Art. 3.
Gli atti di concessione, che deroghino alla norma sulla competenza del giudice, fissata rispettivamente dagli articoli 44 e 40 delle convenzioni di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1, saranno resi esecutivi con atti aventi forza di legge.
Gli atti di concessione, che deroghino alla norma sulla competenza del giudice, fissata rispettivamente dagli articoli 44 e 40 delle convenzioni di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1, saranno resi esecutivi con atti aventi forza di legge.