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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/03/2025, n. 2498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2498 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R.g. n. 41793/2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
8 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dr.ssa Francesca Console, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg. 41793/2009, emessa tra:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Carola Pipitone, presso Parte_1 C.F._1 il cui studio in Casavatore (Na), alla Via Guglielmo Marconi, n. 59, elettivamente domicilia;
ATTORE contro
(C.F. ), (C.F. ) e CP_1 C.F._2 CP_2 C.F._3
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Salemme, Controparte_3 C.F._4 presso il cui studio in Bacoli (Na), alla Via G. De Rosa, n. 38, elettivamente domiciliano;
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Procaccini, CP C.F._5 presso il cui studio in Napoli, al Corso Vittorio Emanuele, n.670, elettivamente domicilia;
CONVENUTI
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio i germani , Parte_1 CP_1
, e , esponendo quanto segue: CP CP_2 Controparte_3
1. Che in data 24/6/1997, decedeva ab intestato il padre , nato a [...] Persona_1
l'8/8/1913, con ultima residenza in Napoli alla Via San Giuseppe dei Nudi 77;
2. Che l'attore ereditava, unitamente alla madre , nata a [...] il [...], Controparte_5 ed ai germani , , , e in comunione tra loro, i seguenti beni: CP_1 CP CP_2 CP_3 CP_6
pagina 1 di 16 a. piena proprietà' del 50% dell'appartamento sito in Napoli, alla Via San Giuseppe dei Nudi 77, primo piano, int. 7; riportato nel N.C.E.U. di Napoli alla partita 60343, sez. urbana AVV, foglio 12, particella 233, sub. 22, zona censuarla 7, categoria A2, classe 2, vani 9,5;
b. piena proprietà' dell'appezzamento di terreno in Casoria (NA) delia superficie di aree 87.25, riportato nel N.C.T. di Casoria alia partita 2544, foglio 12, particella 35, seminativo arboreo irriguo, classe
2;
c. piena proprietà' dell'appezzamento di terreno in Casoria (NA) della superficie di ettari 02.19.80, riportato nel N.C.T. di Casoria alia partita 2544, foglio 12, particella 41, seminativo arboreo irriguo, classe
2;
d. piena proprietà' dell'appezzamento di terreno in Casoria (NA) delia superficie di ettari 01.34.30, riportato nel N.C.T. di Casoria alla partita 2544, foglio 12, particella 225, seminativo arboreo irriguo, classe
2;
e. 50 azioni sociali del valore unitario di Lire 49.655 e complessivo di Lire 2.482.750;
f. conto corrente n. 10275174 cointestato con il coniuge, dal valore, pari ad ½ del Controparte_5 saldo contabile complessivo, di Lire 30.820.492;
g. ratei di pensione pari a complessive Lire 6.497.505.
3. Che coniuge del defunto , rinunciava alla propria quota ereditaria sui Controparte_5 Persona_1 beni di cui sopra con verbale della Pretura Circondariale di Napoli, Affari Civili e Successioni, del
15.12.1997;
4. Che vendeva e trasferiva a favore dei germani , , Per_2 Parte_1 CP_1 CP
, e la propria quota ereditaria, pari a 1/12 di proprietà
[...] CP_2 Controparte_3 dell'appartamento in Via San Giuseppe del Nudi 77 a Napoli ed a 1/6 di piena proprietà su ciascuno degli appezzamenti di terreno siti in Casoria, tramite atto di compravendita del 14.07.1999 per Notaio
, Rep. n. 110384; Persona_3
5. Che la comunione, allo stato, interessava unicamente , , , Parte_1 CP_1 CP
e , ognuno titolare della quota di 1/5 sul 50% dell'appartamento di Via San CP_2 Controparte_3
Giuseppe dei Nudi 77 e della quota di 1/5 sull'intero dei tre appezzamenti di terreno siti in Casoria, e che i beni mobili caduti in successione erano già stati divisi tra gli stessi;
6. Che l'unità immobiliare di Via San Giuseppe dei Nudi 77 risultava attualmente divisa in due zone abitative, una occupata di diritto da coniuge superstite, e l'altra occupata in via esclusiva, Controparte_5 fin dai decesso del padre, dal coerede;
CP_2
7. Che occupava l'unità immobiliare senza il consenso dell'istante , ed CP_2 Parte_1 impedendo a quest'ultimo il godimento della proprietà comune;
pagina 2 di 16 8. Che non aveva mai corrisposto alcun corrispettivo all'attore quale indennità per il CP_2 mancato godimento dell'immobile;
9. Che il mancato godimento dell'unità immobiliare e la mancata corresponsione di un'indennità recavano danno all'attore, il quale, padre di figli ancora minori, era costretto a vivere in un appartamento condotto in locazione, non avendo possibilità economiche tali da permettersi l'acquisto di una casa;
10. Che in data 21/7/07, e proponevano di liquidare le quote spettanti CP_2 Controparte_3 agli altri coeredi sulla base di una media aritmetica, delle diverse stime prodotte sul valore dell'intero appartamento, pari ad € 567.150,00; e che tale valore, tuttavia, doveva ritenersi troppo basso rispetto a quello reale di mercato, tenendo conto della collocazione e delle caratteristiche dell'immobile;
11. Che l'attore, con lettere raccomandate del 03.09.07 e dei 02.11.07, chiedeva l'immediata liberazione dell'appartamento di Via San Giuseppe dei Nudi 77 da parte di e del di lui coniuge, nonché CP_2 il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall'occupazione della proprietà; in subordine, chiedeva la liquidazione della quota a lui spettante sull'appartamento, nonché gli arretrati della indennità ad esso dovuta per l'occupazione esclusiva dell'appartamento; in subordine, ancora, chiedeva la sola liquidazione degli arretrati e la corresponsione di un'indennità mensile pari ad € 200,00 a decorrere da
Gennaio 2008;
12. Che le suddette richieste rimanevano senza esito alcuno, come pure i numerosi e ripetuti tentativi di procedere alla divisione amichevole del compendio ereditario;
13. Che l'attore intendeva, dunque, chiedere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria;
14. Che, più precisamente, l'attore chiedeva la liquidazione della quota a lui spettante sui tre appezzamenti di terreno siti in Casoria e l'assegnazione dell'intero 50% dell'appartamento sito in
Napoli, alla Via San Giuseppe dei Nudi 77, a seguito di acquisto e liquidazione delle quote spettanti ai germani;
o, in subordine, la liquidazione della quota a lui spettante sull'intero asse ereditario;
Premesso quanto innanzi, l'istante, rassegnava le seguenti conclusioni:
1. Ordinare la divisione giudiziale degli immobili indicati in premessa, costituenti il cespite ereditario di , con determinazione delle quote spettanti a ciascun comproprietario;
Persona_1
2. disporre, a favore dell'attore, Dott. , l'assegnazione esclusiva del 50% Parte_1 dell'appartamento sito in Napoli, alla Via San Giuseppe del Nudi 77, a seguito di acquisto e liquidazione delle quote spettanti ai germani comproprietari, o in subordine ordinare la liquidazione, a favore dell'istante e a carico dei convenuti, della quota a lui spettante (1/5) sul 50% di detto appartamento, anche a seguito di vendita del 50% dell'immobile ai sensi dell'art. 788 c.p.c.;
3. ordinare la liquidazione, a favore dell'attore e a carico dei convenuti, della quota a lui spettante
(1/5) su ciascuno dei tre appezzamenti di terreno siti in Casoria, anche a seguito di vendita degli immobili ai sensi dell'art. 788 c.p.c.; pagina 3 di 16 4. condannare il Sig. al versamento, a favore dell'attore, degli arretrati dell'indennità CP_2 dovuta a seguito di occupazione esclusiva del 50% dell'appartamento sito in Napoli, alla Via San
Giuseppe dei Nudi 77, dalla morte del Sig. nel Giugno 1997 fino all'avvenuta divisione del Persona_1 bene, sulla base di un importo mensile la cui determinazione si rimette all'Ill.mo Giudice adito;
5. condannare il Sig. al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, CP_2 derivati all'attore dal mancato godimento del 50% dell'unità immobiliare sita in Napoli, alla Via San
Giuseppe dei Nudi 77, nella somma che l'Ill.mo Giudice vorrà determinare;
6. porre le spese a carico dei condividenti e, in caso di opposizione, condannare gli opponenti alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.
Con comparsa del 11/2/2010 si costituiva in giudizio , confermando quanto dedotto CP dall'attore circa la successione al comune genitore , per quanto riguardava la composizione Persona_1 dell'asse relitto e l'individuazione dei coeredi. In particolare, il convenuto deduceva di essere titolare, in comunione pro indiviso con i germani , , e , nella misura di 1/5 Pt_1 CP_1 CP_2 CP_3 cadauno, degli immobili caduti in successione, in esito alla rinunzia all'eredità operata dalla coniuge
[...] ed all'atto di compravendita per Notaio del del 14/7/99, tramite cui le parti avevano CP_5 Per_3 acquistato pro indiviso la quota di spettanza della germana Altresì, affermava Per_2 CP che l'immobile ereditario di Via S. Giuseppe dei Nudi 77, suddiviso in due unità immobiliari, era occupato dalla coniuge del de cuius e dal germano con la moglie, precisando che Controparte_5 CP_2 quest'ultimo aveva sempre convissuto con i genitori, e che non aveva mai versato alcunché ai coeredi per il godimento del bene. Inoltre, deduceva che i tentativi intrapresi per la divisione bonaria non erano giunti ad esito positivo. Il convenuto, atteso che il cespite di Via S. Giuseppe dei Nudi era oggetto della comunione rinveniente dall'originario atto d'acquisto dei coniugi oltre che della comunione ereditaria tra i CP_2 germani invocava la necessità di estendere il contraddittorio a al fine di procedere al CP_2 Controparte_5 separato scioglimento delle masse. Tanto premesso, il convenuto rassegnava le seguenti conclusioni:
• In via preliminare ed in rito:
- esteso il contraddittorio alla madre delle parti, sig.ra nata a [...] il 20 ottobre Controparte_5
1920 (cod. fise. ), comproprietaria d'uno dei cespiti a dividersi: CodiceFiscale_6
l'appartamento di S. Giuseppe dei Nudi, 77, Napoli;
- eventualmente separata, ai sensi dell'art. 103, secondo co. c.p.c., la domanda risarcitoria avanzata dall'attore contro il solo CP_2
- nel merito:
- procedere allo scioglimento della massa complessiva dei beni comuni, tenuto ovviamente conto della diversità dei titoli dai quali provengono i beni e previamente separando la proprietà della madre da quella dei figli. E ciò sulla base d'un comodo progetto di divisione formato, per ciascuna pagina 4 di 16 massa, da un consulente, specificamente officiato. Consulente, che valuti altresì le rendite non godute dagli altri fratelli, per il godimento esclusivo avuto da della quota comune CP_2 dell'appartamento di via S. Giuseppe dei Nudi, 77.
- E laddove di tale arricchimento di non si tenga già conto nel progetto di divisione, CP_2 assorbendolo nei conguagli eventualmente dovuti, condannarsi a corrispondere ai CP_2 fratelli l'importo corrispondente, nella misura ritenuta dal Tribunale in propria giustizia.
- Vinte le spese del giudizio, da porre a carico della massa o di chi di dovere.
All'udienza del 8/3/2010 si costituivano in giudizio , e , i CP_1 CP_2 Controparte_3 quali eccepivano la lesione del contraddittorio per la mancata evocazione in giudizio di Controparte_5
, inoltre, contestava la dedotta occupazione esclusiva del cespite sito in via San Giuseppe de CP_2
Nudi, rilevando che godeva del diritto di abitazione dell'immobile, pur avendo rinunciato Controparte_5 all'eredità.
