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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 17/12/2025, n. 1665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1665 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati
NN Menegazzi Presidente
IN GH GI rel.
LI Civiero GI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 64/2024 promosso da:
nato in [...] il [...] Parte_1
(c.f.: ), CodiceFiscale_1
e da
nato in [...] il [...] Parte_1
(c.f.: ) CodiceFiscale_2
rappresentati e difesi dagli avv.ti Maria Palomba e Loretta Cassano, giusta mandato allegato telematicamente all'atto di citazione in opposizione a ingiunzione ex art. 316 bis, co. 3 e 4 c.c., ed elettivamente domiciliati presso lo studio delle stesse a Giavera del Montello (TV), in Via San Rocco n.
12,
- attori opponenti - contro
, nata a [...] il [...] CP_1 (c.f.: , CodiceFiscale_3
rappresentata e difesa dall'avv. Mario Nordio, giusta mandato allegato telematicamente alla memoria di costituzione depositata il 25/11/2024, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito a
Treviso, in Piazza Trentin n. 14;
- convenuta opposta -
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice opponente:
In via preliminare:
- Accertata e dichiarata l'inesistenza/nullità della notifica nei confronti del sig. del ricorso Parte_1
ex art. 316 bis c.p.c. e relativo provvedimento di fissazione udienza del 13.10.2023, dichiarare nullo, di nessun effetto e, comunque, revocare il provvedimento di ingiunzione pronunciato dal Tribunale di Treviso, dott. Antonello Fabbro cron.
15903/2023 del 28.11.2023, nell'ambito del procedimento portante R.G. 5423/2023.
Nel merito:
- Revocare il provvedimento di ingiunzione pronunciato dal Tribunale di Treviso, dott. Antonello Fabbro, cron.
15903/2023 del 28.11.2023, nell'ambito del procedimento portante R.G. 5423/2023, nei confronti del sig.
[...]
per mancanza assoluta dei presupposti di legge ex art. 316 bis, per i motivi tutti indicati negli scritti Parte_1
difensivi e verbali di udienza.
- Rigettare la domanda avversaria preliminare - e ribadita in via principale - di conferma di filiazione legittima in quanto contraria a documentazione avente fede privilegiata ed in quanto decisione eventualmente rimessa in via esclusiva al Tribunale in composizione collegiale e, quindi, estranea al presente giudizio diretto unicamente a verificare la sussistenza dei requisiti ex art. 316 bis c.p.c.
- Rigettare la domanda formulata in via subordinata nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. da controparte diretta ad ottenere la condanna del sig. al pagamento del contributo al mantenimento della minore Parte_1
, in quanto tardiva e inammissibile essendo già stato emesso analogo provvedimento all'esito del giudizio Persona_1
di separazione.
In via istruttoria: Si eccepisce l'inutilizzabilità e, comunque, l'irrilevanza ai fini del decidere della documentazione confluita irritualmente nel fascicolo telematico per iniziativa di soggetti estranei al giudizio in quanto contraria a documentazione avente fede privilegiata ed essendo preclusa al magistrato, per difetto di competenza, la possibilità di una decisione che incida sull'accertamento giudiziale della paternità, anche e soprattutto alla luce della documentazione prodotta da questo patrocinio (cfr: doc. 17 – memoria ex art. 171 ter n. 1).
Si chiede, in ogni caso, respingersi la domanda di accertamento medico legale richiesto da controparte essendosi la relativa domanda ormai prescritta.
Si insiste per l'ammissione integrale della documentazione prodotta e per il rigetto delle richieste istruttorie avversarie.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali di causa
Per parte convenuta opposta:
NEL MERITO:
IN VIA PRELIMINARE
- Confermarsi la provvisoria esecuzione dell'ingiunzione opposta dato che l'opposizione non è fondata su valida prova scritta né è di facile e pronta soluzione;
- Preso atto della rinuncia alla domanda di disconoscimento, confermare la circostanza che la nascita di Persona_1
è avvenuta in costanza di matrimonio e che pertanto ella è figlia legittima del signor Parte_1
IN VIA PRINCIPALE
- Previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di ingiunzione, confermare l'ingiunzione emessa nei confronti del signor nato in [...] il [...] e residente in [...]
