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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 30/01/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 361/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere avv. Andrea Di Gregorio Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 361/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. PUGLIELLI ALESSANDRA e dell'avv. RONCHINI ENRICO ( ) VIA FEDERICO CONFALONIERI, 5 00195 C.F._2
ROMA,
APPELLANTE contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. CHIARLONE ALESSIA e dell'avv. NICOLINI LUCA ( VIA DELL'INDIPENDENZA N. 27 40121 BOLOGNA, C.F._4
APPELLATO
IN PUNTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n.
1669/2023; oggetto: proprietà.
pagina 1 di 13 Assegnata a decisione all'udienza del 7 gennaio 2025, celebrata in forma cartolare mediante trattazione scritta, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 17.06.2022, il GN conveniva in Parte_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna il GN , allegando: Controparte_1
− che il 26.06.202, il Nucleo Tutela del Patrimonio Culturale dei
Carabinieri aveva rinvenuto presso la casa d'aste Gregory's sita in
Bologna il dipinto Natività con Adorazione dei Pastori di
[...]
(olio su tela – dimensioni h152x116); Per_1
− che il dipinto risultava appartenere al compendio di opere trafugate la notte del 13.11.1990 presso il Laboratorio Restauro Antichità di cui era titolare l'attore, sito in Roma, via Festo Avieno n. 159/160, come da denuncia da questi presentata;
− che all'esito delle indagini era emerso che l'opera era stata affidata in conto vendita alla casa d'aste dal GN , sicché i Carabinieri CP_1
sottoponevano l'opera a sequestro;
− che il 16.07.2010, presso gli uffici dei Carabinieri, il GN Parte_1 riconosceva l'opera;
− che dalle indagini emergeva che il convenuto aveva acquistato il dipinto nei primi anni '90 presso un commerciante di biancheria per casa, presentatogli da un cliente di vecchia data;
− che il GN non era stato in grado di riferire i dati CP_1
identificativi del venditore, né le modalità di pagamento, ma aveva precisato che l'acquisto si era perfezionato presso un centro commerciale al prezzo di Lire 10.000.000 e che l'opera era priva di cornice e di documentazione di corredo e si presentava arrotolata;
pagina 2 di 13 − che quale unico proprietario, il GN aveva invano chiesto Parte_1
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna il dissequestro del dipinto;
− che anche il GN aveva formulato medesima richiesta, CP_1
affermando di avere effettuato l'acquisto in buona fede e a titolo oneroso e di avere, in ogni caso, acquistato per usucapione il bene;
− che all'esito delle indagini, il pubblico ministero competente, chiesta l'archiviazione per intervenuta prescrizione del reato contestato al GN , rimetteva la questione sulla titolarità dell'opera al CP_1 giudice civile, ai sensi dell'art. 263 c.p.p.;
− che il 04.04.2022, su istanza del convenuto, si era tenuto incontro di mediazione che si era chiuso con esito negativo;
− che nel caso in esame, le dichiarazioni rese dal GN in sede CP_1
di sommarie informazioni erano “ben lontane dal superare lo scoglio della buona fede” richiesto per l'acquisto per usucapione del bene di provenienza illecita;
− che mancava qualsiasi documento e il convenuto aveva acquistato per una somma consistente un dipinto da un venditore di cui non era in grado di fornire l'identità e da cui non aveva ritenuto opportuno farsi rilasciare il titolo legittimante rispetto alla provenienza dell'opera;
− che mancava anche la prova del pagamento;
− che era, quindi, insostenibile la tesi della inconsapevolezza della provenienza delittuosa del bene.
L'attore concludeva chiedendo il dissequestro del dipinto oggetto di causa.