All'udienza del 16/2/2011 il Giudice disponeva l'espletamento di CTU, conferendone incarico all'Arch.
. Il relativo elaborato era depositato all'udienza del 28/2/2012. Persona_4
Con sentenza non definitiva n. 9760/2016, depositata il 7/9/2016, il Tribunale, in persona del Giudice dr.ssa Laura Petitti, dichiarava aperta la successione di , accertando la composizione dell'asse Persona_1 relitto e che la titolarità dello stesso spettava in comune, per 1/5 cadauno, a , , Parte_1 CP_1
, e . Altresì, la sentenza attribuiva la piena proprietà del 50% CP CP_2 Controparte_3 dell'appartamento sito in Napoli, alla Via San Giuseppe dei Nudi n. 77, primo piano, int. 7, riportato del
N.C.E.U. di Napoli alla partita 60343, sez. urbana AVV, foglio 12, particella 233, sub. 22, zona censuaria 7, categoria A2, classe 2, vani 9,5, al condividente , a fronte di conguagli da determinarsi alla luce CP delle opere necessarie per la regolarizzazione urbanistica del cespite.
Con separata ordinanza, la causa era rimessa sul ruolo istruttorio, disponendosi l'integrazione della CTU per la determinazione dei conguagli e per la predisposizione di un nuovo progetto di divisione.
All'udienza del 16/2/2017, preso atto della indisponibilità del perito precedentemente nominato ad accettare l'incarico, questo era sostituito dall'Ing. il quale depositava l'integrazione Persona_5 della CTU in data 14/3/2018.
Nel prosieguo del giudizio il CTU era chiamato a rendere chiarimenti in ordine alla determinazione dell'indennità di occupazione ed ai profili di irregolarità edilizia dell'immobile di Via San Giuseppe dei Nudi
77 (cfr. udienza del 7/11/2019, ordinanza del 4/6/20, verbale del 12/4/21).
Con ordinanza del 19/9/22 il Giudice sottoponeva alle parti un progetto di divisione, invitandole ad addivenire alla risoluzione conciliativa della lite. In esito al rinvio all'uopo concesso, tuttavia, le parti comunicavano, con le note per l'udienza del 16/2/23, il mancato raggiungimento di un'intesa ai fini della pagina 5 di 16 definizione bonaria. Con ordinanza resa il 16/2/23, il Giudice invitava le parti a prendere posizione sul secondo progetto divisionale di cui alla CTU.
All'udienza del 6/4/23 le parti chiedevano ed ottenevano un rinvio finalizzato a verificare la fattibilità di una vendita extragiudiziale dei terreni ereditari, la quale, tuttavia, non trovava attuazione.
Con ordinanza del 29/11/23 il Giudice sottoponeva alle parti un progetto divisionale, il quale, tuttavia, riceveva l'adesione del solo (cfr. note per l'udienza del 15/2/24). All'udienza del 15/2/24 le CP parti chiedevano nuovamente un rinvio per verificare l'attuabilità della vendita extragiudiziaria dei terreni ereditari.
All'udienza del 17/6/24, rilevata la manifestazione di interesse di un potenziale acquirente, il quale chiedeva tempo fino a settembre, il Giudice rinviava la causa, sollecitando le parti a conferire medio tempore mandato non esclusivo per la vendita a favore di un intermediario immobiliare.
All'udienza del 12/12/24 il Giudice, preso atto della mancata concretizzazione della vendita e della definitiva non conciliabilità della lite, assegnava la causa in decisione con termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Atteso l'oggetto del giudizio, s'impone il richiamo al regime del procedimento per lo scioglimento della comunione ereditaria, disciplinato dagli artt. 784 e segg. c.p.c. e dagli artt. 194 e 195 disp. att. c.p.c.: trattasi di processo speciale di cognizione attraverso il quale ciascuno dei condividenti esercita il proprio diritto potestativo a conseguire una parte del patrimonio comune (Cass. 08/09/1986 n. 5462; Cass. civ.
27/01/1986 n. 543).
Il giudizio di divisione ha lo scopo di trasformare i diritti dei singoli partecipanti su quote ideali (quote astratte) in diritti di proprietà individuale su di una parte determinata della cosa comune (quote concrete) in proporzione al valore della quota di ciascuno (cfr. Cass. civ. 04.03.2011 n. 5266). Esso, pur avendo natura unitaria, si compone essenzialmente di due fasi, espressamente disciplinate dal legislatore: la prima, contemplata dall'art. 785 c.p.c., tesa alla verifica del fondamento del diritto a conseguire la divisione;
la seconda, regolata dall'art. 789 c.p.c., volta all'attuazione di tale diritto.
Entrambe le fasi sono strutturate su di un'alternativa che rappresenta il profilo di specialità del giudizio di divisione rispetto al processo di cognizione generale: se non sorgono contestazioni il Giudice istruttore dispone con ordinanza;
se sono sollevate contestazioni la causa è rimessa in decisione e il Giudice si pronuncia mediante sentenza.
In particolare, le domande accessorie alla domanda principale di divisione rientrano nella nozione di contestazioni rilevanti a norma dell'art. 785 c.p.c., in presenza delle quali il Giudice è chiamato a decidere mediante sentenza. Altresì, incidono sulla struttura del giudizio le eventuali contestazioni riguardanti l'an dividendum sit, nonché le domande di parte attrice o riconvenzionali dirette a incidere sulla entità della pagina 6 di 16 massa da dividere poiché dirette ad includere ovvero ad escludere determinati beni (o in alcuni casi più precisamente il loro valore) dall'asse ereditario ovvero, in ogni caso, dalla massa da dividere (cfr. Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 28666 del 2024).
A queste due fasi necessarie se ne possono, poi, aggiungere altre meramente eventuali, benché caratteristiche del processo divisorio (vendita di beni mobili o immobili, estrazione a sorte dei lotti etc.).
Nel caso che ci occupa, ferme le statuizioni di cui alla sentenza non definitiva n. 9760/2016 depositata il
7/9/2016, lo scioglimento della comunione ereditaria tra i germani richiede l'adozione dei CP_2 provvedimenti conseguenti all'attribuzione ivi disposta. Infatti, il Tribunale accertava la non comoda divisibilità della quota del 50% dell'appartamento sito in Napoli alla Via San Giuseppe dei Nudi n. 77, attribuendola al condividente , il quale ne aveva fatto domanda. Attesa la incommerciabilità CP dell'immobile, dovuta alla realizzazione di opere di suddivisione interna in assenza di D.I.A., la misura dei conguagli era rimessa al prosieguo del giudizio, in esito alla quantificazione dei costi legati alla regolarizzazione urbanistica. Pertanto, la causa era rimessa sul ruolo per il calcolo dei conguagli e per la predisposizione di un progetto di divisione dei cespiti residui.
La statuizione adottata con la sentenza non definitiva, che non può essere messa in discussione in questa sede, si fonda sull'orientamento giurisprudenziale -maggioritario al tempo della pronuncia- secondo cui la nullità degli atti negoziali aventi ad oggetto beni realizzati (in tutto o in parte) in violazione della normativa urbanistica, prevista dall'art. 40 della L. n. 47 del 1985 non poteva essere applicata agli atti di scioglimento delle comunioni ereditarie, poiché a differenza di quelli di scioglimento della comunione ordinaria, i primi venivano considerati riconducibili al novero degli atti mortis causa, ai quali non è applicabile la comminatoria di nullità, trattandosi di atti non autonomi rispetto alla successione, di cui rappresenterebbero l'atto conclusivo (Cass. sez. 2, n. 15133/2001; Cass. sez. 2, n. 2313/2010).
Non ignora la scrivente che tale ricostruzione è stata superata dalla pronunzia delle Sezioni Unite - sentenza n. 25021 del 2019- che dopo aver confutato la teoria che riconosceva alla divisione ereditaria la natura di atto mortis causa, hanno affermato che la regolarità edilizia del fabbricato è una condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della “possibilità giuridica”, non potendo la pronuncia del
Giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello conseguibile dalle parti mediante gli strumenti negoziali.
Orbene, poiché il Tribunale si è già pronunciato su tali aspetti, le relative statuizioni restano ferme.
Sul punto, la giurisprudenza ha recentemente ribadito che il Giudice non può riesaminare le questioni già decise con la sentenza non definitiva, neppure al fine di applicare nuove norme sopravvenute in corso del procedimento, spettando al solo Giudice dell'impugnazione applicare la nuova regolamentazione giuridica
(Cass. n. 29321/21).
pagina 7 di 16 In altri termini, il Giudice resta vincolato dalla sentenza non definitiva, anche se non passata in giudicato, sia in ordine alle questioni definite, sia per quelle che ne costituiscano il presupposto logico necessario, senza poter risolvere quelle questioni in senso diverso con la sentenza definitiva (Cass. n. 13513/2007).
Tale principio, che non soffre eccezioni neanche in caso di “ius superveniens”, dev'essere, a maggior ragione, applicato nell'ipotesi in cui si verifichi un mutamento giurisprudenziale.
In esito a quanto precede, deve darsi atto che i cespiti da dividere, al netto della quota comproprietaria del nominato appartamento, si esauriscono nei seguenti tre fondi in Casoria (cfr. CTU p. 17):
1. Appezzamento di terreno in Casoria (NA) della superficie di aree 87,25, riportato al N.C.T. di
Casoria alla partita 2544, foglio 12, p.lla 415 (ex p.lla 35), seminativo arboreo irriguo, classe 2;
2. Appezzamento di terreno in Casoria (NA) della superficie di ettari 01.34.30 riportato al N.C.T. di
Casoria alla partita 2544, foglio 12, p.lla 225, seminativo arboreo Irriguo, classe 2;
3. Appezzamento di terreno in Casoria (NA) della superficie di ettari 02.19.80 riportato al N.C.T. di
Casoria alla partita 2544, foglio 12, p.lla 41, seminativo arboreo irriguo, classe 2.
In riferimento agli stessi, sono state elaborate dal CTU due ipotesi divisionali, diversificate sulla base della previsione - o meno - di un lotto spettante al condividente , già attributario per precedente CP sentenza della quota del 50% della proprietà dell'unico appartamento dell'asse.
