TRIB
Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 18/07/2025, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. 3837/2023 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3837/2023 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTA
Oggi 18 luglio 2025, alle ore 11,27, innanzi alla dott.ssa Lorella Scelli, sono comparsi:
Per la sig.ra è presente, anche in sostituzione dell'avv. Giancarlo Tittaferrante, l'avv. Guido CP_1
La Morgia il quale contesta altresì il contenuto della memoria conclusiva depositata nell'interesse del sig. contesta la quantificazione del danno poiché del tutto spropositata. Dichiara di non accettare Pt_1 il contraddittorio su nuove domande e/o eccezioni.
Per il sig. l'avv. Di Pentima chiede che la causa venga decisa riportandosi a quanto dedotto negli Pt_1 scritti difensivi. la giudice
Dopo breve discussione orale, alle ore 11,44 riserva sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. da depositarsi all'esito della odierna Camera di Consiglio, fa presente che si ritirerà in camera di consiglio per la decisione all'esito della trattazione delle ulteriori cause dell'odierna udienza e autorizza i predetti difensori ad allontanarsi, evidenziando che sarà data lettura della sentenza anche in loro assenza.
Alle ore 13,20, nell'assenza delle parti, viene riaperto il presente verbale, onde darsi atto del deposito della sentenza, che ne costituisce parte integrante e sostanziale e di cui è data lettura.
Verbale chiuso alle ore 17,00.
pagina 1 di 7 SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3837/2023 r.g., vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI PENTIMA Parte_1 C.F._1
LAMBERTO
ATTORE
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LA MORGIA Controparte_1 C.F._2
GUIDO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 16/11/2023 conveniva in giudizio dinanzi Parte_1 all'intestato tribunale, ad oggetto di sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1 condannare per quanto in narrativa al risarcimento del danno in favore di Controparte_1 [...] nella misura di € 23.436,00 o in quella minore o maggiore che risulterà nel corso del Parte_1 giudizio. Con vittoria di spese ed onorari.
Con comparsa di costituzione e risposta chiedeva che fossero accolte le seguenti Controparte_2 conclusioni :
a – nel merito, rigettare le avverse domande siccome infondate in fatto e in diritto;
b – in via subordinata e salvo gravame, contenere le domande avversarie nei limiti di quanto dovesse risultare in effetti dovuto al Sig. all'esito del giudizio, anche alla luce del proprio Parte_1 concorso colposo nella determinazione dell'evento di danno lamentato agli effetti dell'art. 1227, commi 1 e 2, c.c., qui formalmente eccepito ad ogni effetto di legge, con esclu-sione di qualsiasi voce di danno che si risolva in una duplicazione delle poste risarcitorie;
di-
pagina 2 di 7 minuito in ragione della gravità della condotta omissiva del Sig. (comma 1) ovvero escluso con Pt_1 riferimento ai pregiudizi che quest'ultimo avrebbe potuto evitare con l'uso della ordinaria diligenza
(comma 2).
c – in ogni caso, condannare il Sig. alla refusione delle spese e dei compensi di Parte_1 giudizio, oltre all'IVA, al CAP e al rimborso delle spese generali come per legge.
Con ordinanza del 02.04.2024 il giudice rigettava la richiesta di ammissione delle prove richieste da parte attrice, in quanto a mera conferma di documenti già in atti, non contestati quanto a provenienza ed autenticità, nonché vertenti su valutazioni diagnostiche e terapeutiche non suscettibili di essere provate per testi.
Disponeva la CTU medico-legale sulla persona dell'attore in quanto la documentazione prodotta è allegazione difensiva di parte e non può essere assunta a fondamento della decisione della causa.
All'esito della ctu, disposto il deposito di note illustrative, la causa giungeva a decisione.
A)Con riferimento all'eccepita violazione dell'art. 2697 c.c. per mancanza di prova dei fatti posti
a fondamento della domanda
Parte convenuta eccepisce che il si sarebbe limitato a produrre la querela, la richiesta e Pt_1
l'emissione del decreto penale di condanna e la sentenza che ha revocato il decreto penale di condanna e dichiarato il non luogo a procedere nei confronti della Sig.ra per intervenuta estinzione del CP_1 reato a seguito dell'esito positivo della messa alla prova.
