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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 20/03/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1126/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1126/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CLAUDIA Parte_1 C.F._1
BRANZAGLIA ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Lugo (RA), via Baracca n. 19
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LORENZO Controparte_1 C.F._2
RAVAGLIA ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Lugo (RA), vicolo Pauroso n. 14
CONVENUTO/I
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della
Repubblica in sede.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE ESERCIZIO RESPONSABILITÀ GENITORIALE NEI
CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI
All'udienza del 23.01.2025, la IG.ra e il IG. dichiaravano di aderire alla proposta Pt_1 CP_1 conciliativa formulata dal Giudice relatore e i loro difensori chiedevano al Tribunale di recepire le condizioni oggetto della medesima.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473-bis.11 ss. c.p.c. depositato in data 22.05.2024, conveniva in Parte_1 giudizio innanzi all'intestato Tribunale chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 conclusioni: “- Disporre l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, Persona_1 secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre e modalità di visita del padre come sopra indicate. Per l'effetto di quanto sopra le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso.
- Disporre, in merito al mantenimento del figlio minorenne che il padre Persona_1 CP_1 provveda a corrispondere direttamente alla IG.ra la somma di euro 350,00
[...] Parte_1
(euro trecentocinquanta/00) mensili, somma da versare entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie concordate;
- Condannare il IG. a corrispondere alla IG. quanto non versato a Controparte_1 Parte_1 titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario del figlio dalla cessazione della Persona_1 convivenza ad oggi per un totale di euro 9.450,00= (euro novemilaquattrocentocinquanta/00);
- Condannare il IG. a rimborsare la IG. le spese straordinarie Controparte_1 Parte_1 riferite al figlio minore avuto dall'unione di fatto con il convenuto, sostenute in via esclusiva Per_1 dalla medesima dalla cessazione della convivenza ad oggi per un totale di euro 7.050,32”.
Con decreto di fissazione di udienza emesso in data 28.05.2024, il Giudice relatore delegato fissava l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. per la comparizione delle parti in data 24.10.2024.
In data 14.06.2024, interveniva ritualmente nel procedimento il Pubblico Ministero.
Provvedeva a costituirsi nel procedimento in data 18.09.2024 al fine di chiedere Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Ravenna, sentite le parti ed effettuati gli incombenti di legge,
-disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento e Per_1 residenza anagrafica del minore presso l'abitazione della madre.
-disporre il diritto di visita e pernottamento del padre con almeno due giorni alla settimana a Per_1 fine settimana alternati dal sabato pomeriggio dopo la scuola sino al lunedì mattina;
-disporre, il contributo al mantenimento del figlio , a carico di in favore della Per_1 Controparte_1 IG.ra , nella somma di € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come Parte_1 da Protocollo in essere presso il Tribunale di Ravenna;
-respingere le richieste di arretrato del mantenimento ordinario e straordinario così come formulate da parte ricorrente.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e Cpa come per legge”.
pagina 2 di 4 All'udienza del 24.10.2024, comparivano personalmente entrambe le parti e la IG.ra dava atto Pt_1 che il figlio maggiorenne aveva cessato di svolgere attività lavorativa e aveva deciso di Per_2 iscriversi all'università.
Il Giudice delegato tentava di conciliare le parti e formulava alle stesse una proposta conciliativa implicante l'adesione alle seguenti condizioni: affidamento condiviso del figlio minore ad Per_1 entrambi i genitori, con collocazione prevalente dello stesso presso la madre, regolamentazione degli incontri padre-figlio sulla base degli accordi tra le parti, tenuto conto della volontà e degli impegni di
, corresponsione entro il giorno 10 di ogni mese di un contributo al mantenimento dei due figli, Per_1 pari ad euro 200,00 per ciascun figlio, per un importo complessivo di euro 400,00, annualmente rivalutabile sulla base degli indici Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie come determinate sulla base del protocollo vigente presso il Tribunale di Ravenna.
Il Giudice delegato disponeva un rinvio al fine di consentire alle parti di valutare la proposta conciliativa e, alla successiva udienza del 23.01.2025, la IG.ra e il IG. dichiaravano di Pt_1 CP_1 aderire alla medesima, di talché i loro difensori chiedevano al Tribunale di recepire le condizioni oggetto della proposta conciliativa formulata dal Giudice delegato.
Il Giudice delegato rimetteva pertanto la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, le parti hanno aderito alla proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore.
Reputa il Collegio come non vi siano motivi ostativi alla recezione delle condizioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore e al mantenimento Per_1 del figlio maggiorenne oggetto della proposta conciliativa, in quanto le medesime risultano Per_2 adeguate e conformi all'interesse dei due figli. Stante la natura e l'esito del giudizio, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del , decidendo Parte_2 nella causa riguardante l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore e il mantenimento del figlio maggiorenne promossa da nei confronti Per_1 Per_2 Parte_1 di recependo le condizioni oggetto della proposta conciliativa formulata dal Giudice Controparte_1 relatore, così decide:
- DISPONE l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con sua Per_1 collocazione prevalente presso la madre;
- STABILISCE che la disciplina degli incontri tra il padre e il figlio minore sia rimessa agli Per_1 accordi tra le parti, tenuto conto della volontà e degli impegni di;
Per_1
- STABILISCE che il IG. corrisponda alla IG.ra a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento dei due figli e la somma complessiva di euro 400,00, pari Per_1 Per_2 ad euro 200,00 per ciascun figlio, annualmente rivalutabile in base agli indici Istat, entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie contratte nell'interesse dei figli come determinate sulla base del protocollo vigente presso il Tribunale di Ravenna;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti.