Per quanto attiene all'adozione di uno dei progetti elaborati dal perito, le parti, pur a fronte di molteplici sollecitazioni ad addivenire ad un accordo conciliativo, non sono pervenute ad una soluzione condivisa. In particolare, sebbene i condividenti abbiano manifestato l'intento di alienare a terzi i terreni ereditari (cfr. verbale del 6/4/23; verbale del 15/2/24; verbale del 17/6/24), il decorso dei tempi connessi ad una vendita mediante trattative private - preferibile in termini economici per le parti - non risulta più conciliabile con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, attesa la risalente data di iscrizione del presente giudizio. Dunque, occorre procedere alla selezione dell'ipotesi divisionale meglio confacente all'interesse di tutti i condividenti, a tal fine soccorrendo il principio per cui si è tenuti ad assicurare, per quanto possibile, la divisione dei beni in natura, contenendo al minimo la misura dei conguagli. Più precisamente, al conguaglio deve essere riservata la funzione di perequare le contenute differenze di valore tra le quote, posto che una quota formata in buona parte da denaro a titolo di conguaglio sortirebbe l'effetto sostanziale di assicurare la cessione di una quota in natura (e precisamente del beneficiario del conguaglio) a favore del soggetto tenuto a versarlo, negando, nella sostanza, il conseguimento dell'obiettivo della divisione in natura (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 726 del 15/01/2018, Cass. n. 7961/2003). Il principio della divisione in natura è infatti contemperato nelle ipotesi in cui, come nel caso che ci occupa, la comunione includa immobili non comodamente divisibili, i quali devono preferibilmente includersi per intero nella quota del coerede avente diritto alla quota maggiore, che ne faccia richiesta, e salvo l'addebito dell'eccedenza. A valle dell'attribuzione a della quota del 50% in proprietà dell'appartamento di Via San CP
Giuseppe dei Nudi, ai se 0, c.c., i condividenti non attributari sollevavano contestazioni incentrate sull'evidenziazione della diversa qualità degli immobili ereditari, rivendicando il riconoscimento di conguagli in misura di 1/5 del valore del cespite attribuito, e negando il consenso a che le rispettive quote siano composte in prevalenza da terreni in natura, con conguagli limitati alla perequazione tra le stesse.
pagina 8 di 16 Tale impostazione, tuttavia, è fondata sulla malintesa interpretazione del principio di omogeneità della divisione, sancito dall'art.727, comma 1, c.c., il quale, peraltro, incontra una espressa deroga nelle ipotesi di presenza di immobili non comodamente divisibili. Ed infatti, secondo il costante l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità «il contenuto del diritto dei condividenti ad una porzione di beni immobili comuni, qualitativamente omogenea all'intero, consiste nella proporzionale divisione degli immobili considerati nel genere, contrapposti agli altri generi patrimoniali (mobili e crediti) e non in un frazionamento quotistico delle singole entità immobiliari (fabbricati, terreni, ecc.) comprese nella massa dividenda. Pertanto, non è censurabile la sentenza che abbia incluso in entrambe le porzioni dei condividenti parti equivalenti di beni immobili, ancorché diversi nella consistenza delle singole entità (fondi urbani e rustici)» (Cass. n. 3652/1975; n. 15105/2000; n. 9203/2004; n. 27405/2013; n. 9282/2018; Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 18909 del 11/09/2020). Alla stregua degli enunciati criteri decisori, si approva il progetto di divisione dei terreni in quattro lotti, ferma restante l'attribuzione del 50% dell'unità immobiliare di San Giuseppe dei Nudi 77 in favore di CP
, come disposta dalla sentenza n. 9760/2016 del 7/9/2016.
[...] tto approvato è illustrato in sede di chiarimenti alla CTU depositati in data 14/3/2018 (cfr. p.p. 86 e s.s.) ed è stato integrato con il calcolo dei conguagli dovuti da in sede di chiarimenti CP depositati il 14/4/20 (cfr. tabella 4 a p. 48) Nel quadro di tale progetto, la porzione in natura spettante a è compiutamente esaurita con CP
l'attribuzione della quota del 50% dell'appartamento di Via dei Nudi 77, mentre i cespiti immobiliari residui sono suddivisi in natura tra i germani , , e Pt_1 CP_1 CP_2 Controparte_3 proporzionalmente alle quote di questi, e salvo diritto al p a i di valore tra le stesse e la quota avente ad oggetto l'immobile indivisibile. In ordine alla configurazione dei conguagli, deve, infatti, essere richiamato l'art. 728, c.c., il quale dispone che, qualora una porzione in natura non corrisponda nel suo valore alla quota l'ineguaglianza si compensa in denaro, avuto conto alla differenza di valore tra le porzioni e non alla differenza in natura dei beni che le compongono (cfr. Cass. 24.10.2006 n. 22833; Cass. n. 7833/2008). Posto che il progetto di divisione richiede, ai fini della concreta individuazione delle particelle di terreno attribuite in proprietà individuale, il frazionamento dei tre fondi ubicati in Casoria, si rende necessario precisare che le parti, pur essendo state invitate ad adoperarsi in tal senso (cfr. verbale del 17/2/22), non risultano, allo stato, avervi provveduto.
Cionondimeno, secondo quanto recentemente ribadito dalla Corte di legittimità, i profili attinenti al frazionamento catastale ed alla conseguente mancata trascrivibilità della sentenza di divisione attengono alla redazione del documento tecnico indicante in planimetria le particelle catastali, al fine della voltura catastale, ma non rivestono rilievo quali violazioni di norme di diritto incidenti sullo scioglimento della comunione. La redazione dei documenti, necessari alla trascrizione dei diritti nascenti dalla sentenza, può del resto avvenire pure in sede stragiudiziale, sulla base di un accordo tra le parti, senza impedire l'attribuzione giudiziale delle quote a ciascuno dei condividenti. Né, altrimenti, l'emanazione di una sentenza dichiarativa di scioglimento di una comunione può essere subordinata alla preventiva corretta identificazione catastale delle porzioni (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8400 del 26/03/2019, Cass. Sez. 2,
14/12/2017, n. 30073).
Pertanto, in questa sede si procederà all'attribuzione in proprietà individuale delle particelle come indicate dal progetto di divisione approvato, secondo il porzionamento ivi previsto (cfr. chiarimenti del 14/3/2018,
pagina 9 di 16 p.p. 86 e s.s.; chiarimenti del 14/4/20 tabella 4 a p. 48), restando rimesso alle parti di procedere in separata sede al frazionamento catastale dei terreni, ai fini della individuazione concreta delle stesse e della trascrivibilità della sentenza.
.
Conformemente a quanto precede, si dispone la formazione dei seguenti quattro lotti ai fini dello scioglimento della comunione ereditaria sui terreni:
• Lotto 1 formato dalle particelle 415/a, 41/a, e 225/a, del valore di € 220.963,70, oltre conguaglio a carico di;
CP
• Lotto 2 formato dalle particelle 415/b, 41/b e 225/b, del valore di € 220.963,70, oltre conguaglio a carico di;
CP
• Lotto 3 formato dalle particelle 415/c 41/c e 225/c, del valore di € 220.963,70, oltre conguaglio a carico di;
CP
• Lotto 4 formato dalle particelle 415/d, 41/d e 225/d, del valore di € 220.963,70, oltre conguaglio a carico di . CP
A fronte dell'uguale valore dei lotti e del mancato raggiungimento di un accordo rispetto alla concreta attribuzione dell'una o dell'altra quota, va necessariamente disposto il sorteggio, che potrà aver luogo solo a seguito del passaggio in giudicato della presente sentenza.
Sul punto, secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, nel procedimento di scioglimento della comunione, il Giudice istruttore, alla stregua di quanto sancito dall'art. 789, terzo e quarto comma,
c.p.c., può procedere all'estrazione a sorte dei lotti solo quando le contestazioni al progetto di divisione da lui predisposto siano state risolte con sentenza passata in giudicato (cfr. Cass. n. 15466/16; Cass. n.
22435/13).
Ancora, con riferimento alle servitù di passaggio enucleate nel progetto di divisione, la presente sentenza, pur non operando quale provvedimento costitutivo, è suscettibile di rilevare quale fatto giuridico che, in correlazione con la situazione obbiettiva dei luoghi, determina il sorgere della servitù secondo lo schema della costituzione per destinazione del padre di famiglia (Cass. n. 3916/1977; n. 12950/2000). Più precisamente, quando due fondi o due parti di un fondo appartenenti a più proprietari in comunione siano posti in una situazione oggettiva di subordinazione o di servizio corrispondente "de facto" al contenuto proprio di una servitù, si può determinare la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia ove tale situazione sussista al momento dello scioglimento della comunione con divisione degli stessi e non emerga una manifestazione di volontà dei condividenti impeditiva della costituzione della servitù stessa
(cfr. Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 12381 del 09/05/2023.).
A mente di quanto precede, deve osservarsi, rispetto alle aree interne ai fondi ereditari che, per effetto della divisione, risulterebbero intercluse, che la rispettiva collocazione rende presumibile che beneficiassero de pagina 10 di 16 facto di un rapporto di subordinazione a carico delle porzioni attigue, ai fini della propria accessibilità. Ciò posto, anche attesa l'assenza di contrarie manifestazioni dei condividenti, possono ritenersi integrati i presupposti per la costituzione delle corrispondenti servitù di passaggio, per destinazione del padre di famiglia. Si richiamano, all'uopo, le servitù di passaggio enucleate nell'elaborato depositato in data 14/3/18
(cfr. tabella 5 di a p. 83 e tabella 7 a p. 89).
Si è evidenziato come, nel quadro dell'ipotesi divisionale prescelta, sia tenuto al versamento CP di conguagli in favore degli altri condividenti. Ai fini della corretta quantificazione dei conguagli, tuttavia, occorre valutare se il valore dell'immobile di Via San Giuseppe dei Nudi 77 sia intaccato dalle irregolarità urbanistiche e catastali accertate nel corso del giudizio.
Nel quadro dell'ipotesi divisionale prescelta, è tenuto al versamento di conguagli in favore CP degli altri condividenti, tuttavia, ai fini della corretta quantificazione degli stessi, occorre valutare la riduzione del valore dell'immobile di Via San Giuseppe dei Nudi 77 quale connessa alle rilevate irregolarità urbanistiche e catastali. In particolare, i sopralluoghi espletati consentivano di rilevare l'effettuazione dei lavori di ristrutturazione non assentiti da alcun titolo abilitativo, i quali, all'attualità, permangono invariati
(cfr. CTU del 28/2/2012, p. 29; chiarimenti alla CTU del 14/4/2020, p.p. 62 e s.s.):
1. Eliminazione dell'ambiente cucina di 8,52 mq (2,40 m x 3,55 m), realizzando un unico ambiente soggiorno con angolo cottura su balcone verandato;
2. Allargamento del w.c. di una sup. pari a 4,50 mq (3,20 m x 1,40 m);
3. Realizzazione di soppalchi parziali nell'ambiente soggiorno di 22,90 mq (4,40 m x 5,20 m) e nell'ambiente salone di 18,81mq (5,30 m x 3,55 m), adibiti rispettivamente a camera da letto e studio.
In merito alla qualificazione delle trasformazioni edilizie eseguite nell'appartamento ed ai riflessi di queste su regolarità edilizia e commerciabilità del cespite, il CTU valutava le stesse alla stregua di interventi di restauro e di risanamento conservativo ai sensi del D.P.R. 380/01 e, dunque, quali abusi minori non incidenti sulla commerciabilità; l'autore degli stessi, peraltro, non era identificato in modo tranquillante.
Inoltre, il perito rilevava la non conformità dello stato di fatto dell'immobile rispetto alle planimetrie depositate in catasto, la quale va ritenuta, invece, causa di nullità degli eventuali atti di trasferimento relativi all'unità immobiliare, ai sensi del comma 1 bis dell'art. 29, L. n. 52 del 27 febbraio 1985.
A fronte delle indicate criticità, il perito stimava i costi necessari ai fini della regolarizzazione urbanistica e catastale in misura di complessivi € 4.425,76 (cfr. chiarimenti alla CTU del 14/4/2020, p.p. 62 e s.s.). Sul punto, deve rilevarsi che il PRG del include la realizzazione di soppalchi tra gli Controparte_7 interventi di restauro e di risanamento conservativo (cfr. art. 15), ove compatibili con i relativi principi, e pagina 11 di 16 che la qualificazione in tal senso proposta dal CTU appare condivisibile. Infatti, i soppalchi non gravano né altrimenti incidono sulle strutture portanti dell'immobile, e le risultanti aree soppalcate non presentano i requisiti di abitabilità, di talché sono riconducibili ad uso deposito.
