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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 25/03/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico Lucia Gesummaria ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1178/2022 R.G.
TRA
, in persona del Sindaco pro-tempore, Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuele Brunetti giusta procura in calce all'atto di citazione e delibera di Giunta n. 65/2022;
ATTORE
E
AVV. e la prima Controparte_1 Controparte_2
rappresentata e difesa da se medesima, la seconda rappresentata e difesa dall'Avv.
in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e Controparte_1
risposta;
CONVENUTA
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ha agito in giudizio al fine di ottenere la dichiarazione di Parte_1
nullità della sentenza n. 110/2022 emessa dal Tribunale di Potenza in data
26/1/2022.
Con la predetta sentenza è stata annullata l'ordinanza ingiunzione emessa nei confronti di e il comune è stato dichiarato contumace e Controparte_2
condannato al pagamento delle spese legali.
pagina 1 di 8 A sostegno della domanda l'amministrazione comunale ha dedotto che la notifica dell'atto introduttivo del giudizio celebrato dinanzi al Tribunale di Potenza è inesistente perché eseguita presso un indirizzo non accreditato con conseguente nullità della sentenza emessa all'esito del medesimo giudizio;
ha inoltre sostenuto che l'avvocata è stata citata in giudizio perché, essendo Controparte_1
distrattaria delle spese legali liquidate in suo favore dal giudice, è legittimata passiva nel presente rapporto processuale ai fini della ripetizione di quanto versatogli a titolo di spese legali in esecuzione della sentenza impugnata.
Le parti convenute hanno chiesto il rigetto della domanda e la condanna dell'attore ex art 96 cpc;
inoltre l'avv. ha anche eccepito il suo difetto di CP_1
legittimazione passiva.
Tanto premesso, con riferimento all'eccezione del difetto di legittimazione passiva sollevata dall'avvocato occorre procedere ad una precisazione, che CP_1
attiene al corretto inquadramento dell'eccezione sollevata.
Nonostante la convenuta abbia definito la carenza lamentata come difetto di legittimazione a resistere in giudizio, in realtà l'allegazione si sostanzia nella deduzione di un difetto di titolarità dal lato passivo del rapporto controverso.
Infatti, la legittimatio ad causam, nella duplice veste di legittimazione ad agire e di legittimazione a contraddire, costituisce condizione dell'azione - il cui difetto è rilevabile anche di ufficio e preclude una pronuncia sul merito della domanda - e sussiste in tutti i casi in cui, sulla base della prospettazione del rapporto controverso fornita dall'attore, questi ed il convenuto assumano rispettivamente la veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronuncia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subire la stessa pronuncia, attenendo invece al merito della controversia le eccezioni con le quali il convenuto contesti la titolarità attiva o passiva del rapporto controverso: perché un soggetto possa essere ritenuto legittimato attivo o passivo è necessario, pertanto, che, indipendentemente dalla veridicità dei fatti affermati, lo stesso si identifichi con il soggetto che nella domanda è affermato rispettivamente come titolare dal lato attivo del rapporto in contestazione oppure come soggetto passivo o violatore del diritto fatto valere in giudizio.
pagina 2 di 8 Nel caso di specie dalla prospettazione dei fatti contenuta nell'atto di citazione emerge che c'è corrispondenza fra il soggetto che ha assunto la veste di debitore obbligato alla restituzione di quanto percepito a titolo di spese legali, ed il soggetto che è individuato nella stessa domanda come titolare dell'obbligo di cui con quella domanda si chiede l'adempimento ( ossia la restituzione delle somme percepite) .
Ne consegue che, avendo la parte attrice sin da subito identificato l'avv. CP_1
come titolare della posizione giuridica sostanziale dedotta in giudizio, deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva di quest'ultima, mentre la valutazione circa la sussistenza del suo obbligo di restituire alla parte attrice le somme percepite a titolo di spese legali, integra una questione di merito.
Pertanto, riconosciuta la legittimazione a resistere in giudizio in capo alla predetta parte convenuta, la specifica contestazione dalla stessa sollevata sul punto deve essere inquadrata in una questione che attiene al merito e, in particolare, alla titolarità dal lato passivo del rapporto dedotto in giudizio.
Ciò posto e passando ad esaminare il merito, si osserva che qualora (in primo grado) il giudice abbia distratto in favore dell'avvocato le spese processuali riconosciute alla parte vittoriosa che l'avvocato rappresenta, l'avvocato, in proprio, non è contraddittore necessario nel processo (d'appello), in cui viene impugnata la sentenza anche, eventualmente, in riferimento all'entità delle spese (Cass n.