Si costituiva il GN chiedendo il rigetto della domanda Controparte_1
avversaria e, in via riconvenzionale, la declaratoria di acquisto per usucapione
(decennale in via principale e ventennale in subordine), deducendo:
pagina 3 di 13 − di avere svolto, sino alla pensione, attività di rappresentante di commercio, improntata a un rapporto personale di fiducia con i clienti;
− che, in occasione di una visita lavorativa presso il centro commerciale Il
Gigante di Forlì, gli veniva proposto l'acquisto di un dipinto di autore sconosciuto, rappresentante una natività con adorazione dei pastori, per la somma di Lire 15.000.000 ca.;
− che, raccolte informazioni sul possibile valore del quadro, all'esito di una trattativa, concludeva l'acquisto per Lire 10.000.000;
− che nel 1993 reperiva una cornice che si adattasse alle dimensioni del dipinto, provvedendo al restauro, per poter esporre l'opera nella propria abitazione di Bologna;
− che nel mese di marzo 2020, non essendo più interessato al dipinto, dava mandato alla casa d'aste per la vendita, con stima del valore in
Euro 10.000,00 ca;
− che il 24.07.2020 gli veniva notificato il provvedimento di sequestro, nell'ambito del procedimento penale contro ignoti avviato presso la
Procura della Repubblica di Bologna, al fine di verificare la corrispondenza del bene con quello sottratto al GN nel Parte_1
1990;
− che le indagini consentivano di mettere in evidenza la buona fede del GN , retrodatando il possesso ai primi anni '90; CP_1
− che il PM chiedeva l'archiviazione per prescrizione, mantenendo il sequestro ai sensi dell'art. 263, terzo comma, c.p.p.;
− che il convenuto introduceva procedimento di mediazione, nel quale il GN si esprimeva negativamente in ordine alla possibilità di Parte_1
dare inizio alla procedura;
− che la domanda proposta dal GN era indeterminata, poiché Parte_1
la richiesta di restituzione del dipinto si fondava sulla sola dichiarazione pagina 4 di 13 di legittimazione, senza prova alcuna della titolarità della proprietà dell'opera;
− che l'attore era tenuto a fornire rigorosa prova della proprietà dell'opera;
− che nessuna azione di restituzione avrebbe potuto essere esperita dal GN , in mancanza di preventiva volontaria consegna del Parte_1 bene, vertendosi, invece, in un'ipotesi di rivendicazione, per la quale era richiesta la cosiddetta probatio diabolica (acquisto a tiolo originario);
− che l'unico riferimento alla proprietà dell'attore era contenuta nella denuncia-querela del furto ove, anzi, in relazione ad alcune delle opere trafugate, il GN riferiva trattarsi di proprietà di terzi, Parte_1
facendo così sorgere il dubbio che anche il dipinto in questione non fosse di sua proprietà;
− che risultava provato il possesso quasi trentennale del dipinto in capo al GN;
CP_1
− che il possesso era di buona fede, considerato che il convenuto aveva fatto eseguire un servizio fotografico a fini assicurativi del bene e lo aveva posto in vendita affidandosi a un canale ufficiale (casa d'aste);
− che, in ogni caso, il GN aveva sostenuto delle spese, sia CP_1
per restaurare il dipinto, sia per dotarlo di una nuova cornice.
Dopo lo scambio delle memorie previste dall'art. 183, sesto comma, c.p.c., senza svolgere ulteriore attività istruttoria, il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 7902 depositata il 04.08.2022, respingeva sia la domanda principale, sia quella riconvenzionale.
Quanto alla prima, rilevato che l'azione del GN doveva essere Parte_1
qualificata come rivendica, il primo giudice concludeva affermando che non era stata fornita la prova necessaria (acquisto a titolo originario), né vi era assoluta certezza che il bene acquistato dall'attore e poi sottratto fosse quello oggetto di causa, mentre, con riguardo alla domande del GN , CP_1
pagina 5 di 13 difettavano sia il requisito dell'acquisto del possesso, sia quello della pubblicità del possesso stesso che, per le opere d'arte, richiedeva l'esposizione al pubblico e/o l'inserimento in pubblicazioni specializzate.
∞ ∞ ∞
Avverso tale decisione ha proposto rituale appello il GN Parte_1
per il seguente, articolato motivo.
− Il Tribunale ha dubitato della titolarità del bene controverso in capo al GN , nonostante questa fosse stata pacificamente accertata Parte_1
nel corso del procedimento penale, mentre, sotto il profilo della prova necessaria per esperire l'azione di rivendica, ha disatteso il principio del possesso vale titolo sancito dall'art. 1153 c.c. (nell'atto di appello è erroneamente e ripetutamente citato l'art. 1513 c.c.).
Lo stesso GN non aveva specificamente contestato che il CP_1
quadro trafugato al GN fosse quello oggetto di sequestro Parte_1
penale e, quindi, della presente controversia.
Le lievi difformità nelle dimensioni riscontrate dal primo giudice sono irrilevanti e, comunque, non trovano riscontro nel confronto tra il verbale di aggiudicazione d'asta con il quale l'odierno appellante aveva acquistato il dipinto nel 1990 e il verbale di sequestro, che riportano misure e descrizioni pienamente coincidenti.
Nella sentenza non si rinviene alcun motivato dissenso rispetto alle risultanze degli accertamenti compiuti dai Carabinieri del Nucleo Tutela del Patrimonio Culturale, peraltro confortato dal materiale fotografico con cui la denuncia di furto presentata dal GN era stata Parte_1
corredata.
Nello stesso provvedimento del pubblico ministero con il quale è stata integrata la richiesta di archiviazione per consentire al GIP di pronunciarsi sul dissequestro e, conseguentemente, di provvedere poi in pagina 6 di 13 applicazione dell'art. 263, terzo comma, c.p.p., si dà atto che l'opera contesa è quella sottratta al GN , rilevando che il conflitto Parte_1
sulla proprietà è generato dal possibile acquisto a titolo originario da parte del GN (usucapione): senza la richiesta di CP_1 quest'ultimo, il dipinto sarebbe stato riconsegnato al GN . Parte_1
Alla luce dell'infondatezza della domanda di usucapione proposta dal GN , il quadro deve essere restituito all'appellante CP_1
principale.
Si è costituito il GN chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_1
principale in quanto infondato e, in via incidentale, proponendo impugnazione per il seguente motivo.
