5355/2011, n. 5398/2011, n. 5479/2011, n. 5521/2011, n.
5546/2011, n. 5622/2011, n. 5670/2011, n. 5720/2011, n. 5790/2011, per un importo complessivo di € 737.207,69 (cfr. all. 1 al fascicolo di parte opposta).
Trattasi inoltre di prova documentale sufficiente a dimostrare l'esistenza del contratto, dal momento che le singole fatture recano la sottoscrizione non disconosciuta del destinatario, in aggiunta a quella del vettore, ed è pertanto dimostrata la consegna della merce.
Non ignora dunque questo giudice che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità,
“la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando
pagina 4 di 7 tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio” (cfr. Cass., sez. III, 29 dicembre 2024, n. 34831).
Si osserva, tuttavia, che “la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili” (cfr. Cass., sez. II, 8 febbraio 2024, n. 3581; Cass., sez. II, 21 ottobre 2019, n. 26801; Cass., sez. II, 19 luglio
2011, n. 15832).
Nel caso di specie, le fatture recano tutte la sottoscrizione non disconosciuta del destinatario della merce e sono pertanto idonee a dimostrarne l'effettiva consegna.
La circostanza trova, inoltre, conferma nell'istruttoria orale svolta nel corso del giudizio dal momento che il teste , responsabile del magazzino spedizioni di parte Testimone_1 opposta, sentito all'udienza del 18.01.2022, ha riconosciuto le fatture versate in atti e il teste amministratore della all'epoca dei fatti, ha Testimone_2 Parte_2 confermato che la merce di cui alle citate fatture è stata consegnata alla Parte_1
La circostanza è stata inoltre confermata dal teste che, sentito Testimone_3
all'udienza del 13.10.2022, ha dichiarato quanto segue: “Confermo quanto richiestomi la maggior parte delle firme apposte sulle fatture accompagnatorie sono mie in qualità di vettore”.
Deve pertanto ritenersi ampiamente provato il titolo negoziale posto a fondamento della domanda d'ingiunzione, senza che l'opponente – gravata dal relativo onere probatorio – abbia dimostrato il fatto estintivo dell'obbligazione rappresentato dall'esatto pagamento.
Va detto peraltro che la stessa contestazione di parte opponente è generica e contraddittoria;
non ha infatti espressamente negato di avere ricevuto dalla controparte la fornitura di prodotti lattiero-caseari, ma ha unicamente contestato di aver “sottoscritto” un contratto di fornitura e ha contestato, in punto di diritto, l'efficacia probatoria delle fatture commerciali. Trattasi, tuttavia, di argomentazioni difensive che non colgono nel segno, atteso che la compravendita di beni mobili (prodotti lattiero-caseari) non necessita della pagina 5 di 7 forma scritta ad substantiam o ad probationem e le fatture possono comunque fondare la decisione del giudice, in mancanza – come nel caso di specie – di una specifica e circostanziata contestazione sull'an e sul quantum debeatur.
Va infine respinta l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente.
Viene infatti in rilievo l'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946
c.c., dal momento che si verte in materia di crediti derivanti da un ordinario contratto di fornitura di beni mobili e non si tratta di importi da pagarsi periodicamente ad anno o a termini più brevi, tali da giustificare l'applicazione dell'art. 2948 c.c.
Infatti, “la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo, in quanto la natura periodica del credito abbia carattere originario e non derivato” (cfr. Cass., sez.
III, 29 dicembre 2024, n. 34831), sicché essa non trova applicazione nel caso di fornitura di merci, per quanto scaglionata o ripetuta nel tempo, dipendendo l'obbligazione di pagamento del corrispettivo esclusivamente dal fatto della consegna e non anche dal decorso del tempo.
Se ne ricava che l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere integralmente respinta.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al DM n. 55/2014, così come modificato dal DM n.
147/2022, per tutte le fasi del processo (ad eccezione della fase istruttoria e della fase decisionale, da liquidare entrambe ai minimi in ragione della particolare esiguità dell'istruttoria svolta e del modulo decisorio scelto ex art. 281-sexies c.p.c.), tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
• Rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta nei Parte_1
confronti di Controparte_1
pagina 6 di 7 • Condanna alla refusione delle spese processuali, in favore di Parte_1
che liquida in € 18.420,00 per compensi professionali, Controparte_1 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Latina, 17 dicembre 2025
Il giudice dott. Paolo Bertollini
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