1371/2012).
In generale, l'impugnazione della sentenza non deve necessariamente essere rivolta anche contro il difensore distrattario, benché il capo della sentenza reso sull'istanza di distrazione sia destinato a cadere nello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell'ambito dell'unico rapporto processuale;
in ogni caso il difensore distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza (di appello) di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benché non evocato personalmente in giudizio (cfr. Cass. n. 6225/2022;
25247/2017; n. 27166/2016).
pagina 3 di 8 Alla luce delle precedenti considerazioni, estensibili anche al caso di specie, si deve concludere che la domanda attrice non poteva essere proposta nei confronti dell'avvocata e, pertanto, la stessa deve essere respinta. CP_1
Alla medesima conclusione si deve pervenire anche con riferimento a
[...]
nel senso che la domanda attrice si rivela infondata anche nei CP_2
confronti di quest'ultima.
Ed invero, la domanda proposta dall'ente attore è qualificabile come actio nullitatis disciplinata dal comma 2 dell'art 161 cpc , in quanto diretta all'accertamento della inesistenza del rapporto giuridico processuale sul presupposto, affermato dall'attore, che nessun atto introduttivo ( nel caso di specie si è trattato di un atto di riassunzione) del giudizio celebrato dinanzi al Tribunale di Potenza è stato ad esso notificato dalla ricorrente CP_2
In particolare, l'art 161 cpc prevede che “La nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione.
Questa disposizione non si applica quando la sentenza manca della sottoscrizione del giudice”.
La norma esprime il principio in base al quale i vizi della sentenza si traducono in motivi di gravame, sicché essi non possono più farsi valere quando siano decorsi i termini per proporre impugnazione e la sentenza sia passata in giudicato.
Con tale disposizione si vuole in sostanza garantire la stabilità della decisione, precludendosi la possibilità di dedurre la nullità in via di eccezione in altri giudizi, così come si esclude la possibilità di instaurare un autonomo giudizio al fine di far dichiarare la nullità della sentenza.
Da ciò se ne deve dedurre, quindi, che le ragioni di nullità, se non vengono dedotte con il mezzo di impugnazione, vengono assorbite e rese irrilevanti dalla formazione del giudicato (si parla a tal proposito di estremo mezzo di sanatoria delle nullità).
Il secondo comma della norma citata prevede un caso specifico in cui non si applica la disposizione del primo comma, ma la giurisprudenza ha individuato, al di là di quella espressamente prevista dall'art. 161 c.p.c., comma 2, (mancanza della pagina 4 di 8 sottoscrizione del giudice), altre fattispecie ad essa assimilabili di cd. inesistenza giuridica della sentenza o di provvedimento decisorio e definitivo ad essa equiparabile, tutte le volte che, o il giudice sia carente di potere, o il provvedimento processuale emesso possa qualificarsi abnorme, perchè privo di quel minimo di elementi o di presupposti tipizzanti, necessari per produrre certezza giuridica.
Tali vizi, per lo più qualificati come ipotesi d'inesistenza giuridica o di nullità radicale ed insanabile, rilevabili anche d'ufficio, possono, però, essere fatti valere anche con gli ordinari mezzi di impugnazione, nei tempi e nei modi previsti dall'ordinamento, ove ricorra l'interesse della parte ad un'espressa rimozione del provvedimento processuale viziato, anche se materialmente esistente;
interesse che coincide con quello del sistema che tende ad espellere dall'ordinamento i provvedimenti processuali errati o abnormi, anche mediante il ricorso nell'interesse della legge (art. 363 c.p.c.).
Al di fuori dell'impugnazione nello stesso processo, questi vizi estremamente gravi dell'atto processuale, materialmente esistente, ma abnorme o emesso in carenza di potere, possono essere fatti valere con un'autonoma azione di accertamento, cioè con l'actio nullitatis, non soggetta a termini di prescrizione o di decadenza, ovvero con un'exceptio nullitatis, ed altresì in sede di opposizione all'esecuzione (v. anche
Cass. 29.11.2005 n. 26040; Cassazione civile sez. III - 28/12/2009, n. 27428).