− In primo luogo, il quadro è stato regolarmente acquistato mediante una normale compravendita tra privati perfezionatasi nei primi anni'90, dovendosi applicare il principio possesso vale titolo.
Inoltre, con riferimento alla sussistenza del possesso valido ai fini dell'acquisto per usucapione, rileva il fatto che al momento del sequestro (2020) non vi è dubbio che il dipinto fosse nel possesso del GN , sicché il termine di legge (decennale o ventennale a CP_1
seconda che il possesso sia stato acquistato in buona o mala fede) era ampiamente decorso.
Quanto all'esercizio del possesso in maniera non clandestina, il richiamo del primo giudice alla giurisprudenza della Corte di
Cassazione è da ritenersi inconferente, poiché la decisione citata nella sentenza impugnata faceva riferimento a due dipinti di grande valore per i quali la pubblica esposizione e l'inserimento in riviste specializzate sarebbe stato necessario.
Nel caso in esame non si tratta dell'opera di un pittore famoso, né di grande valore economico e artistico.
pagina 7 di 13 Il requisito della clandestinità deve, quindi, essere commisurato alla natura e alla peculiarità del bene, anche in considerazione delle concrete e specifiche possibilità di godimento del medesimo, ossia, nel caso in esame, prevalentemente privato.
Rileva, inoltre, il fatto che negli anni '90 il GN abbia fatto CP_1
eseguire a un professionista un servizio fotografico a fini assicurativi, nel quale, tra gli arredi, era compreso anche il quadro di cui si controverte.
La dottrina si è, inoltre, espressa nel senso che per l'usucapione dell'opera d'arte sia sufficiente il possesso non clandestino, ma non necessariamente pubblico, ossia il possesso che non crei impedimenti alla sua conoscibilità.
In subordine, il GN ripropone la domanda di arricchimento CP_1
senza causa, relativa all'acquisto della cornice e al restauro del dipinto.
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte e la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 7 gennaio 2025, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta.
∞ ∞ ∞
Occorre esaminare, in primo luogo, l'appello incidentale proposto dal GN
. CP_1
Il motivo di impugnazione non merita accoglimento.
Prescindendo dalle opache modalità di acquisto allegate dall'originario convenuto che configurano senza dubbio un'ipotesi di conclamata assenza di buona fede (compravendita effettuata in un contesto non professionale di opera d'arte di significativo valore, senza richiesta/consegna di documentazione di supporto attestante la genuinità e la lecita provenienza del bene), non ricorre nel caso in esame il requisito della pubblicità o, comunque, nella non clandestinità del possesso illecitamente conseguito.
pagina 8 di 13 Se, infatti, è vero che, come sostenuto dal GN , che anche il ladro CP_1
può acquistare a titolo originario il bene trafugato ove ne ricorrano i presupposti di tempo e modo, tali presupposti difettano in capo all'appellante incidentale.
E, infatti, la non clandestinità presuppone la possibilità per una indefinita generalità di soggetti di venire a conoscenza del potere di fatto esercitato sul bene, come correttamente concluso dal primo giudice.
Inoltre, nell'ambito specifico delle opere d'arte, tale non clandestinità deve concretarsi nella pubblica esposizione o nell'inserimento in cataloghi, riviste o altro.
Il valore artistico ed economico dell'opera non assume rilevanza dirimente in tal senso, poiché detto principio risponde all'esigenza, soprattutto nel peculiare contesto delle opere d'arte, che i soggetti interessati a far valere i propri diritti del bene possano in qualche modo essere messi a conoscenza del possesso altrui (analogamente a quanto si riscontra per il requisito dell'apparenza della servitù in ambito immobiliare).
Se l'opera viene conservata in un contesto esclusivamente privato, tale possibilità di contatto è esclusa e, quindi, il possesso non può essere qualificato come utile all'acquisto per usucapione.
L'unico atto idoneo a rendere “pubblico” il possesso, nell'interpretazione sin qui prospettata, è stato compiuto dal GN affidando il dipinto CP_1
conteso a una galleria d'arte che ne avrebbe curato la vendita e, quindi,
l'esposizione e il probabile inserimento in cataloghi e/o listini liberamente consultabili.
Tuttavia, tale evento risale al marzo 2020 e, quindi, da tale data non è maturato alcun congruo termine di prescrizione acquisitiva.
∞ ∞ ∞
Merita, invece, accoglimento l'appello principale.
pagina 9 di 13 Il Tribunale ha dubitato del raggiungimento della prova in ordine all'acquisto, seppur solo a titolo derivativo, del dipinto oggetto di causa.
Tuttavia, la titolarità in capo al GN è stata solo timidamente Parte_1
contestata dal GN in comparsa di risposta, mentre alla successiva CP_1 allegazione dell'acquisto a seguito dell'aggiudicazione presso la Casa d'Aste
Fontana in data 30.05.2010, debitamente documentata nella memoria depositata dall'attore ai sensi dell'art. 183, sesto comma, n. 1), c.p.c., non ha in alcun modo replicato il convenuto nelle successive memorie: trova, quindi, applicazione l'art. 115, primo comma, c.p.c.