pagina 3 di 4 Così deciso a Ravenna, in camera di conIGlio il 17.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Elena Orlandi Dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1126/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CLAUDIA Parte_1 C.F._1
BRANZAGLIA ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Lugo (RA), via Baracca n. 19
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LORENZO Controparte_1 C.F._2
RAVAGLIA ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Lugo (RA), vicolo Pauroso n. 14
CONVENUTO/I
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della
Repubblica in sede.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE ESERCIZIO RESPONSABILITÀ GENITORIALE NEI
CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI
All'udienza del 23.01.2025, la IG.ra e il IG. dichiaravano di aderire alla proposta Pt_1 CP_1 conciliativa formulata dal Giudice relatore e i loro difensori chiedevano al Tribunale di recepire le condizioni oggetto della medesima.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473-bis.11 ss. c.p.c. depositato in data 22.05.2024, conveniva in Parte_1 giudizio innanzi all'intestato Tribunale chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 conclusioni: “- Disporre l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, Persona_1 secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre e modalità di visita del padre come sopra indicate. Per l'effetto di quanto sopra le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso.
- Disporre, in merito al mantenimento del figlio minorenne che il padre Persona_1 CP_1 provveda a corrispondere direttamente alla IG.ra la somma di euro 350,00
[...] Parte_1
(euro trecentocinquanta/00) mensili, somma da versare entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie concordate;
- Condannare il IG. a corrispondere alla IG. quanto non versato a Controparte_1 Parte_1 titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario del figlio dalla cessazione della Persona_1 convivenza ad oggi per un totale di euro 9.450,00= (euro novemilaquattrocentocinquanta/00);
- Condannare il IG. a rimborsare la IG. le spese straordinarie Controparte_1 Parte_1 riferite al figlio minore avuto dall'unione di fatto con il convenuto, sostenute in via esclusiva Per_1 dalla medesima dalla cessazione della convivenza ad oggi per un totale di euro 7.050,32”.
Con decreto di fissazione di udienza emesso in data 28.05.2024, il Giudice relatore delegato fissava l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. per la comparizione delle parti in data 24.10.2024.
In data 14.06.2024, interveniva ritualmente nel procedimento il Pubblico Ministero.
Provvedeva a costituirsi nel procedimento in data 18.09.2024 al fine di chiedere Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Ravenna, sentite le parti ed effettuati gli incombenti di legge,
-disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento e Per_1 residenza anagrafica del minore presso l'abitazione della madre.
-disporre il diritto di visita e pernottamento del padre con almeno due giorni alla settimana a Per_1 fine settimana alternati dal sabato pomeriggio dopo la scuola sino al lunedì mattina;
-disporre, il contributo al mantenimento del figlio , a carico di in favore della Per_1 Controparte_1 IG.ra , nella somma di € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come Parte_1 da Protocollo in essere presso il Tribunale di Ravenna;
-respingere le richieste di arretrato del mantenimento ordinario e straordinario così come formulate da parte ricorrente.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e Cpa come per legge”.
pagina 2 di 4 All'udienza del 24.10.2024, comparivano personalmente entrambe le parti e la IG.ra dava atto Pt_1 che il figlio maggiorenne aveva cessato di svolgere attività lavorativa e aveva deciso di Per_2 iscriversi all'università.
Il Giudice delegato tentava di conciliare le parti e formulava alle stesse una proposta conciliativa implicante l'adesione alle seguenti condizioni: affidamento condiviso del figlio minore ad Per_1 entrambi i genitori, con collocazione prevalente dello stesso presso la madre, regolamentazione degli incontri padre-figlio sulla base degli accordi tra le parti, tenuto conto della volontà e degli impegni di
, corresponsione entro il giorno 10 di ogni mese di un contributo al mantenimento dei due figli, Per_1 pari ad euro 200,00 per ciascun figlio, per un importo complessivo di euro 400,00, annualmente rivalutabile sulla base degli indici Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie come determinate sulla base del protocollo vigente presso il Tribunale di Ravenna.
Il Giudice delegato disponeva un rinvio al fine di consentire alle parti di valutare la proposta conciliativa e, alla successiva udienza del 23.01.2025, la IG.ra e il IG. dichiaravano di Pt_1 CP_1 aderire alla medesima, di talché i loro difensori chiedevano al Tribunale di recepire le condizioni oggetto della proposta conciliativa formulata dal Giudice delegato.
Il Giudice delegato rimetteva pertanto la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, le parti hanno aderito alla proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore.
Reputa il Collegio come non vi siano motivi ostativi alla recezione delle condizioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore e al mantenimento Per_1 del figlio maggiorenne oggetto della proposta conciliativa, in quanto le medesime risultano Per_2 adeguate e conformi all'interesse dei due figli. Stante la natura e l'esito del giudizio, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del , decidendo Parte_2 nella causa riguardante l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore e il mantenimento del figlio maggiorenne promossa da nei confronti Per_1 Per_2 Parte_1 di recependo le condizioni oggetto della proposta conciliativa formulata dal Giudice Controparte_1 relatore, così decide:
- DISPONE l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con sua Per_1 collocazione prevalente presso la madre;
- STABILISCE che la disciplina degli incontri tra il padre e il figlio minore sia rimessa agli Per_1 accordi tra le parti, tenuto conto della volontà e degli impegni di;
Per_1
- STABILISCE che il IG. corrisponda alla IG.ra a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento dei due figli e la somma complessiva di euro 400,00, pari Per_1 Per_2 ad euro 200,00 per ciascun figlio, annualmente rivalutabile in base agli indici Istat, entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie contratte nell'interesse dei figli come determinate sulla base del protocollo vigente presso il Tribunale di Ravenna;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti.
pagina 3 di 4 Così deciso a Ravenna, in camera di conIGlio il 17.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Elena Orlandi Dott.ssa Mariapia Parisi
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