BB (TV), via Castellir n. 4/A (C.F.: ) all'esito del procedimento recante R.G. C.F._4
5423/23 dal Presidente Dott. Fabbro;
- Respingere quindi l'opposizione perché infondata;
- Preso atto della rinuncia alla domanda di disconoscimento, confermare la circostanza che la nascita di Persona_1
è avvenuta in costanza di matrimonio e che pertanto ella è figlia legittima del signor Pt_1 Parte_1
- In ogni caso con rifusione delle spese di lite.
IN VIA SUBORDINATA - In denegata ipotesi di accoglimento anche della parziale della domanda attorea, premessa ogni opportuna declaratoria, condannare il signor nato in [...] il [...] (c.f. Parte_1
), attualmente domiciliato in BB (TV), via Castellir n. 4/A, a versare mensilmente a C.F._5
titolo di contributo al mantenimento della figlia minore la somma pari ad € 300,00, o comunque la Persona_1
somma maggiore o minore che riterrà congrua;
- In ogni caso con rifusione delle spese di lite.
IN VIA ISTRUTTORIA
A. Lo scrivente chiede che l'Illustre GI adito voglia ordinare, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., agli attori di produrre:
1.documentazione relativa ai redditi percepiti dal signor IS (dichiarazioni dei redditi degli Parte_1
ultimi tre anni, buste paga, visure catastali, visure camerali, certificati di proprietà di beni mobili registrati);
2. documentazione relativa ai redditi percepiti dal signor IS (dichiarazioni dei redditi degli ultimi Parte_1
tre anni, buste paga, visure catastali, visure camerali, certificati di proprietà di beni mobili registrati);
B. Lo scrivente chiede che vengano esclusi ed espulsi dal fascicolo di causa i documenti n. 6 e n. 11 prodotti da CP_2
dal momento che, come esposto dallo stesso patrocinio attoreo, si tratta di documentazione prodotta in sola lingua straniera
- incomprensibile- e per tale ragione privi di qualsiasi valenza probatoria.
Lo scrivente chiede inoltre l'esclusione del doc. n. 5 prodotto da Controparte che non reca alcuna sottoscrizione né intestazione
e non riveste alcun pregio probatorio.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con ricorso ex art. 316 bis cod. civ., la sig.ra chiedeva ed otteneva l'ingiunzione al CP_1
pagamento del contributo al mantenimento per la figlia nei confronti del sig. Per_2 Parte_1
nonno ex patre, nell'importo mensile di €. 250,00; il provvedimento veniva notificato anche al
[...]
AD, il sig. IS Pt_1
Con atto di citazione in opposizione i sigg.ri e IS Parte_1 Parte_1 (AD di ), chiedevano al Tribunale, in via preliminare, di sospendere l'efficacia esecutiva del Per_1
provvedimento di ingiunzione emesso nei confronti del sig. di dichiarare nullo Parte_1
e, comunque, revocare il provvedimento di ingiunzione per inesistenza/nullità della notifica nei confronti del sig. del ricorso ex art. 316 bis;
accertata e dichiarata Parte_1
l'inesistenza/nullità della notifica nei confronti del sig. del ricorso, lo Pt_1 Parte_1
stesso chiedeva la pronuncia di nullità/inefficacia e revoca dell'opposta ingiunzione, anche nei confronti del sig. per mancanza assoluta dei presupposti di legge ex art. 316 bis c.c.. Parte_1
Egli chiedeva infine l'accertamento dell'insussistenza del rapporto di filiazione legittima, anche in ordine alla presunzione di paternità di cui all'art. 232 c.c., tra e , Pt_1 Parte_1 Persona_1
attesa l'assenza di coabitazione con la moglie, Per_1
Nel costituirsi la sig.ra opponendosi alle domande di parte attrice, chiedeva al Tribunale di Per_1
respingere l'opposizione perché infondata e di dichiarare inammissibile, e comunque improcedibile, la domanda di disconoscimento di paternità.
