Sentenza 14 maggio 2004
Massime • 1
Nella divisione ereditaria non si richiede necessariamente in sede di formazione delle porzioni una assoluta omogeneità delle stesse, ben potendo, nell'ambito di ciascuna categoria di beni, (immobili, mobili e crediti) da dividere, che alcuni siano assegnati per l'intero ad una quota ed altri, sempre per l'intero, ad altra quota, salvi i necessari conguagli.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/05/2004, n. 9203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9203 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere -
Dott. SCHERILLO Giovanna - Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere -
Dott. MAZZACANE Vincenzo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL RN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SAN SABA 7, presso lo studio dell'avvocato SERGIO MAGLIO, difesa dall'avvocato IA RITA PUGLIA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AL RA, AL OR, AL AN IA, GI IA PIA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 25/00 della Corte d'Appello di ANCONA, depositata il 29/01/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/04 dal Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 31.1.1984 AO SA conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno la sorella IN SA chiedendo procedersi alla divisione dei beni lasciati dal padre SE SA, deceduto il 6.8.1979, in forza di donazione del 12.8.1947 e di testamento pubblico dell'8.5.1976;
esponeva che il padre, nel testamento, aveva lasciato ad esso attore la parte disponibile delle sue sostanze, aveva riconosciuto che la nuova casa della famiglia era stata costruita interamente con denaro del figlio AO, ed aveva disposto che la figlia IN non accampasse pretese sul contributo ricevuto dallo Stato per la costruzione della casa medesima, e che nella quota del figlio AO fossero compresi alcuni beni individuati appezzamenti di terreno;
l'attore chiedeva pertanto che, nel procedere alla divisione, fosse a lui assegnata la casa sita in località Meschia di Roccafluvione. Costituendosi in giudizio IN SA, pur associandosi alla domanda di divisione, contestava gli assunti del fratello, e chiedeva che nella divisione fosse ricompreso tutto il patrimonio del testatore con riduzione delle assegnazioni disposte in violazione della disponibile.
Il Tribunale adito con sentenza del 23.3.1995, dichiarata aperta la successione, assegnava agli eredi di AO SA, nel frattempo deceduto, ovvero PI CH, SE, RA ed NN RI SA, l'edificio in Meschia di Roccafluvione ed a IN SA i terreni in Roccafluvione ed in Montegallo, ponendo a carico di quest'ultima un conguaglio di lire 2.000.000.
Proposto gravame avverso tale decisione da parte di IN SA cui resistevano i sopra menzionati eredi di AO SA, la Corte di Appello di Ancona con sentenza del 29.1.2000, in parziale riforma della sentenza impugnata, compensava fra le parti le spese del giudizio di primo grado in ragione della metà, condannava gli appellati in solido al rimborso in favore dell'appellante dell'altra metà di esse e confermava nel resto.
La Corte territoriale rilevava anzitutto che la casa di abitazione compresa nell'asse ereditario si configurava come un immobile non comodamente divisibile, considerato tra l'altro che l'edificio era costituito da un appartamento ad uso abitativo e da alcuni locali accessori destinati a rimesse, depositi e stalle il cui utilizzo aveva un significato se considerati insieme alla casa di abitazione, mentre nell'ipotesi di distacco da quest'ultima il loro valore si sarebbe ridotto notevolmente.
Premesso poi che nella formazione delle quote il consulente, nel rispetto del principio stabilito dall'art. 718 c.c., aveva assegnato a ciascuno degli eredi la parte in natura degli immobili caduti in successione, essendo stata attribuita all'appellante la proprietà dei terreni agricoli, il giudice di appello riteneva priva di pregio la censura sollevata da quest'ultima in ordine ad una presunta incongruenza della assegnazione di terreno agricolo senza il fabbricato al servizio della coltivazione: invero nessuna disposizione di legge in materia di divisione ereditaria vietava di coltivare i terreni senza fabbricato rurale, ed inoltre nella fattispecie la notevole estensione dei terreni attribuiti a IN SA consentiva la costruzione di sufficienti strutture a servizio del fondo.
La Corte territoriale rilevava inoltre la genericità delle censure relative all'ammontare dei conguagli determinati a carico dell'appellante ed al modo di calcolare il valore attuale della quota a lei spettante del contributo pubblico per la costruzione della causa;
infine riteneva pretestuoso il motivo di appello riguardante il rendimento dei conti, considerato che IN SA non aveva minimamente contestato l'assunto delle controparti secondo cui i terreni, dopo la morte di AO SA, erano sempre rimasti incolti e non avevano prodotto reddito.
Per la cassazione di tale sentenza IN SA ha proposto un ricorso affidato a cinque motivi;
i soggetti intimati non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 727 c.c., censura la sentenza impugnata per aver attribuito ad uno dei condividenti la casa colonica senza il necessario sussidio di idonea parte del fondo ed all'altro condividente tutto il terreno senza alcuna porzione della casa colonica, che pure costituiva pertinenza essenziale del fondo;
in tal modo si è smembrato un fondo rustico in due entità disomogenee e si è disatteso il principio per il quale i condividenti hanno diritto alla uguaglianza quantitativa e di regola anche qualitativa delle quote.
Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 720 c.c., assume che il giudice di appello non ha reso una valutazione adeguata in ordine alla ritenuta non divisibilità o non comoda divisibilità dell'immobile oggetto dell'asse ereditario, sulla scorta di una generica affermazione del consulente tecnico d'ufficio in ordine ad una presunta diminuzione di valore delle quote in ipotesi di divisione del bene.
