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Sentenza 26 novembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 26/11/2024, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 6913/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 19/06/2024 da (Cod. Fisc. Parte_1
) e (Cod. Fisc. C.F._1 Parte_2
), entrambi con il proc. e dom. avv. DAVID CECUTTI, C.F._2
ambedue in virtù di mandato allegato al ricorso, avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il giudice relatore dott.ssa Marta Diamante;
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto
di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
Oggetto:
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
separazione
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 01/08/2019 in consensuale con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto CP_1
Comune al n. 110, parte 1, dell'anno 2019;
- dato atto che dall'unione sono nati il figlio (il 04/03/2020) e la figlia Per_1
(il 02/02/2018), minorenni;
Per_2
- dato atto che i ricorrenti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché all'interesse dei figli minori;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- preso atto che le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
- rilevato che tale domanda non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni;
- precisato che la pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito;
- in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione dei sig.ri nato a [...] Parte_1
(UD) il 31/08/1982, e , nata a [...] Parte_2
DEL FRIULI (UD) il 10/09/1992, uniti in matrimonio in data 01/08/2019 in alle seguenti condizioni: CP_1
1) autorizza i coniugi a vivere separati e a fissare la propria residenza e dimora ove ciascuno riterrà più opportuno, con l'obbligo del reciproco rispetto, fermi gli obblighi di legge;
2) prende atto che entrambi i coniugi hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti, di aver già provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro;
3) in merito alla gestione della prole, alla luce dell'attività professionale di entrambi i coniugi e la rotazione dei turni, dispone che, per quanto riguarda l'ordinaria gestione dei figli, gli stessi saranno affidati ad entrambi i genitori e collocati a giorni alterni presso ciascun genitore, senza alcun versamento per il mantenimento ordinario;
4) pone le spese straordinarie a carico dei genitori in parti uguali, nella misura del 50% ciascuno;
per le spese straordinarie i ricorrenti si rifanno al protocollo d'intesa concordato tra il Tribunale di Udine e l'Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia – sez. di – di data 28.07.2015; CP_1
− provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore;
− spese di lite al definitivo;
− ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di di annotare la CP_1 presente sentenza in calce all'atto n. 110, parte 1, del Registro degli atti di
Matrimonio dell'anno 2019.
Così deciso a Udine nella camera di consiglio del 20.11.2024 Il Giudice relatore
Dott.ssa Marta Diamante
Il Presidente
Dott.ssa Annamaria Antonini
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 6913/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 19/06/2024 da (Cod. Fisc. Parte_1
) e (Cod. Fisc. C.F._1 Parte_2
), entrambi con il proc. e dom. avv. DAVID CECUTTI, C.F._2
ambedue in virtù di mandato allegato al ricorso, avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il giudice relatore dott.ssa Marta Diamante;
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto
di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
Oggetto:
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
separazione
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 01/08/2019 in consensuale con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto CP_1
Comune al n. 110, parte 1, dell'anno 2019;
- dato atto che dall'unione sono nati il figlio (il 04/03/2020) e la figlia Per_1
(il 02/02/2018), minorenni;
Per_2
- dato atto che i ricorrenti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché all'interesse dei figli minori;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- preso atto che le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
- rilevato che tale domanda non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni;
- precisato che la pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito;
- in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione dei sig.ri nato a [...] Parte_1
(UD) il 31/08/1982, e , nata a [...] Parte_2
DEL FRIULI (UD) il 10/09/1992, uniti in matrimonio in data 01/08/2019 in alle seguenti condizioni: CP_1
1) autorizza i coniugi a vivere separati e a fissare la propria residenza e dimora ove ciascuno riterrà più opportuno, con l'obbligo del reciproco rispetto, fermi gli obblighi di legge;
2) prende atto che entrambi i coniugi hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti, di aver già provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro;
3) in merito alla gestione della prole, alla luce dell'attività professionale di entrambi i coniugi e la rotazione dei turni, dispone che, per quanto riguarda l'ordinaria gestione dei figli, gli stessi saranno affidati ad entrambi i genitori e collocati a giorni alterni presso ciascun genitore, senza alcun versamento per il mantenimento ordinario;
4) pone le spese straordinarie a carico dei genitori in parti uguali, nella misura del 50% ciascuno;
per le spese straordinarie i ricorrenti si rifanno al protocollo d'intesa concordato tra il Tribunale di Udine e l'Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia – sez. di – di data 28.07.2015; CP_1
− provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore;
− spese di lite al definitivo;
− ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di di annotare la CP_1 presente sentenza in calce all'atto n. 110, parte 1, del Registro degli atti di
Matrimonio dell'anno 2019.
Così deciso a Udine nella camera di consiglio del 20.11.2024 Il Giudice relatore
Dott.ssa Marta Diamante
Il Presidente
Dott.ssa Annamaria Antonini