Articolo 4 della Legge 26 aprile 1974, n. 178
Articolo 3Articolo 5
Versione
5 giugno 1974
Art. 4.
I ricavi derivanti dalla vendita ed i conguagli delle permute di cui al precedente articolo 3 affluiranno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.
In relazione ai versamenti di cui al precedente comma, con decreti del Ministro per il tesoro saranno effettuate assegnazioni di fondi nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, in aggiunta a quelli autorizzati dalla presente legge, nel limite massimo di lire due miliardi. Tali fondi saranno impiegati per la ricostruzione e l'acquisto di stabili da destinare a sedi di scuole e di istituti di cultura, in luogo di quelli venduti o permutati, ovvero in relazione a comprovate esigenze che si dovessero manifestare tra il 1974 ed il 1979 oltre a quelle a cui si fara' fronte con la spesa indicata nell'articolo 1 della presente legge.
Entrata in vigore il 5 giugno 1974