Peraltro, il Tribunale neppure ha tenuto in considerazione gli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria in sede penale, liberamente apprezzabili dal giudice civile, così come i provvedimenti dell'autorità giudiziaria penale che hanno pacificamente riconosciuto in capo al GN la titolarità del Parte_1
dipinto conteso, trafugato il 13.11.1990.
Il primo giudice ha, poi, correttamente qualificato l'azione proposta dall'attore come “rivendica” e non “restituzione”, giungendo, tuttavia, a conclusioni non condivisibili in relazione ai conseguenti oneri probatori.
In particolare, il Tribunale ha applicato i principi vigenti in ambito di rivendica di bene immobile, non considerando che, con riguardo ai beni mobili, occorre fare riferimento al principio “possesso vale titolo” sancito dall'art. 1153 c.c.
Quando il proprietario di una cosa mobile la trasferisce validamente a titolo di proprietà, l'acquirente ne diventa proprietario nel momento stesso che apprende il possesso della cosa. Chi acquista a non domino diventa proprietario mediante il possesso, se ricorrono due presupposti: 1) se è in buona fede, se cioè ignora, non per sua colpa grave, di ledere il diritto altrui nel momento in cui riceve la consegna della cosa;
2) se acquista in virtù di un titolo astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà.
Entrambi i requisiti, che difettano in capo al GN per le ragioni già CP_1
esposte, ricorrono, invece, a favore del GN , il quale ha Parte_1
pagina 10 di 13 perfezionato l'acquisto del dipinto in un contesto professionale e protetto (casa d'aste).
Il rivendicante aveva, quindi, solo l'onere di provare, in questo caso, il furto, non potendo il convenuto eccepire un valido titolo di acquisto a titolo derivativo, stante il difetto di buona fede e la mancanza di prova che il suo dante causa avesse bene acquistato (in tal senso, si veda anche l'art. 1154 c.c., in forza del quale l'acquirente in mala fede non può giovarsi della erronea credenza che il suo dante causa sia divenuto proprietario del bene mobile).
Questi principi sono stati sanciti anche dai giudici di legittimità, secondo cui
“dalla presunzione di buona fede nel possesso, fissata dall'art. 1147 terzo comma c.c., deriva che all'attore in rivendicazione di bene mobile è sufficiente provare di aver acquistato il possesso della cosa in base a titolo astrattamente
e potenzialmente idoneo al trasferimento della proprietà (art. 1153 c.c.), mentre spetta a chi resiste all'azione medesima di dimostrare l'eventuale mala fede al momento della consegna a non domino” (Cass. civ., sent. n. 736/1977; conf. Cass. civ., sent. n. 2612/2021).
Non merita, infine, accoglimento la domanda di arricchimento senza causa proposta in via subordinata dal GN . CP_1
La domanda è inammissibile, prima ancora che infondata;
oltre al difetto di prova in ordine all'entità delle migliorie apportate (restauro), nessun indennizzo può essere richiesto quando l'arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, come nel caso in esame (cornice): in questo caso, infatti,
l'azione esperibile è solo quella di restituzione (art. 2041, secondo comma,
c.p.c.).
∞ ∞ ∞
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, per entrambi i gradi
(conf. Cass. civ., ord. n. 19989/2021), sulla base dei parametri medi previsti dal d.m. n. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022, avuto riguardo allo pagina 11 di 13 scaglione di riferimento (cause di valore compreso tra Euro 5.201,00 ed Euro
26.000,00).
Con esclusione dei compensi per la fase di trattazione/istruttoria nel presente grado d'appello perché non svolta.
Sussistono, infine, i presupposti per l'applicazione nei confronti del GN
dell'art. 13, primo comma quater, d.P.R. n. 115/2002. Controparte_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – in accoglimento dell'appello principale e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accertato che il GN è proprietario Parte_1
del dipinto meglio descritto in atti, denominato “Natività con Adorazione dei
Pastori” di (olio su tela – dimensioni h 152x116 – censito Persona_1
al n. 28468(23) presso la banca dati delle opere da ricercare), attualmente sottoposto a sequestro dal Tribunale di Bologna nel procedimento penale
R.G.N.R. 12441/2020, ne dispone il dissequestro ordinandone la restituzione in favore dello stesso GN;
Parte_1
II – respinge l'appello incidentale;
III – condanna il GN alla refusione nei confronti del Controparte_1
GN delle spese di lite che, per il primo grado, liquida in Parte_1
Euro 5.077,00 per compensi, oltre Euro 264,00 per anticipazioni, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
IV – condanna il GN alla refusione nei confronti del Controparte_1
GN delle spese di lite che, per il presente grado di Parte_1
appello, liquida in Euro 3.966,00 per compensi, oltre Euro 382,50 per anticipazioni, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
V – sussistono i presupposti per l'applicazione nei confronti del GN
[...]
dell'art. 13, primo comma quater, d.P.R. n. 115/2002. CP_1
pagina 12 di 13 Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 21 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente avv. Andrea Di Gregorio dott. Giuseppe De Rosa
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere avv. Andrea Di Gregorio Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 361/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. PUGLIELLI ALESSANDRA e dell'avv. RONCHINI ENRICO ( ) VIA FEDERICO CONFALONIERI, 5 00195 C.F._2
ROMA,
APPELLANTE contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. CHIARLONE ALESSIA e dell'avv. NICOLINI LUCA ( VIA DELL'INDIPENDENZA N. 27 40121 BOLOGNA, C.F._4
APPELLATO
IN PUNTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n.
