Articolo 4 della Legge 21 maggio 2002, n. 99
Articolo 3Articolo 5
Versione
25 maggio 2002
Art. 4. (Obbligo del segreto) 1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 3 e 7.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonche' la diffusione, in tutto o in parte, di atti o documenti funzionali al procedimento di inchiesta dei quali e' stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell' articolo 326 del codice penale .
Entrata in vigore il 25 maggio 2002
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