Nella specie, il vizio lamentato dall'attore, e cioè il difetto di notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, non rientra tra le ipotesi previste dall'art 161 comma 2 cpc e la sentenza resa dal Tribunale di Potenza avrebbe dovuto essere censurata non già con il rimedio dell'actio nullitatis bensì attraverso l'impugnazione ordinaria dell'appello, a nulla rilevando l'eventuale decorso del termine per proporre l'impugnazione giacchè l'art 327 cpc comma 2 prevede per la parte che assume di non avere avuto conoscenza del giudizio di primo grado per nullità della notificazione dell'atto introduttivo, la possibilità di proporre l' impugnazione tardiva.
Alla luce delle precedenti considerazioni la domanda attrice deve essere respinta.
Con riferimento alla domanda formulate dalle parti convenute di condanna pagina 5 di 8 dell'attore ai sensi dell'art .96 cpc si rileva quanto segue.
I presupposti della responsabilità processuale aggravata prevista dall'articolo 96 primo comma c.p.c. sono costituiti sul piano processuale dalla domanda formulata dalla parte vittoriosa, sul piano soggettivo dalla configurabilità del dolo o della colpa grave (intesa come consapevolezza oppure ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza della infondatezza della propria testi difensiva oppure del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi utilizzati per agire oppure per resistere in giudizio) in capo alla parte soccombente e sul piano oggettivo dalla totale soccombenza e dal danno subito dalla parte vittoriosa.
Di questi elementi, in quanto fatti costitutivi della sua pretesa, la parte che faccia valere tale responsabilità deve fornire la prova, dimostrando in particolare la concreta ed effettiva esistenza di un danno riconducibile sul piano causale al comportamento processuale tenuto dalla parte soccombente e la configurabilità in tale comportamento perlomeno di una colpa grave (si vedano Corte di cassazione n.
1722 del 1982, Corte di cassazione n. 1341 del 1991 e Corte di cassazione n. 13355 del 2004).
Né la previsione del potere del Giudice di procedere alla liquidazione in via equitativa del danno appare idonea di per sé ad esonerare la parte interessata dall'onere di fornire elementi probatori necessari, posto che la liquidazione equitativa di cui all'articolo 1226 c.c. presuppone che il danno sia certo nella sua esistenza e che sia soltanto oggettivamente impossibile o particolarmente difficile procedere alla sua quantificazione (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 477 del 1983 e Corte di cassazione n. 4310 del 2018).
Nel caso che ci occupa, dal momento che le convenute non hanno provato che dal comportamento processuale tenuto dalla parte soccombente sia derivato, con un rapporto di causalità adeguata, un danno patrimoniale effettivo e concreto, la domanda risarcitoria dalla stessa avanzata ai sensi dell'articolo 96 primo comma c.p.a. deve essere rigettata.
Né può essere riconosciuto alle convenute il risarcimento del danno per lite temeraria previsto dall'articolo 96 terzo comma c.p.c,, introdotto dall'art. 45 comma pagina 6 di 8 12 L n. 69/ 2009, che il Giudice può eventualmente riconoscere alla parte vittoriosa anche di ufficio, procedendo alla sua liquidazione in via equitativa per le seguenti ragioni.
La condanna al risarcimento del danno prevista dal terzo comma dell'articolo 96
c.p.c. rappresenta una sanzione di carattere pubblicistico strumentale ad assicurare una sollecita ed efficace definizione dei giudizi e a disincentivare l'abuso del processo e, quindi, pur non richiedendo nella parte soccombente l'elemento soggettivo del dolo, ha come presupposto una condotta dalla stessa tenuta caratterizzata dalla mala fede (consapevolezza della infondatezza della domanda) o dalla cola grave (carenza della dovuta diligenza nell'acquisizione di tale consapevolezza) e valutabile quale abuso della potestasagendi, come nel caso di pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria, perché contraria al diritto vivente e alla giurisprudenza consolidata, oppure di manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame o di palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (in tal senso Cass Sezioni Unite n. 22405 del 2018).
Nel caso in esame le complesse difese espletate dalla parte soccombente nonché la natura prettamente giuridica della questione, costituiscono indice significativo del difetto in capo all'attore dell'elemento soggettivo della mala fede e della colpa grave ed esclude che il suo comportamento processuale possa essere qualificato come abuso del processo.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite , le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione del D.M. Giustizia n. 55/2014, tenuto conto dell'esito della causa e del suo valore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Lucia
Gesummaria, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Rigetta la domanda attrice;
Condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore delle parti convenute pagina 7 di 8 che liquida in euro 662,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, cpa e IVA, come per legge.
