CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 23/01/2026, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 547/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1113/2025 depositato il 03/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Soc. Coop. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259000656004000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259000656004000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259000656004000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259000656004000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259000656004000 TARI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 31/2026 depositato il
16/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 03.04.2025, Rgr n.1113/25 la Ricorrente_1
Soc. Coop. in Liquidazione, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, impugnava l'intimazione di pagamento n. 29620259000656004000 emessa dall'Agenzia delle Entrate - SC -
Agente della SC – prov. di Palermo notificata il 4.02.2025 , con la quale atto si intima alla ricorrente il pagamento di complessivi € 3.391,00 a titolo di Tari 2015, Irpef 2018, 2019, diritti Camerali
2019, sostenendone la illegittimità.
Assume parte ricorrente la omessa notifica delle cartelle e degli accertamenti.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate SC insistendo nel proprio operato e chiedeva in rigetto del ricorso avendo regolarmente notificato tutte le cartelle sottesa alla impugnata intimazione.
All'udienza del giorno 08.01.2026 la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
L'atto impugnato deriva dalle cartelle n. 296 2022 0063 440 462, regolarmente notificata a mezzo pec in data 09/11/2022; n. 296 2022 0091 595 610 regolarmente notificata a mezzo pec in data 13/12/2022; n.
296 2022 0092 900 337 regolarmente notificata a mezzo pec in data 02.02.2023: n. 296 2023 0011 444
246 regolarmente notificata a mezzo pec in data 20.04.2023; n. 296 2023 0076 630 269 regolarmente notificata a mezzo pec in data 01.02.2024.
La documentazione prodotta consente di verificare la regolare notifica delle suddette cartelle né la stessa
è contestata da parte della ricorrente
L'avviso di intimazione, quindi, poteva impugnarsi solo per vizi propri.
Il motivo è assorbente ed il Collegio non ritiene di dover entrare nel merito della controversia.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese di giudizio che si liquidano in favore di parte resistente in euro 400,00 oltre oneri di legge se dovuti-
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alle spese di lite come in motivazione liquidate. Così deciso in Palermo addì 08 gennaio 2026
Il Giudice Monocratico
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1113/2025 depositato il 03/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Soc. Coop. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259000656004000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259000656004000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259000656004000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259000656004000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259000656004000 TARI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 31/2026 depositato il
16/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 03.04.2025, Rgr n.1113/25 la Ricorrente_1
Soc. Coop. in Liquidazione, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, impugnava l'intimazione di pagamento n. 29620259000656004000 emessa dall'Agenzia delle Entrate - SC -
Agente della SC – prov. di Palermo notificata il 4.02.2025 , con la quale atto si intima alla ricorrente il pagamento di complessivi € 3.391,00 a titolo di Tari 2015, Irpef 2018, 2019, diritti Camerali
2019, sostenendone la illegittimità.
Assume parte ricorrente la omessa notifica delle cartelle e degli accertamenti.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate SC insistendo nel proprio operato e chiedeva in rigetto del ricorso avendo regolarmente notificato tutte le cartelle sottesa alla impugnata intimazione.
All'udienza del giorno 08.01.2026 la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
L'atto impugnato deriva dalle cartelle n. 296 2022 0063 440 462, regolarmente notificata a mezzo pec in data 09/11/2022; n. 296 2022 0091 595 610 regolarmente notificata a mezzo pec in data 13/12/2022; n.
296 2022 0092 900 337 regolarmente notificata a mezzo pec in data 02.02.2023: n. 296 2023 0011 444
246 regolarmente notificata a mezzo pec in data 20.04.2023; n. 296 2023 0076 630 269 regolarmente notificata a mezzo pec in data 01.02.2024.
La documentazione prodotta consente di verificare la regolare notifica delle suddette cartelle né la stessa
è contestata da parte della ricorrente
L'avviso di intimazione, quindi, poteva impugnarsi solo per vizi propri.
Il motivo è assorbente ed il Collegio non ritiene di dover entrare nel merito della controversia.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese di giudizio che si liquidano in favore di parte resistente in euro 400,00 oltre oneri di legge se dovuti-
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alle spese di lite come in motivazione liquidate. Così deciso in Palermo addì 08 gennaio 2026
Il Giudice Monocratico