Conseguentemente, atteso che si è reso attributario della quota del 50% in proprietà CP dell'appartamento, il valore del bene deve ritenersi inciso dalla metà dei costi di regolarizzazione previsti dal
CTU, rimanendo la restante parte riferibile alla quota proprietaria residua estranea al seguente giudizio. Ciò posto, l'importo di € 2.212,88 va detratto dalla eccedenza di valore connessa all'attribuzione del 50% dell'appartamento, stimata dal CTU pari ad € 83.229,04 (cfr. tabella 4 di cui a p. 48 dei chiarimenti alla CTU del 14/4/2020).
Ripartito il residuo in quattro quote uguali, ne risulta che , e Parte_1 Controparte_3 CP_1 hanno diritto al pagamento di un conguaglio pari ad € 20.254,04 caduano (€ totale 81.016,16/4).
Per quanto attiene al conguaglio da corrispondersi in favore di , esso andrà determinato CP_2 detraendo dalla stessa somma quanto posto a suo carico a titolo di indennità di occupazione, secondo quanto stabilito nel prosieguo della motivazione.
Trattandosi di debiti di valore che sorgono all'atto dello scioglimento della comunione, sulle somme a titolo di conguaglio sono dovuti i soli interessi corrispettivi dalla data della decisione, senza alcuna rivalutazione monetaria (Cass. n. 6931/2016, Cass. n. 24361/2023).
I condividenti creditori del conguaglio hanno ipoteca legale ex art. 2817, comma 2, c.c., sui beni immobili attribuiti agli altri coeredi, da iscrivere come previsto dall'art. 2834 c.c..
Per quanto attiene alla domanda di rendiconto formulata dall'attore e dal convenuto in CP relazione alla indennità di occupazione dovuta dal coerede , occupante di parte della unità CP_2 immobiliare sita alla Via San Giuseppe dei Nudi 77, si osserva quanto segue.
Nel corso del giudizio era rilevato il diritto di abitazione spettante a ex art. 540, c.c., sul Controparte_5 nominato immobile, in quanto adibito a residenza familiare anteriormente all'apertura della successione di
. Su tale base, tenuto conto che il diritto in parola si esplica in relazione ai bisogni del titolare e Persona_1 della sua famiglia, il godimento dell'immobile esercitato da risulta, quantomeno sino al CP_2 momento del decesso della genitrice, ancorato al diritto di abitazione della medesima e, pertanto, legittimo.
Nondimeno, a seguito del decesso della avvenuto in data 9/3/2019 (cfr. certificato di morte CP_2 depositato all'udienza del 16/5/2019), risulta aver proseguito il godimento del cespite, CP_2 omettendo, peraltro, di corrispondere un corrispettivo agli altri condividenti: tanto, sulla base di allegazioni incontestate dall'occupante.
Alla stregua di quanto precede, deve ricordarsi che l'uso esclusivo della cosa comune da parte di uno dei condividenti ne comporta l'obbligo al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa, qualora gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il pagina 12 di 16 bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso. I frutti civili, identificandosi con il corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere a terzi secondo i correnti prezzi di mercato, possono essere individuati, in mancanza di altri più idonei criteri di valutazione, nei canoni di locazione percepibili per l'immobile (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2423 del 09/02/2015; Cass. Sez. 2, Sentenza n.
20394 del 05/09/2013; Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 10264 del 18/04/2023).
Ebbene, la domanda di pagamento di una indennità commisurata al mancato godimento del cespite ereditario, incardinata in questa sede dai coeredi e, in via riconvenzionale trasversale, Parte_1 CP
, integra una manifestazione di volontà rivolta ad accedere al godimento della cosa comune, la quale,
[...] in mancanza di riscontri in tal senso, va ritenuta disattesa dall'occupante . CP_2
Ciò posto, ricorrono i presupposti per il riconoscimento di una indennità in favore dei coeredi che ne hanno fatto istanza, quantificata alla luce del valore locativo della porzione immobiliare occupata da
[...]
, stimato dal CTU in misura di € 700,00 mensili (cfr. integrazione alla CTU del 14/4/20, p. 60). CP_2
Verificato il numero di mensilità intercorrenti tra il decesso della titolare del diritto di abitazione e la pronuncia della seguente sentenza (60), e tenuto conto che i coeredi hanno diritto di essere compensati nei limiti della quota di frutti civili rispettivamente spettante, in misura di 1/5 del totale (€ 42.000),
[...]
è tenuto al pagamento di € 8.400,00 in favore di . CP_2 Parte_1
Per quanto riguarda il pari importo dovuto a titolo di indennità in favore di , stante la CP domanda all'uopo formulata dallo stesso, questo deve essere detratto dal conguaglio spettante all'occupante; per l'effetto, residua un conguaglio a carico di e nei confronti di CP CP_2 pari ad € 11.854,04.
Attesa, invece, l'acquiescenza di e , nulla è dovuto da nei CP_1 Controparte_3 CP_2 loro confronti in favore di questi ultimi per l'occupazione della cosa comune.
Ancora, l'attore, , formulava domanda per il risarcimento di maggiori danni asseritamente Parte_1 conseguiti alla privazione del godimento della cosa comune da parte dell'occupante . CP_2
In proposito, tuttavia, il presunto danno, consistente nella spesa connessa alla necessità di locare un immobile da adibire ad abitazione per sé e la propria famiglia, non è stato corroborato dalla prova di corrispondenti esborsi, e, peraltro, condivide gli stessi elementi costitutivi posti alla base della domanda di pagamento della indennità di occupazione, innanzi riconosciuta.
Atteso che i principi informatori della responsabilità civile non ammettono che un soggetto si arricchisca ai danni di un altro, in mancanza di una autonoma causa giustificatrice (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
33537 del 15/11/2022), la domanda risarcitoria di indimostrati maggiori danni deve essere rigettata.
Sotto il profilo delle spese, deve farsi applicazione del principio secondo cui nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della pagina 13 di 16 soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12068 del
03/05/2024, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1635 del 24/01/2020; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22903 del
08/10/2013). In particolare, costituisce ius receptum che le spese del giudizio di divisione devono essere poste a carico della massa, in proporzione delle rispettive quote, per gli atti effettivamente rivolti alla concreta determinazione delle quote, in quanto svolti nell'interesse comune. In particolare, la dizione
“spese a carico della massa” significa che le spese sostenute nell'interesse comune vanno divise tra tutti i condividenti in misura proporzionale alle rispettive quote sul compendio, mentre la liquidazione operata giudizialmente vale soltanto a quantificare i compensi professionali sostenuti da ciascuna parte. Il criterio generale della soccombenza informa, invece, la regolamentazione delle spese sulla domanda di rendiconto che, seppur inserita nell'ambito del giudizio di scioglimento della comunione, conserva una propria autonomia (così Corte di Appello di Napoli, Sentenza
n. 684/2025 pubblicata il 12/02/2025).
Dunque, rilevato che il prolungamento del giudizio è stato determinato dalla necessità di espletare approfondimenti della perizia, e dalla ricerca di una soluzione condivisa tra le parti, atteso, altresì, che il mancato coronamento di una intesa condivisa è in pari misura addebitabile alla rivendicazione delle rispettive posizioni atomistiche, sostenuta da ciascuna parte, ritenuto che la domanda di rendiconto inerente alla indennità di occupazione abbia un valore minimo rispetto a quello complessivo della massa e che essa non abbia in sé comportato significativa incidenza sui costi del giudizio, in virtù dell'assenza di contestazioni da parte dell'occupante ed alla assenza di istruttoria sul punto, pone le spese di lite tutte complessivamente a carico della massa ed in proporzione delle rispettive quote ereditarie, e liquidandole come da dispositivo in applicazione della II Tabella, V fascia, del DM 55/2014. I compensi professionali liquidati in favore dei convenuti , e , attesa l'assistenza CP_1 CP_2 Controparte_3 prestata in favore di più soggetti, e rilevato che la diversificazione dell'attività difensiva ha riguardato il solo
, sotto il profilo della occupazione di un immobile ereditario, tengono conto di un solo CP_2 aumento del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 2 DM 55/2014.
Le spese di CTU, occorrenti per la predisposizione di un progetto di divisione e pertanto sostenute nell'interesse complessivo dei condividenti sono poste a carico della massa in proporzione delle rispettive quote.
PQM
Il Tribunale, in persona del Giudice, dr.ssa Francesca Console, definitivamente pronunziando sulla controversia proposta come in narrativa, così provvede:
• Dispone lo scioglimento della comunione ereditaria tra , , Parte_1 CP [...]
, e , avente ad oggetto la piena proprietà del 50% CP_3 CP_1 CP_2 pagina 14 di 16 dell'appartamento sito in Napoli, Via San Giuseppe dei Nudi 77, primo piano, int.
7 - riportato del
N.C.E.U. di Napoli alla partita 60343, sez. urbana AVV, foglio 12, particella 233, sub. 22, zona censuaria 7, categoria A2, classe 2, vani 9,5 – disponendone l'attribuzione a;
CP
• Dichiara, per l'effetto, tenuto al pagamento delle seguenti somme a titolo di CP conguaglio:
a. € 20.254,04 in favore di;
Parte_1
b. € 20.254,04 in favore di;
CP_1
c. € 20.254,04 in favore di;
Controparte_3
d. € 11.854,04 in favore di;
CP_2
• sugli importi predetti decorrono interessi al tasso legale di cui all'art 1284 I c.c. dalla pronuncia della presente sentenza sino al soddisfo;
• Dispone lo scioglimento della comunione ereditaria tra , , Parte_1 CP [...]
, e , avente ad oggetto (1) la piena proprietà CP_3 CP_1 CP_2 dell'appezzamento di terreno in Casoria (NA) della superficie di are 73.15 riportato nel N.C.T. di
Casoria alla partita 2544, foglio 12, particella 415, (2) la piena proprietà dell'appezzamento di terreno in Casoria (NA) della superficie di ettari 02.19.80, riportato nel N.C.T. di Casoria alla partita
2544, foglio 12, particella 41, seminativo arboreo irriguo, classe 2, (3) piena proprietà dell'appezzamento di terreno in Casoria (NA) della superficie di ettari 01.34.30, riportato nel
N.C.T. di Casoria alla partita 2544, foglio 12, particella 225, seminativo arboreo irriguo, classe 2, secondo il seguente progetto:
• Lotto 1 formato dalle particelle 415/a, 41/a, e 225/a;
• Lotto 2 formato dalle particelle 415/b, 41/b e 225/b;
• Lotto 3 formato dalle particelle 415/c 41/c e 225/c;
• Lotto 4 formato dalle particelle 415/d, 41/d e 225/d;
• Condanna al pagamento di € 8.400,00 in favore di;
CP_2 Parte_1
• Pone le spese del giudizio a carico della massa, in proporzione delle rispettive quote, liquidandole come segue: o Per l'attore , in favore del procuratore antistatario, in € 14.103,00 per compensi Parte_1 professionali, oltre per spese vive, spese generali al 15%, Cpa ed Iva, se dovuti, come per legge;
o Per il convenuto in € 14.103,00 per compensi professionali, oltre spese generali al CP
15%, Cpa ed Iva, se dovuti, come per legge;
o Per i convenuti , e complessivamente in € 18.333,90 CP_1 CP_2 Controparte_3 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, Cpa ed Iva, se dovuti, come per legge;
• Pone le spese di CTU definitivamente a carico della massa, secondo le rispettive quote. pagina 15 di 16 • Dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio al fine di effettuare il sorteggio dei lotti.