Alla prima udienza del 13/06/2024 il GI, rilevato che il procedimento era stato erroneamente introdotto con citazione anziché con ricorso, giusta modifica dell'art. 316 bis c.c., con ordinanza del
14/06/2024 mutava il rito e rinviava, per la comparizione delle parti, all'udienza del 2/07/2024.
Dopo alcuni rinvii concessi per verificare l'eventuale accordo stragiudiziale tra le parti, e formalizzata in data 25.11.2024 la costituzione in giudizio di nuovo difensore per la sig.ra all'udienza del giorno Per_1
11/03/2025 i legali delle parti rappresentavano di non aver raggiunto un accordo in quanto la madre pur disponibile a che il AD vedesse la figlia in spazio protetto, ferme restando le condizioni di mantenimento pari a 250,00 euro mensili disposte nella sentenza di divorzio, non era però d'accordo a rettificare l'atto di nascita come richiesto dal AD. Non essendo presente in udienza il sig.
[...]
il GI rinviava, quindi, all'udienza del 10/04/2025 per consentire al ricorrente di Parte_1
partecipare.
A tale udienza le parti riferivano di non aver raggiunto un accordo ed il sig. dichiarava di Parte_1
essere disoccupato;
il GI, pertanto, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 9/10/25 per la rimessione della causa in decisione, assegnando i termini per la precisazione delle conclusioni e il deposito delle comparse conclusionali e di replica, in esito alle quali tratteneva la causa in decisione.
* * *
1. Della domanda di revoca del provvedimento di ingiunzione del 28/11/2023 per carenza dei presupposti di legge.
In via principale e nel merito, parte attrice, il sig. chiede la revoca del Parte_1
provvedimento di ingiunzione pronunciato dal Tribunale di Treviso in data 28/11/2023, nell'ambito del procedimento portante R.G. 5423/2023, per mancanza assoluta dei presupposti di legge ex art. 316 bis.
L'opposizione formulata da parte attrice è fondata e merita accoglimento.
L'art. 316 bis c.c. impone ai genitori di adempiere ai propri obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Solo nel caso in cui i genitori non dispongano di mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.
Nel caso de quo, tali circostanze non sussistono.
Il sig. non è irreperibile, si trova in Italia e nel presente giudizio ha dichiarato di non volersi Parte_1
sottrarre ai propri obblighi nei confronti di , anche se condiziona e subordina tale disponibilità Per_1
all'accertamento della paternità della bambina.
E' peraltro stata emessa una sentenza di scioglimento del matrimonio civile, la n. 2125/2022 pronunciata dal Tribunale di Treviso in data 29/11/2022, pubblicata il 21/12/2022, e passata in giudicato in quanto non impugnata, che dispone che il AD concorra al mantenimento della figlia versando la somma mensile di € 250,00, e rifondendo alla moglie separata il 50% delle spese straordinarie anticipate per la minore . Per_2
Tale sentenza rappresenta il titolo in base al quale la madre può pretendere il contributo al mantenimento della figlia, con la quale vive, dal AD.
Quanto al AD, che ha introdotto il presente giudizio, egli ha dato prova di vivere in Italia e non è emersa alcuna circostanza che porti a ritenere che egli non abbia mezzi sufficienti, come richiesto dalla previsione di cui all'art. 316 bis c.c..
L'eventuale sua attuale condizione di disoccupazione non può ritenersi ostativa alla corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore della figlia;
egli, infatti, in ragione della sua età e dell'assenza di problematiche di salute, è da considerarsi abile al lavoro e capace di poter mantenere sé stesso e la prole.