Potenza, 24 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Lucia Gesummaria
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico Lucia Gesummaria ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1178/2022 R.G.
TRA
, in persona del Sindaco pro-tempore, Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuele Brunetti giusta procura in calce all'atto di citazione e delibera di Giunta n. 65/2022;
ATTORE
E
AVV. e la prima Controparte_1 Controparte_2
rappresentata e difesa da se medesima, la seconda rappresentata e difesa dall'Avv.
in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e Controparte_1
risposta;
CONVENUTA
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ha agito in giudizio al fine di ottenere la dichiarazione di Parte_1
nullità della sentenza n. 110/2022 emessa dal Tribunale di Potenza in data
26/1/2022.
Con la predetta sentenza è stata annullata l'ordinanza ingiunzione emessa nei confronti di e il comune è stato dichiarato contumace e Controparte_2
condannato al pagamento delle spese legali.
pagina 1 di 8 A sostegno della domanda l'amministrazione comunale ha dedotto che la notifica dell'atto introduttivo del giudizio celebrato dinanzi al Tribunale di Potenza è inesistente perché eseguita presso un indirizzo non accreditato con conseguente nullità della sentenza emessa all'esito del medesimo giudizio;
ha inoltre sostenuto che l'avvocata è stata citata in giudizio perché, essendo Controparte_1
distrattaria delle spese legali liquidate in suo favore dal giudice, è legittimata passiva nel presente rapporto processuale ai fini della ripetizione di quanto versatogli a titolo di spese legali in esecuzione della sentenza impugnata.
Le parti convenute hanno chiesto il rigetto della domanda e la condanna dell'attore ex art 96 cpc;
inoltre l'avv. ha anche eccepito il suo difetto di CP_1
legittimazione passiva.
Tanto premesso, con riferimento all'eccezione del difetto di legittimazione passiva sollevata dall'avvocato occorre procedere ad una precisazione, che CP_1
attiene al corretto inquadramento dell'eccezione sollevata.
Nonostante la convenuta abbia definito la carenza lamentata come difetto di legittimazione a resistere in giudizio, in realtà l'allegazione si sostanzia nella deduzione di un difetto di titolarità dal lato passivo del rapporto controverso.
Infatti, la legittimatio ad causam, nella duplice veste di legittimazione ad agire e di legittimazione a contraddire, costituisce condizione dell'azione - il cui difetto è rilevabile anche di ufficio e preclude una pronuncia sul merito della domanda - e sussiste in tutti i casi in cui, sulla base della prospettazione del rapporto controverso fornita dall'attore, questi ed il convenuto assumano rispettivamente la veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronuncia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subire la stessa pronuncia, attenendo invece al merito della controversia le eccezioni con le quali il convenuto contesti la titolarità attiva o passiva del rapporto controverso: perché un soggetto possa essere ritenuto legittimato attivo o passivo è necessario, pertanto, che, indipendentemente dalla veridicità dei fatti affermati, lo stesso si identifichi con il soggetto che nella domanda è affermato rispettivamente come titolare dal lato attivo del rapporto in contestazione oppure come soggetto passivo o violatore del diritto fatto valere in giudizio.
pagina 2 di 8 Nel caso di specie dalla prospettazione dei fatti contenuta nell'atto di citazione emerge che c'è corrispondenza fra il soggetto che ha assunto la veste di debitore obbligato alla restituzione di quanto percepito a titolo di spese legali, ed il soggetto che è individuato nella stessa domanda come titolare dell'obbligo di cui con quella domanda si chiede l'adempimento ( ossia la restituzione delle somme percepite) .
Ne consegue che, avendo la parte attrice sin da subito identificato l'avv. CP_1
come titolare della posizione giuridica sostanziale dedotta in giudizio, deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva di quest'ultima, mentre la valutazione circa la sussistenza del suo obbligo di restituire alla parte attrice le somme percepite a titolo di spese legali, integra una questione di merito.
Pertanto, riconosciuta la legittimazione a resistere in giudizio in capo alla predetta parte convenuta, la specifica contestazione dalla stessa sollevata sul punto deve essere inquadrata in una questione che attiene al merito e, in particolare, alla titolarità dal lato passivo del rapporto dedotto in giudizio.
Ciò posto e passando ad esaminare il merito, si osserva che qualora (in primo grado) il giudice abbia distratto in favore dell'avvocato le spese processuali riconosciute alla parte vittoriosa che l'avvocato rappresenta, l'avvocato, in proprio, non è contraddittore necessario nel processo (d'appello), in cui viene impugnata la sentenza anche, eventualmente, in riferimento all'entità delle spese (Cass n.