Napoli, 10/03/2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Console
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
8 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dr.ssa Francesca Console, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg. 41793/2009, emessa tra:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Carola Pipitone, presso Parte_1 C.F._1 il cui studio in Casavatore (Na), alla Via Guglielmo Marconi, n. 59, elettivamente domicilia;
ATTORE contro
(C.F. ), (C.F. ) e CP_1 C.F._2 CP_2 C.F._3
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Salemme, Controparte_3 C.F._4 presso il cui studio in Bacoli (Na), alla Via G. De Rosa, n. 38, elettivamente domiciliano;
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Procaccini, CP C.F._5 presso il cui studio in Napoli, al Corso Vittorio Emanuele, n.670, elettivamente domicilia;
CONVENUTI
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio i germani , Parte_1 CP_1
, e , esponendo quanto segue: CP CP_2 Controparte_3
1. Che in data 24/6/1997, decedeva ab intestato il padre , nato a [...] Persona_1
l'8/8/1913, con ultima residenza in Napoli alla Via San Giuseppe dei Nudi 77;
2. Che l'attore ereditava, unitamente alla madre , nata a [...] il [...], Controparte_5 ed ai germani , , , e in comunione tra loro, i seguenti beni: CP_1 CP CP_2 CP_3 CP_6
pagina 1 di 16 a. piena proprietà' del 50% dell'appartamento sito in Napoli, alla Via San Giuseppe dei Nudi 77, primo piano, int. 7; riportato nel N.C.E.U. di Napoli alla partita 60343, sez. urbana AVV, foglio 12, particella 233, sub. 22, zona censuarla 7, categoria A2, classe 2, vani 9,5;
b. piena proprietà' dell'appezzamento di terreno in Casoria (NA) delia superficie di aree 87.25, riportato nel N.C.T. di Casoria alia partita 2544, foglio 12, particella 35, seminativo arboreo irriguo, classe
2;
c. piena proprietà' dell'appezzamento di terreno in Casoria (NA) della superficie di ettari 02.19.80, riportato nel N.C.T. di Casoria alia partita 2544, foglio 12, particella 41, seminativo arboreo irriguo, classe
2;
d. piena proprietà' dell'appezzamento di terreno in Casoria (NA) delia superficie di ettari 01.34.30, riportato nel N.C.T. di Casoria alla partita 2544, foglio 12, particella 225, seminativo arboreo irriguo, classe
2;
e. 50 azioni sociali del valore unitario di Lire 49.655 e complessivo di Lire 2.482.750;
f. conto corrente n. 10275174 cointestato con il coniuge, dal valore, pari ad ½ del Controparte_5 saldo contabile complessivo, di Lire 30.820.492;
g. ratei di pensione pari a complessive Lire 6.497.505.
3. Che coniuge del defunto , rinunciava alla propria quota ereditaria sui Controparte_5 Persona_1 beni di cui sopra con verbale della Pretura Circondariale di Napoli, Affari Civili e Successioni, del
15.12.1997;
4. Che vendeva e trasferiva a favore dei germani , , Per_2 Parte_1 CP_1 CP
, e la propria quota ereditaria, pari a 1/12 di proprietà
[...] CP_2 Controparte_3 dell'appartamento in Via San Giuseppe del Nudi 77 a Napoli ed a 1/6 di piena proprietà su ciascuno degli appezzamenti di terreno siti in Casoria, tramite atto di compravendita del 14.07.1999 per Notaio
, Rep. n. 110384; Persona_3
5. Che la comunione, allo stato, interessava unicamente , , , Parte_1 CP_1 CP
e , ognuno titolare della quota di 1/5 sul 50% dell'appartamento di Via San CP_2 Controparte_3
Giuseppe dei Nudi 77 e della quota di 1/5 sull'intero dei tre appezzamenti di terreno siti in Casoria, e che i beni mobili caduti in successione erano già stati divisi tra gli stessi;
6. Che l'unità immobiliare di Via San Giuseppe dei Nudi 77 risultava attualmente divisa in due zone abitative, una occupata di diritto da coniuge superstite, e l'altra occupata in via esclusiva, Controparte_5 fin dai decesso del padre, dal coerede;
CP_2
7. Che occupava l'unità immobiliare senza il consenso dell'istante , ed CP_2 Parte_1 impedendo a quest'ultimo il godimento della proprietà comune;
pagina 2 di 16 8. Che non aveva mai corrisposto alcun corrispettivo all'attore quale indennità per il CP_2 mancato godimento dell'immobile;
9. Che il mancato godimento dell'unità immobiliare e la mancata corresponsione di un'indennità recavano danno all'attore, il quale, padre di figli ancora minori, era costretto a vivere in un appartamento condotto in locazione, non avendo possibilità economiche tali da permettersi l'acquisto di una casa;
10. Che in data 21/7/07, e proponevano di liquidare le quote spettanti CP_2 Controparte_3 agli altri coeredi sulla base di una media aritmetica, delle diverse stime prodotte sul valore dell'intero appartamento, pari ad € 567.150,00; e che tale valore, tuttavia, doveva ritenersi troppo basso rispetto a quello reale di mercato, tenendo conto della collocazione e delle caratteristiche dell'immobile;
11. Che l'attore, con lettere raccomandate del 03.09.07 e dei 02.11.07, chiedeva l'immediata liberazione dell'appartamento di Via San Giuseppe dei Nudi 77 da parte di e del di lui coniuge, nonché CP_2 il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall'occupazione della proprietà; in subordine, chiedeva la liquidazione della quota a lui spettante sull'appartamento, nonché gli arretrati della indennità ad esso dovuta per l'occupazione esclusiva dell'appartamento; in subordine, ancora, chiedeva la sola liquidazione degli arretrati e la corresponsione di un'indennità mensile pari ad € 200,00 a decorrere da
Gennaio 2008;
12. Che le suddette richieste rimanevano senza esito alcuno, come pure i numerosi e ripetuti tentativi di procedere alla divisione amichevole del compendio ereditario;
13. Che l'attore intendeva, dunque, chiedere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria;
14. Che, più precisamente, l'attore chiedeva la liquidazione della quota a lui spettante sui tre appezzamenti di terreno siti in Casoria e l'assegnazione dell'intero 50% dell'appartamento sito in
Napoli, alla Via San Giuseppe dei Nudi 77, a seguito di acquisto e liquidazione delle quote spettanti ai germani;
o, in subordine, la liquidazione della quota a lui spettante sull'intero asse ereditario;
Premesso quanto innanzi, l'istante, rassegnava le seguenti conclusioni:
1. Ordinare la divisione giudiziale degli immobili indicati in premessa, costituenti il cespite ereditario di , con determinazione delle quote spettanti a ciascun comproprietario;
Persona_1
2. disporre, a favore dell'attore, Dott. , l'assegnazione esclusiva del 50% Parte_1 dell'appartamento sito in Napoli, alla Via San Giuseppe del Nudi 77, a seguito di acquisto e liquidazione delle quote spettanti ai germani comproprietari, o in subordine ordinare la liquidazione, a favore dell'istante e a carico dei convenuti, della quota a lui spettante (1/5) sul 50% di detto appartamento, anche a seguito di vendita del 50% dell'immobile ai sensi dell'art. 788 c.p.c.;
3. ordinare la liquidazione, a favore dell'attore e a carico dei convenuti, della quota a lui spettante
(1/5) su ciascuno dei tre appezzamenti di terreno siti in Casoria, anche a seguito di vendita degli immobili ai sensi dell'art. 788 c.p.c.; pagina 3 di 16 4. condannare il Sig. al versamento, a favore dell'attore, degli arretrati dell'indennità CP_2 dovuta a seguito di occupazione esclusiva del 50% dell'appartamento sito in Napoli, alla Via San
Giuseppe dei Nudi 77, dalla morte del Sig. nel Giugno 1997 fino all'avvenuta divisione del Persona_1 bene, sulla base di un importo mensile la cui determinazione si rimette all'Ill.mo Giudice adito;
5. condannare il Sig. al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, CP_2 derivati all'attore dal mancato godimento del 50% dell'unità immobiliare sita in Napoli, alla Via San
Giuseppe dei Nudi 77, nella somma che l'Ill.mo Giudice vorrà determinare;
6. porre le spese a carico dei condividenti e, in caso di opposizione, condannare gli opponenti alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.
Con comparsa del 11/2/2010 si costituiva in giudizio , confermando quanto dedotto CP dall'attore circa la successione al comune genitore , per quanto riguardava la composizione Persona_1 dell'asse relitto e l'individuazione dei coeredi. In particolare, il convenuto deduceva di essere titolare, in comunione pro indiviso con i germani , , e , nella misura di 1/5 Pt_1 CP_1 CP_2 CP_3 cadauno, degli immobili caduti in successione, in esito alla rinunzia all'eredità operata dalla coniuge
[...] ed all'atto di compravendita per Notaio del del 14/7/99, tramite cui le parti avevano CP_5 Per_3 acquistato pro indiviso la quota di spettanza della germana Altresì, affermava Per_2 CP che l'immobile ereditario di Via S. Giuseppe dei Nudi 77, suddiviso in due unità immobiliari, era occupato dalla coniuge del de cuius e dal germano con la moglie, precisando che Controparte_5 CP_2 quest'ultimo aveva sempre convissuto con i genitori, e che non aveva mai versato alcunché ai coeredi per il godimento del bene. Inoltre, deduceva che i tentativi intrapresi per la divisione bonaria non erano giunti ad esito positivo. Il convenuto, atteso che il cespite di Via S. Giuseppe dei Nudi era oggetto della comunione rinveniente dall'originario atto d'acquisto dei coniugi oltre che della comunione ereditaria tra i CP_2 germani invocava la necessità di estendere il contraddittorio a al fine di procedere al CP_2 Controparte_5 separato scioglimento delle masse. Tanto premesso, il convenuto rassegnava le seguenti conclusioni:
• In via preliminare ed in rito:
- esteso il contraddittorio alla madre delle parti, sig.ra nata a [...] il 20 ottobre Controparte_5
1920 (cod. fise. ), comproprietaria d'uno dei cespiti a dividersi: CodiceFiscale_6
l'appartamento di S. Giuseppe dei Nudi, 77, Napoli;
- eventualmente separata, ai sensi dell'art. 103, secondo co. c.p.c., la domanda risarcitoria avanzata dall'attore contro il solo CP_2
- nel merito:
- procedere allo scioglimento della massa complessiva dei beni comuni, tenuto ovviamente conto della diversità dei titoli dai quali provengono i beni e previamente separando la proprietà della madre da quella dei figli. E ciò sulla base d'un comodo progetto di divisione formato, per ciascuna pagina 4 di 16 massa, da un consulente, specificamente officiato. Consulente, che valuti altresì le rendite non godute dagli altri fratelli, per il godimento esclusivo avuto da della quota comune CP_2 dell'appartamento di via S. Giuseppe dei Nudi, 77.
- E laddove di tale arricchimento di non si tenga già conto nel progetto di divisione, CP_2 assorbendolo nei conguagli eventualmente dovuti, condannarsi a corrispondere ai CP_2 fratelli l'importo corrispondente, nella misura ritenuta dal Tribunale in propria giustizia.
- Vinte le spese del giudizio, da porre a carico della massa o di chi di dovere.
All'udienza del 8/3/2010 si costituivano in giudizio , e , i CP_1 CP_2 Controparte_3 quali eccepivano la lesione del contraddittorio per la mancata evocazione in giudizio di Controparte_5
, inoltre, contestava la dedotta occupazione esclusiva del cespite sito in via San Giuseppe de CP_2
Nudi, rilevando che godeva del diritto di abitazione dell'immobile, pur avendo rinunciato Controparte_5 all'eredità.