Non sussistono quindi i presupposti di cui all'art. 316 bis c.c.
Gli obblighi di mantenimento del sig. IS AD di , sono peraltro, Parte_1 Per_1
come detto, già definiti e posti a carico del medesimo in forza della succitata sentenza.
Il provvedimento di ingiunzione pronunciato in data 28.11.2023 deve quindi essere revocato.
L'accoglimento della domanda proposta in via principale nel merito è assorbente rispetto alla domanda proposta in via preliminare.
In ragione di quanto esposto deve essere dichiarata inammissibile anche la domanda proposta in via subordinata dalla resistente, di condanna del AD al pagamento di un assegno di mantenimento in favore della figlia nella misura di 300 euro mensili.
La sentenza di divorzio ha infatti già stabilito l'entità dell'assegno dovuto dal AD;
qualora la madre intendesse allegare una modifica della situazione fattuale tale da richiedere una revisione della previsione di mantenimento, ella dovrebbe farlo introducendo un procedimento revisionale, avente ad oggetto la richiesta di modifica della previsione già stabilita in sede divorzile.
Non può quindi essere introdotta, nel presente giudizio di opposizione, la domanda di revisione dell'assegno di mantenimento.
2. Della domanda di accertamento della filiazione legittima.
La resistente in memoria di costituzione ha chiesto che venisse dichiarata inammissibile o comunque improcedibile la domanda di disconoscimento di paternità proposta dalla controparte (ed in seguito oggetto di rinuncia).
In sede di prima memoria ella ha chiesto di confermare la circostanza che la nascita di è avvenuta Persona_1 in costanza di matrimonio e che pertanto ella è figlia legittima del signor Parte_1
Tale domanda è stata riproposta anche in sede di precisazione delle conclusioni.
La domanda deve essere dichiarata inammissibile.
Deve essere precisato che è nata il [...], circostanza pacifica, in costanza di Per_1
matrimonio.
Ciò basta per invocare la presunzione di paternità codificata dall'art. 231 c.c. per cui "il marito è AD del figlio concepito o nato durante il matrimonio".
La presunzione di paternità si basa, all'evidenza, sul fatto che il marito è legalmente considerato il AD del figlio concepito o nato durante il matrimonio, senza che ciò richieda un atto di riconoscimento da parte del AD stesso. Questa presunzione è superabile attraverso l'azione di disconoscimento di paternità, disciplinata dagli articoli 243 bis e 244 del codice civile, che deve essere promossa dal marito.
L'accertamento della paternità non costituisce, tuttavia, oggetto del pendente procedimento che è stato promosso ai fini dell'opposizione ad ordinanza di ingiunzione, emessa dal Tribunale di Treviso, in data
28/11/2023, nell'ambito del procedimento R.G. 5423/2023, nei confronti del nonno, il sig.
[...]
Parte_1
Il difetto di paternità eccepito dal sig. ed il conseguente accertamento Parte_1
della paternità di potrà quindi, eventualmente, essere fatto valere dallo stesso promuovendo Per_2
azione di disconoscimento della paternità ex art. 243 bis e 244 del codice civile.
2. Delle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Esse sono state calcolate per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, scaglione indeterminabile, complessità bassa, sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, valori minimi alla luce della non particolare complessità delle questioni.
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede: - accoglie l'opposizione e, per l'effetto revoca il provvedimento di ingiunzione, emesso dal Tribunale di
Treviso in data 28/11/2023 nel procedimento R.G. n. 5423/2023;
- dichiara inammissibile la domanda di accertamento dello stato di filiazione legittima;
- dichiara inammissibile la domanda di condanna del AD al pagamento dell'assegno mensile di 300 euro in favore della figlia;
- condanna , alla rifusione, in favore dei sigg.ri e IS CP_1 Parte_1
delle spese processuali che liquida in complessivi € 3.809 per compensi, oltre Parte_1
rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge.
Treviso, 11 novembre 2025.