1669/2023; oggetto: proprietà.
pagina 1 di 13 Assegnata a decisione all'udienza del 7 gennaio 2025, celebrata in forma cartolare mediante trattazione scritta, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 17.06.2022, il GN conveniva in Parte_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna il GN , allegando: Controparte_1
− che il 26.06.202, il Nucleo Tutela del Patrimonio Culturale dei
Carabinieri aveva rinvenuto presso la casa d'aste Gregory's sita in
Bologna il dipinto Natività con Adorazione dei Pastori di
[...]
(olio su tela – dimensioni h152x116); Per_1
− che il dipinto risultava appartenere al compendio di opere trafugate la notte del 13.11.1990 presso il Laboratorio Restauro Antichità di cui era titolare l'attore, sito in Roma, via Festo Avieno n. 159/160, come da denuncia da questi presentata;
− che all'esito delle indagini era emerso che l'opera era stata affidata in conto vendita alla casa d'aste dal GN , sicché i Carabinieri CP_1
sottoponevano l'opera a sequestro;
− che il 16.07.2010, presso gli uffici dei Carabinieri, il GN Parte_1 riconosceva l'opera;
− che dalle indagini emergeva che il convenuto aveva acquistato il dipinto nei primi anni '90 presso un commerciante di biancheria per casa, presentatogli da un cliente di vecchia data;
− che il GN non era stato in grado di riferire i dati CP_1
identificativi del venditore, né le modalità di pagamento, ma aveva precisato che l'acquisto si era perfezionato presso un centro commerciale al prezzo di Lire 10.000.000 e che l'opera era priva di cornice e di documentazione di corredo e si presentava arrotolata;
pagina 2 di 13 − che quale unico proprietario, il GN aveva invano chiesto Parte_1
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna il dissequestro del dipinto;
− che anche il GN aveva formulato medesima richiesta, CP_1
affermando di avere effettuato l'acquisto in buona fede e a titolo oneroso e di avere, in ogni caso, acquistato per usucapione il bene;
− che all'esito delle indagini, il pubblico ministero competente, chiesta l'archiviazione per intervenuta prescrizione del reato contestato al GN , rimetteva la questione sulla titolarità dell'opera al CP_1 giudice civile, ai sensi dell'art. 263 c.p.p.;
− che il 04.04.2022, su istanza del convenuto, si era tenuto incontro di mediazione che si era chiuso con esito negativo;
− che nel caso in esame, le dichiarazioni rese dal GN in sede CP_1
di sommarie informazioni erano “ben lontane dal superare lo scoglio della buona fede” richiesto per l'acquisto per usucapione del bene di provenienza illecita;
− che mancava qualsiasi documento e il convenuto aveva acquistato per una somma consistente un dipinto da un venditore di cui non era in grado di fornire l'identità e da cui non aveva ritenuto opportuno farsi rilasciare il titolo legittimante rispetto alla provenienza dell'opera;
− che mancava anche la prova del pagamento;
− che era, quindi, insostenibile la tesi della inconsapevolezza della provenienza delittuosa del bene.
L'attore concludeva chiedendo il dissequestro del dipinto oggetto di causa.