All'udienza del 16/2/2011 il Giudice disponeva l'espletamento di CTU, conferendone incarico all'Arch.
. Il relativo elaborato era depositato all'udienza del 28/2/2012. Persona_4
Con sentenza non definitiva n. 9760/2016, depositata il 7/9/2016, il Tribunale, in persona del Giudice dr.ssa Laura Petitti, dichiarava aperta la successione di , accertando la composizione dell'asse Persona_1 relitto e che la titolarità dello stesso spettava in comune, per 1/5 cadauno, a , , Parte_1 CP_1
, e . Altresì, la sentenza attribuiva la piena proprietà del 50% CP CP_2 Controparte_3 dell'appartamento sito in Napoli, alla Via San Giuseppe dei Nudi n. 77, primo piano, int. 7, riportato del
N.C.E.U. di Napoli alla partita 60343, sez. urbana AVV, foglio 12, particella 233, sub. 22, zona censuaria 7, categoria A2, classe 2, vani 9,5, al condividente , a fronte di conguagli da determinarsi alla luce CP delle opere necessarie per la regolarizzazione urbanistica del cespite.
Con separata ordinanza, la causa era rimessa sul ruolo istruttorio, disponendosi l'integrazione della CTU per la determinazione dei conguagli e per la predisposizione di un nuovo progetto di divisione.
All'udienza del 16/2/2017, preso atto della indisponibilità del perito precedentemente nominato ad accettare l'incarico, questo era sostituito dall'Ing. il quale depositava l'integrazione Persona_5 della CTU in data 14/3/2018.
Nel prosieguo del giudizio il CTU era chiamato a rendere chiarimenti in ordine alla determinazione dell'indennità di occupazione ed ai profili di irregolarità edilizia dell'immobile di Via San Giuseppe dei Nudi
77 (cfr. udienza del 7/11/2019, ordinanza del 4/6/20, verbale del 12/4/21).
Con ordinanza del 19/9/22 il Giudice sottoponeva alle parti un progetto di divisione, invitandole ad addivenire alla risoluzione conciliativa della lite. In esito al rinvio all'uopo concesso, tuttavia, le parti comunicavano, con le note per l'udienza del 16/2/23, il mancato raggiungimento di un'intesa ai fini della pagina 5 di 16 definizione bonaria. Con ordinanza resa il 16/2/23, il Giudice invitava le parti a prendere posizione sul secondo progetto divisionale di cui alla CTU.
All'udienza del 6/4/23 le parti chiedevano ed ottenevano un rinvio finalizzato a verificare la fattibilità di una vendita extragiudiziale dei terreni ereditari, la quale, tuttavia, non trovava attuazione.
Con ordinanza del 29/11/23 il Giudice sottoponeva alle parti un progetto divisionale, il quale, tuttavia, riceveva l'adesione del solo (cfr. note per l'udienza del 15/2/24). All'udienza del 15/2/24 le CP parti chiedevano nuovamente un rinvio per verificare l'attuabilità della vendita extragiudiziaria dei terreni ereditari.
All'udienza del 17/6/24, rilevata la manifestazione di interesse di un potenziale acquirente, il quale chiedeva tempo fino a settembre, il Giudice rinviava la causa, sollecitando le parti a conferire medio tempore mandato non esclusivo per la vendita a favore di un intermediario immobiliare.
All'udienza del 12/12/24 il Giudice, preso atto della mancata concretizzazione della vendita e della definitiva non conciliabilità della lite, assegnava la causa in decisione con termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Atteso l'oggetto del giudizio, s'impone il richiamo al regime del procedimento per lo scioglimento della comunione ereditaria, disciplinato dagli artt. 784 e segg. c.p.c. e dagli artt. 194 e 195 disp. att. c.p.c.: trattasi di processo speciale di cognizione attraverso il quale ciascuno dei condividenti esercita il proprio diritto potestativo a conseguire una parte del patrimonio comune (Cass. 08/09/1986 n. 5462; Cass. civ.
27/01/1986 n. 543).
Il giudizio di divisione ha lo scopo di trasformare i diritti dei singoli partecipanti su quote ideali (quote astratte) in diritti di proprietà individuale su di una parte determinata della cosa comune (quote concrete) in proporzione al valore della quota di ciascuno (cfr. Cass. civ. 04.03.2011 n. 5266). Esso, pur avendo natura unitaria, si compone essenzialmente di due fasi, espressamente disciplinate dal legislatore: la prima, contemplata dall'art. 785 c.p.c., tesa alla verifica del fondamento del diritto a conseguire la divisione;
la seconda, regolata dall'art. 789 c.p.c., volta all'attuazione di tale diritto.
Entrambe le fasi sono strutturate su di un'alternativa che rappresenta il profilo di specialità del giudizio di divisione rispetto al processo di cognizione generale: se non sorgono contestazioni il Giudice istruttore dispone con ordinanza;
se sono sollevate contestazioni la causa è rimessa in decisione e il Giudice si pronuncia mediante sentenza.
In particolare, le domande accessorie alla domanda principale di divisione rientrano nella nozione di contestazioni rilevanti a norma dell'art. 785 c.p.c., in presenza delle quali il Giudice è chiamato a decidere mediante sentenza. Altresì, incidono sulla struttura del giudizio le eventuali contestazioni riguardanti l'an dividendum sit, nonché le domande di parte attrice o riconvenzionali dirette a incidere sulla entità della pagina 6 di 16 massa da dividere poiché dirette ad includere ovvero ad escludere determinati beni (o in alcuni casi più precisamente il loro valore) dall'asse ereditario ovvero, in ogni caso, dalla massa da dividere (cfr. Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 28666 del 2024).
A queste due fasi necessarie se ne possono, poi, aggiungere altre meramente eventuali, benché caratteristiche del processo divisorio (vendita di beni mobili o immobili, estrazione a sorte dei lotti etc.).
Nel caso che ci occupa, ferme le statuizioni di cui alla sentenza non definitiva n. 9760/2016 depositata il
7/9/2016, lo scioglimento della comunione ereditaria tra i germani richiede l'adozione dei CP_2 provvedimenti conseguenti all'attribuzione ivi disposta. Infatti, il Tribunale accertava la non comoda divisibilità della quota del 50% dell'appartamento sito in Napoli alla Via San Giuseppe dei Nudi n. 77, attribuendola al condividente , il quale ne aveva fatto domanda. Attesa la incommerciabilità CP dell'immobile, dovuta alla realizzazione di opere di suddivisione interna in assenza di D.I.A., la misura dei conguagli era rimessa al prosieguo del giudizio, in esito alla quantificazione dei costi legati alla regolarizzazione urbanistica. Pertanto, la causa era rimessa sul ruolo per il calcolo dei conguagli e per la predisposizione di un progetto di divisione dei cespiti residui.
La statuizione adottata con la sentenza non definitiva, che non può essere messa in discussione in questa sede, si fonda sull'orientamento giurisprudenziale -maggioritario al tempo della pronuncia- secondo cui la nullità degli atti negoziali aventi ad oggetto beni realizzati (in tutto o in parte) in violazione della normativa urbanistica, prevista dall'art. 40 della L. n. 47 del 1985 non poteva essere applicata agli atti di scioglimento delle comunioni ereditarie, poiché a differenza di quelli di scioglimento della comunione ordinaria, i primi venivano considerati riconducibili al novero degli atti mortis causa, ai quali non è applicabile la comminatoria di nullità, trattandosi di atti non autonomi rispetto alla successione, di cui rappresenterebbero l'atto conclusivo (Cass. sez. 2, n. 15133/2001; Cass. sez. 2, n. 2313/2010).
Non ignora la scrivente che tale ricostruzione è stata superata dalla pronunzia delle Sezioni Unite - sentenza n. 25021 del 2019- che dopo aver confutato la teoria che riconosceva alla divisione ereditaria la natura di atto mortis causa, hanno affermato che la regolarità edilizia del fabbricato è una condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della “possibilità giuridica”, non potendo la pronuncia del
Giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello conseguibile dalle parti mediante gli strumenti negoziali.
Orbene, poiché il Tribunale si è già pronunciato su tali aspetti, le relative statuizioni restano ferme.
Sul punto, la giurisprudenza ha recentemente ribadito che il Giudice non può riesaminare le questioni già decise con la sentenza non definitiva, neppure al fine di applicare nuove norme sopravvenute in corso del procedimento, spettando al solo Giudice dell'impugnazione applicare la nuova regolamentazione giuridica
(Cass. n. 29321/21).
pagina 7 di 16 In altri termini, il Giudice resta vincolato dalla sentenza non definitiva, anche se non passata in giudicato, sia in ordine alle questioni definite, sia per quelle che ne costituiscano il presupposto logico necessario, senza poter risolvere quelle questioni in senso diverso con la sentenza definitiva (Cass. n. 13513/2007).
Tale principio, che non soffre eccezioni neanche in caso di “ius superveniens”, dev'essere, a maggior ragione, applicato nell'ipotesi in cui si verifichi un mutamento giurisprudenziale.
In esito a quanto precede, deve darsi atto che i cespiti da dividere, al netto della quota comproprietaria del nominato appartamento, si esauriscono nei seguenti tre fondi in Casoria (cfr. CTU p. 17):
1. Appezzamento di terreno in Casoria (NA) della superficie di aree 87,25, riportato al N.C.T. di
Casoria alla partita 2544, foglio 12, p.lla 415 (ex p.lla 35), seminativo arboreo irriguo, classe 2;
2. Appezzamento di terreno in Casoria (NA) della superficie di ettari 01.34.30 riportato al N.C.T. di
Casoria alla partita 2544, foglio 12, p.lla 225, seminativo arboreo Irriguo, classe 2;
3. Appezzamento di terreno in Casoria (NA) della superficie di ettari 02.19.80 riportato al N.C.T. di
Casoria alla partita 2544, foglio 12, p.lla 41, seminativo arboreo irriguo, classe 2.
In riferimento agli stessi, sono state elaborate dal CTU due ipotesi divisionali, diversificate sulla base della previsione - o meno - di un lotto spettante al condividente , già attributario per precedente CP sentenza della quota del 50% della proprietà dell'unico appartamento dell'asse.