Il Presidente
NN Menegazzi
Il GI
IN GH
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati
NN Menegazzi Presidente
IN GH GI rel.
LI Civiero GI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 64/2024 promosso da:
nato in [...] il [...] Parte_1
(c.f.: ), CodiceFiscale_1
e da
nato in [...] il [...] Parte_1
(c.f.: ) CodiceFiscale_2
rappresentati e difesi dagli avv.ti Maria Palomba e Loretta Cassano, giusta mandato allegato telematicamente all'atto di citazione in opposizione a ingiunzione ex art. 316 bis, co. 3 e 4 c.c., ed elettivamente domiciliati presso lo studio delle stesse a Giavera del Montello (TV), in Via San Rocco n.
12,
- attori opponenti - contro
, nata a [...] il [...] CP_1 (c.f.: , CodiceFiscale_3
rappresentata e difesa dall'avv. Mario Nordio, giusta mandato allegato telematicamente alla memoria di costituzione depositata il 25/11/2024, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito a
Treviso, in Piazza Trentin n. 14;
- convenuta opposta -
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice opponente:
In via preliminare:
- Accertata e dichiarata l'inesistenza/nullità della notifica nei confronti del sig. del ricorso Parte_1
ex art. 316 bis c.p.c. e relativo provvedimento di fissazione udienza del 13.10.2023, dichiarare nullo, di nessun effetto e, comunque, revocare il provvedimento di ingiunzione pronunciato dal Tribunale di Treviso, dott. Antonello Fabbro cron.
15903/2023 del 28.11.2023, nell'ambito del procedimento portante R.G. 5423/2023.
Nel merito:
- Revocare il provvedimento di ingiunzione pronunciato dal Tribunale di Treviso, dott. Antonello Fabbro, cron.
15903/2023 del 28.11.2023, nell'ambito del procedimento portante R.G. 5423/2023, nei confronti del sig.
[...]
per mancanza assoluta dei presupposti di legge ex art. 316 bis, per i motivi tutti indicati negli scritti Parte_1
difensivi e verbali di udienza.
- Rigettare la domanda avversaria preliminare - e ribadita in via principale - di conferma di filiazione legittima in quanto contraria a documentazione avente fede privilegiata ed in quanto decisione eventualmente rimessa in via esclusiva al Tribunale in composizione collegiale e, quindi, estranea al presente giudizio diretto unicamente a verificare la sussistenza dei requisiti ex art. 316 bis c.p.c.
- Rigettare la domanda formulata in via subordinata nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. da controparte diretta ad ottenere la condanna del sig. al pagamento del contributo al mantenimento della minore Parte_1
, in quanto tardiva e inammissibile essendo già stato emesso analogo provvedimento all'esito del giudizio Persona_1
di separazione.
In via istruttoria: Si eccepisce l'inutilizzabilità e, comunque, l'irrilevanza ai fini del decidere della documentazione confluita irritualmente nel fascicolo telematico per iniziativa di soggetti estranei al giudizio in quanto contraria a documentazione avente fede privilegiata ed essendo preclusa al magistrato, per difetto di competenza, la possibilità di una decisione che incida sull'accertamento giudiziale della paternità, anche e soprattutto alla luce della documentazione prodotta da questo patrocinio (cfr: doc. 17 – memoria ex art. 171 ter n. 1).
Si chiede, in ogni caso, respingersi la domanda di accertamento medico legale richiesto da controparte essendosi la relativa domanda ormai prescritta.
Si insiste per l'ammissione integrale della documentazione prodotta e per il rigetto delle richieste istruttorie avversarie.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali di causa
Per parte convenuta opposta:
NEL MERITO:
IN VIA PRELIMINARE
- Confermarsi la provvisoria esecuzione dell'ingiunzione opposta dato che l'opposizione non è fondata su valida prova scritta né è di facile e pronta soluzione;
- Preso atto della rinuncia alla domanda di disconoscimento, confermare la circostanza che la nascita di Persona_1
è avvenuta in costanza di matrimonio e che pertanto ella è figlia legittima del signor Parte_1
IN VIA PRINCIPALE
- Previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di ingiunzione, confermare l'ingiunzione emessa nei confronti del signor nato in [...] il [...] e residente in [...]