Si costituiva il GN chiedendo il rigetto della domanda Controparte_1
avversaria e, in via riconvenzionale, la declaratoria di acquisto per usucapione
(decennale in via principale e ventennale in subordine), deducendo:
pagina 3 di 13 − di avere svolto, sino alla pensione, attività di rappresentante di commercio, improntata a un rapporto personale di fiducia con i clienti;
− che, in occasione di una visita lavorativa presso il centro commerciale Il
Gigante di Forlì, gli veniva proposto l'acquisto di un dipinto di autore sconosciuto, rappresentante una natività con adorazione dei pastori, per la somma di Lire 15.000.000 ca.;
− che, raccolte informazioni sul possibile valore del quadro, all'esito di una trattativa, concludeva l'acquisto per Lire 10.000.000;
− che nel 1993 reperiva una cornice che si adattasse alle dimensioni del dipinto, provvedendo al restauro, per poter esporre l'opera nella propria abitazione di Bologna;
− che nel mese di marzo 2020, non essendo più interessato al dipinto, dava mandato alla casa d'aste per la vendita, con stima del valore in
Euro 10.000,00 ca;
− che il 24.07.2020 gli veniva notificato il provvedimento di sequestro, nell'ambito del procedimento penale contro ignoti avviato presso la
Procura della Repubblica di Bologna, al fine di verificare la corrispondenza del bene con quello sottratto al GN nel Parte_1
1990;
− che le indagini consentivano di mettere in evidenza la buona fede del GN , retrodatando il possesso ai primi anni '90; CP_1
− che il PM chiedeva l'archiviazione per prescrizione, mantenendo il sequestro ai sensi dell'art. 263, terzo comma, c.p.p.;
− che il convenuto introduceva procedimento di mediazione, nel quale il GN si esprimeva negativamente in ordine alla possibilità di Parte_1
dare inizio alla procedura;
− che la domanda proposta dal GN era indeterminata, poiché Parte_1
la richiesta di restituzione del dipinto si fondava sulla sola dichiarazione pagina 4 di 13 di legittimazione, senza prova alcuna della titolarità della proprietà dell'opera;
− che l'attore era tenuto a fornire rigorosa prova della proprietà dell'opera;
− che nessuna azione di restituzione avrebbe potuto essere esperita dal GN , in mancanza di preventiva volontaria consegna del Parte_1 bene, vertendosi, invece, in un'ipotesi di rivendicazione, per la quale era richiesta la cosiddetta probatio diabolica (acquisto a tiolo originario);
− che l'unico riferimento alla proprietà dell'attore era contenuta nella denuncia-querela del furto ove, anzi, in relazione ad alcune delle opere trafugate, il GN riferiva trattarsi di proprietà di terzi, Parte_1
facendo così sorgere il dubbio che anche il dipinto in questione non fosse di sua proprietà;
− che risultava provato il possesso quasi trentennale del dipinto in capo al GN;
CP_1
− che il possesso era di buona fede, considerato che il convenuto aveva fatto eseguire un servizio fotografico a fini assicurativi del bene e lo aveva posto in vendita affidandosi a un canale ufficiale (casa d'aste);
− che, in ogni caso, il GN aveva sostenuto delle spese, sia CP_1
per restaurare il dipinto, sia per dotarlo di una nuova cornice.
Dopo lo scambio delle memorie previste dall'art. 183, sesto comma, c.p.c., senza svolgere ulteriore attività istruttoria, il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 7902 depositata il 04.08.2022, respingeva sia la domanda principale, sia quella riconvenzionale.
Quanto alla prima, rilevato che l'azione del GN doveva essere Parte_1
qualificata come rivendica, il primo giudice concludeva affermando che non era stata fornita la prova necessaria (acquisto a titolo originario), né vi era assoluta certezza che il bene acquistato dall'attore e poi sottratto fosse quello oggetto di causa, mentre, con riguardo alla domande del GN , CP_1
pagina 5 di 13 difettavano sia il requisito dell'acquisto del possesso, sia quello della pubblicità del possesso stesso che, per le opere d'arte, richiedeva l'esposizione al pubblico e/o l'inserimento in pubblicazioni specializzate.
∞ ∞ ∞
Avverso tale decisione ha proposto rituale appello il GN Parte_1
per il seguente, articolato motivo.
− Il Tribunale ha dubitato della titolarità del bene controverso in capo al GN , nonostante questa fosse stata pacificamente accertata Parte_1
nel corso del procedimento penale, mentre, sotto il profilo della prova necessaria per esperire l'azione di rivendica, ha disatteso il principio del possesso vale titolo sancito dall'art. 1153 c.c. (nell'atto di appello è erroneamente e ripetutamente citato l'art. 1513 c.c.).
Lo stesso GN non aveva specificamente contestato che il CP_1
quadro trafugato al GN fosse quello oggetto di sequestro Parte_1
penale e, quindi, della presente controversia.
Le lievi difformità nelle dimensioni riscontrate dal primo giudice sono irrilevanti e, comunque, non trovano riscontro nel confronto tra il verbale di aggiudicazione d'asta con il quale l'odierno appellante aveva acquistato il dipinto nel 1990 e il verbale di sequestro, che riportano misure e descrizioni pienamente coincidenti.
Nella sentenza non si rinviene alcun motivato dissenso rispetto alle risultanze degli accertamenti compiuti dai Carabinieri del Nucleo Tutela del Patrimonio Culturale, peraltro confortato dal materiale fotografico con cui la denuncia di furto presentata dal GN era stata Parte_1
corredata.
Nello stesso provvedimento del pubblico ministero con il quale è stata integrata la richiesta di archiviazione per consentire al GIP di pronunciarsi sul dissequestro e, conseguentemente, di provvedere poi in pagina 6 di 13 applicazione dell'art. 263, terzo comma, c.p.p., si dà atto che l'opera contesa è quella sottratta al GN , rilevando che il conflitto Parte_1
sulla proprietà è generato dal possibile acquisto a titolo originario da parte del GN (usucapione): senza la richiesta di CP_1 quest'ultimo, il dipinto sarebbe stato riconsegnato al GN . Parte_1
Alla luce dell'infondatezza della domanda di usucapione proposta dal GN , il quadro deve essere restituito all'appellante CP_1
principale.
Si è costituito il GN chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_1
principale in quanto infondato e, in via incidentale, proponendo impugnazione per il seguente motivo.