In realtà l'attore ha prodotto non soltanto il predetto carteggio ma anche la seguente documentazione: la certificazione medica del CSM del 05.10.2023, la cartella clinica e la certificazione del CSM del
27.09.2023 ( cfr. docc. 5, 5 bis e 6 allegati agli atti di citazione).
La predetta documentazione sanitaria afferente a valutazioni diagnostiche e terapeutiche che, come rilevato, non è suscettibile di essere provata per testi, non è stata contestata da parte convenuta quanto a provenienza ed autenticità.
Ciò posto appare condivisibile l'assunto di parte convenuta secondo cui l'istituto della messa alla prova comporti l'estinzione del reato – in caso di esito positivo -, ma tale procedimento non equivale né a un accertamento pieno della responsabilità penale, né a una sentenza definitiva di condanna e che nel processo civile, le sentenze penali possono avere efficacia di giudicato solo nei casi e nei limiti previsti dalla legge (art. 652 c.p.p.) e, comunque, solo se sono irrevocabili sentenze di condanna o di assoluzione pronunciate a seguito di dibattimento e solo relativamente all'accertamento che il fatto non pagina 3 di 7 sussiste, che l'imputato non lo abbia commesso, o che il fatto sia stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima.
Il giudice civile infatti nel valutare la richiesta di risarcimento, non può ritenere provato il fatto costitutivo della domanda solo in forza del deposito di un decreto penale di condanna che sia stato opposto e poi revocato per estinzione del reato ma è necessario che valuti se siano stati prodotti dei documenti e/o allegate prove a fondamento della domanda.
Sul punto occorre analizzare la documentazione in atti oltre al carteggio penale e precisamente:
1)la certificazione del CSM del 05.10.2023 prot. n. 135/2023 non coglie nel segno in quanto attesta unicamente che il nell'anno 2020 ha seguito un percorso di psicoterapia individuale presso il Pt_1
CSM per un totale di otto sedute;
2)la cartella clinica con allegato diario clinico dal 30.06.2020 al 01.09.2020 - che ripercorre, “nella storia clinica presente”, in sintesi, l'avvenuto sinistro, in corso di sopralluogo, da parte del in Pt_1 qualità di verificatore dell'ACA di Pescara nel corso del quale, veniva aggredito verbalmente da una signora che brandiva anche un'arma da fuoco, con conseguenti episodi di insonnia con riacutizzazione delle ansie legate alla separazione coniugale conclusasi con il divorzio, nell'autunno del 2019, dopo un decennio di conflitti - non riesce a persuadere in quanto l'effetto stressante non sarebbe esclusivamente riconducibile all'evento verificatosi in data 27.03.2020 ma anche alla separazione e al divorzio sollevando all'evidenza dubbi sulla riconducibilità dei disturbi al sinistro o alla separazione ovvero la compresenza di entrambi gli eventi;
3) la certificazione del 27.09.2023 del CSM di Pescara prot. 131/23 a firma del direttore f.f. dott.ssa con il quale si certifica che dalla rilevazione clinica ed anamnestica risulta affetto da “ Persona_1 disturbo post- traumatico da stress” per il quale è stato seguito dopo l'evento traumatico, in un percorso psicoterapeutico, dal quale ha tratto beneficio, ma, a distanza di anni, permangono disturbi del ritmo sonno veglia e disturbi d'ansia legati alla rievocazione dell'evento stressante, con conseguente compromissione del funzionamento globale costituisce prova dirimente in quanto con la predetta descrizione sanitaria viene acclarato che effettivamente l'evento in parola ha determinato il predetto disturbo.
Posto che quindi l'evento del 27.03.20230 ha determinato il disturbo, occorre passare al vaglio delle risultanze della perizia e alla individuazione delle singole voci di danno autonomamente risarcibili nel caso di specie tenuto conto della formulazione della domanda e delle conclusioni rassegnate.