BB (TV), via Castellir n. 4/A (C.F.: ) all'esito del procedimento recante R.G. C.F._4
5423/23 dal Presidente Dott. Fabbro;
- Respingere quindi l'opposizione perché infondata;
- Preso atto della rinuncia alla domanda di disconoscimento, confermare la circostanza che la nascita di Persona_1
è avvenuta in costanza di matrimonio e che pertanto ella è figlia legittima del signor Pt_1 Parte_1
- In ogni caso con rifusione delle spese di lite.
IN VIA SUBORDINATA - In denegata ipotesi di accoglimento anche della parziale della domanda attorea, premessa ogni opportuna declaratoria, condannare il signor nato in [...] il [...] (c.f. Parte_1
), attualmente domiciliato in BB (TV), via Castellir n. 4/A, a versare mensilmente a C.F._5
titolo di contributo al mantenimento della figlia minore la somma pari ad € 300,00, o comunque la Persona_1
somma maggiore o minore che riterrà congrua;
- In ogni caso con rifusione delle spese di lite.
IN VIA ISTRUTTORIA
A. Lo scrivente chiede che l'Illustre GI adito voglia ordinare, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., agli attori di produrre:
1.documentazione relativa ai redditi percepiti dal signor IS (dichiarazioni dei redditi degli Parte_1
ultimi tre anni, buste paga, visure catastali, visure camerali, certificati di proprietà di beni mobili registrati);
2. documentazione relativa ai redditi percepiti dal signor IS (dichiarazioni dei redditi degli ultimi Parte_1
tre anni, buste paga, visure catastali, visure camerali, certificati di proprietà di beni mobili registrati);
B. Lo scrivente chiede che vengano esclusi ed espulsi dal fascicolo di causa i documenti n. 6 e n. 11 prodotti da CP_2
dal momento che, come esposto dallo stesso patrocinio attoreo, si tratta di documentazione prodotta in sola lingua straniera
- incomprensibile- e per tale ragione privi di qualsiasi valenza probatoria.
Lo scrivente chiede inoltre l'esclusione del doc. n. 5 prodotto da Controparte che non reca alcuna sottoscrizione né intestazione
e non riveste alcun pregio probatorio.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con ricorso ex art. 316 bis cod. civ., la sig.ra chiedeva ed otteneva l'ingiunzione al CP_1
pagamento del contributo al mantenimento per la figlia nei confronti del sig. Per_2 Parte_1
nonno ex patre, nell'importo mensile di €. 250,00; il provvedimento veniva notificato anche al
[...]
AD, il sig. IS Pt_1
Con atto di citazione in opposizione i sigg.ri e IS Parte_1 Parte_1 (AD di ), chiedevano al Tribunale, in via preliminare, di sospendere l'efficacia esecutiva del Per_1
provvedimento di ingiunzione emesso nei confronti del sig. di dichiarare nullo Parte_1
e, comunque, revocare il provvedimento di ingiunzione per inesistenza/nullità della notifica nei confronti del sig. del ricorso ex art. 316 bis;
accertata e dichiarata Parte_1
l'inesistenza/nullità della notifica nei confronti del sig. del ricorso, lo Pt_1 Parte_1
stesso chiedeva la pronuncia di nullità/inefficacia e revoca dell'opposta ingiunzione, anche nei confronti del sig. per mancanza assoluta dei presupposti di legge ex art. 316 bis c.c.. Parte_1
Egli chiedeva infine l'accertamento dell'insussistenza del rapporto di filiazione legittima, anche in ordine alla presunzione di paternità di cui all'art. 232 c.c., tra e , Pt_1 Parte_1 Persona_1
attesa l'assenza di coabitazione con la moglie, Per_1
Nel costituirsi la sig.ra opponendosi alle domande di parte attrice, chiedeva al Tribunale di Per_1
respingere l'opposizione perché infondata e di dichiarare inammissibile, e comunque improcedibile, la domanda di disconoscimento di paternità.