1371/2012).
In generale, l'impugnazione della sentenza non deve necessariamente essere rivolta anche contro il difensore distrattario, benché il capo della sentenza reso sull'istanza di distrazione sia destinato a cadere nello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell'ambito dell'unico rapporto processuale;
in ogni caso il difensore distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza (di appello) di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benché non evocato personalmente in giudizio (cfr. Cass. n. 6225/2022;
25247/2017; n. 27166/2016).
pagina 3 di 8 Alla luce delle precedenti considerazioni, estensibili anche al caso di specie, si deve concludere che la domanda attrice non poteva essere proposta nei confronti dell'avvocata e, pertanto, la stessa deve essere respinta. CP_1
Alla medesima conclusione si deve pervenire anche con riferimento a
[...]
nel senso che la domanda attrice si rivela infondata anche nei CP_2
confronti di quest'ultima.
Ed invero, la domanda proposta dall'ente attore è qualificabile come actio nullitatis disciplinata dal comma 2 dell'art 161 cpc , in quanto diretta all'accertamento della inesistenza del rapporto giuridico processuale sul presupposto, affermato dall'attore, che nessun atto introduttivo ( nel caso di specie si è trattato di un atto di riassunzione) del giudizio celebrato dinanzi al Tribunale di Potenza è stato ad esso notificato dalla ricorrente CP_2
In particolare, l'art 161 cpc prevede che “La nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione.
Questa disposizione non si applica quando la sentenza manca della sottoscrizione del giudice”.
La norma esprime il principio in base al quale i vizi della sentenza si traducono in motivi di gravame, sicché essi non possono più farsi valere quando siano decorsi i termini per proporre impugnazione e la sentenza sia passata in giudicato.
Con tale disposizione si vuole in sostanza garantire la stabilità della decisione, precludendosi la possibilità di dedurre la nullità in via di eccezione in altri giudizi, così come si esclude la possibilità di instaurare un autonomo giudizio al fine di far dichiarare la nullità della sentenza.
Da ciò se ne deve dedurre, quindi, che le ragioni di nullità, se non vengono dedotte con il mezzo di impugnazione, vengono assorbite e rese irrilevanti dalla formazione del giudicato (si parla a tal proposito di estremo mezzo di sanatoria delle nullità).
Il secondo comma della norma citata prevede un caso specifico in cui non si applica la disposizione del primo comma, ma la giurisprudenza ha individuato, al di là di quella espressamente prevista dall'art. 161 c.p.c., comma 2, (mancanza della pagina 4 di 8 sottoscrizione del giudice), altre fattispecie ad essa assimilabili di cd. inesistenza giuridica della sentenza o di provvedimento decisorio e definitivo ad essa equiparabile, tutte le volte che, o il giudice sia carente di potere, o il provvedimento processuale emesso possa qualificarsi abnorme, perchè privo di quel minimo di elementi o di presupposti tipizzanti, necessari per produrre certezza giuridica.
Tali vizi, per lo più qualificati come ipotesi d'inesistenza giuridica o di nullità radicale ed insanabile, rilevabili anche d'ufficio, possono, però, essere fatti valere anche con gli ordinari mezzi di impugnazione, nei tempi e nei modi previsti dall'ordinamento, ove ricorra l'interesse della parte ad un'espressa rimozione del provvedimento processuale viziato, anche se materialmente esistente;
interesse che coincide con quello del sistema che tende ad espellere dall'ordinamento i provvedimenti processuali errati o abnormi, anche mediante il ricorso nell'interesse della legge (art. 363 c.p.c.).
Al di fuori dell'impugnazione nello stesso processo, questi vizi estremamente gravi dell'atto processuale, materialmente esistente, ma abnorme o emesso in carenza di potere, possono essere fatti valere con un'autonoma azione di accertamento, cioè con l'actio nullitatis, non soggetta a termini di prescrizione o di decadenza, ovvero con un'exceptio nullitatis, ed altresì in sede di opposizione all'esecuzione (v. anche
Cass. 29.11.2005 n. 26040; Cassazione civile sez. III - 28/12/2009, n. 27428).