B)Con riferimento alle risultanze della CTU pagina 4 di 7 Per la quantificazione dei danni non patrimoniali, si ha riguardo alla ctu in atti, a firma della dott.ssa esente da vizi logici ed in questa sede pienamente condivisibile, la quale, in forza Persona_2 dei quesiti posti ha concluso secondo quanto segue:
“Il signor in conseguenza e per causa dell'episodio traumatico oggetto di causa ha Parte_1 presentato una sintomatologia psichica di natura reattiva che trova adeguato inquadramento clinico- nosologico nell'ambito dei disturbi secondari ad eventi stressanti in termini di “Disturbo Post-
Traumatico da Stress” (DSM-5) e che trova indubbia correlazione causale con l'evento traumatico oggetto di causa, tenuto anche conto delle caratteristiche di imprevedibilità e gravità dello stesso;
2. L'evento traumatico vissuto dal periziando è compatibile con lo sviluppo di un danno psichico a carattere temporaneo, effettivamente trattato tramite esecuzione di psicoterapia. Tuttavia presenta un carattere esclusivamente temporaneo con graduale evoluzione clinica in termini di “Disturbo dell'Adattamento con ansia” (DSM-5) e successiva remissione e stabilizzazione clinica intervenuta a distanza di circa 6 mesi a seguito di terapia psicologica (eseguita dal mese di giugno 2020 al mese di settembre 2020, totale n. 8 sedute);
3. Alla luce dell'esame della documentazione in atti nonché delle risultanze clinico-obiettive, deve ritenersi affetto da una residua quota di ansia cronicizzata di lieve entità che non Parte_1 incide in maniera apprezzabile sulla validità globale del periziando e sulle proprie ordinarie occupazioni e che risulta causalmente riconducibile, in maniera prevalente, se non esclusiva, alle precedenti problematiche familiari e psichiche legate ai numerosi anni di conflitti e sofferenze vissuti durante gli anni di separazione coniugale e ai passati e presenti problemi relativi alla salute;
4. In termini valutativi si può concludere per un quadro psicopatologico causalmente riconducibile all'evento traumatico per cui è causa inquadrabile nosologicamente come “Disturbo Post-traumatico da stress” evoluto in un “Disturbo dell'Adattamento con ansia” nel corso dei mesi successivi che ha cagionato al periziando un periodo di inabilità temporanea, inteso come incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni, ragionevolmente stimabile in giorni 60 (sessanta) a parziale al 25%, relativi ai primi 2 mesi appena successivi all'evento traumatico, ed ulteriori giorni 120 (centoventi) a parziale al
15%, relativi al periodo di prognosi clinica in costanza di terapia psicologica;
5. In materia di valutazione del Danno Biologico Permanente non sono emersi postumi di natura irreversibile, causalmente riconducibili all'evento traumatico oggetto di causa;
6. Il periziando non ha fornito agli atti nessuna documentazione relativa a spese di pertinenza medica.
Non è inoltre possibile stimare la sussistenza di spese mediche future.” pagina 5 di 7 Alla luce della richiamata ctu è stato riscontrato un danno di natura biologica di gran lunga inferiore rispetto alla richiesta avanzata in sede di domanda.
Ne consegue che il CTU ha accertato un danno complessivo di euro 1.822,92 (pari al calcolo del 25% di inabilità temporanea per 60 giorni e del 15% di inabilità temporanea per 120 giorni, come stabilito nella perizia), a fronte della iniziale richiesta, formulata nell'atto introduttivo, di euro 23.436,00.
Conseguentemente il danno risarcibile è pari ad euro 1.822,92 al quale devono aggiungersi, a titolo di danno da ritardo ed in misura equitativa, gli interessi legali tempo per tempo vigenti, sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal 27.03.2020 (epoca in cui il danno non patrimoniale temporaneo, traducendosi in danno permanente, ha fatto maturare in capo all'attore gran parte del credito risarcitorio quivi riconosciutogli) sino alla data odierna (cfr. ex multis Sezioni Unite della Cassazione
n.1712/95,Cass. N. 608/2003; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5671 del 09/03/2010).
Sulla somma finale di cui sopra spetteranno, dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto somma convertitasi in debito di valuta (cfr. in tal senso ex multis Cass. Sent. 22 giugno 2004 n. 11594; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 9711 del 21/05/2004).