Alla prima udienza del 13/06/2024 il GI, rilevato che il procedimento era stato erroneamente introdotto con citazione anziché con ricorso, giusta modifica dell'art. 316 bis c.c., con ordinanza del
14/06/2024 mutava il rito e rinviava, per la comparizione delle parti, all'udienza del 2/07/2024.
Dopo alcuni rinvii concessi per verificare l'eventuale accordo stragiudiziale tra le parti, e formalizzata in data 25.11.2024 la costituzione in giudizio di nuovo difensore per la sig.ra all'udienza del giorno Per_1
11/03/2025 i legali delle parti rappresentavano di non aver raggiunto un accordo in quanto la madre pur disponibile a che il AD vedesse la figlia in spazio protetto, ferme restando le condizioni di mantenimento pari a 250,00 euro mensili disposte nella sentenza di divorzio, non era però d'accordo a rettificare l'atto di nascita come richiesto dal AD. Non essendo presente in udienza il sig.
[...]
il GI rinviava, quindi, all'udienza del 10/04/2025 per consentire al ricorrente di Parte_1
partecipare.
A tale udienza le parti riferivano di non aver raggiunto un accordo ed il sig. dichiarava di Parte_1
essere disoccupato;
il GI, pertanto, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 9/10/25 per la rimessione della causa in decisione, assegnando i termini per la precisazione delle conclusioni e il deposito delle comparse conclusionali e di replica, in esito alle quali tratteneva la causa in decisione.
* * *
1. Della domanda di revoca del provvedimento di ingiunzione del 28/11/2023 per carenza dei presupposti di legge.
In via principale e nel merito, parte attrice, il sig. chiede la revoca del Parte_1
provvedimento di ingiunzione pronunciato dal Tribunale di Treviso in data 28/11/2023, nell'ambito del procedimento portante R.G. 5423/2023, per mancanza assoluta dei presupposti di legge ex art. 316 bis.
L'opposizione formulata da parte attrice è fondata e merita accoglimento.
L'art. 316 bis c.c. impone ai genitori di adempiere ai propri obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Solo nel caso in cui i genitori non dispongano di mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.
Nel caso de quo, tali circostanze non sussistono.
Il sig. non è irreperibile, si trova in Italia e nel presente giudizio ha dichiarato di non volersi Parte_1
sottrarre ai propri obblighi nei confronti di , anche se condiziona e subordina tale disponibilità Per_1
all'accertamento della paternità della bambina.
E' peraltro stata emessa una sentenza di scioglimento del matrimonio civile, la n. 2125/2022 pronunciata dal Tribunale di Treviso in data 29/11/2022, pubblicata il 21/12/2022, e passata in giudicato in quanto non impugnata, che dispone che il AD concorra al mantenimento della figlia versando la somma mensile di € 250,00, e rifondendo alla moglie separata il 50% delle spese straordinarie anticipate per la minore . Per_2
Tale sentenza rappresenta il titolo in base al quale la madre può pretendere il contributo al mantenimento della figlia, con la quale vive, dal AD.
Quanto al AD, che ha introdotto il presente giudizio, egli ha dato prova di vivere in Italia e non è emersa alcuna circostanza che porti a ritenere che egli non abbia mezzi sufficienti, come richiesto dalla previsione di cui all'art. 316 bis c.c..
L'eventuale sua attuale condizione di disoccupazione non può ritenersi ostativa alla corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore della figlia;
egli, infatti, in ragione della sua età e dell'assenza di problematiche di salute, è da considerarsi abile al lavoro e capace di poter mantenere sé stesso e la prole.
Non sussistono quindi i presupposti di cui all'art. 316 bis c.c.