− In primo luogo, il quadro è stato regolarmente acquistato mediante una normale compravendita tra privati perfezionatasi nei primi anni'90, dovendosi applicare il principio possesso vale titolo.
Inoltre, con riferimento alla sussistenza del possesso valido ai fini dell'acquisto per usucapione, rileva il fatto che al momento del sequestro (2020) non vi è dubbio che il dipinto fosse nel possesso del GN , sicché il termine di legge (decennale o ventennale a CP_1
seconda che il possesso sia stato acquistato in buona o mala fede) era ampiamente decorso.
Quanto all'esercizio del possesso in maniera non clandestina, il richiamo del primo giudice alla giurisprudenza della Corte di
Cassazione è da ritenersi inconferente, poiché la decisione citata nella sentenza impugnata faceva riferimento a due dipinti di grande valore per i quali la pubblica esposizione e l'inserimento in riviste specializzate sarebbe stato necessario.
Nel caso in esame non si tratta dell'opera di un pittore famoso, né di grande valore economico e artistico.
pagina 7 di 13 Il requisito della clandestinità deve, quindi, essere commisurato alla natura e alla peculiarità del bene, anche in considerazione delle concrete e specifiche possibilità di godimento del medesimo, ossia, nel caso in esame, prevalentemente privato.
Rileva, inoltre, il fatto che negli anni '90 il GN abbia fatto CP_1
eseguire a un professionista un servizio fotografico a fini assicurativi, nel quale, tra gli arredi, era compreso anche il quadro di cui si controverte.
La dottrina si è, inoltre, espressa nel senso che per l'usucapione dell'opera d'arte sia sufficiente il possesso non clandestino, ma non necessariamente pubblico, ossia il possesso che non crei impedimenti alla sua conoscibilità.
In subordine, il GN ripropone la domanda di arricchimento CP_1
senza causa, relativa all'acquisto della cornice e al restauro del dipinto.
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte e la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 7 gennaio 2025, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta.
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Occorre esaminare, in primo luogo, l'appello incidentale proposto dal GN
. CP_1
Il motivo di impugnazione non merita accoglimento.
Prescindendo dalle opache modalità di acquisto allegate dall'originario convenuto che configurano senza dubbio un'ipotesi di conclamata assenza di buona fede (compravendita effettuata in un contesto non professionale di opera d'arte di significativo valore, senza richiesta/consegna di documentazione di supporto attestante la genuinità e la lecita provenienza del bene), non ricorre nel caso in esame il requisito della pubblicità o, comunque, nella non clandestinità del possesso illecitamente conseguito.
pagina 8 di 13 Se, infatti, è vero che, come sostenuto dal GN , che anche il ladro CP_1
può acquistare a titolo originario il bene trafugato ove ne ricorrano i presupposti di tempo e modo, tali presupposti difettano in capo all'appellante incidentale.
E, infatti, la non clandestinità presuppone la possibilità per una indefinita generalità di soggetti di venire a conoscenza del potere di fatto esercitato sul bene, come correttamente concluso dal primo giudice.
Inoltre, nell'ambito specifico delle opere d'arte, tale non clandestinità deve concretarsi nella pubblica esposizione o nell'inserimento in cataloghi, riviste o altro.
Il valore artistico ed economico dell'opera non assume rilevanza dirimente in tal senso, poiché detto principio risponde all'esigenza, soprattutto nel peculiare contesto delle opere d'arte, che i soggetti interessati a far valere i propri diritti del bene possano in qualche modo essere messi a conoscenza del possesso altrui (analogamente a quanto si riscontra per il requisito dell'apparenza della servitù in ambito immobiliare).
Se l'opera viene conservata in un contesto esclusivamente privato, tale possibilità di contatto è esclusa e, quindi, il possesso non può essere qualificato come utile all'acquisto per usucapione.
L'unico atto idoneo a rendere “pubblico” il possesso, nell'interpretazione sin qui prospettata, è stato compiuto dal GN affidando il dipinto CP_1
conteso a una galleria d'arte che ne avrebbe curato la vendita e, quindi,
l'esposizione e il probabile inserimento in cataloghi e/o listini liberamente consultabili.
Tuttavia, tale evento risale al marzo 2020 e, quindi, da tale data non è maturato alcun congruo termine di prescrizione acquisitiva.
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Merita, invece, accoglimento l'appello principale.
pagina 9 di 13 Il Tribunale ha dubitato del raggiungimento della prova in ordine all'acquisto, seppur solo a titolo derivativo, del dipinto oggetto di causa.
Tuttavia, la titolarità in capo al GN è stata solo timidamente Parte_1
contestata dal GN in comparsa di risposta, mentre alla successiva CP_1 allegazione dell'acquisto a seguito dell'aggiudicazione presso la Casa d'Aste
Fontana in data 30.05.2010, debitamente documentata nella memoria depositata dall'attore ai sensi dell'art. 183, sesto comma, n. 1), c.p.c., non ha in alcun modo replicato il convenuto nelle successive memorie: trova, quindi, applicazione l'art. 115, primo comma, c.p.c.