Nella specie, il vizio lamentato dall'attore, e cioè il difetto di notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, non rientra tra le ipotesi previste dall'art 161 comma 2 cpc e la sentenza resa dal Tribunale di Potenza avrebbe dovuto essere censurata non già con il rimedio dell'actio nullitatis bensì attraverso l'impugnazione ordinaria dell'appello, a nulla rilevando l'eventuale decorso del termine per proporre l'impugnazione giacchè l'art 327 cpc comma 2 prevede per la parte che assume di non avere avuto conoscenza del giudizio di primo grado per nullità della notificazione dell'atto introduttivo, la possibilità di proporre l' impugnazione tardiva.
Alla luce delle precedenti considerazioni la domanda attrice deve essere respinta.
Con riferimento alla domanda formulate dalle parti convenute di condanna pagina 5 di 8 dell'attore ai sensi dell'art .96 cpc si rileva quanto segue.
I presupposti della responsabilità processuale aggravata prevista dall'articolo 96 primo comma c.p.c. sono costituiti sul piano processuale dalla domanda formulata dalla parte vittoriosa, sul piano soggettivo dalla configurabilità del dolo o della colpa grave (intesa come consapevolezza oppure ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza della infondatezza della propria testi difensiva oppure del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi utilizzati per agire oppure per resistere in giudizio) in capo alla parte soccombente e sul piano oggettivo dalla totale soccombenza e dal danno subito dalla parte vittoriosa.
Di questi elementi, in quanto fatti costitutivi della sua pretesa, la parte che faccia valere tale responsabilità deve fornire la prova, dimostrando in particolare la concreta ed effettiva esistenza di un danno riconducibile sul piano causale al comportamento processuale tenuto dalla parte soccombente e la configurabilità in tale comportamento perlomeno di una colpa grave (si vedano Corte di cassazione n.
1722 del 1982, Corte di cassazione n. 1341 del 1991 e Corte di cassazione n. 13355 del 2004).
Né la previsione del potere del Giudice di procedere alla liquidazione in via equitativa del danno appare idonea di per sé ad esonerare la parte interessata dall'onere di fornire elementi probatori necessari, posto che la liquidazione equitativa di cui all'articolo 1226 c.c. presuppone che il danno sia certo nella sua esistenza e che sia soltanto oggettivamente impossibile o particolarmente difficile procedere alla sua quantificazione (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 477 del 1983 e Corte di cassazione n. 4310 del 2018).
Nel caso che ci occupa, dal momento che le convenute non hanno provato che dal comportamento processuale tenuto dalla parte soccombente sia derivato, con un rapporto di causalità adeguata, un danno patrimoniale effettivo e concreto, la domanda risarcitoria dalla stessa avanzata ai sensi dell'articolo 96 primo comma c.p.a. deve essere rigettata.
Né può essere riconosciuto alle convenute il risarcimento del danno per lite temeraria previsto dall'articolo 96 terzo comma c.p.c,, introdotto dall'art. 45 comma pagina 6 di 8 12 L n. 69/ 2009, che il Giudice può eventualmente riconoscere alla parte vittoriosa anche di ufficio, procedendo alla sua liquidazione in via equitativa per le seguenti ragioni.
La condanna al risarcimento del danno prevista dal terzo comma dell'articolo 96
c.p.c. rappresenta una sanzione di carattere pubblicistico strumentale ad assicurare una sollecita ed efficace definizione dei giudizi e a disincentivare l'abuso del processo e, quindi, pur non richiedendo nella parte soccombente l'elemento soggettivo del dolo, ha come presupposto una condotta dalla stessa tenuta caratterizzata dalla mala fede (consapevolezza della infondatezza della domanda) o dalla cola grave (carenza della dovuta diligenza nell'acquisizione di tale consapevolezza) e valutabile quale abuso della potestasagendi, come nel caso di pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria, perché contraria al diritto vivente e alla giurisprudenza consolidata, oppure di manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame o di palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (in tal senso Cass Sezioni Unite n. 22405 del 2018).
Nel caso in esame le complesse difese espletate dalla parte soccombente nonché la natura prettamente giuridica della questione, costituiscono indice significativo del difetto in capo all'attore dell'elemento soggettivo della mala fede e della colpa grave ed esclude che il suo comportamento processuale possa essere qualificato come abuso del processo.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite , le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione del D.M. Giustizia n. 55/2014, tenuto conto dell'esito della causa e del suo valore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Lucia
Gesummaria, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Rigetta la domanda attrice;
Condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore delle parti convenute pagina 7 di 8 che liquida in euro 662,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, cpa e IVA, come per legge.
Potenza, 24 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Lucia Gesummaria
pagina 8 di 8