C)Con riferimento alle spese processuali e alla proposizione della domanda che è stata accolta parzialmente
Per le Sezioni Unite, in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, che è configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte ( Cass. Sez. Unite sentenza 31 ottobre 2022, N. 32061
Per affrontarla, innanzi tutto, le Sezioni Unite hanno individuato in seno alla giurisprudenza della S.C. la coesistenza di due indirizzi tra loro opposti ed escludentesi reciprocamente:
- l'uno, il più risalente, secondo cui la soccombenza sussiste soltanto a fronte del rigetto di una propria domanda o di un capo di questa;
- l'altro - usando le espressioni proprie della decisione - “più recente e improntato al principio di causalità” che si fonda sulla “concezione unitaria” del concetto di soccombenza ai fini sia della
“regolazione delle spese di lite”, sia dell'individuazione della “legittimazione [ma, rectius, interesse] ad impugnare”, ad avviso del quale è da considerarsi soccombente anche la parte che ha proposto una domanda non interamente accolta.
pagina 6 di 7 Da ultimo, vale sottolineare che per l'applicazione del criterio indicato dalle Sezioni Unite al fine di stabilire se sussistano “domande contrapposte” è comunque indispensabile un'interpretazione delle difese della controparte: nel caso di specie a fronte della domanda di parte attorea che poi è stata sensibilmente ridotta, parte convenuta ha richiesto oltre al rigetto della domanda il contenimento delle domande avversarie ai sensi dell'art. 1227 commi 1 e 2 c.c.
Ne deriva che in forza del predetto principio deve essere dichiarata la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Le spese di ctu già liquidate con decreto del 18.10.2024 restano a carico delle parti in via solidale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione Controparte_1 disattesa:
1)accoglie parzialmente la domanda attorea per le ragioni di cui in motivazione:
2)condanna al risarcimento del danno in favore di della somma di Controparte_2 Parte_1 euro 1.822,92 oltre interessi come in motivazione;
3) compensa tra le parti le spese del giudizio per le ragioni di cui in motivazione;
4) le spese di ctu già liquidate con decreto del 18.10.2024 restano a carico delle parti in via solidale.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegazione al verbale.
Pescara, 18 luglio 2025
la giudice
Lorella Scelli
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3837/2023 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTA
Oggi 18 luglio 2025, alle ore 11,27, innanzi alla dott.ssa Lorella Scelli, sono comparsi:
Per la sig.ra è presente, anche in sostituzione dell'avv. Giancarlo Tittaferrante, l'avv. Guido CP_1
La Morgia il quale contesta altresì il contenuto della memoria conclusiva depositata nell'interesse del sig. contesta la quantificazione del danno poiché del tutto spropositata. Dichiara di non accettare Pt_1 il contraddittorio su nuove domande e/o eccezioni.
Per il sig. l'avv. Di Pentima chiede che la causa venga decisa riportandosi a quanto dedotto negli Pt_1 scritti difensivi. la giudice
Dopo breve discussione orale, alle ore 11,44 riserva sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. da depositarsi all'esito della odierna Camera di Consiglio, fa presente che si ritirerà in camera di consiglio per la decisione all'esito della trattazione delle ulteriori cause dell'odierna udienza e autorizza i predetti difensori ad allontanarsi, evidenziando che sarà data lettura della sentenza anche in loro assenza.
Alle ore 13,20, nell'assenza delle parti, viene riaperto il presente verbale, onde darsi atto del deposito della sentenza, che ne costituisce parte integrante e sostanziale e di cui è data lettura.
Verbale chiuso alle ore 17,00.
pagina 1 di 7 SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3837/2023 r.g., vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI PENTIMA Parte_1 C.F._1
LAMBERTO
ATTORE
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LA MORGIA Controparte_1 C.F._2
GUIDO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 16/11/2023 conveniva in giudizio dinanzi Parte_1 all'intestato tribunale, ad oggetto di sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1 condannare per quanto in narrativa al risarcimento del danno in favore di Controparte_1 [...] nella misura di € 23.436,00 o in quella minore o maggiore che risulterà nel corso del Parte_1 giudizio. Con vittoria di spese ed onorari.