Peraltro, il Tribunale neppure ha tenuto in considerazione gli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria in sede penale, liberamente apprezzabili dal giudice civile, così come i provvedimenti dell'autorità giudiziaria penale che hanno pacificamente riconosciuto in capo al GN la titolarità del Parte_1
dipinto conteso, trafugato il 13.11.1990.
Il primo giudice ha, poi, correttamente qualificato l'azione proposta dall'attore come “rivendica” e non “restituzione”, giungendo, tuttavia, a conclusioni non condivisibili in relazione ai conseguenti oneri probatori.
In particolare, il Tribunale ha applicato i principi vigenti in ambito di rivendica di bene immobile, non considerando che, con riguardo ai beni mobili, occorre fare riferimento al principio “possesso vale titolo” sancito dall'art. 1153 c.c.
Quando il proprietario di una cosa mobile la trasferisce validamente a titolo di proprietà, l'acquirente ne diventa proprietario nel momento stesso che apprende il possesso della cosa. Chi acquista a non domino diventa proprietario mediante il possesso, se ricorrono due presupposti: 1) se è in buona fede, se cioè ignora, non per sua colpa grave, di ledere il diritto altrui nel momento in cui riceve la consegna della cosa;
2) se acquista in virtù di un titolo astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà.
Entrambi i requisiti, che difettano in capo al GN per le ragioni già CP_1
esposte, ricorrono, invece, a favore del GN , il quale ha Parte_1
pagina 10 di 13 perfezionato l'acquisto del dipinto in un contesto professionale e protetto (casa d'aste).
Il rivendicante aveva, quindi, solo l'onere di provare, in questo caso, il furto, non potendo il convenuto eccepire un valido titolo di acquisto a titolo derivativo, stante il difetto di buona fede e la mancanza di prova che il suo dante causa avesse bene acquistato (in tal senso, si veda anche l'art. 1154 c.c., in forza del quale l'acquirente in mala fede non può giovarsi della erronea credenza che il suo dante causa sia divenuto proprietario del bene mobile).
Questi principi sono stati sanciti anche dai giudici di legittimità, secondo cui
“dalla presunzione di buona fede nel possesso, fissata dall'art. 1147 terzo comma c.c., deriva che all'attore in rivendicazione di bene mobile è sufficiente provare di aver acquistato il possesso della cosa in base a titolo astrattamente
e potenzialmente idoneo al trasferimento della proprietà (art. 1153 c.c.), mentre spetta a chi resiste all'azione medesima di dimostrare l'eventuale mala fede al momento della consegna a non domino” (Cass. civ., sent. n. 736/1977; conf. Cass. civ., sent. n. 2612/2021).
Non merita, infine, accoglimento la domanda di arricchimento senza causa proposta in via subordinata dal GN . CP_1
La domanda è inammissibile, prima ancora che infondata;
oltre al difetto di prova in ordine all'entità delle migliorie apportate (restauro), nessun indennizzo può essere richiesto quando l'arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, come nel caso in esame (cornice): in questo caso, infatti,
l'azione esperibile è solo quella di restituzione (art. 2041, secondo comma,
c.p.c.).
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Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, per entrambi i gradi
(conf. Cass. civ., ord. n. 19989/2021), sulla base dei parametri medi previsti dal d.m. n. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022, avuto riguardo allo pagina 11 di 13 scaglione di riferimento (cause di valore compreso tra Euro 5.201,00 ed Euro
26.000,00).
Con esclusione dei compensi per la fase di trattazione/istruttoria nel presente grado d'appello perché non svolta.
Sussistono, infine, i presupposti per l'applicazione nei confronti del GN
dell'art. 13, primo comma quater, d.P.R. n. 115/2002. Controparte_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – in accoglimento dell'appello principale e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accertato che il GN è proprietario Parte_1
del dipinto meglio descritto in atti, denominato “Natività con Adorazione dei
Pastori” di (olio su tela – dimensioni h 152x116 – censito Persona_1
al n. 28468(23) presso la banca dati delle opere da ricercare), attualmente sottoposto a sequestro dal Tribunale di Bologna nel procedimento penale
R.G.N.R. 12441/2020, ne dispone il dissequestro ordinandone la restituzione in favore dello stesso GN;
Parte_1
II – respinge l'appello incidentale;
III – condanna il GN alla refusione nei confronti del Controparte_1
GN delle spese di lite che, per il primo grado, liquida in Parte_1
Euro 5.077,00 per compensi, oltre Euro 264,00 per anticipazioni, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
IV – condanna il GN alla refusione nei confronti del Controparte_1
GN delle spese di lite che, per il presente grado di Parte_1
appello, liquida in Euro 3.966,00 per compensi, oltre Euro 382,50 per anticipazioni, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
V – sussistono i presupposti per l'applicazione nei confronti del GN
[...]
dell'art. 13, primo comma quater, d.P.R. n. 115/2002. CP_1
pagina 12 di 13 Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 21 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente avv. Andrea Di Gregorio dott. Giuseppe De Rosa
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