Con il terzo motivo IN SA, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 718 c.c., rileva che tale disposizione riconosce a ciascuna parte del giudizio di divisione il diritto di conseguire la sua porzione in natura di un bene immobile comodamente divisibile attribuendo al giudice il potere di disporre l'esecuzione di opere particolari, al fine di assicurare proporzionalità e funzionalità delle quote;
nella fattispecie, invece, all'esponente erano stati attribuiti dei terreni incolti privi di valore ed inedificabili.
Le enunciate censure, da esaminare contestualmente in quanto connesse, sono infondate.
Il giudice di appello con motivazione esauriente e priva di vizi logici ha ritenuto non comodamente divisibile l'immobile per cui è causa sulla base dei rilievi del consulente tecnico d'ufficio con particolare riferimento al fatto che l'edificio in questione, costituito da un appartamento ad uso abitativo e da alcuni locali accessori ai piani seminterrato, terreno e sottotetto destinati a rimesse, depositi e stalle, avrebbe subito un deprezzamento sensibile se si fosse proceduto ad una sua divisione attribuendo l'appartamento ad un condividente e gli altri locali all'altro condividente, considerato che una conveniente valorizzazione di tutti tali beni era correlata ad una loro utilizzazione unitaria.
In proposito deve osservarsi che, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, il concetto di comoda divisibilità di un immobile cui fa riferimento l'art. 720 c.c.. postula, sotto l'aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento e, sotto l'aspetto economico-funzionale, che la divisione consenta il mantenimento, sia pure in misura proporzionalmente ridotta, della funzionalità che aveva il tutto e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto della normale destinazione ed utilizzazione del bene stesso;
inoltre la relativa indagine implica un accertamento di fatto e la conseguente decisione è incensurabile in sede di legittimità, salvo che sotto i profili della mancanza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione (vedi tra le più recenti decisioni che hanno affermato tali principi Cass.
7.2.2002 n. 1738), ipotesi esclusa nella fattispecie alla luce di quanto sopra evidenziato.
Ciò posto, si rivela infondata la censura relativa alla pretesa violazione e falsa applicazione dell'art. 727 primo comma c.c.: tale disposizione, secondo la quale in sede di divisione le quote da assegnare ai condividenti devono comprendere una quantità di beni di uguale natura e qualità in proporzione all'entità di ciascuna quota, non stabilisce principi inderogabili, ma segna solo un indirizzo di massima dal quale il giudice può discostarsi non solo nelle ipotesi espressamente previste (articoli 720 e 722 c.c.), ma anche quando la rigorosa applicazione della stessa verrebbe a risolversi in un pregiudizio del diritto dei condividenti di conseguire una porzione di valore proporzionalmente corrispondente a quello spettante singolarmente sulla massa, come potrebbe verificarsi specialmente nell'ipotesi di diseguaglianza delle quote (Cass. 22.11.2000 n. 15105). Nella fattispecie, d'altra parte, non vi è stata alcuna violazione del diritto di ciascun condividente ad ottenere una parte in natura dei beni, considerato che, come si è esposto, la casa colonica ed i locali accessori sono stati attribuiti agli eredi di AO SA ed i terreni agricoli sono stati attribuiti per intero a IN SA, in conformità dell'indirizzo consolidato di questa Corte per il quale nella divisione ereditaria non si richiede necessariamente in sede di formazione delle porzioni una assoluta omogeneità delle stesse, ben potendo, nell'ambito di ciascuna categoria di beni immobili, mobili e crediti da dividere, taluni di essi essere assegnati per l'intero ad una quota ed altri, sempre per l'intero, ad altra quota, salvi i necessari conguagli (Cass.
3.4.1999 n. 3288;
Cass. 22.11.2000 n. 15105). Infine è appena il caso di aggiungere che il giudice di appello con apprezzamento di fatto congruamente motivato e privo di vizi logici ha rilevato che l'attribuzione di terreni agricoli senza fabbricato rurale non costituiva impedimento all'utilizzazione di essi secondo la loro naturale destinazione, e che comunque vi era sempre la possibilità per IN SA di realizzare delle costruzioni adeguate al servizio dei fondi da coltivare.
Con il quarto motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata riguardo al criterio adottato per la quantificazione delle migliorie che AO SA avrebbe apportato alla casa colonica, determinate in lire 19.548.000 con il sovvertimento di ogni principio circa l'onere della prova.
La censura è inammissibile.
La Corte territoriale ha disatteso in quanto del tutto privo di motivazione il motivo di appello relativo all'ammontare del conguaglio determinato a carico dell'appellante dal giudice di primo grado;
orbene, considerato che nella quantificazione di tale conguaglio è stato valutato anche il debito di IN SA per rimborso delle spese di migliorie, la mancata impugnazione dell'affermazione del giudice di appello ora richiamata comporta l'inammissibilità del motivo in esame, che in sostanza è diretto a censurare una statuizione della sentenza di primo grado. Con il quinto motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere omesso qualsiasi pronuncia sul motivo di appello relativo al diritto dell'esponente al rendiconto nei confronti del fratello AO SA.
La censura è infondata.
Il giudice di appello, contrariamente all'assunto della ricorrente, ha esaminato esaurientemente il suddetto motivo, affermando che IN SA non aveva minimamente contestato le deduzioni della controparte secondo cui i terreni ricompresi nell'asse ereditario, dopo la morte di SE SA, erano rimasti incolti ed improduttivi di reddito, e che comunque, per la zona in cui erano situati (ovvero nell'appennino ascolano) dovevano essere caratterizzati, secondo un dato di comune esperienza, da "un rendimento minimo se non nullo o, addirittura, negativo". Il ricorso deve pertanto essere rigettato;
non si procede alla pronuncia sulle spese non avendo i soggetti intimati svolto alcuna attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2004