Con comparsa di costituzione e risposta chiedeva che fossero accolte le seguenti Controparte_2 conclusioni :
a – nel merito, rigettare le avverse domande siccome infondate in fatto e in diritto;
b – in via subordinata e salvo gravame, contenere le domande avversarie nei limiti di quanto dovesse risultare in effetti dovuto al Sig. all'esito del giudizio, anche alla luce del proprio Parte_1 concorso colposo nella determinazione dell'evento di danno lamentato agli effetti dell'art. 1227, commi 1 e 2, c.c., qui formalmente eccepito ad ogni effetto di legge, con esclu-sione di qualsiasi voce di danno che si risolva in una duplicazione delle poste risarcitorie;
di-
pagina 2 di 7 minuito in ragione della gravità della condotta omissiva del Sig. (comma 1) ovvero escluso con Pt_1 riferimento ai pregiudizi che quest'ultimo avrebbe potuto evitare con l'uso della ordinaria diligenza
(comma 2).
c – in ogni caso, condannare il Sig. alla refusione delle spese e dei compensi di Parte_1 giudizio, oltre all'IVA, al CAP e al rimborso delle spese generali come per legge.
Con ordinanza del 02.04.2024 il giudice rigettava la richiesta di ammissione delle prove richieste da parte attrice, in quanto a mera conferma di documenti già in atti, non contestati quanto a provenienza ed autenticità, nonché vertenti su valutazioni diagnostiche e terapeutiche non suscettibili di essere provate per testi.
Disponeva la CTU medico-legale sulla persona dell'attore in quanto la documentazione prodotta è allegazione difensiva di parte e non può essere assunta a fondamento della decisione della causa.
All'esito della ctu, disposto il deposito di note illustrative, la causa giungeva a decisione.
A)Con riferimento all'eccepita violazione dell'art. 2697 c.c. per mancanza di prova dei fatti posti
a fondamento della domanda
Parte convenuta eccepisce che il si sarebbe limitato a produrre la querela, la richiesta e Pt_1
l'emissione del decreto penale di condanna e la sentenza che ha revocato il decreto penale di condanna e dichiarato il non luogo a procedere nei confronti della Sig.ra per intervenuta estinzione del CP_1 reato a seguito dell'esito positivo della messa alla prova.
In realtà l'attore ha prodotto non soltanto il predetto carteggio ma anche la seguente documentazione: la certificazione medica del CSM del 05.10.2023, la cartella clinica e la certificazione del CSM del
27.09.2023 ( cfr. docc. 5, 5 bis e 6 allegati agli atti di citazione).
La predetta documentazione sanitaria afferente a valutazioni diagnostiche e terapeutiche che, come rilevato, non è suscettibile di essere provata per testi, non è stata contestata da parte convenuta quanto a provenienza ed autenticità.
Ciò posto appare condivisibile l'assunto di parte convenuta secondo cui l'istituto della messa alla prova comporti l'estinzione del reato – in caso di esito positivo -, ma tale procedimento non equivale né a un accertamento pieno della responsabilità penale, né a una sentenza definitiva di condanna e che nel processo civile, le sentenze penali possono avere efficacia di giudicato solo nei casi e nei limiti previsti dalla legge (art. 652 c.p.p.) e, comunque, solo se sono irrevocabili sentenze di condanna o di assoluzione pronunciate a seguito di dibattimento e solo relativamente all'accertamento che il fatto non pagina 3 di 7 sussiste, che l'imputato non lo abbia commesso, o che il fatto sia stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima.
Il giudice civile infatti nel valutare la richiesta di risarcimento, non può ritenere provato il fatto costitutivo della domanda solo in forza del deposito di un decreto penale di condanna che sia stato opposto e poi revocato per estinzione del reato ma è necessario che valuti se siano stati prodotti dei documenti e/o allegate prove a fondamento della domanda.