Per quanto attiene all'adozione di uno dei progetti elaborati dal perito, le parti, pur a fronte di molteplici sollecitazioni ad addivenire ad un accordo conciliativo, non sono pervenute ad una soluzione condivisa. In particolare, sebbene i condividenti abbiano manifestato l'intento di alienare a terzi i terreni ereditari (cfr. verbale del 6/4/23; verbale del 15/2/24; verbale del 17/6/24), il decorso dei tempi connessi ad una vendita mediante trattative private - preferibile in termini economici per le parti - non risulta più conciliabile con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, attesa la risalente data di iscrizione del presente giudizio. Dunque, occorre procedere alla selezione dell'ipotesi divisionale meglio confacente all'interesse di tutti i condividenti, a tal fine soccorrendo il principio per cui si è tenuti ad assicurare, per quanto possibile, la divisione dei beni in natura, contenendo al minimo la misura dei conguagli. Più precisamente, al conguaglio deve essere riservata la funzione di perequare le contenute differenze di valore tra le quote, posto che una quota formata in buona parte da denaro a titolo di conguaglio sortirebbe l'effetto sostanziale di assicurare la cessione di una quota in natura (e precisamente del beneficiario del conguaglio) a favore del soggetto tenuto a versarlo, negando, nella sostanza, il conseguimento dell'obiettivo della divisione in natura (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 726 del 15/01/2018, Cass. n. 7961/2003). Il principio della divisione in natura è infatti contemperato nelle ipotesi in cui, come nel caso che ci occupa, la comunione includa immobili non comodamente divisibili, i quali devono preferibilmente includersi per intero nella quota del coerede avente diritto alla quota maggiore, che ne faccia richiesta, e salvo l'addebito dell'eccedenza. A valle dell'attribuzione a della quota del 50% in proprietà dell'appartamento di Via San CP
Giuseppe dei Nudi, ai se 0, c.c., i condividenti non attributari sollevavano contestazioni incentrate sull'evidenziazione della diversa qualità degli immobili ereditari, rivendicando il riconoscimento di conguagli in misura di 1/5 del valore del cespite attribuito, e negando il consenso a che le rispettive quote siano composte in prevalenza da terreni in natura, con conguagli limitati alla perequazione tra le stesse.
pagina 8 di 16 Tale impostazione, tuttavia, è fondata sulla malintesa interpretazione del principio di omogeneità della divisione, sancito dall'art.727, comma 1, c.c., il quale, peraltro, incontra una espressa deroga nelle ipotesi di presenza di immobili non comodamente divisibili. Ed infatti, secondo il costante l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità «il contenuto del diritto dei condividenti ad una porzione di beni immobili comuni, qualitativamente omogenea all'intero, consiste nella proporzionale divisione degli immobili considerati nel genere, contrapposti agli altri generi patrimoniali (mobili e crediti) e non in un frazionamento quotistico delle singole entità immobiliari (fabbricati, terreni, ecc.) comprese nella massa dividenda. Pertanto, non è censurabile la sentenza che abbia incluso in entrambe le porzioni dei condividenti parti equivalenti di beni immobili, ancorché diversi nella consistenza delle singole entità (fondi urbani e rustici)» (Cass. n. 3652/1975; n. 15105/2000; n. 9203/2004; n. 27405/2013; n. 9282/2018; Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 18909 del 11/09/2020). Alla stregua degli enunciati criteri decisori, si approva il progetto di divisione dei terreni in quattro lotti, ferma restante l'attribuzione del 50% dell'unità immobiliare di San Giuseppe dei Nudi 77 in favore di CP
, come disposta dalla sentenza n. 9760/2016 del 7/9/2016.
[...] tto approvato è illustrato in sede di chiarimenti alla CTU depositati in data 14/3/2018 (cfr. p.p. 86 e s.s.) ed è stato integrato con il calcolo dei conguagli dovuti da in sede di chiarimenti CP depositati il 14/4/20 (cfr. tabella 4 a p. 48) Nel quadro di tale progetto, la porzione in natura spettante a è compiutamente esaurita con CP
l'attribuzione della quota del 50% dell'appartamento di Via dei Nudi 77, mentre i cespiti immobiliari residui sono suddivisi in natura tra i germani , , e Pt_1 CP_1 CP_2 Controparte_3 proporzionalmente alle quote di questi, e salvo diritto al p a i di valore tra le stesse e la quota avente ad oggetto l'immobile indivisibile. In ordine alla configurazione dei conguagli, deve, infatti, essere richiamato l'art. 728, c.c., il quale dispone che, qualora una porzione in natura non corrisponda nel suo valore alla quota l'ineguaglianza si compensa in denaro, avuto conto alla differenza di valore tra le porzioni e non alla differenza in natura dei beni che le compongono (cfr. Cass. 24.10.2006 n. 22833; Cass. n. 7833/2008). Posto che il progetto di divisione richiede, ai fini della concreta individuazione delle particelle di terreno attribuite in proprietà individuale, il frazionamento dei tre fondi ubicati in Casoria, si rende necessario precisare che le parti, pur essendo state invitate ad adoperarsi in tal senso (cfr. verbale del 17/2/22), non risultano, allo stato, avervi provveduto.
Cionondimeno, secondo quanto recentemente ribadito dalla Corte di legittimità, i profili attinenti al frazionamento catastale ed alla conseguente mancata trascrivibilità della sentenza di divisione attengono alla redazione del documento tecnico indicante in planimetria le particelle catastali, al fine della voltura catastale, ma non rivestono rilievo quali violazioni di norme di diritto incidenti sullo scioglimento della comunione. La redazione dei documenti, necessari alla trascrizione dei diritti nascenti dalla sentenza, può del resto avvenire pure in sede stragiudiziale, sulla base di un accordo tra le parti, senza impedire l'attribuzione giudiziale delle quote a ciascuno dei condividenti. Né, altrimenti, l'emanazione di una sentenza dichiarativa di scioglimento di una comunione può essere subordinata alla preventiva corretta identificazione catastale delle porzioni (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8400 del 26/03/2019, Cass. Sez. 2,
14/12/2017, n. 30073).
Pertanto, in questa sede si procederà all'attribuzione in proprietà individuale delle particelle come indicate dal progetto di divisione approvato, secondo il porzionamento ivi previsto (cfr. chiarimenti del 14/3/2018,
pagina 9 di 16 p.p. 86 e s.s.; chiarimenti del 14/4/20 tabella 4 a p. 48), restando rimesso alle parti di procedere in separata sede al frazionamento catastale dei terreni, ai fini della individuazione concreta delle stesse e della trascrivibilità della sentenza.
.
Conformemente a quanto precede, si dispone la formazione dei seguenti quattro lotti ai fini dello scioglimento della comunione ereditaria sui terreni:
• Lotto 1 formato dalle particelle 415/a, 41/a, e 225/a, del valore di € 220.963,70, oltre conguaglio a carico di;
CP
• Lotto 2 formato dalle particelle 415/b, 41/b e 225/b, del valore di € 220.963,70, oltre conguaglio a carico di;
CP
• Lotto 3 formato dalle particelle 415/c 41/c e 225/c, del valore di € 220.963,70, oltre conguaglio a carico di;
CP
• Lotto 4 formato dalle particelle 415/d, 41/d e 225/d, del valore di € 220.963,70, oltre conguaglio a carico di . CP
A fronte dell'uguale valore dei lotti e del mancato raggiungimento di un accordo rispetto alla concreta attribuzione dell'una o dell'altra quota, va necessariamente disposto il sorteggio, che potrà aver luogo solo a seguito del passaggio in giudicato della presente sentenza.
Sul punto, secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, nel procedimento di scioglimento della comunione, il Giudice istruttore, alla stregua di quanto sancito dall'art. 789, terzo e quarto comma,
c.p.c., può procedere all'estrazione a sorte dei lotti solo quando le contestazioni al progetto di divisione da lui predisposto siano state risolte con sentenza passata in giudicato (cfr. Cass. n. 15466/16; Cass. n.
22435/13).
Ancora, con riferimento alle servitù di passaggio enucleate nel progetto di divisione, la presente sentenza, pur non operando quale provvedimento costitutivo, è suscettibile di rilevare quale fatto giuridico che, in correlazione con la situazione obbiettiva dei luoghi, determina il sorgere della servitù secondo lo schema della costituzione per destinazione del padre di famiglia (Cass. n. 3916/1977; n. 12950/2000). Più precisamente, quando due fondi o due parti di un fondo appartenenti a più proprietari in comunione siano posti in una situazione oggettiva di subordinazione o di servizio corrispondente "de facto" al contenuto proprio di una servitù, si può determinare la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia ove tale situazione sussista al momento dello scioglimento della comunione con divisione degli stessi e non emerga una manifestazione di volontà dei condividenti impeditiva della costituzione della servitù stessa
(cfr. Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 12381 del 09/05/2023.).
A mente di quanto precede, deve osservarsi, rispetto alle aree interne ai fondi ereditari che, per effetto della divisione, risulterebbero intercluse, che la rispettiva collocazione rende presumibile che beneficiassero de pagina 10 di 16 facto di un rapporto di subordinazione a carico delle porzioni attigue, ai fini della propria accessibilità. Ciò posto, anche attesa l'assenza di contrarie manifestazioni dei condividenti, possono ritenersi integrati i presupposti per la costituzione delle corrispondenti servitù di passaggio, per destinazione del padre di famiglia. Si richiamano, all'uopo, le servitù di passaggio enucleate nell'elaborato depositato in data 14/3/18
(cfr. tabella 5 di a p. 83 e tabella 7 a p. 89).
Si è evidenziato come, nel quadro dell'ipotesi divisionale prescelta, sia tenuto al versamento CP di conguagli in favore degli altri condividenti. Ai fini della corretta quantificazione dei conguagli, tuttavia, occorre valutare se il valore dell'immobile di Via San Giuseppe dei Nudi 77 sia intaccato dalle irregolarità urbanistiche e catastali accertate nel corso del giudizio.
Nel quadro dell'ipotesi divisionale prescelta, è tenuto al versamento di conguagli in favore CP degli altri condividenti, tuttavia, ai fini della corretta quantificazione degli stessi, occorre valutare la riduzione del valore dell'immobile di Via San Giuseppe dei Nudi 77 quale connessa alle rilevate irregolarità urbanistiche e catastali. In particolare, i sopralluoghi espletati consentivano di rilevare l'effettuazione dei lavori di ristrutturazione non assentiti da alcun titolo abilitativo, i quali, all'attualità, permangono invariati
(cfr. CTU del 28/2/2012, p. 29; chiarimenti alla CTU del 14/4/2020, p.p. 62 e s.s.):
1. Eliminazione dell'ambiente cucina di 8,52 mq (2,40 m x 3,55 m), realizzando un unico ambiente soggiorno con angolo cottura su balcone verandato;
2. Allargamento del w.c. di una sup. pari a 4,50 mq (3,20 m x 1,40 m);
3. Realizzazione di soppalchi parziali nell'ambiente soggiorno di 22,90 mq (4,40 m x 5,20 m) e nell'ambiente salone di 18,81mq (5,30 m x 3,55 m), adibiti rispettivamente a camera da letto e studio.
In merito alla qualificazione delle trasformazioni edilizie eseguite nell'appartamento ed ai riflessi di queste su regolarità edilizia e commerciabilità del cespite, il CTU valutava le stesse alla stregua di interventi di restauro e di risanamento conservativo ai sensi del D.P.R. 380/01 e, dunque, quali abusi minori non incidenti sulla commerciabilità; l'autore degli stessi, peraltro, non era identificato in modo tranquillante.
Inoltre, il perito rilevava la non conformità dello stato di fatto dell'immobile rispetto alle planimetrie depositate in catasto, la quale va ritenuta, invece, causa di nullità degli eventuali atti di trasferimento relativi all'unità immobiliare, ai sensi del comma 1 bis dell'art. 29, L. n. 52 del 27 febbraio 1985.
A fronte delle indicate criticità, il perito stimava i costi necessari ai fini della regolarizzazione urbanistica e catastale in misura di complessivi € 4.425,76 (cfr. chiarimenti alla CTU del 14/4/2020, p.p. 62 e s.s.). Sul punto, deve rilevarsi che il PRG del include la realizzazione di soppalchi tra gli Controparte_7 interventi di restauro e di risanamento conservativo (cfr. art. 15), ove compatibili con i relativi principi, e pagina 11 di 16 che la qualificazione in tal senso proposta dal CTU appare condivisibile. Infatti, i soppalchi non gravano né altrimenti incidono sulle strutture portanti dell'immobile, e le risultanti aree soppalcate non presentano i requisiti di abitabilità, di talché sono riconducibili ad uso deposito.