Gli obblighi di mantenimento del sig. IS AD di , sono peraltro, Parte_1 Per_1
come detto, già definiti e posti a carico del medesimo in forza della succitata sentenza.
Il provvedimento di ingiunzione pronunciato in data 28.11.2023 deve quindi essere revocato.
L'accoglimento della domanda proposta in via principale nel merito è assorbente rispetto alla domanda proposta in via preliminare.
In ragione di quanto esposto deve essere dichiarata inammissibile anche la domanda proposta in via subordinata dalla resistente, di condanna del AD al pagamento di un assegno di mantenimento in favore della figlia nella misura di 300 euro mensili.
La sentenza di divorzio ha infatti già stabilito l'entità dell'assegno dovuto dal AD;
qualora la madre intendesse allegare una modifica della situazione fattuale tale da richiedere una revisione della previsione di mantenimento, ella dovrebbe farlo introducendo un procedimento revisionale, avente ad oggetto la richiesta di modifica della previsione già stabilita in sede divorzile.
Non può quindi essere introdotta, nel presente giudizio di opposizione, la domanda di revisione dell'assegno di mantenimento.
2. Della domanda di accertamento della filiazione legittima.
La resistente in memoria di costituzione ha chiesto che venisse dichiarata inammissibile o comunque improcedibile la domanda di disconoscimento di paternità proposta dalla controparte (ed in seguito oggetto di rinuncia).
In sede di prima memoria ella ha chiesto di confermare la circostanza che la nascita di è avvenuta Persona_1 in costanza di matrimonio e che pertanto ella è figlia legittima del signor Parte_1
Tale domanda è stata riproposta anche in sede di precisazione delle conclusioni.
La domanda deve essere dichiarata inammissibile.
Deve essere precisato che è nata il [...], circostanza pacifica, in costanza di Per_1
matrimonio.
Ciò basta per invocare la presunzione di paternità codificata dall'art. 231 c.c. per cui "il marito è AD del figlio concepito o nato durante il matrimonio".
La presunzione di paternità si basa, all'evidenza, sul fatto che il marito è legalmente considerato il AD del figlio concepito o nato durante il matrimonio, senza che ciò richieda un atto di riconoscimento da parte del AD stesso. Questa presunzione è superabile attraverso l'azione di disconoscimento di paternità, disciplinata dagli articoli 243 bis e 244 del codice civile, che deve essere promossa dal marito.
L'accertamento della paternità non costituisce, tuttavia, oggetto del pendente procedimento che è stato promosso ai fini dell'opposizione ad ordinanza di ingiunzione, emessa dal Tribunale di Treviso, in data
28/11/2023, nell'ambito del procedimento R.G. 5423/2023, nei confronti del nonno, il sig.
[...]
Parte_1
Il difetto di paternità eccepito dal sig. ed il conseguente accertamento Parte_1
della paternità di potrà quindi, eventualmente, essere fatto valere dallo stesso promuovendo Per_2
azione di disconoscimento della paternità ex art. 243 bis e 244 del codice civile.
2. Delle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Esse sono state calcolate per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, scaglione indeterminabile, complessità bassa, sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, valori minimi alla luce della non particolare complessità delle questioni.
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede: - accoglie l'opposizione e, per l'effetto revoca il provvedimento di ingiunzione, emesso dal Tribunale di
Treviso in data 28/11/2023 nel procedimento R.G. n. 5423/2023;
- dichiara inammissibile la domanda di accertamento dello stato di filiazione legittima;
- dichiara inammissibile la domanda di condanna del AD al pagamento dell'assegno mensile di 300 euro in favore della figlia;
- condanna , alla rifusione, in favore dei sigg.ri e IS CP_1 Parte_1
delle spese processuali che liquida in complessivi € 3.809 per compensi, oltre Parte_1
rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge.
Treviso, 11 novembre 2025.
Il Presidente
NN Menegazzi
Il GI
IN GH