Sul punto occorre analizzare la documentazione in atti oltre al carteggio penale e precisamente:
1)la certificazione del CSM del 05.10.2023 prot. n. 135/2023 non coglie nel segno in quanto attesta unicamente che il nell'anno 2020 ha seguito un percorso di psicoterapia individuale presso il Pt_1
CSM per un totale di otto sedute;
2)la cartella clinica con allegato diario clinico dal 30.06.2020 al 01.09.2020 - che ripercorre, “nella storia clinica presente”, in sintesi, l'avvenuto sinistro, in corso di sopralluogo, da parte del in Pt_1 qualità di verificatore dell'ACA di Pescara nel corso del quale, veniva aggredito verbalmente da una signora che brandiva anche un'arma da fuoco, con conseguenti episodi di insonnia con riacutizzazione delle ansie legate alla separazione coniugale conclusasi con il divorzio, nell'autunno del 2019, dopo un decennio di conflitti - non riesce a persuadere in quanto l'effetto stressante non sarebbe esclusivamente riconducibile all'evento verificatosi in data 27.03.2020 ma anche alla separazione e al divorzio sollevando all'evidenza dubbi sulla riconducibilità dei disturbi al sinistro o alla separazione ovvero la compresenza di entrambi gli eventi;
3) la certificazione del 27.09.2023 del CSM di Pescara prot. 131/23 a firma del direttore f.f. dott.ssa con il quale si certifica che dalla rilevazione clinica ed anamnestica risulta affetto da “ Persona_1 disturbo post- traumatico da stress” per il quale è stato seguito dopo l'evento traumatico, in un percorso psicoterapeutico, dal quale ha tratto beneficio, ma, a distanza di anni, permangono disturbi del ritmo sonno veglia e disturbi d'ansia legati alla rievocazione dell'evento stressante, con conseguente compromissione del funzionamento globale costituisce prova dirimente in quanto con la predetta descrizione sanitaria viene acclarato che effettivamente l'evento in parola ha determinato il predetto disturbo.
Posto che quindi l'evento del 27.03.20230 ha determinato il disturbo, occorre passare al vaglio delle risultanze della perizia e alla individuazione delle singole voci di danno autonomamente risarcibili nel caso di specie tenuto conto della formulazione della domanda e delle conclusioni rassegnate.
B)Con riferimento alle risultanze della CTU pagina 4 di 7 Per la quantificazione dei danni non patrimoniali, si ha riguardo alla ctu in atti, a firma della dott.ssa esente da vizi logici ed in questa sede pienamente condivisibile, la quale, in forza Persona_2 dei quesiti posti ha concluso secondo quanto segue:
“Il signor in conseguenza e per causa dell'episodio traumatico oggetto di causa ha Parte_1 presentato una sintomatologia psichica di natura reattiva che trova adeguato inquadramento clinico- nosologico nell'ambito dei disturbi secondari ad eventi stressanti in termini di “Disturbo Post-
Traumatico da Stress” (DSM-5) e che trova indubbia correlazione causale con l'evento traumatico oggetto di causa, tenuto anche conto delle caratteristiche di imprevedibilità e gravità dello stesso;
2. L'evento traumatico vissuto dal periziando è compatibile con lo sviluppo di un danno psichico a carattere temporaneo, effettivamente trattato tramite esecuzione di psicoterapia. Tuttavia presenta un carattere esclusivamente temporaneo con graduale evoluzione clinica in termini di “Disturbo dell'Adattamento con ansia” (DSM-5) e successiva remissione e stabilizzazione clinica intervenuta a distanza di circa 6 mesi a seguito di terapia psicologica (eseguita dal mese di giugno 2020 al mese di settembre 2020, totale n. 8 sedute);
3. Alla luce dell'esame della documentazione in atti nonché delle risultanze clinico-obiettive, deve ritenersi affetto da una residua quota di ansia cronicizzata di lieve entità che non Parte_1 incide in maniera apprezzabile sulla validità globale del periziando e sulle proprie ordinarie occupazioni e che risulta causalmente riconducibile, in maniera prevalente, se non esclusiva, alle precedenti problematiche familiari e psichiche legate ai numerosi anni di conflitti e sofferenze vissuti durante gli anni di separazione coniugale e ai passati e presenti problemi relativi alla salute;
4. In termini valutativi si può concludere per un quadro psicopatologico causalmente riconducibile all'evento traumatico per cui è causa inquadrabile nosologicamente come “Disturbo Post-traumatico da stress” evoluto in un “Disturbo dell'Adattamento con ansia” nel corso dei mesi successivi che ha cagionato al periziando un periodo di inabilità temporanea, inteso come incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni, ragionevolmente stimabile in giorni 60 (sessanta) a parziale al 25%, relativi ai primi 2 mesi appena successivi all'evento traumatico, ed ulteriori giorni 120 (centoventi) a parziale al
15%, relativi al periodo di prognosi clinica in costanza di terapia psicologica;
5. In materia di valutazione del Danno Biologico Permanente non sono emersi postumi di natura irreversibile, causalmente riconducibili all'evento traumatico oggetto di causa;