Conseguentemente, atteso che si è reso attributario della quota del 50% in proprietà CP dell'appartamento, il valore del bene deve ritenersi inciso dalla metà dei costi di regolarizzazione previsti dal
CTU, rimanendo la restante parte riferibile alla quota proprietaria residua estranea al seguente giudizio. Ciò posto, l'importo di € 2.212,88 va detratto dalla eccedenza di valore connessa all'attribuzione del 50% dell'appartamento, stimata dal CTU pari ad € 83.229,04 (cfr. tabella 4 di cui a p. 48 dei chiarimenti alla CTU del 14/4/2020).
Ripartito il residuo in quattro quote uguali, ne risulta che , e Parte_1 Controparte_3 CP_1 hanno diritto al pagamento di un conguaglio pari ad € 20.254,04 caduano (€ totale 81.016,16/4).
Per quanto attiene al conguaglio da corrispondersi in favore di , esso andrà determinato CP_2 detraendo dalla stessa somma quanto posto a suo carico a titolo di indennità di occupazione, secondo quanto stabilito nel prosieguo della motivazione.
Trattandosi di debiti di valore che sorgono all'atto dello scioglimento della comunione, sulle somme a titolo di conguaglio sono dovuti i soli interessi corrispettivi dalla data della decisione, senza alcuna rivalutazione monetaria (Cass. n. 6931/2016, Cass. n. 24361/2023).
I condividenti creditori del conguaglio hanno ipoteca legale ex art. 2817, comma 2, c.c., sui beni immobili attribuiti agli altri coeredi, da iscrivere come previsto dall'art. 2834 c.c..
Per quanto attiene alla domanda di rendiconto formulata dall'attore e dal convenuto in CP relazione alla indennità di occupazione dovuta dal coerede , occupante di parte della unità CP_2 immobiliare sita alla Via San Giuseppe dei Nudi 77, si osserva quanto segue.
Nel corso del giudizio era rilevato il diritto di abitazione spettante a ex art. 540, c.c., sul Controparte_5 nominato immobile, in quanto adibito a residenza familiare anteriormente all'apertura della successione di
. Su tale base, tenuto conto che il diritto in parola si esplica in relazione ai bisogni del titolare e Persona_1 della sua famiglia, il godimento dell'immobile esercitato da risulta, quantomeno sino al CP_2 momento del decesso della genitrice, ancorato al diritto di abitazione della medesima e, pertanto, legittimo.
Nondimeno, a seguito del decesso della avvenuto in data 9/3/2019 (cfr. certificato di morte CP_2 depositato all'udienza del 16/5/2019), risulta aver proseguito il godimento del cespite, CP_2 omettendo, peraltro, di corrispondere un corrispettivo agli altri condividenti: tanto, sulla base di allegazioni incontestate dall'occupante.
Alla stregua di quanto precede, deve ricordarsi che l'uso esclusivo della cosa comune da parte di uno dei condividenti ne comporta l'obbligo al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa, qualora gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il pagina 12 di 16 bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso. I frutti civili, identificandosi con il corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere a terzi secondo i correnti prezzi di mercato, possono essere individuati, in mancanza di altri più idonei criteri di valutazione, nei canoni di locazione percepibili per l'immobile (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2423 del 09/02/2015; Cass. Sez. 2, Sentenza n.
20394 del 05/09/2013; Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 10264 del 18/04/2023).
Ebbene, la domanda di pagamento di una indennità commisurata al mancato godimento del cespite ereditario, incardinata in questa sede dai coeredi e, in via riconvenzionale trasversale, Parte_1 CP
, integra una manifestazione di volontà rivolta ad accedere al godimento della cosa comune, la quale,
[...] in mancanza di riscontri in tal senso, va ritenuta disattesa dall'occupante . CP_2
Ciò posto, ricorrono i presupposti per il riconoscimento di una indennità in favore dei coeredi che ne hanno fatto istanza, quantificata alla luce del valore locativo della porzione immobiliare occupata da
[...]
, stimato dal CTU in misura di € 700,00 mensili (cfr. integrazione alla CTU del 14/4/20, p. 60). CP_2
Verificato il numero di mensilità intercorrenti tra il decesso della titolare del diritto di abitazione e la pronuncia della seguente sentenza (60), e tenuto conto che i coeredi hanno diritto di essere compensati nei limiti della quota di frutti civili rispettivamente spettante, in misura di 1/5 del totale (€ 42.000),
[...]
è tenuto al pagamento di € 8.400,00 in favore di . CP_2 Parte_1
Per quanto riguarda il pari importo dovuto a titolo di indennità in favore di , stante la CP domanda all'uopo formulata dallo stesso, questo deve essere detratto dal conguaglio spettante all'occupante; per l'effetto, residua un conguaglio a carico di e nei confronti di CP CP_2 pari ad € 11.854,04.
Attesa, invece, l'acquiescenza di e , nulla è dovuto da nei CP_1 Controparte_3 CP_2 loro confronti in favore di questi ultimi per l'occupazione della cosa comune.
Ancora, l'attore, , formulava domanda per il risarcimento di maggiori danni asseritamente Parte_1 conseguiti alla privazione del godimento della cosa comune da parte dell'occupante . CP_2
In proposito, tuttavia, il presunto danno, consistente nella spesa connessa alla necessità di locare un immobile da adibire ad abitazione per sé e la propria famiglia, non è stato corroborato dalla prova di corrispondenti esborsi, e, peraltro, condivide gli stessi elementi costitutivi posti alla base della domanda di pagamento della indennità di occupazione, innanzi riconosciuta.
Atteso che i principi informatori della responsabilità civile non ammettono che un soggetto si arricchisca ai danni di un altro, in mancanza di una autonoma causa giustificatrice (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
33537 del 15/11/2022), la domanda risarcitoria di indimostrati maggiori danni deve essere rigettata.
Sotto il profilo delle spese, deve farsi applicazione del principio secondo cui nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della pagina 13 di 16 soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12068 del
03/05/2024, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1635 del 24/01/2020; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22903 del
08/10/2013). In particolare, costituisce ius receptum che le spese del giudizio di divisione devono essere poste a carico della massa, in proporzione delle rispettive quote, per gli atti effettivamente rivolti alla concreta determinazione delle quote, in quanto svolti nell'interesse comune. In particolare, la dizione
“spese a carico della massa” significa che le spese sostenute nell'interesse comune vanno divise tra tutti i condividenti in misura proporzionale alle rispettive quote sul compendio, mentre la liquidazione operata giudizialmente vale soltanto a quantificare i compensi professionali sostenuti da ciascuna parte. Il criterio generale della soccombenza informa, invece, la regolamentazione delle spese sulla domanda di rendiconto che, seppur inserita nell'ambito del giudizio di scioglimento della comunione, conserva una propria autonomia (così Corte di Appello di Napoli, Sentenza
n. 684/2025 pubblicata il 12/02/2025).
Dunque, rilevato che il prolungamento del giudizio è stato determinato dalla necessità di espletare approfondimenti della perizia, e dalla ricerca di una soluzione condivisa tra le parti, atteso, altresì, che il mancato coronamento di una intesa condivisa è in pari misura addebitabile alla rivendicazione delle rispettive posizioni atomistiche, sostenuta da ciascuna parte, ritenuto che la domanda di rendiconto inerente alla indennità di occupazione abbia un valore minimo rispetto a quello complessivo della massa e che essa non abbia in sé comportato significativa incidenza sui costi del giudizio, in virtù dell'assenza di contestazioni da parte dell'occupante ed alla assenza di istruttoria sul punto, pone le spese di lite tutte complessivamente a carico della massa ed in proporzione delle rispettive quote ereditarie, e liquidandole come da dispositivo in applicazione della II Tabella, V fascia, del DM 55/2014. I compensi professionali liquidati in favore dei convenuti , e , attesa l'assistenza CP_1 CP_2 Controparte_3 prestata in favore di più soggetti, e rilevato che la diversificazione dell'attività difensiva ha riguardato il solo
, sotto il profilo della occupazione di un immobile ereditario, tengono conto di un solo CP_2 aumento del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 2 DM 55/2014.
Le spese di CTU, occorrenti per la predisposizione di un progetto di divisione e pertanto sostenute nell'interesse complessivo dei condividenti sono poste a carico della massa in proporzione delle rispettive quote.
PQM
Il Tribunale, in persona del Giudice, dr.ssa Francesca Console, definitivamente pronunziando sulla controversia proposta come in narrativa, così provvede:
• Dispone lo scioglimento della comunione ereditaria tra , , Parte_1 CP [...]
, e , avente ad oggetto la piena proprietà del 50% CP_3 CP_1 CP_2 pagina 14 di 16 dell'appartamento sito in Napoli, Via San Giuseppe dei Nudi 77, primo piano, int.
7 - riportato del
N.C.E.U. di Napoli alla partita 60343, sez. urbana AVV, foglio 12, particella 233, sub. 22, zona censuaria 7, categoria A2, classe 2, vani 9,5 – disponendone l'attribuzione a;
CP
• Dichiara, per l'effetto, tenuto al pagamento delle seguenti somme a titolo di CP conguaglio:
a. € 20.254,04 in favore di;
Parte_1
b. € 20.254,04 in favore di;
CP_1
c. € 20.254,04 in favore di;
Controparte_3
d. € 11.854,04 in favore di;
CP_2
• sugli importi predetti decorrono interessi al tasso legale di cui all'art 1284 I c.c. dalla pronuncia della presente sentenza sino al soddisfo;
• Dispone lo scioglimento della comunione ereditaria tra , , Parte_1 CP [...]
, e , avente ad oggetto (1) la piena proprietà CP_3 CP_1 CP_2 dell'appezzamento di terreno in Casoria (NA) della superficie di are 73.15 riportato nel N.C.T. di
Casoria alla partita 2544, foglio 12, particella 415, (2) la piena proprietà dell'appezzamento di terreno in Casoria (NA) della superficie di ettari 02.19.80, riportato nel N.C.T. di Casoria alla partita
2544, foglio 12, particella 41, seminativo arboreo irriguo, classe 2, (3) piena proprietà dell'appezzamento di terreno in Casoria (NA) della superficie di ettari 01.34.30, riportato nel
N.C.T. di Casoria alla partita 2544, foglio 12, particella 225, seminativo arboreo irriguo, classe 2, secondo il seguente progetto:
• Lotto 1 formato dalle particelle 415/a, 41/a, e 225/a;
• Lotto 2 formato dalle particelle 415/b, 41/b e 225/b;
• Lotto 3 formato dalle particelle 415/c 41/c e 225/c;
• Lotto 4 formato dalle particelle 415/d, 41/d e 225/d;
• Condanna al pagamento di € 8.400,00 in favore di;
CP_2 Parte_1
• Pone le spese del giudizio a carico della massa, in proporzione delle rispettive quote, liquidandole come segue: o Per l'attore , in favore del procuratore antistatario, in € 14.103,00 per compensi Parte_1 professionali, oltre per spese vive, spese generali al 15%, Cpa ed Iva, se dovuti, come per legge;
o Per il convenuto in € 14.103,00 per compensi professionali, oltre spese generali al CP
15%, Cpa ed Iva, se dovuti, come per legge;
o Per i convenuti , e complessivamente in € 18.333,90 CP_1 CP_2 Controparte_3 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, Cpa ed Iva, se dovuti, come per legge;
• Pone le spese di CTU definitivamente a carico della massa, secondo le rispettive quote. pagina 15 di 16 • Dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio al fine di effettuare il sorteggio dei lotti.
Napoli, 10/03/2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Console
pagina 16 di 16