Versione
1 gennaio 1993
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1 ottobre 1993
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Art. 210. Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie in generale 1. Quando le norme del presente codice dispongono che ad una sanzione amministrativa pecuniaria consegua una sanzione accessoria non pecuniaria, quest'ultima si applica di diritto, secondo le norme che seguono.
2. Le sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie comminate nel presente codice si distinguono in:
a) sanzioni relative ad obblighi di compiere una determinata attivita' o di sospendere o cessare una determinata attivita';
b) sanzioni concernenti il veicolo;
c) sanzioni concernenti i documenti di circolazione e la patente di guida.
3. Nei casi in cui e' prevista l'applicazione della sanzione accessoria della confisca del veicolo, non e' ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria cui accede.
In tal caso il verbale di contestazione della violazione deve essere trasmesso al prefetto ((del luogo della commessa violazione)) entro dieci giorni.
4. Dalla intrasmissibilita' dell'obbligazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria consegue anche l'intrasmissibilita' di qualsiasi obbligo relativo alla sanzione accessoria. Alla morte dell'obbligato, si estingue ogni procedura in corso per la sua esecuzione. Se vi e' stato sequestro del veicolo o ritiro della carta di circolazione o della patente, l'organo competente dispone il dissequestro o la restituzione su istanza degli eredi.
2. Le sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie comminate nel presente codice si distinguono in:
a) sanzioni relative ad obblighi di compiere una determinata attivita' o di sospendere o cessare una determinata attivita';
b) sanzioni concernenti il veicolo;
c) sanzioni concernenti i documenti di circolazione e la patente di guida.
3. Nei casi in cui e' prevista l'applicazione della sanzione accessoria della confisca del veicolo, non e' ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria cui accede.
In tal caso il verbale di contestazione della violazione deve essere trasmesso al prefetto ((del luogo della commessa violazione)) entro dieci giorni.
4. Dalla intrasmissibilita' dell'obbligazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria consegue anche l'intrasmissibilita' di qualsiasi obbligo relativo alla sanzione accessoria. Alla morte dell'obbligato, si estingue ogni procedura in corso per la sua esecuzione. Se vi e' stato sequestro del veicolo o ritiro della carta di circolazione o della patente, l'organo competente dispone il dissequestro o la restituzione su istanza degli eredi.
Commentari • 4
- 1. Ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria: natura sollecitatoria del termine ex art. 204, II comma, C.d.S.Avv. Giuseppe Trivigno · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/ · 1
L'ordinanza–ingiunzione è un atto della pubblica amministrazione e, in particolare, del Prefetto con il quale si notifica al consociato il tipo di violazione e l'ammontare di una sanzione pecuniaria per la stessa prevista. L'iter previsto dal Legislatore consta principalmente di due momenti che afferiscono detto provvedimento ovvero l'emissione e la notifica, che inevitabilmente devono essere circoscritti in un lasso di tempo ben determinato. Condizione di validità e legittimità dell'ordinanza-ingiunzione, infatti, è il rispetto dei termini complessivamente previsti per l'emissione del provvedimento prefettizio dal combinato disposto di cui agli artt. 203 e 204 C.d.S ovvero 180 o 210 …
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Giurisprudenza • 31
- 1. Trib. Cosenza, sentenza 23/01/2023, n. 118Provvedimento: […] pagina 2 di 4 riferimento alla ordinanza che dispone la confisca - che costituisce una sanzione amministrativa accessoria - trova applicazione il termine di 90 giorni (di cui all'art. 204 del codice della strada, come modificato dall'art. 18 della legge 24 novembre 2000, n. 340, applicabile "ratione temporis"), decorrente dalla scadenza del termine di dieci giorni entro il quale l'ufficio cui appartiene l'organo accertatore deve, ai sensi dell'art. 210, Comma terzo, del codice della strada, trasmettere il processo verbale di contestazione al Prefetto” (cfr. Cass. Civ., n. 10214 del 16.5.2005; cfr. anche Cass. Civ., n.Leggi di più...
- sanzioni amministrative·
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- art. 204 Codice della Strada·
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- art. 193 Codice della Strada·
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- circolazione senza assicurazione