6. Il periziando non ha fornito agli atti nessuna documentazione relativa a spese di pertinenza medica.
Non è inoltre possibile stimare la sussistenza di spese mediche future.” pagina 5 di 7 Alla luce della richiamata ctu è stato riscontrato un danno di natura biologica di gran lunga inferiore rispetto alla richiesta avanzata in sede di domanda.
Ne consegue che il CTU ha accertato un danno complessivo di euro 1.822,92 (pari al calcolo del 25% di inabilità temporanea per 60 giorni e del 15% di inabilità temporanea per 120 giorni, come stabilito nella perizia), a fronte della iniziale richiesta, formulata nell'atto introduttivo, di euro 23.436,00.
Conseguentemente il danno risarcibile è pari ad euro 1.822,92 al quale devono aggiungersi, a titolo di danno da ritardo ed in misura equitativa, gli interessi legali tempo per tempo vigenti, sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal 27.03.2020 (epoca in cui il danno non patrimoniale temporaneo, traducendosi in danno permanente, ha fatto maturare in capo all'attore gran parte del credito risarcitorio quivi riconosciutogli) sino alla data odierna (cfr. ex multis Sezioni Unite della Cassazione
n.1712/95,Cass. N. 608/2003; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5671 del 09/03/2010).
Sulla somma finale di cui sopra spetteranno, dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto somma convertitasi in debito di valuta (cfr. in tal senso ex multis Cass. Sent. 22 giugno 2004 n. 11594; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 9711 del 21/05/2004).
C)Con riferimento alle spese processuali e alla proposizione della domanda che è stata accolta parzialmente
Per le Sezioni Unite, in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, che è configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte ( Cass. Sez. Unite sentenza 31 ottobre 2022, N. 32061
Per affrontarla, innanzi tutto, le Sezioni Unite hanno individuato in seno alla giurisprudenza della S.C. la coesistenza di due indirizzi tra loro opposti ed escludentesi reciprocamente:
- l'uno, il più risalente, secondo cui la soccombenza sussiste soltanto a fronte del rigetto di una propria domanda o di un capo di questa;
- l'altro - usando le espressioni proprie della decisione - “più recente e improntato al principio di causalità” che si fonda sulla “concezione unitaria” del concetto di soccombenza ai fini sia della
“regolazione delle spese di lite”, sia dell'individuazione della “legittimazione [ma, rectius, interesse] ad impugnare”, ad avviso del quale è da considerarsi soccombente anche la parte che ha proposto una domanda non interamente accolta.
pagina 6 di 7 Da ultimo, vale sottolineare che per l'applicazione del criterio indicato dalle Sezioni Unite al fine di stabilire se sussistano “domande contrapposte” è comunque indispensabile un'interpretazione delle difese della controparte: nel caso di specie a fronte della domanda di parte attorea che poi è stata sensibilmente ridotta, parte convenuta ha richiesto oltre al rigetto della domanda il contenimento delle domande avversarie ai sensi dell'art. 1227 commi 1 e 2 c.c.
Ne deriva che in forza del predetto principio deve essere dichiarata la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Le spese di ctu già liquidate con decreto del 18.10.2024 restano a carico delle parti in via solidale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione Controparte_1 disattesa:
1)accoglie parzialmente la domanda attorea per le ragioni di cui in motivazione:
2)condanna al risarcimento del danno in favore di della somma di Controparte_2 Parte_1 euro 1.822,92 oltre interessi come in motivazione;
3) compensa tra le parti le spese del giudizio per le ragioni di cui in motivazione;
4) le spese di ctu già liquidate con decreto del 18.10.2024 restano a carico delle parti in via solidale.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegazione al verbale.
Pescara, 18 luglio 2025
la giudice
Lorella Scelli
pagina 7 di 7